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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 25/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
s e n t e n z a
Nella persona del giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, nella causa iscritta al n. 642/2021
R.G. controversie di lavoro promossa
d a
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv.to Davide Beatrice ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Airola (BN) in Via Sandro Pertini n. 59;
- opponente -
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall' Avv.to Sabina Oddo ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Polizzi Generosa, Via Di
Giovanni n. 4.
- opposto -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.03.2021, l'opponente in epigrafe proponeva formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 54/2021, emesso dal Tribunale di Termini
Imerese – Sez. Lavoro, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di
, della somma pari ad euro 3.763,61 a titolo di retribuzioni relative Controparte_1
alle mensilità degli anni 2019 e 2020 e TFR, oltre accessori e spese legali.
A fondamento della spiegata opposizione, l'opponente deduceva: - che la documentazione prodotta in fase monitoria (le buste paga) non era sufficiente a far ritenere provato il credito;
- che le somme sono state erroneamente conteggiate al lordo di imposte e contributi;
- che la società ha corrisposto ogni onere previdenziale, assistenziale e contributivo come da DURC agli atti.
Costituitosi in giudizio l'opposto deduceva l'infondatezza dell'opposizione della quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
La causa, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 20.11.2024 per il deposito di note.
*** ** ***
I motivi di opposizione relativi alla mancanza di prova del credito sono destituiti di fondamento.
È utile rammentare che le scritture contabili hanno valore di prova legale in favore del lavoratore o eventualmente di altri imprenditori per i rapporti inerenti l'esercizio di impresa;
in particolare, le risultanze dei libri paga e matricola hanno valore probatorio non solo ai sensi dell'art. 2709 cod. civ., ma anche ai sensi dell'art. 2735 cod. civ., come vere e proprie confessioni stragiudiziali, in quanto le relative dichiarazioni sono rese dall'imprenditore in favore del lavoratore o eventualmente di altri imprenditori, per rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa (art. 2710 cod. civ.).
Il suddetto ragionamento è applicabile anche alle risultanze delle buste paga, e al riguardo deve condividersi il recente orientamento della S.C. di Cassazione secondo il quale “nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (L. n. 4 del 1953), prevedente l'obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2) (Cass. 20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n.
15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n. 1074/1986). Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 c.c., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice” (Cassazione civile, sez. lav.,
30/01/2017, n. 2239).
Nel caso di specie, essendo le buste paga allegate al ricorso monitorio chiare e non contraddittorie, le stesse fanno piena prova circa le indicazioni in essa contenute, ed in particolare circa il periodo di lavoro svolto e l'orario di lavoro osservato, nonché la quantificazione della retribuzione ivi indicata.
Deve, pertanto, ritenersi corretto il calcolo effettuato in sede monitoria dall'opposto che, in qualità di attore sostanziale del giudizio, ha correttamente quantificato il credito spettantegli sulla scorta delle buste paga prodotte.
A fronte della prova dei fatti costitutivi della pretesa e dell'allegazione sufficientemente specifica da parte del lavoratore dell'inadempimento retributivo del datore di lavoro, l'opponente non ha fornito la prova su di essa gravante di avere corrisposto al lavoratore le retribuzioni dovute, nonché il trattamento di fine rapporto relativo alla predetta attività lavorativa nei mesi indicati, ma si è limitata ad allegare l'avvenuto versamento dei contributi producendo il DURC.
Deve, al riguardo, rilevarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che nel sistema delineato dal codice di procedura civile si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, un'eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio) con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare " in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione del decreto suddetto, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (Cass. civ., Sez. 2, n. 1657 del 29/01/2004).
Ciò posto, è infondata la contestazione di parte opponente relativa alla quantificazione del credito al netto delle ritenute di legge operata da parte opponente, dovendosi al riguardo condividere l'opinione della consolidata giurisprudenza di legittimità (Cfr. tra le altre Cassazione civile sez. lav., 9 giugno
1995, n. 6537, Cassazione civile sez. lav., 30 dicembre 1992 n. 13735 e Cassazione civile, sez. lav., 23 marzo 1989 n. 1486) secondo cui: “L'accertamento e la liquidazione in giudizio dei crediti pecuniari del lavoratore vanno effettuati al lordo delle ritenute fiscali e contributive, in quanto le prime attengono al distinto rapporto di imposta e vanno eseguite in un momento successivo ed anche le seconde non possono essere considerate nell'ambito del giudizio di cognizione, poiché il datore di lavoro può provvedervi in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza. (così Cassazione civile sez. lav., 1 luglio 2000, n. 8842).
Se ciò comporta, da un lato, che il credito residuo va calcolato al lordo delle ritenute fiscali, la produzione del DURC rende conto, dall'altro lato, della regolarità contributiva dell'opponente.
Nel caso di specie, il Durc prodotto da parte opponente (all. 3) certifica la regolarità contributiva di parte opponente nei confronti di , e Cassa Edile CP_2 CP_3
limitatamente al periodo 12.11.2020 (data di richiesta) – 12.03.2021 (scadenza validità); arco temporale non oggetto del ricorso monitorio opposto.
Pertanto, alla luce della documentazione prodotta, emerge che il è CP_1
creditore nei confronti della della complessiva somma di euro Parte_1
3.763,61, oltre accessori di legge.
Respinta, dunque, l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto n.
54/2021, la parte opponente deve essere condannata a pagare all'opposto la complessiva somma di euro 3.763,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Le statuizioni sulle spese seguono il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 54/2021 che dichiara esecutivo;
- Condanna l'opponente a pagare all'opposto le spese di lite, liquidate in €. 426,00
(per le fasi di studio e introduttiva del presente giudizio), oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Maria Elisa Braccioforte, dichiaratosi antistatario, ed in €. 852,00 (per la fase di trattazione e di decisione) oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato Sabina Oddo dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 25.02.2025.
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
s e n t e n z a
Nella persona del giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, nella causa iscritta al n. 642/2021
R.G. controversie di lavoro promossa
d a
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv.to Davide Beatrice ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Airola (BN) in Via Sandro Pertini n. 59;
- opponente -
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall' Avv.to Sabina Oddo ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Polizzi Generosa, Via Di
Giovanni n. 4.
- opposto -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.03.2021, l'opponente in epigrafe proponeva formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 54/2021, emesso dal Tribunale di Termini
Imerese – Sez. Lavoro, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di
, della somma pari ad euro 3.763,61 a titolo di retribuzioni relative Controparte_1
alle mensilità degli anni 2019 e 2020 e TFR, oltre accessori e spese legali.
A fondamento della spiegata opposizione, l'opponente deduceva: - che la documentazione prodotta in fase monitoria (le buste paga) non era sufficiente a far ritenere provato il credito;
- che le somme sono state erroneamente conteggiate al lordo di imposte e contributi;
- che la società ha corrisposto ogni onere previdenziale, assistenziale e contributivo come da DURC agli atti.
Costituitosi in giudizio l'opposto deduceva l'infondatezza dell'opposizione della quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
La causa, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 20.11.2024 per il deposito di note.
*** ** ***
I motivi di opposizione relativi alla mancanza di prova del credito sono destituiti di fondamento.
È utile rammentare che le scritture contabili hanno valore di prova legale in favore del lavoratore o eventualmente di altri imprenditori per i rapporti inerenti l'esercizio di impresa;
in particolare, le risultanze dei libri paga e matricola hanno valore probatorio non solo ai sensi dell'art. 2709 cod. civ., ma anche ai sensi dell'art. 2735 cod. civ., come vere e proprie confessioni stragiudiziali, in quanto le relative dichiarazioni sono rese dall'imprenditore in favore del lavoratore o eventualmente di altri imprenditori, per rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa (art. 2710 cod. civ.).
Il suddetto ragionamento è applicabile anche alle risultanze delle buste paga, e al riguardo deve condividersi il recente orientamento della S.C. di Cassazione secondo il quale “nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (L. n. 4 del 1953), prevedente l'obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2) (Cass. 20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n.
15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n. 1074/1986). Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 c.c., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice” (Cassazione civile, sez. lav.,
30/01/2017, n. 2239).
Nel caso di specie, essendo le buste paga allegate al ricorso monitorio chiare e non contraddittorie, le stesse fanno piena prova circa le indicazioni in essa contenute, ed in particolare circa il periodo di lavoro svolto e l'orario di lavoro osservato, nonché la quantificazione della retribuzione ivi indicata.
Deve, pertanto, ritenersi corretto il calcolo effettuato in sede monitoria dall'opposto che, in qualità di attore sostanziale del giudizio, ha correttamente quantificato il credito spettantegli sulla scorta delle buste paga prodotte.
A fronte della prova dei fatti costitutivi della pretesa e dell'allegazione sufficientemente specifica da parte del lavoratore dell'inadempimento retributivo del datore di lavoro, l'opponente non ha fornito la prova su di essa gravante di avere corrisposto al lavoratore le retribuzioni dovute, nonché il trattamento di fine rapporto relativo alla predetta attività lavorativa nei mesi indicati, ma si è limitata ad allegare l'avvenuto versamento dei contributi producendo il DURC.
Deve, al riguardo, rilevarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che nel sistema delineato dal codice di procedura civile si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, un'eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio) con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare " in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione del decreto suddetto, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (Cass. civ., Sez. 2, n. 1657 del 29/01/2004).
Ciò posto, è infondata la contestazione di parte opponente relativa alla quantificazione del credito al netto delle ritenute di legge operata da parte opponente, dovendosi al riguardo condividere l'opinione della consolidata giurisprudenza di legittimità (Cfr. tra le altre Cassazione civile sez. lav., 9 giugno
1995, n. 6537, Cassazione civile sez. lav., 30 dicembre 1992 n. 13735 e Cassazione civile, sez. lav., 23 marzo 1989 n. 1486) secondo cui: “L'accertamento e la liquidazione in giudizio dei crediti pecuniari del lavoratore vanno effettuati al lordo delle ritenute fiscali e contributive, in quanto le prime attengono al distinto rapporto di imposta e vanno eseguite in un momento successivo ed anche le seconde non possono essere considerate nell'ambito del giudizio di cognizione, poiché il datore di lavoro può provvedervi in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza. (così Cassazione civile sez. lav., 1 luglio 2000, n. 8842).
Se ciò comporta, da un lato, che il credito residuo va calcolato al lordo delle ritenute fiscali, la produzione del DURC rende conto, dall'altro lato, della regolarità contributiva dell'opponente.
Nel caso di specie, il Durc prodotto da parte opponente (all. 3) certifica la regolarità contributiva di parte opponente nei confronti di , e Cassa Edile CP_2 CP_3
limitatamente al periodo 12.11.2020 (data di richiesta) – 12.03.2021 (scadenza validità); arco temporale non oggetto del ricorso monitorio opposto.
Pertanto, alla luce della documentazione prodotta, emerge che il è CP_1
creditore nei confronti della della complessiva somma di euro Parte_1
3.763,61, oltre accessori di legge.
Respinta, dunque, l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto n.
54/2021, la parte opponente deve essere condannata a pagare all'opposto la complessiva somma di euro 3.763,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Le statuizioni sulle spese seguono il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 54/2021 che dichiara esecutivo;
- Condanna l'opponente a pagare all'opposto le spese di lite, liquidate in €. 426,00
(per le fasi di studio e introduttiva del presente giudizio), oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Maria Elisa Braccioforte, dichiaratosi antistatario, ed in €. 852,00 (per la fase di trattazione e di decisione) oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato Sabina Oddo dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 25.02.2025.
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo