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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/07/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna
-Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino
-Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani
-Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2501 dell'anno 2021 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 19.02.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: C.F. 1 nato a [...]_1
,
DI CALABRIA (RC) il 05/07/1959), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Tarsia, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Bruno Buozzi
n.8\a, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
E
(cod. fisc.: C.F. 2 nata a [...] "
CALABRIA (RC) il 24/02/1962), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Bari, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 04.05.2022, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Pio XI 94/B, ha eletto domicilio;
-resistente-
nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
*****
Oggetto: scioglimento del matrimonio Conclusioni delle parti
Con note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa e precisavano le conclusioni.
Il Giudice Istruttore, con ordinanza del 19.02.2025, rimetteva la causa in decisione al
Collegio, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
Il ricorso veniva regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data 15.09.2021, il quale esprimeva parere positivo per il suo accoglimento in data 10.11.2022.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 29.08.2021, formulava Parte_1
e trascritto domanda di scioglimento del matrimonio contratto con NT presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria al n. 76, parte I,
anno 2020.
Deduceva che dall'unione coniugale era nata la figlia Per_1 , oggi maggiorenne e studentessa universitaria.
Rappresentava che, trascorso diverso tempo di vita matrimoniale, tra i coniugi era sorta una serie di contrasti che aveva condotto alla decisione di separarsi nel gennaio del
2017. In data 02.02.2017 gli stessi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale
e con decreto del 13.03.2017 era stata omologata la separazione consensuale alle seguenti condizioni: "1) I coniugi vivranno separati;
2) Il sig. Parte_1
[...] rimarrà nell'immobile sito in Via Vecchia Provinciale n. 35 S. Cristoforo, già donato alla figlia e nel quale quest'ultima risiede. Tutti gli arredi della casa coniugale resteranno nella piena ed esclusiva disponibilità del marito, molti dei quali di sua proprietà, eccezion fatta per gli effetti personali della sig.ra CP_1 che in parte ha ritirato ed in parte avrà cura di ritirare;
3) La figlia Per_1 , ormai maggiorenne e studentessa universitaria, continuerà a mantenere la propria residenza stabile nell'immobile di sua proprietà in Via Vecchia Provinciale n.35 San Cristoforo. Stante la maggiore età la stessa potrà scegliere liberamente ed autonomamente i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) Entrambi i genitori si impegnano a contribuire "alle esigenze della figlia Per_1 ancora non economicamente indipendente, mediante il versamento mensile di Euro 300,00 ciascuno. Le spese straordinarie di natura obbligatoria (mediche, sportive) o quelle diverse che si renderanno necessarie o utili per la figlia, previa concertazione, verranno sostenute dai genitori in parti uguali in misura del 50% ciascuno ad eccezione di quelle universitarie (tasse e libri) che resteranno a carico del padre;
5) I coniugi rinunceranno, allo stato, ad ogni forma di mantenimento reciproco in virtù della rispettiva indipendenza e capacità economica”.
Il ricorrente rappresentava, altresì, che nel corso degli anni, successivamente alla separazione, la propria capacità economica era venuta meno, tanto che beneficiava del
"reddito di cittadinanza”; ciò nonostante, aveva sempre contribuito al mantenimento della figlia ER
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta situazione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con la moglie, il ricorrente chiedeva a questo Tribunale di: - dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con NT;
- escludere ogni reciproca forma di mantenimento per come già convenuto in sede di separazione;
- confermare ogni altro accordo/pattuizione per come convenuto in sede di separazione consensuale omologata dal Tribunale di
R.C. in data 13.03.2017.
Il ricorso veniva regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data 15.09.2021, il quale esprimeva il parere in data 10.11.2022.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, in data
وla quale pur aderendo alla richiesta di 04.05.2022 si costituiva NT
-
scioglimento del matrimonio civile contestava l'esposizione dei fatti da parte del
-
marito, evidenziando in particolare che il Pt_1 esplicava attività di libero professionista (architetto) in collaborazione con altri professionisti e, pertanto, produceva un reddito proprio. Rilevava altresì che l'immobile in via Vecchia Provinciale n. 35 S. Cristoforo, donato dal Pt_1 alla figlia, era stato
-
successivamente venduto all'asta, a seguito di pignoramento immobiliare, ed acquistato dalla “Grandi Costruzioni società a responsabilità limitata”, la cui amministratrice era la sorella del Pt_1 pertanto, tale immobile era rimasto nella piena disponibilità del ricorrente. Evidenziava che il Pt_1 non aveva mai provveduto ad onorare l'impegno assunto con la separazione di corrispondere direttamente alla figlia l'assegno di contributo al suo mantenimento quantificato in euro 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, ma soprattutto il Pt_1 non si era mai fatto carico del pagamento delle spese universitarie della figlia, tanto che quest'ultima aveva dovuto rinunciare agli studi della Facoltà di Giurisprudenza per il mancato pagamento delle tasse annuali. La resistente, dunque, riferiva che il mantenimento della figlia Per_1 con lei convivente, gravava e continuava a gravare solo ed esclusivamente sulla stessa poiché il Pt_1 era sempre stato assente sul piano economico. Ella rilevava, altresì, di affrontare spese mensili considerevoli incidenti sul reddito annuo, tra cui il canone di locazione di euro 700,00 mensili e la rata per la cessione del quinto dello stipendio, pari ad euro 180,00.
Ciò premesso, la resistente chiedeva: la corresponsione di un assegno di contributo al mantenimento per la figlia Per_1 di euro 500,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie e per intero a carico del padre delle spese universitarie, o di quella maggiore o minore somma che fosse stata ritenuta equa e di giustizia, con versamento dell'assegno di contributo al mantenimento della figlia direttamente alla madre;
la consegna degli effetti personali, degli arredi e dei suppellettili che ancora si trovavano nella casa coniugale secondo le rispettive provenienze;
con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
All'udienza del 05.05.2022, svoltasi dinanzi alla Presidente del Tribunale, entrambe le parti insistevano nelle richieste formulate nei rispettivi scritti e la Presidente, fallito il tentativo di conciliazione, riservava la decisione.
Con ordinanza depositata in data 20.05.2022 la Presidente, prendendo atto che la situazione di fatto era mutata, in quanto la figlia ER conviveva con la madre e non più con il padre per come dedotto dalla resistente con affermazione non contestata da parte ricorrente, disponeva quanto segue: "a parziale riforma delle condizioni di separazione di cui al Decreto di omologa della separazione consensuale n.91/2017, revoca il contributo di mantenimento posto a carico della CP_1 in favore della figlia e dispone che il padre versi a titolo di mantenimento della stessa l'importo mensile di euro 400,00 da corrispondersi alla madre entro i primi cinque giorni del mese e lespese straordinarie, da porsi a carico di entrambi i genitori, nella misura del
50% ciascuno".
Rimessa pertanto la causa dinanzi al G.I. per il prosieguo, all'udienza del 25.10.2022 il procuratore di parte ricorrente chiedeva di precisare le conclusioni sullo status e rinunziava ai termini per memorie e il procuratore di parte resistente non si opponeva.
Il G.I. rimetteva la decisione sulla sola questione di stato al Collegio senza concessione dei termini.
Con Sentenza n. 1237/2022, pubblicata il 02/11/2022, veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in data 27.07.2000 tra Parte_1 e e con separata ordinanza il G.I. rimetteva la causa sul ruolo istruttorio NT
per il prosieguo.
All'udienza del 21.03.2023 innanzi al G.I. entrambi i procuratori chiedevano la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.. Il Giudice, rilevato che risultava opportuna la comparizione delle parti, fissava per detto incombente l'udienza dell'11.07.2023 e concedeva i chiesti termini.
La resistente, con memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., depositata in data 04.04.2023, insisteva nelle richieste e conclusioni già rassegnate con il rigetto della domanda attorea, mentre con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., depositata in data 26.04.2023, chiedeva al Tribunale di delegare la Guardia di Finanza di Reggio Calabria ad effettuare indagini con riferimento alla posizione di Parte_1
Il ricorrente, con memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., depositata in data 19.05.2023, ribadiva l'impossibilità di corrispondere e versare in maniera costante e continua una somma predeterminata a titolo di mantenimento della figlia Per_1 Aggiungeva di aver corrisposto il mantenimento direttamente alla figlia, compatibilmente alle proprie disponibilità, ogni qualvolta la stessa ne avesse fatto richiesta. Rappresentava, altresì, di essersi attivato per la ricerca di un lavoro stabile, partecipando a diversi concorsi sulla base della professionalità acquisita, ma l'età e la crisi del settore immobiliare/edile lo avevano reso difficile.
Con decreto dell'08.01.2024 il Giudice disponeva che l'udienza del 23.01.2024 avesse svolgimento mediante lo scambio e il deposito di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine sino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte.
Con note depositate in data 11.01.2024 parte resistente, richiamato quanto già dedotto nei propri scritti difensivi, insisteva in tutte le richieste istruttorie formulate con le deduzioni ex art. 183 c.p.c..
Con note depositate il 15.01.2024 parte ricorrente, riportandosi a quanto argomentato, dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi ed in particolare nelle note ex art. 183
c.p.c. depositate in atti, insisteva in tutte le domande, eccezioni e deduzioni ivi articolati chiedendone l'ammissione e l'accoglimento.
Il Giudice, con provvedimento del 23.01.2024, a scioglimento della riserva assunta automaticamente all'esito della scadenza del termine per le note di trattazione scritta, rinviava per la comparizione personale delle parti e la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 settembre 2024.
All'udienza del 10.09.2024 entrambi i procuratori chiedevano un differimento per valutare la definizione di un accordo divorzile o in alternativa per la precisazione delle conclusioni. A questo punto, il Giudice rinviava all'udienza del 28.01.2025 con termine per note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il 23.01.2025, alternativamente per la decisione sulle condizioni di divorzio congiuntamente depositate o per la precisazione delle conclusioni.
Con note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza, le parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa e precisavano le conclusioni.
Il Giudice con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 19.02.2025 rimetteva la causa in decisione al Collegio, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.. In data 12 marzo 2025, parte resistente con il deposito della comparsa conclusionale insisteva in tutte le richieste formulate con la comparsa di risposta e chiedeva, ove il
Tribunale lo avesse ritenuto necessario ai fini del decidere, di rimettere la causa sul ruolo e disporre l'accertamento della Guardia di Finanza così come richiesto con le deduzioni istruttorie ex art. 183 c.p.c. n. 2; con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
In data 17 aprile 2025, parte ricorrente con la comparsa conclusionale riferiva di non percepire più il reddito di cittadinanza, revocato a seguito dell'intervenuta modifica normativa. Dichiarava di aver sempre versato alla figlia delle somme compatibilmente alle proprie possibilità, grazie a dei lavoretti "accademici" occasionali e all'aiuto della sorella. Insisteva, inoltre, nelle domande ed argomentazioni così come formulate nei propri scritti, con il favore delle spese e competenze di giudizio.
*****
Il Collegio evidenzia preliminarmente che il Tribunale con la sentenza non definitiva n. 1237/2022 pubblicata il 02/11/2022 ha dato seguito alla domanda di scioglimento del matrimonio civile e che, a questo punto, si rende necessaria una pronuncia definitiva a conclusione del procedimento che statuisca sulle rimanenti richieste formulate dalle parti.
Per quanto riguarda i provvedimenti consequenziali, va subito evidenziato che la figlia
è maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, sicché la questione da affrontare concerne, anzitutto, la corresponsione mensile di un assegno di mantenimento in favore della stessa.
Mantenimento della figlia maggiorenne Per_1
In materia, pare opportuno richiamare il principio di diritto pronunciato da una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione, secondo il quale: il dovere dei genitori di mantenere i figli, stabilito dall'art 315-bis c.c. e correlato alla responsabilità genitoriale, non cessa ipso facto con il raggiungimento da parte di costoro della maggiore età ma termina solo nel momento in cui il figlio consegue l'autonomia economica, o avrebbe dovuto farlo secondo i paramenti di una diligente condotta, da accertare con riferimento al caso concreto (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 12121 del 2025 dep. in data 08.05.2025).
Deve, inoltre, rilevarsi, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che la valutazione sulla sussistenza dei presupposti che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni deve essere svolta caso per caso dal giudice e può dipendere, anche in via presuntiva, dall'età conseguita nel caso concreto dalla prole maggiorenne, con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari. Con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, dovrebbe essersi ampiamente concluso e la persona dovrebbe da tempo essersi stabilmente inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico-reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole (cfr. Cass.
n.12952/2016; in termini analoghi più di recente: Cass. n.5088/2018).
In sostanza, secondo il principio di autoresponsabilità più volte affermato dalla giurisprudenza in materia, si esige l'utile attivazione del figlio maggiorenne nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo,
permanendo il diritto laddove si dimostri l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica.
Naturalmente, l'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli dovrà essere disposto in una misura che tenga conto dei loro bisogni e delle crescenti esigenze di vita, connesse alla loro età, nonché della situazione reddituale delle parti.
Nel caso di specie, occorre primariamente dare atto che l'indagine sull'an debeatur dell'assegno, da disporre in favore della figlia Per_1 sia stata superata dal
,
riconoscimento della sua spettanza da parte del ricorrente, il quale chiede la conferma dell'accordo di separazione omologato dal Tribunale che prevedeva il contributo di mantenimento di euro 300,00 da parte di ciascun genitore nei confronti della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie, ad eccezione di quelle universitarie che erano a carico del padre.
La madre, parte resistente in questo giudizio, chiede che le venga corrisposto un assegno di mantenimento per la figlia di euro 500,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie e che le spese universitarie siano poste interamente a carico del padre.
Ella dichiara che la figlia è una studentessa di anni ventisei, che convive con lei e sta, attualmente, completando un percorso di studi universitario. Aggiunge che la figlia ha dovuto rinunciare agli studi della Facoltà di Giurisprudenza, a causa del mancato pagamento delle tasse annuali, previste a carico del padre secondo quanto stabilito dall'accordo di separazione omologato dal Tribunale.
Siffatte circostanze non sono state smentite dal ricorrente, il quale riconosce che la figlia è tuttora una studentessa universitaria e ammette di non aver adempiuto con regolarità all'obbligo di mantenimento né alle spese straordinarie, specificando, tuttavia, di aver corrisposto il mantenimento direttamente alla figlia, compatibilmente con le proprie disponibilità e ogni qualvolta la stessa lo avesse richiesto. Dunque, il ricorrente non nega l'esistenza dell'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia ma ne contesta il quantum e le modalità di versamento richiesti da controparte, chiedendo di confermare integralmente le statuizioni del decreto di omologa della separazione e di poter versare l'assegno direttamente alla figlia, come previsto nel decreto di omologa, laddove invece la moglie chiede l'aumento dell'assegno da €
300,00 ad € 500,00 e che lo stesso sia versato a lei.
Con riferimento al primo aspetto, occorre preliminarmente rammentare che i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli in misura corrispondente alle proprie disponibilità economiche ed al proprio reddito, secondo il cosiddetto principio di proporzionalità.
Orbene, il Pt_1 dichiara di non essere percettore di alcun reddito e, pertanto, di non essere in grado di corrispondere e versare in maniera costante e continua una somma predeterminata a titolo di mantenimento della figlia Per_1 e deposita a riprova و
della suddetta situazione di indigenza - la seguente documentazione: dichiarazioni dei redditi annualità 2017-2022 e modelli ISEE anno 2020 e anno 2023 (v. allegati al ricorso e alla memoria ex art. 183 c.p.c. n.2). La CP_1 dal canto suo, dichiara di essere una dipendente pubblica e di sostenere il canone di locazione dell'abitazione (pari ad € 700,00), che condivide con la figlia Per_1 con la quale convive (v. in atti: busta paga mensilità ottobre 2021 e contratto
,
di locazione, allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
Alla stregua degli elementi sopra riportati, non si può far a meno di notare che entrambe le parti del giudizio non abbiano assolto in toto all'obbligo previsto nel decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di prima comparizione, che richiedeva, per l'appunto, il deposito di una documentazione completa sotto il profilo reddituale, patrimoniale e finanziario.
Comunque, sulla scorta della documentazione prodotta, risulta che il Pt_1 non sia apparentemente percettore di alcun reddito e che la _1 genitore convivente con la figlia maggiorenne, abbia uno stipendio di circa € 1.800,00 mensili e sopporti anche un canone locatizio.
Orbene, dinanzi all'inerzia di ambo le parti del giudizio nel produrre documenti fiscali e patrimoniali utili a ricostruire le rispettive capacità economiche, è comunque fuor di dubbio che la resistente abbia omesso del tutto di produrre le dichiarazioni dei redditi, invece prodotte dal ricorrente, sicchè non è possibile sapere quali siano le sue reali disponibilità economiche. A parte ciò, si osserva che non risultano attendibili le dichiarazioni dei redditi del ricorrente ai fini della ricostruzione della sua posizione reddituale, in quanto egli in questi anni, per sua stessa ammissione, non ha avuto un reddito pari a zero, avendo percepito per un certo periodo il reddito di cittadinanza ed avendo svolto in questi anni diversi lavori come libero professionista, sebbene saltuari.
Vi è poi un dato che consente di ritenere che il ricorrente abbia una residua capacità economica: l'omessa presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che fa presumere che egli per tutto il corso del giudizio abbia prodotto un reddito annuale superiore al limite previsto ex lege per l'ammissione al beneficio. Al contempo è pur vero che la sua situazione non è florida, visto che la casa in cui vive
è stata venduta all'asta ed acquistata dalla sorella, quale legale rappresentante della società Grandi Costruzioni srl, in seguito ad una procedura di esecuzione immobiliare avviata nei suoi confronti.
Ne deriva che certamente la resistente vanti una situazione reddituale migliore rispetto a quella del ricorrente, che dal canto suo non è però privo del tutto di reddito.
Pertanto, ai fini della determinazione del quantum, pare opportuno a questo Collegio prendere atto delle attuali presumibili condizioni economiche dei coniugi e quantificare in euro 300,00 l'importo dell'assegno di mantenimento per la figlia Per_1 da porre a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarieParte_1 و
che verranno ripartite tra le parti, ad eccezione di quelle universitarie, che restano in toto a carico del padre.
Si accolgono, quindi, integralmente le richieste di parte ricorrente di conferma di tutte le condizioni di separazione afferenti al profilo economico.
Si precisa sul punto che non è stata disposta alcuna indagine della Guardia di Finanza sul resistente, in quanto si tratta di richiesta (formulata dalla resistente) non accolta nel corso del giudizio dal precedente GI e poi non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni. È stata formulata poi nuovamente solo nella comparsa conclusionale, quando ormai la causa era stata già rimessa in decisione. Peraltro, la richiesta proviene da una parte che a sua volta è risultata inadempiente nel deposito della documentazione reddituale (ben di più del ricorrente), sicchè in realtà le parti sono in una situazione di totale parità dal punto di vista dell'assolvimento dell'onere della prova. Infine, il
Collegio è riuscito a ricostruire le posizioni reciproche delle parti anche per presunzioni e ad accertare che la resistente si trova in una situazione reddituale migliore rispetto al ricorrente.
Con riferimento, invece, all'ulteriore richiesta di versamento diretto dell'assegno alla figlia, occorre richiamare, sul punto, l'orientamento giurisprudenziale della Corte
Suprema di Cassazione, secondo il quale il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies cod. civ. ad opera della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (cfr.
Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n.25300 dell'11/11/2013).
Da un punto di vista processuale, osta quindi all'accoglimento della richiesta di versamento diretto alla figlia la circostanza che quest'ultima non abbia proposto la relativa domanda in giudizio.
Ciò posto, nel caso de quo, la figlia Per_1 non risulta essere parte di questo procedimento e la circostanza che la stessa conviva con la madre non è stata mai contestata dal ricorrente;
pertanto, pare inevitabile disporre che il versamento dell'assegno sia effettuato nei confronti della madre istante.
Richieste restitutorie
Per quanto riguarda gli altri provvedimenti conseguenziali, con riferimento alla richiesta della resistente di assegnazione di effetti personali, arredi e suppellettili, preme subito ribadire che non possono trovare ingresso in questo giudizio le richieste
"restitutorie" ovvero le rivendicazioni di varia natura avanzate dalle parti, non costituendo questa la naturale sedes materiae dove verificare la fondatezza, nell'an e nel quantum, delle pretese fatte valere da ciascuna parte, atteso che le uniche domande di contenuto patrimoniale ammissibili nel giudizio de quo sono quelle strettamente connesse al suo oggetto, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole, sottolineando, per altro verso, come l'ordinamento giuridico offra altri e più efficaci strumenti per la tutela di dette asserite pretese "creditorie" e/o “rivendicative". Spese processuali
Avuto riguardo alla natura della controversia, alle ragioni della decisione nonché alla soccombenza reciproca delle parti, si ritiene sussistano i presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese tra le parti del presente giudizio.
PQM
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta da Parte_1 con ricorso depositato il 29.08.2021, nei confronti di richiamata NT
,
la sentenza parziale n. 1237/2022, pubblicata il 02.11.2022, in punto status intervenuta tra le parti, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
Pone a carico di Parte_1 l'obbligo di corrispondere a un assegno mensile pari ad euro 300,00 a titolo di contributo NT و
per il mantenimento della figlia Per_1 importo rivalutabile ogni anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo adottato da questo Tribunale, ad eccezione di quelle universitarie, che restano in toto a carico del padre;
Dichiara inammissibile la domanda di restituzione di beni mobili avanzata da
NT
Spese compensate;
- Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 14.07.2025
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Elena M.A. Luppino
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna
-Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino
-Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani
-Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2501 dell'anno 2021 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 19.02.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: C.F. 1 nato a [...]_1
,
DI CALABRIA (RC) il 05/07/1959), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Tarsia, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Bruno Buozzi
n.8\a, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
E
(cod. fisc.: C.F. 2 nata a [...] "
CALABRIA (RC) il 24/02/1962), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Bari, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 04.05.2022, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Pio XI 94/B, ha eletto domicilio;
-resistente-
nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
*****
Oggetto: scioglimento del matrimonio Conclusioni delle parti
Con note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa e precisavano le conclusioni.
Il Giudice Istruttore, con ordinanza del 19.02.2025, rimetteva la causa in decisione al
Collegio, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
Il ricorso veniva regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data 15.09.2021, il quale esprimeva parere positivo per il suo accoglimento in data 10.11.2022.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 29.08.2021, formulava Parte_1
e trascritto domanda di scioglimento del matrimonio contratto con NT presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria al n. 76, parte I,
anno 2020.
Deduceva che dall'unione coniugale era nata la figlia Per_1 , oggi maggiorenne e studentessa universitaria.
Rappresentava che, trascorso diverso tempo di vita matrimoniale, tra i coniugi era sorta una serie di contrasti che aveva condotto alla decisione di separarsi nel gennaio del
2017. In data 02.02.2017 gli stessi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale
e con decreto del 13.03.2017 era stata omologata la separazione consensuale alle seguenti condizioni: "1) I coniugi vivranno separati;
2) Il sig. Parte_1
[...] rimarrà nell'immobile sito in Via Vecchia Provinciale n. 35 S. Cristoforo, già donato alla figlia e nel quale quest'ultima risiede. Tutti gli arredi della casa coniugale resteranno nella piena ed esclusiva disponibilità del marito, molti dei quali di sua proprietà, eccezion fatta per gli effetti personali della sig.ra CP_1 che in parte ha ritirato ed in parte avrà cura di ritirare;
3) La figlia Per_1 , ormai maggiorenne e studentessa universitaria, continuerà a mantenere la propria residenza stabile nell'immobile di sua proprietà in Via Vecchia Provinciale n.35 San Cristoforo. Stante la maggiore età la stessa potrà scegliere liberamente ed autonomamente i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) Entrambi i genitori si impegnano a contribuire "alle esigenze della figlia Per_1 ancora non economicamente indipendente, mediante il versamento mensile di Euro 300,00 ciascuno. Le spese straordinarie di natura obbligatoria (mediche, sportive) o quelle diverse che si renderanno necessarie o utili per la figlia, previa concertazione, verranno sostenute dai genitori in parti uguali in misura del 50% ciascuno ad eccezione di quelle universitarie (tasse e libri) che resteranno a carico del padre;
5) I coniugi rinunceranno, allo stato, ad ogni forma di mantenimento reciproco in virtù della rispettiva indipendenza e capacità economica”.
Il ricorrente rappresentava, altresì, che nel corso degli anni, successivamente alla separazione, la propria capacità economica era venuta meno, tanto che beneficiava del
"reddito di cittadinanza”; ciò nonostante, aveva sempre contribuito al mantenimento della figlia ER
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta situazione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con la moglie, il ricorrente chiedeva a questo Tribunale di: - dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con NT;
- escludere ogni reciproca forma di mantenimento per come già convenuto in sede di separazione;
- confermare ogni altro accordo/pattuizione per come convenuto in sede di separazione consensuale omologata dal Tribunale di
R.C. in data 13.03.2017.
Il ricorso veniva regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data 15.09.2021, il quale esprimeva il parere in data 10.11.2022.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, in data
وla quale pur aderendo alla richiesta di 04.05.2022 si costituiva NT
-
scioglimento del matrimonio civile contestava l'esposizione dei fatti da parte del
-
marito, evidenziando in particolare che il Pt_1 esplicava attività di libero professionista (architetto) in collaborazione con altri professionisti e, pertanto, produceva un reddito proprio. Rilevava altresì che l'immobile in via Vecchia Provinciale n. 35 S. Cristoforo, donato dal Pt_1 alla figlia, era stato
-
successivamente venduto all'asta, a seguito di pignoramento immobiliare, ed acquistato dalla “Grandi Costruzioni società a responsabilità limitata”, la cui amministratrice era la sorella del Pt_1 pertanto, tale immobile era rimasto nella piena disponibilità del ricorrente. Evidenziava che il Pt_1 non aveva mai provveduto ad onorare l'impegno assunto con la separazione di corrispondere direttamente alla figlia l'assegno di contributo al suo mantenimento quantificato in euro 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, ma soprattutto il Pt_1 non si era mai fatto carico del pagamento delle spese universitarie della figlia, tanto che quest'ultima aveva dovuto rinunciare agli studi della Facoltà di Giurisprudenza per il mancato pagamento delle tasse annuali. La resistente, dunque, riferiva che il mantenimento della figlia Per_1 con lei convivente, gravava e continuava a gravare solo ed esclusivamente sulla stessa poiché il Pt_1 era sempre stato assente sul piano economico. Ella rilevava, altresì, di affrontare spese mensili considerevoli incidenti sul reddito annuo, tra cui il canone di locazione di euro 700,00 mensili e la rata per la cessione del quinto dello stipendio, pari ad euro 180,00.
Ciò premesso, la resistente chiedeva: la corresponsione di un assegno di contributo al mantenimento per la figlia Per_1 di euro 500,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie e per intero a carico del padre delle spese universitarie, o di quella maggiore o minore somma che fosse stata ritenuta equa e di giustizia, con versamento dell'assegno di contributo al mantenimento della figlia direttamente alla madre;
la consegna degli effetti personali, degli arredi e dei suppellettili che ancora si trovavano nella casa coniugale secondo le rispettive provenienze;
con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
All'udienza del 05.05.2022, svoltasi dinanzi alla Presidente del Tribunale, entrambe le parti insistevano nelle richieste formulate nei rispettivi scritti e la Presidente, fallito il tentativo di conciliazione, riservava la decisione.
Con ordinanza depositata in data 20.05.2022 la Presidente, prendendo atto che la situazione di fatto era mutata, in quanto la figlia ER conviveva con la madre e non più con il padre per come dedotto dalla resistente con affermazione non contestata da parte ricorrente, disponeva quanto segue: "a parziale riforma delle condizioni di separazione di cui al Decreto di omologa della separazione consensuale n.91/2017, revoca il contributo di mantenimento posto a carico della CP_1 in favore della figlia e dispone che il padre versi a titolo di mantenimento della stessa l'importo mensile di euro 400,00 da corrispondersi alla madre entro i primi cinque giorni del mese e lespese straordinarie, da porsi a carico di entrambi i genitori, nella misura del
50% ciascuno".
Rimessa pertanto la causa dinanzi al G.I. per il prosieguo, all'udienza del 25.10.2022 il procuratore di parte ricorrente chiedeva di precisare le conclusioni sullo status e rinunziava ai termini per memorie e il procuratore di parte resistente non si opponeva.
Il G.I. rimetteva la decisione sulla sola questione di stato al Collegio senza concessione dei termini.
Con Sentenza n. 1237/2022, pubblicata il 02/11/2022, veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in data 27.07.2000 tra Parte_1 e e con separata ordinanza il G.I. rimetteva la causa sul ruolo istruttorio NT
per il prosieguo.
All'udienza del 21.03.2023 innanzi al G.I. entrambi i procuratori chiedevano la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.. Il Giudice, rilevato che risultava opportuna la comparizione delle parti, fissava per detto incombente l'udienza dell'11.07.2023 e concedeva i chiesti termini.
La resistente, con memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., depositata in data 04.04.2023, insisteva nelle richieste e conclusioni già rassegnate con il rigetto della domanda attorea, mentre con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., depositata in data 26.04.2023, chiedeva al Tribunale di delegare la Guardia di Finanza di Reggio Calabria ad effettuare indagini con riferimento alla posizione di Parte_1
Il ricorrente, con memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., depositata in data 19.05.2023, ribadiva l'impossibilità di corrispondere e versare in maniera costante e continua una somma predeterminata a titolo di mantenimento della figlia Per_1 Aggiungeva di aver corrisposto il mantenimento direttamente alla figlia, compatibilmente alle proprie disponibilità, ogni qualvolta la stessa ne avesse fatto richiesta. Rappresentava, altresì, di essersi attivato per la ricerca di un lavoro stabile, partecipando a diversi concorsi sulla base della professionalità acquisita, ma l'età e la crisi del settore immobiliare/edile lo avevano reso difficile.
Con decreto dell'08.01.2024 il Giudice disponeva che l'udienza del 23.01.2024 avesse svolgimento mediante lo scambio e il deposito di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine sino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte.
Con note depositate in data 11.01.2024 parte resistente, richiamato quanto già dedotto nei propri scritti difensivi, insisteva in tutte le richieste istruttorie formulate con le deduzioni ex art. 183 c.p.c..
Con note depositate il 15.01.2024 parte ricorrente, riportandosi a quanto argomentato, dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi ed in particolare nelle note ex art. 183
c.p.c. depositate in atti, insisteva in tutte le domande, eccezioni e deduzioni ivi articolati chiedendone l'ammissione e l'accoglimento.
Il Giudice, con provvedimento del 23.01.2024, a scioglimento della riserva assunta automaticamente all'esito della scadenza del termine per le note di trattazione scritta, rinviava per la comparizione personale delle parti e la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 settembre 2024.
All'udienza del 10.09.2024 entrambi i procuratori chiedevano un differimento per valutare la definizione di un accordo divorzile o in alternativa per la precisazione delle conclusioni. A questo punto, il Giudice rinviava all'udienza del 28.01.2025 con termine per note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il 23.01.2025, alternativamente per la decisione sulle condizioni di divorzio congiuntamente depositate o per la precisazione delle conclusioni.
Con note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza, le parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa e precisavano le conclusioni.
Il Giudice con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 19.02.2025 rimetteva la causa in decisione al Collegio, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.. In data 12 marzo 2025, parte resistente con il deposito della comparsa conclusionale insisteva in tutte le richieste formulate con la comparsa di risposta e chiedeva, ove il
Tribunale lo avesse ritenuto necessario ai fini del decidere, di rimettere la causa sul ruolo e disporre l'accertamento della Guardia di Finanza così come richiesto con le deduzioni istruttorie ex art. 183 c.p.c. n. 2; con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
In data 17 aprile 2025, parte ricorrente con la comparsa conclusionale riferiva di non percepire più il reddito di cittadinanza, revocato a seguito dell'intervenuta modifica normativa. Dichiarava di aver sempre versato alla figlia delle somme compatibilmente alle proprie possibilità, grazie a dei lavoretti "accademici" occasionali e all'aiuto della sorella. Insisteva, inoltre, nelle domande ed argomentazioni così come formulate nei propri scritti, con il favore delle spese e competenze di giudizio.
*****
Il Collegio evidenzia preliminarmente che il Tribunale con la sentenza non definitiva n. 1237/2022 pubblicata il 02/11/2022 ha dato seguito alla domanda di scioglimento del matrimonio civile e che, a questo punto, si rende necessaria una pronuncia definitiva a conclusione del procedimento che statuisca sulle rimanenti richieste formulate dalle parti.
Per quanto riguarda i provvedimenti consequenziali, va subito evidenziato che la figlia
è maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, sicché la questione da affrontare concerne, anzitutto, la corresponsione mensile di un assegno di mantenimento in favore della stessa.
Mantenimento della figlia maggiorenne Per_1
In materia, pare opportuno richiamare il principio di diritto pronunciato da una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione, secondo il quale: il dovere dei genitori di mantenere i figli, stabilito dall'art 315-bis c.c. e correlato alla responsabilità genitoriale, non cessa ipso facto con il raggiungimento da parte di costoro della maggiore età ma termina solo nel momento in cui il figlio consegue l'autonomia economica, o avrebbe dovuto farlo secondo i paramenti di una diligente condotta, da accertare con riferimento al caso concreto (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 12121 del 2025 dep. in data 08.05.2025).
Deve, inoltre, rilevarsi, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che la valutazione sulla sussistenza dei presupposti che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni deve essere svolta caso per caso dal giudice e può dipendere, anche in via presuntiva, dall'età conseguita nel caso concreto dalla prole maggiorenne, con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari. Con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, dovrebbe essersi ampiamente concluso e la persona dovrebbe da tempo essersi stabilmente inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico-reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole (cfr. Cass.
n.12952/2016; in termini analoghi più di recente: Cass. n.5088/2018).
In sostanza, secondo il principio di autoresponsabilità più volte affermato dalla giurisprudenza in materia, si esige l'utile attivazione del figlio maggiorenne nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo,
permanendo il diritto laddove si dimostri l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica.
Naturalmente, l'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli dovrà essere disposto in una misura che tenga conto dei loro bisogni e delle crescenti esigenze di vita, connesse alla loro età, nonché della situazione reddituale delle parti.
Nel caso di specie, occorre primariamente dare atto che l'indagine sull'an debeatur dell'assegno, da disporre in favore della figlia Per_1 sia stata superata dal
,
riconoscimento della sua spettanza da parte del ricorrente, il quale chiede la conferma dell'accordo di separazione omologato dal Tribunale che prevedeva il contributo di mantenimento di euro 300,00 da parte di ciascun genitore nei confronti della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie, ad eccezione di quelle universitarie che erano a carico del padre.
La madre, parte resistente in questo giudizio, chiede che le venga corrisposto un assegno di mantenimento per la figlia di euro 500,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie e che le spese universitarie siano poste interamente a carico del padre.
Ella dichiara che la figlia è una studentessa di anni ventisei, che convive con lei e sta, attualmente, completando un percorso di studi universitario. Aggiunge che la figlia ha dovuto rinunciare agli studi della Facoltà di Giurisprudenza, a causa del mancato pagamento delle tasse annuali, previste a carico del padre secondo quanto stabilito dall'accordo di separazione omologato dal Tribunale.
Siffatte circostanze non sono state smentite dal ricorrente, il quale riconosce che la figlia è tuttora una studentessa universitaria e ammette di non aver adempiuto con regolarità all'obbligo di mantenimento né alle spese straordinarie, specificando, tuttavia, di aver corrisposto il mantenimento direttamente alla figlia, compatibilmente con le proprie disponibilità e ogni qualvolta la stessa lo avesse richiesto. Dunque, il ricorrente non nega l'esistenza dell'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia ma ne contesta il quantum e le modalità di versamento richiesti da controparte, chiedendo di confermare integralmente le statuizioni del decreto di omologa della separazione e di poter versare l'assegno direttamente alla figlia, come previsto nel decreto di omologa, laddove invece la moglie chiede l'aumento dell'assegno da €
300,00 ad € 500,00 e che lo stesso sia versato a lei.
Con riferimento al primo aspetto, occorre preliminarmente rammentare che i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli in misura corrispondente alle proprie disponibilità economiche ed al proprio reddito, secondo il cosiddetto principio di proporzionalità.
Orbene, il Pt_1 dichiara di non essere percettore di alcun reddito e, pertanto, di non essere in grado di corrispondere e versare in maniera costante e continua una somma predeterminata a titolo di mantenimento della figlia Per_1 e deposita a riprova و
della suddetta situazione di indigenza - la seguente documentazione: dichiarazioni dei redditi annualità 2017-2022 e modelli ISEE anno 2020 e anno 2023 (v. allegati al ricorso e alla memoria ex art. 183 c.p.c. n.2). La CP_1 dal canto suo, dichiara di essere una dipendente pubblica e di sostenere il canone di locazione dell'abitazione (pari ad € 700,00), che condivide con la figlia Per_1 con la quale convive (v. in atti: busta paga mensilità ottobre 2021 e contratto
,
di locazione, allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
Alla stregua degli elementi sopra riportati, non si può far a meno di notare che entrambe le parti del giudizio non abbiano assolto in toto all'obbligo previsto nel decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di prima comparizione, che richiedeva, per l'appunto, il deposito di una documentazione completa sotto il profilo reddituale, patrimoniale e finanziario.
Comunque, sulla scorta della documentazione prodotta, risulta che il Pt_1 non sia apparentemente percettore di alcun reddito e che la _1 genitore convivente con la figlia maggiorenne, abbia uno stipendio di circa € 1.800,00 mensili e sopporti anche un canone locatizio.
Orbene, dinanzi all'inerzia di ambo le parti del giudizio nel produrre documenti fiscali e patrimoniali utili a ricostruire le rispettive capacità economiche, è comunque fuor di dubbio che la resistente abbia omesso del tutto di produrre le dichiarazioni dei redditi, invece prodotte dal ricorrente, sicchè non è possibile sapere quali siano le sue reali disponibilità economiche. A parte ciò, si osserva che non risultano attendibili le dichiarazioni dei redditi del ricorrente ai fini della ricostruzione della sua posizione reddituale, in quanto egli in questi anni, per sua stessa ammissione, non ha avuto un reddito pari a zero, avendo percepito per un certo periodo il reddito di cittadinanza ed avendo svolto in questi anni diversi lavori come libero professionista, sebbene saltuari.
Vi è poi un dato che consente di ritenere che il ricorrente abbia una residua capacità economica: l'omessa presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che fa presumere che egli per tutto il corso del giudizio abbia prodotto un reddito annuale superiore al limite previsto ex lege per l'ammissione al beneficio. Al contempo è pur vero che la sua situazione non è florida, visto che la casa in cui vive
è stata venduta all'asta ed acquistata dalla sorella, quale legale rappresentante della società Grandi Costruzioni srl, in seguito ad una procedura di esecuzione immobiliare avviata nei suoi confronti.
Ne deriva che certamente la resistente vanti una situazione reddituale migliore rispetto a quella del ricorrente, che dal canto suo non è però privo del tutto di reddito.
Pertanto, ai fini della determinazione del quantum, pare opportuno a questo Collegio prendere atto delle attuali presumibili condizioni economiche dei coniugi e quantificare in euro 300,00 l'importo dell'assegno di mantenimento per la figlia Per_1 da porre a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarieParte_1 و
che verranno ripartite tra le parti, ad eccezione di quelle universitarie, che restano in toto a carico del padre.
Si accolgono, quindi, integralmente le richieste di parte ricorrente di conferma di tutte le condizioni di separazione afferenti al profilo economico.
Si precisa sul punto che non è stata disposta alcuna indagine della Guardia di Finanza sul resistente, in quanto si tratta di richiesta (formulata dalla resistente) non accolta nel corso del giudizio dal precedente GI e poi non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni. È stata formulata poi nuovamente solo nella comparsa conclusionale, quando ormai la causa era stata già rimessa in decisione. Peraltro, la richiesta proviene da una parte che a sua volta è risultata inadempiente nel deposito della documentazione reddituale (ben di più del ricorrente), sicchè in realtà le parti sono in una situazione di totale parità dal punto di vista dell'assolvimento dell'onere della prova. Infine, il
Collegio è riuscito a ricostruire le posizioni reciproche delle parti anche per presunzioni e ad accertare che la resistente si trova in una situazione reddituale migliore rispetto al ricorrente.
Con riferimento, invece, all'ulteriore richiesta di versamento diretto dell'assegno alla figlia, occorre richiamare, sul punto, l'orientamento giurisprudenziale della Corte
Suprema di Cassazione, secondo il quale il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies cod. civ. ad opera della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (cfr.
Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n.25300 dell'11/11/2013).
Da un punto di vista processuale, osta quindi all'accoglimento della richiesta di versamento diretto alla figlia la circostanza che quest'ultima non abbia proposto la relativa domanda in giudizio.
Ciò posto, nel caso de quo, la figlia Per_1 non risulta essere parte di questo procedimento e la circostanza che la stessa conviva con la madre non è stata mai contestata dal ricorrente;
pertanto, pare inevitabile disporre che il versamento dell'assegno sia effettuato nei confronti della madre istante.
Richieste restitutorie
Per quanto riguarda gli altri provvedimenti conseguenziali, con riferimento alla richiesta della resistente di assegnazione di effetti personali, arredi e suppellettili, preme subito ribadire che non possono trovare ingresso in questo giudizio le richieste
"restitutorie" ovvero le rivendicazioni di varia natura avanzate dalle parti, non costituendo questa la naturale sedes materiae dove verificare la fondatezza, nell'an e nel quantum, delle pretese fatte valere da ciascuna parte, atteso che le uniche domande di contenuto patrimoniale ammissibili nel giudizio de quo sono quelle strettamente connesse al suo oggetto, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole, sottolineando, per altro verso, come l'ordinamento giuridico offra altri e più efficaci strumenti per la tutela di dette asserite pretese "creditorie" e/o “rivendicative". Spese processuali
Avuto riguardo alla natura della controversia, alle ragioni della decisione nonché alla soccombenza reciproca delle parti, si ritiene sussistano i presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese tra le parti del presente giudizio.
PQM
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta da Parte_1 con ricorso depositato il 29.08.2021, nei confronti di richiamata NT
,
la sentenza parziale n. 1237/2022, pubblicata il 02.11.2022, in punto status intervenuta tra le parti, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
Pone a carico di Parte_1 l'obbligo di corrispondere a un assegno mensile pari ad euro 300,00 a titolo di contributo NT و
per il mantenimento della figlia Per_1 importo rivalutabile ogni anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo adottato da questo Tribunale, ad eccezione di quelle universitarie, che restano in toto a carico del padre;
Dichiara inammissibile la domanda di restituzione di beni mobili avanzata da
NT
Spese compensate;
- Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 14.07.2025
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Elena M.A. Luppino
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna