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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/11/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. NE IC UZ, a seguito della scadenza dei termini per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., fissata per la data del 26.11.2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1818/2024 R.G.,
tra nata il [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Giovanna Fragomele Parte_1
RICORRENTE
ed
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to Controparte_1
e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento nonché dello stato di handicap ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. n.
104/1992.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 06.07.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento - già negato in sede amministrativa -, nonché il riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. n. 104/1992 – essendo stato riconosciuto in sede amministrativa quello di handicap ai sensi del primo comma della disposizione – e la condanna dell' a riconoscere le relative prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal CP_1 consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis, co. 1, c.p.c..
Si costituiva in giudizio l che eccepiva la inammissibilità della domanda e, nel merito, CP_1 contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'espletamento di nuova CTU medico-legale, è decisa con la presente sentenza. 1 * * *
In punto di diritto, giova innanzitutto riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone, al primo comma, che “nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195” e al comma sesto che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”; all'ultimo capoverso, stabilisce, infine che “la sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Orbene, venendo al caso in esame, in via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, avendo la ricorrente presentato espressa dichiarazione di dissenso in data
10.06.2024, entro il termine di trenta giorni concessi dal giudice con provvedimento del
12.05.2024.
Il giudizio di merito, inoltre, risulta depositato il 06.07.2024, nel termine di trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso, depositata, come detto, in data 10.06.2024.
Va altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità per intervenuta decadenza, atteso che i verbali allegati al ricorso per ATP risultano datati 20.02.2023 e il ricorso introduttivo della precedente fase del giudizio è del 20.06.2023.
Tanto chiarito, venendo al merito, parte ricorrente propone opposizione ad ATP per l'accertamento dei requisiti medico-legali previsti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex L. n. 18/1980 e lo status di handicap grave siccome previsto dall'art. 3, co.
3, L. n. 104/1992.
Sul punto, si osserva che l'art. 1, L. n. 18/1980 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di un'assistenza continuano e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese
2 successivo alla data di presentazione della domanda ovvero alla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (cfr. art. 5 D.p.r. n. 689/1994).
Quanto invece allo status di handicap con connotazione di gravità, lo stesso richiede che le patologie da cui il soggetto è affetto abbiano ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente nella sfera individuale o in quella di relazione.
Nel caso di specie, il CTU, dott. , chiamato a rivalutare il quadro Persona_1 patologico della ricorrente, ha riconosciuto che l'istante sia affetta da “vasculopatia cerebrale in soggetto con diabete mellito tipo 2, Artrite psoriasica con poli artrosi a medio impegno funzionale, Pregresso k dell'endometrio, Disturbo Depressivo, Scompenso cardiaco (classe terza NYHA). Incontinenza urinaria”.
Per tali ragioni l'ausiliario ha ritenuto la sig.ra soggetto “INVALIDO Pt_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età: grave
100%,”, “portatore di handicap in situazione di gravità” secondo il comma 3 - art.
3 - legge 104, dal
01/01/2024, epoca alla quale era già presente il requisito sanitario che giustifica il giudizio medico legale”.
Ciò, tuttavia, non dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa di aggravamento
(30.12.2022), ma solo dal 01.01.2024, epoca in cui sono state rilevate le condizioni cliniche che hanno giustificato tale giudizio medico-legale (cfr. pp. 7 e 8 della relazione di CTU, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
In merito, invece, al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, il CTU ha rilevato che, seppure la patologia che affligge la ricorrente ne comporta una invalidità totale al 100%, la stessa non le preclude di deambulare in maniera autonoma, né compromette lo svolgimento degli atti quotidiani di vita (cfr. p. 7 della relazione medico-legale).
Sul punto, in particolare, il consulente ha esaustivamente osservato che “le infermità riscontrate nella signora non causano, nel soggetto, in modo assoluto incapacità di attendere ai bisogni Parte_1 della vita quotidiana e/o impossibilità alla deambulazione. All'esame obiettivo la ricorrente effettua i passaggi posturali in autonomia, anche se con qualche difficoltà, così come autonomi sono il mantenimento della stazione eretta e la deambulazione (autonoma con ausilio di tripode). Del resto, anche la Valutazione multidimensionale Cont geriatrica del 20/05/2024 effettuata presso il Centro per Disturbi cognitivi e demenze dell di Catanzaro aveva riscontrato un quadro clinico di non totale ed assoluta dipendenza con punteggio nella AD di 3/6. Ciò
è determinante in quanto, nel concreto della domanda della ricorrente, occorre soppesare l'incidenza delle patologie documentate al fine del riscontro del possesso dei requisiti necessari alla concessione del beneficio richiesto”.
Inoltre, il CTU ha dato compiuta risposta alle osservazioni alla bozza preliminare avanzate dal ricorrente, il quale ha lamentato che nella consulenza sarebbe stata sottovalutata l'effettiva gravità delle patologie accertate, già fortemente scadute alla data di presentazione della domanda amministrativa tanto da determinare sin da quel momento la necessità dell'assistenza continua
3 nonché lo stato di handicap grave. In particolare, parte ricorrente ha evidenziato che il consulente non avrebbe correttamente valorizzato “il notevole il peggioramento, in merito alle IAD, avuto nell'arco di un anno”.
Ebbene, in merito a tali osservazioni il consulente ha esaustivamente osservato che “nella valutazione delle AD (bisogni di base) e nella IAD (attività strutturali) esistono una componente di indagine oggettiva ed una soggettiva: compiere un test e valutare il risultato è un'indagine oggettiva, farsi raccontare alcune dinamiche è un'analisi soggettiva (cioè suscettibile di errori), e spesso l'impatto della componente soggettiva, per quanto grande sia l'esperienza dell'esaminatore, è difficile da evitare. Pertanto, la valutazione medico legale del
CTU non può e non deve limitarsi ad una mera trascrizione della documentazione sanitaria, ma deve, comunque, essere la più genuina possibile e valutare ogni singola componente nel contesto clinico che si ritrova, giungendo alle conclusioni in modo sistematico (step to step), analizzando e valutando con attenzione la documentazione clinica agli atti, ma soprattutto esaminando accuratamente il periziato, fase centrale nell'attività del CTU, perché consente la valutazione diretta del soggetto coinvolto nella controversia giudiziaria”.
La replica del CTU deve ritenersi sufficiente, poiché compiutamente e dettagliatamente motivata.
In definitiva, le conclusioni cui giunge l'ausiliario, risultando frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici, coerenti con i risultati degli stessi e sorretti da corretta e congrua motivazione immune da vizi logici, possono essere senz'altro condivisi e fatti propri da questo giudice. Anche con riferimento alla decorrenza delle condizioni medico-legali riconosciute, la stessa appare determinata dall'ausiliario attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi oggetto di valutazione presenti in atti.
La documentazione medica data 24.10.2025 (di formazione successiva alla redazione della perizia definitiva del CTU del 29.09.2025) e depositata dalla parte ricorrente con le note autorizzate del 09.11.2025, non è sufficiente a mutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU, atteso che dalla stessa non emerge una diagnosi difforme da quella presente in perizia in punto di esame delle funzioni psichiche (cfr. pag. 4 della consulenza) e non si evincono elementi da cui possa desumersi un peggioramento delle stesse rispetto alla data di visita effettuata dall'ausiliario.
Alla sig.ra dev'essere, pertanto, riconosciuto il possesso dei requisiti medico-legali per Pt_1 il riconoscimento della condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. n. 104/1992, con decorrenza dal 01.01.2024.
Per le ragioni che precedono, la domanda dev'essere parzialmente accolta con riferimento all'accertamento dei requisiti medico-legali necessari al riconoscimento della condizione di handicap in situazione di gravità ex art. 3, co. 3, L. n. 104/1992 con decorrenza dall'01.01.2024,
4 mentre dev'essere rigettata nella parte in cui è richiesto il riconoscimento dei requisiti sanitari previsti per l'indennità di accompagnamento.
Assorbita ogni ulteriore questione.
In punto di spese di lite, le stesse devono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza o eccezione, così decide:
- accerta e dichiara il possesso, in capo alla ricorrente, del requisito sanitario per il riconoscimento dello status di handicap ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. n. 104/1992, con decorrenza dall'01.01.2024;
- rigetta la domanda nel resto;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Catanzaro, li 27.11.2025
Il Giudice del Lavoro
NE IC UZ
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. , M.O.T. nominato con D.M. del Persona_2
22.10.2024
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. NE IC UZ, a seguito della scadenza dei termini per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., fissata per la data del 26.11.2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1818/2024 R.G.,
tra nata il [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Giovanna Fragomele Parte_1
RICORRENTE
ed
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to Controparte_1
e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento nonché dello stato di handicap ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. n.
104/1992.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 06.07.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento - già negato in sede amministrativa -, nonché il riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. n. 104/1992 – essendo stato riconosciuto in sede amministrativa quello di handicap ai sensi del primo comma della disposizione – e la condanna dell' a riconoscere le relative prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal CP_1 consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis, co. 1, c.p.c..
Si costituiva in giudizio l che eccepiva la inammissibilità della domanda e, nel merito, CP_1 contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'espletamento di nuova CTU medico-legale, è decisa con la presente sentenza. 1 * * *
In punto di diritto, giova innanzitutto riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone, al primo comma, che “nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195” e al comma sesto che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”; all'ultimo capoverso, stabilisce, infine che “la sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Orbene, venendo al caso in esame, in via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, avendo la ricorrente presentato espressa dichiarazione di dissenso in data
10.06.2024, entro il termine di trenta giorni concessi dal giudice con provvedimento del
12.05.2024.
Il giudizio di merito, inoltre, risulta depositato il 06.07.2024, nel termine di trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso, depositata, come detto, in data 10.06.2024.
Va altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità per intervenuta decadenza, atteso che i verbali allegati al ricorso per ATP risultano datati 20.02.2023 e il ricorso introduttivo della precedente fase del giudizio è del 20.06.2023.
Tanto chiarito, venendo al merito, parte ricorrente propone opposizione ad ATP per l'accertamento dei requisiti medico-legali previsti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex L. n. 18/1980 e lo status di handicap grave siccome previsto dall'art. 3, co.
3, L. n. 104/1992.
Sul punto, si osserva che l'art. 1, L. n. 18/1980 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di un'assistenza continuano e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese
2 successivo alla data di presentazione della domanda ovvero alla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (cfr. art. 5 D.p.r. n. 689/1994).
Quanto invece allo status di handicap con connotazione di gravità, lo stesso richiede che le patologie da cui il soggetto è affetto abbiano ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente nella sfera individuale o in quella di relazione.
Nel caso di specie, il CTU, dott. , chiamato a rivalutare il quadro Persona_1 patologico della ricorrente, ha riconosciuto che l'istante sia affetta da “vasculopatia cerebrale in soggetto con diabete mellito tipo 2, Artrite psoriasica con poli artrosi a medio impegno funzionale, Pregresso k dell'endometrio, Disturbo Depressivo, Scompenso cardiaco (classe terza NYHA). Incontinenza urinaria”.
Per tali ragioni l'ausiliario ha ritenuto la sig.ra soggetto “INVALIDO Pt_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età: grave
100%,”, “portatore di handicap in situazione di gravità” secondo il comma 3 - art.
3 - legge 104, dal
01/01/2024, epoca alla quale era già presente il requisito sanitario che giustifica il giudizio medico legale”.
Ciò, tuttavia, non dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa di aggravamento
(30.12.2022), ma solo dal 01.01.2024, epoca in cui sono state rilevate le condizioni cliniche che hanno giustificato tale giudizio medico-legale (cfr. pp. 7 e 8 della relazione di CTU, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
In merito, invece, al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, il CTU ha rilevato che, seppure la patologia che affligge la ricorrente ne comporta una invalidità totale al 100%, la stessa non le preclude di deambulare in maniera autonoma, né compromette lo svolgimento degli atti quotidiani di vita (cfr. p. 7 della relazione medico-legale).
Sul punto, in particolare, il consulente ha esaustivamente osservato che “le infermità riscontrate nella signora non causano, nel soggetto, in modo assoluto incapacità di attendere ai bisogni Parte_1 della vita quotidiana e/o impossibilità alla deambulazione. All'esame obiettivo la ricorrente effettua i passaggi posturali in autonomia, anche se con qualche difficoltà, così come autonomi sono il mantenimento della stazione eretta e la deambulazione (autonoma con ausilio di tripode). Del resto, anche la Valutazione multidimensionale Cont geriatrica del 20/05/2024 effettuata presso il Centro per Disturbi cognitivi e demenze dell di Catanzaro aveva riscontrato un quadro clinico di non totale ed assoluta dipendenza con punteggio nella AD di 3/6. Ciò
è determinante in quanto, nel concreto della domanda della ricorrente, occorre soppesare l'incidenza delle patologie documentate al fine del riscontro del possesso dei requisiti necessari alla concessione del beneficio richiesto”.
Inoltre, il CTU ha dato compiuta risposta alle osservazioni alla bozza preliminare avanzate dal ricorrente, il quale ha lamentato che nella consulenza sarebbe stata sottovalutata l'effettiva gravità delle patologie accertate, già fortemente scadute alla data di presentazione della domanda amministrativa tanto da determinare sin da quel momento la necessità dell'assistenza continua
3 nonché lo stato di handicap grave. In particolare, parte ricorrente ha evidenziato che il consulente non avrebbe correttamente valorizzato “il notevole il peggioramento, in merito alle IAD, avuto nell'arco di un anno”.
Ebbene, in merito a tali osservazioni il consulente ha esaustivamente osservato che “nella valutazione delle AD (bisogni di base) e nella IAD (attività strutturali) esistono una componente di indagine oggettiva ed una soggettiva: compiere un test e valutare il risultato è un'indagine oggettiva, farsi raccontare alcune dinamiche è un'analisi soggettiva (cioè suscettibile di errori), e spesso l'impatto della componente soggettiva, per quanto grande sia l'esperienza dell'esaminatore, è difficile da evitare. Pertanto, la valutazione medico legale del
CTU non può e non deve limitarsi ad una mera trascrizione della documentazione sanitaria, ma deve, comunque, essere la più genuina possibile e valutare ogni singola componente nel contesto clinico che si ritrova, giungendo alle conclusioni in modo sistematico (step to step), analizzando e valutando con attenzione la documentazione clinica agli atti, ma soprattutto esaminando accuratamente il periziato, fase centrale nell'attività del CTU, perché consente la valutazione diretta del soggetto coinvolto nella controversia giudiziaria”.
La replica del CTU deve ritenersi sufficiente, poiché compiutamente e dettagliatamente motivata.
In definitiva, le conclusioni cui giunge l'ausiliario, risultando frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici, coerenti con i risultati degli stessi e sorretti da corretta e congrua motivazione immune da vizi logici, possono essere senz'altro condivisi e fatti propri da questo giudice. Anche con riferimento alla decorrenza delle condizioni medico-legali riconosciute, la stessa appare determinata dall'ausiliario attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi oggetto di valutazione presenti in atti.
La documentazione medica data 24.10.2025 (di formazione successiva alla redazione della perizia definitiva del CTU del 29.09.2025) e depositata dalla parte ricorrente con le note autorizzate del 09.11.2025, non è sufficiente a mutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU, atteso che dalla stessa non emerge una diagnosi difforme da quella presente in perizia in punto di esame delle funzioni psichiche (cfr. pag. 4 della consulenza) e non si evincono elementi da cui possa desumersi un peggioramento delle stesse rispetto alla data di visita effettuata dall'ausiliario.
Alla sig.ra dev'essere, pertanto, riconosciuto il possesso dei requisiti medico-legali per Pt_1 il riconoscimento della condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. n. 104/1992, con decorrenza dal 01.01.2024.
Per le ragioni che precedono, la domanda dev'essere parzialmente accolta con riferimento all'accertamento dei requisiti medico-legali necessari al riconoscimento della condizione di handicap in situazione di gravità ex art. 3, co. 3, L. n. 104/1992 con decorrenza dall'01.01.2024,
4 mentre dev'essere rigettata nella parte in cui è richiesto il riconoscimento dei requisiti sanitari previsti per l'indennità di accompagnamento.
Assorbita ogni ulteriore questione.
In punto di spese di lite, le stesse devono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza o eccezione, così decide:
- accerta e dichiara il possesso, in capo alla ricorrente, del requisito sanitario per il riconoscimento dello status di handicap ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. n. 104/1992, con decorrenza dall'01.01.2024;
- rigetta la domanda nel resto;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Catanzaro, li 27.11.2025
Il Giudice del Lavoro
NE IC UZ
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. , M.O.T. nominato con D.M. del Persona_2
22.10.2024
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