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Sentenza 25 ottobre 2024
Sentenza 25 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/10/2024, n. 39157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39157 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso presentato da PE AR, nata a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di Salerno del 10/06/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Aldo Esposito, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa il 10 giugno 2024, il Tribunale del riesame di Salerno rigettava la richiesta di riesame proposto da AR PE avverso l'ordinanza del GIP di Nocera Inferiore del 6 maggio 2024 con cui era stata applicata alla stessa la misura cautelare personale dell'obbligo di dimora nel comune di Angri per i reati di cui agli articoli 416 cod. pen., 8-10 d.lgs. 74/2000, 640 cod. pen.. 2. Avverso l'ordinanza l'indagata propone, tramite il suo difensore di fiducia, ricorso per cassazione, censurando sia il profilo della gravità indiziaria che quello dell'esigenza cautelare special-preventiva. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 39157 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 24/09/2024 2.1. Con il primo motivo, in particolare, deduce l'assenza dei gravi indizi di colpevolezza, violazione dell'articolo 292, comma 2, lett. c), c.p.p., nonché vizio di motivazione. L'ordinanza impugnata non contiene l'autonoma valutazione delle contestazioni, così come, del resto, l'ordinanza genetica, che si era limitata ad operare un copia/incolla della richiesta del p.m. senza dare conto dell'iter motivazionale seguito in materia di reato associativo in riferimento alla ricorrente, nullità che si era eccepita in sede di memoria difensiva. Né, a sanare tale vulnus, vale la circostanza - esaltata dal Tribunale del riesame - che il GIP abbia rigettato alcune delle richieste del pubblico ministero. In realtà, l'ordinanza genetica non contiene una valutazione critica del ruolo della ricorrente nell'associazione, limitandosi ad un automatismo tra il ruolo dalla stessa ricoperto in seno alla persona giuridica e la sua responsabilità quale persona fisica. Inoltre, l'ordinanza impugnata avrebbe omesso di confrontarsi con le precise doglianze sollevate con il riesame, appuntate sull'esiguo numero di telefonate, sui contatti intrattenuti solo con due sodali (NE e BU RD) e in un arco temporale breve. 2.2. Con il secondo motivo deduce l'assenza dei gravi indizi di colpevolezza, violazione dell'articolo 416 c.p., nonché vizio di motivazione. La complessa attività di indagine non consente di ritenere accertata, neppure in via ipotetica, la partecipazione dell'indagata ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali e tributari, che deve essere caratterizzata da una stabile organizzazione, una ripartizione in ruoli e funzioni, dalla predisposizione di mezzi per l'attuazione del programma criminoso di evasione fiscale, nonché, sotto il profilo soggettivo dal dolo specifico (consapevolezza di partecipare effettivamente alla vita dell'associazione). Anche in questo caso le due ordinanze si sono limitate ad una valutazione di tipo collettivo e non individualizzato, esaltando solo l'esistenza di un modus operandi comune a diverse società (che utilizzavano il meccanismo del c.d. "reverse charge"), definite "cartiere" (in quanto prive di sede sociale e/o di utenze), e la sussistenza di una base operativa del presunto sodalizio (presso cui non è stato rinvenuto alcun documento relativo alla "VI ZO"): nulla viene argomentato sulla società e sulla posizione della PE, la quale svolgeva effettivamente (come documentato in sede di riesame) l'attività di agente, mediatore, procacciatore di affari e promotore finanziario, in forza della quale la società "VI ZO s.r.l." lavorava per la società "Cash and carry s.r.l." di Battipaglia, circostanza confermata dall'accertamento eseguito dalla GDF in data 5 giugno 2024. Ciò dimostra che la VI orizzonti è società sana non riconducibile ad alcuno dei sodali dell'associazione per delinquere. L'ordinanza dà atto che la società amministrata dalla ricorrente ("VI ZO s.r.l.") non ha mai attivato i contratti di fornitura di acqua, energia elettrica e gas, e che la PE seguirebbe le direttive del NE, ma non tiene conto della assoluta liceità delle attività lavorative poste in essere sia dall'indagata in proprio (quale promotore finanziario) che dalla VI ZO s.r.I.. 2 Anche il contenuto delle conversazioni e delle chat citate nell'ordinanza non è conclusivo, evidenziando la ricorrente come il tenore delle conversazioni non sia univoco e che le stesse si pongono più come suggestioni che come indizi. Al contrario, nel senso della mancata partecipazione al sodalizio depongono plurimi e convergenti elementi: - la circostanza che prima di costituire la VI ZO la PE abbia per anni svolto la professione di promotrice finanziaria;
- l'effettivo svolgimento da parte di VI ZO di prestazione di servizi quali il facch inagg io;
- la sottoscrizione di un contratto con la Mega cash and carry;
- l'avere la VI ZO in forza circa 80 dipendenti;
- l'avere un conto corrente con un saldo attivo di oltre 90.000 euro, elemento che attesta la effettività della società; - il rinvenimento in possesso dell'indagata di somme ingenti di denaro compatibili con l'esercizio della professione di promotore finanziario;
- il mancato rinvenimento di documenti relativi alla VI ZO in sede di perquisizioni e sequestri;
- l'assenza di collegamenti con il Dr. Zinghini, consulente fiscale;
- l'assenza di ordini impartiti o ricevuti, da parte della PE risultanti dalle telefonate. Con tali osservazioni il provvedimento non si confronta. Evidenzia poi il ricorrente il grave pregiudizio derivante dal sequestro dei conti di VI ZO, che rischia di portare al licenziamento di oltre 90 dipendenti. Infine, alla PE viene contestata l'appartenenza al sodalizio dal 2017, mentre l'unico periodo in sono state emesse/utilizzate fatture è il 2020. 2.3. Con il terzo motivo corrente lamenta violazione degli articoli 274 e 275 del codice di procedura penale e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari. L'ordinanza si risolve, sul punto, in una serie di argomentazioni generiche e non individuali zzate. La PE e la VI ZO non hanno intrattenuto rapporti con la società Panda, di cui si occupa la prima ordinanza, e tutte le fatture alla stessa riconducibili si esauriscono nel 2020. Difetta quindi anche il requisito della "attualità". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Preliminarmente, il Collegio evidenzia quanto segue. 2.1. In primo luogo, in materia cautelare, pur non potendosi parlare di «doppia conforme», laddove le due ordinanze cautelari pervengano a conclusioni sovrapponibili, seguendo i medesimi 3 passaggi argomentativi (come nel caso di motivazione per relationem), esse si integrano, formando un unicum. In tal senso, la giurisprudenza della Corte ritiene (Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205257; Sez. 3, n. 33111 del 16/04/2024, Grammatico, n.m.; Sez. 6, n. 11988 del 21/12/2023, dep. 2024, Coscarella, n.m.; Sez. 1, n. 2389 del 08/11/2018, Dumitru, n.m.; Sez. 3, n. 7136 del 20/01/2009, Soru, Rv. 242677; Sez. 2, n. 672 del 23/01/1998, dep. 1999, Trimboli, Rv. 212768 - 01) che «in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, così come la motivazione del tribunale del riesame può integrare e completare la motivazione elaborata dal giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo, quest'ultima ben può, a sua volta, essere utilizzata per colmare le eventuali lacune del successivo provvedimento;
infatti, trattandosi di ordinanze complementari e strettamente collegate, esse, vicendevolmente e nel loro insieme, connotano l'unitario giudizio di sussistenza in ordine ai presupposti di applicabilità della misura cautelare». Analogamente, Sez. 6, n. 32359 del 06/05/2003, Scandizzo, Rv. 226517 - 01, ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale del riesame integra e completa quello del giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa, purché questa (come in questo caso) contenga le ragioni logiche e giuridiche che ne hanno determinato l'emissione, con la mera esclusione (Sez. 6, Sentenza n. 18476 del 12/12/2014, dep. 2015, Taiani, n.m.) del caso in cui il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso grafico oppure ove, pur esistendo materialmente una motivazione, essa si risolva in clausole di stile o in una motivazione meramente apparente e cioè tale da non consentire di comprendere l'itinerario logico-giuridico esperito dal giudice. Le due ordinanze, quindi, andranno considerate unitariamente ai fini di valutare l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di ricorso. 2.2. In secondo luogo, il Collegio evidenzia come, in materia cautelare, il concetto di «gravità indiziaria» non coincide con lo standard probatorio imposto dall'articolo 192 cod. proc. pen. in materia di valutazione della prova logica (Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576). Al fine dell'adozione della misura, invero, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitati, perché i necessari «gravi indizi di colpevolezza» non corrispondono agli «indizi», intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019- 01; Sez. 4, n. 27498 del 23/05/2019, Puca, Rv. 276704 - 01; Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Rv. 27C172 - 01; Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179 - 01; Sez. 4 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683 - 01; Sez. 4, n. 38466 del 2/07/2013, Koljini, Rv. 257576 - 01; Sez. 2, n. 26764 del 15/03/2013, Ruga, Rv. 256731 - 01)». 4 3. Tanto debitamente premesso, il primo profilo di censura, nella parte in cui si deduce la mancanza di autonoma valutazione da parte dell'ordinanza impugnata, è manifestamente infondato. 3.1. Ed infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte, l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (da ultimo: Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020 - dep. 03/03/2021, Rv. 280603 - 01; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019 - dep. 13/01/2020, Rv. 278122). 3.2. Quanto invece all'analogo profilo di censura già sollevato in sede di riesame, concernente la mancanza del requisito dell'autonoma valutazione nell'ordinanza genetica, esso è inammissibile. A pagina 51, l'ordinanza precisa che, lungi dal proporre una pedissequa ripetizione degli atti di indagine, l'ordinanza del GIP ripercorre i dati documentali ed intercettivi offerti dalle informative per offrine una valutazione in termini critici rispetto ai numerosi capi di imputazione contestati a ciascun indagato. Tale motivazione appare conforme alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017, Rv. 269944), secondo cui la previsione: a) non ha carattere innovativo, essendo essa espressione del principio generale per cui l'esercizio di un autonomo potere comporta il dovere di esplicitare le ragioni che giustificano la decisione (Sez. 6, n. 47233 del 29/10/2015, Rv. 265337); b) impone al giudice di esplicitare le ragioni per cui ritiene di poter attribuire al compendio indiziario un significato coerente all'integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi indizianti o di quelli riferiti alle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, dep. 2016, Rv. 266428); c) impone al giudice di esplicitare le valutazioni sottese all'adozione della misura, mentre invece gli elementi fattuali possono essere trascritti così come indicati nella richiesta del pubblico ministero e senza alcuna aggiunta, costituendo il dato oggettivo posto alla base della richiesta (Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Rv. 271507) d) è osservata anche quando il giudice ripercorra gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, potendo egli condividere integralmente le argomentazioni del pubblico ministero stesso, purché dia conto, in motivazione, del proprio esame critico dei predetti elementi, e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura (Sez. 2, n. 5497 del 29/01/2016, Rv. 266336) e) è osservata anche quando il giudice riporti nella propria ordinanza le acquisizioni e le considerazioni svolte dagli investigatori e dal pubblico ministero, pure mediante il rinvio per 5 relationem al provvedimento di richiesta, purché, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto (Sez. 3, n. 840 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 265645). f) impone al giudice di trarre dagli atti di indagine e dai mezzi di ricerca della prova le proprie valutazioni che esplicitino il concreto esame della fattispecie oggetto della richiesta di misura cautelare così che l'obbligo è osservato anche quando il giudice riporti - pure in maniera pedissequa - atti del fascicolo per come riferiti o riassunti nella richiesta del pubblico ministero, riguardando tali elementi esclusivamente i profili espositivi del fatto (Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Rv. 269970). g) è compatibile con un rinvio per relationem o per incorporazione della richiesta del PM che non si traduca in un mero recepimento del contenuto del provvedimento privo dell'imprescindibile rielaborazione critica (Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015, dep. 2016, Rv 265807) e la motivazione non è censurabile quando, pur riportando anche pedissequamente, ovvero rinviando o allegando o comunque facendo riferimento ad atti del procedimento, evidenzi l'avvenuto esercizio della funzione di controllo dando conto, anche sinteticamente, del percorso logico seguito per valutare la consistenza degli elementi disponibili (Sez. 2, n. 2778 del 24/11/2015, dep. 2016, Papaluta, n.m.); h) il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero non implica automaticamente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ma rileva soltanto come uno degli elementi da cui desumere l'insussistenza di un effettivo vaglio da parte del giudice (Sez. 2, n. 43676 del 07/10/2021, Fierro, Rv. 282506 - 02). Nel contesto così delineato, d'altro canto, sia nel corso della originaria verifica, sia nella successiva fase di controllo dell'effettiva autonomia della valutazione operata dal giudice, non può non tenersi conto della natura degli elementi posti a fondamento della richiesta e della diversa capacità dimostrativa degli stessi. La struttura della motivazione del giudice, infatti, riflette la completezza o meno delle indagini, la qualità delle stesse e la effettiva consistenza degli indizi. Tanto più, quindi, gli elementi posti a base della richiesta hanno una efficacia dimostrativa indiretta e necessitano di una contestualizzazione logica, tanto più la motivazione del giudice deve essere articolata. Tanto più gli elementi, invece, sono direttamente rappresentativi, tanto più il ricorso ad una motivazione sintetica appare giustificato se non addirittura obbligato. Nel caso in cui la richiesta si fondi su di un compendio indiziario costituito da elementi di contenuto chiaro ed evidente - ad esempio - il giudice può limitarsi a richiamare il contenuto degli atti e dare sinteticamente conto delle ragioni per le quali questo sia coerente con quanto emerso e con la sussistenza della fattispecie incriminatrice contestata. 6 Il motivo di ricorso, che non si confronta criticamente né con il livello di completezza delle indagini e della richiesta cautelare, nè con la motivazione del provvedimento, omettendo di indicare perfino in quali punti l'ordinanza genetica sarebbe priva del requisito in parola, è quindi totalmente generico e va dichiarato inammissibile. 4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 4.1. Esso, infatti, per un verso ripropone pedissequamente un profilo di doglianza disatteso motivatamente dal tribunale del riesame (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584; Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, n.m.); per altro verso, propone una rilettura atomistica e parcellizzata degli elementi di prova (con particolare riferimento ai contenuti delle intercettazioni telefoniche, estrapolate dal complessivo tenore dell'ordinanza, che evidenzia l'identità di modus operandi posto in essere dagli organizzatori del sodalizio) già valutati un modo conforme dalle due ordinanze cautelari. Ed infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492; Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Castagnella, Rv. 279789 - 01) ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali, è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l'effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine. Si è ancora affermato (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492 - 01) che «il difetto di motivazione, quale causa di annullamento della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei suoi singoli punti, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, sicché, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione risultare anche da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito». E' quel procedimento logico che altra pronuncia (Sez. 1, n. 39125 del 22/09/2015, Filippone, Rv. 264780 - 01) denomina «valutazione sinottica» (ossia coordinata) degli elementi di prova, finalizzata a verificare se le eventuali incertezze o ambiguità discendenti dall'esame parcellizzato dei singoli elementi di prova sia superata dalla loro valutazione globale. Valutazione sinottica che, nel ricorso, manca, omettendo la ricorrente di confrontarsi con il corposo compendio indiziario valutato dalle due ordinanze, con conseguenze mancanza di specificità. Non si confronta, infatti, con la circostanza che la società non aveva attivato, pur avendo oltre 90 dispendenti dichiarati, contratti per la fornitura di luce elettrica e gas, ovvero aveva riportato consumi irrisori. Non si confronta con la circostanza (v. pag. 7 ordinanza) che alcuni dipendenti delle società cartiere, secondo uno schema ripetuto, avevano assunto cariche amministrative in altre società: 7 per quanto concerne la società in parola, SS OF, dipendente di BFM Line e VI ZO, era amministratrice della Corporation Fuel, mentre AL SU (compagna del NE Salvatore, dominus dell'associazione per delinquere), dipendente della E.P.S.A.R. Trading e della Masana Group, era socia proprio della VI ZO. Non si confronta, soprattutto, con la circostanza che la "VI ZO SR" abbia utilizzato fatture emesse dalle medesime società, indicate a pagina 44 dell'ordinanza (Panda, World Print, BFM Line) che hanno emesso fattura nei confronti di altre società "cartiera", quali la RA SR e la VE SR (che a sua volta ha emesso fatture nei confronti della VI ZO); che la PANDA ha utilizzato FOI emesse dalla World Print ed ha a sua volta emesso FOI in favore, tra le altre, di BFM Line. Ed è proprio questo aspetto che stigmatizza l'ordinanza laddove, a pagina 53, evidenzia come non sia dalla natura di società "cartiera" che discende la commissione dei reati tributari contestati, quanto dal «collegamento tra società cartiera e società operative, che beneficiano della condotta illecita, costituita dall'evasione totale dell'IVA». Secondo l'impostazione accusatoria, confermata dall'ordinanza impugnata, il NE si avvaleva anche della società della PE, che per le modalità operative era riconducibile all'organizzazione criminosa e ai suoi scopi illeciti, di cui la PE era perfettamente consapevole. Ritiene l'ordinanza impugnata che sotto il profilo della gravità indiziaria la partecipazione della PE al sodalizio appare dimostrata, anche alla luce - v. pag. 55 - delle modalità di identificazione della stessa, dei contenuti delle intercettazioni telefoniche e delle chat whatsapp, delle quali la ricorrente si limita a proporre una rilettura non consentita in questa sede. Ed infatti, nel giudizio di legittimità (v. da ultimo Sez. 3, n. 8466 del 17/01/2023, Negrini, n.m.) sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Ciò determina l'inammissibilità di tutti quei profili che concernono la valutazione degli elementi di prova, quali il linguaggio contenuto nelle intercettazioni telefoniche o la valutazione delle immagini riprese, in cui si contesta la «lettura» degli elementi di prova da parte dei giudici del merito, che sono pertanto inammissibili, posto che si chiederebbe alla Corte di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, operazione preclusa salvo che si deduca un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale;
ed infatti, il vizio della motivazione, come vizio denunciabile, è coltivabile solo ove esso sia «evidente», cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i (Sez. U., n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 - 01, cit.), circostanza certamente non ricorrente nel caso di specie. 4.2. Tale motivazione si salda con quella, individualizzata, contenuta a pag. 118 dell'ordinanza genetica, la quale ripercorre le modalità di identificazione della PE ed evidenzia come ella, al pari di ND, era partecipe del piano criminoso, sempre interfacciandosi con il 8 NE, il quale rivestiva una posizione egemone nel gruppo;
disponeva fatture anche utilizzando denaro personale, provvedeva a trasmettere fatture;
si confrontava col NE sulla proficuità della gestione di alcune società; riceveva compensi per la sua attività; si interfacciava - inoltre - con RD BU AR per delle fatture e si interessava per un finanziamento a fondo perduto per il loro "comune amico". Da ciò l'ordinanza genetica inferiva che l'indagata avesse volontariamente apportato il suo contributo all'associazione criminale per il perseguimento del suo scopo in quanto era in stretto contatto con i suoi vertici ed era consapevole che le società per cui operava facevano capo ad un unico centro decisionale con le altre coinvolte per la commissione dei reati fine secondo un collaudato schema criminale. 4.3. Il motivo di ricorso è pertanto inammissibile sotto diversi e convergenti profili: in quanto reiterativo di precedenti doglianze disattese;
in quanto meramente rivalutativo del contenuto delle intercettazioni telefoniche;
in quanto offre una visione parcellizzata della piattaforma indiziaria. 5. Quanto alla doglianza secondo cui alla PE sarebbe contestata l'appartenenza al sodalizio dal 2017, mentre l'unico periodo in sono state emesse/utilizzate fatture è il 2020, la doglianza è manifestamente infondata. Il Collegio ritiene infatti che tale deduzione sia priva di pregio, sia per la inevitabile fluidità dell'imputazione nella attuale fase procedimentale, sia perché il capo di imputazione sub 1) contesta il reato associativo in sé considerato nell'arco di tutta la sua durata, sia - ancora - perché, in ogni caso, anche l'eventuale emersione di una «criticità» su una delle molteplici valutazioni concorrenti può non comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, lì dove le restanti valutazioni offrano ampia e rassicurante tenuta del ragionamento ricostruttivo (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492; Sez. 1, n. 12358 del 07/02/2024, Volzone, n.m.; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 1, n.6922 del 11/05/1992, Rv. 190572; Sez. 4, n. 10116 del 28/09/1993, Rv. 195709; Sez. 1, n. 1495 del 02/12/1998, Rv. 212274), sulla base della c.d. «prova di resistenza» (ex multis, Sez. 4, n. 50817 del 14/12/2023, Stretti, Rv. 285533 - 01). Nel caso di specie, la sicura presenza di FOI relative alla annualità contestata nei reati fine consente la agevole tenuta del percorso logico dell'ordinanza. Il motivo è pertanto manifestamente infondato. 5. L'ultimo motivo di ricorso, relativo alle esigenze cautelari, è inammissibile. Il Tribunale del riesame, a pagina 60, evidenzia come, seppur meno pregnanti rispetto ad altri indagati (a pagina 286, la prima ordinanza ritiene - per la PE - presidio cautelare sufficiente e idoneo quello del divieto di dimora), sussistono esigenze cautelari anche per la PE, in ragione della disinvolta commissione di numerosi reati, sia tributari che a base fraudolenta, dei rilevanti profitti illeciti conseguiti e del lasso di tempo non irrilevante in cui i reati sono stati 9 J) commessi, elementi tutti che indicano una predisposizione alla commissione di delitti lucrogenetici e la correlata necessità di controllare efficacemente l'indagata sul territorio, limitandone la possibilità di movimento. La prima ordinanza, dal canto suo, sottolinea come gli imputati, tra cui la PE (pag. 264 ss.) abbiano dato ampiamente prova di una non comune pericolosità sociale e inclinazione a commettere una serie potenzialmente illimitata di delitti ai danni dell'erario, operando con continuità, abilità e professionalità per perseguire uno scopo di profitto personale, per cui il delitto per essi rappresenta la normale fonte di guadagno e la gestione "ordinaria" di attività imprenditoriali. Quanto alla contestata attualità dell'esigenza cautelare, evidenzia l'ordinanza da un lato la perdurante esistenza dell'organizzazione nelle sue sterminate ramificazioni (così di fatto svalutando il requisito del c.d. "tempo silente" dalla commissione del reato), dall'altro che la quotidianità e la sistematica pervicacia nel delinquere depongono nel senso della attualità di possibili occasioni di reiterazioni di reati della stessa specie. Tale motivazione, !ungi dall'essere generica e non individualizzata, risulta perfettamente calibrata sulla persona della odierna ricorrente e non presenta profili di manifesta illogicità. Essa si salda, poi, con quella contenuta a pagina 264 dell'ordinanza genetica, secondo cui la personalità dell'indagato va desunta anche - ma non solo - dalle modalità del fatto per cui si procede e dalle concrete condizioni di vita, mentre non si richiede la previsione di una "prossima occasione" per delinquere. Tale assunto è conforme ai principi espressi da questa Corte (v., da ultimo, Sez. 3, n. 16591 del 03/03/2022, Angotti, n.m.), secondo cui è sufficiente che il pericolo che l'indagato commetta altri reati sia concreto (fondato, cioè, su elementi non ipotetici, ma reali), e attuale, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, né tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata (così Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508, nella quale in motivazione è stato precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice;
nel medesimo senso Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216; Sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018, S., Rv. 274085). Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va quindi equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che 10 la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566). Il motivo, che non tiene conto dei principi elaborati dalla costante giurisprudenza della Corte, correttamente applicata dalle ordinanze cautelari, senza addurre motivi realmente nuovi che ad essi potrebbero contrapporre diverse letture, è quindi manifestamente infondato. 6. Il ricorso non può quindi che essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inannmissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/09/2024.
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Aldo Esposito, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa il 10 giugno 2024, il Tribunale del riesame di Salerno rigettava la richiesta di riesame proposto da AR PE avverso l'ordinanza del GIP di Nocera Inferiore del 6 maggio 2024 con cui era stata applicata alla stessa la misura cautelare personale dell'obbligo di dimora nel comune di Angri per i reati di cui agli articoli 416 cod. pen., 8-10 d.lgs. 74/2000, 640 cod. pen.. 2. Avverso l'ordinanza l'indagata propone, tramite il suo difensore di fiducia, ricorso per cassazione, censurando sia il profilo della gravità indiziaria che quello dell'esigenza cautelare special-preventiva. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 39157 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 24/09/2024 2.1. Con il primo motivo, in particolare, deduce l'assenza dei gravi indizi di colpevolezza, violazione dell'articolo 292, comma 2, lett. c), c.p.p., nonché vizio di motivazione. L'ordinanza impugnata non contiene l'autonoma valutazione delle contestazioni, così come, del resto, l'ordinanza genetica, che si era limitata ad operare un copia/incolla della richiesta del p.m. senza dare conto dell'iter motivazionale seguito in materia di reato associativo in riferimento alla ricorrente, nullità che si era eccepita in sede di memoria difensiva. Né, a sanare tale vulnus, vale la circostanza - esaltata dal Tribunale del riesame - che il GIP abbia rigettato alcune delle richieste del pubblico ministero. In realtà, l'ordinanza genetica non contiene una valutazione critica del ruolo della ricorrente nell'associazione, limitandosi ad un automatismo tra il ruolo dalla stessa ricoperto in seno alla persona giuridica e la sua responsabilità quale persona fisica. Inoltre, l'ordinanza impugnata avrebbe omesso di confrontarsi con le precise doglianze sollevate con il riesame, appuntate sull'esiguo numero di telefonate, sui contatti intrattenuti solo con due sodali (NE e BU RD) e in un arco temporale breve. 2.2. Con il secondo motivo deduce l'assenza dei gravi indizi di colpevolezza, violazione dell'articolo 416 c.p., nonché vizio di motivazione. La complessa attività di indagine non consente di ritenere accertata, neppure in via ipotetica, la partecipazione dell'indagata ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali e tributari, che deve essere caratterizzata da una stabile organizzazione, una ripartizione in ruoli e funzioni, dalla predisposizione di mezzi per l'attuazione del programma criminoso di evasione fiscale, nonché, sotto il profilo soggettivo dal dolo specifico (consapevolezza di partecipare effettivamente alla vita dell'associazione). Anche in questo caso le due ordinanze si sono limitate ad una valutazione di tipo collettivo e non individualizzato, esaltando solo l'esistenza di un modus operandi comune a diverse società (che utilizzavano il meccanismo del c.d. "reverse charge"), definite "cartiere" (in quanto prive di sede sociale e/o di utenze), e la sussistenza di una base operativa del presunto sodalizio (presso cui non è stato rinvenuto alcun documento relativo alla "VI ZO"): nulla viene argomentato sulla società e sulla posizione della PE, la quale svolgeva effettivamente (come documentato in sede di riesame) l'attività di agente, mediatore, procacciatore di affari e promotore finanziario, in forza della quale la società "VI ZO s.r.l." lavorava per la società "Cash and carry s.r.l." di Battipaglia, circostanza confermata dall'accertamento eseguito dalla GDF in data 5 giugno 2024. Ciò dimostra che la VI orizzonti è società sana non riconducibile ad alcuno dei sodali dell'associazione per delinquere. L'ordinanza dà atto che la società amministrata dalla ricorrente ("VI ZO s.r.l.") non ha mai attivato i contratti di fornitura di acqua, energia elettrica e gas, e che la PE seguirebbe le direttive del NE, ma non tiene conto della assoluta liceità delle attività lavorative poste in essere sia dall'indagata in proprio (quale promotore finanziario) che dalla VI ZO s.r.I.. 2 Anche il contenuto delle conversazioni e delle chat citate nell'ordinanza non è conclusivo, evidenziando la ricorrente come il tenore delle conversazioni non sia univoco e che le stesse si pongono più come suggestioni che come indizi. Al contrario, nel senso della mancata partecipazione al sodalizio depongono plurimi e convergenti elementi: - la circostanza che prima di costituire la VI ZO la PE abbia per anni svolto la professione di promotrice finanziaria;
- l'effettivo svolgimento da parte di VI ZO di prestazione di servizi quali il facch inagg io;
- la sottoscrizione di un contratto con la Mega cash and carry;
- l'avere la VI ZO in forza circa 80 dipendenti;
- l'avere un conto corrente con un saldo attivo di oltre 90.000 euro, elemento che attesta la effettività della società; - il rinvenimento in possesso dell'indagata di somme ingenti di denaro compatibili con l'esercizio della professione di promotore finanziario;
- il mancato rinvenimento di documenti relativi alla VI ZO in sede di perquisizioni e sequestri;
- l'assenza di collegamenti con il Dr. Zinghini, consulente fiscale;
- l'assenza di ordini impartiti o ricevuti, da parte della PE risultanti dalle telefonate. Con tali osservazioni il provvedimento non si confronta. Evidenzia poi il ricorrente il grave pregiudizio derivante dal sequestro dei conti di VI ZO, che rischia di portare al licenziamento di oltre 90 dipendenti. Infine, alla PE viene contestata l'appartenenza al sodalizio dal 2017, mentre l'unico periodo in sono state emesse/utilizzate fatture è il 2020. 2.3. Con il terzo motivo corrente lamenta violazione degli articoli 274 e 275 del codice di procedura penale e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari. L'ordinanza si risolve, sul punto, in una serie di argomentazioni generiche e non individuali zzate. La PE e la VI ZO non hanno intrattenuto rapporti con la società Panda, di cui si occupa la prima ordinanza, e tutte le fatture alla stessa riconducibili si esauriscono nel 2020. Difetta quindi anche il requisito della "attualità". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Preliminarmente, il Collegio evidenzia quanto segue. 2.1. In primo luogo, in materia cautelare, pur non potendosi parlare di «doppia conforme», laddove le due ordinanze cautelari pervengano a conclusioni sovrapponibili, seguendo i medesimi 3 passaggi argomentativi (come nel caso di motivazione per relationem), esse si integrano, formando un unicum. In tal senso, la giurisprudenza della Corte ritiene (Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205257; Sez. 3, n. 33111 del 16/04/2024, Grammatico, n.m.; Sez. 6, n. 11988 del 21/12/2023, dep. 2024, Coscarella, n.m.; Sez. 1, n. 2389 del 08/11/2018, Dumitru, n.m.; Sez. 3, n. 7136 del 20/01/2009, Soru, Rv. 242677; Sez. 2, n. 672 del 23/01/1998, dep. 1999, Trimboli, Rv. 212768 - 01) che «in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, così come la motivazione del tribunale del riesame può integrare e completare la motivazione elaborata dal giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo, quest'ultima ben può, a sua volta, essere utilizzata per colmare le eventuali lacune del successivo provvedimento;
infatti, trattandosi di ordinanze complementari e strettamente collegate, esse, vicendevolmente e nel loro insieme, connotano l'unitario giudizio di sussistenza in ordine ai presupposti di applicabilità della misura cautelare». Analogamente, Sez. 6, n. 32359 del 06/05/2003, Scandizzo, Rv. 226517 - 01, ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale del riesame integra e completa quello del giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa, purché questa (come in questo caso) contenga le ragioni logiche e giuridiche che ne hanno determinato l'emissione, con la mera esclusione (Sez. 6, Sentenza n. 18476 del 12/12/2014, dep. 2015, Taiani, n.m.) del caso in cui il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso grafico oppure ove, pur esistendo materialmente una motivazione, essa si risolva in clausole di stile o in una motivazione meramente apparente e cioè tale da non consentire di comprendere l'itinerario logico-giuridico esperito dal giudice. Le due ordinanze, quindi, andranno considerate unitariamente ai fini di valutare l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di ricorso. 2.2. In secondo luogo, il Collegio evidenzia come, in materia cautelare, il concetto di «gravità indiziaria» non coincide con lo standard probatorio imposto dall'articolo 192 cod. proc. pen. in materia di valutazione della prova logica (Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576). Al fine dell'adozione della misura, invero, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitati, perché i necessari «gravi indizi di colpevolezza» non corrispondono agli «indizi», intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019- 01; Sez. 4, n. 27498 del 23/05/2019, Puca, Rv. 276704 - 01; Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Rv. 27C172 - 01; Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179 - 01; Sez. 4 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683 - 01; Sez. 4, n. 38466 del 2/07/2013, Koljini, Rv. 257576 - 01; Sez. 2, n. 26764 del 15/03/2013, Ruga, Rv. 256731 - 01)». 4 3. Tanto debitamente premesso, il primo profilo di censura, nella parte in cui si deduce la mancanza di autonoma valutazione da parte dell'ordinanza impugnata, è manifestamente infondato. 3.1. Ed infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte, l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (da ultimo: Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020 - dep. 03/03/2021, Rv. 280603 - 01; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019 - dep. 13/01/2020, Rv. 278122). 3.2. Quanto invece all'analogo profilo di censura già sollevato in sede di riesame, concernente la mancanza del requisito dell'autonoma valutazione nell'ordinanza genetica, esso è inammissibile. A pagina 51, l'ordinanza precisa che, lungi dal proporre una pedissequa ripetizione degli atti di indagine, l'ordinanza del GIP ripercorre i dati documentali ed intercettivi offerti dalle informative per offrine una valutazione in termini critici rispetto ai numerosi capi di imputazione contestati a ciascun indagato. Tale motivazione appare conforme alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017, Rv. 269944), secondo cui la previsione: a) non ha carattere innovativo, essendo essa espressione del principio generale per cui l'esercizio di un autonomo potere comporta il dovere di esplicitare le ragioni che giustificano la decisione (Sez. 6, n. 47233 del 29/10/2015, Rv. 265337); b) impone al giudice di esplicitare le ragioni per cui ritiene di poter attribuire al compendio indiziario un significato coerente all'integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi indizianti o di quelli riferiti alle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, dep. 2016, Rv. 266428); c) impone al giudice di esplicitare le valutazioni sottese all'adozione della misura, mentre invece gli elementi fattuali possono essere trascritti così come indicati nella richiesta del pubblico ministero e senza alcuna aggiunta, costituendo il dato oggettivo posto alla base della richiesta (Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Rv. 271507) d) è osservata anche quando il giudice ripercorra gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, potendo egli condividere integralmente le argomentazioni del pubblico ministero stesso, purché dia conto, in motivazione, del proprio esame critico dei predetti elementi, e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura (Sez. 2, n. 5497 del 29/01/2016, Rv. 266336) e) è osservata anche quando il giudice riporti nella propria ordinanza le acquisizioni e le considerazioni svolte dagli investigatori e dal pubblico ministero, pure mediante il rinvio per 5 relationem al provvedimento di richiesta, purché, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto (Sez. 3, n. 840 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 265645). f) impone al giudice di trarre dagli atti di indagine e dai mezzi di ricerca della prova le proprie valutazioni che esplicitino il concreto esame della fattispecie oggetto della richiesta di misura cautelare così che l'obbligo è osservato anche quando il giudice riporti - pure in maniera pedissequa - atti del fascicolo per come riferiti o riassunti nella richiesta del pubblico ministero, riguardando tali elementi esclusivamente i profili espositivi del fatto (Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Rv. 269970). g) è compatibile con un rinvio per relationem o per incorporazione della richiesta del PM che non si traduca in un mero recepimento del contenuto del provvedimento privo dell'imprescindibile rielaborazione critica (Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015, dep. 2016, Rv 265807) e la motivazione non è censurabile quando, pur riportando anche pedissequamente, ovvero rinviando o allegando o comunque facendo riferimento ad atti del procedimento, evidenzi l'avvenuto esercizio della funzione di controllo dando conto, anche sinteticamente, del percorso logico seguito per valutare la consistenza degli elementi disponibili (Sez. 2, n. 2778 del 24/11/2015, dep. 2016, Papaluta, n.m.); h) il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero non implica automaticamente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ma rileva soltanto come uno degli elementi da cui desumere l'insussistenza di un effettivo vaglio da parte del giudice (Sez. 2, n. 43676 del 07/10/2021, Fierro, Rv. 282506 - 02). Nel contesto così delineato, d'altro canto, sia nel corso della originaria verifica, sia nella successiva fase di controllo dell'effettiva autonomia della valutazione operata dal giudice, non può non tenersi conto della natura degli elementi posti a fondamento della richiesta e della diversa capacità dimostrativa degli stessi. La struttura della motivazione del giudice, infatti, riflette la completezza o meno delle indagini, la qualità delle stesse e la effettiva consistenza degli indizi. Tanto più, quindi, gli elementi posti a base della richiesta hanno una efficacia dimostrativa indiretta e necessitano di una contestualizzazione logica, tanto più la motivazione del giudice deve essere articolata. Tanto più gli elementi, invece, sono direttamente rappresentativi, tanto più il ricorso ad una motivazione sintetica appare giustificato se non addirittura obbligato. Nel caso in cui la richiesta si fondi su di un compendio indiziario costituito da elementi di contenuto chiaro ed evidente - ad esempio - il giudice può limitarsi a richiamare il contenuto degli atti e dare sinteticamente conto delle ragioni per le quali questo sia coerente con quanto emerso e con la sussistenza della fattispecie incriminatrice contestata. 6 Il motivo di ricorso, che non si confronta criticamente né con il livello di completezza delle indagini e della richiesta cautelare, nè con la motivazione del provvedimento, omettendo di indicare perfino in quali punti l'ordinanza genetica sarebbe priva del requisito in parola, è quindi totalmente generico e va dichiarato inammissibile. 4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 4.1. Esso, infatti, per un verso ripropone pedissequamente un profilo di doglianza disatteso motivatamente dal tribunale del riesame (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584; Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, n.m.); per altro verso, propone una rilettura atomistica e parcellizzata degli elementi di prova (con particolare riferimento ai contenuti delle intercettazioni telefoniche, estrapolate dal complessivo tenore dell'ordinanza, che evidenzia l'identità di modus operandi posto in essere dagli organizzatori del sodalizio) già valutati un modo conforme dalle due ordinanze cautelari. Ed infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492; Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Castagnella, Rv. 279789 - 01) ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali, è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l'effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine. Si è ancora affermato (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492 - 01) che «il difetto di motivazione, quale causa di annullamento della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei suoi singoli punti, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, sicché, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione risultare anche da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito». E' quel procedimento logico che altra pronuncia (Sez. 1, n. 39125 del 22/09/2015, Filippone, Rv. 264780 - 01) denomina «valutazione sinottica» (ossia coordinata) degli elementi di prova, finalizzata a verificare se le eventuali incertezze o ambiguità discendenti dall'esame parcellizzato dei singoli elementi di prova sia superata dalla loro valutazione globale. Valutazione sinottica che, nel ricorso, manca, omettendo la ricorrente di confrontarsi con il corposo compendio indiziario valutato dalle due ordinanze, con conseguenze mancanza di specificità. Non si confronta, infatti, con la circostanza che la società non aveva attivato, pur avendo oltre 90 dispendenti dichiarati, contratti per la fornitura di luce elettrica e gas, ovvero aveva riportato consumi irrisori. Non si confronta con la circostanza (v. pag. 7 ordinanza) che alcuni dipendenti delle società cartiere, secondo uno schema ripetuto, avevano assunto cariche amministrative in altre società: 7 per quanto concerne la società in parola, SS OF, dipendente di BFM Line e VI ZO, era amministratrice della Corporation Fuel, mentre AL SU (compagna del NE Salvatore, dominus dell'associazione per delinquere), dipendente della E.P.S.A.R. Trading e della Masana Group, era socia proprio della VI ZO. Non si confronta, soprattutto, con la circostanza che la "VI ZO SR" abbia utilizzato fatture emesse dalle medesime società, indicate a pagina 44 dell'ordinanza (Panda, World Print, BFM Line) che hanno emesso fattura nei confronti di altre società "cartiera", quali la RA SR e la VE SR (che a sua volta ha emesso fatture nei confronti della VI ZO); che la PANDA ha utilizzato FOI emesse dalla World Print ed ha a sua volta emesso FOI in favore, tra le altre, di BFM Line. Ed è proprio questo aspetto che stigmatizza l'ordinanza laddove, a pagina 53, evidenzia come non sia dalla natura di società "cartiera" che discende la commissione dei reati tributari contestati, quanto dal «collegamento tra società cartiera e società operative, che beneficiano della condotta illecita, costituita dall'evasione totale dell'IVA». Secondo l'impostazione accusatoria, confermata dall'ordinanza impugnata, il NE si avvaleva anche della società della PE, che per le modalità operative era riconducibile all'organizzazione criminosa e ai suoi scopi illeciti, di cui la PE era perfettamente consapevole. Ritiene l'ordinanza impugnata che sotto il profilo della gravità indiziaria la partecipazione della PE al sodalizio appare dimostrata, anche alla luce - v. pag. 55 - delle modalità di identificazione della stessa, dei contenuti delle intercettazioni telefoniche e delle chat whatsapp, delle quali la ricorrente si limita a proporre una rilettura non consentita in questa sede. Ed infatti, nel giudizio di legittimità (v. da ultimo Sez. 3, n. 8466 del 17/01/2023, Negrini, n.m.) sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Ciò determina l'inammissibilità di tutti quei profili che concernono la valutazione degli elementi di prova, quali il linguaggio contenuto nelle intercettazioni telefoniche o la valutazione delle immagini riprese, in cui si contesta la «lettura» degli elementi di prova da parte dei giudici del merito, che sono pertanto inammissibili, posto che si chiederebbe alla Corte di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, operazione preclusa salvo che si deduca un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale;
ed infatti, il vizio della motivazione, come vizio denunciabile, è coltivabile solo ove esso sia «evidente», cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i (Sez. U., n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 - 01, cit.), circostanza certamente non ricorrente nel caso di specie. 4.2. Tale motivazione si salda con quella, individualizzata, contenuta a pag. 118 dell'ordinanza genetica, la quale ripercorre le modalità di identificazione della PE ed evidenzia come ella, al pari di ND, era partecipe del piano criminoso, sempre interfacciandosi con il 8 NE, il quale rivestiva una posizione egemone nel gruppo;
disponeva fatture anche utilizzando denaro personale, provvedeva a trasmettere fatture;
si confrontava col NE sulla proficuità della gestione di alcune società; riceveva compensi per la sua attività; si interfacciava - inoltre - con RD BU AR per delle fatture e si interessava per un finanziamento a fondo perduto per il loro "comune amico". Da ciò l'ordinanza genetica inferiva che l'indagata avesse volontariamente apportato il suo contributo all'associazione criminale per il perseguimento del suo scopo in quanto era in stretto contatto con i suoi vertici ed era consapevole che le società per cui operava facevano capo ad un unico centro decisionale con le altre coinvolte per la commissione dei reati fine secondo un collaudato schema criminale. 4.3. Il motivo di ricorso è pertanto inammissibile sotto diversi e convergenti profili: in quanto reiterativo di precedenti doglianze disattese;
in quanto meramente rivalutativo del contenuto delle intercettazioni telefoniche;
in quanto offre una visione parcellizzata della piattaforma indiziaria. 5. Quanto alla doglianza secondo cui alla PE sarebbe contestata l'appartenenza al sodalizio dal 2017, mentre l'unico periodo in sono state emesse/utilizzate fatture è il 2020, la doglianza è manifestamente infondata. Il Collegio ritiene infatti che tale deduzione sia priva di pregio, sia per la inevitabile fluidità dell'imputazione nella attuale fase procedimentale, sia perché il capo di imputazione sub 1) contesta il reato associativo in sé considerato nell'arco di tutta la sua durata, sia - ancora - perché, in ogni caso, anche l'eventuale emersione di una «criticità» su una delle molteplici valutazioni concorrenti può non comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, lì dove le restanti valutazioni offrano ampia e rassicurante tenuta del ragionamento ricostruttivo (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492; Sez. 1, n. 12358 del 07/02/2024, Volzone, n.m.; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 1, n.6922 del 11/05/1992, Rv. 190572; Sez. 4, n. 10116 del 28/09/1993, Rv. 195709; Sez. 1, n. 1495 del 02/12/1998, Rv. 212274), sulla base della c.d. «prova di resistenza» (ex multis, Sez. 4, n. 50817 del 14/12/2023, Stretti, Rv. 285533 - 01). Nel caso di specie, la sicura presenza di FOI relative alla annualità contestata nei reati fine consente la agevole tenuta del percorso logico dell'ordinanza. Il motivo è pertanto manifestamente infondato. 5. L'ultimo motivo di ricorso, relativo alle esigenze cautelari, è inammissibile. Il Tribunale del riesame, a pagina 60, evidenzia come, seppur meno pregnanti rispetto ad altri indagati (a pagina 286, la prima ordinanza ritiene - per la PE - presidio cautelare sufficiente e idoneo quello del divieto di dimora), sussistono esigenze cautelari anche per la PE, in ragione della disinvolta commissione di numerosi reati, sia tributari che a base fraudolenta, dei rilevanti profitti illeciti conseguiti e del lasso di tempo non irrilevante in cui i reati sono stati 9 J) commessi, elementi tutti che indicano una predisposizione alla commissione di delitti lucrogenetici e la correlata necessità di controllare efficacemente l'indagata sul territorio, limitandone la possibilità di movimento. La prima ordinanza, dal canto suo, sottolinea come gli imputati, tra cui la PE (pag. 264 ss.) abbiano dato ampiamente prova di una non comune pericolosità sociale e inclinazione a commettere una serie potenzialmente illimitata di delitti ai danni dell'erario, operando con continuità, abilità e professionalità per perseguire uno scopo di profitto personale, per cui il delitto per essi rappresenta la normale fonte di guadagno e la gestione "ordinaria" di attività imprenditoriali. Quanto alla contestata attualità dell'esigenza cautelare, evidenzia l'ordinanza da un lato la perdurante esistenza dell'organizzazione nelle sue sterminate ramificazioni (così di fatto svalutando il requisito del c.d. "tempo silente" dalla commissione del reato), dall'altro che la quotidianità e la sistematica pervicacia nel delinquere depongono nel senso della attualità di possibili occasioni di reiterazioni di reati della stessa specie. Tale motivazione, !ungi dall'essere generica e non individualizzata, risulta perfettamente calibrata sulla persona della odierna ricorrente e non presenta profili di manifesta illogicità. Essa si salda, poi, con quella contenuta a pagina 264 dell'ordinanza genetica, secondo cui la personalità dell'indagato va desunta anche - ma non solo - dalle modalità del fatto per cui si procede e dalle concrete condizioni di vita, mentre non si richiede la previsione di una "prossima occasione" per delinquere. Tale assunto è conforme ai principi espressi da questa Corte (v., da ultimo, Sez. 3, n. 16591 del 03/03/2022, Angotti, n.m.), secondo cui è sufficiente che il pericolo che l'indagato commetta altri reati sia concreto (fondato, cioè, su elementi non ipotetici, ma reali), e attuale, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, né tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata (così Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508, nella quale in motivazione è stato precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice;
nel medesimo senso Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216; Sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018, S., Rv. 274085). Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va quindi equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che 10 la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566). Il motivo, che non tiene conto dei principi elaborati dalla costante giurisprudenza della Corte, correttamente applicata dalle ordinanze cautelari, senza addurre motivi realmente nuovi che ad essi potrebbero contrapporre diverse letture, è quindi manifestamente infondato. 6. Il ricorso non può quindi che essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inannmissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/09/2024.