Articolo 16 della Legge 4 dicembre 1956, n. 1404
Articolo 15
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12 gennaio 1957
Art. 16.
Sono comunque escluse dalla presente legge le organizzazioni sindacali fasciste disciolte con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 .

Entrata in vigore il 12 gennaio 1957