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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/04/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 349/2024
La Corte D'Appello di Genova, Terza, in persona dei magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 349/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI GENOVA, presso i cui uffici in
VIALE BRIGATE PARTIGIANE N. 2 GENOVA è legalmente domiciliato.
PARTE APPELLANTE contro
nato a [...] Controparte_1
(Argentina) il 04/04/1949, nata a Controparte_2
Presidente Derqui (Argentina) il 27/02/2002, Controparte_3
nato a [...] il [...],
[...] [...]
nata a [...] il Controparte_4
08/05/1978, nato a [...] Controparte_5 Derqui (Argentina) il 09/07/2009, nato a [...] CP_6
(Argentina) il 03/06/2005, nato a [...] Controparte_7
(Argentina) il 18/04/2008, nata a [...] Controparte_8
(Argentina) il 12/05/2010, nato a [...] CP_9
il 29/05/2013, nata a Controparte_10
BU RE (Argentina) il 04/12/1953, Controparte_11
nato a [...] il [...], CP_12
nato a [...] il [...],
[...] [...]
nata a [...] il Controparte_13
14/02/1959, nata a [...] il Controparte_14
16/05/1987, nata a [...] il CP_15
12/02/1995, nato a [...] Controparte_16
(Argentina) il 26/01/1982, nato a Controparte_17
BU RE (Argentina) il 06/11/2011, CP_18
nato a [...] il [...],
[...] [...]
nato a [...] il Controparte_19
19/03/1963, nato a [...] Controparte_20
(Argentina) il 23/05/1964, nato a Controparte_21
BU RE (Argentina) il 22/11/1995, CP_22
nato a [...] il [...],
[...] CP_23
nata a [...] il [...],
[...] [...]
nata a [...] il [...], CP_24 [...]
nato a [...] il Controparte_25
11/10/1986, nato a [...] il Persona_1
18/09/2019, nato a [...] il CP_26
25/04/2002, nata a [...] il CP_27
pag. 2/15 24/04/2014, nata a [...] il CP_28
24/01/2017, nato a [...] il Controparte_29
03/11/2020, nata a [...] Controparte_30
(Argentina) il 01/12/2020 e nata a Controparte_31
Presidente Derqui (Argentina) il 09/11/2003, elettivamente domiciliati in
VIA MAMELI 16 JESOLO presso lo studio dell'Avv. MANTOVANI
MARCO che li rappresenta e difende per mandato in atti.
PARTI APPELLATE
e
PROCURATORE GENERALE C/O CORTE D'APPELLO DI
GENOVA
PARTE INTERVENIENTE NECESSARIA
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, riformare l'impugnata decisione per i motivi sopra illustrati, rigettando per effetto la domanda.
Con vittoria di spese”. per le parti appellate: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello: - Rigettare integralmente l'appello proposto dal avverso Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Genova del 28/02/2024, n. cronol. 464/2024 emessa all'esito del procedimento R.G. n. 11413/2022 e le relative conclusioni.
Con rifusione di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
pag. 3/15 MOTIVAZIONE
1.1. Con ricorso ex art. 702bis, gli odierni appellati convenivano in giudizio il per veder accertato il loro status di cittadini italiani Parte_1
iure sanguinis. Precisavano di esser discendenti diretti del cittadino italiano, OR , nato a [...] il Persona_2
14/9/1817 ed emigrato in Argentina, dove è morto nel 1885, e a tal fine allegavano la documentazione attestante la linea di trasmissione.
1.2. Il si costituiva in giudizio, osservando che l'avo Parte_1
invocato non sembrava aver mai acquisito, ovvero pareva aver comunque perduto la cittadinanza italiana per effetto della definitiva emigrazione per il Sud America, realizzatasi nel tempo della vigenza del Codice civile albertino del 1837, il quale prevedeva un'apposita ipotesi di perdita della cittadinanza, statuendo all'art. 34 che “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
1.3. Con ordinanza del 28/02/2024, n. cronol. 464/2024 emessa all'esito del procedimento R.G. n. 11413/2022, il Tribunale di Genova accoglieva il ricorso.
Il Tribunale rilevava che, sebbene l'avo fosse nato in [...] antecedente alla nascita del Regno d'Italia, lo stesso doveva reputarsi, per giurisprudenza costante, cittadino italiano in quanto soggetto in vita alla data di costituzione del regno. Al riguardo affermava che “il codice albertino del 1837 (disciplinante peraltro la cittadinanza sabauda e non quella italiana) non risulta certamante applicabile”.
Affermava, quindi, che aveva poi potuto trasmettere la Persona_2
cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4 del Codice Civile del 1865 alla pag. 4/15 propria discendenza, anche per linea femminile, la quale altre a non essere stata specificamente contestata dalla resistente, trovava corrispondenza nella documentazione versata in atti, completa di appositi certificati rilasciati dalle autorità competenti.
Per contro, il Tribunale evidenziava che nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risultavano invece provati dal , sul quale gravava l'onere della prova. Parte_1
2.1. Con atto di appello notificato in data 28/03/2024, il
[...]
ha proposto appello avverso l'ordinanza. Parte_1
Con l'unico motivo di appello, (“Applicabilità dell'art. 34 Codice civile albertino del 1837. Violazione ed erronea applicazione artt. 34 Codice civile albertino 1837; 4 e ss. (in ispecie 6 et 11) CC 1865”, il Parte_1
impugna l'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la disciplina di cui all'art. 34 C.c. albertino e decisiva, ai fini di causa, la disciplina del
Codice Civile italiano del 1865 alla fattispecie odierna, in adesione alla giurisprudenza del Tribunale di Roma (n. 19625/2015).
Difatti, il caso di specie avrebbe ad oggetto una fattispecie diversa avendo il ricorrente lasciato l'Italia presumibilmente prima dell'unità di Italia del
17 marzo 1861 e prima dell'entrata in vigore del Codice civile italiano
(primo gennaio 1866). Di conseguenza, troverebbe applicazione il Codice
Civile albertino del 1837, che all'art. 34 statuiva che “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta del 1/07/2024, gli appellati contestano le argomentazioni del , sostenendo che “anche Parte_1
pag. 5/15 qualora avesse perso la cittadinanza sabauda ai Persona_2
sensi dell'art. 34 del Codice Civile albertino del 1837, si rileva che tale circostanza è assolutamente irrilevante rispetto all'acquisto della cittadinanza italiana da parte dello stesso nel Persona_2
1861”.
3. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
4. Si evidenzia innanzitutto che il non ha eccepito Parte_1
alcunché in ordine all'accertamento operato dal Giudice di prime cure in merito alla linea di discendenza, che deve quindi reputarsi pacifica.
4.1. Ciò premesso si ritiene che il abbia correttamente Parte_1
prospettato l'applicazione al caso di specie della normativa precedente al codice civile del 1865.
Invero, risulta agli atti che l'ascendente fosse già in Argentina prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865, avendo lì contratto matrimonio nel 1847. La normativa applicabile al caso di specie è quindi quella precedente al codice civile del 1865, promulgato con regio decreto
25 giugno 1865, n. 2358, primo Codice civile dell'Italia unita.
4.2 Al riguardo, occorre innanzitutto premettere che da un punto di vista legislativo l'Italia preunitaria e la neo-unita Italia assistettero ad un processo di unificazione giuridica, definito “unificazione a vapore” per la velocità ed i metodi autoritari con cui l'Esecutivo aveva approntato ed esteso alcuni codici sardi alle nuove province: per quanto riguarda il diritto civile, il codice civile del 1837 fu esteso alla province dell'Emilia, delle pag. 6/15 Marche e dell'Umbria tra il 1859 e il 1860; nel regno delle due Sicilie fu invece mantenuta in vigore la codificazione borbonica del 1819; nelle province lombarde il Governo decise di mantenere provvisoriamente in esecuzione il codice civile austriaco del 1811; per quanto riguarda la
Toscana fu deciso che le province toscane potessero conservare temporaneamente la propria legislazione in tutte le materie.
(La_nascita_dello_Stato_unitario.pdf (camera.it), p. 29 – 30).
4.3 Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana a discendenti di cittadini emigrati prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865, occorrerà quindi verificare se dalla data di emigrazione alla data di entrata in vigore del suddetto codice sia intervenuta la perdita della cittadinanza ai sensi della normativa ratione temporis applicabile.
4.4 Per quanto riguarda il caso di specie, essendo la Liguria stata annessa al regno di Sardegna con il Congresso di Vienna nel 1814, prima del 1866 trova applicazione – come prospettato dal Ministero - il Codice civile albertino del 1837 e in particolare l'art. 34, il quale prevedeva che “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
4.5 L'art. 34 prevedeva, dunque, sostanzialmente due casi di perdita del godimento dei diritti civili: l'ipotesi di naturalizzazione in un paese straniero (ipotesi nel caso di specie non sostenuta dal ) e l'ipotesi Parte_1
del suddito che si stabilisce in un paese straniero con l'animo di non più tornare.
Quest'ultima ipotesi è quella sostenuta dal che ha Parte_1
sostanzialmente prospettato la perdita di cittadinanza dell'avo per il solo pag. 7/15 fatto di essere emigrato prima dell'entrata in vigore del codice del 1865, alla luce di un'interpretazione del concetto di “animo di non più tornare” fondata su precedenti giurisprudenziali prodotti in atti (C. Appello Genova,
23 dicembre 1879, massima Foro Italiano n. 5, 1880, voce cittadinanza, p.
209).
Si rileva che la circostanza che l'ascendente sia emigrato dall'Italia antecedentemente all'unità d'Italia, con passaporto di uno stato preunitario, non è ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana. Difatti, “i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno d'Italia, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana.” (cfr. “La cittadinanza italiana – normative, procedure e circolari” a cura del Prefetto D'Ascenzio,
[...]
, p. 15 - reperibile online sul sito dell'Asgi). Parte_1
4.6 Sulla base di quanto sopra, non solo si può affermare che il cittadino dello Stato preunitario emigrato ha acquistato la cittadinanza italiana a partire dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia (purché non naturalizzato nello Stato estero e non deceduto al momento dell'unità di Italia), ma anche che l'emigrazione prima dell'unità d'Italia o prima dell'entrata in vigore del codice del 1865 non determina in automatico la perdita della cittadinanza.
Inoltre, è lo stesso art. 34 del codice civile albertino che al terzo e quarto comma specifica che “il domicilio trasportato in paese straniero,
pag. 8/15 qualunque ne sia la durata, non basterà da sé solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e che “gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”.
4.7 Sotto quest'ultimo punto di vista si segnala, peraltro, una remota sentenza della Corte d'Appello di Genova del 1857 (GIURISPRUDENZA
DEGLI STATI SARDI, Raccolta compilata dall'avvocato Filippo Bettini), anch'essa in contrasto con la tesi sostenuta dal Ministero nella parte in cui si afferma che “dall'acquisto all'estero di stabili e dalla dimora in estero
Stato non se ne può certamente indurre la intenzione di rinunziare al proprio paese coll'animo di non più ritornarvi, ove siffatta intenzione non sia provata da circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche”.
L'onere di provare l'intenzione di rinunziare al proprio paese con l'animo di non più ritornarvi sulla base di circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche grava sul . Difatti, la giurisprudenza di Parte_1
legittimità ha affermato che “la cittadinanza per fatto di nascita si acquista
a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
5. In relazione all'onere probatorio, deve rilevarsi che l'appellante nel corso del giudizio ha invocato a sostegno delle proprie tesi tre decisioni del pag. 9/15 Tribunale di Genova che hanno ritenuto di valorizzare, ai fini della prova dell'animo di non più ritornare di cui all'art. 34 del codice civile del 1837, una serie di elementi presuntivi attinenti alle vicende di vita del capostipite emigrato nel Paese straniero.
Ad avviso di questa Corte, la decisione di attribuire rilievo ad una serie di indici presuntivi desunti dalle vicissitudini di vita di quest'ultimo nel nuovo
Paese di residenza, al fine di accertare l'animo di non più ritornare dell'avo emigrato, non è condivisibile.
5.1 Ed invero, si osserva che il Tribunale di Genova, nella decisioni richiamate, ha ritenuto che l'animo di non più ritornare, di cui all'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, potesse ritenersi adeguatamente provato, nella fattispecie sottoposta alla sua attenzione, dalle seguenti circostanze, riferite al capostipite emigrato: “- Che abbia deciso, quando i mezzi di trasporto non erano minimamente paragonabili a quelli odierni, di intraprendere un viaggio oggettivamente lungo, faticoso e pericoloso per una meta lontanissima e per tanti aspetti sconosciuta (peraltro anche con il trasporto aereo moderno si tratterebbe comunque di un viaggio lungo e faticoso); - Che egli ebbe una relazione prima del 17/03/1861 a Panama con una ragazza del luogo;
-Che ivi stabilì la propria dimora (elemento, come visto, isolatamente considerato non sufficiente); - Che ivi generò tutta la propria progenie (che a sua volta ivi si sposò e procreò); - Che ivi stabilì il proprio centro di vita, interessi e affari;
- Che ivi morì e fu sepolto, al pari della sua discendenza;
”.
5.2 Deve evidenziarsi, tuttavia, che tali elementi di fatto afferiscono all'esistenza che il soggetto emigrato ha condotto a seguito del suo arrivo nel Paese ospitante, il che induce ad escludere che essi possano essere pag. 10/15 utilmente valorizzati come indici presuntivi del fatto che il soggetto medesimo fosse partito dall'allora Regno di Sardegna “con l'animo di non più tornare”.
A tal fine, infatti, sarebbe stato necessario allegare e provare circostanze di fatto anteriori o contestuali alla partenza, tali da far presumere che il suddito, con la sua emigrazione, intendesse recidere ogni legame con il
Paese di origine.
5.3 In altri termini, il ragionamento svolto sul punto dal Tribunale di
Genova nella sentenza n. 3200/24 appare errato nella parte in cui ha considerato provato, in via presuntiva, uno stato soggettivo che, a mente dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, doveva esistere al momento della partenza dell'emigrato sulla base di fatti verificatisi dopo tale momento, quando ormai la persona si trovava già nello Stato ospitante.
Ebbene, nel caso di specie, il , su cui gravava l'onere Parte_1
di provare la ricorrenza di fatti estintivi o modificativi della cittadinanza, non ha dedotto alcun fatto idoneo a dimostrare, nel senso appena indicato, che l'avo degli odierni appellati sia emigrato in Sudamerica “con l'animo di non più tornare”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, ragion per cui, nel caso di specie, non possono reputarsi integrati i presupposti per l'applicazione di detta norma.
5.4 In ogni caso, questa Corte ritiene dirimente osservare che il ridetto art. 34, in base al suo tenore letterale, stabiliva che il suddito che si fosse trasferito all'estero con l'animo di non più ritornare o che avesse acquistato la “naturalità in un paese straniero” avrebbe perso non già lo status di suddito del Regno di Sardegna, bensì il “godimento dei diritti civili” inerenti a tale status.
pag. 11/15 A conferma di ciò, si consideri quanto disposto dal successivo art. 36 del
Codice civile albertino del 1837: “I sudditi contemplati nei due articoli precedenti, ed anche quelli che con NA autorizzazione avessero preso servizio militare, od accettate pubbliche funzioni da un Governo straniero, dovranno nel termine che sarà prefisso rientrare nei Regii Stati, qualora venga loro intimato il ritorno sia individualmente, sia in modo generale, e per pubblico proclama. Sono eccettuati dalla disposizione del presente articolo quelli soltanto che, previa autorizzazione NA, avessero ottenuto la naturalità in paese estero.”.
La norma, nel prevedere il potere del VR di richiamare in Patria i sudditi “contemplati nei due articoli precedenti”, con la sola eccezione di coloro che “avessero ottenuto la naturalità in paese estero”, induce a ritenere che il Legislatore dell'epoca considerasse coloro che fossero emigrati all'estero “con l'animo di non più ritornare” pur sempre sudditi del Regno di Sardegna che, tuttavia, avevano perso l'esercizio dei diritti civili connessi alla qualità di suddito.
Si consideri inoltre che l'art. 39 del Codice del 1837 stabiliva che “Il suddito che sarà decaduto dal godimento dei diritti civili potrà essere ammesso a ricuperarli, rientrando nello Stato coll' autorizzazione del
VR , e con dichiarare nel modo prescritto nell'articolo 20 , che vuole stabilirvisi , e purchè vi si stabilisca effettivamente entro l'anno dalla ottenuta autorizzazione.” così ammettendo esplicitamente la possibilità che esistessero sudditi che restavano tali anche se avevano perso il godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità.
5.5 Deve poi evidenziarsi che anche la giurisprudenza dell'epoca ha interpretato l'art. 34 del Codice civile del 1837 nel senso appena indicato.
pag. 12/15 Si consideri quanto statuito sul punto dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza del 24 aprile 1857: “il testatore marchese nato Persona_3
in Genova da padre genovese, non aveva ottenuta sovrana autorizzazione di venire altrove naturalizzato, e quindi, a termini della giurisprudenza vigente prima e dopo la promulgazione del Cod. civ., per quantunque in forza dei seguiti internazionali trattati gli fosse lecito di ritirarsi e dimorare all'estero, non erasi ciò nullameno potuto spogliare dalla sudditanza sarda, la quale, come ogni altra sudditanza, non racchiude unicamente in sé la fruizione di un diritto a cui si possa a talento rinunciare, ma astringe a doveri verso la patria da cui coi soli mezzi dalla legge in questa vigente riconosciuti può essere fatto di verni prosciolto”.
5.6 Pertanto, interpretando l'art. 34 del Codice civile albertino del 1837 nel senso che il trasferimento all'estero con l'animo di non più ritornare determinava solo la perdita in capo al suddito del godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità, mantenendo invece intatto il rapporto di sudditanza, è possibile affermare che l'avo emigrato, diversamente da quanto argomentato sul punto dal , non è mai Parte_1
divenuto cittadino straniero per effetto della norma menzionata e, di conseguenza, la sua esistenza in vita alla data del 1° gennaio 1866 ha comportato ipso iure l'acquisto da parte sua della cittadinanza italiana.
6. Infine, si osserva che la Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, adottata a New York il 30 agosto 1961, all'art. 7, paragrafi da 3 a 6, dispone: “3. Fatto salvo quanto disposto nei paragrafi 4 e
5 del presente articolo, un cittadino di uno Stato contraente non dovrà perdere la sua cittadinanza diventando apolide per il fatto di essere partito o di avere la residenza all'estero, per una mancata registrazione o per altre pag. 13/15 ragioni simili.
6. Fatte salve le circostanze di cui al presente articolo, se la perdita della cittadinanza di uno Stato contraente rendesse una persona apolide, egli non perderà la propria cittadinanza, anche se tale perdita non è espressamente vietata da alcuna altra disposizione della presente convenzione”.
6.1 Anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha evidenziato che le ipotesi “che contemplino casi di perdita della cittadinanza discendenti dal venir meno di criteri di collegamento tra la persona e lo Stato” (a livello di legislazione nazionale) “sono ritenute non incompatibili col diritto dell'Unione, purché nel rispetto dei limiti di proporzionalità e purché sia escluso il rischio di apolidia ( v. C Giust. 12.3.2019, Tjebbes, causa
C 221/17)” (v. Cass. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022, in motivazione pag. 16). 7.7- Pertanto, è evidente che nel caso in esame sussiste un concreto rischio di apolidia dato che, secondo quanto certificato dall'autorità argentina, l'avo emigrato non è mai diventato cittadino argentino.
7. Tale considerazione, unitamente a quanto sopra esposto circa il mancato assolvimento, da parte del , dell'onere probatorio a Parte_1
esso incombente, inducono a confermare il riconoscimento della cittadinanza italiana agli appellati, con conseguente infondatezza dell'unico motivo d'appello dedotto.
8. Le spese di lite del presente grado di giudizio sono compensate alla luce dell'astratta controvertibilità delle questioni esaminate, della loro singolarità e dell'applicazione di principi giurisprudenziali nella risoluzione della lite.
pag. 14/15 9. Si dà atto che ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del
D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, azione ed eccezione respinte,
1. rigetta l'appello proposto dal Parte_1
avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova, in composizione monocratica, n. cronol. 464/2024, datata 28/02/2024, emessa all'esito del procedimento R.G. n. 11413/2022;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
3. dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012,
n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
Genova, 16/04/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 349/2024
La Corte D'Appello di Genova, Terza, in persona dei magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 349/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI GENOVA, presso i cui uffici in
VIALE BRIGATE PARTIGIANE N. 2 GENOVA è legalmente domiciliato.
PARTE APPELLANTE contro
nato a [...] Controparte_1
(Argentina) il 04/04/1949, nata a Controparte_2
Presidente Derqui (Argentina) il 27/02/2002, Controparte_3
nato a [...] il [...],
[...] [...]
nata a [...] il Controparte_4
08/05/1978, nato a [...] Controparte_5 Derqui (Argentina) il 09/07/2009, nato a [...] CP_6
(Argentina) il 03/06/2005, nato a [...] Controparte_7
(Argentina) il 18/04/2008, nata a [...] Controparte_8
(Argentina) il 12/05/2010, nato a [...] CP_9
il 29/05/2013, nata a Controparte_10
BU RE (Argentina) il 04/12/1953, Controparte_11
nato a [...] il [...], CP_12
nato a [...] il [...],
[...] [...]
nata a [...] il Controparte_13
14/02/1959, nata a [...] il Controparte_14
16/05/1987, nata a [...] il CP_15
12/02/1995, nato a [...] Controparte_16
(Argentina) il 26/01/1982, nato a Controparte_17
BU RE (Argentina) il 06/11/2011, CP_18
nato a [...] il [...],
[...] [...]
nato a [...] il Controparte_19
19/03/1963, nato a [...] Controparte_20
(Argentina) il 23/05/1964, nato a Controparte_21
BU RE (Argentina) il 22/11/1995, CP_22
nato a [...] il [...],
[...] CP_23
nata a [...] il [...],
[...] [...]
nata a [...] il [...], CP_24 [...]
nato a [...] il Controparte_25
11/10/1986, nato a [...] il Persona_1
18/09/2019, nato a [...] il CP_26
25/04/2002, nata a [...] il CP_27
pag. 2/15 24/04/2014, nata a [...] il CP_28
24/01/2017, nato a [...] il Controparte_29
03/11/2020, nata a [...] Controparte_30
(Argentina) il 01/12/2020 e nata a Controparte_31
Presidente Derqui (Argentina) il 09/11/2003, elettivamente domiciliati in
VIA MAMELI 16 JESOLO presso lo studio dell'Avv. MANTOVANI
MARCO che li rappresenta e difende per mandato in atti.
PARTI APPELLATE
e
PROCURATORE GENERALE C/O CORTE D'APPELLO DI
GENOVA
PARTE INTERVENIENTE NECESSARIA
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, riformare l'impugnata decisione per i motivi sopra illustrati, rigettando per effetto la domanda.
Con vittoria di spese”. per le parti appellate: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello: - Rigettare integralmente l'appello proposto dal avverso Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Genova del 28/02/2024, n. cronol. 464/2024 emessa all'esito del procedimento R.G. n. 11413/2022 e le relative conclusioni.
Con rifusione di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
pag. 3/15 MOTIVAZIONE
1.1. Con ricorso ex art. 702bis, gli odierni appellati convenivano in giudizio il per veder accertato il loro status di cittadini italiani Parte_1
iure sanguinis. Precisavano di esser discendenti diretti del cittadino italiano, OR , nato a [...] il Persona_2
14/9/1817 ed emigrato in Argentina, dove è morto nel 1885, e a tal fine allegavano la documentazione attestante la linea di trasmissione.
1.2. Il si costituiva in giudizio, osservando che l'avo Parte_1
invocato non sembrava aver mai acquisito, ovvero pareva aver comunque perduto la cittadinanza italiana per effetto della definitiva emigrazione per il Sud America, realizzatasi nel tempo della vigenza del Codice civile albertino del 1837, il quale prevedeva un'apposita ipotesi di perdita della cittadinanza, statuendo all'art. 34 che “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
1.3. Con ordinanza del 28/02/2024, n. cronol. 464/2024 emessa all'esito del procedimento R.G. n. 11413/2022, il Tribunale di Genova accoglieva il ricorso.
Il Tribunale rilevava che, sebbene l'avo fosse nato in [...] antecedente alla nascita del Regno d'Italia, lo stesso doveva reputarsi, per giurisprudenza costante, cittadino italiano in quanto soggetto in vita alla data di costituzione del regno. Al riguardo affermava che “il codice albertino del 1837 (disciplinante peraltro la cittadinanza sabauda e non quella italiana) non risulta certamante applicabile”.
Affermava, quindi, che aveva poi potuto trasmettere la Persona_2
cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4 del Codice Civile del 1865 alla pag. 4/15 propria discendenza, anche per linea femminile, la quale altre a non essere stata specificamente contestata dalla resistente, trovava corrispondenza nella documentazione versata in atti, completa di appositi certificati rilasciati dalle autorità competenti.
Per contro, il Tribunale evidenziava che nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risultavano invece provati dal , sul quale gravava l'onere della prova. Parte_1
2.1. Con atto di appello notificato in data 28/03/2024, il
[...]
ha proposto appello avverso l'ordinanza. Parte_1
Con l'unico motivo di appello, (“Applicabilità dell'art. 34 Codice civile albertino del 1837. Violazione ed erronea applicazione artt. 34 Codice civile albertino 1837; 4 e ss. (in ispecie 6 et 11) CC 1865”, il Parte_1
impugna l'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la disciplina di cui all'art. 34 C.c. albertino e decisiva, ai fini di causa, la disciplina del
Codice Civile italiano del 1865 alla fattispecie odierna, in adesione alla giurisprudenza del Tribunale di Roma (n. 19625/2015).
Difatti, il caso di specie avrebbe ad oggetto una fattispecie diversa avendo il ricorrente lasciato l'Italia presumibilmente prima dell'unità di Italia del
17 marzo 1861 e prima dell'entrata in vigore del Codice civile italiano
(primo gennaio 1866). Di conseguenza, troverebbe applicazione il Codice
Civile albertino del 1837, che all'art. 34 statuiva che “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta del 1/07/2024, gli appellati contestano le argomentazioni del , sostenendo che “anche Parte_1
pag. 5/15 qualora avesse perso la cittadinanza sabauda ai Persona_2
sensi dell'art. 34 del Codice Civile albertino del 1837, si rileva che tale circostanza è assolutamente irrilevante rispetto all'acquisto della cittadinanza italiana da parte dello stesso nel Persona_2
1861”.
3. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
4. Si evidenzia innanzitutto che il non ha eccepito Parte_1
alcunché in ordine all'accertamento operato dal Giudice di prime cure in merito alla linea di discendenza, che deve quindi reputarsi pacifica.
4.1. Ciò premesso si ritiene che il abbia correttamente Parte_1
prospettato l'applicazione al caso di specie della normativa precedente al codice civile del 1865.
Invero, risulta agli atti che l'ascendente fosse già in Argentina prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865, avendo lì contratto matrimonio nel 1847. La normativa applicabile al caso di specie è quindi quella precedente al codice civile del 1865, promulgato con regio decreto
25 giugno 1865, n. 2358, primo Codice civile dell'Italia unita.
4.2 Al riguardo, occorre innanzitutto premettere che da un punto di vista legislativo l'Italia preunitaria e la neo-unita Italia assistettero ad un processo di unificazione giuridica, definito “unificazione a vapore” per la velocità ed i metodi autoritari con cui l'Esecutivo aveva approntato ed esteso alcuni codici sardi alle nuove province: per quanto riguarda il diritto civile, il codice civile del 1837 fu esteso alla province dell'Emilia, delle pag. 6/15 Marche e dell'Umbria tra il 1859 e il 1860; nel regno delle due Sicilie fu invece mantenuta in vigore la codificazione borbonica del 1819; nelle province lombarde il Governo decise di mantenere provvisoriamente in esecuzione il codice civile austriaco del 1811; per quanto riguarda la
Toscana fu deciso che le province toscane potessero conservare temporaneamente la propria legislazione in tutte le materie.
(La_nascita_dello_Stato_unitario.pdf (camera.it), p. 29 – 30).
4.3 Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana a discendenti di cittadini emigrati prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865, occorrerà quindi verificare se dalla data di emigrazione alla data di entrata in vigore del suddetto codice sia intervenuta la perdita della cittadinanza ai sensi della normativa ratione temporis applicabile.
4.4 Per quanto riguarda il caso di specie, essendo la Liguria stata annessa al regno di Sardegna con il Congresso di Vienna nel 1814, prima del 1866 trova applicazione – come prospettato dal Ministero - il Codice civile albertino del 1837 e in particolare l'art. 34, il quale prevedeva che “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
4.5 L'art. 34 prevedeva, dunque, sostanzialmente due casi di perdita del godimento dei diritti civili: l'ipotesi di naturalizzazione in un paese straniero (ipotesi nel caso di specie non sostenuta dal ) e l'ipotesi Parte_1
del suddito che si stabilisce in un paese straniero con l'animo di non più tornare.
Quest'ultima ipotesi è quella sostenuta dal che ha Parte_1
sostanzialmente prospettato la perdita di cittadinanza dell'avo per il solo pag. 7/15 fatto di essere emigrato prima dell'entrata in vigore del codice del 1865, alla luce di un'interpretazione del concetto di “animo di non più tornare” fondata su precedenti giurisprudenziali prodotti in atti (C. Appello Genova,
23 dicembre 1879, massima Foro Italiano n. 5, 1880, voce cittadinanza, p.
209).
Si rileva che la circostanza che l'ascendente sia emigrato dall'Italia antecedentemente all'unità d'Italia, con passaporto di uno stato preunitario, non è ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana. Difatti, “i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno d'Italia, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana.” (cfr. “La cittadinanza italiana – normative, procedure e circolari” a cura del Prefetto D'Ascenzio,
[...]
, p. 15 - reperibile online sul sito dell'Asgi). Parte_1
4.6 Sulla base di quanto sopra, non solo si può affermare che il cittadino dello Stato preunitario emigrato ha acquistato la cittadinanza italiana a partire dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia (purché non naturalizzato nello Stato estero e non deceduto al momento dell'unità di Italia), ma anche che l'emigrazione prima dell'unità d'Italia o prima dell'entrata in vigore del codice del 1865 non determina in automatico la perdita della cittadinanza.
Inoltre, è lo stesso art. 34 del codice civile albertino che al terzo e quarto comma specifica che “il domicilio trasportato in paese straniero,
pag. 8/15 qualunque ne sia la durata, non basterà da sé solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e che “gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”.
4.7 Sotto quest'ultimo punto di vista si segnala, peraltro, una remota sentenza della Corte d'Appello di Genova del 1857 (GIURISPRUDENZA
DEGLI STATI SARDI, Raccolta compilata dall'avvocato Filippo Bettini), anch'essa in contrasto con la tesi sostenuta dal Ministero nella parte in cui si afferma che “dall'acquisto all'estero di stabili e dalla dimora in estero
Stato non se ne può certamente indurre la intenzione di rinunziare al proprio paese coll'animo di non più ritornarvi, ove siffatta intenzione non sia provata da circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche”.
L'onere di provare l'intenzione di rinunziare al proprio paese con l'animo di non più ritornarvi sulla base di circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche grava sul . Difatti, la giurisprudenza di Parte_1
legittimità ha affermato che “la cittadinanza per fatto di nascita si acquista
a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
5. In relazione all'onere probatorio, deve rilevarsi che l'appellante nel corso del giudizio ha invocato a sostegno delle proprie tesi tre decisioni del pag. 9/15 Tribunale di Genova che hanno ritenuto di valorizzare, ai fini della prova dell'animo di non più ritornare di cui all'art. 34 del codice civile del 1837, una serie di elementi presuntivi attinenti alle vicende di vita del capostipite emigrato nel Paese straniero.
Ad avviso di questa Corte, la decisione di attribuire rilievo ad una serie di indici presuntivi desunti dalle vicissitudini di vita di quest'ultimo nel nuovo
Paese di residenza, al fine di accertare l'animo di non più ritornare dell'avo emigrato, non è condivisibile.
5.1 Ed invero, si osserva che il Tribunale di Genova, nella decisioni richiamate, ha ritenuto che l'animo di non più ritornare, di cui all'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, potesse ritenersi adeguatamente provato, nella fattispecie sottoposta alla sua attenzione, dalle seguenti circostanze, riferite al capostipite emigrato: “- Che abbia deciso, quando i mezzi di trasporto non erano minimamente paragonabili a quelli odierni, di intraprendere un viaggio oggettivamente lungo, faticoso e pericoloso per una meta lontanissima e per tanti aspetti sconosciuta (peraltro anche con il trasporto aereo moderno si tratterebbe comunque di un viaggio lungo e faticoso); - Che egli ebbe una relazione prima del 17/03/1861 a Panama con una ragazza del luogo;
-Che ivi stabilì la propria dimora (elemento, come visto, isolatamente considerato non sufficiente); - Che ivi generò tutta la propria progenie (che a sua volta ivi si sposò e procreò); - Che ivi stabilì il proprio centro di vita, interessi e affari;
- Che ivi morì e fu sepolto, al pari della sua discendenza;
”.
5.2 Deve evidenziarsi, tuttavia, che tali elementi di fatto afferiscono all'esistenza che il soggetto emigrato ha condotto a seguito del suo arrivo nel Paese ospitante, il che induce ad escludere che essi possano essere pag. 10/15 utilmente valorizzati come indici presuntivi del fatto che il soggetto medesimo fosse partito dall'allora Regno di Sardegna “con l'animo di non più tornare”.
A tal fine, infatti, sarebbe stato necessario allegare e provare circostanze di fatto anteriori o contestuali alla partenza, tali da far presumere che il suddito, con la sua emigrazione, intendesse recidere ogni legame con il
Paese di origine.
5.3 In altri termini, il ragionamento svolto sul punto dal Tribunale di
Genova nella sentenza n. 3200/24 appare errato nella parte in cui ha considerato provato, in via presuntiva, uno stato soggettivo che, a mente dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, doveva esistere al momento della partenza dell'emigrato sulla base di fatti verificatisi dopo tale momento, quando ormai la persona si trovava già nello Stato ospitante.
Ebbene, nel caso di specie, il , su cui gravava l'onere Parte_1
di provare la ricorrenza di fatti estintivi o modificativi della cittadinanza, non ha dedotto alcun fatto idoneo a dimostrare, nel senso appena indicato, che l'avo degli odierni appellati sia emigrato in Sudamerica “con l'animo di non più tornare”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, ragion per cui, nel caso di specie, non possono reputarsi integrati i presupposti per l'applicazione di detta norma.
5.4 In ogni caso, questa Corte ritiene dirimente osservare che il ridetto art. 34, in base al suo tenore letterale, stabiliva che il suddito che si fosse trasferito all'estero con l'animo di non più ritornare o che avesse acquistato la “naturalità in un paese straniero” avrebbe perso non già lo status di suddito del Regno di Sardegna, bensì il “godimento dei diritti civili” inerenti a tale status.
pag. 11/15 A conferma di ciò, si consideri quanto disposto dal successivo art. 36 del
Codice civile albertino del 1837: “I sudditi contemplati nei due articoli precedenti, ed anche quelli che con NA autorizzazione avessero preso servizio militare, od accettate pubbliche funzioni da un Governo straniero, dovranno nel termine che sarà prefisso rientrare nei Regii Stati, qualora venga loro intimato il ritorno sia individualmente, sia in modo generale, e per pubblico proclama. Sono eccettuati dalla disposizione del presente articolo quelli soltanto che, previa autorizzazione NA, avessero ottenuto la naturalità in paese estero.”.
La norma, nel prevedere il potere del VR di richiamare in Patria i sudditi “contemplati nei due articoli precedenti”, con la sola eccezione di coloro che “avessero ottenuto la naturalità in paese estero”, induce a ritenere che il Legislatore dell'epoca considerasse coloro che fossero emigrati all'estero “con l'animo di non più ritornare” pur sempre sudditi del Regno di Sardegna che, tuttavia, avevano perso l'esercizio dei diritti civili connessi alla qualità di suddito.
Si consideri inoltre che l'art. 39 del Codice del 1837 stabiliva che “Il suddito che sarà decaduto dal godimento dei diritti civili potrà essere ammesso a ricuperarli, rientrando nello Stato coll' autorizzazione del
VR , e con dichiarare nel modo prescritto nell'articolo 20 , che vuole stabilirvisi , e purchè vi si stabilisca effettivamente entro l'anno dalla ottenuta autorizzazione.” così ammettendo esplicitamente la possibilità che esistessero sudditi che restavano tali anche se avevano perso il godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità.
5.5 Deve poi evidenziarsi che anche la giurisprudenza dell'epoca ha interpretato l'art. 34 del Codice civile del 1837 nel senso appena indicato.
pag. 12/15 Si consideri quanto statuito sul punto dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza del 24 aprile 1857: “il testatore marchese nato Persona_3
in Genova da padre genovese, non aveva ottenuta sovrana autorizzazione di venire altrove naturalizzato, e quindi, a termini della giurisprudenza vigente prima e dopo la promulgazione del Cod. civ., per quantunque in forza dei seguiti internazionali trattati gli fosse lecito di ritirarsi e dimorare all'estero, non erasi ciò nullameno potuto spogliare dalla sudditanza sarda, la quale, come ogni altra sudditanza, non racchiude unicamente in sé la fruizione di un diritto a cui si possa a talento rinunciare, ma astringe a doveri verso la patria da cui coi soli mezzi dalla legge in questa vigente riconosciuti può essere fatto di verni prosciolto”.
5.6 Pertanto, interpretando l'art. 34 del Codice civile albertino del 1837 nel senso che il trasferimento all'estero con l'animo di non più ritornare determinava solo la perdita in capo al suddito del godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità, mantenendo invece intatto il rapporto di sudditanza, è possibile affermare che l'avo emigrato, diversamente da quanto argomentato sul punto dal , non è mai Parte_1
divenuto cittadino straniero per effetto della norma menzionata e, di conseguenza, la sua esistenza in vita alla data del 1° gennaio 1866 ha comportato ipso iure l'acquisto da parte sua della cittadinanza italiana.
6. Infine, si osserva che la Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, adottata a New York il 30 agosto 1961, all'art. 7, paragrafi da 3 a 6, dispone: “3. Fatto salvo quanto disposto nei paragrafi 4 e
5 del presente articolo, un cittadino di uno Stato contraente non dovrà perdere la sua cittadinanza diventando apolide per il fatto di essere partito o di avere la residenza all'estero, per una mancata registrazione o per altre pag. 13/15 ragioni simili.
6. Fatte salve le circostanze di cui al presente articolo, se la perdita della cittadinanza di uno Stato contraente rendesse una persona apolide, egli non perderà la propria cittadinanza, anche se tale perdita non è espressamente vietata da alcuna altra disposizione della presente convenzione”.
6.1 Anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha evidenziato che le ipotesi “che contemplino casi di perdita della cittadinanza discendenti dal venir meno di criteri di collegamento tra la persona e lo Stato” (a livello di legislazione nazionale) “sono ritenute non incompatibili col diritto dell'Unione, purché nel rispetto dei limiti di proporzionalità e purché sia escluso il rischio di apolidia ( v. C Giust. 12.3.2019, Tjebbes, causa
C 221/17)” (v. Cass. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022, in motivazione pag. 16). 7.7- Pertanto, è evidente che nel caso in esame sussiste un concreto rischio di apolidia dato che, secondo quanto certificato dall'autorità argentina, l'avo emigrato non è mai diventato cittadino argentino.
7. Tale considerazione, unitamente a quanto sopra esposto circa il mancato assolvimento, da parte del , dell'onere probatorio a Parte_1
esso incombente, inducono a confermare il riconoscimento della cittadinanza italiana agli appellati, con conseguente infondatezza dell'unico motivo d'appello dedotto.
8. Le spese di lite del presente grado di giudizio sono compensate alla luce dell'astratta controvertibilità delle questioni esaminate, della loro singolarità e dell'applicazione di principi giurisprudenziali nella risoluzione della lite.
pag. 14/15 9. Si dà atto che ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del
D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, azione ed eccezione respinte,
1. rigetta l'appello proposto dal Parte_1
avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova, in composizione monocratica, n. cronol. 464/2024, datata 28/02/2024, emessa all'esito del procedimento R.G. n. 11413/2022;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
3. dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012,
n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
Genova, 16/04/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni
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