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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n. 717/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 717/2024 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. RICCIARDELLI TIZIANA e domiciliato presso lo studio professionale del difensore in Firenze ricorrente contro
Controparte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. TOMASELLO ANTONELLA e domiciliato presso l'ufficio legale dell' di Vicenza CP_2 resistente conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 25/03/2025. Oggetto : ripetizione di indebito. motivazione Premesso che:
- con ricorso depositato il 7/05/2024, il ricorrente, a seguito del provvedimento datato 18/03/2024 di riliquidazione della pensione CP_2
n. 10153479 cat. VO con decorrenza dal 1/01/2023, con cui è stata disposta la sospensione dell'erogazione e la restituzione all'Istituto della pensione erogata dal 1/01/23 al 30/04/2024 per l'importo di € 37.985,88, a causa dell'incumulabilità prevista dall'art. 14 comma 3 del D.L. 4/2019 con i redditi di lavoro dipendente, chiede l'accertamento del suo diritto a percepire la pensione dall'originaria decorrenza senza soluzioni di pagina 1 di 3 continuità, con conseguente condanna dell' a ripristinare l'erogazione CP_2
e accertamento che nulla è dovuto in restituzione all' salvo, in CP_2 ipotesi, la somma di euro 1.292,90 (portata ad euro 1.700,59 in sede di discussione), pari agli importi complessivi netti percepiti per lo svolgimento di lavoro intermittente.
- Rappresenta il ricorrente di aver lavorato, dal 27/11/2023 al 4/04/2024 presso RG Spurghi srl con contratto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta, percependo importi mensili esigui, nella convinzione che tale rapporto, per la sua natura saltuaria ed occasionale, rientrasse nel lavoro autonomo occasionale, i cui redditi sono cumulabili con il trattamento pensionistico sino all'importo annuo di € 5.000,00.
- L' tempestivamente costituitosi, chiede il rigetto del ricorso, CP_2 sostenendo la correttezza dell'operato dell' a fronte della natura di CP_1 compenso per lavoro dipendente della somma in discussione.
Ritenuto che:
- Le domande del ricorrente devono essere rigettate, in quanto i ratei di pensione erogati nel 2023 e 2024 costituiscono indebito per l'incumulabilità della pensione “quota 100” con i redditi percepiti dal ricorrente per gli anni 2023 e 2024, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 14 del D.L. n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019, secondo cui “La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
- Le circostanze relative all'impiego del ricorrente alle dipendenze di datore di lavoro privato con contratto di lavoro intermittente sono pacifiche. A nulla può rilevare la buona fede del ricorrente in ordine all'inapplicabilità della norma citata al caso specifico del rapporto di lavoro intermittente, certamente qualificabile come lavoro subordinato e non autonomo.
- Parimenti infondate appaiono le prospettate tesi interpretative della norma sul divieto di cumulo, che prospettano – per evitare applicazioni contrarie ai principi costituzionali di uguaglianza, nonché di proporzionalità delle sanzioni – da un lato l'equiparazione del limite reddituale consentito sia per i rapporti di lavoro autonomi che per quelli subordinati, e dall'altro la pagina 2 di 3 limitazione dell'incumulabilità della pensione all'importo netto percepito a titolo di retribuzione, con la conseguenza che solo la quota di ratei corrispondente a tale somma costituirebbe indebito.
- In ordine alla prima tesi, si è già espressa la Corte Costituzionale con sentenza 234/2022, citata dall' asserendo la legittimità della scelta CP_2 legislativa di differenziare il trattamento per i redditi da lavoro autonomo, per la non omogeneità delle prestazioni di lavoro (autonomo occasionale e subordinato: solo quest'ultimo soggetto a contribuzione e caratterizzato da eterodirezione), anche in rapporto all'obiettivo della normativa sulla c.d.
“quota 100”, volta a favorire il ricambio generazionale (“Il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente”).
- Quanto alla seconda tesi, che ravvisa irragionevolezza e sproporzione delle conseguenze sul diritto alla pensione della percezione di un reddito da lavoro dipendente pur esiguo, deve rilevarsi che non si tratta qui di un regime sanzionatorio, ma unicamente di effetti espressamente e chiaramente previsti dalla legge per situazioni ritenute non compatibili, per le ragioni già espresse dalla Corte Costituzionale che ne ha riconosciuto la ragionevolezza. In relazione a dette conseguenze pertanto alcun rilievo può avere il principio di proporzionalità delle sanzioni evocato dalla parte ricorrente, né parimenti può rilevare l'elemento soggettivo del percettore.
- Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
- Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in considerazione delle difformi posizioni assunte dalla giurisprudenza di merito su fattispecie simili a quella trattata.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Vicenza, 25/03/2025 Il Giudice dott. Paolo Sartorello
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 717/2024 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. RICCIARDELLI TIZIANA e domiciliato presso lo studio professionale del difensore in Firenze ricorrente contro
Controparte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. TOMASELLO ANTONELLA e domiciliato presso l'ufficio legale dell' di Vicenza CP_2 resistente conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 25/03/2025. Oggetto : ripetizione di indebito. motivazione Premesso che:
- con ricorso depositato il 7/05/2024, il ricorrente, a seguito del provvedimento datato 18/03/2024 di riliquidazione della pensione CP_2
n. 10153479 cat. VO con decorrenza dal 1/01/2023, con cui è stata disposta la sospensione dell'erogazione e la restituzione all'Istituto della pensione erogata dal 1/01/23 al 30/04/2024 per l'importo di € 37.985,88, a causa dell'incumulabilità prevista dall'art. 14 comma 3 del D.L. 4/2019 con i redditi di lavoro dipendente, chiede l'accertamento del suo diritto a percepire la pensione dall'originaria decorrenza senza soluzioni di pagina 1 di 3 continuità, con conseguente condanna dell' a ripristinare l'erogazione CP_2
e accertamento che nulla è dovuto in restituzione all' salvo, in CP_2 ipotesi, la somma di euro 1.292,90 (portata ad euro 1.700,59 in sede di discussione), pari agli importi complessivi netti percepiti per lo svolgimento di lavoro intermittente.
- Rappresenta il ricorrente di aver lavorato, dal 27/11/2023 al 4/04/2024 presso RG Spurghi srl con contratto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta, percependo importi mensili esigui, nella convinzione che tale rapporto, per la sua natura saltuaria ed occasionale, rientrasse nel lavoro autonomo occasionale, i cui redditi sono cumulabili con il trattamento pensionistico sino all'importo annuo di € 5.000,00.
- L' tempestivamente costituitosi, chiede il rigetto del ricorso, CP_2 sostenendo la correttezza dell'operato dell' a fronte della natura di CP_1 compenso per lavoro dipendente della somma in discussione.
Ritenuto che:
- Le domande del ricorrente devono essere rigettate, in quanto i ratei di pensione erogati nel 2023 e 2024 costituiscono indebito per l'incumulabilità della pensione “quota 100” con i redditi percepiti dal ricorrente per gli anni 2023 e 2024, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 14 del D.L. n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019, secondo cui “La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
- Le circostanze relative all'impiego del ricorrente alle dipendenze di datore di lavoro privato con contratto di lavoro intermittente sono pacifiche. A nulla può rilevare la buona fede del ricorrente in ordine all'inapplicabilità della norma citata al caso specifico del rapporto di lavoro intermittente, certamente qualificabile come lavoro subordinato e non autonomo.
- Parimenti infondate appaiono le prospettate tesi interpretative della norma sul divieto di cumulo, che prospettano – per evitare applicazioni contrarie ai principi costituzionali di uguaglianza, nonché di proporzionalità delle sanzioni – da un lato l'equiparazione del limite reddituale consentito sia per i rapporti di lavoro autonomi che per quelli subordinati, e dall'altro la pagina 2 di 3 limitazione dell'incumulabilità della pensione all'importo netto percepito a titolo di retribuzione, con la conseguenza che solo la quota di ratei corrispondente a tale somma costituirebbe indebito.
- In ordine alla prima tesi, si è già espressa la Corte Costituzionale con sentenza 234/2022, citata dall' asserendo la legittimità della scelta CP_2 legislativa di differenziare il trattamento per i redditi da lavoro autonomo, per la non omogeneità delle prestazioni di lavoro (autonomo occasionale e subordinato: solo quest'ultimo soggetto a contribuzione e caratterizzato da eterodirezione), anche in rapporto all'obiettivo della normativa sulla c.d.
“quota 100”, volta a favorire il ricambio generazionale (“Il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente”).
- Quanto alla seconda tesi, che ravvisa irragionevolezza e sproporzione delle conseguenze sul diritto alla pensione della percezione di un reddito da lavoro dipendente pur esiguo, deve rilevarsi che non si tratta qui di un regime sanzionatorio, ma unicamente di effetti espressamente e chiaramente previsti dalla legge per situazioni ritenute non compatibili, per le ragioni già espresse dalla Corte Costituzionale che ne ha riconosciuto la ragionevolezza. In relazione a dette conseguenze pertanto alcun rilievo può avere il principio di proporzionalità delle sanzioni evocato dalla parte ricorrente, né parimenti può rilevare l'elemento soggettivo del percettore.
- Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
- Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in considerazione delle difformi posizioni assunte dalla giurisprudenza di merito su fattispecie simili a quella trattata.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Vicenza, 25/03/2025 Il Giudice dott. Paolo Sartorello
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