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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 4367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4367 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta: Dr.ssa GEREMIA CASABURI
Presidente rel. Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO
Consigliere Dr.ssa BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 4964/21 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione con provvedimento del 27 marzo 2025, all'esito della udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 25 marzo 2025, con ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 203\21
e vertente tra
– in -avv. R. Parte_1 Parte_2 Pt_3 D'Amico e A. A. Cicconardi – appellante E
– avv.to P. Di Dionisio Controparte_1 E
– avv. to P. Di Dionisio Controparte_2 E
, – avv.to G. Fiorillo CP_3 Controparte_4 E ; (cont.) Controparte_1
-appellati
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
-il Tribunale di Velletri, con la sentenza n. 221\21, ha rigettato l'azione revocatoria e di simulazione proposta dal Abbeveratio n. in , avverso gli odierni appellati, Parte_1 Parte_4 Pt_3 dichiarando per il resto (azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della originaria convenuta) la competenza funzionale della sezione impresa presso il Tribunale di Roma;
il ha proposto appello, quanto al rigetto delle domande di simulazione e revocatoria, dichiarando Parte_1 espressamente di non impugnare la declaratoria di incompetenza funzionale, per i seguenti motivi:
1) 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE ARTT. 1173, 2043 E 2901 C.C. NASCITA DELL'OBBLIGAZIONE DA FATTO ILLECITO EX ART. 2043 e 2051 C.C. VIZIO DI MOTIVAZIONE (p. 9 ss atto di appello);
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI AGLI ARTT. 2697 C.C. E 2727 C.C. SULL'ONERE DELLA PROVA E SULLA PROVA PER PRESUNZIONI DEL CONSILIUM FRAUDIS (p. 14 ss)
3) SULLA AMMISSIBILITÀ DELLA CONCORRENTE AZIONE DI SIMULAZIONE (p. 19 ss); queste le richieste:
“- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti del appellante, degli atti di disposizione patrimoniale a mezzo dei quali la società Parte_1 CP_1 ha trasferito, a favore dei soci stessi, gli immobili come di seguito descritti: COPPOLA CATERINA: vendita atto notaio del 19/05/2014, repertorio 25551, raccolta 18174, Per_1 trascritto presso l'Agenzia del territorio di Roma 2, il 22/05/2014, formalità 25300 generale, 14525 particolare a) Appartamenti sito al piano 2, int. 8, composto di quattro stanze e accessori, confinante con vano scale, appartamento interno 10, affacci su via Breschi, salvo altri, censito al Catasto Fabbricati al foglio 23, particella 529, sub 10 l'appartamento, paino 2, interno 8, categoria A/2, classe 1, vani 6,5, rendita euro 704,96; b) Posto auto al piano seminterrato distinto con il numero 9, confinante con spazio di manovra, posto auto numero 8, terrapieno, salvo altri, censito al Catasto Fabbricati al foglio 23, particella 529, sub 29, posto auto, piano s1, numero 9, zona censuaria unica, categoria C/6, classe 2 mq 12, rendita euro 78,09. COPPOLA vendita atto notaio 29/05/2014, repertorio 25582, raccolta 18199, trascritto CP_3 Per_1 presso l'Agenzia del territorio Roma 2 il 04/06/2014, generale 26816, particolare 15615. a) Appartamento primo piano, interno 3, composto di due stanze ed accessori, confinante con vano scale, interno 4, affacci su via Breschi, salvo altri, censito al Catasto Fabbricati al foglio 23, particella 529, sub. 6, piano 1, interno 3, categoria A/2, classe 1, vani 3,5, rendita euro 379,60; b) Appartamento primo piano, interno 4, composto di tre stanze ed accessori, confinante con vano scale interno 3, affacci su via Breschi salvo altri, censito al Catasto Fabbricati al foglio 23, particella 529, sub. 7, piano 1, interno 4, categoria A/2, classe 1, vani 5,5, rendita euro 596,51; c) Posto auto piano seminterrato, distinto col numero 10, confinante con spazio di manovra, posto auto numero 9, terrapieno, salvo altri, censito al Catasto Fabbricati al foglio 23, particella 529, sub 30, piano rendita S1, numero 10, categoria C/6, classe 2, mq 20, rendita euro 130,15. COPPOLA ANNUNZIATA: vendita atto notaio 13/05/2014, repertorio 25541, raccolta 18164, Per_1 trascritto presso l'Agenzia del Territorio Roma 2, il 16/05/2014, generale 24533, particolare 13971 a) Appartamento piano terzo, interno 11, composto di quattro stanze ed accessori, confinante con vano scale, interno 13, affacci su via Breschi, salvo altri, censito al Catasto Fabbricati al foglio 23, particella 529, sub 13, piano 3, interno 11, categoria A/2, classe 1, vani 6,5, rendita euro 704,96 Tutto ciò ai fini del soddisfacimento del credito ex art. 2902 c.c., così come determinato nel suo ammontare nella sentenza n. 925/2018, dando atto che trattandosi di obbligazione da fatto illecito essa doveva considerarsi preesistente alle vendite impugnate, che appaiono con tutta evidenza operate in frode alle ragioni creditorie.
- In subordine e/o in alternativa, accertare e dichiarare la simulazione dei contratti di compravendita ex artt. 1414 e 1416, comma II, c.c. posti in essere al solo scopo di frodare e compromettere le garanzie del creditore sociale, non avendo le controparti, di fatto, corrisposto alcun prezzo se non attraverso un'operazione fittizia tramite la quale le somme versate figurano come rimborso finanziamenti e/o compensazione finanziamenti ma, in realtà, tali somme sono rientrate nella disponibilità patrimoniale dei soci simulando il trasferimento immobiliare in luogo di una vera e propria assegnazione ai soci di beni societari”;
-articolava anche richieste istruttorie (prova per testi, richiesta di ordine di esibizione documenti;
-si costituivano gli appellati di cui in epigrafe, chiedendo il rigetto del gravame;
-la causa, già assegnata in decisione, veniva rimessa sul ruolo, con ordinanza del 16\1\24, per la regolarizzazione della costituzione del , e quindi veniva nuovamente riservata in decisione Parte_1 all'esito della udienza del 25\3\25, svolta con il rito cartolare;
-queste le note di udienza dell'appellante : “che gli appelli riuniti nel processo portante R.G. Parte_1 3833/2018, pendente tra le parti dinanzi a questa stessa Corte D'Appello di Roma, Sezione VI Civile, Relatore Spadaro, avverso la sentenza 925/2018, che aveva condannato la società e la CP_1 CP_5 e la compagnia garante HDI Ass.ni S.p.A. a risarcire il , sono stati definiti con il rigetto
[...] Parte_1 delle impugnazioni ed il pagamento del residuo importo dovuto. La Compagnia non ha gravato per Cassazione la pronuncia, con conseguente passaggio in giudicato della stessa. Il saldo è avvenuto nel 2024. La difesa dell'appellante ha provveduto al deposito delle due delibere condominiali ante proposizione e per ratifica come richiesto dalla Corte. Permane l'interesse del alla decisione in relazione alle sole spese legali di primo e secondo Parte_1 grado sostenute dal per le relative difese. Parte_1 Pertanto parte appellante precisa le conclusioni chiedendo alla Ecc.ma Corte di accertare la fondatezza dell'appello, indipendentemente dal pagamento intervenuto nelle more da parte del terzo e della cessazione della materia del contendere, ai fini della soccombenza virtuale, accertando il diritto del Condominio appellante alla refusione delle spese di lite di primo e del secondo grado”; Cont gli appellati hanno così concluso, sempre a mezzo delle note di udienza: “Gli appellati CP_7 nel riportarsi a tutti gli scritti difensivi e precisando che il supposto credito del , Parte_1 come da dichiarazione del difensore, è estinto per pagamento, conclude per il rigetto dell'appello e per la condanna dell'appellante alle spese del doppio grado di giudizio”; ha concluso riportandosi Parte_5 alle difese in atti;
-le parti hanno quindi depositato memorie conclusionali;
-le vicende di primo grado, anche processualmente complesse, possono riassumersi nei termini che seguono;
- il Condominio ora appellante lamentò che, da lavori di costruzione di un edificio su una area limitrofa, di proprietà della derivarono danni statici al proprio immobile;
da qui l'esercizio, da parte CP_1 del prima di azioni sommarie (Atp , danno temuto), e quindi di azione risarcitoria (notifica Parte_1 Con 2\4\14) presso il Tribunale di Velletri;
il giudizio fu esteso alla società subappaltatrice e, CP_9 in manleva, alla compagnia assicurativa HDI Ass.ni S.p.A; il Tribunale, con sentenza n. 925/2018 condannò in solido HDI Assicurazioni S.p.A. al risarcimento dei danni (euro CP_1 CP_5 340.000,00); tale pronuncia, appellata da tutte le parti, fu poi confermata da App. Roma n.7977/2023, del 12.12.2023;
-nelle more il Condominio introdusse anche il giudizio per cui è causa, lamentando che la la CP_1 aveva assegnato gli ultimi appartamenti rimasti ai soci stessi, titolari delle quote, con atti di compravendita a suo dire in frode ai creditori o comunque simulati;
-tali domande, come detto, sono state rigettate dal Tribunale, con la sentenza ora appellata;
deduce, in conclusionale, che “sino alla definizione e al passaggio in giudicato” della Parte_6 sentenza di appello sopra richiamata “ non gravata per Cassazione, il credito poteva definirsi litigioso e sussistente almeno per la cifra di circa 100.000,00 euro. Il saldo da parte della HDI Assicurazioni S.p.A., avverrà solo nel 2024… per cui alla data di proposizione dell'azione revocatoria e del relativo appello oggi a scrutinio della Corte, l'interesse alla decisione era attuale”. Ritenuto che:
-va dichiarata cessata la materia del contendere, come chiesto dall'appellante (con cancellazione della trascrizione della domanda di primo grado), il quale dichiara che il proprio credito è soddisfatto, pur se gli appellati costituiti sembrano ribadire le conclusioni originarie, di rigetto del gravame;
va però ricordato che la pronuncia in parola comporta comunque la conferma della sentenza di primo grado;
-in ogni caso, a fronte di specifica domanda, la Corte deve comunque pronunciarsi sulle spese, sia di primo grado (compensate dal Tribunale) che del presente giudizio (c.d. soccombenza virtuale);
-al riguardo deve rimarcarsi che la società è indicata dallo stesso appellante, nelle difese CP_1 conclusionali (già in quelle del 2023), come estinta (mentre non risulta evocato in appello il l.r. di questa in proprio, , pur parte del giudizio di primo grado); CP_10
-deve ancora osservarsi che la condanna al risarcimento dei danni in favore del non si risolve, Parte_1 de plano, in una valutazione positiva della domanda di tale parte nel presente giudizio;
e si noti che, ancora nelle note di replica del 29\12\2023, tale parte manifestava perplessità sulla pronuncia di appello surrichiamata;
-in ogni caso, le domande del per cui è causa, non sembrano affatto fondate, tantomeno Parte_1 palesemente: non certo quella di simulazione, apoditticamente proposta (e in ordine alla quale la parte stessa mostra, nelle difese conclusionali, perplessità, evitando di sviluppare la domanda in parola);
-quanto alla revocatoria, anche a voler ritenere credito litigioso (ma lo stesso si mostra Parte_1 perplesso, già nelle prime difese conclusionali, sull'entità del credito) quello- risarcitorio- vantato dall'odierno appellante (e accertato solo dal Tribunale, successivamente agli atti a titolo oneroso per cui è causa), non appaiono sussistere (contrariamente da quanto dedotto ancora nei motivi di appello) i presupposti per la revocatoria: non, in concreto, l'EN DA (si ricordi che la società convenuta, nel giudizio risarcitorio, aveva chiamato in causa il sub appaltatore, e questi l'assicurazione), e non il consilium fraudis degli acquirenti, da accertare oltretutto con particolare rigore;
al riguardo, al di là di astratte citazioni giurisprudenziali , l'appellante si limita, sostanzialmente, a mere illazioni (ferma l'alterità degli acquirenti, pur soci, rispetto alla società poi estinta);
-in definitiva, a fronte almeno a rilevanti incertezze, e alla complessità della fattispecie, non vi è spazio per una condanna degli appellati alle spese, ricorrendo invece gravi ragioni per la compensazione di quelle di questo grado (ferma la compensazione delle spese di prime cure);
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere, come da motivazione, con compensazione delle spese del grado. Ordina la cancellazione della trascrizione della citazione di primo grado (eseguita il 25 ottobre 2019, Registro Generale 52432 e Registro particolare 36619, Agenzia del Territorio Roma 2), con esonero da responsabilità come per legge.
Roma data del deposito Il Presidente est.