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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 12/12/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1303/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1303/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv.to SALA GIANCARLO
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv.to CUCCI
[...] P.IVA_1
MM MA
(C.F. ) rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'Avv.to DALL'ASTA CARLO
CONVENUTE
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
pagina 1 di 9 In via principale: accertare e dichiarare la inesistenza giuridica, nullità, inefficacia, invalidità, o comunque annullare e/o caducare 1) la cartella di pagamento n. 100 2019
00072110 57 000; 2) il ruolo n. 2019/001173 Entrate coattive anno 2015; 3) la ingiunzione n. 78230095995 del 20 luglio 2015; accertare e dichiarare la inesistenza del credito portato dagli atti impugnati, anche per intervenuta prescrizione e decadenza;
e per l'effetto assolvere l'esponente da ogni domanda, richiesta o pretesa nei suoi confronti, accertando la insussistenza e/o estinzione – quantomeno per prescrizione a far tempo dal
25 marzo 2019 – del credito. Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura del 15%.”
Per parte convenuta Controparte_1
[...]
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, riconosciuta la propria competenza, respingere la domanda svolta dal sig.
in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata e condannare Pt_1
l'opponente al pagamento dell'importo di cui alla cartella oltre ulteriori interessi e spese.
Con la condanna nei confronti dell'opponente alla refusione delle spese di lite.”
Per parte convenuta : Controparte_2
“Il Tribunale di Mantova, accertata la legittimità dell'operato esattoriale quanto alla notificazione della cartella di pagamento n. 10020190007211057000, e alla tempestività di detta notificazione e dei relativi atti esattoriali, accerti e dichiari il difetto di legittimazione passiva di in ordine alle domande Controparte_2 svolte dal Sig. nei confronti della Parte_1 [...] con oggetto la legittimità Controparte_1 dell'iscrizione ruolo e del merito della pretesa creditoria, respingendo, in ogni caso, ogni domanda ed eccezione eventualmente formulata nei confronti di Controparte_2
, con ogni conseguenza di legge. Spese ed onorari integralmente rifusi,
[...]
pagina 2 di 9 ovvero, in subordine, integralmente compensati nei confronti di Controparte_2
.”
[...]
FATTO
In data 12.05.2022 depositava “ricorso in opposizione a cartella” non Parte_1 altrimenti qualificato, promuovendo il presente giudizio nei confronti di
[...]
Controparte_3
”
[...]
(di seguito solo e “ ”, n.d.r.) avente ad oggetto Controparte_2 CP_1
“opposizione avverso alla cartella di pagamento n. 100 2019 00072110 57 000 (doc. 1), nonché del ruolo n. 2019/001173 Entrate coattive anno 2015; e contestualmente per la dichiarazione di inefficacia e/o nullità dell'ingiunzione n. 78230095995 del 20 luglio
2015, mai notificata, e per l'accertamento negativo del credito affermato in tale ingiunzione”.
L'opponente allegava: di aver appreso solo a seguito della notificazione della cartella di pagamento della esistenza dell'ordinanza ingiunzione 20.07.20215, della quale aveva avuto copia in esito ad accesso agli atti;
che da tali atti risultava oltre alla mancanza del
CAD relativo, che la notifica era stata effettuata il 4 agosto 2015, a AN – via
Risorgimento 18, indirizzo presso il quale l'opponente non risiedeva più da anni;
che dalla inesistenza giuridica/nullità della notifica dell'ordinanza ingiunzione derivavano l'inefficacia della ordinanza non notificata, la nullità e/o invalidità della cartella e della iscrizione del ruolo, la decadenza e prescrizione della pretesa tributaria (il cui dies a quo risaliva quantomeno al 25 marzo 2009, data di revoca della agevolazione), per cui il credito di , oggetto di riscossione, era inesistente (o comunque estinto). CP_1
Con decreto in data 30.06.2022, rilevato che “non vertendosi né in ipotesi di sanzione amministrativa, né di crediti tributari, ma di riscossione a mezzo ruolo di somme dovute in forza di rapporti di diritto privato la suddetta opposizione deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° c. c.p.c. e opposizione agli atti esecutivi ex art.
pagina 3 di 9 617, 1° c. c.p.c., da proporsi mediante atto di citazione e non con ricorso;
rilevato tuttavia che l'atto introduttivo non può considerarsi nullo qualora possegga i requisiti di sostanza e forma dell'atto che avrebbe dovuto essere utilizzato;
che pertanto nel caso, non essendo necessario disporre il mutamento del rito, essendo stata la causa iscritta a ruolo come giudizio contenzioso, è invece necessario che la citazione in giudizio del convenuto avvenga nel rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c.”, è stata fissata udienza per la comparizione delle parti e la trattazione della causa, mandando a parte ricorrente per la notifica degli atti introduttivi entro i termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.. e con gli avvertimenti di cui all'art. 163 c.p.c. alle controparti.
Correttamente instaurato il contraddittorio, entrambe le parti convenute si sono ritualmente costituite, chiedendo declaratoria di carenza della Controparte_2 legittimazione passiva della stessa e il rigetto delle eccezioni sollevate CP_1 dall'opponente, con condanna dello stesso al pagamento dell'importo di cui alla cartella impugnata.
In assenza di ulteriori istanze istruttorie la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
DIRITTO
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di carenza di “legittimazione passiva” sollevata da . Controparte_2
Come noto la legittimazione passiva è istituto processuale, che sussiste per il solo fatto di essere convenuti in giudizio.
Nel caso l'eccezione è infondata anche qualora debba interpretarsi come carenza di titolarità passiva rispetto alle domande avanzate da parte opponente, avendo questi richiesto declaratoria di “inesistenza giuridica, nullità, inefficacia, invalidità, o comunque annullare e/o caducare” anche della “cartella di pagamento n. 100 2019 00072110 57
000” emessa da . Controparte_2
pagina 4 di 9 In merito peraltro va rilevato, come anche da ultimo precisato dalla Suprema Corte, che
“In tema di impugnazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, anche se riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi;
ne consegue che, quando l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, l'agente è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di "adiectus solutionis causa", mentre, quando la medesima azione è svolta nei confronti dell'agente, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, è onerato della chiamata in causa dell'ente titolare del diritto di credito, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza alcun obbligo per il giudice adito di disporre l'integrazione del contraddittorio.” (v. Corte Cass. n.
30792 del 02/12/2024); nel caso l'azione è stata quindi correttamente promossa sia nei confronti dell'agente di riscossione, che dell'ente creditore.
Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Pur avendo l'attore nei propri atti definito “pretesa tributaria” l'importo di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata, come rappresentato da e non contestato, il CP_1 credito fatto valere nei suoi confronti deriva in realtà dall'inadempimento del agli Pt_1 obblighi assunti con contratto per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, al fine di incentivare il lavoro autonomo;
in particolare ha precisato che l'opponente, con domanda prot. 1022541, codice 162088 del CP_1
15.07.2005, ha richiesto l'ammissione alle agevolazioni Lavoro Autonomo di cui al d.lgs.
185/2000, Titolo II, per avviare un'attività di vendita di mobili e complementi di arredo, presso il comune di Sant'Egidio del Monte Albino in provincia di (doc. 1 parte CP_3 convenuta); con delibera del 11.11.2005 accoglieva la domanda del e in CP_1 Pt_1 data 27.12.2005 le parti sottoscrivevano il contratto per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 al fine di incentivare il lavoro autonomo;
successivamente versava in favore del l'importo complessivo CP_1 Pt_1 di euro 24.300,00 di cui euro 9.567,71 a titolo di agevolazioni finanziarie in conto pagina 5 di 9 capitale a fondo perduto ed euro 14.732,29 a titolo di agevolazioni finanziarie erogate in conto finanziamento agevolato (v. doc. 2 parte convenuta, bonifici bancari); che, come espressamente previsto nella normativa sopra richiamata, nella domanda di ammissione e nel contratto, ad era riconosciuta la facoltà di revocare la concessione dei CP_1 contributi, di dichiarare risolto di diritto il finanziamento agevolato e di ottenere la restituzione, in unica soluzione, delle somme erogate, qualora il Beneficiario cessi la propria attività prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di deliberazione della concessione delle agevolazioni o non restituisca anche una sola rata del finanziamento agevolato;
che in data 18.04.2007 veniva rilevata dal CERVED la chiusura dell'attività da parte del ed con note del 19.06.2007 e del 17.09.2007 provvedeva a Pt_1 CP_1 sollecitare l'adempimento delle obbligazioni gravanti sul beneficiario (doc. 7 e 8); con delibera del 24.03.2009 disponeva la revoca delle agevolazioni a suo tempo CP_1 concesse e con nota del 25.03.2009 comunicava al l'avvenuta revoca, diffidandolo Pt_1 al versamento dell'importo di euro 27.413,64; che con lettera raccomandata del
20.07.2015 ingiungeva al il pagamento dell'importo complessivo di euro CP_1 Pt_1
27.462,38 di cui euro 9.567,71 a titolo di agevolazioni finanziarie in conto capitale a fondo perduto, euro 2.424,00 a titolo di interessi maturati sul totale a fondo perduto erogato, euro 6.168,25 a titolo di rate di finanziamento agevolato scadute e non pagate, euro 330,11 a titolo di interessi di mora sulle rate di finanziamento agevolate scadute e non pagate, euro 8.946,84 a titolo di debito residuo sul finanziamento agevolato ed euro
25,47 a titolo di rateo di interessi sul finanziamento agevolato (doc. 4, 5 e 6 parte convenuta).
I fatti che hanno determinato la revoca delle agevolazioni concesse e la successiva ingiunzione di pagamento non sono stati contestati dall'opponente, che ha contestato invece la nullità/inesistenza della notifica di detta ingiunzione di pagamento, avvenuta a mezzo di lettera raccomandata, sostenendo che la stessa sarebbe stata eseguita presso un indirizzo, AN (Salerno), via Risorgimento 18, ove lo stesso non risiedeva più da anni, essendo stato l'immobile rilasciato dai suoi genitori nel 2012.
pagina 6 di 9 Va qui precisato che l'opponente non ha dimesso alcuna certificazione anagrafica da cui risulti un trasferimento di residenza e che l'indirizzo presso il quale è stata effettuata la notifica è la residenza anagrafica indicata dallo stesso nella domanda di Pt_1 ammissione alle agevolazioni di cui al D.lvo n. 185/2000.
La notifica dell'ingiunzione di pagamento è stata eseguita a mezzo posta e dalla cartolina di ricevimento risulta che in data 18.08.2015, presso il suddetto indirizzo, il plico non è stato consegnato al destinatario “per temporanea assenza dello stesso”, con avviso immesso in “cassetta” e quindi depositato presso l'ufficio postale, con spedizione della comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 782400950052 del 19.18.2015,
e quindi l'avvenuta notifica per compiuta giacenza, non essendo stato il plico ritirato nei dieci giorni successivi;
in questa sede ha provveduto al deposito, oltre che della CP_1
Parte cartolina di ricevimento, dell'avviso di ricevimento della n. 000720154022541, in cui l'agente postale ha dichiarato che l'atto giudiziario spedito con raccomandata n.
782300959950 del 4.08.2015 diretta a è stata immesso in cassetta in data Parte_1
19.08.2015.
Il procedimento di notifica a mezzo posta risulta quindi compiuto ed avvenuto in conformità alle norme relative.
Poiché nella notificazione a mezzo del servizio postale l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge n.
890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso e pertanto, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, nel caso, attestata la “temporanea assenza” del destinatario, da parte del suddetto agente postale e l'inserimento dell'avviso nella
“cassetta postale” (che pertanto attestano la presenza, all'indirizzo, dei necessari riferimento al destinatario, quale il nominativo dello stesso sul campanello e/o la cassetta postale), era onere dell'opponente proporre querela di falso in ordine alla suddetta pagina 7 di 9 attestazione, da parte dell'ufficiale postale, della "temporanea assenza" del destinatario nel luogo indicato.
In assenza di querela di falso e di dimostrazione quindi della totale assenza di collegamento fra il luogo ove è stata eseguita la notifica e l'opponente, detta notifica non può che ritenersi validamente effettuata, con conseguente interruzione del termine
(decennale, trovando applicazione nel caso il termine ordinario) di prescrizione del credito fatto valere.
Del pari tempestiva, essendo stata compiuta entro i successivi dieci anni, risulta la notifica della successiva cartella di pagamento, avvenuta in data 26.04.2022 (v. doc. 4
). Controparte_2
Nessuna prescrizione si è quindi verificata, con conseguente validità ed efficacia del titolo fatto valere e della cartella di pagamento emessa in forza del suddetto titolo.
Va qui precisato, come già rilevato con decreto 30.06.2022, che il presente giudizio deve qualificarsi, quanto alle eccezioni relative alla prescrizione/inesistenza del titolo, come opposizione ex art. 615 c.p.c. (“L'opposizione alla cartella di pagamento emessa dalla Pubblica Amministrazione per recuperare somme erogate in base ad un provvedimento revocato, con cui si contesti l'esistenza del titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, ricade nella giurisdizione ordinaria, trattandosi di un'opposizione ex art. 615 c.p.c., in cui non possono venire in rilievo profili cognitori di accertamento dell'obbligazione, ma solo le questioni attinenti al diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata sulla base di un titolo formalmente valido ed in assenza di cause sopravvenute di inefficacia.” v. Corte Cass. SS.UU. n. 10939 del 05/05/2017), e che pertanto è inammissibile in questa sede la domanda di di “condanna CP_1 dell'opponente al pagamento dell'importo di cui alla cartella …”, che presuppone accertamento dell'obbligazione oggetto del titolo azionato (ingiunzione di pagamento).
pagina 8 di 9 Le spese di lite seguono alla soccombenza sostanziale e vengono liquidate, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta, come indicato in dispositivo, secondo i criteri di cui al DM 55/14 (valori minimi della tabella di riferimento).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione proposta da Parte_1 avverso la cartella di pagamento n. 100 2019 00072110 57 000; il ruolo n. 2019/001173
Entrate coattive anno 2015 e la ingiunzione n. 78230095995 del 20 luglio 2015, accertata la validità ed efficacia del titolo e degli atti esecutivi.
Rigetta tutte le ulteriori domande ed eccezioni rispettivamente proposte dalle parti.
Dichiara tenuto e condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti convenute, che si liquidano in € 3.808,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge in favore di
[...]
e in € Controparte_1
3.808,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge in favore di . Controparte_3
Mantova, 12/12/2025
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1303/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv.to SALA GIANCARLO
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv.to CUCCI
[...] P.IVA_1
MM MA
(C.F. ) rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'Avv.to DALL'ASTA CARLO
CONVENUTE
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
pagina 1 di 9 In via principale: accertare e dichiarare la inesistenza giuridica, nullità, inefficacia, invalidità, o comunque annullare e/o caducare 1) la cartella di pagamento n. 100 2019
00072110 57 000; 2) il ruolo n. 2019/001173 Entrate coattive anno 2015; 3) la ingiunzione n. 78230095995 del 20 luglio 2015; accertare e dichiarare la inesistenza del credito portato dagli atti impugnati, anche per intervenuta prescrizione e decadenza;
e per l'effetto assolvere l'esponente da ogni domanda, richiesta o pretesa nei suoi confronti, accertando la insussistenza e/o estinzione – quantomeno per prescrizione a far tempo dal
25 marzo 2019 – del credito. Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura del 15%.”
Per parte convenuta Controparte_1
[...]
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, riconosciuta la propria competenza, respingere la domanda svolta dal sig.
in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata e condannare Pt_1
l'opponente al pagamento dell'importo di cui alla cartella oltre ulteriori interessi e spese.
Con la condanna nei confronti dell'opponente alla refusione delle spese di lite.”
Per parte convenuta : Controparte_2
“Il Tribunale di Mantova, accertata la legittimità dell'operato esattoriale quanto alla notificazione della cartella di pagamento n. 10020190007211057000, e alla tempestività di detta notificazione e dei relativi atti esattoriali, accerti e dichiari il difetto di legittimazione passiva di in ordine alle domande Controparte_2 svolte dal Sig. nei confronti della Parte_1 [...] con oggetto la legittimità Controparte_1 dell'iscrizione ruolo e del merito della pretesa creditoria, respingendo, in ogni caso, ogni domanda ed eccezione eventualmente formulata nei confronti di Controparte_2
, con ogni conseguenza di legge. Spese ed onorari integralmente rifusi,
[...]
pagina 2 di 9 ovvero, in subordine, integralmente compensati nei confronti di Controparte_2
.”
[...]
FATTO
In data 12.05.2022 depositava “ricorso in opposizione a cartella” non Parte_1 altrimenti qualificato, promuovendo il presente giudizio nei confronti di
[...]
Controparte_3
”
[...]
(di seguito solo e “ ”, n.d.r.) avente ad oggetto Controparte_2 CP_1
“opposizione avverso alla cartella di pagamento n. 100 2019 00072110 57 000 (doc. 1), nonché del ruolo n. 2019/001173 Entrate coattive anno 2015; e contestualmente per la dichiarazione di inefficacia e/o nullità dell'ingiunzione n. 78230095995 del 20 luglio
2015, mai notificata, e per l'accertamento negativo del credito affermato in tale ingiunzione”.
L'opponente allegava: di aver appreso solo a seguito della notificazione della cartella di pagamento della esistenza dell'ordinanza ingiunzione 20.07.20215, della quale aveva avuto copia in esito ad accesso agli atti;
che da tali atti risultava oltre alla mancanza del
CAD relativo, che la notifica era stata effettuata il 4 agosto 2015, a AN – via
Risorgimento 18, indirizzo presso il quale l'opponente non risiedeva più da anni;
che dalla inesistenza giuridica/nullità della notifica dell'ordinanza ingiunzione derivavano l'inefficacia della ordinanza non notificata, la nullità e/o invalidità della cartella e della iscrizione del ruolo, la decadenza e prescrizione della pretesa tributaria (il cui dies a quo risaliva quantomeno al 25 marzo 2009, data di revoca della agevolazione), per cui il credito di , oggetto di riscossione, era inesistente (o comunque estinto). CP_1
Con decreto in data 30.06.2022, rilevato che “non vertendosi né in ipotesi di sanzione amministrativa, né di crediti tributari, ma di riscossione a mezzo ruolo di somme dovute in forza di rapporti di diritto privato la suddetta opposizione deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° c. c.p.c. e opposizione agli atti esecutivi ex art.
pagina 3 di 9 617, 1° c. c.p.c., da proporsi mediante atto di citazione e non con ricorso;
rilevato tuttavia che l'atto introduttivo non può considerarsi nullo qualora possegga i requisiti di sostanza e forma dell'atto che avrebbe dovuto essere utilizzato;
che pertanto nel caso, non essendo necessario disporre il mutamento del rito, essendo stata la causa iscritta a ruolo come giudizio contenzioso, è invece necessario che la citazione in giudizio del convenuto avvenga nel rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c.”, è stata fissata udienza per la comparizione delle parti e la trattazione della causa, mandando a parte ricorrente per la notifica degli atti introduttivi entro i termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.. e con gli avvertimenti di cui all'art. 163 c.p.c. alle controparti.
Correttamente instaurato il contraddittorio, entrambe le parti convenute si sono ritualmente costituite, chiedendo declaratoria di carenza della Controparte_2 legittimazione passiva della stessa e il rigetto delle eccezioni sollevate CP_1 dall'opponente, con condanna dello stesso al pagamento dell'importo di cui alla cartella impugnata.
In assenza di ulteriori istanze istruttorie la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
DIRITTO
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di carenza di “legittimazione passiva” sollevata da . Controparte_2
Come noto la legittimazione passiva è istituto processuale, che sussiste per il solo fatto di essere convenuti in giudizio.
Nel caso l'eccezione è infondata anche qualora debba interpretarsi come carenza di titolarità passiva rispetto alle domande avanzate da parte opponente, avendo questi richiesto declaratoria di “inesistenza giuridica, nullità, inefficacia, invalidità, o comunque annullare e/o caducare” anche della “cartella di pagamento n. 100 2019 00072110 57
000” emessa da . Controparte_2
pagina 4 di 9 In merito peraltro va rilevato, come anche da ultimo precisato dalla Suprema Corte, che
“In tema di impugnazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, anche se riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi;
ne consegue che, quando l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, l'agente è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di "adiectus solutionis causa", mentre, quando la medesima azione è svolta nei confronti dell'agente, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, è onerato della chiamata in causa dell'ente titolare del diritto di credito, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza alcun obbligo per il giudice adito di disporre l'integrazione del contraddittorio.” (v. Corte Cass. n.
30792 del 02/12/2024); nel caso l'azione è stata quindi correttamente promossa sia nei confronti dell'agente di riscossione, che dell'ente creditore.
Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Pur avendo l'attore nei propri atti definito “pretesa tributaria” l'importo di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata, come rappresentato da e non contestato, il CP_1 credito fatto valere nei suoi confronti deriva in realtà dall'inadempimento del agli Pt_1 obblighi assunti con contratto per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, al fine di incentivare il lavoro autonomo;
in particolare ha precisato che l'opponente, con domanda prot. 1022541, codice 162088 del CP_1
15.07.2005, ha richiesto l'ammissione alle agevolazioni Lavoro Autonomo di cui al d.lgs.
185/2000, Titolo II, per avviare un'attività di vendita di mobili e complementi di arredo, presso il comune di Sant'Egidio del Monte Albino in provincia di (doc. 1 parte CP_3 convenuta); con delibera del 11.11.2005 accoglieva la domanda del e in CP_1 Pt_1 data 27.12.2005 le parti sottoscrivevano il contratto per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 al fine di incentivare il lavoro autonomo;
successivamente versava in favore del l'importo complessivo CP_1 Pt_1 di euro 24.300,00 di cui euro 9.567,71 a titolo di agevolazioni finanziarie in conto pagina 5 di 9 capitale a fondo perduto ed euro 14.732,29 a titolo di agevolazioni finanziarie erogate in conto finanziamento agevolato (v. doc. 2 parte convenuta, bonifici bancari); che, come espressamente previsto nella normativa sopra richiamata, nella domanda di ammissione e nel contratto, ad era riconosciuta la facoltà di revocare la concessione dei CP_1 contributi, di dichiarare risolto di diritto il finanziamento agevolato e di ottenere la restituzione, in unica soluzione, delle somme erogate, qualora il Beneficiario cessi la propria attività prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di deliberazione della concessione delle agevolazioni o non restituisca anche una sola rata del finanziamento agevolato;
che in data 18.04.2007 veniva rilevata dal CERVED la chiusura dell'attività da parte del ed con note del 19.06.2007 e del 17.09.2007 provvedeva a Pt_1 CP_1 sollecitare l'adempimento delle obbligazioni gravanti sul beneficiario (doc. 7 e 8); con delibera del 24.03.2009 disponeva la revoca delle agevolazioni a suo tempo CP_1 concesse e con nota del 25.03.2009 comunicava al l'avvenuta revoca, diffidandolo Pt_1 al versamento dell'importo di euro 27.413,64; che con lettera raccomandata del
20.07.2015 ingiungeva al il pagamento dell'importo complessivo di euro CP_1 Pt_1
27.462,38 di cui euro 9.567,71 a titolo di agevolazioni finanziarie in conto capitale a fondo perduto, euro 2.424,00 a titolo di interessi maturati sul totale a fondo perduto erogato, euro 6.168,25 a titolo di rate di finanziamento agevolato scadute e non pagate, euro 330,11 a titolo di interessi di mora sulle rate di finanziamento agevolate scadute e non pagate, euro 8.946,84 a titolo di debito residuo sul finanziamento agevolato ed euro
25,47 a titolo di rateo di interessi sul finanziamento agevolato (doc. 4, 5 e 6 parte convenuta).
I fatti che hanno determinato la revoca delle agevolazioni concesse e la successiva ingiunzione di pagamento non sono stati contestati dall'opponente, che ha contestato invece la nullità/inesistenza della notifica di detta ingiunzione di pagamento, avvenuta a mezzo di lettera raccomandata, sostenendo che la stessa sarebbe stata eseguita presso un indirizzo, AN (Salerno), via Risorgimento 18, ove lo stesso non risiedeva più da anni, essendo stato l'immobile rilasciato dai suoi genitori nel 2012.
pagina 6 di 9 Va qui precisato che l'opponente non ha dimesso alcuna certificazione anagrafica da cui risulti un trasferimento di residenza e che l'indirizzo presso il quale è stata effettuata la notifica è la residenza anagrafica indicata dallo stesso nella domanda di Pt_1 ammissione alle agevolazioni di cui al D.lvo n. 185/2000.
La notifica dell'ingiunzione di pagamento è stata eseguita a mezzo posta e dalla cartolina di ricevimento risulta che in data 18.08.2015, presso il suddetto indirizzo, il plico non è stato consegnato al destinatario “per temporanea assenza dello stesso”, con avviso immesso in “cassetta” e quindi depositato presso l'ufficio postale, con spedizione della comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 782400950052 del 19.18.2015,
e quindi l'avvenuta notifica per compiuta giacenza, non essendo stato il plico ritirato nei dieci giorni successivi;
in questa sede ha provveduto al deposito, oltre che della CP_1
Parte cartolina di ricevimento, dell'avviso di ricevimento della n. 000720154022541, in cui l'agente postale ha dichiarato che l'atto giudiziario spedito con raccomandata n.
782300959950 del 4.08.2015 diretta a è stata immesso in cassetta in data Parte_1
19.08.2015.
Il procedimento di notifica a mezzo posta risulta quindi compiuto ed avvenuto in conformità alle norme relative.
Poiché nella notificazione a mezzo del servizio postale l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge n.
890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso e pertanto, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, nel caso, attestata la “temporanea assenza” del destinatario, da parte del suddetto agente postale e l'inserimento dell'avviso nella
“cassetta postale” (che pertanto attestano la presenza, all'indirizzo, dei necessari riferimento al destinatario, quale il nominativo dello stesso sul campanello e/o la cassetta postale), era onere dell'opponente proporre querela di falso in ordine alla suddetta pagina 7 di 9 attestazione, da parte dell'ufficiale postale, della "temporanea assenza" del destinatario nel luogo indicato.
In assenza di querela di falso e di dimostrazione quindi della totale assenza di collegamento fra il luogo ove è stata eseguita la notifica e l'opponente, detta notifica non può che ritenersi validamente effettuata, con conseguente interruzione del termine
(decennale, trovando applicazione nel caso il termine ordinario) di prescrizione del credito fatto valere.
Del pari tempestiva, essendo stata compiuta entro i successivi dieci anni, risulta la notifica della successiva cartella di pagamento, avvenuta in data 26.04.2022 (v. doc. 4
). Controparte_2
Nessuna prescrizione si è quindi verificata, con conseguente validità ed efficacia del titolo fatto valere e della cartella di pagamento emessa in forza del suddetto titolo.
Va qui precisato, come già rilevato con decreto 30.06.2022, che il presente giudizio deve qualificarsi, quanto alle eccezioni relative alla prescrizione/inesistenza del titolo, come opposizione ex art. 615 c.p.c. (“L'opposizione alla cartella di pagamento emessa dalla Pubblica Amministrazione per recuperare somme erogate in base ad un provvedimento revocato, con cui si contesti l'esistenza del titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, ricade nella giurisdizione ordinaria, trattandosi di un'opposizione ex art. 615 c.p.c., in cui non possono venire in rilievo profili cognitori di accertamento dell'obbligazione, ma solo le questioni attinenti al diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata sulla base di un titolo formalmente valido ed in assenza di cause sopravvenute di inefficacia.” v. Corte Cass. SS.UU. n. 10939 del 05/05/2017), e che pertanto è inammissibile in questa sede la domanda di di “condanna CP_1 dell'opponente al pagamento dell'importo di cui alla cartella …”, che presuppone accertamento dell'obbligazione oggetto del titolo azionato (ingiunzione di pagamento).
pagina 8 di 9 Le spese di lite seguono alla soccombenza sostanziale e vengono liquidate, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta, come indicato in dispositivo, secondo i criteri di cui al DM 55/14 (valori minimi della tabella di riferimento).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione proposta da Parte_1 avverso la cartella di pagamento n. 100 2019 00072110 57 000; il ruolo n. 2019/001173
Entrate coattive anno 2015 e la ingiunzione n. 78230095995 del 20 luglio 2015, accertata la validità ed efficacia del titolo e degli atti esecutivi.
Rigetta tutte le ulteriori domande ed eccezioni rispettivamente proposte dalle parti.
Dichiara tenuto e condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti convenute, che si liquidano in € 3.808,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge in favore di
[...]
e in € Controparte_1
3.808,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge in favore di . Controparte_3
Mantova, 12/12/2025
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
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