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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 11/12/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile
in persona del Giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio e in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 175 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, al cui procedimento risulta riunito il fascicolo RG
217/24 che vedeva protagoniste le medesime parti, proposta da:
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Antonino Castorina del foro di Reggio Calabria
(OPPONENTE)
contro
1
– codice fiscale e Partita IVA n. Controparte_1
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore per la carica P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Calabria
(CONVENUTA)
avente ad oggetto: INTIMAZIONE DI PAGAMENTO emessa dall
[...]
di Reggio Calabria per un totale complessivo di Euro Controparte_2
152.281,50
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 04/12/2025 di cui la presente sentenza è parte integrante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. come
modificati dalla L.69/2009)
Con due distinti atti di citazione e causa distinte, poi successivamente riunite con ordinanza del 12.6.25, la odierna parte istante conveniva in giudizio l
[...]
(d'ora in poi , per vedere dichiarare Controparte_3 CP_4
l'annullamento dell'Intimazione di Pagamento n. 09420249002682743000,
notificata in data 09.02.2024, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento:
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1) Cartella n. 09420110016982043000, asseritamente notificata il 31.01.2012,
avente ad oggetto recupero spese processuali anno 2010 per un totale di Euro
144.217,07
2) Cartella n. 0942010000242463100, asseritamente notificata il 15.04.2010,
avente ad oggetto Cassa depositi e prestiti- cassa ammende anno 2009 per un totale di Euro 1.683,18
La parte con l'odierna azione contesta la legittimità della sopradetta intimazione di pagamento, innanzitutto, per inesistenza dei titoli esecutivi sottesi alla formazione delle cartelle che- afferma- non risulterebbero essere stati notificati al contribuente;
inoltre per intervenuta decadenza dal diritto alla riscossione per non avere mai l'agente della riscossione proceduto alla notifica degli atti presupposti;
ancora per violazione di legge in virtù dell'omesso invio dell'avviso bonario –
violazione dell'art. 6, comma 5, dello statuto dei diritti del contribuente (l.
212/2000)- previsto dalla legge a tutela del contribuente;
nonché, infine, per l'applicazione di un tasso di interesse superiore ai limiti fissati per legge riscontrando, inoltre, un difetto di motivazione nella cartelle stesse che non dettagliano puntualmente il conteggio degli interessi e le aliquote applicate alle varie annualità.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda per come formulata ed CP_4
evidenziando la correttezza dell'operato dell'agente della riscossione. In primo
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luogo eccepiva la carenza di legittimazione passiva in ordine al difetto del titolo esecutivo, poiché l'attività che compete al concessionario per la riscossione si svolge in modo del tutto indipendente rispetto a quella di notifica del verbale di accertamento della contravvenzione nonché la tardività della relativa eccezione poiché il difetto del titolo esecutivo andava eccepito al momento della notifica della sottesa cartella di pagamento. Sull'asserita mancata notifica degli atti provenienti da la convenuta eccepiva la regolarità delle stesse in quanto CP_4
venivano notificate tramite racc. A/R personalmente al destinatario. In secondo luogo, sull'eccezione del difetto di motivazione rilevava come l'opposto provvedimento, emesso sulla base di un atto mai impugnato e resosi pertanto definitivo non costituisca atto di accertamento ex novo, sicché non necessitava di alcuna motivazione poiché la presupposta pretesa fiscale era da intendersi già
riconosciuta.
La causa veniva considerata dal giudice istruttore matura per la decisione senza la necessità di alcun approfondimento istruttorio e rinviata per la discussione e decisione all'udienza del 04.12.25 previo scambio di note conclusive, e riservata in decisione.
§§§§
Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire
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l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla Suprema
Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio
interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo,
piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il
profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.
276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia
processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la
conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di
più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia
necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014;
conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n. 15350 del
21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida"
- desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice
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esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del
giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936
dell'8/05/2014).
Ciò posto questo tribunale ritiene che la causa debba essere decisa direttamente nel merito.
La causa è infondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Risulta dagli atti di causa e dai documenti depositati che le cartelle di cui trattasi siano state debitamente notificate e ricevute dal contribuente ne deriva che deve essere rigettata la contestazione relativa all'assenza della notifica della cartella.
Quanto poi alla necessità dell'avviso bonario ex art 6 comma 5 L n. 212/2000
relativo allo Statuto del contribuente è dato rilevare che detta norma dispone in maniera specifica che: << rima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta>>. Ne
deriva che essendo state le cartelle emesse per titoli sottesi a spese di giustizia non
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possa ritenersi che i detti titoli possano farsi rientrare tra i tributi soggetti a dichiarazione.
A quanto dedotto deve in ogni caso aggiungersi che la presente intimazione di pagamento è stata preceduta da altri atti debitamente notificati e che devono essere considerati atti interruttivi.
Tanto basta a questo tribunale per disporre il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ragione del valore della causa dichiarato e della attività prestata con i valori al minimo in ragione del tenore delle difese e del costante orientamento di questo tribunale in materia.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti della , così provvede:
[...] Controparte_3
• rigetta la domanda per le causali di cui in parte motiva
-Condanna al pagamento alla refusione delle spese di lite a Parte_1
favore di liquidate nella somma complessiva di euro 3.153,50 cui si CP_4
aggiungono le spese generali IV e CP
Così deciso in Palmi lì 11.12.2025
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IL GIUDICE
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
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