Versione
9 marzo 1982
9 marzo 1982
Art. 2.
In deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell' articolo 1 del regio decreto-legge 6 febbraio 1927, numero 321 , convertito nella legge 29 dicembre 1927, numero 2693 , le opere per il completamento del progetto 12 agosto 1925, e sue successive modificazioni, potranno essere eseguite a cura del Consorzio autonomo del porto di Genova sia direttamente sia attraverso rapporti convenzionali, tali da garantire la conservazione della proprieta' privata, con i proprietari delle aree comprese nel progetto medesimo.
Le convenzioni attuative dovranno vincolare la parte privata alla destinazione ad uso di interesse portuale delle opere realizzate prevedendo, nel caso di inadempienza, il potere di esproprio da parte del Consorzio autonomo del porto.
Le aree interessate dalle convenzioni di cui al secondo comma, gia' acquisite al patrimonio del Consorzio autonomo del porto e divenute demaniali ai sensi dell'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801 , sono sdemanializzate e restano assegnate al Consorzio autonomo del porto.
In deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell' articolo 1 del regio decreto-legge 6 febbraio 1927, numero 321 , convertito nella legge 29 dicembre 1927, numero 2693 , le opere per il completamento del progetto 12 agosto 1925, e sue successive modificazioni, potranno essere eseguite a cura del Consorzio autonomo del porto di Genova sia direttamente sia attraverso rapporti convenzionali, tali da garantire la conservazione della proprieta' privata, con i proprietari delle aree comprese nel progetto medesimo.
Le convenzioni attuative dovranno vincolare la parte privata alla destinazione ad uso di interesse portuale delle opere realizzate prevedendo, nel caso di inadempienza, il potere di esproprio da parte del Consorzio autonomo del porto.
Le aree interessate dalle convenzioni di cui al secondo comma, gia' acquisite al patrimonio del Consorzio autonomo del porto e divenute demaniali ai sensi dell'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801 , sono sdemanializzate e restano assegnate al Consorzio autonomo del porto.
Giurisprudenza • 4
- 1. TAR Genova, sez. II, sentenza 28/12/2021, n. 1120Provvedimento: […] dell'inadempimento dell'Autorità di Sistema Portuale del AR LI ID (avente causa ex lege dell'Autorità Portuale di GE) alle obbligazioni scaturenti dall'art. 3 del Protocollo d'Intesa stipulato tra la stessa Autorità e la Società ricorrente in data 27/5/1999, concernenti il vincolo di non destinare le aree oggetto dello S.A.U., approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25/2002, a funzioni che non siano compatibili con quelle espressamente previste dall'art. 2 della legge n. 67/1982; […]Leggi di più...
- Protocollo d'intesa·
- liberalizzazione commerciale·
- accesso agli atti·
- soccombenza·
- cumulo di domande·
- provvedimenti amministrativi·
- spese di lite·
- inammissibilità·
- competenza amministrativa·
- sdemanializzazione·
- improcedibilità·
- concorrenza·
- atti interlocutori·
- inadempimento contrattuale·
- vincoli urbanistici