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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2884/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2884/2024 promossa da
(C.F. ) nata in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. PILLAN BEATRICE
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato in [...] il [...]; CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. CAVALIERE FRANCESCA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo:
“1. dichiarare la separazione dei coniugi;
2. disporre che i figli minori siano affidati in via esclusiva alla madre, con collocazione abitativa presso di lei;
3. il padre potrà recarsi a trovare i figli minori a Grumolo delle Abbadesse (VI) tutti i fine settimana, alternativamente il sabato o la domenica previo accordo con la madre, tenendoli con sé dalle ore
15.00 alle ore 18.00 (o in altra fascia oraria da concordarsi entro le 48 ore precedenti all'incontro qualora sorgano problemi legati ai mezzi di trasporto), alla presenza di un familiare della madre, convivente con la stessa ed i figli;
4. i Servizi sociali effettueranno un monitoraggio dell'andamento dell'esercizio del diritto di visita paterno;
5. il padre contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo alla signora entro il 5ᵒ giorno Pt_1 di ciascun mese, l'importo di € 400,00 (€ 200,00 a figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo del Tribunale di
Vicenza;
6. le parti convengono che l'assegno unico per i figli sia richiesto e percepito integralmente dalla madre;
7. nulla sarà dovuto dal signor a titolo di contributo al mantenimento della moglie;
CP_1
8. la signora si impegna a rimettere la querela sporta nei confronti del marito entro quindici Pt_1
giorni dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Vicenza che accoglie le condizioni conformi presentate dalle parti;
9. spese di lite compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza interviene e visto l'accordo raggiunto dalle parti conclude per il suo accoglimento
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/07/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio con Parte_1
in India in data 16/08/2013; che dall'unione nascevano i figli in data CP_1 Per_1
12/09/2015 e in data 05/12/2019; che il rapporto tra le parti era sempre stato Per_2
caratterizzato da frequenti discussioni e la situazione era peggiorata a partire dal 2016 quando la moglie spaventata dall'aggressività, anche fisica, del marito chiedeva per la prima volta l'intervento delle forze dell'ordine; che nel 2022 il resistente decideva di acquistare insieme al fratello una casa in provincia di Brescia;
che nei due anni trascorsi a Brescia le aggressioni del marito alla moglie si erano gradualmente intensificate;
che la ricorrente si allontanava dalla casa coniugale e dal 2024 viveva con i figli presso la casa del fratello a Grumolo delle Abbadesse (VI) e il marito non si era mai fatto vivo per avere informazioni sui bambini, né aveva mai versato alcunché per il loro mantenimento. La ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la separazione personale delle parti con addebito al marito e che, anche in via temporanea ed urgente, i figli minori venissero affidati in via super esclusiva alla madre con collocazione prevalente presso di lei;
che il padre potesse vedere i figli in modalità protetta;
che il resistente venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma mensile di € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e dell'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versando la somma mensile di € 150,00.
Costituitosi in giudizio chiedeva, in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza CP_1
per territorio del Tribunale adito. Nella denegata ipotesi in cui il Giudice si ritenesse competente, chiedeva di respingersi le richieste avversarie perché infondate in fatto ed in diritto e di non emettersi i provvedimenti indifferibili ex art. 473bis.15. c.p.c.; che venisse dichiarata la separazione personale delle parti con addebito alla moglie;
che venisse disposto l'affidamento condiviso dei figli minori con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre;
che il padre venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma mensile di € 200,00 a figlio.
Incardinato il giudizio, le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato, il quale, sentiti i coniugi separatamente, provvedendo ai sensi dell'art. 473bis.15. c.p.c., affidava i figli minori in via esclusiva alla madre , con collocazione presso la casa materna e con facoltà del padre di vedere i Parte_1
figli solo in forma protetta presso i Servizi Sociali territorialmente competenti secondo un calendario stabilito dai Servizi medesimi;
poneva a carico di a far data dalla domanda, l'obbligo CP_1
di versare alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, l'importo mensile di euro 500,00 (euro 250,00 a figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, e con diritto della madre di percepire per intero gli assegni unici quale unico genitore affidatario, come per legge e rinviava la causa a fini conciliativi.
Frattanto le parti dichiaravano di aver trovato un accordo e precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe. Il Giudice delegato rimetteva così la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la formulazione delle conclusioni di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
Va, innanzitutto, pronunciata la separazione personale dei coniugi giacché dalla prospettazione di entrambi è emerso indubitabilmente come la convivenza tra gli stessi sia divenuta intollerabile. Deve, pertanto, ritenersi venuta meno la comunanza di vita materiale e spirituale, che costituisce la sostanza dell'unione matrimoniale, come comprovato anche dal fatto che i coniugi vivono separati già da tempo, indipendentemente dall'individuazione e dall'attribuzione soggettiva delle relative cause e responsabilità, questione che allo stato avendo le parti precisato le conclusioni in modo concorde, con rinuncia all'istanza di addebito, nonché ad ulteriori domande incompatibili con le conclusioni definitivamente rassegnate, non riveste più alcun rilievo processuale. Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, alla prevalente collocazione degli stessi presso la stessa ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Quanto alle disposizioni di natura economica, nulla sarà dovuto dal signor a titolo di contributo CP_1
al mantenimento della moglie, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Infine, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio Parte_1 CP_1
in India in data 16/08/2013, alle condizioni in epigrafe riportate;
2) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
3) dispone che la presente sentenza sia comunicata ai Servizi Sociali competenti ai fini del monitoraggio sull'andamento dell'esercizio del diritto di visita paterno.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 21/01/2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2884/2024 promossa da
(C.F. ) nata in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. PILLAN BEATRICE
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato in [...] il [...]; CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. CAVALIERE FRANCESCA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo:
“1. dichiarare la separazione dei coniugi;
2. disporre che i figli minori siano affidati in via esclusiva alla madre, con collocazione abitativa presso di lei;
3. il padre potrà recarsi a trovare i figli minori a Grumolo delle Abbadesse (VI) tutti i fine settimana, alternativamente il sabato o la domenica previo accordo con la madre, tenendoli con sé dalle ore
15.00 alle ore 18.00 (o in altra fascia oraria da concordarsi entro le 48 ore precedenti all'incontro qualora sorgano problemi legati ai mezzi di trasporto), alla presenza di un familiare della madre, convivente con la stessa ed i figli;
4. i Servizi sociali effettueranno un monitoraggio dell'andamento dell'esercizio del diritto di visita paterno;
5. il padre contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo alla signora entro il 5ᵒ giorno Pt_1 di ciascun mese, l'importo di € 400,00 (€ 200,00 a figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo del Tribunale di
Vicenza;
6. le parti convengono che l'assegno unico per i figli sia richiesto e percepito integralmente dalla madre;
7. nulla sarà dovuto dal signor a titolo di contributo al mantenimento della moglie;
CP_1
8. la signora si impegna a rimettere la querela sporta nei confronti del marito entro quindici Pt_1
giorni dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Vicenza che accoglie le condizioni conformi presentate dalle parti;
9. spese di lite compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza interviene e visto l'accordo raggiunto dalle parti conclude per il suo accoglimento
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/07/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio con Parte_1
in India in data 16/08/2013; che dall'unione nascevano i figli in data CP_1 Per_1
12/09/2015 e in data 05/12/2019; che il rapporto tra le parti era sempre stato Per_2
caratterizzato da frequenti discussioni e la situazione era peggiorata a partire dal 2016 quando la moglie spaventata dall'aggressività, anche fisica, del marito chiedeva per la prima volta l'intervento delle forze dell'ordine; che nel 2022 il resistente decideva di acquistare insieme al fratello una casa in provincia di Brescia;
che nei due anni trascorsi a Brescia le aggressioni del marito alla moglie si erano gradualmente intensificate;
che la ricorrente si allontanava dalla casa coniugale e dal 2024 viveva con i figli presso la casa del fratello a Grumolo delle Abbadesse (VI) e il marito non si era mai fatto vivo per avere informazioni sui bambini, né aveva mai versato alcunché per il loro mantenimento. La ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la separazione personale delle parti con addebito al marito e che, anche in via temporanea ed urgente, i figli minori venissero affidati in via super esclusiva alla madre con collocazione prevalente presso di lei;
che il padre potesse vedere i figli in modalità protetta;
che il resistente venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma mensile di € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e dell'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versando la somma mensile di € 150,00.
Costituitosi in giudizio chiedeva, in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza CP_1
per territorio del Tribunale adito. Nella denegata ipotesi in cui il Giudice si ritenesse competente, chiedeva di respingersi le richieste avversarie perché infondate in fatto ed in diritto e di non emettersi i provvedimenti indifferibili ex art. 473bis.15. c.p.c.; che venisse dichiarata la separazione personale delle parti con addebito alla moglie;
che venisse disposto l'affidamento condiviso dei figli minori con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre;
che il padre venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma mensile di € 200,00 a figlio.
Incardinato il giudizio, le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato, il quale, sentiti i coniugi separatamente, provvedendo ai sensi dell'art. 473bis.15. c.p.c., affidava i figli minori in via esclusiva alla madre , con collocazione presso la casa materna e con facoltà del padre di vedere i Parte_1
figli solo in forma protetta presso i Servizi Sociali territorialmente competenti secondo un calendario stabilito dai Servizi medesimi;
poneva a carico di a far data dalla domanda, l'obbligo CP_1
di versare alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, l'importo mensile di euro 500,00 (euro 250,00 a figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, e con diritto della madre di percepire per intero gli assegni unici quale unico genitore affidatario, come per legge e rinviava la causa a fini conciliativi.
Frattanto le parti dichiaravano di aver trovato un accordo e precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe. Il Giudice delegato rimetteva così la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la formulazione delle conclusioni di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
Va, innanzitutto, pronunciata la separazione personale dei coniugi giacché dalla prospettazione di entrambi è emerso indubitabilmente come la convivenza tra gli stessi sia divenuta intollerabile. Deve, pertanto, ritenersi venuta meno la comunanza di vita materiale e spirituale, che costituisce la sostanza dell'unione matrimoniale, come comprovato anche dal fatto che i coniugi vivono separati già da tempo, indipendentemente dall'individuazione e dall'attribuzione soggettiva delle relative cause e responsabilità, questione che allo stato avendo le parti precisato le conclusioni in modo concorde, con rinuncia all'istanza di addebito, nonché ad ulteriori domande incompatibili con le conclusioni definitivamente rassegnate, non riveste più alcun rilievo processuale. Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, alla prevalente collocazione degli stessi presso la stessa ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Quanto alle disposizioni di natura economica, nulla sarà dovuto dal signor a titolo di contributo CP_1
al mantenimento della moglie, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Infine, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio Parte_1 CP_1
in India in data 16/08/2013, alle condizioni in epigrafe riportate;
2) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
3) dispone che la presente sentenza sia comunicata ai Servizi Sociali competenti ai fini del monitoraggio sull'andamento dell'esercizio del diritto di visita paterno.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 21/01/2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo