Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 07/05/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 792/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 792/2025 V.G. posta in decisione il 15.04.2025 e promossa dai coniugi
, C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...] (avv.ti Marco Geri e Pier Paolo Geri)
e
, C.F. nata il [...] a [...], ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...] (avv.ti Marco Geri e Pier Paolo Geri)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 25.02.2025; preso atto che l'udienza del 08.04.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano i figli nata a [...] il Persona_1
09.02.2008, nata a [...] il [...], e nato a [...]_2 Persona_3
il 15.10.1995;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , C.F. Parte_1
, e , C.F. celebrato con C.F._1 Controparte_1 C.F._2
rito concordatario in data 30/04/1995 a Faenza (RA), in regime patrimoniale di comunione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.28, parte II, serie A, anno
1995;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Faenza (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“ 1) autorizzare i ricorrenti a regolare come meglio credono la propria vita futura, vivendo separati di tetto e di mensa, senza reciproche interferenze.
2) La dimora coniugale ubicata nel Comune di Faenza in via Ballanti Graziani n. 19/A, identificata catastalmente nel Comune di Faenza al Fg. 175, part. 294, sub. 6, già di proprietà di _1
, resterà di sua proprietà esclusiva dove continuerà ad abitarvi insieme ai figli.
[...]
3) La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Per_1
la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4) La figlia ormai maggiorenne, sarà comunque mantenuta economicamente da entrambi Per_2
i genitori, fino alla sua indipendenza economica. 5) Le figlie e restano collocate prevalentemente presso la dimora materna;
il Per_1 Per_2
padre potrà esercitare il diritto di visita della figlia minore, unica minorenne, secondo le seguenti cadenze:
- A week end alternati dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22:00; durante i giorni infrasettimanali e, compatibilmente con gli impegni della figlia e lavorativi, il padre vedrà la figlia due giorni a settimana dalle 18,30 alle 21,30, indicativamente il martedì ed il giovedì;
- durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale (24-31 dic. e 1-6 gennaio); durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
6) Il Sig. verserà alla moglie tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di Parte_1
ogni mese, l'assegno di mantenimento per le figlie pari nel complesso ad € 1.000,00 e così € 600,00
per e 400,00 per assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in Per_1 Per_2
anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, dal 26/07/2025, (come da accordi di separazione,
decorso un anno dall'omologazione della separazione). Il Sig. inoltre autorizza la Sig.ra Parte_1
a percepire, in via esclusiva, l'assegno unico erogato in favore dei figli. Le parti danno _1
atto che di tale ultima circostanza si è tenuto conto nella determinazione del contributo al mantenimento dei figli.
7) Tutte le spese mediche, scolastiche, ludiche e sportive inerenti i figli, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, previa esibizione dei relativi documenti giustificativi dell'esborso.
Per quanto non espressamente disciplinato le parti dovranno fare espresso riferimento alle Linee
guida nazionali che di seguito si riportano ovvero, in subordine, al Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Ravenna, stabilendo in particolare che le spese straordinarie superiori a € 200,00
dovranno essere sempre concordate: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività
sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet)
imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non disponibile un genitore o un familiare;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) se non disponibile un genitore o un familiare;
c) corsi di lingue;
d) corsi di musica e strumenti musicali;
e) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); f) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout) g) baby sitter;
h) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
i) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); l) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione)
per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà
avvenire entro i 30 giorni successivi alla richiesta. Le detrazioni per il figlio a carico spetteranno nella misura del 50% ad entrambi i coniugi, così come gli assegni familiari che spettano solo alla madre in quanto di tale circostanza si è tenuto conto nella determinazione del contributo al versato per i figli.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8) I coniugi continueranno a provvedere al pagamento del finanziamento acceso per l'acquisto del veicolo Peugeot 3008, nella misura del 50% ciascuno.
9) Il conto corrente acceso presso Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese n. 733896
intestato a , rimarrà nella disponibilità esclusiva della stessa, rinunciando il Sig. Controparte_1
a qualsiasi pretesa sulle somme ivi depositate;
il conto corrente acceso presso Credito Parte_1
Cooperativo ravennate, forlivese e imolese n. 743550 intestato a , rimarrà nella Parte_1
disponibilità esclusiva dello stesso, rinunciando la sig.ra a qualsiasi pretesa sulle somme _1
ivi depositate.
10) il fondo pensione intestato a sottoscritto con prodotto Vita 90 IPM – Controparte_1 CP_2
polizza n. 5235679, con un valore al 30/12/2023 pari ad euro 40.393,76, resterà di esclusiva titolarità
della stessa e rinuncia ad ogni pretesa sulle somme ivi depositate. Parte_1 11) Entrambi i coniugi, sciogliendo la comunione dei beni, resteranno proprietari esclusivi delle rispettive autovetture, come sopra descritte, come indicato in separazione.
12) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli minori ai fini della validità per l'espatrio.
13) Le spese del procedimento sono interamente compensate tra le parti.”
Ravenna, 05/05/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi