Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 31/03/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 344/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE Il Tribunale Composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 344/2024 Rg.G./F avente per oggetto la modifica delle condizioni divorzili promossa da:
Parte_1
), nato in [...] il [...], residente in [...], assistito dall'Avv. Anna RONCHETTO (C.F. ) che C.F._2 lo rappresenta e difende per delega in atti PARTE RICORRENTE Contro
CP_1
), nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentata e difesa, per delega in atti dall'avv. Delie Cervellin (C.F. ) e dall'avv. Celere Spaziante (C.F. entrambi C.F._4 C.F._5 del foro di Ivrea ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Delie Cervellin in Ivrea, Corso Re Umberto I, n. 1 per delega in atti PARTI RESISTENTE E con Avv. Emanuela MILANO del Foro d'Ivrea (nata a [...] il [...], c.f.
, nella sua qualità di Curatore Speciale della minore C.F._6 Persona_1 nata a [...] il [...], residente in [...], c.f.
, di doppia cittadinanza marocchina e italiana, ammessa al Patrocinio a Spese dello C.F._7 Stato con delibera n. 444 del 05/03/2024 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea CURATORE DELLA MINORE Con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 26.3.2025 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI Conclusioni come da note depositate in PCT: “(…) CONDIZIONI CONGIUNTE
- Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione stabile e residenza anche ai fini anagrafici presso il padre VA Parte_1 (TO) Via Peradotto n. 26; - Dare atto che, fermo il provvedimento del Questore della Provincia di Torino in data 23/12/2024, regolarmente notificato (Prot. Cat.22/B/16-Div.P.A.S. di Prot. 3/2024, i genitori danno atto e concordano che la figlia minore non potrà essere portata all'estero per cinque anni Persona_1 dalla data di deposito della sentenza e i genitori non potranno richiedere per la minore il passaporto o altro Per_ documento d'identità equipollente per l'espatrio; dopo il periodo di cinque anni, potrà recarsi all'estero solo su accordo scritto e condiviso dei genitori e i documenti per l'espatrio potranno essere richiesti solo con l'assenso di entrambi igenitori, i quali si impegnano a dare comunicazione del presente accordo alla Questura e/o ad altre Autorità competenti;
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- Disporre che la madre possa vedere e tenere con sé la figlia , secondo il seguente calendario di visite:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 20,00 nel periodo scolastico e sino alle ore 21,00 nel periodo estivo;
Per_
- nella settimana che la madre non vedrà nel fine settimana, un giorno infrasettimanale, preferibilmente il Per_ mercoledì dall'uscita da scuola con pernotto presso la madre, che riaccompagnerà a scuola il giorno successivo;
dal mese di aprile 2025, due giorni infrasettimanali, il mercoledì ed il giovedì con pernotto presso la madre, che Per_ riaccompagnerà a scuola il giorno successivo - per le festività natalizie: ad anni alterni metà del calendario festivo scolastico madre alternando il periodo, un anno comprensivo del Natale ed un anno del Capodanno;
- - per le vacanze pasquali: ad anni alterni metà del calendario festivo scolastico con la madre, ad anni alterni un anno comprensivo della Pasqua e l'altro della Pasquetta;
- durante il periodo delle ferie estive per l'anno 2025, dieci giorni, anche non consecutivi, con la madre e dieci giorni anche non consecutivi con il padre, previa comunicazione del periodo in un termine congruo (entro giugno di ogni anno ed in ogni caso non appena ciascuna parte avrà indicazione del proprio periodo di vacanza), con impegno reciproco a dare comunicazione del luogo, ove trascorreranno i periodi di vacanze con la figlia, indicandone il recapito. Dall'anno 2026, quindici giorni, anche non consecutivi, con la madre e quindici giorni anche non consecutivi con il padre, sempre secondo le modalità di cui sopra. Durante tali periodi il normale calendario di visite Per_ sarà sospeso e i genitori potranno sentire telefonicamente una volta al giorno concordando l'orario. - Ciascun Per_ genitore provvederà al mantenimento di nei periodi che l'avrà con sé; considerata la collocazione stabile di Per_
presso il padre, a titolo di co ione i genitori concordano che l'assegno unico universale per la JO verrà percepito per intero dal padre. La madre si impegna a sottoscrivere eventuali documenti necessari per la richiesta, ove necessario.
- Con riguardo alle spese straordinarie a favore della figlia, richiamato integralmente il “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” del Tribunale di Ivrea del 24.6.2016, i genitori concordano che saranno a carico di ciascuno al 50%. - Le spese Per_ mediche, non coperte dal S.S.N., previste per la disabilità di , così come quelle per attività di supporto anche non di carattere sanitario, prescritte e/o consigliate dai Servizi sociali e dalla NPI/Età evolutiva saranno al 50% a carico dei genitori, che prestano sin d'ora il consenso alla frequenza e alla spesa secondo le indicazioni dei Servizi.
- I conteggi dare/avere tra le parti, per le spese straordinarie, verranno effettuati con cadenza mensile ed il genitore obbligato al rimborso lo effettuerà entro il 20 del mese successivo.
- Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a mettere a disposizione reciprocamente i documenti fiscali (ricevute e fatture) relative a spese deducibili, ovvero a fornire all'altro genitore indicazioni sul proprio reddito per l'eventuale compilazione del modello ISEE. - Le parti concordano che le detrazioni fiscali relative alle spese per i figli spetteranno integralmente al signor ino a quando la sig.ra Per_1 on avrà reperito un'occupazione stabile;
successivamente verranno godute al 50% tra i coniugi. CP_1 l'assegno unico e universale percepito al 100% dal padre, eventuali indennità pubbliche percepite Per_ e/o percipiende, nell'interesse di per la disabilità, verranno versate su Libretto di deposito Risparmio ordinario, presso Banca INTESASANPAOLO SPA Filiale di Cuorgné n. 00264/1200/3608 intestato alla minore con delega speciale congiunta ad entrambi i genitori, sul quale viene Persona_1 versato l'assegno per l'indennità di frequenza per l'invalidità della minore. I genitori concordano sin d'ora di destinare il 50% di tali somme a copertura di spese mediche straordinarie e di accantonare il restante 50% per la figlia minore sino alla maggiore età. I genitori si obbligano a provvedere agliadempimenti presso la Banca IntesaSanPaolo spa Filiale di Cuorgné per la delega congiunta e a a sottoscrivere eventuali domande e documenti necessari per la richiesta di provvidenze pubbliche di spettanza della minore.
- Le Parti concordano di dare attuazione agli accordi qui condivisi dal deposito delle conclusioni congiunte nel fascicolo telematico del Tribunale, per quanto può avere esecuzione immediata.
- I genitori danno atto di aderire alla prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali e da parte del Servizio NPI/Sviluppo età evolutiva ed ai progetti dai Servizi indicati nell'interesse della minore.
- Le Parti danno atto che le spese legali sono tra loro compensate, con rinuncia degli Avvocati alla solidarietà professionale, fatta eccezione per i compensi professionali del Curatore speciale che provvederà a depositare separata istanza di liquidazione. Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti - 04/02/2025
pagina 2 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda consensualizzata di modifica delle condizioni divorzili proposta dalle Parti appare accoglibile. Invero le Parti sono divorziate con sentenza del Tribunale Sociale di Prima Istanza di Casablanca - (Marocco) del 24/09/2019, sub doc. 3 attoreo. Le Parti sono entrambe residenti in Italia e la minore risiede in Italia di talchè ai sensi dell'art. 473 bis 47-11 cpc e REG UE 1111/2019 la competenza è correttamente radicata presso il Tribunale di Ivrea. Ha agito parte ricorrente chiedendo la modifica della collocazione della minore presso di sé e la decadenza materna (necessitandosi per l'effetto la nomina del Curatore della minore); si è costituita in giudizio la parte resistente e le Parti col Curatore han depositato conclusioni congiunte di cui il PM ha richiesto l'accoglimento. Ad avviso del Collegio, su conforme richiesta del PM, possono per l'effetto accogliersi le conclusioni congiunte delle Parti come sopra rappresentate, con compensazione di spese di lite tra le parti e dovendo porsi le spese dell Curatore a carico di entrambe le CP_2 parti genitoriali alla luce dell'affidamento condiviso disposto in presenza della capacità genitoriale delle Parti. Debbono dunque liquidarsi a carico delle parti genitoriali, per il principio di causalità, le spese di lite al Curatore della minore ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea con delibera sopra indicata. Più in particolare deve dunque disporsi che i genitori siano condannati in via solidale esterna nei confronti del Curatore (pariteticamente nei rapporti di regresso interni) a rifondere le spese di lite sopportate dal Curatore dei Minori nei seguenti valori (ex art 4 c. 4 bis DM 55/2014 giudizi ordinari consensualizzati avanti al Tribunale scaglione di valore indeterminabile tra€ 26.000,01 e € 52.000,00, tab7 per € 2.336,00) con condanna al versamento a favore dello Stato ex art 133 TUSG e con conseguente condanna dei genitori al pagamento delle spese di lite, che liquida per tale quota in complessivi: € 2.336,00 oltre accessori di legge rimborso forfetario 15 % tutti disponendo ai sensi dell'art. 133 T.U. spese di giustizia di cui al DPR 115/2002 che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea prende ex art 473 bis 51 cpc atto dell'accordo raggiunto dalle Parti sopra riportato e disponendo in relativa conformità anche a parziale modifica delle condizioni della sentenza di scioglimento del matrimonio tra le parti emessa del Tribunale Sociale di Prima Istanza di Casablanca - (Marocco) del 24/09/2019. Condanna i genitori e in via solidale esterna nei Parte_1 CP_1 confronti del Curatore (pariteticamente nei rapporti di regresso interni) a rifondere le spese di lite sopportate dal Curatore della Minore in solido nella misura di € 2.336,00 per compensi professionali, oltre rimborso 15% spese forfettarie come per legge IVA e CPA come per legge disponendo ai sensi dell'art. 133 T.U. spese di giustizia di cui al DPR 115/2002 che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato Compensa integralmente tra le parti le spese di lite Dispone la prosecuzione della presa in carico della minore da parte di tutti i Servizi già incaricati in atti dal Tribunale per continuare ad offrire alla minore ed ai genitori sostegno e supporto per quanto di rispettiva competenza. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze tutte di competenza, per comunicazione alle Parti, al PM, al Curatore, a tutti i Servizi già incaricati in atti. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 26.3.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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