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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/11/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 50/2025
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. IZ Riga Presidente dr. NN IA CA Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA
, assistito e difeso dall'Avv. DE IULIIS ALESSIO Parte_1
APPELLANTE E
Controparte_1
CONVENUTO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 204/2024 in data 9 settembre 2024 del Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del lavoro
Con ricorso di primo grado aveva adito il Tribunale di Teramo in funzione Controparte_1 di Giudice del Lavoro chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. Dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel 4° livello della classificazione operaia di cui al CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi a decorrere dal 27 agosto 2016. 2. Condannare al pagamento, a titolo di differenze stipendiali, la complessivasomma di € 61.524,26 di cui € 5.755,78 a titolo di TFR.
3. Condannare il sig. al pagamento a titolo di differenze retributive e con riferimento all'inquadramento Pt_1 nel 5° livello, la somma di € 7.000,00 o quella diversa che risulterà di giustizia relativamente al periodo 26.02.2015 –27.08.2016. 4. Condannare la società convenuta a pagare sulle somme come sopra liquidate rivalutazione ed interessi come per legge.
5. Con vittoria di onorari e con il rimborso delle spese forfettarie da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.A sostegno delle proprie rivendicazioni il CP_1 affermavadi aver prestato attività di lavoro subordinato in favore dell'odierno appellante,titolare di un distributore di benzina, sino inTeramo al Viale Bovio n. 177, in qualità di pompista benzinaio inquadrato al 5° livello di cui al CCNL per il personale dipendente da Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi come unico dipendente di detto punto di distribuzione. E ciò sino al 26 gennaio 2019 data in cui il rapporto di lavoro è cessato a seguito di dimissioni volontarie.Sosteneva di aver disimpegnato, di fatto, mansioni riconducibili al superiore 4° livello del richiamato CCNL e di aver lavorato per 9,3 ore giornaliere e, quindi,per 53 ore settimanali. In ordine alle differenze retributive rivendicate per asserito erroneo inquadramento a parere dell'appellato il CCNL applicato prevederebbe “un meccanismo automatico di passaggio al Quarto livello dell'addetto alla vendita” dopo 18 mesi decorrenti dall'assunzione come aiuto commesso (cfr. pag. 4ricorso). Inoltre il lavoratoreriteneva del tutto genericamente “che la retribuzione corrisposta” sarebbe
“risultata inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva”. E ciò in quanto “i valori utilizzati per la determinazione della retribuzione di fatto non corrispondono a quelli stabilite dalle tariffe sindacali” -cfr. pag. 5 del ricorso. Il Modestirivendicavaulteriori differenze retributive a titolo di festività ricadenti nella giornata di domenica, ferie non godute (in quanto i giorni di ferie risultanti dai prospetti paga versati in atti sarebbero inferiori ai 26 giorni stabiliti dall'art. 147 del CCNL applicato), tredicesima e quattordicesima mensilità, ricalcolo TFR e maggiorazioni da lavoro straordinario. Chiedeva, pertanto, la condanna dell'appellante al complessivo importo lordo di € 61.524,26 a titolo di differenze retributive per asserito svolgimento di mansioni inquadrabili al superiore 4° livello del CCNL applicato nel periodo 26 agosto 2016 –26 gennaio 2019, festività ricadenti di domenica, ferie non godute, tredicesima e quattordicesima mensilità, lavoro straordinario di cui € 5.755,78 a titolo diricalcolo delTFR.
Il Tribunale, con la sentenza indicata in oggetto, ha così statuito “accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto,dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel quarto livello della classificazione del personale di cui al CCNL Terziario, della distribuzione e dei servizi a partire dal 26 agosto 2016 e condanna al pagamento in favore della Parte_1 parte ricorrente della complessiva somma di € 67.284,11 per i titoli di cui al ricorso, esclusa l'indennità sostitutiva per ferie non godute, salvo che nei limiti di n. 5,28 ore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo;
-compensa per metà le spese di lite e condanna la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente la quota residua delle spese di lite, quota che liquida in € 3.550,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge, da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Avverso la suindicata sentenza, in data 9 settembre 2024, ha proposto Parte_1 appello con ricorso depositato il 10/03/2025, chiedendone la riforma per i seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui all'art. 2697 c.c., all'art. 2103, comma 1, c.c., all'art. 116 c.p.c.e all'art. 113 del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, in relazione al 5° livello e al profilo professionaledi“aiutante commesso”.Errata
pag. 2/4 valutazione delle prove testimoniali e documentali.Insufficiente, apodittica,illogica e irrazionale motivazione.
2) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non corretti i parametri osservati nel calcolo della retribuzione da 5° livello del CCNL Terziario, Distribuzione eServizi.Omessa applicazione dell'art. 414 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. Omessa valutazione di prove documentali rappresentate dalle tabelle retributive allegate al richiamato CCNL. Erronea valutazione delle prove testimoniali con conseguente violazione e/o falsa applicazione delle norme indicate nel primo motivo di gravame. Insufficiente, apodittica illogica e irrazionale motivazione.
3) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto dovuta l'indennità per festività ricadenti di domenica. Violazione dell'art. 112 c.p.c. e conseguente inapplicabilità dell'art. 154, Capo III, Titolo V, del CCNLapplicato. Vizio di ultrapetizione. Erronea valutazione delle prove testimoniali con conseguente violazione e/o falsa applicazione delle norme indicate nel primo motivo di gravame.
4) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto dovuta l'indennità per ferie non godute. Erronea valutazione delle prove documentali e delle prove testimoniali con conseguente violazione e/o falsa applicazione delle norme indicate nel primo motivo di gravame.
5) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto dovuto il ricalcolo della 13ma, della 14ma e del TFR.Erronea valutazione delle prove testimoniali con conseguente violazione e/o falsa applicazione delle norme indicate nel primo motivo di gravame.
6) Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui all'art. 2697 c.c., agli artt. 3 e 8 del D.lgs n. 66 del 2003, all'art. 116 c.p.c.e agli artt. 130 e 148, comma 3, del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, in relazione al lavoro straordinario. Errata valutazione delle prove testimoniali.Insufficiente, apodittica, illogica e irrazionale motivazione. Erroneità nel quantum ed errata applicazione dell'art. 218 del CCNL applicato.
7) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato l'appellante al risarcimento dei danni da ritardato adempimento dell'obbligazione pari agli interessi legali e al differenziale di svalutazione monetaria. Errata applicazione del combinato disposto di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c. e all'art. 150 disp. att. c.p.c.
8) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha disposto la regimentazione delle spese. Erronea applicazione dell'art. 91 c.p.c.
Nessuno si è costituito in giudizio per la convenuta.
pag. 3/4 All'udienza del 23 ottobre 2025, nessuno è comparso, per cui a mente dell'art. 348 c.p.c. la causa era rinviata all'odierna udienza, ove, parimenti, nessuna delle parti è comparsa.
La disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla l. n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta – come nel caso in esame – la dichiarazione di improcedibilità dell'appello (Cass. n. 41733/2021).
Nulla per le spese, in assenza di costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla per le spese;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
NN IA CA IZ Riga
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 50/2025
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. IZ Riga Presidente dr. NN IA CA Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA
, assistito e difeso dall'Avv. DE IULIIS ALESSIO Parte_1
APPELLANTE E
Controparte_1
CONVENUTO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 204/2024 in data 9 settembre 2024 del Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del lavoro
Con ricorso di primo grado aveva adito il Tribunale di Teramo in funzione Controparte_1 di Giudice del Lavoro chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. Dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel 4° livello della classificazione operaia di cui al CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi a decorrere dal 27 agosto 2016. 2. Condannare al pagamento, a titolo di differenze stipendiali, la complessivasomma di € 61.524,26 di cui € 5.755,78 a titolo di TFR.
3. Condannare il sig. al pagamento a titolo di differenze retributive e con riferimento all'inquadramento Pt_1 nel 5° livello, la somma di € 7.000,00 o quella diversa che risulterà di giustizia relativamente al periodo 26.02.2015 –27.08.2016. 4. Condannare la società convenuta a pagare sulle somme come sopra liquidate rivalutazione ed interessi come per legge.
5. Con vittoria di onorari e con il rimborso delle spese forfettarie da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.A sostegno delle proprie rivendicazioni il CP_1 affermavadi aver prestato attività di lavoro subordinato in favore dell'odierno appellante,titolare di un distributore di benzina, sino inTeramo al Viale Bovio n. 177, in qualità di pompista benzinaio inquadrato al 5° livello di cui al CCNL per il personale dipendente da Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi come unico dipendente di detto punto di distribuzione. E ciò sino al 26 gennaio 2019 data in cui il rapporto di lavoro è cessato a seguito di dimissioni volontarie.Sosteneva di aver disimpegnato, di fatto, mansioni riconducibili al superiore 4° livello del richiamato CCNL e di aver lavorato per 9,3 ore giornaliere e, quindi,per 53 ore settimanali. In ordine alle differenze retributive rivendicate per asserito erroneo inquadramento a parere dell'appellato il CCNL applicato prevederebbe “un meccanismo automatico di passaggio al Quarto livello dell'addetto alla vendita” dopo 18 mesi decorrenti dall'assunzione come aiuto commesso (cfr. pag. 4ricorso). Inoltre il lavoratoreriteneva del tutto genericamente “che la retribuzione corrisposta” sarebbe
“risultata inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva”. E ciò in quanto “i valori utilizzati per la determinazione della retribuzione di fatto non corrispondono a quelli stabilite dalle tariffe sindacali” -cfr. pag. 5 del ricorso. Il Modestirivendicavaulteriori differenze retributive a titolo di festività ricadenti nella giornata di domenica, ferie non godute (in quanto i giorni di ferie risultanti dai prospetti paga versati in atti sarebbero inferiori ai 26 giorni stabiliti dall'art. 147 del CCNL applicato), tredicesima e quattordicesima mensilità, ricalcolo TFR e maggiorazioni da lavoro straordinario. Chiedeva, pertanto, la condanna dell'appellante al complessivo importo lordo di € 61.524,26 a titolo di differenze retributive per asserito svolgimento di mansioni inquadrabili al superiore 4° livello del CCNL applicato nel periodo 26 agosto 2016 –26 gennaio 2019, festività ricadenti di domenica, ferie non godute, tredicesima e quattordicesima mensilità, lavoro straordinario di cui € 5.755,78 a titolo diricalcolo delTFR.
Il Tribunale, con la sentenza indicata in oggetto, ha così statuito “accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto,dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel quarto livello della classificazione del personale di cui al CCNL Terziario, della distribuzione e dei servizi a partire dal 26 agosto 2016 e condanna al pagamento in favore della Parte_1 parte ricorrente della complessiva somma di € 67.284,11 per i titoli di cui al ricorso, esclusa l'indennità sostitutiva per ferie non godute, salvo che nei limiti di n. 5,28 ore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo;
-compensa per metà le spese di lite e condanna la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente la quota residua delle spese di lite, quota che liquida in € 3.550,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge, da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Avverso la suindicata sentenza, in data 9 settembre 2024, ha proposto Parte_1 appello con ricorso depositato il 10/03/2025, chiedendone la riforma per i seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui all'art. 2697 c.c., all'art. 2103, comma 1, c.c., all'art. 116 c.p.c.e all'art. 113 del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, in relazione al 5° livello e al profilo professionaledi“aiutante commesso”.Errata
pag. 2/4 valutazione delle prove testimoniali e documentali.Insufficiente, apodittica,illogica e irrazionale motivazione.
2) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non corretti i parametri osservati nel calcolo della retribuzione da 5° livello del CCNL Terziario, Distribuzione eServizi.Omessa applicazione dell'art. 414 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. Omessa valutazione di prove documentali rappresentate dalle tabelle retributive allegate al richiamato CCNL. Erronea valutazione delle prove testimoniali con conseguente violazione e/o falsa applicazione delle norme indicate nel primo motivo di gravame. Insufficiente, apodittica illogica e irrazionale motivazione.
3) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto dovuta l'indennità per festività ricadenti di domenica. Violazione dell'art. 112 c.p.c. e conseguente inapplicabilità dell'art. 154, Capo III, Titolo V, del CCNLapplicato. Vizio di ultrapetizione. Erronea valutazione delle prove testimoniali con conseguente violazione e/o falsa applicazione delle norme indicate nel primo motivo di gravame.
4) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto dovuta l'indennità per ferie non godute. Erronea valutazione delle prove documentali e delle prove testimoniali con conseguente violazione e/o falsa applicazione delle norme indicate nel primo motivo di gravame.
5) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto dovuto il ricalcolo della 13ma, della 14ma e del TFR.Erronea valutazione delle prove testimoniali con conseguente violazione e/o falsa applicazione delle norme indicate nel primo motivo di gravame.
6) Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui all'art. 2697 c.c., agli artt. 3 e 8 del D.lgs n. 66 del 2003, all'art. 116 c.p.c.e agli artt. 130 e 148, comma 3, del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, in relazione al lavoro straordinario. Errata valutazione delle prove testimoniali.Insufficiente, apodittica, illogica e irrazionale motivazione. Erroneità nel quantum ed errata applicazione dell'art. 218 del CCNL applicato.
7) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato l'appellante al risarcimento dei danni da ritardato adempimento dell'obbligazione pari agli interessi legali e al differenziale di svalutazione monetaria. Errata applicazione del combinato disposto di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c. e all'art. 150 disp. att. c.p.c.
8) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha disposto la regimentazione delle spese. Erronea applicazione dell'art. 91 c.p.c.
Nessuno si è costituito in giudizio per la convenuta.
pag. 3/4 All'udienza del 23 ottobre 2025, nessuno è comparso, per cui a mente dell'art. 348 c.p.c. la causa era rinviata all'odierna udienza, ove, parimenti, nessuna delle parti è comparsa.
La disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla l. n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta – come nel caso in esame – la dichiarazione di improcedibilità dell'appello (Cass. n. 41733/2021).
Nulla per le spese, in assenza di costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla per le spese;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
NN IA CA IZ Riga
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