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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 2290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2290 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2429/2025 del R.G. Lavoro e Previdenza, avente ad
OGGETTO: indebito previdenziale
T R A
E , rappresentate e difese dall'avv. Anna Parte_1 Parte_2
Delle Donne;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Gaetano Amato;
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11.4.2025 le ricorrenti in epigrafe, nella qualità di eredi di adivano il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, Persona_1
chiedendo di dichiarare la illegittimità dell'indebito di € 3.231,35 fatto valere dall' con riferimento a ratei di pensione erogati alla de cuius CP_1 Persona_2
nel periodo dal 1.1.2001 al 31.7.2002, con vittoria delle spese di lite da distrarsi. Si costituiva l' che dava atto dell'annullamento dell'indebito chiedendo la CP_1
cessazione della materia del contendere chiarendo, a mezzo di relazione istruttoria, che: “L'indebito originario, intestato alla sig.ra discendeva dalla ricostituzione del Per_2
16.04.2004, seppur a quella data la predetta fosse già deceduta (data decesso 23/07/2002). La prima ricostituzione generava il debito in parola. Successivamente, in data 28.04.2004, l'operatore procedeva ad una nuova ricostituzione che generava un credito che copriva interamente il debito.
Pertanto, l'indebito n.12141034 deve ritenersi non sussistente in quanto 'bilanciato' da una contropartita a credito. Sulla scorta di quanto innanzi, pertanto, anche l'assegnazione dello stesso alle eredi, e deve ritenersi non supportata da idonea pretesa Parte_3 Parte_4
debitoria”.
Acquisita la documentazione prodotta, con note scritte la parte ricorrente chiedeva la cessazione della materia del contendere con spese regolate secondo la soccombenza virtuale. Indi la causa veniva decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 12.12.2025.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997, n. 3075; Cass., 08-06-1996, n. 5333; Cass., 16-09-1995,
n. 9781; Cass., 07-09-1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nella specie il pacifico e documentato annullamento da parte dell' dell'indebito oggetto di causa determina la CP_1
cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi, in caso di cessata materia del contendere e in mancanza di altro accordo, facendo ricorso al principio della soccombenza virtuale.
Nella specie, tenuto conto della fondatezza della domanda e altresì della circostanza che, a seguito della ricostituzione della originaria posizione debitoria, l' ha CP_1
proceduto all'annullamento dell'indebito prima della celebrazione della prima udienza, circostanza di cui le ricorrenti hanno potuto tempestivamente prendere atto senza necessità di ulteriori attività difensive per detta udienza, le spese di lite vengono compensate per la metà e per la residua metà poste a carico dell'ente convenuto, con attribuzione al procuratore antistatario, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca
D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della residua CP_1
metà delle spese di lite che liquida, già ridotto l'importo, in € 426,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA da distrarsi in favore dell'avv. Anna Delle Donne. Salerno, 12.12.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2429/2025 del R.G. Lavoro e Previdenza, avente ad
OGGETTO: indebito previdenziale
T R A
E , rappresentate e difese dall'avv. Anna Parte_1 Parte_2
Delle Donne;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Gaetano Amato;
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11.4.2025 le ricorrenti in epigrafe, nella qualità di eredi di adivano il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, Persona_1
chiedendo di dichiarare la illegittimità dell'indebito di € 3.231,35 fatto valere dall' con riferimento a ratei di pensione erogati alla de cuius CP_1 Persona_2
nel periodo dal 1.1.2001 al 31.7.2002, con vittoria delle spese di lite da distrarsi. Si costituiva l' che dava atto dell'annullamento dell'indebito chiedendo la CP_1
cessazione della materia del contendere chiarendo, a mezzo di relazione istruttoria, che: “L'indebito originario, intestato alla sig.ra discendeva dalla ricostituzione del Per_2
16.04.2004, seppur a quella data la predetta fosse già deceduta (data decesso 23/07/2002). La prima ricostituzione generava il debito in parola. Successivamente, in data 28.04.2004, l'operatore procedeva ad una nuova ricostituzione che generava un credito che copriva interamente il debito.
Pertanto, l'indebito n.12141034 deve ritenersi non sussistente in quanto 'bilanciato' da una contropartita a credito. Sulla scorta di quanto innanzi, pertanto, anche l'assegnazione dello stesso alle eredi, e deve ritenersi non supportata da idonea pretesa Parte_3 Parte_4
debitoria”.
Acquisita la documentazione prodotta, con note scritte la parte ricorrente chiedeva la cessazione della materia del contendere con spese regolate secondo la soccombenza virtuale. Indi la causa veniva decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 12.12.2025.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997, n. 3075; Cass., 08-06-1996, n. 5333; Cass., 16-09-1995,
n. 9781; Cass., 07-09-1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nella specie il pacifico e documentato annullamento da parte dell' dell'indebito oggetto di causa determina la CP_1
cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi, in caso di cessata materia del contendere e in mancanza di altro accordo, facendo ricorso al principio della soccombenza virtuale.
Nella specie, tenuto conto della fondatezza della domanda e altresì della circostanza che, a seguito della ricostituzione della originaria posizione debitoria, l' ha CP_1
proceduto all'annullamento dell'indebito prima della celebrazione della prima udienza, circostanza di cui le ricorrenti hanno potuto tempestivamente prendere atto senza necessità di ulteriori attività difensive per detta udienza, le spese di lite vengono compensate per la metà e per la residua metà poste a carico dell'ente convenuto, con attribuzione al procuratore antistatario, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca
D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della residua CP_1
metà delle spese di lite che liquida, già ridotto l'importo, in € 426,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA da distrarsi in favore dell'avv. Anna Delle Donne. Salerno, 12.12.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca D'Antonio