Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 47 /2024 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Simona Iavazzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 47 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 08.01.2025 avente ad oggetto “separazione giudiziale” e “divorzio” quale domanda cumulata,
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Torremaggiore alla Via Damiano Chiesa n. 5, presso lo studio dell'avv.
Gattillo Paolo (c.f. ), dal quale è rappresentata e difesa C.F._2
in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliato in Torremaggiore alla Via Damiano Chiesa n. 5, presso lo studio dell'avv. Gattillo Paolo (c.f. ), dal quale è rappresentato C.F._2
e difeso in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
E
L'AVV. (c.f. , nella Controparte_2 C.F._4
qualità di curatore speciale del minore Persona_1
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Foggia alla Via G. C.F._5
De Petra n. 1, presso lo studio dell'avv. De Martinis Maria Emilia (c.f.
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di C.F._6
procura in calce alla memoria di costituzione;
- INTERVENTORE EX LEGE
E
- E PM IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE -
Conclusioni: All'udienza del 08.01.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da “note di trattazione scritta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 12.01.2024 premesso di avere Parte_1
contratto matrimonio civile con in LA (Marocco) Controparte_1
in data16.01.2018; che dal matrimonio era nato il figlio (nt. il Persona_1
23.12.2018), minore, - chiedeva all'intestato Tribunale: 1) di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore a sé medesima con collocamento prevalente presso la stessa, confermando le limitazioni alla responsabilità genitoriale del padre già imposte dal Tribunale dei Minorenni di Bari nel provvedimento 753/2022
v.g.; 3) di regolamentare il diritto di visita paterno secondo tempi e modalità stabiliti dai servizi sociali di Torremaggiore o Poggio Imperiale;
4) di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore nella misura pari a complessivi euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie ivi compresa la retta mensile presso il centro AS.SO.RI Onlus di
Foggia; 5) di autorizzare la ricorrente all'uscita dal territorio della Repubblica unitamente al minore compatibilmente con le sue esigenze di cura, anche
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limitatamente al periodo estivo;
6) di pronunciare, decorsi i termini di legge e previa remissione della causa sul ruolo, sentenza di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni chieste per la separazione.
La ricorrente deduceva che la crisi coniugale, culminata con il suo abbandono della casa coniugale previo collocamento d'urgenza in una struttura protetta, era stata determinata dai continui dissidi e contrasti sorti durante la vita matrimoniale nonché a causa degli atti di aggressività psicologica posti in essere dal marito nei suoi confronti favoriti dalla sua totale dipendenza economica;
che, dopo l'instaurazione del procedimento n.753/22 v.g. avviato su iniziativa del Ministero, il Tribunale dei Minori di Bari aveva CP_3
affidato il minore al servizio sociale del Comune di Poggio Persona_1
Imperiale, collocandolo presso la comunità protetta “la Casa dell'Arcobaleno di Torremaggiore”, ponendo altresì limitazioni alla potestà genitoriale del padre previa nomina di una curatore speciale;
che il minore , Persona_1
affetto da un disturbo dello spettro autistico di terzo livello, oltre a frequentare il secondo anno della scuola dell'infanzia dal mese di novembre 2023 seguiva lezioni di logopedia e di attività acquatico-motorie impartite da AS.SO.RI
Onlus di Foggia, previo pagamento di una retta mensile pari a 570,00 euro, quasi totalmente a carico del padre;
che lavora da pochi mesi come mediatrice linguistica in favore della Comunità che la ospita con una retribuzione mensile pari a circa 150,00-180,00 euro, mentre il resistente, in precedenza gestore di un esercizio commerciale (macelleria) in Poggio Imperiale, attualmente lavora in un esercizio commerciale di Fabriano (AN).
Si costituiva in giudizio il resistente il quale, accettava il piano genitoriale formulato dalla ricorrente limitatamente alle attività scolastiche ed extrascolastiche (oltre che per la scelta del pediatra) del minore, mentre nel merito aderiva alla domanda di separazione formulata dalla ricorrente previa sottoscrizione di un accordo, che si dichiarava disponibile a siglare, tenuto debito conto del prevalente interesse del figlio minore . Persona_1
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All'udienza del 22.05.2024 il procuratore delle parti rappresentava che i coniugi avevano raggiunto un accordo i cui patti venivano sottoscritti e ratificati dal proprio procuratore. Il Giudice istruttore, preso atto dell'accordo intervenuto, stante la pendenza di un procedimento dinanzi al Tribunale del
Minori di Bari, disponeva l'acquisizione dei provvedimenti medio tempore adottati nonché sollecitava i servizi sociali competente a relazionare il
Tribunale circa la coppia genitoriale ed il minore.
Con ordinanza del 6.9.2024 il Giudice Istruttore, letti gli atti del procedimento pendente dinanzi al Tribunale dei Minori di Bari n. 753/2022 v.g., integrava il contraddittorio nei confronti del curatore speciale del minore ivi nominato, avv. invitandola ad aggiornare il Tribunale circa lo Controparte_2
stato di avanzamento del procedimento minorile nonché a depositare i provvedimenti nelle more adottati.
Con memoria di costituzione del 25.09.2024, si costituiva in giudizio il curatore speciale del minore, avv. la quale, dopo una Controparte_2
attenta ricostruzione delle vicende familiari e giudiziali, riportando anche parte dei provvedimenti medio tempore adottati dal Tribunale dei Minori di
Bari, evidenziava l'impossibilità allo stato di una definizione della controversia mediante omologa dei patti concordati dalle parti;
il curatore, infatti, nell'evidenziare un ridimensionamento del pregiudizio in favore del minore, avendo nelle more le parti ripreso i contatti anche grazie al percorso di consapevolezza dei sui agiti e comportamenti intrapreso dal resistente, evidenziava comunque diverse problematiche che di fatto ad oggi rendono difficile l'esercizio comune della responsabilità genitoriale.
In particolare, il curatore speciale evidenziava l'impossibilita di rapportarsi al minore stante le patologia grave da cui è affetto nonché la sua tenera età, il forte legame con la madre e l'ottima capacità della stessa di contenerlo e accudirlo;
deduceva altresì diverse problematiche di gestione nella sottoscrizioni delle autorizzazioni sanitarie e scolastiche che riguardano il minore, vivendo il padre nella città di Fabriano per esigenze di carattere
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lavorativo, e necessitando il minore di una costante assistenza medica essendo affetto da un “Disturbo multi sistemico dello sviluppo con maggiore compromissione del versante linguistico-sociale”; evidenziava altresì il curatore la necessità di non disporre lunghi pernottamenti figlio/padre, quanto meno nel primo periodo. Concludeva, pertanto, chiedendo l'affidamento super-esclusivo del minore in favore della madre, previo collocamento presso la stessa, allo stato in una comunità, e regolamentazione del diritto di visita paterno compatibilmente con le problematiche di salute del minore, allo stato con esclusione dei pernottamenti.
Con ordinanza del 05.11.2024, l'odierno Giudice Istruttore – “rilevato come le parti richiamino un accordo del 22 maggio 2024 del quale non risulta copia in atti e con autentica del procuratore;
rilevato la posizione assunta sul punto dal curatore speciale del minore, il quale ha inteso chiedere l'affido super- esclusivo del minore alla madre alla luce della necessità di cure continue del predetto per la patologia di cui soffre e considerato come il padre allo stato lavori fuori dal comune di residenza del figlio;
rilevato quindi come il curatore abbai motivato la richiesta sulla base dell'interesse concreto del minore e della peculiarità del caso;
rilevato come il paventato pernotto con il padre alla luce delle stesse ragioni di salute del minore sia stato sconsigliato dalla curatrice speciale anche in considerazione delle complessive condizioni del genitore non collocatario il quale lavora fuori sede (Fabriano), senza tuttavia escludere per il resto un diritto di visita pieno del padre;
rilevato come, a latere, il curatore abbia altresì chiesto la conferma dei provvedimenti che ha assunto medio tempore il TM;
tenuto conto del contributo al mantenimento del minore proposto da parte della curatrice a carico del padre;
rilevato come il procedimento possa proseguire direttamente con rimessione della causa al collegio per la decisione ove gli accordi sottoscritti dalle parti con autentica del difensore risultino completi ed in atti e, solo ove ritenuto, anche ed auspicabilmente modificati secondo le indicazioni del curatore
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speciale”, rinviava la causa all'udienza del 8.1.2025 per valutare la condotta e la posizione assunta dalle parti e rimette la causa al Collegio per la decisione.
All'udienza del 8.01.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti aderiva alle conclusioni del curatore speciale del minore;
il Giudice relatore, dunque, si riservava di riferire al Collegio per la decisione, come da nuovo rito Cartabia.
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In rito, tenuto conto che la fattispecie presenta elementi di transnazionalità, si osserva che sussiste la giurisdizione italiana: - in ordine pronuncia di separazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a. del
Regolamento UE 2201/2003 (Bruxelles IIbis) in quanto le parti risiedono abitualmente in Italia e vi hanno risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda;
- in relazione alle domande concernenti l'affidamento della prole, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE
2201/2003 (Bruxelles IIbis) essendo in Italia la residenza abituale del minore;
- in ordine alla domanda di mantenimento della prole, ai sensi dell'art. 3
Regolamento UE 4/2009 ('autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente'). E' applicabile la legge italiana: - per quanto concerne la pronuncia sullo status, ai sensi dell'art. 8 lett. d del Regolamento 1259/2010
(legge dello stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale) tenuto conto che, seppur i coniugi sono entrambi cittadini marocchini, la legge dello stato di comune cittadinanza non prevede la separazione personale dei coniugi;
- in ordine alle obbligazioni alimentari, ai sensi dell'art. 3 lett. b Regolamento
4/2009 ('autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente'); - in relazione all'affidamento quale luogo di residenza abituale dei minori (Convenzione dell'Aja 1996). Riepilogando, si tratta di un matrimonio celebrato in Marocco e vi è richiesta congiunta delle parti di procedere alla separazione secondo la legge italiana, richiesta che fuga ogni problema rendendo applicabile la legge italiana oltreché la giurisdizione radicata per la residenza in Italia di tutta la famiglia. In sostanza, l'adesione
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della domanda di separazione non prevista dal diritto marocchino depone per l'univoca scelta concorde delle parti in ordine all'applicabilità del diritto italiano.
È utile, quindi, alla luce di quanto esposto, accertare pregiudizialmente come la cognizione del presente giudizio di separazione, relativo ad un matrimonio contratto all'estero da cittadini entrambi stranieri, appartenga alla giurisdizione del giudice italiano, atteso che i coniugi risultano entrambi avere da tempo la residenza in Italia (cfr. certificazione prodotta dalla ricorrente da cui si evince che la stessa si trova sul suolo italiano da almeno un anno e la famiglia risulta iscritta nell'anagrafe della popolazione residente di Poggio
Imperiale) ed in applicazione dell'art. 3, lett. a) Reg. n. 2201/2003 (c.d.
Bruxelles II). Tra l'altro la legge applicabile, in assenza di un accordo tra le parti (articolo 5 Reg. 1259/2010, c.d. Roma III), è proprio quella italiana, proprio in virtù del criterio di collocamento costituito dal luogo di residenza abituale dei coniugi (art. 8 del cennato regolamento) e dalla volontà manifestata chiedendo la separazione.
A ciò si aggiunga come la giurisdizione italiana non può dirsi esclusa neppure dalla circostanza che il matrimonio celebrato all'estero non risulti essere stato trascritto nei registri dello stato civile in Italia. Infatti, la mancata trascrizione del matrimonio celebrato all'estero nei registri dello Stato Civile italiani, non è elemento ostativo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, posto che
"Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto (cfr. già citata Cass. S. U., 28/10/1985 n.
5292; Tribunale di Milano Sez. IX 05/09/2011).
Nella specie, il matrimonio celebrato dai ricorrenti è pienamente valido nello
Stato in cui fu celebrato, come risulta dall'atto di matrimonio prodotto in giudizio;
nè la mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia è di per sè
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elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto come affermato da recente giurisprudenza di merito "fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio che gli stranieri abbiano celebrato nel loro Paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall' art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri di stato civile" (Corte d'Appello Genova
23/12/1999, Tribunale di Milano Sez. IX 05/09/2011).
Dunque, non assume rilevanza l'omessa trascrizione in Italia, atteso che essa non ha natura costitutiva ma meramente certificativa (cfr. Cass. 1998/n.
10351).
2. Sulla domanda di separazione.
Nel merito, la domanda di separazione personale proposta dalla ricorrente risulta fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 151, comma 1, c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, oltre che di pregiudicare gravemente gli interessi della prole. In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni comune interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
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Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale: si è, invero, ormai verificata la dissoluzione del consorzio familiare e non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere per gli adempimenti di rispettiva competenza.
3. In merito all'affidamento, collocamento e diritto di visita del minore.
Si evidenza che dovendo l'odierno Tribunale pronunciarsi nel merito della vicenda, preliminarmente si confermano i provvedimenti medio tempore adottati dal Tribunale dei Minori di Bari nell'ambito del procedimento n.
753/2022 v.g., ed i successivi provvedimenti che verranno adottati nell'interesse del minore.
Con riguardo all'affidamento ed al mantenimento della prole, trova applicazione la legge italiana, in quanto legge di residenza abituale della prole in virtù della normativa appena sopra richiamata.
Quanto al regime di affidamento del figlio va rilevato che Persona_1 entrambe le parti nelle note a trattazione scritta depositate per l'udienza dell'8.1.2025 hanno aderito alle conclusioni del curatore speciale del minore, chiedendo l'affidamento super-esclusivo del minore in favore della madre nel suo preminente interesse ed anche in considerazione delle condizioni di salute dello stesso, affetto da spettro autistico e seguito esclusivamente dalla madre quale genitore che se ne prende sostanzialmente cura, tenuto anche conto del fatto che il padre risulta vivere e lavorare a Fabriano.
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile. L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura. Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia
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contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n.
18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n.
26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Ebbene, nel presente giudizio stante la sussistenza di elementi di pregiudizio in favore del minore erano stati adottati dal Tribunale dei Minori di Bari dei provvedimenti provvisori che avevano previsto l'affidamento del minore
[...]
al servizio sociale territoriale di Poggio Imperiale previo Per_1
collocamento in comunità unitamente alla madre, realizzando in favore dello stesso e della madre ogni opportuno intervento di sostegno e monitoraggio;
veniva altresì limitata la responsabilità genitoriale paterna, autorizzando la madre a prestare il consenso anche il luogo del padre, ai fini degli accertamenti da eseguirsi sul minore presso il SNPIA e il CAT e autorizzati incontri in forma protetta tra il minore ed il padre da realizzarsi a cura del servizio sociale incaricato, in accordo con il consultorio familiare e la comunità ospitante.
Nel corso del giudizio, dalle relazioni dei servizi sociali depositate in atti nonché dalla memoria di costituzione del curatore speciale del minore è
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emerso che il pregiudizio iniziale che aveva portato il Tribunale dei minori ad adottare i provvedimenti sopra menzionati si è gradualmente ridimensionato.
Infatti, grazie gli interventi adottati dai servizi sociali competenti in favore del nucleo familiare nonché al percorso intrapreso dal resistente di consapevolezza dei suoi agiti e comportamenti raggiunto con risultati discreti, le parti hanno ripreso i rapporti ed iniziato a collaborare nella gestione del figlio minore. Tuttavia, il curatore speciale del minore, avv. , ha CP_2
evidenziato - oltre alle gravi problematiche di salute del minore, affetto da un disturbo autistico grave per il quale viene seguito esclusivamente dalla madre
- anche le difficoltà per il padre di seguire il figlio e sottoscrivere le autorizzazioni sanitarie e scolastiche rischiando di paralizzare la vita quotidiana del minore, data la distanza imposta dall'attività lavorativa ed ormai concreta residenza del resistente in Fabriano.
Tali difficoltà, considerando le condizioni di salute del minore
[...]
preso in carico anche dalla neuropsichiatria infantile di Foggia, Per_1
richiedono una presenza costante di entrambi i genitori nella stessa città o un affido super-esclusivo in favore della madre. Nel caso di specie, il trasferimento del resistente nella città di Fabriano per esigenze di carattere lavorativo, di fatto impedisce la possibilità di un esercizio pieno della responsabilità genitoriale alla luce della patologia e delle necessità del minore, determinando la necessità, proprio al fine di evitare un possibile pregiudizio per il minore, di affidarlo in via super esclusiva alla madre ex art 337 quater cc ultimo comma.
Ciò posto, il Tribunale ritiene in conclusione di dover derogare al regime generale dell'affidamento condiviso prevedendo il super esclusivo in favore della madre. Pertanto, nel confermare i provvedimenti disposti dal Tribunale dei Minori di Bari, deve essere disposto l'affidamento super-esclusivo alla madre autorizzandola al contempo ad esercitare tutte le facoltà Parte_1
connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale, anche con riferimento alle questioni sanitarie e di maggiore importanza per il minore.
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La deroga al regime generale dell'affido condiviso del minore, infatti, deve essere effettuata non solo in base all'interesse morale, ma anche in base all'interesse materiale della prole, valutando le ricadute che la decisione sull'affidamento avrà sulla vita del figlio.
Deve ritenersi, pertanto, che in tale situazione di fatto corrisponda all'interesse del piccolo l'affido super-esclusivo alla sola Persona_1
madre, ben potendo la detta statuizione essere rivalutata quando il padre ritornerà a vivere presso la residenza abituale del minore e il minore avrà raggiunto un piano terapeutico stabilizzante della propria patologia.
Per quanto concerne il collocamento del minore, tenuto conto del principio del best interest che deve guidare il giudice nelle scelte che lo riguardano, nonché della richiesta congiunta delle parti, il Collegio ritiene che il figlio debba essere collocato in via prevalente presso la madre Persona_1
con cui ha sempre convissuto stabilmente. Parte_1
Venendo alle visite paterne che, giova ricordarlo, costituiscono un diritto- dovere che entrambe le parti sono tenute a rispettare quale corollario del principio di c.d. bigenitorialità: entrambe le parti, aderendo alle conclusioni del curatore speciale, avevano previsto, l'esclusione della fruizione di pernottamenti e periodi di vacanza dalla regolamentazione del diritto di vista paterno alla luce dell'attuale stato di salute dello stesso.
Giova ad ogni modo ricordare come con decreti provvisori e urgenti del
Tribunale dei minori di Bari gli incontri padre figlio sono stati precedentemente autorizzato solo in forma protetta, da realizzarsi a cura del servizio sciale competente.
Ciò posto, il Collegio, nel confermare le decisioni assunte medio tempore dal
Tribunale dei minori di Bari, ritiene che essendo affetto il piccolo
[...]
dalla sindrome dello spettro autistico, è importante stabilire una Per_1
routine quotidiana nel bambino sia nei luoghi che nelle frequentazioni, che allo stato non prevede la possibilità di pernottamenti presso l'abitazione paterna. Inoltre, non potendo disciplinare le visite in modalità differente da
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quanto già disposto dal Tribunale dei Minori di Bari si prevede che gli incontri, anche al fine di proseguite l'attività di supporto e monitoraggio intrapresa dai servizi sociali in favore del minore e del nucleo familiare, debbano avvenire in modalità protetta e previa calendarizzazione alla presenza e con il supporto di un operatore del competente Servizio Sociale compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre che dovrà se del caso organizzare periodicamente un viaggio.
Si conviene pertanto che i Servizi Sociali competenti predispongano un apposito calendario di incontri che preveda, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici del minore e lavorativi del padre, uno o due incontri mensili e precisamente il venerdì pomeriggio, a settimane alterne, da svolgersi presso il Consultorio familiare del luogo di residenza-domicilio del minore.
I Servizi Sociali competenti dovranno altresì notiziare il Giudice Tutelare territorialmente competente cui si demanda, vista la delicatezza della situazione che sta vivendo il minore, la vigilanza sulle disposizioni relative all'affidamento della prole, ai sensi dell'art. 337 c.c., affinché segua l'andamento delle visite padre-figlio, e, in caso di necessità, intervenga per quanto di competenza.
4. In merito al mantenimento del minore.
Relativamente al mantenimento del figlio, va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì
l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
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Dalla documentazione in atti e da quanto rappresentato dalle parti è emerso che la ricorrente oltre a percepire per il minore l'indennità di accompagnamento pari a 6.000,00 euro annui (cfr. autocertificazione reddituale), lavora come mediatrici linguistica presso la comunità dove unitamente al figlio minore è ospitata percependo una retribuzione mensile pari a circa 150,00-180,00 euro, mentre il resistente, in passato titolare di una attività commerciale (macelleria) in Poggio Imperiale, oggi lavora in Fabriano presso un esercizio commerciale.
Sulla base della descritta situazione e della volontà rappresentata dalle parti, il
Collegio ritiene congruo onerare il resistente del versamento alla Pt_1
a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio minore
[...] [...]
entro il 10 di ogni mese, della somma mensile di € 300,00, oltre Per_1
alla rivalutazione annuale ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio minore, come da protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, quivi da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Deve essere, altresì, riconosciuto alla madre affidataria esclusiva del minore il diritto di richiedere e percepire il 100% dell'assegno unico universale dovuto per il figlio nonché l'indennità di accompagnamento erogato in favore dello stesso.
5. Sulle spese di lite.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis
49 c.p.c., la ricorrente ha chiesto anche la pronuncia sullo scioglimento del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dalla all'art. 3, n.2 lett. B) della legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo dal Giudice
Relatore per la prosecuzione del giudizio ed eventualmente/auspicabilmente per la congiunta richiesta di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alla presente sottoscritta da ambo le parti.
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La pronuncia in ordine alle spese di lite, ivi compreso la liquidazione del curatore speciale del minore, è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva sulla causa in epigrafe indicata, sentito il P.M., così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
LA (Marocco), in data 19.6.1998 e , nato a [...] Controparte_1
AA DE AG (Marocco), in data 28.1.1988, i quali risultano aver contratto matrimonio in LA (Marocco) in data 16.01.2018, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di LA al n. 193, reg. 566;
2) fermo restando quando statuito dal Tribunale dei Minori di Bari nel procedimento n. 753/2022 v.g. con i provvedimenti medio tempore adottati, dispone l'affidamento super-esclusivo, ai sensi dell'art. 337 quater, c.c., di alla madre collocataria dello stesso;
la madre Persona_1 Parte_1
eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche con riguardo alle decisioni sanitarie e di maggiore importanza per il minore, tenendo conto delle inclinazioni, desideri e capacità del figlio;
3) disciplina il diritto di visita paterno come da parte motiva e nel rispetto di quanto già statuito dal TM;
4) pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 10 Controparte_1
di ogni mese, a a titolo di contribuzione al mantenimento del Parte_1 figlio minore la somma di € 300,00, rivalutabile annualmente Persona_1
secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio minore, come da protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
5) riconosce il diritto della madre del minore di richiedere e percepire il 100% dell'assegno unico universale dovuto per il figlio minore nonché l'indennità di accompagnamento erogato in favore dello stesso;
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6) dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza ai
Servizi Sociali del Comune di Poggio Imperiale, affinché monitorino e forniscano sostegno al minore ed alle parti secondo quanto indicato in motivazione;
7) spese di lite al definitivo;
8) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Foggia, nella camera di consiglio del 14.01.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro
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