Decreto cautelare 6 luglio 2020
Ordinanza cautelare 11 settembre 2020
Sentenza 9 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 09/03/2021, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/03/2021
N. 00315/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00571/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 571 del 2020, proposto da
DR MA, rappresentato e difeso dagli avvocati Emiliano Bandarin Troi, Flavia Degli Agostini, Agata Trivellato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castelfranco Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariano Bonato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Fimm S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Diego Signor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del permesso di costruire n. 41 del 07.05.2020 a firma del Responsabile del 4° Settore – Edilizia rilasciato alla ditta F.I.M.M. s.r.l. per ristrutturazione edilizia, cambio d'uso da artigianale-direzionale a residenziale e ampliamento ai sensi della l.r. 14/2009 sull'area sita in Vicolo del Cristo, 6 [rectius 5] censita in Catasto: Comune di Castelfranco Veneto, Foglio 27 mapp. 396 – U.I. Sez. D – Foglio 4 mapp. 396 sub 1; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Castelfranco Veneto e di Fimm S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2020 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente è proprietaria di un edificio nel Comune di Castelfranco Veneto, in vicolo del Cristo n. 1 – 3, posto in aderenza, sul lato sud, con l’immobile di proprietà della società controinteressata.
Entrambi gli edifici si trovano in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, sono ubicati nel centro storico della città, all’interno delle antiche mura, in area classificata dal P.I. come z.t.o. A1 (centro storico – castello) e sono individuati come “beni ambientali”, oggetto di specifica disciplina da parte del P.I. per quanto concerne le modalità di conservazione e di trasformazione. Lo strumento urbanistico, infatti, individua gli edifici che costituiscono “beni ambientali”, collocandoli in sei categorie, cui corrispondono differenti tipologie di interventi ammissibili. L’edificio di proprietà della controinteressata è collocato in categoria 4.
In data 20 maggio 2020, la controinteressata ha ottenuto un permesso di costruire (il n. 41) per realizzare sull’edificio di sua proprietà un intervento di ristrutturazione, cambio d’uso da artigianale-direzionale a residenziale ed ampliamento ai sensi della L. 14/2009. L’intervento prevede la demolizione e ricostruzione dell’edificio, con ampliamento in altezza, mediante la creazione di un nuovo piano abitabile.
La ricorrente afferma che il titolo edilizio presenta una serie di vizi.
Impugna, pertanto, il permesso di costruire, formulando le seguenti censure:
1. Violazione dell’articolo 20 del DPR 380/2001. Violazione degli articoli 38 e 40 del Regolamento edilizio del Comune di Castelfranco Veneto vigente ratione temporis. Illegittimità per falsa rappresentazione dello stato dei luoghi. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
La ricorrente denuncia una falsa rappresentazione dello stato di fatto negli elaborati progettuali e, in particolare, della sagoma dell’edificio di sua proprietà, che avrebbe impedito di rilevare la presenza di una parete finestrata che verrebbe a collocarsi ad una distanza inferiore a quella prevista dall’art. 9 D.M. 1444/68 rispetto alla sopraelevazione dell’edificio di proprietà della controinteressata.
2. Violazione dell’art. 9 co. 1 n. 2 D.M. 1444/1968 e violazione e dell’art. 19 co. 4 lett. b delle N.T.O. al P.I. del Comune di Castelfranco Veneto sotto molteplici profili. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. La ricorrente lamenta che la sopraelevazione dell’edificio confinante, da qualificare come nuova costruzione in parte qua, viola l’art. 9 D.M. 1444/68 in vari punti.
3. Violazione degli articoli 907 e 905 c.c. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. La ricorrente afferma che non sarebbe stata rispettata la distanza minima di tre metri dalla finestra posta sulla parete a sud della parte di edificio di proprietà della controinteressata in elevazione, prevista dall’art. 907, comma 2, cod. civ.
Inoltre non sarebbe rispettata la distanza di cui all’art. 905 cod. civ. tra la finestra ed i lastrici solari.
4. Violazione dell’art. 9 co. 1 lett. a) e c) l.r. 14/2009 s.m.i. e dell’art. 67 N.T.O. al P.I. del Comune di Castelfranco Veneto. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’articolo 9, comma 1, lett. a) L.R. 14/2009 nella parte in cui vieta l’applicazione degli artt. 2 e 3 per gli edifici situati nei centri storici con grado di protezione. L’art. 67 NTA del PI consente per gli edifici con grado di protezione 4 la ristrutturazione edilizia, purchè non comporti incrementi volumetrici, salvo che per l’adeguamento alle norme igienico-sanitarie.
5. Violazione dell’articolo 9 della L.122/1989 e dell’articolo 41 sexies della L.n.1150/1941. Violazione dell’articolo 17 delle NTO del Comune di Castelfranco Veneto. Considerando che il progetto prevede una ristrutturazione edilizia consistente, con mutamento di destinazione d’uso dell’intero fabbricato trasformandolo in una nuova unità edilizia residenziale completamente differente (sia nei prospetti esteriori che nella divisione interna degli spazi) da quella attualmente esistente (a destinazione commerciale), dovrà farsi applicazione, ai fini del calcolo dei parcheggi privati, dell’articolo 41 sexies della L. n.1150/1941 così come modificato dalla l.122/1989.
6. Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa e travisamento dei presupposti. A fronte della richiesta formulata dall’Amministrazione resistente di acquisire, a pena di archiviazione della pratica, il “nulla osta delle ditte confinanti per la sopraelevazione a confine”, l’intervento sarebbe stato autorizzato in presenza dell’espresso diniego di consenso alla sopraelevazione da parte della ricorrente.
7. Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa in ordine all’assenso dei confinanti per la deroga all’art. 9 d.m. 1444/1968.
Illegittimità del titolo edilizio nella parte in cui sembra consentire un intervento in deroga all’art. 9 del d.m. 1444/1968, sulla scorta del consenso dei confinanti.
La ricorrente ha, altresì, chiesto la sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Si sono costituiti il Comune di Castelfranco Veneto e la società controinteressata contestando il merito delle avverse censure.
La domanda cautelare è stata accolta con l’ordinanza n. 438/2020 del 11 settembre 2020.
All’udienza pubblica del 17 dicembre 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato, essendo fondata la censura – avente portata assorbente -, articolata nel quarto motivo di ricorso, di violazione dell’articolo 9, comma 1, lett. c) L.R. 14/2009.
La ricorrente richiama la giurisprudenza di questo Tribunale riferita espressamente alla suddetta disposizione, alla stregua della quale, “la previsione della lett. c) dell’art. 9, secondo la quale gli interventi di ampliamento non sono ammessi per gli edifici “oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4, deve essere interpretata nel senso che è erroneo ritenere che l’ampliamento debba ritenersi sempre consentito quando non sia espressamente vietato dalle norme dello strumento urbanistico. Infatti è necessario indagare caso per caso il contesto normativo per verificare se sia rinvenibile un divieto, anche inespresso, di realizzare ampliamenti degli edifici ricompresi nello specifico aggregato edilizio” (T.A.R. Veneto, n. 01379/2015 del 21/12/2015). La pronuncia sopra richiamata, come altre successive (T.A.R. Veneto, sez. II, 15 aprile 2015, n. 424), in applicazione del principio sopra richiamato, hanno ritenuto inapplicabile la Legge regionale n 14/2009 per edifici in relazione ai quali gli strumenti urbanistici consentano interventi di ampliamento solo in via di eccezione rispetto ad un generale divieto di modifica della volumetria complessiva dell’edificio, in consonanza a quanto espresso dalla Circolare esplicativa regionale n. 1 del 13 novembre 2014, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1925 del 28 ottobre 2014, la quale afferma: “si evidenzia che ove la scheda limiti gli interventi ala semplice ristrutturazione senza ampliamento, gli articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4 non trovano applicazione”.
In replica alla censura, il Comune ha osservato che le previsioni relative agli interventi su edifici ricadenti nella categoria quattro del P.I. non sono qualificabili come “norme specifiche di tutela”, poichè non mirano alla protezione delle caratteristiche storiche o architettoniche degli edifici così classificati.
Ciò sarebbe desumibile dalle seguenti circostanze: l’appartenenza alla categoria quattro consente l’esecuzione di interventi trasformativi che conducono alla realizzazione di un edificio del tutto diverso da quello preesistente, quali la demolizione e la ricostruzione, o la ricomposizione planivolumetrica; la categoria quattro comprende gli edifici che costituiscono “organismi edilizi recenti o di precedente costruzione, ma già ristrutturati in modo da renderne illeggibili i caratteri originari” (art. 64, comma 4, NTA); l’articolo 67 prevede, per i suddetti edifici, la possibilità di un incremento di mq 60 per l’inserimento di impianti tecnologici.
La controinteressata ha ulteriormente argomentato per la non applicabilità, nel caso di specie, del limite previsti dall’articolo 9, comma 1, lett. c) L.R. 14/2009, affermando che: la categoria quattro costituisce il livello più basso di tutela tra le ipotesi previste e consente interventi ben più invasivi di quello in oggetto, come l’integrale demolizione e ricostruzione dell’edificio; la sentenza del T.A.R. Veneto n. 424/2015 riguarderebbe un caso non assimilabile al presente, poiché relativa ad un edificio rientrante in categoria uno; la sentenza n. 1379/2015, invece, riguarda un edificio sottoposto a tutela, ma sito in altro comune, nel cui piano regolatore l’incremento volumetrico era previsto come ipotesi eccezionale e premiale, mentre l’art. 67 NTO del PI di Castelfranco Veneto prevede per gli edifici di categoria quattro la possibilità di un incremento volumetrico fino a 180 mc, in via ordinaria, per adeguamenti tecnologici, il chè sarebbe sufficiente ad escludere che tale disciplina possa dirsi ostativa all’applicazione di un intervento volumetrico contenuto entro quella misura.
L’interpretazione dell’articolo 67 delle N.T.A. del P.I. che il Comune e la controinteressata propongono non appare convincente.
Anzitutto non è condivisibile l’affermazione del Comune, secondo cui le disposizioni contenute all’articolo 67 N.T.A. del P.I. non sarebbero qualificabili come “norme specifiche di tutela”. Che la disposizione contenga norme di tutela dei valori storico-documentali o architettonici degli edifici del centro storico, emerge dalla stessa rubrica dell’articolo, denominato “Protezione dei valori storico-morfologici e tipologie di intervento”. Inoltre, il comma 4 definisce le tipologie di intervento ammissibili in zona A (che, ai sensi dell’articolo 63, comma 1, “sono le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale e quelle ad esse figurativamente collegate”) proprio “ai fini della tutela e protezione dei valori storico-morfologici”. Le disposizioni dell’articolo 67, inoltre, si applicano non a tutti gli edifici della zona A, ma solo a quelli puntualmente individuati nella cartografia allegata alle norme tecniche di attuazione, la cui disciplina è definita per categorie di protezione.
Infine, con specifico riguardo alla z.t.o. A1, in cui rientra l’edificio in esame, l’articolo 64 N.T.A. espressamente afferma che le norme relative agli interventi ammissibili dettate dall’articolo 67 sono preordinate all’esigenza di attuare “la ricomposizione dell’assetto antico delle architetture, degli arredi e degli spazi”.
Si tratta, pertanto, di disposizioni specifiche di tutela rilevanti ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. c) L.R. 14/2009 che testualmente si riferisce agli edifici “c) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3, 3-ter, 3-quater e 4”.
Occorre, allora, interrogarsi sul loro contenuto, per stabilire se le norme e le finalità di tutela espresse ostino all’applicazione della L.R. 14/2009. In proposito, questo T.A.R. si è già espresso nelle pronunce richiamate dalla parte ricorrente nel senso della inapplicabilità degli incrementi previsti dalla Legge regionale laddove le norme di tutela vi ostino. Pertanto, laddove risulti, ad un’interpretazione teleologica, che lo scopo della tutela è contrastante con gli incrementi previsti, questi non potranno trovare applicazione.
Giova richiamare le disposizioni rilevanti nel caso di specie. Alla stregua dell’articolo 67 NTA del P.I. per gli edifici rientranti nella categoria 4 sono ammessi gli interventi previsti dal comma 4, lettere a), b), c) e d). In particolare, sono ammessi gli interventi di ristrutturazione, in cui la definizione generale coincide sostanzialmente con quella prevista dall’articolo 3, comma 1, lett. d) D.P.R. 380/2001. La lettera d) dell’art. 67 delle N.T.A. del P.I., detta la seguente definizione di “d) Ristrutturazione edilizia: sono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il restauro degli elementi di pregio, il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Gli interventi di ristrutturazione non devono comportare incremento di volume né pregiudicare i caratteri architettonici o ambientali del contesto. E’ comunque ammessa per tutti gli edifici la possibilità di aumento di volume, nei limiti stabiliti dalle presenti norme per il solo adeguamento dei requisiti igienico sanitari relativi alle altezze dei vani.”.
La norma prosegue individuando tre differenti sottocategorie di ristrutturazione, tutte ammissibili, per gli edifici rientranti nella categoria 4. Si tratta della ristrutturazione edilizia parziale (“rientrano in tale categoria gli interventi rivolti a rendere razionali e efficienti gli organismi esistenti mediante un insieme limitato di opere, la cui entità ed incidenza devono comunque essere individuate in rapporto alla conservazione del bene, cui esse vengono applicate.”), la ristrutturazione edilizia generale (“rientrano in tale categoria gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in parte diverso dal precedente.”), la ristrutturazione edilizia integrale (“rientrano in tale categoria gli interventi rivolti a trasformare mediante nuova soluzione migliorativa, gli organismi edilizi esistenti, recenti o di precedente costruzione, ma già ristrutturati in modo da renderne illeggibili i caratteri originari, con un insieme completo di opere, che possono configurare anche la demolizione mediante ricostruzione con uguale volume, fatte salve le possibilità, di cui ai successivi punti”).
Tutte le categorie di ristrutturazione, nella disciplina puntuale dettata, ripetono la regola generale secondo la quale non sono ammessi aumenti di volumetria eccetto che essi non siano funzionali all’adeguamento dell’altezza dei vani ai requisiti igienico-sanitari.
Ed infatti, negli interventi di ristrutturazione generale è consentita “la variazione dell’altezza delle fronti e della quota di imposta della copertura per l’adeguamento igienico dei locali interni nella misura massima del 20 % dell’altezza della fronte preesistente e con il limite di complessivi mt. 1,00”. Negli interventi di ristrutturazione generale, invece, è consentita la realizzazione degli impianti tecnologici e delle strutture per la messa a norma entro il limite di mq. 60,00 di superficie utile aggiuntiva, rispetto a quella dell’edificio preesistente, alla condizione che tale volumetria non contrasti con le presenti norme. e con le esigenze di corretto inserimento nel contesto”.
Dall’esame delle sopra richiamate norme di piano emerge che il grado di protezione cui è assoggettato l’edificio della controinteressata (categoria 4) non è compatibile con gli interventi di ampliamento.
Le previsioni, infatti, pur consentendo la ristrutturazione c.d. pesante degli edifici inseriti nella categoria 4, anche con demolizione e ricostruzione dell’edificio, fanno salva la volumetria complessiva dell’edificio, consentendone una limitata deroga esclusivamente per finalità di adeguamento igienico-sanitario.
La finalità di tutela che s’intende perseguire (ovvero, ai sensi dell’articolo 64, comma 1, lettera a, attuare “la ricomposizione dell’assetto antico delle architetture, degli arredi e degli spazi”), quindi, è soddisfatta per tali edifici proprio dal mantenimento della volumetria complessiva (oltre chè dagli altri accorgimenti previsti dall’articolo 64), rispetto alla quale le deroghe consentite sono unicamente quelle riferite all’adeguamento dei vani ai requisiti igienico-sanitari e alla realizzazione di impianti tecnologici entro un determinato limite superficiario.
Conferma di ciò si ricava anche dalla circostanza che gli interventi di ampliamento sono fatti oggetto di una diversa ed autonoma tipologia di intervento, contraddistinta dalla lettera f) (“Nuova costruzione ed ampliamento: le opere edilizie volta a realizzare un nuovo edificio od un nuovo manufatto, ovvero ad ampliare un fabbricato esistente sia fuori che entro terra costituiscono nuova costruzione.”) dell’articolo 67, comma 4, non richiamata per gli edifici ricompresi nella categoria 4.
In conclusione, tenuto conto del chiaro tenore delle norme urbanistiche sopra richiamate e della incontestata non riconducibilità della fattispecie in esame alle deroghe dalla stessa previste, deve ritenersi fondato il quarto motivo di ricorso, poiché l’intervento si pone in contrasto con l’articolo 9, comma 1, lettera c) L.R. 14/2009.
La censura ha carattere assorbente ed esime, pertanto, dall’analisi delle residue censure.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Condanna il Comune di Castelfranco Veneto e la società Fimm s.r.l., in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in € 3.000,00, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 17 dicembre 2020 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO