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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/06/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Riposo settimanale nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha e usura psicofisica pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 6333/2023 R.G. N. 6333/23 Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine fissato del giorno 06.06.2025, avente ad oggetto: “Riposo settimanale e risarcimento danni da usura CRONOLOGICO
N. _______________ psicofisica”; e vertente tra
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. V. Albora del Parte_1 N. _______________
Foro di Torre del Greco in virtù di mandato allegato al ricorso, n. 054/2025 R.B. Lav.
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Sorrento,
Via degli Aranci, n. 77;
Discusso nel termine del 06.06.2025
Ricorrente con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e
, in persona del legale rappr. p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti A. Loiacono e G. Ronconi del Deposito minuta
_________________ Foro di Roma in virtù di mandato allegata alla memoria difensiva,
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma,
Pubblicazione in data
Via Ovidio, n. 32;
__________________
Resistente
Giudizio n. 6333/23 R.G. c/o pag. 1 Pt_1 Controparte_1 §§§
Nel termine fissato del giorno 06.06.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 14.11.2023, adiva Parte_1
il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva che, quale operatore di esercizio di cui al addetto alla Controparte_2
guida di autobus della società gestente il Controparte_1
servizio di trasporto pubblico su gomma urbano ed extraurbano, aveva sempre svolto, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, in misura prevalente percorsi superiori ai 50 km senza godere, tuttavia, del riposo settimanale di 45 ore consecutive prescritto dall'art. 8 del regolamento CE n.
561/2006 e, quindi, lamentava che tale situazione avrebbe usurato la sua integrità psicofisica.
Tanto premesso, il ricorrente, chiedeva all'adito Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertare e dichiarare che il ricorrente, addetto alla conduzione di autobus di linea del Trasporto pubblico locale aventi percorrenze di oltre 50 chilometri, dal 17/05/2021 fino al 01.11.2023, non ha goduto del riposo settimanale medio di 45 ore, così come previsto dal Regolamento n.561/2006/CE;
2) Per l'effetto condannare in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento del risarcimento danni
“da usura psicofisica” subito in conseguenza al mancato godimento dei riposi settimanali nella misura prevista dal Regolamento n.
561/2006/CE, mediante la corresponsione di una somma parametrata alla retribuzione giornaliera prevista dalla contrattazione collettiva di settore, maggiorata nella misura del 10% per ogni giorno di riposo non
Giudizio n. 6333/23 R.G. Marino c/o pag. 2 Controparte_1
fruito per complessivi euro 6.277,98 in favore di ovvero CP_3
nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa che il Giudice riterrà opportuno oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
3) Condannare in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di giudizio, IVA e
CPA, oltre spese generali con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato, si costituiva in giudizio la società resistente, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto: in particolare.
Di poi, svolta l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, rigettate le istanze istruttorie con ordinanza in data
06.12.2024, nel termine fissato del giorno 06.06.2025 le parti hanno discusso la causa con deposito di note autorizzate ex art. 429, comma II, cpc e con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensive: indi, il Giudice del
Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da è infondata e, Parte_1
pertanto, va rigettata.
Invero, sul punto viene condiviso l'orientamento già espresso dall'adito
Tribunale, in particolare con le sentenze n. 2304/24 e n. 659/2025, le cui argomentazioni, ampie e del tutto condivisibili, vanno richiamate in questa sede, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. cpc.
In particolare, con la sentenza n. 659/2025 il Tribunale adito ha
Giudizio n. 6333/23 R.G. Marino c/o pag. 3 Controparte_1 evidenziato quanto segue: “I ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati per le ragioni che si vengono a indicare.
La domanda attorea proposta ha a oggetto una pretesa risarcitoria che trova il proprio fondamento nell'asserita conduzione di autobus per percorsi in misura prevalente superiori ai 50 km senza godere, tuttavia, del riposo settimanale di 45 ore consecutive prescritto dall'art. 8 del regolamento CE n. 561/2006.
Parte resistente contesta in radice, ex ante, l'effettuazione in misura prevalente di percorsi superiori ai 50 km sostenendo che ciò sarebbe occorso soltanto occasionalmente atteso oltretutto una turnazione tra i vari autisti tra le diverse linee anche nell'arco della stessa settimana e una loro reciproca sostituzione in caso di ferie o malattia.
Logica impone, allora, di vagliare preliminarmente se di volta in volta i ricorrenti per tutte le settimane per tutti gli anni invocati o anche per talune settimane soltanto abbiano effettivamente lavorato in misura prevalente su tratte superiori ai 50 km. Appare evidente, infatti, che laddove fossero escluse tali tratte o, pur accertate, apparissero, in rapporto a tutte le altre, di proporzione inferiore, ogni pretesa sarebbe infondata.
Orbene, i ricorrenti non hanno assolto a tale prioritario onere probatorio su di essi gravanti in base alla regola generale affirmanti incumbit probatio. Il diritto del lavoratore al riposo compensativo per lavoro eccedente quello ordinario è configurabile solo quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza. Ciò posto, la relativa prova, in base alla generale regola di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., grava sul lavoratore e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro sia la prestazione di lavoro asseritamene eccedente quella ordinaria
(l'effettuazione di tratte superiori ai 50 km) nonché la misura relativa (in misura prevalente), quanto meno in termini sufficientemente concreti e
Giudizio n. 6333/23 R.G. Marino c/o pag. 4 Controparte_1
realistici. Il giudice non ha alcuna possibilità di procedere ad una determinazione equitativa. Avendo svolto, a loro dire, in misura prevalente tratte superiori ai 50 km ed essendo stata detta circostanza dedotta specificatamente contestata da parte resistente sin dalla sua memoria difensiva, essi prim'ancora di provare i percorsi delle linee e i loro kilometri, erano tenuti a provare la loro effettiva adibizione a dette linee in misura prevalente e tanto non hanno fatto.
Del resto con riguardo all'ipotesi similare del mancato godimento della pausa retribuita prevista dall'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 66 del 2003 e, per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata, disciplinata dall'art. 74 del c.c.n.l. del 2 maggio 2006 e dell'8 aprile 2013, la Suprema Corte
(Cassazione civile sez. lav., 02/04/2024, n. 8626) ha di recente avuto modo di affermare che poiché questo prevede il diritto ad un riposo compensativo per l'impossibilità di fruizione della pausa durante il turno lavorativo, anche con le modalità alternative ivi contemplate, il lavoratore che agisce per il riconoscimento di tale diritto ha l'onere di allegare e provare, quale fatto costitutivo, la prestazione di un'attività giornaliera superiore a sei ore consecutive senza aver goduto della pausa retribuita, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare il fatto estintivo dell'avvenuto godimento di questa secondo le predette modalità alternative o dei riposi compensativi previsti in sostituzione.
Applicando dette coordinate ermeneutiche del giudice di legittimità al caso di specie ai ricorrenti spettava dimostrare di aver effettuato in misura prevalente nell'arco della settimana tratte superiori ai 50 km e alla società resistente, una volta assolto dai ricorrenti tale onere, la prova del riposo compensativo.
Trattasi d'una prova che poteva essere assolta soltanto in via documentale con l'allegazione al ricorso dei turni di servizio di ognuno di essi per tutti gli anni invocati. È questa la ragione per la quale questo
Giudicante ha reputato inammissibile la prova testimoniale pur chiesta
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da parte ricorrente e in effetti non svolta.
Parimenti si è rigettata l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Vero è che si tratta di documenti nella disponibilità del solo datore di lavoro ma è pur vero che secondo la regola generale come si è già evidenziato alla scorsa udienza deve trattarsi di documenti che sia impossibile acquisire in altro modo;
dunque l'ordine di esibizione non può supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio e va negato quando la parte interessata sia in grado di procurarsi di propria iniziativa una copia e produrla in giudizio e, per contro, nel caso di specie i ricorrenti non hanno provato di aver inoltrato alla loro datrice di lavoro prima di proporre ricorso istanza Controparte_1
per il rilascio di alcun documento.
Il difetto di prova di turni settimanali con tratte superiori ai 50 km prevalenti numericamente rispetto alle tratte inferiori ai 50 km rende superfluo e assorbe l'analisi di ogni altro punto e i ricorsi non possono che essere, allora, rigettati, per la ragione più liquida, per tale assorbente e preminente rilievo”.
In conclusione, quindi, per tutti i suesposti motivi, la domanda proposta dal ricorrente è infondata e, pertanto, va rigettata.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, a norma dell'art. 92, comma II, cod. proc. civ., per procedere all'integrale compensazione delle spese, tenuto conto della novità della questione trattata e del contrasto di giurisprudenza in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti della società con ricorso Controparte_1
depositato in data 14.11.2023 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
Giudizio n. 6333/23 R.G. c/o pag. 6 Pt_1 Controparte_1 1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Salerno in data 06.06.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 6333/23 R.G. c/o pag. 7 Pt_1 Controparte_1