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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/03/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4605/2024 promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv.to DONADON LUCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
DONADON LUCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
separati consensualmente con verbale Cron. n. 10244/2018 del 21/12/2018,
omologato con decreto Cron. n. 646/2019 del 23/01/2019 – R.G. 3221/2018 –
Tribunale Ordinario di Pordenone;
con la seguente figlia: , nata a [...] il Persona_1
18/05/2012;
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 21/02/2025 e cioè “
1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e il 30.12.2012 in San Quirino (PN) trascritto nei Registri di CP_1
Stato Civile del predetto comune dell'anno 2013, parte 2 serie A numero 2;
2) Nulla i coniugi pretendono l'uno dall'altro.
3) i ricorrenti hanno optato per l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione presso la residenza della madre in San Giorgio della Per_1
Richinvelda Piazza Beato Bertrando n. 2.
Il padre avrà facoltà di vederla e tenerla con sé quando lo desidera in base agli impegni di previo accordo con la madre. Per_1
In ogni caso due sabati e due domeniche al mese, da sabato alle ore 08.00 del mattino a domenica alle ore 20.00; si specifica che saranno alternativi, un sabato e domenica la minore starà con la madre e il successivo con il padre.
Altresì la minore starà con il padre sette giorni a Pasqua e a Natale
alternativamente, un anno a Pasqua e il successivo a Natale, nonché venti giorni durante le vacanze estive dal 01 al 20 di Agosto, o diversa data da concordare con la madre entro il 30 Giugno di ogni anno.
Sono fatti salvi eventuali altri accordi tra i coniugi
5) il marito verserà la somma di €. 300,00 mensili per il mantenimento dei figlia da versarsi entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese, mediante Per_1
bonifico bancario, somma rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT.
5) le spese straordinarie riguardanti la minore sono a carico di Persona_1
entrambi i genitori giusta metà.
6) I coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la minore”.
2 Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/10/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 17/02/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
27/02/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in San Quirino (PN), Parte_1 CP_1
3 in data 30/12/2012;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN QUIRINO (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013, atto n. 2, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 14/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4605/2024 promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv.to DONADON LUCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
DONADON LUCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
separati consensualmente con verbale Cron. n. 10244/2018 del 21/12/2018,
omologato con decreto Cron. n. 646/2019 del 23/01/2019 – R.G. 3221/2018 –
Tribunale Ordinario di Pordenone;
con la seguente figlia: , nata a [...] il Persona_1
18/05/2012;
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 21/02/2025 e cioè “
1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e il 30.12.2012 in San Quirino (PN) trascritto nei Registri di CP_1
Stato Civile del predetto comune dell'anno 2013, parte 2 serie A numero 2;
2) Nulla i coniugi pretendono l'uno dall'altro.
3) i ricorrenti hanno optato per l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione presso la residenza della madre in San Giorgio della Per_1
Richinvelda Piazza Beato Bertrando n. 2.
Il padre avrà facoltà di vederla e tenerla con sé quando lo desidera in base agli impegni di previo accordo con la madre. Per_1
In ogni caso due sabati e due domeniche al mese, da sabato alle ore 08.00 del mattino a domenica alle ore 20.00; si specifica che saranno alternativi, un sabato e domenica la minore starà con la madre e il successivo con il padre.
Altresì la minore starà con il padre sette giorni a Pasqua e a Natale
alternativamente, un anno a Pasqua e il successivo a Natale, nonché venti giorni durante le vacanze estive dal 01 al 20 di Agosto, o diversa data da concordare con la madre entro il 30 Giugno di ogni anno.
Sono fatti salvi eventuali altri accordi tra i coniugi
5) il marito verserà la somma di €. 300,00 mensili per il mantenimento dei figlia da versarsi entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese, mediante Per_1
bonifico bancario, somma rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT.
5) le spese straordinarie riguardanti la minore sono a carico di Persona_1
entrambi i genitori giusta metà.
6) I coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la minore”.
2 Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/10/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 17/02/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
27/02/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in San Quirino (PN), Parte_1 CP_1
3 in data 30/12/2012;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN QUIRINO (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013, atto n. 2, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 14/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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