Articolo 1639 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1601Articolo 1640
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9 ottobre 2010
Art. 1639. Generalita' 1. Le nomine degli appartenenti al personale direttivo della Croce rossa italiana sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, in seguito a designazione del presidente nazionale dell'Associazione. 2. Le nomine degli appartenenti al personale di assistenza sono effettuate, con brevetti, dai comandanti dei centri di mobilitazione, per delegazione del presidente nazionale. 3. Le ammissioni sono consentite per il solo ruolo normale mobile e per il ruolo speciale. Non sono concesse ammissioni per il ruolo normale di riserva ne' per quello degli indisponibili. 4. Nel ruolo di riserva possono transitare soltanto gli iscritti nei ruoli mobili o in quelli degli indisponibili, nei casi previsti dal presente codice.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010