Art. 29.
E' vietato a due notari, parenti od affini tra loro nei gradi contemplati dal n. 2 dell'articolo precedente, di ricevere uno stesso testamento pubblico.
E' vietato a due notari, parenti od affini tra loro nei gradi contemplati dal n. 2 dell'articolo precedente, di ricevere uno stesso testamento pubblico.