Art. 1. Articolo unico.
E' fissato il nuovo termine del 31 dicembre 1955 per la approvazione, ai sensi dell' art. 6 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 840 , delle eventuali variazioni alla tabella (allegato D della Convenzione 18 marzo 1948, approvata col decreto predetto) indicativa degli edifici di culto distrutti o danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e degli istituti di beneficenza, di educazione e di istruzione e di interesse sociale da ricostruire o completare a cura dell'Achidiocesi e Archimandritato di Messina.
E' fissato il nuovo termine del 31 dicembre 1955 per la approvazione, ai sensi dell' art. 6 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 840 , delle eventuali variazioni alla tabella (allegato D della Convenzione 18 marzo 1948, approvata col decreto predetto) indicativa degli edifici di culto distrutti o danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e degli istituti di beneficenza, di educazione e di istruzione e di interesse sociale da ricostruire o completare a cura dell'Achidiocesi e Archimandritato di Messina.