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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 15/07/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
RG Nr. 176/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. . Lucio Benvegnù Presidente
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel.
Dr. Giuliano Berardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 5 ottobre 2023
Da
(c.f. ) con Parte_1 P.IVA_1 sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Paolo Bonetti (c.f.
) e Luca Iero (c.f. in forza di procura generale alle liti C.F._1 C.F._2 per atto del notaio di Fiumicino del 23/01/2023, rep. n. 37590, racc. n. 7131, e con Persona_1 domicilio eletto presso l'Ufficio Legale di Trieste, Via C. Battisti 10/D; i difensori dichiarano Pt_1 che i rispettivi indirizzi di P.E.C. e di posta elettronica ordinaria sono:
t Email_1 Ema_2 Email_3
E
. ; Email_5
appellante
Contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 amministratore delegato, ingegnere (C.F.: ), rappresentata Controparte_2 C.F._3
1 e difesa dagli avv.ti Flaviano De Tina (C.F.: , P.E.C.: CodiceFiscale_4
e Ilaria D'Agaro (C.F.: , P.E.C.: Email_6 CodiceFiscale_5
, del Foro di Udine ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli Email_7 stessi in vicolo Repetella n. 16, Udine, come da procura apposta a margine di copia stampata del presente atto ed allegata, sottoscritta digitalmente per autentica, alla presente memoria, appellata
appello avverso la sentenza la sentenza del Tribunale di Udine n.198/2023 pubblicata il 19 settembre
2023 e non notificata
In punto: opposizione avvisi di addebito
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, ogni contraria istanza reietta e disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare parzialmente la sentenza n. 198/23 del Tribunale di Udine, in funzione di Giudice del Lavoro, e, per l'effetto confermare gli avvisi di addebito impugnati, respingendo integralmente le domande formulate nei confronti dell' con i ricorsi di primo grado, in quanto Pt_1 infondate in fatto e in diritto.
Si chiede ad abundantiam la condanna della , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi indicati nei citati avvisi di addebito, o del diverso importo che sarà accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, oltre le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo contributivo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
Conclusioni condivise per udienza del 12 giugno 2025: in parziale accoglimento dell'appello, riformarsi parzialmente la sentenza numero 198/2023 del
Tribunale di Udine, in funzione di giudice del lavoro, e dichiararsi dovuti i contributi previdenziali e assistenziali sull'imponibile retributivo di euro 15.896,07.-, oltre sanzioni civili determinate per l'omissione contributiva ai sensi dell'articolo 116, 8° comma, lettera a, della L n. 388/2000. Spese di
CTU a carico di entrambe le parti nella giusta metà. Spese di entrambi i gradi integralmente compensate
Per parte appellata:
2 NEL MERITO: rigettarsi il ricorso in appello e confermarsi la sentenza numero 198/2023 del
Tribunale di Udine, per motivi di cui in atti.
In ogni caso: dichiararsi la nullità, inefficacia, illegittimità e, comunque, l'invalidità degli avvisi di addebito opposti e dei precedenti verbali di accertamento di data 27/1/2022 e 31/12022 e dichiararsi infondate le obbligazioni contributive contestate dall' . Compensi e spese di Controparte_3 causa di entrambi i gradi di giudizio rifuse.
IN VIA SUBORDINATA DI MERITO, salvo gravame,: dichiararsi la nullità, inefficacia, illegittimità o invalidità degli avvisi di addebito e dei verbali di accertamento opposti e comunque accertarsi l'infondatezza delle obbligazioni contributive contestate dall' e Controparte_3 quantificarsi i contributi previdenziali nel limite che deriverà dagli imponibili contributivi stabiliti per i cosiddetti trasfertisti. Compensi e spese di causa di entrambi i gradi di giudizio rifuse.
Conclusioni condivise per udienza del 12 giugno 2025: in parziale accoglimento dell'appello, riformarsi parzialmente la sentenza numero 198/2023 del
Tribunale di Udine, in funzione di giudice del lavoro, e dichiararsi dovuti i contributi previdenziali e assistenziali sull'imponibile retributivo di euro 15.896,07.-, oltre sanzioni civili determinate per l'omissione contributiva ai sensi dell'articolo 116, 8° comma, lettera a, della L n. 388/2000. Spese di
CTU a carico di entrambe le parti nella giusta metà. Spese di entrambi i gradi integralmente compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Udine, riunite le opposizioni, accoglieva parzialmente le opposizioni proposte dalla società , società appalto lavori pubblici, avverso due Parte_2 avvisi di addebito n. 415202200011998230000 e n. 4152023000072276000 notificati dall' e Pt_1 fondati su due verbali ispettivi.
Il tribunale rilevato che le questioni di causa inerivano l'esenzione contributiva praticata dalla società su importi corrisposti ai propri dipendenti a titolo di rimborso spese e indennità di trasferta, rigettate le eccezioni formali proposte dalla opponente, in applicazione della legge n.293/2016, escluso il trasfertismo in assenza delle condizioni normative per l'obbligazione contributiva, riteneva legittima l'esenzione totale invocata dalla società.
Per contro riteneva dovuta la contribuzione rispetto agli emolumenti erogati ai lavoratori
[...]
e perché corrisposti anche in giornate in cui i dipendenti erano assenti dal Pt_3 Parte_4 lavoro e quindi non potevano aver sostenuto alcuna spesa rimborsabile.
Escludeva altresì che la società avesse provato che la corresponsione fosse dipesa da mero errore materiale dell'ufficio amministrativo.
3 Pertanto limitava il credito previdenziale ai rimborsi spesa riconosciuti in favore di nelle Pt_3 giornate del 4 marzo 2021 e 29 aprile 2021 e per nel giorno 17 novembre 2020, condannando Pt_4 la società al relativo pagamento e compensando le spese di lite.
2. Avverso la sentenza proponeva appello l' instando per la riforma parziale della decisione Pt_1 impugnata.
Si costituiva la società che contrastava l'appello di cui chiedeva la reiezione.
3. La Corte di Appello di Trieste, ritenuto necessario ai fini della decisione, disponeva consulenza tecnica;
all'esito del deposito dell'elaborato, modificata l'assegnazione della causa in ragione dell'arrivo di nuovo Consigliere Lavoro, all'udienza del 28 marzo 2025 invitava le parti a prendere posizione sugli esiti della consulenza tecnica in particolar modo alla luce delle allegazioni difensive del primo grado;
le parti nel termine assegnato comunicavano al Collegio di aver raggiunto un accordo sulle conclusioni e la causa all'udienza del 12 giugno 2025 era decisa dalla Corte di Appello di Trieste come da separato dispositivo di cui era data lettura alle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appellante ha impugnato la sentenza con unico articolato motivo.
L'appellante ha censurato la decisione nel punto in cui il primo giudice avrebbe applicato automaticamente l'esenzione di cui all'art. 51 comma 5 TUIR, senza verificare se in concreto ci fossero i presupposti.
Lamentava in particolare che, nel caso di specie, trattavasi di somme erogate in via forfettaria ai lavoratori in modo indistinto dal mese di ottobre 2020 al mese di maggio 2021; che si trattava di emolumenti erogati in via continuativa, mentre la trasferta dovrebbe essere caratterizzata dalla temporaneità e, quel che più conta, trattavasi di somme corrisposte per tutte le giornate lavorate, senza che in alcuni casi gli stessi dipendenti ne fossero a conoscenza.
A sostegno dell'appello l'appellante invocava gli esiti dell'accertamento ispettivo condotto a Badia
Tebalda dove la società costruiva gasdotti ed erano stati rinvenuti cinque dipendenti che erano classificati in modo diverso e cui erano applicati CCnl diversi a seconda delle mansioni svolte.
Eccepiva l' che l'onere della prova del diritto all'esenzione gravava sulla società; onere che nel Pt_1 caso di specie non era stato assolto e ciò nonostante il giudice aveva accolto l'opposizione proposta.
5. La società nel costituirsi in giudizio contrastava l'appello di cui chiedeva la reiezione alla luce della corretta interpretazione del giudice di prime cure che aveva fondato il proprio convincimento sull'orientamento assunto dalla giurisprudenza nella sentenza delle sezioni unite civili della Corte di
Cassazione n. 27093 del.2017 che avevano interpretato e chiarito che l'art. 7 quinquies del DL 193/16
4 era norma di interpretazione autentica dell'art. 51 comma 6 TUIR richiedente per l'applicazione della obbligazione contributiva del trasfertismo la presenza di tre condizioni che nel caso di specie erano insussistenti.
Contestava l'appellata che l'onere della prova della fondatezza del credito o meglio della sua insussistenza, gravasse sulla società, trattandosi di domanda di pagamento azionata in via esecutiva dall' Pt_1
In ogni caso eccepiva che i rimborsi spesa concessi ai dipendenti erano genuini in quanto emessi in corrispondenza a spostamenti e spese realmente sostenute dai dipendenti che si recavano con la propria vettura in luogo di lavoro diverso dalla sede ordinaria.
Insisteva pertanto per la reiezione dell'impugnazione con il favore delle spese di lite.
6. Il proposto appello è parzialmente fondato: come riconosciuto in modo condiviso dalle parti, all'esito dell'approfondimento istruttorio disposto dal Collegio a mezzo di consulenza tecnica avente Per_ ad oggetto- con riferimento alle posizioni lavorative di , , le Pt_3 Pt_4 Per_3 Per_4 giornate di trasferta e le giornate effettivamente lavorate come risultanti dalla documentazione contabile prodotta dalla società, esiste un importo contributivo differenziale che la società deve corrispondere all' ( cfr. elaborato peritale in atti e relative tabelle di computo). Pt_1
Pertanto in luogo degli iniziali importi richiesti dall' con gli avvisi di addebito opposti ( avvisi di Pt_1 addebito N.415 2022 00011998 23 000 per euro 13.928,72 e n. 415 2023 00000722 76 000 emesso per l'importo di euro 13.512,90), la società si è riconosciuta debitrice in favore dell' CP_1 Pt_1 dell'importo contributivo maturato sull'imponibile retributivo di euro 15.896,07 oltre alle sanzioni civili determinate in ragione dell'art. 116 comma 8 lett. a) della legge 388/00 corrispondenti alla omissione contributiva.
7. Importo che secondo il Collegio è conforme agli esiti della consulenza ed è rispettoso delle emergenze istruttorie da cui era risultato che in alcuni periodi- nonostante l'assenza dal servizio – i dipendenti avevano percepito somme in busta paga a titolo di “trasferta Italia”.
L'accordo tra le parti rende priva di interesse l'ulteriore disamina della controversia, fermo restando il principio generale che nell'esenzione contributiva è il soggetto privato che deve dimostrare il diritto e la genuinità dell'esenzione ( cfr. Cass. sez.L. 22926/2024).
Pertanto la causa è definita in ragione delle conclusioni conformi assunte dalle parti all'udienza del
15 giugno 2025.
Le spese di lite- come richiesto- sono integralmente compensate tra le parti per entrambi i gradi attesa la riforma parziale della sentenza impugnata.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, sono poste a carico delle parti in solido e in parti eguali al 50%.
5
PER QUESTI MOTIVI
- In parziale accoglimento del proposto appello, in riforma parziale della sentenza impugnata, CP_ dichiara dovuti da parte della società , Società appalto lavori i contributi Controparte_1 previdenziali e assistenziali sull'imponibile retributivo di euro 15.896,07, oltre alle sanzioni civili determinate per l'omissione contributiva ex art. 116, comma 8 lett. a), legge n. 388/00;
- Compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi;
- Pone a carico di entrambe le parti nella misura di 1/2 le spese di ctu che liquida in favore del dott. come da separato decreto. Persona_5
Trieste, 12 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
Il Presidente
Lucio Benvegnù
6
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. . Lucio Benvegnù Presidente
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel.
Dr. Giuliano Berardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 5 ottobre 2023
Da
(c.f. ) con Parte_1 P.IVA_1 sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Paolo Bonetti (c.f.
) e Luca Iero (c.f. in forza di procura generale alle liti C.F._1 C.F._2 per atto del notaio di Fiumicino del 23/01/2023, rep. n. 37590, racc. n. 7131, e con Persona_1 domicilio eletto presso l'Ufficio Legale di Trieste, Via C. Battisti 10/D; i difensori dichiarano Pt_1 che i rispettivi indirizzi di P.E.C. e di posta elettronica ordinaria sono:
t Email_1 Ema_2 Email_3
E
. ; Email_5
appellante
Contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 amministratore delegato, ingegnere (C.F.: ), rappresentata Controparte_2 C.F._3
1 e difesa dagli avv.ti Flaviano De Tina (C.F.: , P.E.C.: CodiceFiscale_4
e Ilaria D'Agaro (C.F.: , P.E.C.: Email_6 CodiceFiscale_5
, del Foro di Udine ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli Email_7 stessi in vicolo Repetella n. 16, Udine, come da procura apposta a margine di copia stampata del presente atto ed allegata, sottoscritta digitalmente per autentica, alla presente memoria, appellata
appello avverso la sentenza la sentenza del Tribunale di Udine n.198/2023 pubblicata il 19 settembre
2023 e non notificata
In punto: opposizione avvisi di addebito
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, ogni contraria istanza reietta e disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare parzialmente la sentenza n. 198/23 del Tribunale di Udine, in funzione di Giudice del Lavoro, e, per l'effetto confermare gli avvisi di addebito impugnati, respingendo integralmente le domande formulate nei confronti dell' con i ricorsi di primo grado, in quanto Pt_1 infondate in fatto e in diritto.
Si chiede ad abundantiam la condanna della , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi indicati nei citati avvisi di addebito, o del diverso importo che sarà accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, oltre le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo contributivo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
Conclusioni condivise per udienza del 12 giugno 2025: in parziale accoglimento dell'appello, riformarsi parzialmente la sentenza numero 198/2023 del
Tribunale di Udine, in funzione di giudice del lavoro, e dichiararsi dovuti i contributi previdenziali e assistenziali sull'imponibile retributivo di euro 15.896,07.-, oltre sanzioni civili determinate per l'omissione contributiva ai sensi dell'articolo 116, 8° comma, lettera a, della L n. 388/2000. Spese di
CTU a carico di entrambe le parti nella giusta metà. Spese di entrambi i gradi integralmente compensate
Per parte appellata:
2 NEL MERITO: rigettarsi il ricorso in appello e confermarsi la sentenza numero 198/2023 del
Tribunale di Udine, per motivi di cui in atti.
In ogni caso: dichiararsi la nullità, inefficacia, illegittimità e, comunque, l'invalidità degli avvisi di addebito opposti e dei precedenti verbali di accertamento di data 27/1/2022 e 31/12022 e dichiararsi infondate le obbligazioni contributive contestate dall' . Compensi e spese di Controparte_3 causa di entrambi i gradi di giudizio rifuse.
IN VIA SUBORDINATA DI MERITO, salvo gravame,: dichiararsi la nullità, inefficacia, illegittimità o invalidità degli avvisi di addebito e dei verbali di accertamento opposti e comunque accertarsi l'infondatezza delle obbligazioni contributive contestate dall' e Controparte_3 quantificarsi i contributi previdenziali nel limite che deriverà dagli imponibili contributivi stabiliti per i cosiddetti trasfertisti. Compensi e spese di causa di entrambi i gradi di giudizio rifuse.
Conclusioni condivise per udienza del 12 giugno 2025: in parziale accoglimento dell'appello, riformarsi parzialmente la sentenza numero 198/2023 del
Tribunale di Udine, in funzione di giudice del lavoro, e dichiararsi dovuti i contributi previdenziali e assistenziali sull'imponibile retributivo di euro 15.896,07.-, oltre sanzioni civili determinate per l'omissione contributiva ai sensi dell'articolo 116, 8° comma, lettera a, della L n. 388/2000. Spese di
CTU a carico di entrambe le parti nella giusta metà. Spese di entrambi i gradi integralmente compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Udine, riunite le opposizioni, accoglieva parzialmente le opposizioni proposte dalla società , società appalto lavori pubblici, avverso due Parte_2 avvisi di addebito n. 415202200011998230000 e n. 4152023000072276000 notificati dall' e Pt_1 fondati su due verbali ispettivi.
Il tribunale rilevato che le questioni di causa inerivano l'esenzione contributiva praticata dalla società su importi corrisposti ai propri dipendenti a titolo di rimborso spese e indennità di trasferta, rigettate le eccezioni formali proposte dalla opponente, in applicazione della legge n.293/2016, escluso il trasfertismo in assenza delle condizioni normative per l'obbligazione contributiva, riteneva legittima l'esenzione totale invocata dalla società.
Per contro riteneva dovuta la contribuzione rispetto agli emolumenti erogati ai lavoratori
[...]
e perché corrisposti anche in giornate in cui i dipendenti erano assenti dal Pt_3 Parte_4 lavoro e quindi non potevano aver sostenuto alcuna spesa rimborsabile.
Escludeva altresì che la società avesse provato che la corresponsione fosse dipesa da mero errore materiale dell'ufficio amministrativo.
3 Pertanto limitava il credito previdenziale ai rimborsi spesa riconosciuti in favore di nelle Pt_3 giornate del 4 marzo 2021 e 29 aprile 2021 e per nel giorno 17 novembre 2020, condannando Pt_4 la società al relativo pagamento e compensando le spese di lite.
2. Avverso la sentenza proponeva appello l' instando per la riforma parziale della decisione Pt_1 impugnata.
Si costituiva la società che contrastava l'appello di cui chiedeva la reiezione.
3. La Corte di Appello di Trieste, ritenuto necessario ai fini della decisione, disponeva consulenza tecnica;
all'esito del deposito dell'elaborato, modificata l'assegnazione della causa in ragione dell'arrivo di nuovo Consigliere Lavoro, all'udienza del 28 marzo 2025 invitava le parti a prendere posizione sugli esiti della consulenza tecnica in particolar modo alla luce delle allegazioni difensive del primo grado;
le parti nel termine assegnato comunicavano al Collegio di aver raggiunto un accordo sulle conclusioni e la causa all'udienza del 12 giugno 2025 era decisa dalla Corte di Appello di Trieste come da separato dispositivo di cui era data lettura alle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appellante ha impugnato la sentenza con unico articolato motivo.
L'appellante ha censurato la decisione nel punto in cui il primo giudice avrebbe applicato automaticamente l'esenzione di cui all'art. 51 comma 5 TUIR, senza verificare se in concreto ci fossero i presupposti.
Lamentava in particolare che, nel caso di specie, trattavasi di somme erogate in via forfettaria ai lavoratori in modo indistinto dal mese di ottobre 2020 al mese di maggio 2021; che si trattava di emolumenti erogati in via continuativa, mentre la trasferta dovrebbe essere caratterizzata dalla temporaneità e, quel che più conta, trattavasi di somme corrisposte per tutte le giornate lavorate, senza che in alcuni casi gli stessi dipendenti ne fossero a conoscenza.
A sostegno dell'appello l'appellante invocava gli esiti dell'accertamento ispettivo condotto a Badia
Tebalda dove la società costruiva gasdotti ed erano stati rinvenuti cinque dipendenti che erano classificati in modo diverso e cui erano applicati CCnl diversi a seconda delle mansioni svolte.
Eccepiva l' che l'onere della prova del diritto all'esenzione gravava sulla società; onere che nel Pt_1 caso di specie non era stato assolto e ciò nonostante il giudice aveva accolto l'opposizione proposta.
5. La società nel costituirsi in giudizio contrastava l'appello di cui chiedeva la reiezione alla luce della corretta interpretazione del giudice di prime cure che aveva fondato il proprio convincimento sull'orientamento assunto dalla giurisprudenza nella sentenza delle sezioni unite civili della Corte di
Cassazione n. 27093 del.2017 che avevano interpretato e chiarito che l'art. 7 quinquies del DL 193/16
4 era norma di interpretazione autentica dell'art. 51 comma 6 TUIR richiedente per l'applicazione della obbligazione contributiva del trasfertismo la presenza di tre condizioni che nel caso di specie erano insussistenti.
Contestava l'appellata che l'onere della prova della fondatezza del credito o meglio della sua insussistenza, gravasse sulla società, trattandosi di domanda di pagamento azionata in via esecutiva dall' Pt_1
In ogni caso eccepiva che i rimborsi spesa concessi ai dipendenti erano genuini in quanto emessi in corrispondenza a spostamenti e spese realmente sostenute dai dipendenti che si recavano con la propria vettura in luogo di lavoro diverso dalla sede ordinaria.
Insisteva pertanto per la reiezione dell'impugnazione con il favore delle spese di lite.
6. Il proposto appello è parzialmente fondato: come riconosciuto in modo condiviso dalle parti, all'esito dell'approfondimento istruttorio disposto dal Collegio a mezzo di consulenza tecnica avente Per_ ad oggetto- con riferimento alle posizioni lavorative di , , le Pt_3 Pt_4 Per_3 Per_4 giornate di trasferta e le giornate effettivamente lavorate come risultanti dalla documentazione contabile prodotta dalla società, esiste un importo contributivo differenziale che la società deve corrispondere all' ( cfr. elaborato peritale in atti e relative tabelle di computo). Pt_1
Pertanto in luogo degli iniziali importi richiesti dall' con gli avvisi di addebito opposti ( avvisi di Pt_1 addebito N.415 2022 00011998 23 000 per euro 13.928,72 e n. 415 2023 00000722 76 000 emesso per l'importo di euro 13.512,90), la società si è riconosciuta debitrice in favore dell' CP_1 Pt_1 dell'importo contributivo maturato sull'imponibile retributivo di euro 15.896,07 oltre alle sanzioni civili determinate in ragione dell'art. 116 comma 8 lett. a) della legge 388/00 corrispondenti alla omissione contributiva.
7. Importo che secondo il Collegio è conforme agli esiti della consulenza ed è rispettoso delle emergenze istruttorie da cui era risultato che in alcuni periodi- nonostante l'assenza dal servizio – i dipendenti avevano percepito somme in busta paga a titolo di “trasferta Italia”.
L'accordo tra le parti rende priva di interesse l'ulteriore disamina della controversia, fermo restando il principio generale che nell'esenzione contributiva è il soggetto privato che deve dimostrare il diritto e la genuinità dell'esenzione ( cfr. Cass. sez.L. 22926/2024).
Pertanto la causa è definita in ragione delle conclusioni conformi assunte dalle parti all'udienza del
15 giugno 2025.
Le spese di lite- come richiesto- sono integralmente compensate tra le parti per entrambi i gradi attesa la riforma parziale della sentenza impugnata.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, sono poste a carico delle parti in solido e in parti eguali al 50%.
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PER QUESTI MOTIVI
- In parziale accoglimento del proposto appello, in riforma parziale della sentenza impugnata, CP_ dichiara dovuti da parte della società , Società appalto lavori i contributi Controparte_1 previdenziali e assistenziali sull'imponibile retributivo di euro 15.896,07, oltre alle sanzioni civili determinate per l'omissione contributiva ex art. 116, comma 8 lett. a), legge n. 388/00;
- Compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi;
- Pone a carico di entrambe le parti nella misura di 1/2 le spese di ctu che liquida in favore del dott. come da separato decreto. Persona_5
Trieste, 12 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
Il Presidente
Lucio Benvegnù
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