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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 4185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4185 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 25/11/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1450 dell'anno 2023 del Ruolo
Lavoro/Previdenza
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Seccia con il Parte_1
quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Melisurgo 15
Appellante
E in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata Controparte_1
e difesa dall' Avv. Paolo Galluccio con cui elettivamente domicilia in Aversa alla
Vai Giotto n. 87
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato presso questa Corte in data 19.06.2023, Parte_1
ha proposto appello avverso la sent. n. 5548/2022, pubblicata in data 20.12.2022, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato la sua domanda così formulata: “1) accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, continuativo e ininterrotto intercorso la ricorrente e la
in persona del suo legale rapp.te p.t., per il periodo Controparte_1
intercorrente tra il 7 gennaio 2019 ed il 22 marzo 2019 oltre a quello dedotto dal contratto, o per il diverso periodo accertato in corso di causa, dichiarando l'unitarietà e l'unicità dello stesso con diritto all'inquadramento dell'istante nel quinto livello del C.C.N.L. applicato;
2) per l'effetto condannare la resistente al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di €. 46.091,82 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo credito, come specificato negli allegati prospetti di calcolo facenti parte integrante in fatto e diritto del presente ricorso”; il tutto con vittoria di spese di lite.
Censura la sentenza impugnata per “Violazione degli artt. 420 421 e 244 c.p.c.”
(avendo il giudice errato nel non ammettere la prova sui fatti correttamente e specificamente allegati nel ricorso introduttivo); nel merito, formulate nuovamente le richieste istruttorie, chiedeva l'ammissione della prova testimoniale e concludeva nei seguenti termini: “1) Riformare la sentenza del Tribunale di Napoli Sez. Lavoro
n. 5548/2022 del 20/12/2022 resa nell'ambito del giudizio RG. 49/2022 e per
l'effetto, istruire la domanda a mezzo ammissione della prova testimoniale ed ammissione dei documenti depositati in uno al ricorso introduttivo e, per l'effetto, previo rigetto delle avverse difese:
2) accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, continuativo e ininterrotto intercorso la ricorrente e la in Controparte_1
persona del suo legale rapp.te p.t., per il periodo intercorrente tra il 21/5/2018 al
2/4/2021 oltre a quello dedotto dal contratto, o per il diverso periodo accertato in corso di causa, dichiarando l'unitarietà e l'unicità dello stesso con diritto all'inquadramento dell'istante nel primo livello del C.C.N.L. applicato;
3) per l'effetto condannare la resistente al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di €. 46.091,82 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo credito, come specificato negli allegati prospetti di calcolo facenti parte integrante in fatto e diritto del presente ricorso;
4) condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre spese generali ed oneri accessori di legge del giudizio con diretta attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara sin d'ora di averne fatto anticipo”.
Si è costituita la società appellata che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e la sua infondatezza nel merito. Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite. All'esito dell'udienza odierna, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note ritualmente depositate dalle parti, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 c.p.c. sollevata da parte appellata.
Ed invero, parte appellante ha chiaramente denunciato i vizi della sentenza impugnata riportandone, di volta in volta, i passi nei quali ha ritenuto di riscontrare l'erroneità della decisione.
Al riguardo, è opportuno rimarcare che – secondo gli ultimi arresti della Suprema
Corte - l'art. 342 c.p.c., nella sua attuale formulazione, non esige dall'appellante alcun "progetto alternativo di sentenza", alcun vacuo formalismo fine a se stesso né alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa.
Ha, infatti, sottolineato la Cassazione a più riprese che il nostro processo civile è caratterizzato da un "assetto teleologico delle forme", di cui è traccia evidente nell'art. 156 c.p.c., comma 3 - espressione di un principio generale sotteso dall'ordinamento processuale, che l'interprete non può ignorare - secondo il quale la nullità d'un atto processuale non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Da questo principio discende che, anche quando si debba giudicare dell'ammissibilità d'una impugnazione, il giudicante deve badare non al rispetto di clausolari astratti o formule di stile, ma alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto.
D'altro canto, è ormai pacifico che le norme processuali, se ambigue, vanno interpretate in modo da favorire una decisione sul merito, piuttosto che esiti abortivi del processo. Le regole processuali, infatti, costituiscono solo lo strumento per garantire la giustizia della decisione, non il fine stesso del processo.
In particolare, nella sentenza n. 26242 del 12/12/2014, le Sezioni Unite hanno proclamato il superamento "dell'assunto della inossidabile primazia del rito rispetto al merito", soggiungendo che tra più ragioni di rigetto della domanda, il giudice dovrebbe optare per quella che assicura il risultato più stabile: sicchè tra un rigetto per motivi di rito e uno per ragioni afferenti al merito, il giudice dovrebbe scegliere il secondo (nel medesimo senso: Ord. n. 10916/2017, Sent. n. 27199/2017
e da ultimo sent n. 13535/2018).
Nel merito, l'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto. Occorre premettere che pacifica deve ritenersi la intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato come emerge dalla lettura del contratto di assunzione
(a tempo determinato e parziale) del settembre 2018, prodotto da entrambe le parti e l'ammissione da parte della società della prosecuzione dello stesso rapporto
(trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato) fino alla data del
02.04.2021.
Ciò che è, viceversa, controverso è l'inizio del rapporto (dal 27.09.2021 per la società, dal 21.05.2021 per la ricorrente) e l'orario di lavoro seguito dalla lavoratrice (dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00 per la società; dalle 9:00 alle 17:30 dal lunedì al venerdì con un'ora di intervallo per la ricorrente).
Ebbene, la prova testimoniale ha corroborato le allegazioni della essendo Pt_1
chiaramente emerso che la stessa ha effettivamente lavorato a partire dal maggio
2018 ed ha seguito l'orario di lavoro indicato in ricorso.
I testi indotti dall'appellante (originaria ricorrente) hanno, infatti, affermato quanto segue.
- che ha lavorato per nel 2018 (aprile – Parte_2 CP_1
maggio) per circa un mese, un mese e mezzo – ha riferito che “lei (
[...]
, n.d.r.) è venuta lavorare nello stesso periodo… io lavoravo dalle 9:00 Parte_1
alle 17:00-17:30 con lo spacco per il pranzo di circa un'ora, se ben ricordo dalle
13:00 alle 14.00, dal lunedì al venerdì; Anche la seguiva lo stesso orario di Pt_1 lavoro”.
Il teste escusso all'udienza del 07.10.2025 (di cui non è stato riportato il nominativo, ma che era l'ultimo teste di parte appellante e, dunque, certamente ) Tes_1
che ha lavorato per la società appellata dal maggio 2020 al gennaio 2021 ha affermato: “conosco la sig. che ha lavorato con me in quel periodo…. la Pt_1
lavorava con i miei stessi orari: dalle 9:00 alle 18:00 o forse 18:30 con Pt_1 un'ora di pausa dal lunedì al venerdì”.
D'altro canto, i testi indotti da parte appellata non hanno dato alcun apporto effettivo con riferimento all'orario di lavoro avendo entrambi dichiarato di non conoscere la circostanza;
mentre – con riferimento al periodo lavorativo
[...]
- che ha lavorato per negli anni dal 2017 o 2018 fino Parte_3 Controparte_1 al dicembre 2023 – ha ricordato che la “lavorava per la stessa società; Pt_1 ricordo che ha iniziato a lavorare grossomodo nell'anno 2018 ed ha proseguito fino all'anno del COVID” e ha dichiarato di non ricordare in che Parte_4 periodo ha lavorato l'appellante.
Tanto permesso, non può che riconoscersi la fondatezza della domanda.
Quanto all'inquadramento e alle somme effettivamente spettanti, occorre sottolineare che pur avendo affermato l'erroneità dell'inquadramento ricevuto (5° livello, ritenendo, viceversa di aver svolto mansioni rientranti nel 1° livello), la ha limitato la propria richiesta di condanna al pagamento delle differenze Pt_1 retributive dovute sulla base dell'inquadramento ricevuto, come emerge chiaramente dall'analisi dell'elaborato peritale di parte in cui il perito ha fatto chiaramente riferimento al 5° livello applicando esattamente le tabelle del C.C.N.L. di riferimento.
Sul punto è necessario anche evidenziare che nessuna contestazione specifica è stata sollevata dalla società che si è limitata ad affermare che i conteggi partivano da presupposti di fatto erronei riferendosi chiaramente al periodo di lavoro e all'orario seguito.
Sul punto la Suprema Corte è costante nell'affermare che “nei procedimenti che seguono il rito del lavoro, il principio di non contestazione, con riguardo ai conteggi elaborati dal ricorrente ai fini della quantificazione del credito oggetto della domanda, impone la distinzione tra la componente fattuale e quella normativa dei calcoli, nel senso che è irrilevante la non contestazione attinente all'interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione, appartenendo al potere-dovere del giudice la cognizione di tale disciplina, mentre rileva quella che ha ad oggetto i fatti da accertare nel processo” (così in motivazione Cass. civ. sez. lav. n. 3131/2025).
In altri termini, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al “quantum” opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione della erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.
Devono, pertanto, ritenersi corretti i conteggi elaborati dalla ricorrente (odierna appellante) e, dunque, l'appellata va condannata al pagamento delle differenze retributive pari ad € 41.053,36 (non essendo stato provato il mancato godimento delle festività, con inclusione della 14ma mensilità non essendo contestata l'applicazione del C.C.N.L. richiamato dalla lavoratrice) e del T.F.R. pari ad €
4.281,11, somme elaborate dal perito tenendo conto anche di quanto pagato alla lavoratrice secondo le sue allegazioni in mancanza di prova circa il pagamento di somme superiori.
Su tali somme sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo ex art. 429 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna parte appellata al pagamento delle seguenti somme € 41.053,36
a titolo di differenze retributive, ratei 13ma e 14ma mensilità ed € 4.281,11 a titolo di T.F.R. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo. Condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in € 3698,00 per il primo grado ed in
€ 4996,00 per il secondo grado oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Raffaele Seccia.
Napoli 25.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro