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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/05/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2961/2024
TRIBUNALE DI LIVORNO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2961/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato, nella qualità di Parte_1 C.F._1
Amministratrice di sostegno dall'Avv. Guia Tani, con il patrocinio dell'Avv.
Melania Abrans
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del PM - sede
con ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo di avere contratto matrimonio civile in Cina in data 27.3.2017 con la signora , rilevando non esser nati figli dall'unione dei CP_1 coniugi e dando atto del venir meno dell'affectio coniugalis che determinava la volontà di interrompere il rapporto matrimoniale, già di fatto interrotto dopo pochi mesi dall'inizio della convivenza in Italia da parte della sig.ra che, CP_1 abbandonata la casa familiare, non vi faceva più ritorno cessando qualsiasi contatto con il marito, con ricorso depositato in data 11.12.2024, il sig.
[...]
[..
[...] [
, come rappresentato dall'ADS, chiedeva emettersi sentenza di Pt_2 separazione personale dal coniuge senza condizione alcuna.
All'udienza di comparizione del 30.4.2025 veniva sentito il signor
[...]
, assistito dall'ADS e altresì dalla di lui madre, osservando il Pt_1 procuratore del ricorrente che lo stesso non si muove senza la presenza della madre essendo egli affetto da una grave patologia che lo rende incapace, non solo di rispondere alle domande, ma anche di interagire in udienza e di comprendere la discussione, come peraltro accertato dal Giudice (vedi verbale di udienza, in atti).
Il procuratore della parte ricorrente insisteva quindi per la pronuncia della separazione, riportandosi al ricorso e alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo la remissione della causa al Collegio per la decisione, con rinuncia della fissazione di udienza ex art. 473 bis n. 28 c.p.c. e ai relativi termini difensivi conclusionali.
DIRITTO
La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Dal comportamento e dal disinteresse alla vita coniugale mostrato da parte di entrambi i coniugi, per come allegato dalla parte ricorrente, emergono argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti dell'impossibilità alla prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
In particolare, nonostante la ritualità della notifica, la signora CP_1 non si è costituita, potendosi ciò intendere come significativo indice della totale mancanza di interesse alla prosecuzione del rapporto matrimoniale;
ciò rafforza le allegazioni di cui al ricorso in ordine alla sostanziale interruzione di ogni tipo di rapporto tra i coniugi già di fatto dopo pochi mesi dall'inizio della convivenza in Italia da parte della resistente che, abbandonata la casa familiare non vi ha più fatto ritorno cessando qualsiasi contatto con il marito, non fornendo più notizie di sé, né dei suoi recapiti telefonici e di residenza.
Non devono darsi provvedimenti accessori avendo il ricorrente dichiarato che dal matrimonio non sono nati figli anche considerata l'assenza di domande sul punto.
Vista, peraltro, l'autorizzazione rilasciata dal Giudice Tutelare in ragione della misura di sostegno aperta in favore del signor , il suddetto Parte_1 ricorso può dunque essere accolto, come da dispositivo.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49
c.p.c., il ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle
2 medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tal domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorso il tempo di legge dalla data della comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
- Dichiara la contumacia della signora;
CP_1
- Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...] autorizzando i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto. CP_1
- ordina all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Cina in data 27.03.2017 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Livorno.
Spese di lite al definitivo.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Nicoletta Marino.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 13.5.2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
3
TRIBUNALE DI LIVORNO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2961/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato, nella qualità di Parte_1 C.F._1
Amministratrice di sostegno dall'Avv. Guia Tani, con il patrocinio dell'Avv.
Melania Abrans
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del PM - sede
con ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo di avere contratto matrimonio civile in Cina in data 27.3.2017 con la signora , rilevando non esser nati figli dall'unione dei CP_1 coniugi e dando atto del venir meno dell'affectio coniugalis che determinava la volontà di interrompere il rapporto matrimoniale, già di fatto interrotto dopo pochi mesi dall'inizio della convivenza in Italia da parte della sig.ra che, CP_1 abbandonata la casa familiare, non vi faceva più ritorno cessando qualsiasi contatto con il marito, con ricorso depositato in data 11.12.2024, il sig.
[...]
[..
[...] [
, come rappresentato dall'ADS, chiedeva emettersi sentenza di Pt_2 separazione personale dal coniuge senza condizione alcuna.
All'udienza di comparizione del 30.4.2025 veniva sentito il signor
[...]
, assistito dall'ADS e altresì dalla di lui madre, osservando il Pt_1 procuratore del ricorrente che lo stesso non si muove senza la presenza della madre essendo egli affetto da una grave patologia che lo rende incapace, non solo di rispondere alle domande, ma anche di interagire in udienza e di comprendere la discussione, come peraltro accertato dal Giudice (vedi verbale di udienza, in atti).
Il procuratore della parte ricorrente insisteva quindi per la pronuncia della separazione, riportandosi al ricorso e alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo la remissione della causa al Collegio per la decisione, con rinuncia della fissazione di udienza ex art. 473 bis n. 28 c.p.c. e ai relativi termini difensivi conclusionali.
DIRITTO
La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Dal comportamento e dal disinteresse alla vita coniugale mostrato da parte di entrambi i coniugi, per come allegato dalla parte ricorrente, emergono argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti dell'impossibilità alla prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
In particolare, nonostante la ritualità della notifica, la signora CP_1 non si è costituita, potendosi ciò intendere come significativo indice della totale mancanza di interesse alla prosecuzione del rapporto matrimoniale;
ciò rafforza le allegazioni di cui al ricorso in ordine alla sostanziale interruzione di ogni tipo di rapporto tra i coniugi già di fatto dopo pochi mesi dall'inizio della convivenza in Italia da parte della resistente che, abbandonata la casa familiare non vi ha più fatto ritorno cessando qualsiasi contatto con il marito, non fornendo più notizie di sé, né dei suoi recapiti telefonici e di residenza.
Non devono darsi provvedimenti accessori avendo il ricorrente dichiarato che dal matrimonio non sono nati figli anche considerata l'assenza di domande sul punto.
Vista, peraltro, l'autorizzazione rilasciata dal Giudice Tutelare in ragione della misura di sostegno aperta in favore del signor , il suddetto Parte_1 ricorso può dunque essere accolto, come da dispositivo.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49
c.p.c., il ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle
2 medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tal domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorso il tempo di legge dalla data della comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
- Dichiara la contumacia della signora;
CP_1
- Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...] autorizzando i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto. CP_1
- ordina all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Cina in data 27.03.2017 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Livorno.
Spese di lite al definitivo.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Nicoletta Marino.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 13.5.2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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