TRIB
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/12/2025, n. 2676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2676 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 1585/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della
Dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa iscritta al N.R.G. 1585/2022, avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. VITALIANO
CARDAMONE, presso il cui studio, sito in Catanzaro, alla Via A. Turco n.
59, è elettivamente domiciliata
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
(P.IVA.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avvocati Annarita De Siena e Saverio Molica, ed elettivamente domiciliato in Catanzaro , Via Jannoni – Palazzo Santa
Chiara, presso la sede dell'Avvocatura Comunale
- PARTE CONVENUTA –
pagina 1 di 18
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice: «in via principale e nel merito: 1) condannare essa convenuta, previo accertamento e declaratoria della sussistenza del nesso causale di cui in parte motiva al risarcimento di tutti i danni materiali e morali (da lesioni personali) temporanei e permanenti patiti dalla signora
in ragione del verificatosi evento lesivo per cui si procede, Parte_1 causa la noncurante, negligente e colpevole condotta posta in essere da parte convenuta, per contenimento costi giustizia, riduttivamente valutati, da accertarsi e quantificarsi nella misura di € 50.000,00 (cinquantamila), oltre interessi come per legge, ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà più giusta ed equa nel corso del procedimento;
2) per
l'ipotesi di soccombenza, condannare essa convenuta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 comma 1 Dlgs 132/2014 - 96 e 642 c.p.c. al pagamento delle spese di giudizio;
3) in ogni caso, con vittoria delle spese, diritti ed onorari del procedimento, da distarsi in favore dell'antistatario procuratore e difensore ex art. 93 c.p.c.»;
Parte convenuta: «Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione deduzione e difesa: in via preliminare riconoscere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e passiva per i motivi di cui alla narrativa che precede;
nel merito rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze .»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l Controparte_2 CP_3
, per sentirla condannare al risarcimento dei danni
[...] patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 16.01.2021, nel Controparte_1 allorquando inciampava in una buca presente sul manto stradale.
pagina 2 di 18 Esponeva, in particolare, parte attrice: che in data 16.01.2021, alle ore
18.00 circa, mentre percorreva a piedi la via XXVIII Ottobre, in località
S. AR di Catanzaro, giunta nei pressi dell'esercizio commerciale
“Costa elettricità”, cadeva a terra a causa di una buca presente sul manto stradale, non segnalata e non facilmente visibile per le cattive condizioni metereologiche ed il non funzionamento dell'impianto pubblico di illuminazione;
che a seguito della caduta, veniva trasportata presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Catanzaro dove le veniva riscontrata
“frattura scomposta terzo medio distale omero sinistro con deficit del radiale” e, pertanto, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione della frattura;
che le lesioni riportate avevano determinato secondo le valutazioni del C.T.P. incaricato, dott.ssa , un Persona_1 periodo di inabilità temporanea assoluta di 90 giorni, un periodo complessivo di inabilità temporanea relativa di 220 giorni, nonché un danno biologico permanente nella misura del 15%; che era rimasta priva di riscontro la richiesta di risarcimento dei danni subiti, inoltrata al
Controparte_1
Invocando, pertanto, la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., l'attrice chiedeva accertarsi l'esclusiva responsabilità del - Controparte_1 che quale ente proprietario della strada teatro del sinistro, era tenuto a vigilare sul suo stato di manutenzione - e, per l'effetto, la condanna dell' convenuto, al risarcimento dei danni subiti quantific ati nella CP_4 misura complessiva di € 50.000,00, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il CP_1
che, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione
[...] attiva e passiva in ordine alla domanda proposta, deducendo che, se fosse emerso che l'attrice svolgeva attività lavorativa al momento dei fatti, in forza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 38/2000, il danno biologico doveva essere interamente risarcito dall'INAIL o dall'INPS, senza che potesse essere preteso alcunché dal convenuto, poiché
pagina 3 di 18 diversamente si sarebbe verificato un ingiustificato arricchimento del la danneggiata per effetto del riconoscimento di un duplice risarcimento per il medesimo evento lesivo.
Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda, asserendo che l'evento lesivo sarebbe da imputare alla condotta imprudente dell'attrice, atteso che le condizioni di tempo e di luogo avrebbero dovuto indurla ad adottare la massima cautela nel percorrere la strada, comunque, ben visibile e conosciuta dalla stessa: la condotta colposa della danneggiata avrebbe, dunque, avuto un'incidenza causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, integrando il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno. L'Amministrazione comunale contestava, inoltre, il quantum della pretesa risarcitoria avversaria , sul rilievo che la documentazione medica così come le spese mediche e di consulenza tecnica sostenute dall'attrice non sarebbero riferibili al sinistro occorso.
In virtù di quanto innanzi esposto, il rassegnava, Controparte_1 dunque, le conclusioni riportate in premessa.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., escussi i testi, disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. all'udienza del 28/11/2025.
Si precisa che la presente sentenza viene depositata nel termine di cui al terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., applicabile in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/2024 (c.d. correttivo della Riforma Cartabia), anche ai processi già pendenti alla data del 28.02.2023 .
***
Tanto premesso in fatto, occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e passiva sollevata dall'Amministrazione Comunale di Catanzaro, da qualificarsi come difetto di titolarità attiva e passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
La differenza tra i due istituti è stata ben tratteggiata dalle Sezioni Unite
pagina 4 di 18 della Suprema Corte, le quali hanno avuto modo di precisare che “mentre la legittimazione ad agire in giudizio costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, la titolarità del rapporto si riferisce, invece, al merito della decisione, ovvero alla fondatezza della domanda, che costituisce un elemento costitutivo del diritto fatto valere con l'azione e che l'attore ha l'onere di allegare e provare” (cfr. Cass. Sez.
Un. n. 2951/2016).
Ciò significa che il giudizio sulla sussistenza della legittimazione (attiva o passiva) va effettuato dal giudice ex ante e con riguardo alla sola formulazione della domanda attorea , mentre la questione di merito, la cui soluzione attiene alla “titolarità effettiva” del diritto fatto valere, è rimessa ex post alla decisione finale del giudicante.
Ricondotta, alla luce dei principi richiamati, l'eccezione sollevata dal al difetto di titolarità, attiva e passiva, del Controparte_1 rapporto sostanziale dedotto in giudizio, la stessa deve ritenersi infondata.
In particolare, il ha eccepito che ove emerga che Controparte_1 parte attrice svolgesse un'attività lavorativa alla data del sinistro, il risarcimento del danno biologico non potrebbe essere richiesto in giudizio al danneggiante, poiché, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.
38/2000, in ipotesi di infortunio sul lavoro , nell'indennizzo corrisposto dall'INAIL e/o dall'INPS nell'ambito della copertura assicurativa obbligatoria prevista a tutela dei lavoratori , sarebbe già compreso e liquidato il danno biologico. Pertanto, riconoscere il risarcimento di tale danno, darebbe luogo ad un ingiustificato arricchimento del danneggiato,
a fronte della corresponsione di entrambi gli importi per il medesimo evento lesivo.
Nel caso di specie, è emerso che, alla data del sinistro, la sig.ra Pt_1 non svolgeva alcuna attività lavorativ a e non poteva, pertanto,
[...]
pagina 5 di 18 beneficiare, del sistema di tutela assicurativa indennitaria di cui al
D.lgs. n. 38/2000. Tale circostanza risulta per tabulas, avendo parte attrice versato in atti, con la memoria n. 3 di cui all'art. 183 co. 6,
c.p.c., la certificazione emessa dal Centro per l'impiego territorialmente competente, attestante lo stato di disoccupazione della sig.ra , Pt_1 all'epoca del sinistro (cfr. allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n.
3, c.p.c., di parte attrice).
Venendo al merito, la domanda attorea è fondata.
È necessario premettere che la presente vicenda si inscrive nell'alveo della responsabilità da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c..
Mentre l'art. 2043 c.c. impone un obbligo generale di astensione dall'arrecare danni alla sfera giuridica altrui (neminem laedere), l'art. 2051 c.c., invece, richiede un dovere specifico di contenuto positivo che consiste nel dovere di controllare il bene ed adottare le misure idonee ad impedire che la res custodita provochi danni ai terzi.
Pertanto, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. pone un vero e proprio dovere di vigilanza e di precauzione a carico di colui che ha il potere effettivo di controllo sul bene. In altri termini, ai sensi della predetta disposizione, ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo la prova del caso fortuito, ossia dell'evento inevitabile ed imprevedibile.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che l'azione di responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. presuppone sul piano eziologico e probatorio accertamenti diversi e coinvolge distinti temi di indagine rispetto all'azione di responsabilità per danni ex art. 2043 c.c., trattandosi di accertare, in caso di responsabilità ex art. 2043 c.c., se vi sia stato un comportamento commissivo od omissivo dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi, laddove, in caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, si deve prescindere dal comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie pagina 6 di 18 normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito (cfr. Cass. Sez.
Un., 7.8.2001, n. 10893; Cass. civ., 6.7.2004, n. 12329).
La responsabilità da cosa in custodia, infatti, deve essere intesa di natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella sola relazione sussistente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere, anche in considerazione del fatto che il dato letterale della disposizione in esame non attribuisce alcuna rilevanza alla condotta del custode
(Cass. Sez. 3, Sent. n. 5031 del 20/05/1998).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze, invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A., è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere dat a anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr. Cass. 20/2/200 6, n. 3651). Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 cod. civ., l'art. 2051 c.c. integra invero un'ipotesi di responsabilità caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare la contraria prova liberatoria del fortuito (c.d. responsabilità aggravata). Il custode è, cioè, tenuto a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente dovuto. Deve, cioè, dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura ed alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività
pagina 7 di 18 di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso, art. 14 C d), e già del principio generale del neminem laedere (v. Cass., 2 0/2/2006 n. 3651). Siffatta inversione dell'onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto (v. Cass. 10/1 0/2008, n. 25029; Cass. 29/9/2006, n. 21244;
Cass. 20/2 /2006, n. 3651. E già Cass. 14/3/1983, n. 1897)” (Cass. civ., sent. 11802 del 09/ 06/2016).
Dunque, il danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, non anche l'insidia o il trabocchetto, né la condotta omissiva o commissiva del custode.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che l'insidia o trabocchetto non è elemento costitutivo dell'illecito aquiliano, in quanto non è previsto dalla regola generale ex art. 2043 c.c., né da quella speciale di cui all'art. 2051 c.c., bensì è frutto dell'interpretazione giurisprudenziale che, col preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio, ha creato una “figura sintomatica di colpa”, la quale, tuttavia, ha finito per indebitamente gravare del relativo onere probatorio il danneggiato, in contrasto con il favor per lo stesso cui risulta ispirata la disposizione citata, con correlativo ingiustificato privilegio per la P.A..
L'insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno, ovvero quale esimente di responsabilità, qualora il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non superabili con l'adeguata diligenza del caso, ovvero l'evitabilità del danno solamente con l'impiego di mezzi straordinari.
pagina 8 di 18 Ai fini della prova liberatoria che l'Ente pubblico deve fornire per sottrarsi a detta responsabilità, è necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa: solamente in quest'ultima ipotesi può invero configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cfr. Cass. civ. sent. 11802/2016 cit.).
Dunque, in materia di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., è onere del custode, per liberarsi dalla responsabilità, di provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera oggettiva, idoneo ad interrompere il nesso di causalità, e cioè un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito, e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr., ex multis, Cass. Civ.,
4.2.2004, n. 2062). E la ratio è da ravvisarsi nel voler allocare sul custode i danni prodotti dalla res che non dipendano dal caso fortuito.
Resta in ogni caso a carico del danneggiato provare il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo (nei termini allegati in citazione).
L'applicabilità dell'art. 2051 c.c. trova un limite solo quando i connotati del bene rendano concretamente impossibile un continuo ed efficace controllo da parte dell'ente proprietario, in modo tale da escludere il rapporto di custodia, ovvero il potere di controllare la cosa e di governarne i rischi.
In particolare, in relazione alle strade comunali si deve presumere la possibilità di tale esercizio di custodia. Indice sintomatico della possibilità di controllo della strada comunale è che la stessa si trovi all'interno del perimetro urbano: la localizzazione della strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie di opere di urbanizzazione e di pagina 9 di 18 pubblici servizi, sottoposti all'attività di controllo e vigilanza costante da parte del denota la possibilità di un effettivo governo della CP_1 zona.
Di conseguenza, nell'eventualità di sinistri occorsi su una strada comunale rientrante nel perimetro urbano, il danneggiato, a differenza di ciò che accade nella generalità dei casi, non dovrà dar prova della relazione custodiale, ma sarà, invece, il a dover provare CP_1
l'eventuale impossibilità di un potere di controllo o governo sul bene strada.
Tutto ciò premesso, applicando i principi sopra richiamati al caso di specie, è necessario, in primo luogo, verificare, alla luce delle risultanze istruttorie, se il sinistro de quo sia eziologicamente riconducibile alla res custodita e, in secondo luogo, valutare l'eventuale concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento di danno, tale da escludere o da ridurre proporzionalmente la responsabilità del convenuto. CP_1
Nel caso di specie, è incontestato che la via XXVIII Ottobre sia strada comunale, afferente, dunque, alla disponibilità dell'ente proprietario, ossia il . Poiché strada urbana, sussiste in concreto CP_1 CP_1 la possibilità da parte del in quanto gestore e “custode” di quel CP_1 tratto stradale, di esercitare un'effettiva vigilanza ed un'efficace attività di controllo in ordine allo stato di manutenzione della sede viaria e delle sue pertinenze. Né tantomeno il convenuto ha fornito prova CP_1 dell'impossibilità di esercizio del potere custodiale sul bene.
Ciò posto, quanto alla prova dei fatti allegati da parte attrice , sulla base della documentazione fotografica prodotta e d elle dichiarazioni rese dal teste escusso, si deve ritenere provato che la sig.ra in data Parte_1
16.01.2021, alle ore 18 circa, sia caduta a terra dopo essere inciampata su una buca presente sul manto stradale in via XVIII Ottobre, in località
S. AR.
È stata accertata l'esistenza della denunciata anomalia del manto stradale, confermata dalla testimonianza e dalle foto in atti.
pagina 10 di 18 Inoltre, anche se il teste escusso ha riferito di non aver assistito all a caduta ma di aver visto l'attrice già a terra in prossimità con il piede nella buca, tuttavia, le evidenze istruttorie complessivamente valutate , conducono ragionevolmente a ritenere che la caduta sia stata causata dalla presenza di una buca non visibile né debitamente segnalata e, dunque, dalla cattiva e/o inadeguata manutenzione del manto stradale.
In altri termini, il nesso causale tra la caduta e lo stato dei luoghi può desumersi in via presuntiva dal contesto nel quale l'incidente è avvenuto
(cfr. Cass. civ., n. 9149/2013: Così, ad esempio, se un'autovettura slitta in un punto della strada dov'è presente del brecciolino, la causa dello slittamento ben potrà essere attribuita alla presenza di quel materiale anche se non vi siano stati testi che abbiano assistito alle modalità del fatto. Lo stesso vale per le cadute su pavimento bagnato, o lungo scale con gradini sconnessi e così via. Il vizio della motivazione sta allora nell'aver escluso la sussistenza di nesso causale solo perché non v'erano testi che avessero assistito alle modalità della caduta (il che dipende esclusivamente dal caso), senza scrutinare se a diverse conclusioni potesse in ipotesi pervenirsi sulla scorta dell'apprezzamento di fatti idonei ad ingenerare presunzioni, così consentendo di inferire la ricorrenza del fatto ignoto (causa della caduta) da quello noto (presenza di materiali di risulta) alla luce delle nozioni di fatto di comune esperienza, che integrano com'è noto una regola di giudizio.”)
Nel caso in esame il teste escusso ha precisato di aver Testimone_1 visto la sig.ra già a terra, ma con il piede all'interno di una buca di Pt_1 almeno trenta centimetri (cfr. verbale d'udienza del 26.01.2023).
Ha, inoltre, riferito che la stessa buca era presente sia nei giorni precedenti che in quelli successivi al sinistro confermando anche che la strada non era illuminata per il mancato funzionamento del sistema pubblico di illuminazione (cfr. verbale d'udienza del 26.01.2023).
Parte convenuta ha contestato la rilevanza probatoria della deposizione pagina 11 di 18 testimoniale, evidenziando la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal teste, tale da minarne l'attendibilità.
Ebbene, non si ritiene che sussista alcuna contraddittorietà nelle dichiarazioni del teste escusso, dal momento che il signor ha Tes_1 dichiarato di aver visto la signora a terra con un piede nella buca e Pt_1 non, come evidenziato dal convenuto, stesa a terra in posizione CP_1 orizzontale;
che l'aver riferito della presenza di una buca sulla strada non contrasta con le dichiarazioni rese dalla ai sanitari del Pronto Pt_1
Soccorso, atteso che il marciapiede è parte della strada.
Anche la consulenza medico-legale disposta nel presente giudizio ha confermato la compatibilità tra la riferita dinamica del sinistro e le lesioni riscontrate e, dunque, la sussistenza del nesso di causalità tra evento e lesioni subite (cfr. pag. 4 della relazione tecnica).
L'attrice ha, dunque fornito congrua prova del verificarsi del fatto storico
(caduta) causalmente ricollegato all'omessa manutenzione del manto stradale presente sulla strada percorsa.
Ciò posto, incombeva sull'Ente convenuto fornire la prova liberatoria del caso fortuito e, quindi, dell'esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione dell'incidente.
Sul punto, deve evidenziarsi che, ove il danno consegua alla interazione fra la cosa in custodia e l'agire umano, non basta ad escludere il nesso causale la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa (Cass. civ. n. 4035/2021).
“La eterogeneità tra i concetti di “negligenza della vittima” e di
“imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti
pagina 12 di 18 esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest.” (Cass. civ. n. 25837/2017).
Si è inoltre precisato che “il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa stessa e sulla sua pericolosità; sicché, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo
è tale da essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi
l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.” (cfr. ex multis, Cass. civ., n.
2345/2019).
Nel caso di specie, non può evidentemente sostenersi che la sig.ra Pt_1 abbia tenuto una condotta imprevedibile ed eccezionale, tale da spiegare efficacia interruttiva del nesso causale, atteso che il contesto spazio- temporale in cui si è verificato l'evento (condizioni di scarsa illuminazione, in quanto il sistema di illuminazione artificiale pubblico non era funzionante e considerato l'orario e il periodo invernale) non consentiva alla parte attrice di individuare la buca sul manto stradale, senza considerare l'affidamento che ragionevolmente ogni utente ripone sulle buone condizioni manutentive delle strade destinate al pubblico transito.
Non solo il comportamento della signora non può dirsi abnorme ed Pt_1 imprevedibile, ma non sono emersi elementi che conducano a ritenere imprudente il comportamento della danneggiata: la buca, per la mancanza di illuminazione e per l'orario in cui si è verificato l'evento, non poteva dirsi visibile, nonostante le sue dimensioni , tanto più che il pericolo non era segnalato e che non vi è prova che parte attrice conoscesse bene quella strada, in quanto è risultata incontestata la circostanza che risiedesse in un'altra via, distante circa 1.3 km da quella ove si è verificato il sinistro.
pagina 13 di 18 Né il fatto che il figlio dell'odierna attrice avesse una parrucchieria in località Santa AR assume rilievo al fine di affermare il concorso di colpa della danneggiata, dal momento che non è emerso che il negozio si trovasse a poca distanza dal luogo in cui si è verificato il sinistro né che la signora vi si recasse abitualmente. Pt_1
All'esito dell'istruttoria non è risultata, dunque, alcuna responsabilità, neanche concorrente, dell'attrice nella causazione del danno, atteso che la buca, non visibile per l'assenza di illuminazione artificiale, ha rappresentato la causa unica del sinistro, tanto più che il pericolo non era segnalato.
Passando all'individuazione dei danni risarcibili, va certamente accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per la menomazione dell'integrità fisica dell'attrice.
Al riguardo, non può prescindersi dai chiari esiti della C.T.U. svolta in corso di giudizio.
La relazione tecnica redatta dal nominato consulente, Dott. Per_2
, risulta priva di vizi logici e metodologici, essendo il risultato di
[...] una disamina obiettiva del caso concreto e di una analisi esaustiva della documentazione prodotta in giudizio.
Il C.T.U. ha concluso valutando la sussistenza di postumi permanenti residuati all'infortunio in misura pari al 8%, con un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 75 (settantacinque), un periodo di inabilità temporanea parziale valutabile in giorni 60 (sessanta) al 75%, giorni 90
(novanta) al 50% e giorni 85 (ottantacinque) al 25%.
In relazione alla stima del danno, ricorrendo nel caso di specie un danno
“micro-permanente” (ossia la diminuzione dell'integrità psico- fisica valutata sino ad un massimo di 9 punti di invalidità permanente), questo
Tribunale ritiene non utilizzabili le tabelle elaborate in base all'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, le quali, al di fuori dei sinistri stradali e del danno da lesione derivante da responsabilità medica, non possono valere come generale criterio risarcitorio per ogni ipotesi di (modesto) danno pagina 14 di 18 non patrimoniale (cfr. Corte Cost. n. 235 del 2014). Si ritiene, pertanto, di dover fare applicazione delle Tabelle di Milano, quale valido criterio sub-normativo per guidare la discrezionalità del giudice nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale.
Sicché, applicando le Tabelle milanesi vigenti alla data odierna (ed aggiornate al 2025), spetta alla sig.ra il complessivo importo di € Pt_1
22.521,44 di cui € 12.057,91 quale danno biologico permanente, €
10.463,53 quale invalidità temporanea.
Tale somma, è da ritenersi integralmente satisfattiva del danno non patrimoniale patito dall'attrice.
Non può infatti trovare accoglimento la domanda volta al risarcimento del danno morale, in ordine alla quale, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, per il riconoscimento del danno morale, superando la concezione del danno in re ipsa espressamente esclusa dalla stessa Corte (cfr. Cass. n. 901/2018), il richiedente deve allegare in maniera specifica tutti gli elementi descrittivi delle sofferenze di cui si chiede la riparazione, potendo far ricorso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni (ex multis Cass. n. 25164 del 10 novembre 2020, conf. a Cass. n. 28989 dell'11 novembre 2019 e Cass.
n. 4878 del 19 febbraio 2019).
La Corte di legittimità ha infatti chiarito che, sebbene non costituisca duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, tuttavia, in sede di quantificazione del danno morale, occorre sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, considerata l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato: quest'ultimo è tenuto ad “una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano
pagina 15 di 18 rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo -emotivo”.
“A tal fine, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v.
Cass. 10/11/2020, n. 25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (così, del tutto condivisibilmente, in motivazione, Cass. n. 6444 del 2023, cit.). Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità
(salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. n. 6444 del 2023, cit.)” (Cassazione civile sez. III, 01/03/2024, n. 5547).
Nel caso in esame, tale onere probatorio non risulta essere stato in alcun modo assolto, dal momento che l'attrice si è limitata a richiedere il ristoro dei pregiudizi anche morali, senza allegare e provare alcunché al riguardo.
pagina 16 di 18 All'importo accertato a titolo di danno non patrimoniale va infine aggiunta la somma di € 1.955,12 per spese mediche documentate in atti e ritenute congrue dal C.T.U. nominato.
Sulla complessiva somma riconosciuta all'attrice a titolo di danno non patrimoniale, espressa in valuta attuale, devalutata alla data dell'illecito
(16/01/2021) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in ossequio all'orientamento della Suprema Corte (S.U. n. 1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire dalla data dell'illecito fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità sino al saldo.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerate la natura, il valore (in base al decisum, cfr.
Cass. Civ., n. 21256/2016) la complessità delle questioni e la forma semplificata della decisione, si liquidano come da dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n.
147/2022), applicando i valori tabellari m inimi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
a) ACCOGLIE la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 parte attrice della somma di € 24.476,56, di cui € 22.521,44 a titolo di danno non patrimoniale ed € 1.955,12 quale danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
b) CONDANNA il al pagamento, in favore di Controparte_1 parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano nella misura di €
2.540,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali pagina 17 di 18 nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., oltre rimborso spese vive pari ad € 550,20, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
c) PONE le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, definitivamente a carico del , come da decreto Controparte_1 di liquidazione.
Così deciso, in Catanzaro, lì 13.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della
Dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa iscritta al N.R.G. 1585/2022, avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. VITALIANO
CARDAMONE, presso il cui studio, sito in Catanzaro, alla Via A. Turco n.
59, è elettivamente domiciliata
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
(P.IVA.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avvocati Annarita De Siena e Saverio Molica, ed elettivamente domiciliato in Catanzaro , Via Jannoni – Palazzo Santa
Chiara, presso la sede dell'Avvocatura Comunale
- PARTE CONVENUTA –
pagina 1 di 18
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice: «in via principale e nel merito: 1) condannare essa convenuta, previo accertamento e declaratoria della sussistenza del nesso causale di cui in parte motiva al risarcimento di tutti i danni materiali e morali (da lesioni personali) temporanei e permanenti patiti dalla signora
in ragione del verificatosi evento lesivo per cui si procede, Parte_1 causa la noncurante, negligente e colpevole condotta posta in essere da parte convenuta, per contenimento costi giustizia, riduttivamente valutati, da accertarsi e quantificarsi nella misura di € 50.000,00 (cinquantamila), oltre interessi come per legge, ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà più giusta ed equa nel corso del procedimento;
2) per
l'ipotesi di soccombenza, condannare essa convenuta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 comma 1 Dlgs 132/2014 - 96 e 642 c.p.c. al pagamento delle spese di giudizio;
3) in ogni caso, con vittoria delle spese, diritti ed onorari del procedimento, da distarsi in favore dell'antistatario procuratore e difensore ex art. 93 c.p.c.»;
Parte convenuta: «Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione deduzione e difesa: in via preliminare riconoscere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e passiva per i motivi di cui alla narrativa che precede;
nel merito rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze .»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l Controparte_2 CP_3
, per sentirla condannare al risarcimento dei danni
[...] patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 16.01.2021, nel Controparte_1 allorquando inciampava in una buca presente sul manto stradale.
pagina 2 di 18 Esponeva, in particolare, parte attrice: che in data 16.01.2021, alle ore
18.00 circa, mentre percorreva a piedi la via XXVIII Ottobre, in località
S. AR di Catanzaro, giunta nei pressi dell'esercizio commerciale
“Costa elettricità”, cadeva a terra a causa di una buca presente sul manto stradale, non segnalata e non facilmente visibile per le cattive condizioni metereologiche ed il non funzionamento dell'impianto pubblico di illuminazione;
che a seguito della caduta, veniva trasportata presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Catanzaro dove le veniva riscontrata
“frattura scomposta terzo medio distale omero sinistro con deficit del radiale” e, pertanto, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione della frattura;
che le lesioni riportate avevano determinato secondo le valutazioni del C.T.P. incaricato, dott.ssa , un Persona_1 periodo di inabilità temporanea assoluta di 90 giorni, un periodo complessivo di inabilità temporanea relativa di 220 giorni, nonché un danno biologico permanente nella misura del 15%; che era rimasta priva di riscontro la richiesta di risarcimento dei danni subiti, inoltrata al
Controparte_1
Invocando, pertanto, la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., l'attrice chiedeva accertarsi l'esclusiva responsabilità del - Controparte_1 che quale ente proprietario della strada teatro del sinistro, era tenuto a vigilare sul suo stato di manutenzione - e, per l'effetto, la condanna dell' convenuto, al risarcimento dei danni subiti quantific ati nella CP_4 misura complessiva di € 50.000,00, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il CP_1
che, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione
[...] attiva e passiva in ordine alla domanda proposta, deducendo che, se fosse emerso che l'attrice svolgeva attività lavorativa al momento dei fatti, in forza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 38/2000, il danno biologico doveva essere interamente risarcito dall'INAIL o dall'INPS, senza che potesse essere preteso alcunché dal convenuto, poiché
pagina 3 di 18 diversamente si sarebbe verificato un ingiustificato arricchimento del la danneggiata per effetto del riconoscimento di un duplice risarcimento per il medesimo evento lesivo.
Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda, asserendo che l'evento lesivo sarebbe da imputare alla condotta imprudente dell'attrice, atteso che le condizioni di tempo e di luogo avrebbero dovuto indurla ad adottare la massima cautela nel percorrere la strada, comunque, ben visibile e conosciuta dalla stessa: la condotta colposa della danneggiata avrebbe, dunque, avuto un'incidenza causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, integrando il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno. L'Amministrazione comunale contestava, inoltre, il quantum della pretesa risarcitoria avversaria , sul rilievo che la documentazione medica così come le spese mediche e di consulenza tecnica sostenute dall'attrice non sarebbero riferibili al sinistro occorso.
In virtù di quanto innanzi esposto, il rassegnava, Controparte_1 dunque, le conclusioni riportate in premessa.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., escussi i testi, disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. all'udienza del 28/11/2025.
Si precisa che la presente sentenza viene depositata nel termine di cui al terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., applicabile in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/2024 (c.d. correttivo della Riforma Cartabia), anche ai processi già pendenti alla data del 28.02.2023 .
***
Tanto premesso in fatto, occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e passiva sollevata dall'Amministrazione Comunale di Catanzaro, da qualificarsi come difetto di titolarità attiva e passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
La differenza tra i due istituti è stata ben tratteggiata dalle Sezioni Unite
pagina 4 di 18 della Suprema Corte, le quali hanno avuto modo di precisare che “mentre la legittimazione ad agire in giudizio costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, la titolarità del rapporto si riferisce, invece, al merito della decisione, ovvero alla fondatezza della domanda, che costituisce un elemento costitutivo del diritto fatto valere con l'azione e che l'attore ha l'onere di allegare e provare” (cfr. Cass. Sez.
Un. n. 2951/2016).
Ciò significa che il giudizio sulla sussistenza della legittimazione (attiva o passiva) va effettuato dal giudice ex ante e con riguardo alla sola formulazione della domanda attorea , mentre la questione di merito, la cui soluzione attiene alla “titolarità effettiva” del diritto fatto valere, è rimessa ex post alla decisione finale del giudicante.
Ricondotta, alla luce dei principi richiamati, l'eccezione sollevata dal al difetto di titolarità, attiva e passiva, del Controparte_1 rapporto sostanziale dedotto in giudizio, la stessa deve ritenersi infondata.
In particolare, il ha eccepito che ove emerga che Controparte_1 parte attrice svolgesse un'attività lavorativa alla data del sinistro, il risarcimento del danno biologico non potrebbe essere richiesto in giudizio al danneggiante, poiché, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.
38/2000, in ipotesi di infortunio sul lavoro , nell'indennizzo corrisposto dall'INAIL e/o dall'INPS nell'ambito della copertura assicurativa obbligatoria prevista a tutela dei lavoratori , sarebbe già compreso e liquidato il danno biologico. Pertanto, riconoscere il risarcimento di tale danno, darebbe luogo ad un ingiustificato arricchimento del danneggiato,
a fronte della corresponsione di entrambi gli importi per il medesimo evento lesivo.
Nel caso di specie, è emerso che, alla data del sinistro, la sig.ra Pt_1 non svolgeva alcuna attività lavorativ a e non poteva, pertanto,
[...]
pagina 5 di 18 beneficiare, del sistema di tutela assicurativa indennitaria di cui al
D.lgs. n. 38/2000. Tale circostanza risulta per tabulas, avendo parte attrice versato in atti, con la memoria n. 3 di cui all'art. 183 co. 6,
c.p.c., la certificazione emessa dal Centro per l'impiego territorialmente competente, attestante lo stato di disoccupazione della sig.ra , Pt_1 all'epoca del sinistro (cfr. allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n.
3, c.p.c., di parte attrice).
Venendo al merito, la domanda attorea è fondata.
È necessario premettere che la presente vicenda si inscrive nell'alveo della responsabilità da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c..
Mentre l'art. 2043 c.c. impone un obbligo generale di astensione dall'arrecare danni alla sfera giuridica altrui (neminem laedere), l'art. 2051 c.c., invece, richiede un dovere specifico di contenuto positivo che consiste nel dovere di controllare il bene ed adottare le misure idonee ad impedire che la res custodita provochi danni ai terzi.
Pertanto, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. pone un vero e proprio dovere di vigilanza e di precauzione a carico di colui che ha il potere effettivo di controllo sul bene. In altri termini, ai sensi della predetta disposizione, ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo la prova del caso fortuito, ossia dell'evento inevitabile ed imprevedibile.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che l'azione di responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. presuppone sul piano eziologico e probatorio accertamenti diversi e coinvolge distinti temi di indagine rispetto all'azione di responsabilità per danni ex art. 2043 c.c., trattandosi di accertare, in caso di responsabilità ex art. 2043 c.c., se vi sia stato un comportamento commissivo od omissivo dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi, laddove, in caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, si deve prescindere dal comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie pagina 6 di 18 normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito (cfr. Cass. Sez.
Un., 7.8.2001, n. 10893; Cass. civ., 6.7.2004, n. 12329).
La responsabilità da cosa in custodia, infatti, deve essere intesa di natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella sola relazione sussistente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere, anche in considerazione del fatto che il dato letterale della disposizione in esame non attribuisce alcuna rilevanza alla condotta del custode
(Cass. Sez. 3, Sent. n. 5031 del 20/05/1998).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze, invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A., è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere dat a anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr. Cass. 20/2/200 6, n. 3651). Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 cod. civ., l'art. 2051 c.c. integra invero un'ipotesi di responsabilità caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare la contraria prova liberatoria del fortuito (c.d. responsabilità aggravata). Il custode è, cioè, tenuto a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente dovuto. Deve, cioè, dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura ed alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività
pagina 7 di 18 di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso, art. 14 C d), e già del principio generale del neminem laedere (v. Cass., 2 0/2/2006 n. 3651). Siffatta inversione dell'onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto (v. Cass. 10/1 0/2008, n. 25029; Cass. 29/9/2006, n. 21244;
Cass. 20/2 /2006, n. 3651. E già Cass. 14/3/1983, n. 1897)” (Cass. civ., sent. 11802 del 09/ 06/2016).
Dunque, il danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, non anche l'insidia o il trabocchetto, né la condotta omissiva o commissiva del custode.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che l'insidia o trabocchetto non è elemento costitutivo dell'illecito aquiliano, in quanto non è previsto dalla regola generale ex art. 2043 c.c., né da quella speciale di cui all'art. 2051 c.c., bensì è frutto dell'interpretazione giurisprudenziale che, col preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio, ha creato una “figura sintomatica di colpa”, la quale, tuttavia, ha finito per indebitamente gravare del relativo onere probatorio il danneggiato, in contrasto con il favor per lo stesso cui risulta ispirata la disposizione citata, con correlativo ingiustificato privilegio per la P.A..
L'insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno, ovvero quale esimente di responsabilità, qualora il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non superabili con l'adeguata diligenza del caso, ovvero l'evitabilità del danno solamente con l'impiego di mezzi straordinari.
pagina 8 di 18 Ai fini della prova liberatoria che l'Ente pubblico deve fornire per sottrarsi a detta responsabilità, è necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa: solamente in quest'ultima ipotesi può invero configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cfr. Cass. civ. sent. 11802/2016 cit.).
Dunque, in materia di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., è onere del custode, per liberarsi dalla responsabilità, di provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera oggettiva, idoneo ad interrompere il nesso di causalità, e cioè un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito, e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr., ex multis, Cass. Civ.,
4.2.2004, n. 2062). E la ratio è da ravvisarsi nel voler allocare sul custode i danni prodotti dalla res che non dipendano dal caso fortuito.
Resta in ogni caso a carico del danneggiato provare il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo (nei termini allegati in citazione).
L'applicabilità dell'art. 2051 c.c. trova un limite solo quando i connotati del bene rendano concretamente impossibile un continuo ed efficace controllo da parte dell'ente proprietario, in modo tale da escludere il rapporto di custodia, ovvero il potere di controllare la cosa e di governarne i rischi.
In particolare, in relazione alle strade comunali si deve presumere la possibilità di tale esercizio di custodia. Indice sintomatico della possibilità di controllo della strada comunale è che la stessa si trovi all'interno del perimetro urbano: la localizzazione della strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie di opere di urbanizzazione e di pagina 9 di 18 pubblici servizi, sottoposti all'attività di controllo e vigilanza costante da parte del denota la possibilità di un effettivo governo della CP_1 zona.
Di conseguenza, nell'eventualità di sinistri occorsi su una strada comunale rientrante nel perimetro urbano, il danneggiato, a differenza di ciò che accade nella generalità dei casi, non dovrà dar prova della relazione custodiale, ma sarà, invece, il a dover provare CP_1
l'eventuale impossibilità di un potere di controllo o governo sul bene strada.
Tutto ciò premesso, applicando i principi sopra richiamati al caso di specie, è necessario, in primo luogo, verificare, alla luce delle risultanze istruttorie, se il sinistro de quo sia eziologicamente riconducibile alla res custodita e, in secondo luogo, valutare l'eventuale concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento di danno, tale da escludere o da ridurre proporzionalmente la responsabilità del convenuto. CP_1
Nel caso di specie, è incontestato che la via XXVIII Ottobre sia strada comunale, afferente, dunque, alla disponibilità dell'ente proprietario, ossia il . Poiché strada urbana, sussiste in concreto CP_1 CP_1 la possibilità da parte del in quanto gestore e “custode” di quel CP_1 tratto stradale, di esercitare un'effettiva vigilanza ed un'efficace attività di controllo in ordine allo stato di manutenzione della sede viaria e delle sue pertinenze. Né tantomeno il convenuto ha fornito prova CP_1 dell'impossibilità di esercizio del potere custodiale sul bene.
Ciò posto, quanto alla prova dei fatti allegati da parte attrice , sulla base della documentazione fotografica prodotta e d elle dichiarazioni rese dal teste escusso, si deve ritenere provato che la sig.ra in data Parte_1
16.01.2021, alle ore 18 circa, sia caduta a terra dopo essere inciampata su una buca presente sul manto stradale in via XVIII Ottobre, in località
S. AR.
È stata accertata l'esistenza della denunciata anomalia del manto stradale, confermata dalla testimonianza e dalle foto in atti.
pagina 10 di 18 Inoltre, anche se il teste escusso ha riferito di non aver assistito all a caduta ma di aver visto l'attrice già a terra in prossimità con il piede nella buca, tuttavia, le evidenze istruttorie complessivamente valutate , conducono ragionevolmente a ritenere che la caduta sia stata causata dalla presenza di una buca non visibile né debitamente segnalata e, dunque, dalla cattiva e/o inadeguata manutenzione del manto stradale.
In altri termini, il nesso causale tra la caduta e lo stato dei luoghi può desumersi in via presuntiva dal contesto nel quale l'incidente è avvenuto
(cfr. Cass. civ., n. 9149/2013: Così, ad esempio, se un'autovettura slitta in un punto della strada dov'è presente del brecciolino, la causa dello slittamento ben potrà essere attribuita alla presenza di quel materiale anche se non vi siano stati testi che abbiano assistito alle modalità del fatto. Lo stesso vale per le cadute su pavimento bagnato, o lungo scale con gradini sconnessi e così via. Il vizio della motivazione sta allora nell'aver escluso la sussistenza di nesso causale solo perché non v'erano testi che avessero assistito alle modalità della caduta (il che dipende esclusivamente dal caso), senza scrutinare se a diverse conclusioni potesse in ipotesi pervenirsi sulla scorta dell'apprezzamento di fatti idonei ad ingenerare presunzioni, così consentendo di inferire la ricorrenza del fatto ignoto (causa della caduta) da quello noto (presenza di materiali di risulta) alla luce delle nozioni di fatto di comune esperienza, che integrano com'è noto una regola di giudizio.”)
Nel caso in esame il teste escusso ha precisato di aver Testimone_1 visto la sig.ra già a terra, ma con il piede all'interno di una buca di Pt_1 almeno trenta centimetri (cfr. verbale d'udienza del 26.01.2023).
Ha, inoltre, riferito che la stessa buca era presente sia nei giorni precedenti che in quelli successivi al sinistro confermando anche che la strada non era illuminata per il mancato funzionamento del sistema pubblico di illuminazione (cfr. verbale d'udienza del 26.01.2023).
Parte convenuta ha contestato la rilevanza probatoria della deposizione pagina 11 di 18 testimoniale, evidenziando la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal teste, tale da minarne l'attendibilità.
Ebbene, non si ritiene che sussista alcuna contraddittorietà nelle dichiarazioni del teste escusso, dal momento che il signor ha Tes_1 dichiarato di aver visto la signora a terra con un piede nella buca e Pt_1 non, come evidenziato dal convenuto, stesa a terra in posizione CP_1 orizzontale;
che l'aver riferito della presenza di una buca sulla strada non contrasta con le dichiarazioni rese dalla ai sanitari del Pronto Pt_1
Soccorso, atteso che il marciapiede è parte della strada.
Anche la consulenza medico-legale disposta nel presente giudizio ha confermato la compatibilità tra la riferita dinamica del sinistro e le lesioni riscontrate e, dunque, la sussistenza del nesso di causalità tra evento e lesioni subite (cfr. pag. 4 della relazione tecnica).
L'attrice ha, dunque fornito congrua prova del verificarsi del fatto storico
(caduta) causalmente ricollegato all'omessa manutenzione del manto stradale presente sulla strada percorsa.
Ciò posto, incombeva sull'Ente convenuto fornire la prova liberatoria del caso fortuito e, quindi, dell'esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione dell'incidente.
Sul punto, deve evidenziarsi che, ove il danno consegua alla interazione fra la cosa in custodia e l'agire umano, non basta ad escludere il nesso causale la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa (Cass. civ. n. 4035/2021).
“La eterogeneità tra i concetti di “negligenza della vittima” e di
“imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti
pagina 12 di 18 esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest.” (Cass. civ. n. 25837/2017).
Si è inoltre precisato che “il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa stessa e sulla sua pericolosità; sicché, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo
è tale da essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi
l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.” (cfr. ex multis, Cass. civ., n.
2345/2019).
Nel caso di specie, non può evidentemente sostenersi che la sig.ra Pt_1 abbia tenuto una condotta imprevedibile ed eccezionale, tale da spiegare efficacia interruttiva del nesso causale, atteso che il contesto spazio- temporale in cui si è verificato l'evento (condizioni di scarsa illuminazione, in quanto il sistema di illuminazione artificiale pubblico non era funzionante e considerato l'orario e il periodo invernale) non consentiva alla parte attrice di individuare la buca sul manto stradale, senza considerare l'affidamento che ragionevolmente ogni utente ripone sulle buone condizioni manutentive delle strade destinate al pubblico transito.
Non solo il comportamento della signora non può dirsi abnorme ed Pt_1 imprevedibile, ma non sono emersi elementi che conducano a ritenere imprudente il comportamento della danneggiata: la buca, per la mancanza di illuminazione e per l'orario in cui si è verificato l'evento, non poteva dirsi visibile, nonostante le sue dimensioni , tanto più che il pericolo non era segnalato e che non vi è prova che parte attrice conoscesse bene quella strada, in quanto è risultata incontestata la circostanza che risiedesse in un'altra via, distante circa 1.3 km da quella ove si è verificato il sinistro.
pagina 13 di 18 Né il fatto che il figlio dell'odierna attrice avesse una parrucchieria in località Santa AR assume rilievo al fine di affermare il concorso di colpa della danneggiata, dal momento che non è emerso che il negozio si trovasse a poca distanza dal luogo in cui si è verificato il sinistro né che la signora vi si recasse abitualmente. Pt_1
All'esito dell'istruttoria non è risultata, dunque, alcuna responsabilità, neanche concorrente, dell'attrice nella causazione del danno, atteso che la buca, non visibile per l'assenza di illuminazione artificiale, ha rappresentato la causa unica del sinistro, tanto più che il pericolo non era segnalato.
Passando all'individuazione dei danni risarcibili, va certamente accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per la menomazione dell'integrità fisica dell'attrice.
Al riguardo, non può prescindersi dai chiari esiti della C.T.U. svolta in corso di giudizio.
La relazione tecnica redatta dal nominato consulente, Dott. Per_2
, risulta priva di vizi logici e metodologici, essendo il risultato di
[...] una disamina obiettiva del caso concreto e di una analisi esaustiva della documentazione prodotta in giudizio.
Il C.T.U. ha concluso valutando la sussistenza di postumi permanenti residuati all'infortunio in misura pari al 8%, con un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 75 (settantacinque), un periodo di inabilità temporanea parziale valutabile in giorni 60 (sessanta) al 75%, giorni 90
(novanta) al 50% e giorni 85 (ottantacinque) al 25%.
In relazione alla stima del danno, ricorrendo nel caso di specie un danno
“micro-permanente” (ossia la diminuzione dell'integrità psico- fisica valutata sino ad un massimo di 9 punti di invalidità permanente), questo
Tribunale ritiene non utilizzabili le tabelle elaborate in base all'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, le quali, al di fuori dei sinistri stradali e del danno da lesione derivante da responsabilità medica, non possono valere come generale criterio risarcitorio per ogni ipotesi di (modesto) danno pagina 14 di 18 non patrimoniale (cfr. Corte Cost. n. 235 del 2014). Si ritiene, pertanto, di dover fare applicazione delle Tabelle di Milano, quale valido criterio sub-normativo per guidare la discrezionalità del giudice nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale.
Sicché, applicando le Tabelle milanesi vigenti alla data odierna (ed aggiornate al 2025), spetta alla sig.ra il complessivo importo di € Pt_1
22.521,44 di cui € 12.057,91 quale danno biologico permanente, €
10.463,53 quale invalidità temporanea.
Tale somma, è da ritenersi integralmente satisfattiva del danno non patrimoniale patito dall'attrice.
Non può infatti trovare accoglimento la domanda volta al risarcimento del danno morale, in ordine alla quale, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, per il riconoscimento del danno morale, superando la concezione del danno in re ipsa espressamente esclusa dalla stessa Corte (cfr. Cass. n. 901/2018), il richiedente deve allegare in maniera specifica tutti gli elementi descrittivi delle sofferenze di cui si chiede la riparazione, potendo far ricorso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni (ex multis Cass. n. 25164 del 10 novembre 2020, conf. a Cass. n. 28989 dell'11 novembre 2019 e Cass.
n. 4878 del 19 febbraio 2019).
La Corte di legittimità ha infatti chiarito che, sebbene non costituisca duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, tuttavia, in sede di quantificazione del danno morale, occorre sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, considerata l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato: quest'ultimo è tenuto ad “una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano
pagina 15 di 18 rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo -emotivo”.
“A tal fine, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v.
Cass. 10/11/2020, n. 25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (così, del tutto condivisibilmente, in motivazione, Cass. n. 6444 del 2023, cit.). Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità
(salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. n. 6444 del 2023, cit.)” (Cassazione civile sez. III, 01/03/2024, n. 5547).
Nel caso in esame, tale onere probatorio non risulta essere stato in alcun modo assolto, dal momento che l'attrice si è limitata a richiedere il ristoro dei pregiudizi anche morali, senza allegare e provare alcunché al riguardo.
pagina 16 di 18 All'importo accertato a titolo di danno non patrimoniale va infine aggiunta la somma di € 1.955,12 per spese mediche documentate in atti e ritenute congrue dal C.T.U. nominato.
Sulla complessiva somma riconosciuta all'attrice a titolo di danno non patrimoniale, espressa in valuta attuale, devalutata alla data dell'illecito
(16/01/2021) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in ossequio all'orientamento della Suprema Corte (S.U. n. 1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire dalla data dell'illecito fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità sino al saldo.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerate la natura, il valore (in base al decisum, cfr.
Cass. Civ., n. 21256/2016) la complessità delle questioni e la forma semplificata della decisione, si liquidano come da dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n.
147/2022), applicando i valori tabellari m inimi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
a) ACCOGLIE la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 parte attrice della somma di € 24.476,56, di cui € 22.521,44 a titolo di danno non patrimoniale ed € 1.955,12 quale danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
b) CONDANNA il al pagamento, in favore di Controparte_1 parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano nella misura di €
2.540,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali pagina 17 di 18 nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., oltre rimborso spese vive pari ad € 550,20, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
c) PONE le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, definitivamente a carico del , come da decreto Controparte_1 di liquidazione.
Così deciso, in Catanzaro, lì 13.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 18 di 18