Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/05/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
EPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI LUCCA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dott. Lapo Fabbri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al r.g. n. 4789/2020 promossa da:
C.F. 1 ) e Parte 2 Parte 1 (c.f.
(), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Marco
[...] (c.f. C.F. 2
Serafini e Giacomo Carella, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in
Pietrasanta, Via Garibaldi, 97
-attori-
contro
), rappresentata e difesa (c.f. C.F. 3 Controparte_1 dall'Avv. Marco Guidi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Massa,
Via delle Mura Nord, 10
-convenuto-
nonché contro CP 2 (c.f. C.F. 4 )
-convenuto contumace-
Oggetto: diritti reali
Conclusioni: come da preverbali di udienza del 24.04.2024.
***
Dati per conosciuti il contenuto degli atti processuali ci si limiterà in questa sede ad enunciare le ragioni di convincimento del giudice.
Con il presente giudizio gli attori chiedono il ripristino del passo pedonale e carrabile che, dalla via Madonnina dei Pagliai porta alla loro abitazione, passo contraddistinto, al foglio 40, dei mappali 524 e 522 del Catasto Fabbricati del Comune di Seravezza.
Il passo in questione, come risulta dai documenti 1 e 2 prodotti da parte attrice, ha una profondità di metri lineari 8 ed una larghezza che varia da 3,33 ml (nella parte iniziale del mappale 524) a 3,20 e poi 3,02 ml, per poi nuovamente allargarsi a 3,33 ml all'incirca presso il mappale 522.
In particolare, sempre secondo la prospettazione attrice, il tratto a cavallo tra il mappale 522 ed il mappale 524 è stato ridotto, rispetto alle originarie dimensioni del passo, che sarebbero da desumersi dal contratto di compravendita del 14/10/1989 redatto dal Notaio Persona 1 (cfr. doc. 1, parte attrice), contratto con il quale gli attori acquistavano porzione di fabbricato posto in Seravezza, via Madonnina dei
Pagliai 83/c e dal contratto datato 20/02/1973 (cfr. doc. 2, parte attrice), con il quale i coniugi Controparte_3 avevano acquistato il bene immobile ine CP 4 questione, poi ceduto agli attori.
A fronte della realizzazione da parte dei convenuti di un marciapiede che corre lungo la loro proprietà e che restringe il passo a metri lineari 2,83 nonché di una tettoia a sbalzo facendo sì che il passo, tra la proiezione a terra della tettoia ed il confine lato monte, risulta diminuito ad una minor larghezza pari a ml 2,42, gli attori hanno chiesto al Tribunale la condanna della controparte a ripristinare il passo di causa nella sua originaria consistenza, con arretramento e/o demolizione della porzione di marciapiede e della tettoia di cui sopra. Con vittoria delle spese di giudizio. La convenuta Controparte_1 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, con vittoria di spese di giudizio.
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Alla prima udienza del 27.05.2021, disposta l'integrazione della fase di mediazione in parte già effettuata dalle parti e dichiarata la contumacia del convenuto [...]
CP_2 , all'udienza del 11.11.2021 venivano concessi i termini per il deposto delle memorie di cui all'art 183 cpc. Ammessa CTU tecnica all'udienza del 06.09.2022, depositata la medesima in data 29.11.2023, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 24.04.2024, udienza nella quale la causa veniva trattenuta in decisione.
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La domanda è infondata e deve essere rigettata per i motivi che si vengono ad esporre.
Premesso che nei titoli di provenienza di acquisto del fabbricato non è riportata né la specifica se il passo avesse natura pedonale o carrabile, né alcuna misura della larghezza dello stesso ma esclusivamente la dicitura recitante "la porzione di fabbricato oggetto del presente atto gode del diritto di passo sul vioncino esistente posto nel lato monte del fabbricato per l'accesso alla via Madonnina" restando pertanto generico il contenuto effettivo di parte attrice sia con riferimento alle modalità di utilizzo del diritto di passo sia con riferimento alle sue effettive dimensioni e, tuttavia, pur dando per provato che le misure della larghezza del ridetto vioncino, misure peraltro non omogenee durante il suo percorso, siano quelle di cui all'atto di citazione poi confermate con la CTU, questo tribunale, pur prendendo atto delle conclusioni dell'elaborato peritale, ritiene che le innovazioni effettuate dai proprietari del fondo servente non siano da ritenersi in violazione dell'art. 1067, 2 comma c.c. e pertanto lesive del diritto reale degli attori.
Ricordato che per la giurisprudenza di legittimità: le opere vietate al proprietario del fondo servente dall'art. 1067, comma 2 c.c, sono soltanto quelle che si riflettono, alterandolo, sul contenuto dell'altrui diritto di servitù quale è determinato dal titolo e che incidano cioè sulla natura e sull'estensione dell'utilitas oggetto di quello stesso diritto cosicchè non comporta diminuzione dell'esercizio di una servitù di passaggio l'esecuzione di opere che, pur riducendo la larghezza dello spazio di fatto disponibile a tal fine, la conservino tuttavia nelle minori dimensioni che non comportino una riduzione od una maggiore scomodità dell'esercizio della servitù (Cass. 16.06.1992,
n.7360 e Cass. 23.06.1978, n. 3125), deve rilevarsi che i restringimenti del diritto di passo a seguito della costruzione del marciapiede e della tettoia a sbalzo sono veramente esigui e non paiono idonei ad alterarne o aggravarne sensibilmente la possibilità di esercizio e ciò sia con riferimento allo smusso del marciapiede che lo stesso CTU riferisce assolutamente praticabile anche passandovi sopra sia con riferimento alla tettoia a sbalzo che non impedisce il transito dei mezzi degli attori ma solo, viene ipotizzato, il transito di mezzi di dimensioni superiori ai 2,54 altezza.
Detta altezza, di per sé rilevante e sufficiente per un comodo esercizio del diritto di passo carrabile quotidiano non pare possa ridurre il libero transito ed accesso alla proprietà attrice tenuto conto altresì che le servitù di passaggio non appaiono comprensive dell'utilizzo della colonna d'aria soprastante usque ad sidera.
Anche al riguardo la giurisprudenza di legittimità pare indicare i principi cui debba uniformarsi la presente decisione: l'inosservanza da parte del proprietario del fondo servente del divieto di compiere opere che rendano più incomodo l'esercizio della servitù è ravvisabile con riferimento ad aggravi apprezzabili e permanenti e, pertanto, va esclusa quando si tratti di opere che comportino una scomodità del predetto esercizio solo eventuale e saltuaria (Cass. 05.03.1986, n. 1401).
D'altra parte le innovazioni in esame, poste in essere dai convenuti, paiono da porsi all'interno del legittimo esercizio delle facoltà di godimento della propria proprietà, principio di diritto anch'esso affermato dalla Cassazione: in tema di servitù, non possono ritenersi compresi nel divieto di compiere innovazioni o trasformazioni del fondo servente tali da diminuire o rendere più incomodo l'esercizio del diritto ex art. 1067, comma 2, c.c., quegli atti che, restando contemperate le esigenze del fondo dominante con quelle del fondo servente, rappresentino l'esercizio compiuto civiliter dal proprietario delle facoltà di godimento del fondo che l'esistenza della servitù non può totalmente elidere (Cass. 10.10.2018, n. 25056).
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Le spese di giudizio e di CTU seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
1. rigetta la domanda di parte attrice e la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte convenuta da liquidarsi in euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge;
2. condanna parte attrice al pagamento delle spese di CTU per come liquidate con decreto del 07.12.2023 e quantificate in euro 1.200,00 per onorari oltre IVA e contributi previdenziali, nonché euro 167,36 per spese.
Lucca, 27 maggio 2025 Il Giudice Onorario
Dott. Lapo Fabbri