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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/12/2025, n. 3903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3903 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente est-
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8341 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente TRA
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso, Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. FOGLIA CIRO, presso il quale elettivamente domicilia RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura CP_1 in atti, dall'avv. LANDOLFI MICHELE, presso il quale elettivamente domicilia RESISTENTE NONCHÉ Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere. INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Come da udienza del 09/05/2025: Per parte ricorrente: Dichiarare l'addebito esclusivo della separazione a carico della signora . Disporre l'assegnazione al sig. della residenza CP_1 Parte_1 familiare in San Nicola La Strada alla via Pertini n. 8 Sc. 3, individuando la stessa quale residenza dell'oramai maggiorenne;
Adottare ogni correlato e consequenziale Persona_1 provvedimento in ordine alla necessitata contribuzione, a carico della madre, delle spese tutte necessarie ed afferenti il figliolo , di tenera età ed allo stato inoccupato. Emettere Persona_1 ogni, ulteriore e necessario provvedimento. Con condanna per controparte al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio, a quantificarsi in ossequio alle operanti disposizioni normative e regolamentari, con attribuzione allo scrivente procuratore, antistatario. Per parte resistente: L'avv. Landolfi, nel riportarsi ai propri scritti difensivi, ha concluso chiedendone il pieno ed integrale accoglimento. Ha impugnato e contestato tutto quanto ex adverso, prodotto, dedotto ed eccepito da controparte in quanto infondato sia in fatto che in diritto. Vittoria di spese ed onorari del presente giudizio a carico di controparte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente e che dall'unione era nato un figlio ( in data 27/04/2006) chiedeva, per le ragioni indicate nell'atto Per_1 introduttivo – reiterato abuso di alcolici da parte della sig.ra , tanto che il P.M.M. aveva CP_1 chiesto la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale- pronunciare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito alla moglie;
assegnare la casa coniugale al ricorrente;
adottare ogni correlato e consequenziale provvedimento in ordine al regime di contribuzione alla vita familiare in misura che tenga conto delle ridotte possibilità finanziarie del ricorrente;
vittoria di spese, diritti e onorari di causa in caso di opposizione. La resistente, costituitasi tardivamente in giudizio, contestava i fatti esposti dal ricorrente e deduceva di aver seguito i percorsi indicati, di aver subito il comportamento violento, sia fisico che psicologico, del ricorrente e di aver sporto nei suoi confronti le querele allegate;
che il figlio lavorava presso il panificio;
di essere stata sostituita nella carica di amministratrice della Per_1 società 2C IMMOBILIARE dal sig. con l'accordo di dividere i beni della società con la Per_1 concessione della casa coniugale alla resistente. Chiedeva di pronunciare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito al marito;
disporre l'affido condiviso del figlio minore;
porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie. All'udienza del 03/05/2024, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione della resistente, il Giudice delegato dell'intestato Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separatamente. Veniva emessa nel corso del procedimento la sentenza sullo status. Sulle conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini di legge.
Negli atti difensivi e in sede di conclusioni le parti hanno chiesto l'addebito della separazione all'altro coniuge. Al riguardo, la domanda di addebito spiegata dalla resistente è inammissibile per tardività ex artt 473 bis 16 e 17 c.pc., invero, la resistente si è costituita in data 10.02.2023 oltre il termine di 30 giorni prima dell'udienza fissata per il giorno 5.03.2023- Va accolta la domanda di addebito spiegata da parte ricorrente. Conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale, il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati attuati, dall'uno o dall'altro coniuge, comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri scaturenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. A giudizio del collegio l'uso di alcol da parte della resistente può ritenersi provato in virtù della documentazione anche sanitaria depositata, invero la resistente è stata ricoverata in data 09.01.2023 presso la Clinica Villa dei Fiori con diagnosi di etilismo cronico con abuso recente di alcol . Come allegato in ricorso, il ricorrente conosceva lo stato della ricorrente prima del matrimonio e confidava nella capacità della resistente di superare la dipendenza, cosa non avvenuta. Può ritenersi provato che la resistente abbia tentato di superare la condizione di dipendenza senza riuscirci. Dal controllo psicologico effettuato in sede di ricovero emerge che la paziente è in carico presso il Orbene, a parere del collegio la conoscenza dello stato di CP_2 dipendenza sin da prima del matrimonio, di per sé, non giustifica il rigetto della domanda di addebito in quanto, come ribadito dalla giurisprudenza in molteplici occasioni occorre valutare se il protratto comportamento abbia causato l'intollerabilità della convivenza. Inoltre, per giurisprudenza consolidata “aver privilegiato la propria dipendenza dall'alcolismo rispetto alla relazione coniugale, pur essendo la conseguenza di una sofferenza psichica importante, costituisce una violazione dei doveri coniugali, tale da determinare la causa di logoramento e della rottura del rapporto” (Cass. Civ. 26883/2016). Le ripercussioni negative sulla vita familiare sono documentate tanto che il P.M.M. si determinò a richiedere la decadenza della resistente dalla responsabilità genitoriale, giudizio poi estinto per la sopravvenuta maggiore età del ragazzo. I comportamenti violenti del resistente non sono provati, anzi, in atti vi è la richiesta di archiviazione da parte del P.M. per i reati p.p. dall'art. 612 c.p. e dall'art. 572 c.p., per i fatti denunciati dalla resistente. Ne consegue che risulta provato sia il comportamento contrario ai doveri che nascono dal matrimonio sia il nesso causale e la domanda di addebito spiegata dal ricorrente, pertanto, può essere accolta. La separazione personale dei coniugi va, dunque, dichiarata ai sensi dell'art. 151, comma 2 c.c.
Per ciò che concerne l'affidamento del minore, nelle more del giudizio il figlio è Per_1 diventato maggiorenne, pertanto non vanno adottati provvedimenti al riguardo. La domanda spiegata dalla resistente di imposizione a carico del ricorrente di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della stessa va rigettata per quanto disposto dall'art. 156 c.c., in quanto alla stessa è stata addebitata la separazione. La domanda di parte ricorrente volta ad ottenere l'imposizione a carico di parte resistente di un contributo mensile al mantenimento del figlio va rigettata. Invero, ha interrotto gli Per_1 studi sin da quando aveva sedici anni non conseguendo il diploma e ha poi lavorato presso la società del padre come da questi dichiarato. Secondo la più recente giurisprudenza (Cass. civ. n. 17183 del 14 agosto 2020) a cui il Collegio intende dare continuità, l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. di dimostrare che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica sia dipeso da causa non imputabile al figlio maggiorenne è a carico del richiedente e non del soggetto obbligato: “In virtù dei principi di autoresponsabilità e di vicinanza della prova l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente l'assegno: raggiunta la maggiore età, invero, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Spetta quindi al soggetto che richiede il mantenimento provare (anche attraverso presunzioni) non soltanto la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso
- ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il soggetto passivo del rapporto onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive”. Nel caso in esame, parte ricorrente non ha provato l'impegno profuso dal figlio -il quale ha lasciato la scuola a sedici anni-, né la non autosufficienza economica, invero, il ricorrente pur dichiarando che lavora nel panificio non ha prodotto Per_1 documentazione reddituale, impedendo la valutazione della sussistenza dei presupposti per la previsione dell'assegno di mantenimento in suo favore. Non può essere accolta la richiesta di assegnazione della casa coniugale al marito. E' noto che in materia di separazione ( come di divorzio) l'assegnazione della casa familiare, malgrado abbia riflessi economici, è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, mentre, in assenza di figli minori o di figli maggiorenni conviventi ed economicamente non autosufficienti, il titolo che giustifica la disponibilità della casa familiare, sia esso un diritto di godimento o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi, è giuridicamente rilevante e giustifica la detenzione o il possesso dell'immobile secondo il regime giuridico connesso al titolo e il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione il provvedimento di assegnazione della casa coniugale a detrimento del diritto reale o personale di godimento (cfr. tra altre Cass. Sez. I n. 16398 del 24.07.2007). La condanna alle spese di lite segue la soccombenza con riguardo alla domanda di addebito, liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda, delle fasi processuali, dell'attività professionale profusa, con attribuzione all'avv.to che ne ha fatto dichiarazione di anticipo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia l' addebito della separazione alla sig.ra ; CP_1 rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale;
• rigetta la domanda di mantenimento spiegata dalla resistente;
• rigetta la domanda di mantenimento spiegata dal ricorrente per il figlio Per_1
• condanna la sig.ra alla refusione in favore del ricorrente delle spese del CP_1 procedimento che liquida in € 170,00 per spese e in € 1.600,00 per onorario, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Ciro Foglia;
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 12/11/2025 IL PRESIDENTE Dott.ssa Giovanna Caso
1) Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente est-
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8341 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente TRA
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso, Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. FOGLIA CIRO, presso il quale elettivamente domicilia RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura CP_1 in atti, dall'avv. LANDOLFI MICHELE, presso il quale elettivamente domicilia RESISTENTE NONCHÉ Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere. INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Come da udienza del 09/05/2025: Per parte ricorrente: Dichiarare l'addebito esclusivo della separazione a carico della signora . Disporre l'assegnazione al sig. della residenza CP_1 Parte_1 familiare in San Nicola La Strada alla via Pertini n. 8 Sc. 3, individuando la stessa quale residenza dell'oramai maggiorenne;
Adottare ogni correlato e consequenziale Persona_1 provvedimento in ordine alla necessitata contribuzione, a carico della madre, delle spese tutte necessarie ed afferenti il figliolo , di tenera età ed allo stato inoccupato. Emettere Persona_1 ogni, ulteriore e necessario provvedimento. Con condanna per controparte al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio, a quantificarsi in ossequio alle operanti disposizioni normative e regolamentari, con attribuzione allo scrivente procuratore, antistatario. Per parte resistente: L'avv. Landolfi, nel riportarsi ai propri scritti difensivi, ha concluso chiedendone il pieno ed integrale accoglimento. Ha impugnato e contestato tutto quanto ex adverso, prodotto, dedotto ed eccepito da controparte in quanto infondato sia in fatto che in diritto. Vittoria di spese ed onorari del presente giudizio a carico di controparte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente e che dall'unione era nato un figlio ( in data 27/04/2006) chiedeva, per le ragioni indicate nell'atto Per_1 introduttivo – reiterato abuso di alcolici da parte della sig.ra , tanto che il P.M.M. aveva CP_1 chiesto la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale- pronunciare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito alla moglie;
assegnare la casa coniugale al ricorrente;
adottare ogni correlato e consequenziale provvedimento in ordine al regime di contribuzione alla vita familiare in misura che tenga conto delle ridotte possibilità finanziarie del ricorrente;
vittoria di spese, diritti e onorari di causa in caso di opposizione. La resistente, costituitasi tardivamente in giudizio, contestava i fatti esposti dal ricorrente e deduceva di aver seguito i percorsi indicati, di aver subito il comportamento violento, sia fisico che psicologico, del ricorrente e di aver sporto nei suoi confronti le querele allegate;
che il figlio lavorava presso il panificio;
di essere stata sostituita nella carica di amministratrice della Per_1 società 2C IMMOBILIARE dal sig. con l'accordo di dividere i beni della società con la Per_1 concessione della casa coniugale alla resistente. Chiedeva di pronunciare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito al marito;
disporre l'affido condiviso del figlio minore;
porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie. All'udienza del 03/05/2024, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione della resistente, il Giudice delegato dell'intestato Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separatamente. Veniva emessa nel corso del procedimento la sentenza sullo status. Sulle conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini di legge.
Negli atti difensivi e in sede di conclusioni le parti hanno chiesto l'addebito della separazione all'altro coniuge. Al riguardo, la domanda di addebito spiegata dalla resistente è inammissibile per tardività ex artt 473 bis 16 e 17 c.pc., invero, la resistente si è costituita in data 10.02.2023 oltre il termine di 30 giorni prima dell'udienza fissata per il giorno 5.03.2023- Va accolta la domanda di addebito spiegata da parte ricorrente. Conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale, il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati attuati, dall'uno o dall'altro coniuge, comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri scaturenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. A giudizio del collegio l'uso di alcol da parte della resistente può ritenersi provato in virtù della documentazione anche sanitaria depositata, invero la resistente è stata ricoverata in data 09.01.2023 presso la Clinica Villa dei Fiori con diagnosi di etilismo cronico con abuso recente di alcol . Come allegato in ricorso, il ricorrente conosceva lo stato della ricorrente prima del matrimonio e confidava nella capacità della resistente di superare la dipendenza, cosa non avvenuta. Può ritenersi provato che la resistente abbia tentato di superare la condizione di dipendenza senza riuscirci. Dal controllo psicologico effettuato in sede di ricovero emerge che la paziente è in carico presso il Orbene, a parere del collegio la conoscenza dello stato di CP_2 dipendenza sin da prima del matrimonio, di per sé, non giustifica il rigetto della domanda di addebito in quanto, come ribadito dalla giurisprudenza in molteplici occasioni occorre valutare se il protratto comportamento abbia causato l'intollerabilità della convivenza. Inoltre, per giurisprudenza consolidata “aver privilegiato la propria dipendenza dall'alcolismo rispetto alla relazione coniugale, pur essendo la conseguenza di una sofferenza psichica importante, costituisce una violazione dei doveri coniugali, tale da determinare la causa di logoramento e della rottura del rapporto” (Cass. Civ. 26883/2016). Le ripercussioni negative sulla vita familiare sono documentate tanto che il P.M.M. si determinò a richiedere la decadenza della resistente dalla responsabilità genitoriale, giudizio poi estinto per la sopravvenuta maggiore età del ragazzo. I comportamenti violenti del resistente non sono provati, anzi, in atti vi è la richiesta di archiviazione da parte del P.M. per i reati p.p. dall'art. 612 c.p. e dall'art. 572 c.p., per i fatti denunciati dalla resistente. Ne consegue che risulta provato sia il comportamento contrario ai doveri che nascono dal matrimonio sia il nesso causale e la domanda di addebito spiegata dal ricorrente, pertanto, può essere accolta. La separazione personale dei coniugi va, dunque, dichiarata ai sensi dell'art. 151, comma 2 c.c.
Per ciò che concerne l'affidamento del minore, nelle more del giudizio il figlio è Per_1 diventato maggiorenne, pertanto non vanno adottati provvedimenti al riguardo. La domanda spiegata dalla resistente di imposizione a carico del ricorrente di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della stessa va rigettata per quanto disposto dall'art. 156 c.c., in quanto alla stessa è stata addebitata la separazione. La domanda di parte ricorrente volta ad ottenere l'imposizione a carico di parte resistente di un contributo mensile al mantenimento del figlio va rigettata. Invero, ha interrotto gli Per_1 studi sin da quando aveva sedici anni non conseguendo il diploma e ha poi lavorato presso la società del padre come da questi dichiarato. Secondo la più recente giurisprudenza (Cass. civ. n. 17183 del 14 agosto 2020) a cui il Collegio intende dare continuità, l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. di dimostrare che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica sia dipeso da causa non imputabile al figlio maggiorenne è a carico del richiedente e non del soggetto obbligato: “In virtù dei principi di autoresponsabilità e di vicinanza della prova l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente l'assegno: raggiunta la maggiore età, invero, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Spetta quindi al soggetto che richiede il mantenimento provare (anche attraverso presunzioni) non soltanto la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso
- ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il soggetto passivo del rapporto onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive”. Nel caso in esame, parte ricorrente non ha provato l'impegno profuso dal figlio -il quale ha lasciato la scuola a sedici anni-, né la non autosufficienza economica, invero, il ricorrente pur dichiarando che lavora nel panificio non ha prodotto Per_1 documentazione reddituale, impedendo la valutazione della sussistenza dei presupposti per la previsione dell'assegno di mantenimento in suo favore. Non può essere accolta la richiesta di assegnazione della casa coniugale al marito. E' noto che in materia di separazione ( come di divorzio) l'assegnazione della casa familiare, malgrado abbia riflessi economici, è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, mentre, in assenza di figli minori o di figli maggiorenni conviventi ed economicamente non autosufficienti, il titolo che giustifica la disponibilità della casa familiare, sia esso un diritto di godimento o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi, è giuridicamente rilevante e giustifica la detenzione o il possesso dell'immobile secondo il regime giuridico connesso al titolo e il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione il provvedimento di assegnazione della casa coniugale a detrimento del diritto reale o personale di godimento (cfr. tra altre Cass. Sez. I n. 16398 del 24.07.2007). La condanna alle spese di lite segue la soccombenza con riguardo alla domanda di addebito, liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda, delle fasi processuali, dell'attività professionale profusa, con attribuzione all'avv.to che ne ha fatto dichiarazione di anticipo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia l' addebito della separazione alla sig.ra ; CP_1 rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale;
• rigetta la domanda di mantenimento spiegata dalla resistente;
• rigetta la domanda di mantenimento spiegata dal ricorrente per il figlio Per_1
• condanna la sig.ra alla refusione in favore del ricorrente delle spese del CP_1 procedimento che liquida in € 170,00 per spese e in € 1.600,00 per onorario, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Ciro Foglia;
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 12/11/2025 IL PRESIDENTE Dott.ssa Giovanna Caso