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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 19/07/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di NO, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 437/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Santa Maria la Carità, alla Parte_1 via Canneto 1, n. 66, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv.
Pasquale Della Mura, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Scafati, alla via
E. Fermi, n. 3; appellante
E
“ , con sede legale in Eboli, alla via U. Nobile, n. 14, p. iva PA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra , P.IVA_2 CP_2
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , CP_2 C.F._1 quale titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in Eboli, alla via U. Nobile, n.
14, p. iva , rappresentate e difese, in virtù di mandato in calce alla comparsa P.IVA_3 di costituzione e risposta con appello incidentale, dall'avv. Edoardo Sessa, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Eboli, alla via Don Michele Paesano, n. 53; appellate-appellanti incidentali
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1917/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
1 SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “in via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e ciò, alla luce delle motivazioni indicate al capo V del presente atto, ribadendo ancora una volta che l'atto di cessione del credito del
10/10/2019 è stato stipulato pro solvendo e quindi non era idoneo a caducare il titolo esecutivo, e che l'efficacia esecutiva del titolo non poteva “trasfondersi” in altri titoli
(cambiali) non essendovi alcuna statuizione in merito nell'accordo di negoziazione assistita, dove invece al capo I è stato espressamente prevista l'efficacia esecutiva di detto accordo;
b) in via preliminare, accertare e dichiarare la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 101 cpc, per non avere il Giudice di prime cure stimolato il contraddittorio su di una eccezione rilevata d'ufficio e mai sottoposta alle parti, e per l'effetto adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni e conseguenziali il tutto, in virtù delle motivazioni addotte al capo I del presente atto;
c) in via principale, accertare e dichiarare che la validità dell'atto di precetto datato 28.11.2019 poiché fondato su di un valido titolo esecutivo, costituito dall'accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 11.9.2019, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto di a procedere ad Parte_1 esecuzione forzata in danno di per l'importo indicato nel predetto atto PA di precetto;
d) ancora, in via principale, accertare e dichiarare che Parte_1
[... non ha agito con mala fede e/o con abuso del processo, e per l'effetto riformare in melius la sentenza relativamente alla condanna al risarcimento danni emessa ai sensi dell'art. 96, co. 3°, cpc ovvero revocando la relativa statuizione;
e) sempre in via principale, revocare la statuizione in merito alla liquidazione delle spese legali contenuta nella sentenza impugnata, poiché ingiusta, erronea e/o illegittima, e per l'effetto accogliere il presente appello;
f) in via subordinata, accogliere il presente appello poiché fondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto riformare la sentenza impugnata;
g) in ogni caso, condannare … alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio PA oltre IVA e CPA, rimborso forfettario del 15% … con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, maggiorati del 30% ex Decreto del Ministero della Giustizia del
08/03/2018 n° 37, alla luce dei collegamenti ipertestuali contenuti nel presente ricorso”; per le appellate (come da comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale) –
“- rigettare in toto il gravame proposto dalla società e per Parte_1
l'effetto confermare la sentenza n. 1917/2024 emessa dal Tribunale di NO nell'ambito del giudizio recante rg. 12201/2019; - per tutti i motivi ut supra esposti, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato in data 28 novembre 2019 e per l'effetto
2 confermare la sentenza n. 1917/2024 emessa dal Tribunale di NO nell'ambito del giudizio recante rg. 12201/2019; - condannare la società al Parte_1 pagamento delle spese e competenze legali del giudizio di secondo grado oltre accessori e maggiorate del 30% ai sensi ai sensi dell'art. 4 comma 2 del decreto n. 55/2014 come modificato dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37, da attribuirsi al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario. Per quanto concerne l'appello incidentale proposto …: -in via principale, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare parzialmente la sentenza n. 1917/2024 emessa dal Tribunale di NO nell'ambito del giudizio recante rg. 12201/2019 nella parte che prevede la condanna al pagamento in solido della somma di euro 1.000,00 delle società e ai sensi PA Parte_2 dell'art. 89 comma 2 cpc;
- ed ancora in via principale - in accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto, in parziale riforma della sentenza n. 1917/2024 emessa dal Tribunale di NO nell'ambito del giudizio recante rg. 12201/2019, rimettere la causa innanzi al Tribunale di NO (giudizio di primo grado) affinché si pronunci sulla risoluzione dell'accordo di negoziazione assistita per inadempimento contrattuale della società - in via subordinata: in accoglimento dell'appello Parte_1 incidentale condizionato proposto, in parziale riforma della sentenza n. 1917/2024 emessa dal Tribunale di NO nell'ambito del giudizio recante rg. 12201/2019, rimettere la causa innanzi al Tribunale di NO (giudizio di primo grado) per l'escussione del teste di parte opponente sig. ; - in via gradata: in accoglimento dell'appello Testimone_1 incidentale condizionato proposto, riformare parzialmente la sentenza n. 1917/2024 emessa dal Tribunale di NO nell'ambito del giudizio recante rg. 12201/2019 nella parte che prevede la trasmissione degli atti presso la Procura della Repubblica-Sede per essersi il sig. presentato all'udienza del 15 novembre 2023 con la Testimone_1 patente di guida anziché con la carta d'identità; - condannare la società
[...]
al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre rimborso Parte_3 forfettario, Iva e CPA del presente giudizio oltre accessori e maggiorate del 30% ai sensi ai sensi dell'art. 4 comma 2 del decreto n. 55/2014 come modificato dal D.M. 8 marzo
2018 n. 37 da attribuirsi al sottoscritto difensore procuratore dichiaratosi antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1917/2024, il Tribunale di NO, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla e da , quale titolare PA CP_2 dell'impresa individuale , nei confronti della CP_1 Parte_1
, ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c., con atto di citazione notificato il 12
[...]
3 dicembre 2019, così provvedeva: 1) accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava la nullità dell'atto di precetto notificato dalla alla Parte_1 [...]
e alla il 30 novembre 2019 per ottenere il pagamento della somma PA CP_2 di euro 34.000,00 in forza dell'accordo di negoziazione assistita sottoscritto l'11 settembre
2019, ritenendo inesistenti le ragioni di credito azionate con tale titolo esecutivo;
2) condannava la alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 della e della limitatamente alle fasi dello studio, PA CP_2 dell'introduzione e dell'istruzione della controversia;
3) condannava la
[...]
alla refusione delle spese di lite in favore della sola “ Parte_1 CP_1
per la fase decisionale, non essendosi costituito in giudizio il curatore del fallimento
[...] della , dichiarato dal Tribunale di NO con sentenza del 23 marzo 2022; 4) CP_2 condannava la , ex art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento, Parte_1 in favore della e della , della somma di euro 2.000,00 PA CP_2 ciascuna;
5) disponeva la cancellazione del termine “vile”, contenuto nella memoria depositata dalla e dalla ai sensi all'art. 183, comma 6, n. 1, PA CP_2
c.p.c., ponendo a carico delle opponenti, in via solidale, il pagamento, in favore della
, a titolo risarcitorio, a norma dell'art. 89, comma 2, c.p.c., Parte_1 della somma di euro 1.000,00; 6) disponeva la trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica in relazione alle posizioni dei testi e Testimone_2 Testimone_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto Parte_1 di citazione notificato il 16 aprile 2024 anche al fallimento della , di cui, tuttavia, CP_2 era stata dichiarata la chiusura per insufficienza di attivo, ex art. 118, comma 1, n. 4, R.D.
n. 267/1942, con decreto del 7 novembre 2023 (come documentato dal curatore con atto depositato il 29 maggio 2024), formulando i seguenti motivi di gravame: 1) la decisione di primo grado era nulla per violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., avendo il Tribunale di NO accolto l'opposizione spiegata dalla e dalla sulla PA CP_2 base di una questione rilevata d'ufficio, quale l'asserita inesistenza delle ragioni di credito sottese all'accordo di negoziazione assistita dell'11 settembre 2019, senza preliminarmente sottoporla alle parti;
2) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il contratto del 10 ottobre 2019, con il quale le opponenti avevano ceduto all'opposta il credito di euro 10.000,00 nei confronti della , essendo Parte_4 stato stipulato pro solvendo, non aveva determinato il parziale adempimento dell'obbligazione cristallizzata nell'accordo di negoziazione assistita dell'11 settembre
2019; parimenti, l'emissione, in favore dell'opposta, dei dodici vaglia cambiari di euro
4 2.000,00 ciascuno, consegnati dalle opponenti in sede di stipulazione dell'accordo di negoziazione assistita di cui trattasi per garantire il pagamento dilazionato del residuo debito di euro 24.000,00, non aveva comportato la “trasfusione” della sua efficacia esecutiva in tali titoli di credito, né, tanto meno, l'estinzione della restante obbligazione;
invero, l'accordo di negoziazione assistita aveva mantenuto inalterata la sua efficacia esecutiva per il recupero dell'intero credito vantato dall'opposta, atteso che, al momento della decadenza delle opponenti dal beneficio del termine, verificatasi per effetto del mancato pagamento del primo vaglia cambiario scaduto il 30 ottobre 2019, gli ulteriori undici titoli non erano ancora divenuti esigibili, sicché non potevano essere posti a base dell'atto di precetto notificato il 30 novembre 2019 ed essere azionati coattivamente;
3) il
Tribunale di NO aveva violato l'art. 96, comma 3, c.p.c., non ricorrendo i presupposti della mala fede e della colpa grave nell'esercizio dell'attività processuale, atteso che, da un lato, l'opposta non aveva giammai riscosso la somma di euro 10.000,00 in forza del contratto di cessione del credito del 10 ottobre 2019 e, dall'altro, nessuna norma giuridica prevedeva la “trasfusione” dell'efficacia esecutiva da un titolo ad un altro;
4) il Tribunale di NO aveva violato gli artt. 91 c.p.c. e 4 D.M. n. 55/2014, giacché aveva condannato l'opposta alla refusione delle spese di lite in favore delle opponenti nella misura tabellare massima, nonostante avesse rigettato tutte le loro eccezioni ed accolto la domanda soltanto sulla base di una questione rilevata d'ufficio ed in mancanza di attività difensive di particolare rilievo e difficoltà; inoltre, il riconosciuto aumento del 30% del compenso tabellare in favore delle opponenti era ingiustificato, avendo il loro procuratore svolto la stessa attività difensiva per entrambe le parti assistite.
Costituitesi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 2 luglio 2024, la
[...]
e la , oltre a contestare la fondatezza dei motivi di gravame PA CP_2 formulati dalla , spiegavano appello incidentale Parte_1 condizionato all'accoglimento, anche parziale, di quello principale, censurando la sentenza di primo grado nelle parti in cui il Tribunale di NO le aveva condannate al pagamento della somma di euro 1.000,00, a norma dell'art. 89, comma 2, c.p.c., previo ordine di cancellazione del termine “vile”, contenuto nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., aveva omesso di valutare l'eccezione di risoluzione dell'accordo di negoziazione assistita, per avere la , dopo la Parte_1 sua sottoscrizione, tentato di incassare l'importo di euro 68.416,80 in luogo di quello concordato di euro 34.000,00, e, infine, non aveva disposto l'escussione del teste all'udienza del 15 novembre 2023 per mancanza della carta d'identità. Tes_1
5 La causa, nella quale, con ordinanza dell'11/24 luglio 2024, veniva sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, perveniva, per la rimessione in decisione, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 10 aprile 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 9/22 maggio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello proposto dalla è fondato e va accolto, sebbene Parte_1 debba esserne preliminarmente disatteso il primo motivo, con il quale viene eccepita la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c..
Ed invero, quando il giudice esamini d'ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti, onde consentire su di essa l'apertura della discussione, non è configurabile una nullità della sentenza, giacché da tale omissione non deriva la consumazione di un vizio processuale diverso dall'error iuris in iudicando o dall'error in iudicando de iure procedendi, la cui censura consente la riforma o la cassazione della pronuncia solo se lo stesso si sia in concreto consumato.
Solo in presenza di questioni di fatto o miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione, sostenendo che la violazione di quel dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere un'eventuale rimessione in termini, con la conseguenza che, ove si tratti di sentenza di primo grado appellabile, potrà proporsi un apposito motivo di impugnazione soltanto al fine di rimuovere alcune preclusioni, senza necessità di giungere alla più radicale soluzione della regressione del processo in primo grado, salva la prova, in casi ben specifici e determinati, che sia stato realmente ed irrimediabilmente pregiudicato lo stesso valore del contraddittorio (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 30 settembre 2009, n. 20935; Cass. 16 febbraio 2016, n. 2984;
Cass. 4 luglio 2018, n. 17473; Cass. ord. 6 settembre 2019, n. 24002).
Pertanto, il Tribunale di NO, avendo rilevato e definito d'ufficio una questione di diritto, quale la ravvisata inesistenza, sulla base di documenti oggetto di discussione, delle ragioni creditorie indicate nell'accordo di negoziazione assistita dell'11 settembre 2019, id est nel titolo esecutivo stragiudiziale sotteso all'opposto atto di precetto, senza porre in alcun modo a fondamento della decisione circostanze modificative del quadro fattuale non valutate dalle parti (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 28 aprile 2023, n. 11269; Cass., Sez. Un.,
3 dicembre 2024, n. 30883; Cass. ord. 11 marzo 2025, n. 6483), non era tenuto a sottoporla preventivamente al loro contraddittorio, sicché non è configurabile un'ipotesi di nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c..
6 Fondato, di contro, è il secondo motivo di gravame, con il quale la Parte_1
lamenta che il Tribunale di NO ha ritenuto che l'accordo di negoziazione
[...] assistita dell'11 settembre 2019 non costituiva un valido titolo esecutivo per l'inesistenza del credito ivi indicato.
In realtà, ad onta di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il contratto del 10 ottobre
2019, con il quale la “ trasferiva alla PA Parte_1 il credito vantato nei confronti della per la somma di euro 10.000,00, Parte_4 non comportava la parziale estinzione dell'obbligazione cristallizzata nell'accordo di negoziazione assistita di cui trattasi, giacché, essendo la cessione stata espressamente stipulata pro solvendo, ai sensi dell'art. 1267, comma 1, cod. civ., tale effetto non si produceva ipso iure, ma era subordinato al pagamento del predetto importo al cessionario da parte del debitore ceduto.
Ed infatti, nella cessione pro solvendo, l'estinzione dell'obbligazione originaria si verifica solo con la riscossione del credito verso il debitore ceduto, gravando sul cedente, in conformità al principio generale sancito dall'art. 2697 cod. civ. e alla disposizione dettata dall'art. 1198, l'onere di provare che il credito ceduto sia stato soddisfatto (cfr., ex plurimis, Cass. 27 novembre 1995, n. 12246; Cass. 17 aprile 2007, n. 9141; Cass. 16 aprile
2015, n. 7820; Cass. ord. 12 maggio 2022, n. 15141).
In particolare, con il contratto del 10 ottobre 2019, le parti, alla lettera D), precisavano che
“la cessione avviene pro solvendo e che pertanto, in caso di mancato recupero del credito ceduto, la cedente resterà obbligata al pagamento del credito ceduto, che con la sottoscrizione della presente riconosce di dover corrispondere a Parte_1
[...
salvo il maggiore avere da parte di quest'ultima”, in tal modo ponendo a carico della il rischio dell'inadempimento della . PA Parte_4
Ne deriva che il giudice di primo grado non avrebbe giammai potuto sostenere che, emergendo dall'opposto atto di precetto che, con il contatto del 10 ottobre 2019, la si era resa cessionaria dalla del Parte_1 PA credito di euro 10.000,00 di cui quest'ultima era titolare nei confronti della Parte_4
, tale negozio dispositivo determinava, nella corrispondente misura, l'automatica
[...] estinzione dell'obbligazione di pagamento per la quale era stato preannunciato l'esercizio dell'azione espropriativa e, dunque, neutralizzava in parte l'efficacia esecutiva dell'accordo di negoziazione assistita dell'11 settembre 2019.
Il giudice di prime cure avrebbe potuto rilevare e dichiarare la parziale estinzione del credito precettato dalla soltanto qualora la cedente Parte_1 [...]
[...] avesse dimostrato, al fine di contestare il quantum debeatur, che il Parte_5 debitore ceduto aveva provveduto a pagare al cessionario la somma di euro 10.000,00 e, di conseguenza, che l'entità della pretesa espropriativa era inferiore a quella prospettata nell'atto di intimazione ad adempiere. Cont Non avendo la comprovato che la aveva PA Parte_4 adempiuto il proprio debito in favore della , il Tribunale di Parte_1
NO ha erroneamente affermato che il perfezionamento del contratto di cessione pro solvendo del credito del 10 ottobre 2019 aveva generato il parziale soddisfacimento dell'obbligazione pecuniaria gravante sulle opponenti in forza dell'accordo di negoziazione assistita sotteso al precetto in contestazione.
Parimenti, il Tribunale di NO ha impropriamente asserito che il rilascio, da parte della e con l'avallo della , di dodici vaglia cambiari di euro PA CP_2
2.000,00 ciascuno in sede di stipulazione dell'accordo di negoziazione aveva determinato la cessazione della sua efficacia esecutiva per la somma di euro 24.000,00 e, con essa,
l'integrale estinzione del residuo credito vantato dalla . Parte_1
Ed invero, l'idoneità dell'accordo di negoziazione assistita dell'11 settembre 2019 ad assurgere a titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, a norma degli artt.
474, comma 1, c.p.c. e 5, comma 1, decreto legge n. 132/2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162/2014, e, quindi, a legittimare la Parte_1
a procedere ad espropriazione forzata nei confronti della e
[...] PA della non è stata in alcun modo infirmata dall'emissione, in suo favore, dei dodici CP_2 vaglia cambiari diretti a garantire il pagamento dilazionato del debito richiesto dalle opponenti, non costituendo tale circostanza un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del credito posto a fondamento dell'atto di precetto notificato il 30 novembre 2019.
Ne consegue che il mero rilascio di effetti cambiari in favore della Parte_1
, non realizzando il soddisfacimento di alcun credito, non privava l'accordo di
[...] negoziazione assistita della sua fisiologica attitudine esecutiva, né, tanto meno, poteva generarne la “trasfusione” nei predetti titoli.
Essendo la e la rimaste completamente inadempienti PA CP_2 rispetto alle obbligazioni assunte con l'accordo di negoziazione dell'11 settembre 2019, per non aver effettuato alcun pagamento a deconto della loro esposizione debitoria, la
, in virtù di tale titolo esecutivo, aveva ed ha il diritto di Parte_1 procedere ad espropriazione forzata nei loro confronti per il recupero dell'intero credito precettato di euro 34.000,00.
8 La fondatezza dell'esaminato motivo di gravame, comportando il rigetto dell'opposizione spiegata dalla “ e dalla avverso l'atto di precetto notificato PA CP_2 loro il 30 novembre 2019, impone l'accoglimento anche di quelli con i quali la
[...]
ha contestato la condanna alla refusione delle spese di lite e al Parte_1 pagamento della sanzione da responsabilità processuale aggravata, per non essere ab imis configurabile la sua soccombenza e, dunque, il presupposto indefettibile per l'applicazione degli artt. 91, comma 1, e 96, comma 3, c.p.c..
Né il rigetto dell'opposizione a precetto è precluso dal motivo di appello incidentale con il quale la e la lamentano che il Tribunale di NO ha PA CP_2 omesso di pronunciarsi sull'eccezione di risoluzione dell'accordo di negoziazione assistita, per avere la , dopo la sua sottoscrizione, tentato di Parte_1 incassare l'importo di euro 68.416,80 in luogo di quello concordato di euro 34.000,00.
Al riguardo, occorre premettere che nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove e di motivi ulteriori rispetto alle domande e ai motivi articolati nell'atto introduttivo del giudizio, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un. 21 settembre 2021, n. 25478; Cass. ord. 22 marzo 2022, n. 9226; Cass. ord. 31 marzo 2025, n. 8419).
Con l'atto introduttivo del giudizio, la e la deducevano, PA CP_2 quali motivi di opposizione all'atto di precetto notificato il 30 novembre 2019, la nullità dell'accordo di negoziazione assistita dell'11 settembre 2019 per illiceità della causa del rapporto giuridico sottostante, la sua annullabilità per effetto degli artifici e dei raggiri perpetrati in loro danno dalla , la sua rescindibilità per la Parte_1 sproporzione delle prestazioni e lo stato di bisogno delle attrici di cui la convenuta aveva approfittato nonché la violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, a norma degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., ma non anche la sua risolubilità, per avere il creditore tentato di incassare una somma maggiore di quella dovutagli, formulando tale eccezione soltanto con le note di trattazione scritta per l'udienza del 12 novembre 2020 e, dunque, in manifesta violazione del divieto della mutatio libelli.
Del resto, costituisce ius receptum il principio secondo cui la mutatio libelli si configura quando sia avanzata una pretesa obiettivamente eterogenea rispetto a quella originaria, mediante l'introduzione nel processo di un petitum diverso e più ampio oppure di una causa petendi incentrata su situazioni giuridiche non prospettate prima e, segnatamente, su fatti costitutivi ontologicamente differenti, con la conseguenza di porre un nuovo thema
9 decidendum, di alterare l'oggetto della controversia e, di riflesso, di disorientare la difesa della controparte, ledendo il principio del contraddittorio e il regolare andamento del processo (cfr., ex plurimis, Cass. 28 marzo 2007, n. 7579; Cass. 27 luglio 2009, n. 17457;
Cass. 28 gennaio 2015, n. 1585; Cass. ord. 13 agosto 2018, n. 20716).
Si verifica, di contro, una semplice emendatio libelli quando si incida sulla causa petendi in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o la qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto oppure sul petitum nel senso di precisarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa azionata.
Ne consegue che, nelle ipotesi in cui, come nella fattispecie de qua agitur, la parte non si limiti a circoscrivere, modificare o specificare, alla luce dell'evolversi delle vicende processuali, l'ambito oggettivo delle proprie argomentazioni giuridiche o delle proprie conclusioni, ma introduca nel processo un nuovo tema d'indagine o invochi la tutela di un interesse giuridico eterogeneo rispetto a quello inizialmente prospettato, è configurabile non già una possibile, legittima emendatio, ma un'inammissibile mutatio libelli.
Proprio la radicale inammissibilità dell'eccezione di risoluzione dell'accordo di negoziazione assistita dell'11 settembre 2019 esonerava il giudice di primo grado dal pronunciarsi nel merito, senza, per ciò stesso, violare il principio stabilito dall'art. 112
c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 25 maggio 2006, n. 12412; Cass. 31 dicembre 2013, n.
28812; Cass. ord. 16 luglio 2021, n. 20363).
Privo di rilevanza giuridica è l'ulteriore motivo di appello incidentale con cui viene contestato che il Tribunale di NO, all'udienza del 15 novembre 2023, non disponeva l'escussione del teste per mancanza della carta d'identità, atteso che, Testimone_1 anche a prescindere dal dirimente rilievo che il giudice adito si limitava a differirne l'audizione all'udienza del 13 dicembre 2023, all'esito della quale le attrici venivano dichiarate decadute dall'assunzione della prova per la sua assenza in aula, la
[...]
e la non hanno neanche enunciato le ragioni dell'ipotetica PA CP_2 incidenza della sua deposizione ai fini decisionali, soprattutto ove si consideri che la sentenza di prime cure è passata in giudicato, per difetto di impugnazione e, dunque, per intervenuta acquiescenza, ex art. 329, comma 2, c.p.c., relativamente alle statuizioni di rigetto di tutte le doglianze articolate con l'opposizione a precetto per contrastare il diritto della di procedere ad esecuzione forzata. Parte_1
Meritevole di accoglimento, invece, è il motivo di appello incidentale con il quale la
[...]
e la censurano la pronuncia di condanna al pagamento PA CP_2 dell'importo di euro 1.000,00, resa dal Tribunale di NO ai sensi dell'art. 89, comma
10 2, c.p.c., atteso che tale disposizione normativa consente al giudice di riconoscere alla parte lesa una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno, anche non patrimoniale, qualora le espressioni offensive risultino del tutto avulse dall'oggetto della controversia, ma non anche quando, pur non essendo strettamente necessarie rispetto alle esigenze difensive, presentino, tuttavia, una qualche attinenza con la materia del contendere e costituiscano, quindi, uno strumento per indirizzarne la decisione (cfr. Cass. 21 marzo
1977, n. 1099; Cass. 22 giugno 2009, n. 14552).
Nel caso in esame, il Tribunale di NO, sebbene abbia correttamente disposto la cancellazione del termine “vile”, contenuto nella pag. 2 della memoria depositata dalla e la a norma dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.,, per la sua PA CP_2 innegabile e superflua connotazione lesiva, non poteva condannarle al risarcimento di alcun danno, trattandosi di aggettivo utilizzato per corroborare l'assunto difensivo dell'infondatezza della domanda con la quale la aveva Parte_1 chiesto l'applicazione degli artt. 94 e 96 c.p.c. nei confronti del loro procuratore.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'infondatezza dell'opposizione spiegata dalla
[...]
e dalla avverso l'atto di precetto notificato il 30 novembre 2019, PA CP_2 devono gravare sulle stesse e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro
52.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla , per il primo Parte_1 grado, in euro 7.200,00 per compenso, di cui euro 1.700,00 per la fase di studio, euro
1.200,00 per la fase introduttiva, euro 1.800,00 per la fase istruttoria ed euro 2.500,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 7.844,00, di cui euro 804,00 per esborsi ed euro 7.040,00 per compenso (euro 2.200,00 per la fase di studio, euro 1.540,00 per la
11 fase introduttiva ed euro 3.300,00 per la fase decisionale), per come incrementato in ogni sua voce nella misura del 10% per l'impiego di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione degli atti processuali, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore dell'avv. Pasquale Della Mura, quale procuratore distrattario dell'appellante, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
A fortiori, l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla e dalla PA
, escludendo la soccombenza della “ , comporta la CP_2 Parte_1 caducazione del capo della sentenza di primo grado con il quale il Tribunale di NO ha condannato l'opposta, in favore di ciascuna delle due opponenti, al pagamento della somma di euro 2.000,00 a titolo di risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NO, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 1917/2024 del Tribunale di Parte_1
NO con atto di citazione notificato il 16 aprile 2024 nonché sull'impugnazione incidentale spiegata dalla e da con comparsa di PA CP_2 costituzione e risposta depositata il 2 luglio 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto dalla e, per l'effetto, in Parte_1 riforma della pronuncia di primo grado, rigetta l'opposizione spiegata dalla
[...]
e da avverso l'atto di precetto notificato loro il 30 PA CP_2 novembre 2019;
2. accoglie in parte l'appello incidentale spiegato dalla e da PA
e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, revoca il CP_2 capo di condanna delle opponenti al pagamento, in favore della
[...]
, a titolo risarcitorio, a norma dell'art. 89, comma 2, c.p.c., della Parte_1 somma di euro 1.000,00;
3. condanna la e , in via solidale, alla refusione, in PA CP_2 favore dell'avv. Pasquale Della Mura, quale procuratore distrattario della “
[...]
, ex art. 93, comma 1, c.p.c., delle spese del doppio grado del Parte_1 giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in euro 7.200,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.700,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la fase introduttiva, euro
1.800,00 per la fase istruttoria ed euro 2.500,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 7.844,00, di cui euro 804,00 per esborsi ed euro 7.040,00 per
12 compenso difensivo (euro 2.200,00 per la fase di studio, euro 1.540,00 per la fase introduttiva ed euro 3.300,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del
15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella;
4. revoca il capo di condanna della “ al pagamento, ai sensi Parte_1 dell'art. 96, comma 3, c.p.c., della somma di euro 2.000,00 pro capite in favore della e di . PA CP_2
Così deciso in NO, nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
13
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di NO, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 437/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Santa Maria la Carità, alla Parte_1 via Canneto 1, n. 66, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv.
Pasquale Della Mura, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Scafati, alla via
E. Fermi, n. 3; appellante
E
“ , con sede legale in Eboli, alla via U. Nobile, n. 14, p. iva PA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra , P.IVA_2 CP_2
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , CP_2 C.F._1 quale titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in Eboli, alla via U. Nobile, n.
14, p. iva , rappresentate e difese, in virtù di mandato in calce alla comparsa P.IVA_3 di costituzione e risposta con appello incidentale, dall'avv. Edoardo Sessa, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Eboli, alla via Don Michele Paesano, n. 53; appellate-appellanti incidentali
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1917/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
1 SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “in via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e ciò, alla luce delle motivazioni indicate al capo V del presente atto, ribadendo ancora una volta che l'atto di cessione del credito del
10/10/2019 è stato stipulato pro solvendo e quindi non era idoneo a caducare il titolo esecutivo, e che l'efficacia esecutiva del titolo non poteva “trasfondersi” in altri titoli
(cambiali) non essendovi alcuna statuizione in merito nell'accordo di negoziazione assistita, dove invece al capo I è stato espressamente prevista l'efficacia esecutiva di detto accordo;
b) in via preliminare, accertare e dichiarare la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 101 cpc, per non avere il Giudice di prime cure stimolato il contraddittorio su di una eccezione rilevata d'ufficio e mai sottoposta alle parti, e per l'effetto adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni e conseguenziali il tutto, in virtù delle motivazioni addotte al capo I del presente atto;
c) in via principale, accertare e dichiarare che la validità dell'atto di precetto datato 28.11.2019 poiché fondato su di un valido titolo esecutivo, costituito dall'accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 11.9.2019, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto di a procedere ad Parte_1 esecuzione forzata in danno di per l'importo indicato nel predetto atto PA di precetto;
d) ancora, in via principale, accertare e dichiarare che Parte_1
[... non ha agito con mala fede e/o con abuso del processo, e per l'effetto riformare in melius la sentenza relativamente alla condanna al risarcimento danni emessa ai sensi dell'art. 96, co. 3°, cpc ovvero revocando la relativa statuizione;
e) sempre in via principale, revocare la statuizione in merito alla liquidazione delle spese legali contenuta nella sentenza impugnata, poiché ingiusta, erronea e/o illegittima, e per l'effetto accogliere il presente appello;
f) in via subordinata, accogliere il presente appello poiché fondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto riformare la sentenza impugnata;
g) in ogni caso, condannare … alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio PA oltre IVA e CPA, rimborso forfettario del 15% … con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, maggiorati del 30% ex Decreto del Ministero della Giustizia del
08/03/2018 n° 37, alla luce dei collegamenti ipertestuali contenuti nel presente ricorso”; per le appellate (come da comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale) –
“- rigettare in toto il gravame proposto dalla società e per Parte_1
l'effetto confermare la sentenza n. 1917/2024 emessa dal Tribunale di NO nell'ambito del giudizio recante rg. 12201/2019; - per tutti i motivi ut supra esposti, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato in data 28 novembre 2019 e per l'effetto
2 confermare la sentenza n. 1917/2024 emessa dal Tribunale di NO nell'ambito del giudizio recante rg. 12201/2019; - condannare la società al Parte_1 pagamento delle spese e competenze legali del giudizio di secondo grado oltre accessori e maggiorate del 30% ai sensi ai sensi dell'art. 4 comma 2 del decreto n. 55/2014 come modificato dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37, da attribuirsi al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario. Per quanto concerne l'appello incidentale proposto …: -in via principale, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare parzialmente la sentenza n. 1917/2024 emessa dal Tribunale di NO nell'ambito del giudizio recante rg. 12201/2019 nella parte che prevede la condanna al pagamento in solido della somma di euro 1.000,00 delle società e ai sensi PA Parte_2 dell'art. 89 comma 2 cpc;
- ed ancora in via principale - in accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto, in parziale riforma della sentenza n. 1917/2024 emessa dal Tribunale di NO nell'ambito del giudizio recante rg. 12201/2019, rimettere la causa innanzi al Tribunale di NO (giudizio di primo grado) affinché si pronunci sulla risoluzione dell'accordo di negoziazione assistita per inadempimento contrattuale della società - in via subordinata: in accoglimento dell'appello Parte_1 incidentale condizionato proposto, in parziale riforma della sentenza n. 1917/2024 emessa dal Tribunale di NO nell'ambito del giudizio recante rg. 12201/2019, rimettere la causa innanzi al Tribunale di NO (giudizio di primo grado) per l'escussione del teste di parte opponente sig. ; - in via gradata: in accoglimento dell'appello Testimone_1 incidentale condizionato proposto, riformare parzialmente la sentenza n. 1917/2024 emessa dal Tribunale di NO nell'ambito del giudizio recante rg. 12201/2019 nella parte che prevede la trasmissione degli atti presso la Procura della Repubblica-Sede per essersi il sig. presentato all'udienza del 15 novembre 2023 con la Testimone_1 patente di guida anziché con la carta d'identità; - condannare la società
[...]
al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre rimborso Parte_3 forfettario, Iva e CPA del presente giudizio oltre accessori e maggiorate del 30% ai sensi ai sensi dell'art. 4 comma 2 del decreto n. 55/2014 come modificato dal D.M. 8 marzo
2018 n. 37 da attribuirsi al sottoscritto difensore procuratore dichiaratosi antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1917/2024, il Tribunale di NO, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla e da , quale titolare PA CP_2 dell'impresa individuale , nei confronti della CP_1 Parte_1
, ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c., con atto di citazione notificato il 12
[...]
3 dicembre 2019, così provvedeva: 1) accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava la nullità dell'atto di precetto notificato dalla alla Parte_1 [...]
e alla il 30 novembre 2019 per ottenere il pagamento della somma PA CP_2 di euro 34.000,00 in forza dell'accordo di negoziazione assistita sottoscritto l'11 settembre
2019, ritenendo inesistenti le ragioni di credito azionate con tale titolo esecutivo;
2) condannava la alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 della e della limitatamente alle fasi dello studio, PA CP_2 dell'introduzione e dell'istruzione della controversia;
3) condannava la
[...]
alla refusione delle spese di lite in favore della sola “ Parte_1 CP_1
per la fase decisionale, non essendosi costituito in giudizio il curatore del fallimento
[...] della , dichiarato dal Tribunale di NO con sentenza del 23 marzo 2022; 4) CP_2 condannava la , ex art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento, Parte_1 in favore della e della , della somma di euro 2.000,00 PA CP_2 ciascuna;
5) disponeva la cancellazione del termine “vile”, contenuto nella memoria depositata dalla e dalla ai sensi all'art. 183, comma 6, n. 1, PA CP_2
c.p.c., ponendo a carico delle opponenti, in via solidale, il pagamento, in favore della
, a titolo risarcitorio, a norma dell'art. 89, comma 2, c.p.c., Parte_1 della somma di euro 1.000,00; 6) disponeva la trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica in relazione alle posizioni dei testi e Testimone_2 Testimone_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto Parte_1 di citazione notificato il 16 aprile 2024 anche al fallimento della , di cui, tuttavia, CP_2 era stata dichiarata la chiusura per insufficienza di attivo, ex art. 118, comma 1, n. 4, R.D.
n. 267/1942, con decreto del 7 novembre 2023 (come documentato dal curatore con atto depositato il 29 maggio 2024), formulando i seguenti motivi di gravame: 1) la decisione di primo grado era nulla per violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., avendo il Tribunale di NO accolto l'opposizione spiegata dalla e dalla sulla PA CP_2 base di una questione rilevata d'ufficio, quale l'asserita inesistenza delle ragioni di credito sottese all'accordo di negoziazione assistita dell'11 settembre 2019, senza preliminarmente sottoporla alle parti;
2) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il contratto del 10 ottobre 2019, con il quale le opponenti avevano ceduto all'opposta il credito di euro 10.000,00 nei confronti della , essendo Parte_4 stato stipulato pro solvendo, non aveva determinato il parziale adempimento dell'obbligazione cristallizzata nell'accordo di negoziazione assistita dell'11 settembre
2019; parimenti, l'emissione, in favore dell'opposta, dei dodici vaglia cambiari di euro
4 2.000,00 ciascuno, consegnati dalle opponenti in sede di stipulazione dell'accordo di negoziazione assistita di cui trattasi per garantire il pagamento dilazionato del residuo debito di euro 24.000,00, non aveva comportato la “trasfusione” della sua efficacia esecutiva in tali titoli di credito, né, tanto meno, l'estinzione della restante obbligazione;
invero, l'accordo di negoziazione assistita aveva mantenuto inalterata la sua efficacia esecutiva per il recupero dell'intero credito vantato dall'opposta, atteso che, al momento della decadenza delle opponenti dal beneficio del termine, verificatasi per effetto del mancato pagamento del primo vaglia cambiario scaduto il 30 ottobre 2019, gli ulteriori undici titoli non erano ancora divenuti esigibili, sicché non potevano essere posti a base dell'atto di precetto notificato il 30 novembre 2019 ed essere azionati coattivamente;
3) il
Tribunale di NO aveva violato l'art. 96, comma 3, c.p.c., non ricorrendo i presupposti della mala fede e della colpa grave nell'esercizio dell'attività processuale, atteso che, da un lato, l'opposta non aveva giammai riscosso la somma di euro 10.000,00 in forza del contratto di cessione del credito del 10 ottobre 2019 e, dall'altro, nessuna norma giuridica prevedeva la “trasfusione” dell'efficacia esecutiva da un titolo ad un altro;
4) il Tribunale di NO aveva violato gli artt. 91 c.p.c. e 4 D.M. n. 55/2014, giacché aveva condannato l'opposta alla refusione delle spese di lite in favore delle opponenti nella misura tabellare massima, nonostante avesse rigettato tutte le loro eccezioni ed accolto la domanda soltanto sulla base di una questione rilevata d'ufficio ed in mancanza di attività difensive di particolare rilievo e difficoltà; inoltre, il riconosciuto aumento del 30% del compenso tabellare in favore delle opponenti era ingiustificato, avendo il loro procuratore svolto la stessa attività difensiva per entrambe le parti assistite.
Costituitesi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 2 luglio 2024, la
[...]
e la , oltre a contestare la fondatezza dei motivi di gravame PA CP_2 formulati dalla , spiegavano appello incidentale Parte_1 condizionato all'accoglimento, anche parziale, di quello principale, censurando la sentenza di primo grado nelle parti in cui il Tribunale di NO le aveva condannate al pagamento della somma di euro 1.000,00, a norma dell'art. 89, comma 2, c.p.c., previo ordine di cancellazione del termine “vile”, contenuto nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., aveva omesso di valutare l'eccezione di risoluzione dell'accordo di negoziazione assistita, per avere la , dopo la Parte_1 sua sottoscrizione, tentato di incassare l'importo di euro 68.416,80 in luogo di quello concordato di euro 34.000,00, e, infine, non aveva disposto l'escussione del teste all'udienza del 15 novembre 2023 per mancanza della carta d'identità. Tes_1
5 La causa, nella quale, con ordinanza dell'11/24 luglio 2024, veniva sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, perveniva, per la rimessione in decisione, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 10 aprile 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 9/22 maggio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello proposto dalla è fondato e va accolto, sebbene Parte_1 debba esserne preliminarmente disatteso il primo motivo, con il quale viene eccepita la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c..
Ed invero, quando il giudice esamini d'ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti, onde consentire su di essa l'apertura della discussione, non è configurabile una nullità della sentenza, giacché da tale omissione non deriva la consumazione di un vizio processuale diverso dall'error iuris in iudicando o dall'error in iudicando de iure procedendi, la cui censura consente la riforma o la cassazione della pronuncia solo se lo stesso si sia in concreto consumato.
Solo in presenza di questioni di fatto o miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione, sostenendo che la violazione di quel dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere un'eventuale rimessione in termini, con la conseguenza che, ove si tratti di sentenza di primo grado appellabile, potrà proporsi un apposito motivo di impugnazione soltanto al fine di rimuovere alcune preclusioni, senza necessità di giungere alla più radicale soluzione della regressione del processo in primo grado, salva la prova, in casi ben specifici e determinati, che sia stato realmente ed irrimediabilmente pregiudicato lo stesso valore del contraddittorio (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 30 settembre 2009, n. 20935; Cass. 16 febbraio 2016, n. 2984;
Cass. 4 luglio 2018, n. 17473; Cass. ord. 6 settembre 2019, n. 24002).
Pertanto, il Tribunale di NO, avendo rilevato e definito d'ufficio una questione di diritto, quale la ravvisata inesistenza, sulla base di documenti oggetto di discussione, delle ragioni creditorie indicate nell'accordo di negoziazione assistita dell'11 settembre 2019, id est nel titolo esecutivo stragiudiziale sotteso all'opposto atto di precetto, senza porre in alcun modo a fondamento della decisione circostanze modificative del quadro fattuale non valutate dalle parti (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 28 aprile 2023, n. 11269; Cass., Sez. Un.,
3 dicembre 2024, n. 30883; Cass. ord. 11 marzo 2025, n. 6483), non era tenuto a sottoporla preventivamente al loro contraddittorio, sicché non è configurabile un'ipotesi di nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c..
6 Fondato, di contro, è il secondo motivo di gravame, con il quale la Parte_1
lamenta che il Tribunale di NO ha ritenuto che l'accordo di negoziazione
[...] assistita dell'11 settembre 2019 non costituiva un valido titolo esecutivo per l'inesistenza del credito ivi indicato.
In realtà, ad onta di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il contratto del 10 ottobre
2019, con il quale la “ trasferiva alla PA Parte_1 il credito vantato nei confronti della per la somma di euro 10.000,00, Parte_4 non comportava la parziale estinzione dell'obbligazione cristallizzata nell'accordo di negoziazione assistita di cui trattasi, giacché, essendo la cessione stata espressamente stipulata pro solvendo, ai sensi dell'art. 1267, comma 1, cod. civ., tale effetto non si produceva ipso iure, ma era subordinato al pagamento del predetto importo al cessionario da parte del debitore ceduto.
Ed infatti, nella cessione pro solvendo, l'estinzione dell'obbligazione originaria si verifica solo con la riscossione del credito verso il debitore ceduto, gravando sul cedente, in conformità al principio generale sancito dall'art. 2697 cod. civ. e alla disposizione dettata dall'art. 1198, l'onere di provare che il credito ceduto sia stato soddisfatto (cfr., ex plurimis, Cass. 27 novembre 1995, n. 12246; Cass. 17 aprile 2007, n. 9141; Cass. 16 aprile
2015, n. 7820; Cass. ord. 12 maggio 2022, n. 15141).
In particolare, con il contratto del 10 ottobre 2019, le parti, alla lettera D), precisavano che
“la cessione avviene pro solvendo e che pertanto, in caso di mancato recupero del credito ceduto, la cedente resterà obbligata al pagamento del credito ceduto, che con la sottoscrizione della presente riconosce di dover corrispondere a Parte_1
[...
salvo il maggiore avere da parte di quest'ultima”, in tal modo ponendo a carico della il rischio dell'inadempimento della . PA Parte_4
Ne deriva che il giudice di primo grado non avrebbe giammai potuto sostenere che, emergendo dall'opposto atto di precetto che, con il contatto del 10 ottobre 2019, la si era resa cessionaria dalla del Parte_1 PA credito di euro 10.000,00 di cui quest'ultima era titolare nei confronti della Parte_4
, tale negozio dispositivo determinava, nella corrispondente misura, l'automatica
[...] estinzione dell'obbligazione di pagamento per la quale era stato preannunciato l'esercizio dell'azione espropriativa e, dunque, neutralizzava in parte l'efficacia esecutiva dell'accordo di negoziazione assistita dell'11 settembre 2019.
Il giudice di prime cure avrebbe potuto rilevare e dichiarare la parziale estinzione del credito precettato dalla soltanto qualora la cedente Parte_1 [...]
[...] avesse dimostrato, al fine di contestare il quantum debeatur, che il Parte_5 debitore ceduto aveva provveduto a pagare al cessionario la somma di euro 10.000,00 e, di conseguenza, che l'entità della pretesa espropriativa era inferiore a quella prospettata nell'atto di intimazione ad adempiere. Cont Non avendo la comprovato che la aveva PA Parte_4 adempiuto il proprio debito in favore della , il Tribunale di Parte_1
NO ha erroneamente affermato che il perfezionamento del contratto di cessione pro solvendo del credito del 10 ottobre 2019 aveva generato il parziale soddisfacimento dell'obbligazione pecuniaria gravante sulle opponenti in forza dell'accordo di negoziazione assistita sotteso al precetto in contestazione.
Parimenti, il Tribunale di NO ha impropriamente asserito che il rilascio, da parte della e con l'avallo della , di dodici vaglia cambiari di euro PA CP_2
2.000,00 ciascuno in sede di stipulazione dell'accordo di negoziazione aveva determinato la cessazione della sua efficacia esecutiva per la somma di euro 24.000,00 e, con essa,
l'integrale estinzione del residuo credito vantato dalla . Parte_1
Ed invero, l'idoneità dell'accordo di negoziazione assistita dell'11 settembre 2019 ad assurgere a titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, a norma degli artt.
474, comma 1, c.p.c. e 5, comma 1, decreto legge n. 132/2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162/2014, e, quindi, a legittimare la Parte_1
a procedere ad espropriazione forzata nei confronti della e
[...] PA della non è stata in alcun modo infirmata dall'emissione, in suo favore, dei dodici CP_2 vaglia cambiari diretti a garantire il pagamento dilazionato del debito richiesto dalle opponenti, non costituendo tale circostanza un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del credito posto a fondamento dell'atto di precetto notificato il 30 novembre 2019.
Ne consegue che il mero rilascio di effetti cambiari in favore della Parte_1
, non realizzando il soddisfacimento di alcun credito, non privava l'accordo di
[...] negoziazione assistita della sua fisiologica attitudine esecutiva, né, tanto meno, poteva generarne la “trasfusione” nei predetti titoli.
Essendo la e la rimaste completamente inadempienti PA CP_2 rispetto alle obbligazioni assunte con l'accordo di negoziazione dell'11 settembre 2019, per non aver effettuato alcun pagamento a deconto della loro esposizione debitoria, la
, in virtù di tale titolo esecutivo, aveva ed ha il diritto di Parte_1 procedere ad espropriazione forzata nei loro confronti per il recupero dell'intero credito precettato di euro 34.000,00.
8 La fondatezza dell'esaminato motivo di gravame, comportando il rigetto dell'opposizione spiegata dalla “ e dalla avverso l'atto di precetto notificato PA CP_2 loro il 30 novembre 2019, impone l'accoglimento anche di quelli con i quali la
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ha contestato la condanna alla refusione delle spese di lite e al Parte_1 pagamento della sanzione da responsabilità processuale aggravata, per non essere ab imis configurabile la sua soccombenza e, dunque, il presupposto indefettibile per l'applicazione degli artt. 91, comma 1, e 96, comma 3, c.p.c..
Né il rigetto dell'opposizione a precetto è precluso dal motivo di appello incidentale con il quale la e la lamentano che il Tribunale di NO ha PA CP_2 omesso di pronunciarsi sull'eccezione di risoluzione dell'accordo di negoziazione assistita, per avere la , dopo la sua sottoscrizione, tentato di Parte_1 incassare l'importo di euro 68.416,80 in luogo di quello concordato di euro 34.000,00.
Al riguardo, occorre premettere che nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove e di motivi ulteriori rispetto alle domande e ai motivi articolati nell'atto introduttivo del giudizio, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un. 21 settembre 2021, n. 25478; Cass. ord. 22 marzo 2022, n. 9226; Cass. ord. 31 marzo 2025, n. 8419).
Con l'atto introduttivo del giudizio, la e la deducevano, PA CP_2 quali motivi di opposizione all'atto di precetto notificato il 30 novembre 2019, la nullità dell'accordo di negoziazione assistita dell'11 settembre 2019 per illiceità della causa del rapporto giuridico sottostante, la sua annullabilità per effetto degli artifici e dei raggiri perpetrati in loro danno dalla , la sua rescindibilità per la Parte_1 sproporzione delle prestazioni e lo stato di bisogno delle attrici di cui la convenuta aveva approfittato nonché la violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, a norma degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., ma non anche la sua risolubilità, per avere il creditore tentato di incassare una somma maggiore di quella dovutagli, formulando tale eccezione soltanto con le note di trattazione scritta per l'udienza del 12 novembre 2020 e, dunque, in manifesta violazione del divieto della mutatio libelli.
Del resto, costituisce ius receptum il principio secondo cui la mutatio libelli si configura quando sia avanzata una pretesa obiettivamente eterogenea rispetto a quella originaria, mediante l'introduzione nel processo di un petitum diverso e più ampio oppure di una causa petendi incentrata su situazioni giuridiche non prospettate prima e, segnatamente, su fatti costitutivi ontologicamente differenti, con la conseguenza di porre un nuovo thema
9 decidendum, di alterare l'oggetto della controversia e, di riflesso, di disorientare la difesa della controparte, ledendo il principio del contraddittorio e il regolare andamento del processo (cfr., ex plurimis, Cass. 28 marzo 2007, n. 7579; Cass. 27 luglio 2009, n. 17457;
Cass. 28 gennaio 2015, n. 1585; Cass. ord. 13 agosto 2018, n. 20716).
Si verifica, di contro, una semplice emendatio libelli quando si incida sulla causa petendi in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o la qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto oppure sul petitum nel senso di precisarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa azionata.
Ne consegue che, nelle ipotesi in cui, come nella fattispecie de qua agitur, la parte non si limiti a circoscrivere, modificare o specificare, alla luce dell'evolversi delle vicende processuali, l'ambito oggettivo delle proprie argomentazioni giuridiche o delle proprie conclusioni, ma introduca nel processo un nuovo tema d'indagine o invochi la tutela di un interesse giuridico eterogeneo rispetto a quello inizialmente prospettato, è configurabile non già una possibile, legittima emendatio, ma un'inammissibile mutatio libelli.
Proprio la radicale inammissibilità dell'eccezione di risoluzione dell'accordo di negoziazione assistita dell'11 settembre 2019 esonerava il giudice di primo grado dal pronunciarsi nel merito, senza, per ciò stesso, violare il principio stabilito dall'art. 112
c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 25 maggio 2006, n. 12412; Cass. 31 dicembre 2013, n.
28812; Cass. ord. 16 luglio 2021, n. 20363).
Privo di rilevanza giuridica è l'ulteriore motivo di appello incidentale con cui viene contestato che il Tribunale di NO, all'udienza del 15 novembre 2023, non disponeva l'escussione del teste per mancanza della carta d'identità, atteso che, Testimone_1 anche a prescindere dal dirimente rilievo che il giudice adito si limitava a differirne l'audizione all'udienza del 13 dicembre 2023, all'esito della quale le attrici venivano dichiarate decadute dall'assunzione della prova per la sua assenza in aula, la
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e la non hanno neanche enunciato le ragioni dell'ipotetica PA CP_2 incidenza della sua deposizione ai fini decisionali, soprattutto ove si consideri che la sentenza di prime cure è passata in giudicato, per difetto di impugnazione e, dunque, per intervenuta acquiescenza, ex art. 329, comma 2, c.p.c., relativamente alle statuizioni di rigetto di tutte le doglianze articolate con l'opposizione a precetto per contrastare il diritto della di procedere ad esecuzione forzata. Parte_1
Meritevole di accoglimento, invece, è il motivo di appello incidentale con il quale la
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e la censurano la pronuncia di condanna al pagamento PA CP_2 dell'importo di euro 1.000,00, resa dal Tribunale di NO ai sensi dell'art. 89, comma
10 2, c.p.c., atteso che tale disposizione normativa consente al giudice di riconoscere alla parte lesa una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno, anche non patrimoniale, qualora le espressioni offensive risultino del tutto avulse dall'oggetto della controversia, ma non anche quando, pur non essendo strettamente necessarie rispetto alle esigenze difensive, presentino, tuttavia, una qualche attinenza con la materia del contendere e costituiscano, quindi, uno strumento per indirizzarne la decisione (cfr. Cass. 21 marzo
1977, n. 1099; Cass. 22 giugno 2009, n. 14552).
Nel caso in esame, il Tribunale di NO, sebbene abbia correttamente disposto la cancellazione del termine “vile”, contenuto nella pag. 2 della memoria depositata dalla e la a norma dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.,, per la sua PA CP_2 innegabile e superflua connotazione lesiva, non poteva condannarle al risarcimento di alcun danno, trattandosi di aggettivo utilizzato per corroborare l'assunto difensivo dell'infondatezza della domanda con la quale la aveva Parte_1 chiesto l'applicazione degli artt. 94 e 96 c.p.c. nei confronti del loro procuratore.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'infondatezza dell'opposizione spiegata dalla
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e dalla avverso l'atto di precetto notificato il 30 novembre 2019, PA CP_2 devono gravare sulle stesse e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro
52.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla , per il primo Parte_1 grado, in euro 7.200,00 per compenso, di cui euro 1.700,00 per la fase di studio, euro
1.200,00 per la fase introduttiva, euro 1.800,00 per la fase istruttoria ed euro 2.500,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 7.844,00, di cui euro 804,00 per esborsi ed euro 7.040,00 per compenso (euro 2.200,00 per la fase di studio, euro 1.540,00 per la
11 fase introduttiva ed euro 3.300,00 per la fase decisionale), per come incrementato in ogni sua voce nella misura del 10% per l'impiego di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione degli atti processuali, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore dell'avv. Pasquale Della Mura, quale procuratore distrattario dell'appellante, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
A fortiori, l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla e dalla PA
, escludendo la soccombenza della “ , comporta la CP_2 Parte_1 caducazione del capo della sentenza di primo grado con il quale il Tribunale di NO ha condannato l'opposta, in favore di ciascuna delle due opponenti, al pagamento della somma di euro 2.000,00 a titolo di risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NO, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 1917/2024 del Tribunale di Parte_1
NO con atto di citazione notificato il 16 aprile 2024 nonché sull'impugnazione incidentale spiegata dalla e da con comparsa di PA CP_2 costituzione e risposta depositata il 2 luglio 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto dalla e, per l'effetto, in Parte_1 riforma della pronuncia di primo grado, rigetta l'opposizione spiegata dalla
[...]
e da avverso l'atto di precetto notificato loro il 30 PA CP_2 novembre 2019;
2. accoglie in parte l'appello incidentale spiegato dalla e da PA
e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, revoca il CP_2 capo di condanna delle opponenti al pagamento, in favore della
[...]
, a titolo risarcitorio, a norma dell'art. 89, comma 2, c.p.c., della Parte_1 somma di euro 1.000,00;
3. condanna la e , in via solidale, alla refusione, in PA CP_2 favore dell'avv. Pasquale Della Mura, quale procuratore distrattario della “
[...]
, ex art. 93, comma 1, c.p.c., delle spese del doppio grado del Parte_1 giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in euro 7.200,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.700,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la fase introduttiva, euro
1.800,00 per la fase istruttoria ed euro 2.500,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 7.844,00, di cui euro 804,00 per esborsi ed euro 7.040,00 per
12 compenso difensivo (euro 2.200,00 per la fase di studio, euro 1.540,00 per la fase introduttiva ed euro 3.300,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del
15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella;
4. revoca il capo di condanna della “ al pagamento, ai sensi Parte_1 dell'art. 96, comma 3, c.p.c., della somma di euro 2.000,00 pro capite in favore della e di . PA CP_2
Così deciso in NO, nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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