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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 6017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6017 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego RO ON IN presidente dott. AN UR PELLEGRINI consigliere relatore dott. Enrico COLOGNESI consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2242 del ruolo generale degli affari conteziosi di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 discussa all'udienza del 3 ottobre 2025 e vertente
TRA
(p.i.: Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Sportoletti
RECLAMANTE
E
(p.i.: ) Controparte_1 P.IVA_2
RECLAMATA CONTUMACE
OGGETTO: reclamo ex art. 50 del codice della crisi d'impresa
1 CONCLUSIONI
Con note scritte depositate il 18 agosto 2025 il difensore della reclamante ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha proposto reclamo Parte_1 avverso il decreto del Tribunale di Viterbo – Sezione fallimentare reso il 25 marzo 2025 nel procedimento iscritto al n.r.g. 2/2025, che ha rigettato l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della . Controparte_1
La reclamante ha dedotto al riguardo che il tribunale, nel respingere la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale perché il credito vantato dall'istante è inferiore alla soglia di 30.000,00 €, non ha tenuto conto del fatto che in sede di istruttoria era emersa la sussistenza di debiti tributari della iscritti a ruolo per un importo complessivo di CP_1
135.577,78.
La reclamante ha concluso domandando l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della . Controparte_1
La resistente non si è costituita in giudizio.
Con memoria depositata il 18 agosto 2025 il difensore della reclamante, all'uopo munito di procura, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio chiedendone l'estinzione.
Ai sensi dell'art. 306 c.p.c. va dunque dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte reclamata.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
AN UR PELLEGRINI Diego RO ON IN
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego RO ON IN presidente dott. AN UR PELLEGRINI consigliere relatore dott. Enrico COLOGNESI consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2242 del ruolo generale degli affari conteziosi di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 discussa all'udienza del 3 ottobre 2025 e vertente
TRA
(p.i.: Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Sportoletti
RECLAMANTE
E
(p.i.: ) Controparte_1 P.IVA_2
RECLAMATA CONTUMACE
OGGETTO: reclamo ex art. 50 del codice della crisi d'impresa
1 CONCLUSIONI
Con note scritte depositate il 18 agosto 2025 il difensore della reclamante ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha proposto reclamo Parte_1 avverso il decreto del Tribunale di Viterbo – Sezione fallimentare reso il 25 marzo 2025 nel procedimento iscritto al n.r.g. 2/2025, che ha rigettato l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della . Controparte_1
La reclamante ha dedotto al riguardo che il tribunale, nel respingere la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale perché il credito vantato dall'istante è inferiore alla soglia di 30.000,00 €, non ha tenuto conto del fatto che in sede di istruttoria era emersa la sussistenza di debiti tributari della iscritti a ruolo per un importo complessivo di CP_1
135.577,78.
La reclamante ha concluso domandando l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della . Controparte_1
La resistente non si è costituita in giudizio.
Con memoria depositata il 18 agosto 2025 il difensore della reclamante, all'uopo munito di procura, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio chiedendone l'estinzione.
Ai sensi dell'art. 306 c.p.c. va dunque dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte reclamata.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
AN UR PELLEGRINI Diego RO ON IN
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