Art. 10.
Gli affittacamere entro il mese di settembre di ciascun anno devono denunciare all'Ente provinciale per il turismo i prezzi delle singole camere ed appartamenti, nonche' quello eventuale per somministrazione del vitto, che intendono praticare per l'anno fascista successivo.
I prezzi denunciati sono considerati come massimi e non possono essere aumentati per nessun motivo.
E' in facolta' dell'Ente provinciale per il turismo, sentito il competente Sindacato provinciale fascista alberghi e turismo, apportare riduzioni ai prezzi denunciati, subordinando la concessione della classifica alla accettazione da parte degli interessati, dei prezzi ridotti.
Gli affittacamere entro il mese di settembre di ciascun anno devono denunciare all'Ente provinciale per il turismo i prezzi delle singole camere ed appartamenti, nonche' quello eventuale per somministrazione del vitto, che intendono praticare per l'anno fascista successivo.
I prezzi denunciati sono considerati come massimi e non possono essere aumentati per nessun motivo.
E' in facolta' dell'Ente provinciale per il turismo, sentito il competente Sindacato provinciale fascista alberghi e turismo, apportare riduzioni ai prezzi denunciati, subordinando la concessione della classifica alla accettazione da parte degli interessati, dei prezzi ridotti.