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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/07/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati
Dott. Susanna Menegazzi - presidente rel. ed est.
Dott.ssa Alessandra Pesci - giudice
Dott.ssa Giulia Civiero - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
1825/2025 in data 07/04/2025 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Murador
parte ricorrente
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Giorgia Serafini parte convenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero
***
avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio, rimessa in decisione all'udienza del 17/07/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
chiedono concordemente che fin da ora il Tribunale si pronunci sullo scioglimento del matrimonio;
e rimetta poi la causa sul ruolo per la comparizione personale delle parti e il prosieguo del procedimento
MOTIVI DELLA DECISIONE
La signora adiva l'intestato Parte_1
Tribunale esponendo di avere contratto matrimonio in
Romania il 21/8/2011; che dall'unione era nato il
18/12/2013 il figlio;
che con omologa Persona_1
del 31/10/2022 i coniugi si erano separati;
che in fase di separazione il marito si trovava in stato di custodia cautelare in relazione al delitto di maltrattamenti nei confronti della moglie e del figlio, e pertanto le parti avevano concordato l'affidamento del minore alla madre in via esclusiva;
che il marito era stato poi condannato e ristretto presso la casa circondariale di Treviso;
che il marito solo dal dicembre del 2024 aveva iniziato a sentire telefonicamente loro figlio, quasi tutte le domeniche.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva disporsi lo scioglimento del matrimonio e l'affidamento super esclusivo del minore alla madre, regolamentando – una volta uscito il
Pag. 2 di 4 marito dal carcere- gli incontri padre-figlio in maniera graduale, ponendo a carico del padre un contributo al mantenimento del minore di euro 350 al mese, assegnando la casa familiare alla madre;
assegno unico interamente alla madre.
Il convenuto si costituiva in giudizio e confermava la definitiva cessazione dell'affectio coniugalis; chiedeva l'affidamento condiviso del figlio e dava disponibilità a contribuire al mantenimento dello stesso una volta cessata la propria temporanea impossibilità lavorativa.
All'udienza del 17/7/2025 comparivano i soli procuratori,
non avendo ricevuto risposta il convenuto – ancora in detenzione domiciliare - all'istanza di autorizzazione a presentarsi in udienza.
I procuratori chiedevano pertanto fissarsi nuova udienza per la comparizione personale delle parti e, nel frattempo,
pronunciarsi con sentenza non definitiva lo scioglimento del matrimonio.
Il giudice rimetteva la causa in decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Tanto premesso, va accolta la domanda di scioglimento del matrimonio.
I coniugi si sono separati con omologa del 31/10/2022;
risulta dagli atti che da allora non c'è stata convivenza né riconciliazione;
sussistono pertanto i presupposti di cui all' art. 3 comma 2 lett. b.) della l. 1 dicembre 1970
Pag. 3 di 4 n. 898.
La causa va quindi rimessa sul ruolo istruttorio per la prosecuzione sulle ulteriori domande.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, non definitivamente pronunciando nella causa RG nr 1825/2025:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora e il signor in Parte_1 CP_1
Romania il 21/8/2011;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
3. dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio,
come da separata ordinanza.
Così deciso in Treviso il 17/07/2025
Il presidente relatore
- dott.ssa Susanna Menegazzi -
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