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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 09/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTORO ROBERTO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
BORGHI RAFFAELE, Giudice
in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 755/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11920249008327244000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920040004544744501 INPS
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920140008331476501 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920180007783516000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920210011182207503 DIRITTO ANNUALE CCIAA
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Venezia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920220014279486503 DIRITTO ANNUALE CCIAA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 447/2025 depositato il
16/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: "accogliere, in via giurisdizionale, le richieste formulate nel presente ricorso"
Resistente: "Dichiarare la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di annullamento delle cartelle n. 11920040004544744501, n. 11920140008331476501 e n.
11920180007783516000, in quanto definitivamente sospese"; "Dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 del D.lgs. 546/92".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 13 settembre 2024, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato al Sig. Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n. 119 202 49008327244 dell'importo complessivo di € 18.663,53, ove risultano elencate 5 cartelle di pagamento con le rispettive date di notifica;
e precisamente la n. 119 2004 0004544744501 riferita a contributi INPS anni 2000 e 2001 recante l'addebito di € 17.689,26, la n. 119 2014 0008331476501 riferita al diritto camerale CCIAA Venezia anno 2010 recante l'addebito di € 319,41, la n. 119 2018 0007783516000 riferita al diritto camerale CCIAA Venezia anno 2014 recante l'addebito € 309,71, la n. 119 2021
0011182207503 riferita al diritto camerale CCIAA Venezia anno 2017 recante l'addebito di € 176,96 e la n.
119 2022 0014279486503 riferita al diritto camerale CCIAA Venezia anno 2018 recante l'addebito di € 168,19.
In data 11 ottobre 2024, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la su specificata intimazione di pagamento, unitamente alle cartelle di pagamento presupposte, notificando l'apposito ricorso all'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il ricorrente eccepisce, in sintesi, che per le cartelle di pagamento n. 119 2014 0008331476501 e per la cartella di pagamento n. 119 2018 0007783516 è già intervenuto annullamento a seguito della impugnazione di una precedente intimazione di pagamento, la n. 119 2022 9006703725.
Mentre per le cartelle di pagamento n. 119 2004 0004544744501, n. 119 2021 0011182207503 e n. 119
2022 0014279486503 sarebbe intervenuta prescrizione dell'asserito credito, sia per sorte capitale che per interessi ed accessori.
In data 11 novembre 2024, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 755/2024. In data 17 dicembre 2024, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione rappresentando anch'essa la sospensione definitiva della riscossione per le cartelle di pagamento n. 119 2014
0008331476501 e per la cartella di pagamento n. 119 2018 0007783516, così come già precisato dal ricorrente, e che per la cartella di pagamento n. 119 2004 0004544744501 “relativa a contributi previdenziali, pur rilevando la carenza di giurisdizione del Giudice adito a favore di quella del Tribunale, sezione Lavoro, si precisa che in fase istruttoria l'agente della riscossione ha verificato il vizio di notifica della cartella e anche in questo caso ne ha sospeso in via definitiva la riscossione”.
Ha confermato invece la legittimità delle cartelle n. 119 2021 0011182207503 e 119 2022 0014279486503, regolarmente notificate al contribuente quale socio della società Società_1 S.n.c., per obbligazioni sociali ex art. 2291 c.c.
Ha inoltre eccepito l'inammissibilità delle doglianze relative agli atti presupposti non impugnati nei termini ex artt. 19 e 21 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 nonché l'insussistenza della prescrizione quinquennale, ritenendo applicabile il termine decennale.
Con Ordinanza n. 294 del 5 giugno 2025, la Corte ha disposto, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 546/1992 la necessaria integrazione del contradditorio nei confronti della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo.
In data 8 ottobre 2025, il difensore del ricorrente ha depositato istanza di remissione in termini per procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, a seguito della menzionata Ordinanza n. 294/2025.
In data 9 ottobre 2025, il ricorso è stato trattato in Pubblica udienza nel corso della quale è stata preannunciata la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del procedimento.
1) Sulla necessità di integrazione del contraddittorio e sull'omesso adempimento
Dagli atti risulta che parte del carico oggetto di intimazione del debito riportato nell'intimazione (per le cartelle riferite al diritto annuale 2017 e 2018 è indicato l'“Ente che ha emesso il ruolo” nella Camera di commercio
VE-RO).
Nel ricorso vengono, inoltre, prospettati vizi che investono l'atto presupposto (in particolare, contestazioni sulla notifica delle cartelle e sulla legittimità della pretesa), sicché – in coerenza con l'assetto normativo vigente (ultimo comma dell'art. 14 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, come novellato) – la causa richiede la partecipazione anche del soggetto, diverso dall'agente della riscossione, che ha emesso l'atto presupposto, quando i vizi di notificazione siano eccepiti in relazione a tale atto.
La stessa istanza di rimessione in termini del ricorrente dà atto che la Corte, con Ordinanza depositata il 10 giugno 2025, ha già rilevato la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente camerale.
Tale attività di impulso processuale gravava sulla parte interessata ed il relativo adempimento doveva essere assolto per la regolare prosecuzione del giudizio.
2) Sulla rimessione in termini
L'istanza è stata presentata alla vigilia dell'udienza e si fonda su una deduzione generica di
“malfunzionamento del gestore del servizio telematico”, senza un corredo dimostrativo puntuale (log, attestazioni tecniche, evidenze di indisponibilità del sistema, prova di tempestive verifiche/solleciti) idoneo.
In un processo integralmente telematico, la “scoperta tardiva” dell'Ordinanza non può essere elevata a giustificazione automatica: il controllo diligente del fascicolo e delle comunicazioni è un onere, specie per un difensore tecnico. Ne consegue che l'istanza non è accoglibile.
3) Conseguenze processuali: estinzione del giudizio per inattività
L'omessa integrazione del contraddittorio, nonostante l'ordine del giudice e la constatazione del mancato rispetto del termine perentorio, rientra tra le ipotesi tipiche in cui il processo si estingue per inattività delle parti cui spetta “proseguire… o integrare il giudizio”., come previsto dall'art. 307 c.p.c., applicabile anche nel processo tributario.
Pertanto, la controversia non può pervenire ad una decisione di merito sulle censure (prescrizione, difetti motivazionali, vizi di notifica), risultando precluso l'esame delle questioni sostanziali in difetto della regolare instaurazione del contraddittorio con tutti i soggetti necessari.
4) Spese di lite
Le spese vengono compensate, tenuto conto della definizione “in corso di causa” di alcune partite mediante sospensione definitiva della riscossione nonché della natura della declaratoria (estinzione per profilo processuale), che rende equo non aggravare ulteriormente le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Venezia dichiara:
A) l'estinzione del giudizio;
B) la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Venezia il 9 ottobre 2025
Il Relatore
Paolo Marra Il Presidente
RO RO
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 09/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTORO ROBERTO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
BORGHI RAFFAELE, Giudice
in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 755/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11920249008327244000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920040004544744501 INPS
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920140008331476501 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920180007783516000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920210011182207503 DIRITTO ANNUALE CCIAA
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Venezia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920220014279486503 DIRITTO ANNUALE CCIAA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 447/2025 depositato il
16/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: "accogliere, in via giurisdizionale, le richieste formulate nel presente ricorso"
Resistente: "Dichiarare la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di annullamento delle cartelle n. 11920040004544744501, n. 11920140008331476501 e n.
11920180007783516000, in quanto definitivamente sospese"; "Dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 del D.lgs. 546/92".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 13 settembre 2024, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato al Sig. Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n. 119 202 49008327244 dell'importo complessivo di € 18.663,53, ove risultano elencate 5 cartelle di pagamento con le rispettive date di notifica;
e precisamente la n. 119 2004 0004544744501 riferita a contributi INPS anni 2000 e 2001 recante l'addebito di € 17.689,26, la n. 119 2014 0008331476501 riferita al diritto camerale CCIAA Venezia anno 2010 recante l'addebito di € 319,41, la n. 119 2018 0007783516000 riferita al diritto camerale CCIAA Venezia anno 2014 recante l'addebito € 309,71, la n. 119 2021
0011182207503 riferita al diritto camerale CCIAA Venezia anno 2017 recante l'addebito di € 176,96 e la n.
119 2022 0014279486503 riferita al diritto camerale CCIAA Venezia anno 2018 recante l'addebito di € 168,19.
In data 11 ottobre 2024, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la su specificata intimazione di pagamento, unitamente alle cartelle di pagamento presupposte, notificando l'apposito ricorso all'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il ricorrente eccepisce, in sintesi, che per le cartelle di pagamento n. 119 2014 0008331476501 e per la cartella di pagamento n. 119 2018 0007783516 è già intervenuto annullamento a seguito della impugnazione di una precedente intimazione di pagamento, la n. 119 2022 9006703725.
Mentre per le cartelle di pagamento n. 119 2004 0004544744501, n. 119 2021 0011182207503 e n. 119
2022 0014279486503 sarebbe intervenuta prescrizione dell'asserito credito, sia per sorte capitale che per interessi ed accessori.
In data 11 novembre 2024, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 755/2024. In data 17 dicembre 2024, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione rappresentando anch'essa la sospensione definitiva della riscossione per le cartelle di pagamento n. 119 2014
0008331476501 e per la cartella di pagamento n. 119 2018 0007783516, così come già precisato dal ricorrente, e che per la cartella di pagamento n. 119 2004 0004544744501 “relativa a contributi previdenziali, pur rilevando la carenza di giurisdizione del Giudice adito a favore di quella del Tribunale, sezione Lavoro, si precisa che in fase istruttoria l'agente della riscossione ha verificato il vizio di notifica della cartella e anche in questo caso ne ha sospeso in via definitiva la riscossione”.
Ha confermato invece la legittimità delle cartelle n. 119 2021 0011182207503 e 119 2022 0014279486503, regolarmente notificate al contribuente quale socio della società Società_1 S.n.c., per obbligazioni sociali ex art. 2291 c.c.
Ha inoltre eccepito l'inammissibilità delle doglianze relative agli atti presupposti non impugnati nei termini ex artt. 19 e 21 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 nonché l'insussistenza della prescrizione quinquennale, ritenendo applicabile il termine decennale.
Con Ordinanza n. 294 del 5 giugno 2025, la Corte ha disposto, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 546/1992 la necessaria integrazione del contradditorio nei confronti della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo.
In data 8 ottobre 2025, il difensore del ricorrente ha depositato istanza di remissione in termini per procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, a seguito della menzionata Ordinanza n. 294/2025.
In data 9 ottobre 2025, il ricorso è stato trattato in Pubblica udienza nel corso della quale è stata preannunciata la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del procedimento.
1) Sulla necessità di integrazione del contraddittorio e sull'omesso adempimento
Dagli atti risulta che parte del carico oggetto di intimazione del debito riportato nell'intimazione (per le cartelle riferite al diritto annuale 2017 e 2018 è indicato l'“Ente che ha emesso il ruolo” nella Camera di commercio
VE-RO).
Nel ricorso vengono, inoltre, prospettati vizi che investono l'atto presupposto (in particolare, contestazioni sulla notifica delle cartelle e sulla legittimità della pretesa), sicché – in coerenza con l'assetto normativo vigente (ultimo comma dell'art. 14 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, come novellato) – la causa richiede la partecipazione anche del soggetto, diverso dall'agente della riscossione, che ha emesso l'atto presupposto, quando i vizi di notificazione siano eccepiti in relazione a tale atto.
La stessa istanza di rimessione in termini del ricorrente dà atto che la Corte, con Ordinanza depositata il 10 giugno 2025, ha già rilevato la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente camerale.
Tale attività di impulso processuale gravava sulla parte interessata ed il relativo adempimento doveva essere assolto per la regolare prosecuzione del giudizio.
2) Sulla rimessione in termini
L'istanza è stata presentata alla vigilia dell'udienza e si fonda su una deduzione generica di
“malfunzionamento del gestore del servizio telematico”, senza un corredo dimostrativo puntuale (log, attestazioni tecniche, evidenze di indisponibilità del sistema, prova di tempestive verifiche/solleciti) idoneo.
In un processo integralmente telematico, la “scoperta tardiva” dell'Ordinanza non può essere elevata a giustificazione automatica: il controllo diligente del fascicolo e delle comunicazioni è un onere, specie per un difensore tecnico. Ne consegue che l'istanza non è accoglibile.
3) Conseguenze processuali: estinzione del giudizio per inattività
L'omessa integrazione del contraddittorio, nonostante l'ordine del giudice e la constatazione del mancato rispetto del termine perentorio, rientra tra le ipotesi tipiche in cui il processo si estingue per inattività delle parti cui spetta “proseguire… o integrare il giudizio”., come previsto dall'art. 307 c.p.c., applicabile anche nel processo tributario.
Pertanto, la controversia non può pervenire ad una decisione di merito sulle censure (prescrizione, difetti motivazionali, vizi di notifica), risultando precluso l'esame delle questioni sostanziali in difetto della regolare instaurazione del contraddittorio con tutti i soggetti necessari.
4) Spese di lite
Le spese vengono compensate, tenuto conto della definizione “in corso di causa” di alcune partite mediante sospensione definitiva della riscossione nonché della natura della declaratoria (estinzione per profilo processuale), che rende equo non aggravare ulteriormente le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Venezia dichiara:
A) l'estinzione del giudizio;
B) la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Venezia il 9 ottobre 2025
Il Relatore
Paolo Marra Il Presidente
RO RO