CA
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/11/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel.,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 833/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale dell'8.1.2024 e vertente
TRA nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte 1
,
in Reggio Calabria, via delle Ginestre, 19, nello studio dell'avv.CATALANO
GIULIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLANTE
E
,nata a [...], il [...], elettivamente Controparte 1 domiciliata in Reggio Calabria, via Trieste, 1, nello studio dell'avv.BASILE
GIUSEPPE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLATA
OGGETTO: Usucapione - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.624/2019, pubblicata il 17.4.2019 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 16.12.2009 Parte 1 conveniva davanti al Tribunale di Reggio Calabria Controparte_1 per sentire dichiarare il suo acquisto per usucapione dei terreni riportati nel N.C.T. del Comune di Motta San Giovanni al foglio 31, particelle 337 e 278 in testa alla convenuta.
Sosteneva di avere esercitato da oltre trent'anni il pacifico e pubblico possesso dei due appezzamenti facendo arare a sue spese da un trattorista la particella 337 e raccogliendo le olive e le mandorle, nonché coltivando ortaggi sulla particella 278. Controparte 1 si costituiva negando che l'attrice avesse esercitato sui terreni un possesso utile ai fini dell'invocata usucapione atteso che gli stessi erano stati curati e coltivati dalla madre percependone i relativi scarni frutti. Specificava chePersona 1 l'attrice aveva svolto l'attività di badante per Persona 1 per cui se avesse svolto una qualche attività lo aveva fatto come aiuto della ER e non certamente in proprio . Allegava la nota di trascrizione della donazione, dichiarazioni dei redditi e versamenti di tributi per alcuni anni.
Il giudizio, istruito con prova orale, si concludeva con la sentenza n..624/2019 con cui il Tribunale rigettava la domanda di usucapione e compensava le spese di lite data la particolare natura della controversia e il rapporto di parentela tra le parti. Parte 1Con citazione, notificata con PEC il 14.10.2019, dichiara di impugnare i due capi della decisione, ovvero i punti 1) e 2) del dispositivo, con cui il primo giudice rigetta la domanda e compensa le spese processuali.
Sul rigetto della domanda di usucapione rileva la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1158 e 2697 c.c.; l'erroneità della statuizione con riferimento sia al corpus possessionis che all'animus possidendi entrambi dimostrati dall'appellante attraverso le deposizioni dei testi.
Infatti, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale le testimonianze sono state tutt'altro che generiche sia nei riferimenti temporali che sotto il profilo dell'indicazione delle attività compiute dall'appellante specificate con riferimento alla diversa و
posizione geografica delle particelle e alla diversa natura delle coltivazioni.
La particella 337, in contrada " Malivindi ", era per lo più terreno collinare, caratterizzato dalla presenta di alberi di ulivo e mandorli. L'appellante se ne occupava facendolo arare e zappare da un trattorista per poi raccogliere le olive in inverno e le mandorle nella stagione primaverile;
la particella 278, in via Benedetto Musolino , era destinata, previa pulitura dalle erbacce, alla coltivazione di ortaggi usati per alimentare la famiglia, alla raccolta dei frutti prodotti da un albero di fico e all'utilizzo della baracca ivi esistente a deposito degli attrezzi agricoli e della sua autovettura. Tutti i testi escussi nell'interesse dell'appellante confermano le circostanze di fatto narrate dalla stessa fissando temporalmente la gestione esclusiva del terreno a ben oltre i vent'anni richiesti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto della proprietà per usucapione.
Inoltre riferiscono circostanze conoscibili unicamente da chi per ragioni di parentela, di vicinanza o di lavoro era a stretto contatto con le parti in causa, tant'è che affermano di avere visto solo occuparsi dei due terreni e della suocera, ER Parte 1 sino alla sua morte, ovvero sia prima che dopo il naufragio del matrimonio con
[...] il figlio della ER il secondo matrimonio e il trasferimento in Lazzaro. L'affetto tra
, la Pt 1 e l'ex suocera era noto tanto da spingere quest'ultima ad affermare che per ogni cosa riguardante i terreni bisognava rivolgersi a Per_2 "e questo aveva portato 66
i testi a ritenere che proprietaria era quest'ultima. Le testimonianze confermano l'assunto dell'appellante in relazione al corpus e all'animus , nonché al possesso ininterrotto per oltre vent'anni manifestato pubblicamente , senza opposizione da parte della proprietaria catastale [...] CP 1 si era disinteressata totalmente dei terreni e della madre al punto che nessuno l'ha mai vista sui luoghi di causa ma unicamente al funerale della ER , così come nessuno ha mai visto sul posto i testi escussi nel suo interesse. Tanto esclude l'assunto dell'appellata secondo cui la Pt 1 frequentava i luoghi perché svolgeva per la Per 1 l'attività lavorativa di " "badante ". 66
Anche i testi secondo marito della Pt 1 NE 1 e NE 2
,
confermano tutte le circostanze riferite dagli altri testi e, sebbene l'intera prova orale non esclude la presenza della Per 1 alcune volte sui terreni, dimostra comunque che tra la Per 1 e la Pt 1 non è mai esistito un rapporto di lavoro ma un affetto sincero e disinteressato come può essere quello tra madre e GL .
Al contrario, risultano non credibili perché smentite dalle dichiarazioni sopra riportate, وcugini di le dichiarazioni testimoniali di Testimone 3 e dell'ing. Testimone 4
Controparte 1 che affermano che proprietaria dei terreni era Controparte_1
,
ma che chi se ne occupava era la madre Persona 1 Per le stesse ragioni non è
.
credibile la dichiarazione del teste NE_5 che riferisce di avere raccolto le mandorle circa 7/8 anni addietro per incarico di Persona 1 e quella di Per 3
[...] che fa risalire il lavoro sui terreni per incarico della ER come il Tes_5 a circa 10 anni addietro la deposizione, ma ciò non toglie che il periodo a cui entrambi si riferiscono corrisponde alla malattia della Pt 1 riferita dagli altri testimoni che le ha impedito di occuparsi dei terreni per qualche mese.
Ancora più perplessi lascia la deposizione di Testimone 4 posto che lo stesso non è mai stato sul posto e riporta fatti, circostanze e comportamenti attribuiti senza riscontro alcuno alla Pt 1 .
Quanto all'elemento soggettivo, il primo giudice in sentenza parla di atti di tolleranza dovuti allo stretto legame parentale tra attrice e convenuta, va rammentato che i rapporti erano tutt'altro che stretti proprio a causa della rottura del matrimonio tra la Pt 1 e il fratello della CP 1 mentre il rapporto tra la Per 1 e la Pt 1
, nulla ha a che fare con i rapporti tra le parti in causa. Né può ritenersi, come fa il primo giudice, interrotto il ventennio utile all'usucapione dalla presentazione della dichiarazione dei redditi del 1993/1994 ad opera della convenuta perché trattasi di atto irrilevante ai fini del possesso utile e dell'animus possidendi, equiparabile alla mera denuncia di successione priva di valore probatorio.
Conclude chiedendo di accertare e dichiarare che in ordine alla fattispecie concreta come rappresentata, si sono verificati tutti i presupposti di cui all'art. 1158 c.c.; di accertare e dichiarare che possiede i terreni siti in Motta San Parte 1
Giovanni, al foglio 31, particelle 377 e 278, da oltre trent'anni in modo ininterrotto, continuo, pacifico e pubblico, con animus rem sibi habendi e, per l'effetto, dichiarare l'acquisto, ipso iure, del diritto di proprietà per intervenuta usucapione, autorizzando il competente Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della emananda sentenza. Il tutto con vittoria di spese e compensi di primo e di secondo grado.
Controparte 1 nella comparsa di costituzione e di risposta richiama il contenuto della costituzione di primo grado e ribadisce che l'appellante ha prestato attività lavorativa, in qualità di nuora e di badante, in favore della madre della deducente.
I terreni che l'appellante intende usucapire erano in uso a Persona_1 e venivano attenzionati dalla Pt 1 sporadicamente e nell'esercizio della propria attività lavorativa. Va da se che i rari frutti dei terreni venivano consumati tanto dalla ER, quanto dalla badante e dalla sua famiglia. Controparte 1 ha sempre esercitato il diritto di proprietà sui terreni ricevuti in donazione dal padre nel 1980 e ne ha acconsentito l'utilizzo alla badante e cognata nel solo ed esclusivo interesse della madre e, ovviamente, della cognata stessa laddove i frutti fossero stati sufficienti al fine. Si è sempre recata sui terreni soprattutto in occasione di eventi calamitosi, non tanto per il valore assai modesto dei beni, quanto per il valore affettivo che per lei rivestivano. Appare chiaro dalla lettura del solo atto di citazione che il lascito ereditario da parte del padre in favore dell'appellata, residente in [...], fosse utilizzato dalla di lei madre, defunta prima che fosse instaurata la controversia, nel reciproco interesse, così come è normale che sia in ambito familiare. Privo di fondamento è l'assunto circa il pagamento del trattorista per la sistemazione dei fondi atteso che era la deducente, tramite la madre e il cugino ing. Tes_4 a dare disposizioni al medesimo perché procedesse ai lavori manuali di pulitura e aratura. Controparte 1 ad occuparsi di ogni questione burocratica, così comeEra sempre delle richieste di acquisto pervenute nel corso degli anni da parte di terzi.
Tutto quanto detto risulta confermato in sede testimoniale ed è stato compiutamente valutato dal primo giudice.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e della domanda di parte attrice e la conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si oppone ad eventuali richieste istruttorie, ed in caso contrario chiede di ammettersi prova testimoniale sulle circostante indicate nei capitoli 1, 2, 3 e 4 con i medesimi testi indicati in primo grado.
Alla prima udienza seguivano alcuni rinvii. Di seguito, stabilito con decreto lo svolgimento dell'udienza dell'8.1.2024 a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con successiva ordinanza dell'1.2.2024, la causa veniva assunta in decisione con i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'appello afferma che la sentenza impugnata è errata e viola il Parte 1 disposto degli artt. 1158 e 2697 c.c. avendo dimostrato, attraverso le dichiarazioni dei testi, quanto affermato in primo grado, ossia di avere esercitato sui beni oggetto di causa un possesso uti dominus, per trent'anni, manifestato pubblicamente con la cura, la coltivazione e la percezione dei frutti prodotti dagli ulivi e dai mandorli esistenti sulla particella 337 e dall'orto impiantato sulla particella 278 oggetto di giudizio, catastalmente intestate all'appellata.
Orbene, ai sensi dell'art. 1158 c.c., per l'acquisto della proprietà di bene immobile a titolo originario è sufficiente che colui che afferma tale tipo d'acquisto dimostri un possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto per almeno vent'anni accompagnato da un comportamento corrispondente a quello del proprietario. Parte 1 inizia l'azione nel 2009 per cui per l'accoglimento della domanda avrebbe dovuto dimostrare un potere di fatto sui terreni corrispondente al diritto reale di proprietà, manifestato con il compimento di atti idonei a rivelare, sin dal 1989, sia al pubblico che al proprietario, la piena signoria sul bene .
L'esame complessivo delle risultanze istruttorie non consente di ritenere provato dall'appellante tale tipo di possesso sia in relazione al corpus possidendi che all'animus rem sibi habendi .
Infatti, che Parte 1 entra a far parte della famiglia CP_1 quando sposa un fratello di Controparte 1 e va ad abitare al secondo piano della casa sita in via Bendetto Musolino di Motta San Giovanni dove viveva, al primo piano, la suocera Persona 1 ; che la particella 278 è vicina a detta strada ed è coltivata ad ortaggi;
che dalla particella collinare 337 si ricavano olive, olio e mandorle;
che la Pt 1 ha badato a Persona 1 sia durante il matrimonio che dopo la separazione dal primo marito e il trasferimento con il secondo marito in Lazzaro, sono fatti e circostanze confermati da tutti i testi .
Rimangono in contestazione le circostanze relative alle modalità d'esercizio del possesso dell'appellante ossia se è stato uti dominus indipendentemente dal
,
matrimonio con il figlio di Persona 1 alla quale l'appellata, residente fuori Regione, sostiene di avere affidato la cura dei terreni;
se c'è stato un possesso esclusivo della Pt 1 manifestatosi pubblicamente con la coltivazione e la percezione dei frutti degli alberi e dell'orto.
Tanto non risulta dalla valutazione complessiva della prova orale in quanto le dichiarazioni di NE 6 Parte 2 NE 2 Tes 1
[...] e che affermano che solo l'appellante coltivava i NE 7 terreni, raccoglieva le olive e le portava al frantoio , estirpava le erbacce, potava , etc., da molto più di vent'anni (il Tes_6 afferma da circa 30 anni e testimonia nel 2012 come tutti gli altri testi), mentre la Per 1 vi si recava qualche volta solo per uscire di casa, per prendere aria o per tenere compagnia all'ex nuora, sono resistite da quelle di Tes 3
[...] che dichiara di sapere che proprietaria dei terreni era Controparte 1 ma che degli stessi si occupava la madre ER di essere andata su richiesta della zia ER
a raccogliere le olive nel terreno in C.da Malivindi negli anni 2002, 2003 e 2004, ricevendo dalla stessa una parte dell'olio prodotto e che il terreno di via Benedetto
Musolino era stato coltivato dalla ER dal 1996 al 2007; da quelle di Testimone 5
(cl.1926) proprietario di un fondo in C.da Malivindi, che afferma che dei terreni si occupava Persona 1 ; ricorda di non avere mai visto il terreno in C.da Malivindi arato, ma zappato una decina di volte e molti anni addietro da PE 1 ; ricorda ancora di avere raccolto le mandorle su incarico della Per 1 sette o otto anni prima della sua deposizione;
da quelle di PE_3 che fa risalire il lavoro svolto per incarico della Per 1 sullo stesso terreno indicato dal Tes_5 a dieci anni prima. La disponibilità dei prodotti della terra da parte di Persona_1 risulta anche dalle
, ,deposizioni di Pt 1 che poi però afferma che la NE 8 marito della moglie portava i prodotti all'ex suocera non perché le erano dovuti ma solo per l'affetto che legava le due donne, nonché da quelle di NE 7 , GL di Pt 1
[...] e Testimone 3 Pertanto non risultando né dal testimoniale, nè da altro atto o documento la costruzione sui terreni di opere visibili da cui desumere il dominio sugli stessi
,
indimostrato il possesso esclusivo, animo dominus, per almeno vent'anni antecedenti l'instaurazione del giudizio avvenuta nel 2009, la domanda di usucapione di Pt 1
[...] è indimostrata e, dunque, infondata. non è utile nemmeno la Tanto senza tralasciare di rilevare che all'appellante
,atteso che egli afferma di deposizione del trattorista, NE_9 essere stato retribuito sin dal 1992 ( e il pagamento di manodopera per la coltivazione sarebbe l'unico elemento da cui desumere un possesso in proprio e non per rapporti di parentela o di affetto) dalla sola Pt 1 per arare, raccogliere olive e mandorle, ma lo spazio temporale tra il 1992 e il 2009 è inferiore a vent'anni.
Per quanto attiene il regolamento delle spese di lite, seguono la soccombenza per questo grado e si liquidano, in favore del procuratore antistatario di Controparte_1
d'appello di valore secondo quanto previsto dal D.M. n. 147/2022 per le cause 2.915,00 di cui euro compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, in complessivi euro
536,00 per fase di studio, erro 536,00 per fase introduttiva, euro 992,00 per fase di trattazione ed euro 851,00 per fase decisionale, oltre imborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, si dà atto di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1
,con atto di citazione notificato con PEC del 14.10.2019, nei confronti di Controparte_1 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide :
1)rigetta l'appello; Parte 1 al pagamento, in favore del procuratore antistatario di 2)condanna delle spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi Controparte 1 euro 2.915,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello. Reggio Calabria, 16/10/2025.
La Giud.Aus.est.
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel.,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 833/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale dell'8.1.2024 e vertente
TRA nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte 1
,
in Reggio Calabria, via delle Ginestre, 19, nello studio dell'avv.CATALANO
GIULIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLANTE
E
,nata a [...], il [...], elettivamente Controparte 1 domiciliata in Reggio Calabria, via Trieste, 1, nello studio dell'avv.BASILE
GIUSEPPE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLATA
OGGETTO: Usucapione - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.624/2019, pubblicata il 17.4.2019 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 16.12.2009 Parte 1 conveniva davanti al Tribunale di Reggio Calabria Controparte_1 per sentire dichiarare il suo acquisto per usucapione dei terreni riportati nel N.C.T. del Comune di Motta San Giovanni al foglio 31, particelle 337 e 278 in testa alla convenuta.
Sosteneva di avere esercitato da oltre trent'anni il pacifico e pubblico possesso dei due appezzamenti facendo arare a sue spese da un trattorista la particella 337 e raccogliendo le olive e le mandorle, nonché coltivando ortaggi sulla particella 278. Controparte 1 si costituiva negando che l'attrice avesse esercitato sui terreni un possesso utile ai fini dell'invocata usucapione atteso che gli stessi erano stati curati e coltivati dalla madre percependone i relativi scarni frutti. Specificava chePersona 1 l'attrice aveva svolto l'attività di badante per Persona 1 per cui se avesse svolto una qualche attività lo aveva fatto come aiuto della ER e non certamente in proprio . Allegava la nota di trascrizione della donazione, dichiarazioni dei redditi e versamenti di tributi per alcuni anni.
Il giudizio, istruito con prova orale, si concludeva con la sentenza n..624/2019 con cui il Tribunale rigettava la domanda di usucapione e compensava le spese di lite data la particolare natura della controversia e il rapporto di parentela tra le parti. Parte 1Con citazione, notificata con PEC il 14.10.2019, dichiara di impugnare i due capi della decisione, ovvero i punti 1) e 2) del dispositivo, con cui il primo giudice rigetta la domanda e compensa le spese processuali.
Sul rigetto della domanda di usucapione rileva la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1158 e 2697 c.c.; l'erroneità della statuizione con riferimento sia al corpus possessionis che all'animus possidendi entrambi dimostrati dall'appellante attraverso le deposizioni dei testi.
Infatti, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale le testimonianze sono state tutt'altro che generiche sia nei riferimenti temporali che sotto il profilo dell'indicazione delle attività compiute dall'appellante specificate con riferimento alla diversa و
posizione geografica delle particelle e alla diversa natura delle coltivazioni.
La particella 337, in contrada " Malivindi ", era per lo più terreno collinare, caratterizzato dalla presenta di alberi di ulivo e mandorli. L'appellante se ne occupava facendolo arare e zappare da un trattorista per poi raccogliere le olive in inverno e le mandorle nella stagione primaverile;
la particella 278, in via Benedetto Musolino , era destinata, previa pulitura dalle erbacce, alla coltivazione di ortaggi usati per alimentare la famiglia, alla raccolta dei frutti prodotti da un albero di fico e all'utilizzo della baracca ivi esistente a deposito degli attrezzi agricoli e della sua autovettura. Tutti i testi escussi nell'interesse dell'appellante confermano le circostanze di fatto narrate dalla stessa fissando temporalmente la gestione esclusiva del terreno a ben oltre i vent'anni richiesti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto della proprietà per usucapione.
Inoltre riferiscono circostanze conoscibili unicamente da chi per ragioni di parentela, di vicinanza o di lavoro era a stretto contatto con le parti in causa, tant'è che affermano di avere visto solo occuparsi dei due terreni e della suocera, ER Parte 1 sino alla sua morte, ovvero sia prima che dopo il naufragio del matrimonio con
[...] il figlio della ER il secondo matrimonio e il trasferimento in Lazzaro. L'affetto tra
, la Pt 1 e l'ex suocera era noto tanto da spingere quest'ultima ad affermare che per ogni cosa riguardante i terreni bisognava rivolgersi a Per_2 "e questo aveva portato 66
i testi a ritenere che proprietaria era quest'ultima. Le testimonianze confermano l'assunto dell'appellante in relazione al corpus e all'animus , nonché al possesso ininterrotto per oltre vent'anni manifestato pubblicamente , senza opposizione da parte della proprietaria catastale [...] CP 1 si era disinteressata totalmente dei terreni e della madre al punto che nessuno l'ha mai vista sui luoghi di causa ma unicamente al funerale della ER , così come nessuno ha mai visto sul posto i testi escussi nel suo interesse. Tanto esclude l'assunto dell'appellata secondo cui la Pt 1 frequentava i luoghi perché svolgeva per la Per 1 l'attività lavorativa di " "badante ". 66
Anche i testi secondo marito della Pt 1 NE 1 e NE 2
,
confermano tutte le circostanze riferite dagli altri testi e, sebbene l'intera prova orale non esclude la presenza della Per 1 alcune volte sui terreni, dimostra comunque che tra la Per 1 e la Pt 1 non è mai esistito un rapporto di lavoro ma un affetto sincero e disinteressato come può essere quello tra madre e GL .
Al contrario, risultano non credibili perché smentite dalle dichiarazioni sopra riportate, وcugini di le dichiarazioni testimoniali di Testimone 3 e dell'ing. Testimone 4
Controparte 1 che affermano che proprietaria dei terreni era Controparte_1
,
ma che chi se ne occupava era la madre Persona 1 Per le stesse ragioni non è
.
credibile la dichiarazione del teste NE_5 che riferisce di avere raccolto le mandorle circa 7/8 anni addietro per incarico di Persona 1 e quella di Per 3
[...] che fa risalire il lavoro sui terreni per incarico della ER come il Tes_5 a circa 10 anni addietro la deposizione, ma ciò non toglie che il periodo a cui entrambi si riferiscono corrisponde alla malattia della Pt 1 riferita dagli altri testimoni che le ha impedito di occuparsi dei terreni per qualche mese.
Ancora più perplessi lascia la deposizione di Testimone 4 posto che lo stesso non è mai stato sul posto e riporta fatti, circostanze e comportamenti attribuiti senza riscontro alcuno alla Pt 1 .
Quanto all'elemento soggettivo, il primo giudice in sentenza parla di atti di tolleranza dovuti allo stretto legame parentale tra attrice e convenuta, va rammentato che i rapporti erano tutt'altro che stretti proprio a causa della rottura del matrimonio tra la Pt 1 e il fratello della CP 1 mentre il rapporto tra la Per 1 e la Pt 1
, nulla ha a che fare con i rapporti tra le parti in causa. Né può ritenersi, come fa il primo giudice, interrotto il ventennio utile all'usucapione dalla presentazione della dichiarazione dei redditi del 1993/1994 ad opera della convenuta perché trattasi di atto irrilevante ai fini del possesso utile e dell'animus possidendi, equiparabile alla mera denuncia di successione priva di valore probatorio.
Conclude chiedendo di accertare e dichiarare che in ordine alla fattispecie concreta come rappresentata, si sono verificati tutti i presupposti di cui all'art. 1158 c.c.; di accertare e dichiarare che possiede i terreni siti in Motta San Parte 1
Giovanni, al foglio 31, particelle 377 e 278, da oltre trent'anni in modo ininterrotto, continuo, pacifico e pubblico, con animus rem sibi habendi e, per l'effetto, dichiarare l'acquisto, ipso iure, del diritto di proprietà per intervenuta usucapione, autorizzando il competente Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della emananda sentenza. Il tutto con vittoria di spese e compensi di primo e di secondo grado.
Controparte 1 nella comparsa di costituzione e di risposta richiama il contenuto della costituzione di primo grado e ribadisce che l'appellante ha prestato attività lavorativa, in qualità di nuora e di badante, in favore della madre della deducente.
I terreni che l'appellante intende usucapire erano in uso a Persona_1 e venivano attenzionati dalla Pt 1 sporadicamente e nell'esercizio della propria attività lavorativa. Va da se che i rari frutti dei terreni venivano consumati tanto dalla ER, quanto dalla badante e dalla sua famiglia. Controparte 1 ha sempre esercitato il diritto di proprietà sui terreni ricevuti in donazione dal padre nel 1980 e ne ha acconsentito l'utilizzo alla badante e cognata nel solo ed esclusivo interesse della madre e, ovviamente, della cognata stessa laddove i frutti fossero stati sufficienti al fine. Si è sempre recata sui terreni soprattutto in occasione di eventi calamitosi, non tanto per il valore assai modesto dei beni, quanto per il valore affettivo che per lei rivestivano. Appare chiaro dalla lettura del solo atto di citazione che il lascito ereditario da parte del padre in favore dell'appellata, residente in [...], fosse utilizzato dalla di lei madre, defunta prima che fosse instaurata la controversia, nel reciproco interesse, così come è normale che sia in ambito familiare. Privo di fondamento è l'assunto circa il pagamento del trattorista per la sistemazione dei fondi atteso che era la deducente, tramite la madre e il cugino ing. Tes_4 a dare disposizioni al medesimo perché procedesse ai lavori manuali di pulitura e aratura. Controparte 1 ad occuparsi di ogni questione burocratica, così comeEra sempre delle richieste di acquisto pervenute nel corso degli anni da parte di terzi.
Tutto quanto detto risulta confermato in sede testimoniale ed è stato compiutamente valutato dal primo giudice.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e della domanda di parte attrice e la conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si oppone ad eventuali richieste istruttorie, ed in caso contrario chiede di ammettersi prova testimoniale sulle circostante indicate nei capitoli 1, 2, 3 e 4 con i medesimi testi indicati in primo grado.
Alla prima udienza seguivano alcuni rinvii. Di seguito, stabilito con decreto lo svolgimento dell'udienza dell'8.1.2024 a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con successiva ordinanza dell'1.2.2024, la causa veniva assunta in decisione con i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'appello afferma che la sentenza impugnata è errata e viola il Parte 1 disposto degli artt. 1158 e 2697 c.c. avendo dimostrato, attraverso le dichiarazioni dei testi, quanto affermato in primo grado, ossia di avere esercitato sui beni oggetto di causa un possesso uti dominus, per trent'anni, manifestato pubblicamente con la cura, la coltivazione e la percezione dei frutti prodotti dagli ulivi e dai mandorli esistenti sulla particella 337 e dall'orto impiantato sulla particella 278 oggetto di giudizio, catastalmente intestate all'appellata.
Orbene, ai sensi dell'art. 1158 c.c., per l'acquisto della proprietà di bene immobile a titolo originario è sufficiente che colui che afferma tale tipo d'acquisto dimostri un possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto per almeno vent'anni accompagnato da un comportamento corrispondente a quello del proprietario. Parte 1 inizia l'azione nel 2009 per cui per l'accoglimento della domanda avrebbe dovuto dimostrare un potere di fatto sui terreni corrispondente al diritto reale di proprietà, manifestato con il compimento di atti idonei a rivelare, sin dal 1989, sia al pubblico che al proprietario, la piena signoria sul bene .
L'esame complessivo delle risultanze istruttorie non consente di ritenere provato dall'appellante tale tipo di possesso sia in relazione al corpus possidendi che all'animus rem sibi habendi .
Infatti, che Parte 1 entra a far parte della famiglia CP_1 quando sposa un fratello di Controparte 1 e va ad abitare al secondo piano della casa sita in via Bendetto Musolino di Motta San Giovanni dove viveva, al primo piano, la suocera Persona 1 ; che la particella 278 è vicina a detta strada ed è coltivata ad ortaggi;
che dalla particella collinare 337 si ricavano olive, olio e mandorle;
che la Pt 1 ha badato a Persona 1 sia durante il matrimonio che dopo la separazione dal primo marito e il trasferimento con il secondo marito in Lazzaro, sono fatti e circostanze confermati da tutti i testi .
Rimangono in contestazione le circostanze relative alle modalità d'esercizio del possesso dell'appellante ossia se è stato uti dominus indipendentemente dal
,
matrimonio con il figlio di Persona 1 alla quale l'appellata, residente fuori Regione, sostiene di avere affidato la cura dei terreni;
se c'è stato un possesso esclusivo della Pt 1 manifestatosi pubblicamente con la coltivazione e la percezione dei frutti degli alberi e dell'orto.
Tanto non risulta dalla valutazione complessiva della prova orale in quanto le dichiarazioni di NE 6 Parte 2 NE 2 Tes 1
[...] e che affermano che solo l'appellante coltivava i NE 7 terreni, raccoglieva le olive e le portava al frantoio , estirpava le erbacce, potava , etc., da molto più di vent'anni (il Tes_6 afferma da circa 30 anni e testimonia nel 2012 come tutti gli altri testi), mentre la Per 1 vi si recava qualche volta solo per uscire di casa, per prendere aria o per tenere compagnia all'ex nuora, sono resistite da quelle di Tes 3
[...] che dichiara di sapere che proprietaria dei terreni era Controparte 1 ma che degli stessi si occupava la madre ER di essere andata su richiesta della zia ER
a raccogliere le olive nel terreno in C.da Malivindi negli anni 2002, 2003 e 2004, ricevendo dalla stessa una parte dell'olio prodotto e che il terreno di via Benedetto
Musolino era stato coltivato dalla ER dal 1996 al 2007; da quelle di Testimone 5
(cl.1926) proprietario di un fondo in C.da Malivindi, che afferma che dei terreni si occupava Persona 1 ; ricorda di non avere mai visto il terreno in C.da Malivindi arato, ma zappato una decina di volte e molti anni addietro da PE 1 ; ricorda ancora di avere raccolto le mandorle su incarico della Per 1 sette o otto anni prima della sua deposizione;
da quelle di PE_3 che fa risalire il lavoro svolto per incarico della Per 1 sullo stesso terreno indicato dal Tes_5 a dieci anni prima. La disponibilità dei prodotti della terra da parte di Persona_1 risulta anche dalle
, ,deposizioni di Pt 1 che poi però afferma che la NE 8 marito della moglie portava i prodotti all'ex suocera non perché le erano dovuti ma solo per l'affetto che legava le due donne, nonché da quelle di NE 7 , GL di Pt 1
[...] e Testimone 3 Pertanto non risultando né dal testimoniale, nè da altro atto o documento la costruzione sui terreni di opere visibili da cui desumere il dominio sugli stessi
,
indimostrato il possesso esclusivo, animo dominus, per almeno vent'anni antecedenti l'instaurazione del giudizio avvenuta nel 2009, la domanda di usucapione di Pt 1
[...] è indimostrata e, dunque, infondata. non è utile nemmeno la Tanto senza tralasciare di rilevare che all'appellante
,atteso che egli afferma di deposizione del trattorista, NE_9 essere stato retribuito sin dal 1992 ( e il pagamento di manodopera per la coltivazione sarebbe l'unico elemento da cui desumere un possesso in proprio e non per rapporti di parentela o di affetto) dalla sola Pt 1 per arare, raccogliere olive e mandorle, ma lo spazio temporale tra il 1992 e il 2009 è inferiore a vent'anni.
Per quanto attiene il regolamento delle spese di lite, seguono la soccombenza per questo grado e si liquidano, in favore del procuratore antistatario di Controparte_1
d'appello di valore secondo quanto previsto dal D.M. n. 147/2022 per le cause 2.915,00 di cui euro compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, in complessivi euro
536,00 per fase di studio, erro 536,00 per fase introduttiva, euro 992,00 per fase di trattazione ed euro 851,00 per fase decisionale, oltre imborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, si dà atto di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1
,con atto di citazione notificato con PEC del 14.10.2019, nei confronti di Controparte_1 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide :
1)rigetta l'appello; Parte 1 al pagamento, in favore del procuratore antistatario di 2)condanna delle spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi Controparte 1 euro 2.915,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello. Reggio Calabria, 16/10/2025.
La Giud.Aus.est.
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)