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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 22/10/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 311/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 311/2024 R.G. Lav. promossa da: sede in Aosta difesa e Parte_1 rappresentata da avv P.G.Fissore che la difende e rappresenta per procura in atti
RICORRENTE in OPPOSIZIONE contro
Cuneo difeso e rappresentato da avv M.Porricolo e Controparte_1
D.Laforè per procura in atti
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a d.i.
CONCLUSIONI
Per parte opponente
Nel merito,
In via principale
Previa prova per interrogatorio e testi sui capitoli di cui in narrativa da 1) a 35), con i testimoni ivi indicati;
Respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione;
Riservati ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione;
1 Riservato il diritto di ulteriormente dedurre e produrre;
Previe le più opportune declaratorie del caso;
Accogliere la presente opposizione e per l'effetto,
Dichiarare, per tutti i motivi esposti, la nullità e/o infondatezza e/o inefficacia e/o l'illegittimità del decreto ingiuntivo 31/2024 – r.g. n. 69/2024, emesso in data 1 febbraio 2024 dal Tribunale di Cuneo – sez. lavoro, e comunque revocarlo e per l'effetto, Dichiarare che l'opponente nulla deve al signor in forza del decreto ingiuntivo 31/2024 – r.g. n. 69/2024, CP_1 emesso in data 1 febbraio 2024 dal Tribunale di Cuneo – sez. lavoro per tutte le ragioni dedotte in narrativa.
In via riconvenzionale
Dichiarare tenuto e condannare il signor per tutti i motivi CP_1 esposti in atti, al pagamento in favore della Pt_1 Parte_2 Pt_1 dell'importo di €.37.583,00, ovvero il veriore importo ritenuto di giustizia,
[...] oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
In ogni caso
Con il favore delle spese ed onorari tutti di giudizio e patrocinio, oltre IVA e
CPA, nonché rimborso forfettario ex lege in base all'art. 15 Tariffa
Professionale Forense
Per parte convenuta:
“l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, rigettata ogni eccezione e domanda avversaria, voglia confermare il decreto ingiuntivo opposto e quindi confermare la condanna della
[...] già ), in persona Controparte_2 Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Mondovì (CN), via
Aosta n. 42, C.F. , di pagare a , nato a P.IVA_1 CP_1
IG (TO), il 2.4.1965, residente in [...],
C.F.: la somma di euro 6.958,96, oltre agli interessi ex C.F._1 art. 1284, c. IV c.c. e la rivalutazione monetaria, dalla data di esigibilità fino al saldo effettivo, oltre alle spese, competenze e onorari, nonché accessori di legge, tanto della fase monitoria, quanto della fase di opposizione.
2 In via riconvenzionale (a modifica del decreto di cui al secondo comma art. 415
c.p.c., pronunci il Giudice non oltre cinque giorni un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza e, all'esito), previa eventuale CTU, voglia condannare il datore di lavoro medesimo a pagare al sig. la quota insoluta di CP_1
TFR maturata dal 1.1.2023 al 19 maggio 2023, pari alla differenza tra € 7.696,86
e quanto già oggetto di ingiunzione, oltre interessi ex art. 1284, c. IV c.c. e rivalutazione monetaria. Sempre in via riconvenzionale, previo ordine di esibizione delle relative buste paga, condannare a Parte_1 corrispondere le retribuzioni ordinarie per i mesi di marzo e aprile 2024, oltre interessi ex art. 1284, c. IV c.c. e rivalutazione monetaria.
Con il favore delle spese, anche calcolate per le predette domande riconvenzionali”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con decreto ingiuntivo 31/2024 – r.g. n. 69/2024- il Tribunale di Cuneo – sez. lavoro, su ricorso di ( il quale esponeva di essere stato assunto, con CP_1 contratto a tempo indeterminato, in data 20.08.2019, da
[...]
, oggi con qualifica Controparte_3 Controparte_2 di autista patente C livello 4B del CCNL applicato FISE ASSOAMBIENTE, di essere stato licenziato per giusta causa in data 23.4.23; di essere creditore della retribuzione delle ultime due mensilità di marzo e aprile 2023, nonché del TFR. che alla data di dicembre 2022, come da cedolino paga, era pari a euro 6.958,96
) ingiungeva a di pagare, in favore del Controparte_2
immediatamente, la somma lorda di €. 6.958,96, oltre interessi e CP_1 rivalutazione, come per legge, oltre alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in €. 600,00, oltre rimborso forfettario 15%, oltre iva e cpa;
opponeva il citato decreto ingiuntivo Controparte_2 deducendo la nullità e/o invalidità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo opposto nonché la inesistenza, inesigibilità ed illiquidità del credito ingiunto,
3 per i seguenti motivi: il lavoratore ha diritto a percepire dal datore di lavoro la somma maturata a titolo di trattamento di fine rapporto solo ed esclusivamente a decorrere dalla cessazione del rapporto lavorativo;
nel caso di specie, nelle buste paga precedenti a quella relativa alla cessazione del rapporto di lavoro, e segnatamente in quella di dicembre 22 posta a base del ricorso monitorio, il t.f.r era stato indicato a fini meramente informativi per il lavoratore e statistici , senza che il relativo pagamento fosse esigibile dal lavoratore, che solo con la busta paga di giugno 2023, ossia quella relativa alla cessazione del rapporto lavorativo, avrebbe avuto diritto ad ottenere un decreto ingiuntivo, essendo quello l'unico documento idoneo a certificare un credito per T.F.R. certo, liquido ed esigibile;
deduceva che peraltro detto importo era stato – a suo dire correttamente -compensato dalla
[...] per tutti i gravissimi danni causati dal Controparte_2 CP_1 con le proprie condotte;
deduceva infatti che nel corso del rapporto di CP_1 lavoro alle dipendenze della e della Controparte_3 Controparte_2 anziché svolgere la propria attività lavorativa, si era dedicato in orario di lavoro ad attività illecite, consistenti nel furto e nella rivendita di rifiuti ferrosi e non, utilizzando il mezzo aziendale concessogli in dotazione dalla
[...]
come accertato in sede di indagini preliminari poi sfociate nella CP_2 imputazione per i reati p.p. artt 624, 625 i n. 7 e 61 n. 11 e art 256 comma 1 d.lgs
156/2006 in relazione alla quale imputazione il aveva definito il CP_1 processo penale con istanza di applicazione pena, sicchè il Tribunale aveva pronunciato sentenza di patteggiamento della pena di 12 mesi di reclusione e
300,00 euro di multa ( sentenza n. 271/23). Poichè con tale attività illecita il aveva realizzato un profitto stimabile di circa €. 60.000,00, pari CP_1 all'ammanco registrato dal nelle aree di smaltimento presso cui CP_4 il signor avrebbe dovuto conferire i materiali, affermava il suo diritto al CP_1 risarcimento per le ore di lavoro non effettivamente svolte dal dipendente poiché impegnato nel realizzare le condotte illecite, e per le quali era pagato dall'azienda; per l'utilizzo del mezzo aziendale per scopi estranei all'oggetto sociale ed illeciti;
per il costo del carburante utilizzato dal dipendente per porre in essere le azioni criminose descritte;
nonché per il danno di immagine
4 subiti e subendi dalla e per il danno che il Controparte_2
richiederà alla per gli ammanchi di materiale ferroso, CP_4 Pt_1 danni che quantificava- considerando che l'importo di €. 7.696,86 era già stata trattenuto al dipendente, come si evince dalla busta di giugno 2023- in euro
37,583,00 per la quale formulava domanda riconvenzionale. si costituiva resistendo alla opposizione, in quanto la sentenza di CP_1 patteggiamento non era affatto ammissione di responsabilità per i fatti contestati;
contestava i danni esposti nell'an e nel quantum e se mai- attingendo alla ricostruzione di cui alla citata sentenza di patteggiamento, - potevano essergli addebitati solo 7 gg di lavoro “impiegati” invece in attività illecita, in relazione ai quali, senza nulla riconoscere ed al solo fine di poter fruire dei benefici di legge, aveva offerto al datore di lavoro euro 800,00 a titolo risarcitorio;
in via riconvenzionale formulava domanda di pagamento del residuo Trattamento di fine rapporto ancora insoluto (dal 1.1.2023 fino al licenziamento), pari a euro 6.958,96 si costituiva eccependo l'inammissibilità della Parte_1 riconvenzionale e contestando in ogni caso tutte le difese ed eccezioni del
CP_1
Senza espletamento di attività istruttoria la causa era decisa.
Si osserva
1. OPPOSIZIONE DI: è infondata;
il decreto ingiuntivo è stato pronunciato su ricorso del lavoratore, depositato successivamente al licenziamento, sulla base di prova scritta proveniente dal datore di lavoro e cioè cedolino paga di dicembre 2023: tutte le deduzioni di parte sulla indicazione del tfr a scopo informativo e statistico sono del tutto ininfluenti;
per di più non è giuridicamente configurabile la compensazione tra la retribuzione dovuta al e le somme per le quali il datore di lavoro deduce di essere creditore a CP_1 titolo risarcitorio, non foss'altro perché si tratta di un importo da accertare che quindi non è certo né liquido né esigibile, come previsto dall'art 1243 cc.
2. RISARCIMENTO DANNI: la sentenza di patteggiamento non fa stato nel processo civile, rappresentando al più un mero indizio come tale valutabile ( cfr Cass. Civile sentenza n. 20170/2018); ciò considerato, nel caso, la
5 opponente non ha dato prova dei danni subiti, in quanto ha esposto e dedotto conteggi meramente presuntivi, deducendo capi di prova valutativi che non sono stati ammessi;
la parte invece ben avrebbe potuto ricostruire, almeno per i 7 gg di lavoro indicati da come effettivamente “impiegati” in attività CP_1 illecite, i movimenti dei mezzi d'opera dotati di GPS al fine, quanto meno, di indicare i km percorsi e quindi i costi di carburante, le h di lavoro non eseguite;
tali dati non sono stati forniti e quindi non è stato possibile nemmeno licenziare una perizia.
3. DOMANDA RICONVENZIONALE formulata da per la retribuzione CP_1 differita a suo dire ancora a lui dovuta post-licenziamento: tale domanda è pacificamente inammissibile in quanto non trova la sua ragion d'essere nella riconvenzionale formulata dal datore di lavoro, ma afferisce a un credito che la parte ben può far valere in distinto processo.
4. Alla luce dell'esito della lite, le spese di lite della presente fase possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione;
respinge l'opposizione a d.i n. 31/2024 che per l'effetto viene confermato;
respinge la domanda di risarcimento del danno formulata in via riconvenzionale da Controparte_2 dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da CP_1
[...]
Compensa tra le parti le spese di lite.
Cuneo, 22.10.25
Il giudice dott.ssa Natalia Fiorello
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 311/2024 R.G. Lav. promossa da: sede in Aosta difesa e Parte_1 rappresentata da avv P.G.Fissore che la difende e rappresenta per procura in atti
RICORRENTE in OPPOSIZIONE contro
Cuneo difeso e rappresentato da avv M.Porricolo e Controparte_1
D.Laforè per procura in atti
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a d.i.
CONCLUSIONI
Per parte opponente
Nel merito,
In via principale
Previa prova per interrogatorio e testi sui capitoli di cui in narrativa da 1) a 35), con i testimoni ivi indicati;
Respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione;
Riservati ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione;
1 Riservato il diritto di ulteriormente dedurre e produrre;
Previe le più opportune declaratorie del caso;
Accogliere la presente opposizione e per l'effetto,
Dichiarare, per tutti i motivi esposti, la nullità e/o infondatezza e/o inefficacia e/o l'illegittimità del decreto ingiuntivo 31/2024 – r.g. n. 69/2024, emesso in data 1 febbraio 2024 dal Tribunale di Cuneo – sez. lavoro, e comunque revocarlo e per l'effetto, Dichiarare che l'opponente nulla deve al signor in forza del decreto ingiuntivo 31/2024 – r.g. n. 69/2024, CP_1 emesso in data 1 febbraio 2024 dal Tribunale di Cuneo – sez. lavoro per tutte le ragioni dedotte in narrativa.
In via riconvenzionale
Dichiarare tenuto e condannare il signor per tutti i motivi CP_1 esposti in atti, al pagamento in favore della Pt_1 Parte_2 Pt_1 dell'importo di €.37.583,00, ovvero il veriore importo ritenuto di giustizia,
[...] oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
In ogni caso
Con il favore delle spese ed onorari tutti di giudizio e patrocinio, oltre IVA e
CPA, nonché rimborso forfettario ex lege in base all'art. 15 Tariffa
Professionale Forense
Per parte convenuta:
“l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, rigettata ogni eccezione e domanda avversaria, voglia confermare il decreto ingiuntivo opposto e quindi confermare la condanna della
[...] già ), in persona Controparte_2 Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Mondovì (CN), via
Aosta n. 42, C.F. , di pagare a , nato a P.IVA_1 CP_1
IG (TO), il 2.4.1965, residente in [...],
C.F.: la somma di euro 6.958,96, oltre agli interessi ex C.F._1 art. 1284, c. IV c.c. e la rivalutazione monetaria, dalla data di esigibilità fino al saldo effettivo, oltre alle spese, competenze e onorari, nonché accessori di legge, tanto della fase monitoria, quanto della fase di opposizione.
2 In via riconvenzionale (a modifica del decreto di cui al secondo comma art. 415
c.p.c., pronunci il Giudice non oltre cinque giorni un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza e, all'esito), previa eventuale CTU, voglia condannare il datore di lavoro medesimo a pagare al sig. la quota insoluta di CP_1
TFR maturata dal 1.1.2023 al 19 maggio 2023, pari alla differenza tra € 7.696,86
e quanto già oggetto di ingiunzione, oltre interessi ex art. 1284, c. IV c.c. e rivalutazione monetaria. Sempre in via riconvenzionale, previo ordine di esibizione delle relative buste paga, condannare a Parte_1 corrispondere le retribuzioni ordinarie per i mesi di marzo e aprile 2024, oltre interessi ex art. 1284, c. IV c.c. e rivalutazione monetaria.
Con il favore delle spese, anche calcolate per le predette domande riconvenzionali”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con decreto ingiuntivo 31/2024 – r.g. n. 69/2024- il Tribunale di Cuneo – sez. lavoro, su ricorso di ( il quale esponeva di essere stato assunto, con CP_1 contratto a tempo indeterminato, in data 20.08.2019, da
[...]
, oggi con qualifica Controparte_3 Controparte_2 di autista patente C livello 4B del CCNL applicato FISE ASSOAMBIENTE, di essere stato licenziato per giusta causa in data 23.4.23; di essere creditore della retribuzione delle ultime due mensilità di marzo e aprile 2023, nonché del TFR. che alla data di dicembre 2022, come da cedolino paga, era pari a euro 6.958,96
) ingiungeva a di pagare, in favore del Controparte_2
immediatamente, la somma lorda di €. 6.958,96, oltre interessi e CP_1 rivalutazione, come per legge, oltre alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in €. 600,00, oltre rimborso forfettario 15%, oltre iva e cpa;
opponeva il citato decreto ingiuntivo Controparte_2 deducendo la nullità e/o invalidità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo opposto nonché la inesistenza, inesigibilità ed illiquidità del credito ingiunto,
3 per i seguenti motivi: il lavoratore ha diritto a percepire dal datore di lavoro la somma maturata a titolo di trattamento di fine rapporto solo ed esclusivamente a decorrere dalla cessazione del rapporto lavorativo;
nel caso di specie, nelle buste paga precedenti a quella relativa alla cessazione del rapporto di lavoro, e segnatamente in quella di dicembre 22 posta a base del ricorso monitorio, il t.f.r era stato indicato a fini meramente informativi per il lavoratore e statistici , senza che il relativo pagamento fosse esigibile dal lavoratore, che solo con la busta paga di giugno 2023, ossia quella relativa alla cessazione del rapporto lavorativo, avrebbe avuto diritto ad ottenere un decreto ingiuntivo, essendo quello l'unico documento idoneo a certificare un credito per T.F.R. certo, liquido ed esigibile;
deduceva che peraltro detto importo era stato – a suo dire correttamente -compensato dalla
[...] per tutti i gravissimi danni causati dal Controparte_2 CP_1 con le proprie condotte;
deduceva infatti che nel corso del rapporto di CP_1 lavoro alle dipendenze della e della Controparte_3 Controparte_2 anziché svolgere la propria attività lavorativa, si era dedicato in orario di lavoro ad attività illecite, consistenti nel furto e nella rivendita di rifiuti ferrosi e non, utilizzando il mezzo aziendale concessogli in dotazione dalla
[...]
come accertato in sede di indagini preliminari poi sfociate nella CP_2 imputazione per i reati p.p. artt 624, 625 i n. 7 e 61 n. 11 e art 256 comma 1 d.lgs
156/2006 in relazione alla quale imputazione il aveva definito il CP_1 processo penale con istanza di applicazione pena, sicchè il Tribunale aveva pronunciato sentenza di patteggiamento della pena di 12 mesi di reclusione e
300,00 euro di multa ( sentenza n. 271/23). Poichè con tale attività illecita il aveva realizzato un profitto stimabile di circa €. 60.000,00, pari CP_1 all'ammanco registrato dal nelle aree di smaltimento presso cui CP_4 il signor avrebbe dovuto conferire i materiali, affermava il suo diritto al CP_1 risarcimento per le ore di lavoro non effettivamente svolte dal dipendente poiché impegnato nel realizzare le condotte illecite, e per le quali era pagato dall'azienda; per l'utilizzo del mezzo aziendale per scopi estranei all'oggetto sociale ed illeciti;
per il costo del carburante utilizzato dal dipendente per porre in essere le azioni criminose descritte;
nonché per il danno di immagine
4 subiti e subendi dalla e per il danno che il Controparte_2
richiederà alla per gli ammanchi di materiale ferroso, CP_4 Pt_1 danni che quantificava- considerando che l'importo di €. 7.696,86 era già stata trattenuto al dipendente, come si evince dalla busta di giugno 2023- in euro
37,583,00 per la quale formulava domanda riconvenzionale. si costituiva resistendo alla opposizione, in quanto la sentenza di CP_1 patteggiamento non era affatto ammissione di responsabilità per i fatti contestati;
contestava i danni esposti nell'an e nel quantum e se mai- attingendo alla ricostruzione di cui alla citata sentenza di patteggiamento, - potevano essergli addebitati solo 7 gg di lavoro “impiegati” invece in attività illecita, in relazione ai quali, senza nulla riconoscere ed al solo fine di poter fruire dei benefici di legge, aveva offerto al datore di lavoro euro 800,00 a titolo risarcitorio;
in via riconvenzionale formulava domanda di pagamento del residuo Trattamento di fine rapporto ancora insoluto (dal 1.1.2023 fino al licenziamento), pari a euro 6.958,96 si costituiva eccependo l'inammissibilità della Parte_1 riconvenzionale e contestando in ogni caso tutte le difese ed eccezioni del
CP_1
Senza espletamento di attività istruttoria la causa era decisa.
Si osserva
1. OPPOSIZIONE DI: è infondata;
il decreto ingiuntivo è stato pronunciato su ricorso del lavoratore, depositato successivamente al licenziamento, sulla base di prova scritta proveniente dal datore di lavoro e cioè cedolino paga di dicembre 2023: tutte le deduzioni di parte sulla indicazione del tfr a scopo informativo e statistico sono del tutto ininfluenti;
per di più non è giuridicamente configurabile la compensazione tra la retribuzione dovuta al e le somme per le quali il datore di lavoro deduce di essere creditore a CP_1 titolo risarcitorio, non foss'altro perché si tratta di un importo da accertare che quindi non è certo né liquido né esigibile, come previsto dall'art 1243 cc.
2. RISARCIMENTO DANNI: la sentenza di patteggiamento non fa stato nel processo civile, rappresentando al più un mero indizio come tale valutabile ( cfr Cass. Civile sentenza n. 20170/2018); ciò considerato, nel caso, la
5 opponente non ha dato prova dei danni subiti, in quanto ha esposto e dedotto conteggi meramente presuntivi, deducendo capi di prova valutativi che non sono stati ammessi;
la parte invece ben avrebbe potuto ricostruire, almeno per i 7 gg di lavoro indicati da come effettivamente “impiegati” in attività CP_1 illecite, i movimenti dei mezzi d'opera dotati di GPS al fine, quanto meno, di indicare i km percorsi e quindi i costi di carburante, le h di lavoro non eseguite;
tali dati non sono stati forniti e quindi non è stato possibile nemmeno licenziare una perizia.
3. DOMANDA RICONVENZIONALE formulata da per la retribuzione CP_1 differita a suo dire ancora a lui dovuta post-licenziamento: tale domanda è pacificamente inammissibile in quanto non trova la sua ragion d'essere nella riconvenzionale formulata dal datore di lavoro, ma afferisce a un credito che la parte ben può far valere in distinto processo.
4. Alla luce dell'esito della lite, le spese di lite della presente fase possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione;
respinge l'opposizione a d.i n. 31/2024 che per l'effetto viene confermato;
respinge la domanda di risarcimento del danno formulata in via riconvenzionale da Controparte_2 dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da CP_1
[...]
Compensa tra le parti le spese di lite.
Cuneo, 22.10.25
Il giudice dott.ssa Natalia Fiorello
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