Articolo 16 della Legge 24 gennaio 1979, n. 18
Articolo 14Articolo 17
Versione
14 febbraio 1979
Art. 16.
Compiute le operazioni previste dall' articolo 45 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, il presidente del seggio rinvia le ulteriori operazioni alle ore 6 del giorno successivo.
Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo la apposizione del bollo sulle schede, a norma dell' articolo 46 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, e debbono avere termine alle ore 22 del giorno stabilito per la votazione.
Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all' articolo 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni; quindi da' immediatamente inizio alle operazioni di scrutinio, che debbono svolgersi senza interruzioni ed essere portate a termine entro 12 ore dal loro inizio.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1979
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente