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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/04/2025, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5131 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C. F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CARMELO PAPA per procura in atti opponente
E
(C.F. ) e, per essa, la procuratrice speciale CP_1 P.IVA_1 [...]
(P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ELENA FRASCINO per procura in atti opposta
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 11.4.2022 ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 511/2022, emesso da questo Tribunale il
27.1.2022, notificato il 2.3.2022, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma pagina 1 di 10 di € 30.534,15, oltre interessi e spese della procedura, in favore della società Controparte_1 quale debito residuo del contratto di finanziamento n. 20029074546215, concluso in data
13.10.2011 con IC Banca S.p.A..
L'opponente ha dedotto, in via preliminare, il difetto di rappresentanza dell'opposta per l'assenza, nella procura alle liti, delle indicazioni sulla possibilità di esperire il tentativo di mediazione e sulla conservazione dei dati in tema di privacy, nonché la carenza di legittimazione attiva, in assenza di comunicazione al debitore degli atti di cessione, anche ai sensi dell'art. 58 t.u.b.. Ha poi lamentato: la mancanza di prova del credito nel procedimento monitorio, in particolare, per la inidoneità, ex art. 50 t.u.b., della documentazione depositata;
la nullità del contratto di finanziamento per la presenza di clausole vessatorie;
l'assenza di prova dell'entità del credito ingiunto, per l'inidoneità a tal fine delle copie fotostatiche depositate, formalmente disconosciute ai sensi degli artt. 2719 e 2712 c.c.; la mancanza dell'informativa, redatta dal procuratore ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010, in merito alla possibilità per la parte di avvalersi del procedimento di mediazione.
Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo.
Con comparsa di risposta, depositata il 6.9.2022, si è costituita in giudizio Controparte_3 tramite la sua procuratrice, chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 28.9.2022 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stato assegnato all'opposta il termine per avviare la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 bis del d. lgs. 28/2010, conclusasi negativamente per la mancata partecipazione dell'opponente.
All'udienza del 16.2.2023 la causa è stata rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 9.10.2023.
Sono seguiti taluni rinvii, determinati dalla mancanza del giudice titolare;
infine, all'udienza del 11.11.2024, la prima tenuta dallo scrivente giudice, subentrato nella gestione del ruolo, la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito delle pagina 2 di 10 comparse conclusionali e delle memorie di replica, implicitamente revocando la precedente ordinanza che aveva disposto la discussione orale.
2. L'opposizione va rigettata.
2.1 La pretesa creditoria azionata in via monitoria da si fonda sul contratto Controparte_3 di finanziamento personale concluso in data 13.10.2011 dall'opponente con IC
Banca S.p.A., in virtù del quale il avrebbe dovuto restituire l'importo finanziato, pari Pt_1
ad € 44.646,00 (di cui € 30.584,00 per capitale ed € 14.062,00 tra interessi, spese e assicurazione), mediante 84 rate mensili di € 531,50 ciascuna (doc. 3 – fascicolo monitorio);
l'opponente ha affermato di aver corrisposto alcune rate e l'opposta ha, in effetti, confermato i pagamenti dal 5.11.2011 (rata n. 1) sino al 5.10.2013 (rata n. 24); in data 4.4.2024, non essendo state corrisposte sei rate consecutive, è stata dichiarata la decadenza del beneficio del termine.
2.2. Il credito ingiunto è stato oggetto di diverse cessioni, così di seguito ricostruite:
- in data 2.5.2013, attraverso un'operazione di cartolarizzazione dei crediti, comunicata ai debitori secondo la normativa di cui all'art. 58 T.U.B. e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 54 del 9.5.2013 (doc.
4 - fascicolo monitorio), IC Banca S.p.A. ha ceduto a il credito vantato nei confronti di Controparte_4 Parte_1
- in data 23.3.2015, con contratto di cessione del credito pro soluto ai sensi dell'art. 1260 c.c., ha ceduto a il credito ingiunto e la cessione è stata Controparte_4 Controparte_5 notificata direttamente nei confronti di con lettera raccomandata A/R del Parte_1
10.4.2015, ricevuta in data 30.4.2015 (doc.
6 - fascicolo monitorio)
- in data 28.1.2019, a seguito di operazione di cartolarizzazione, con Controparte_5 contratto di cessione del credito, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, parte Seconda, n. 14 del
2.2.2019 (doc. 8 – fascicolo monitorio), ha ceduto in blocco, a sua volta, a Controparte_1 taluni crediti, tra cui quello in esame;
tale cessione risulta notificata personalmente al debitore con lettera raccomandata A/R perfezionatasi in data 16.4.2019 per compiuta giacenza (doc. 9
– fascicolo monitorio).
pagina 3 di 10 3. Con il primo motivo di opposizione ha lamentato la nullità della Parte_1 procura in quanto carente delle indicazioni sulla possibilità per la parte di esperire il tentativo di mediazione e sulla modalità di conservazione dei dati relativi alla privacy.
Le doglianze possono essere trattate congiuntamente.
Occorre evidenziare che l'opposta ha rilasciato procura speciale a favore di Credit
Network & Finance S.p.A., con atto a rogito del notaio repertorio n. 2790 e raccolta Per_1
n. 2080, con la quale ha conferito alla procuratrice l'incarico per l'attività di recupero crediti e, in particolare, risulta incluso il potere di “richiedere e partecipare al procedimento di mediazione con ogni potere di transigere conciliare rinunciare ai sensi del D.Lgs. n. 27/2010 come modificato dal D.L.
69/2013 convertito in Legge con provvedimento 98/2013 ovvero altri procedimenti di risoluzione alternativa della controversia (…) conferire le necessarie procure alle liti, con ogni più ampia facoltà in proposito, ai legali incaricati dei procedimenti relativa ai Crediti al fine di assicurare la rappresentanza e la tutela giudiziale della Società, in ogni stato e grado del giudizio, davanti ad ogni competente autorità giudiziaria, in tutte le cause attive e passive, nessuna esclusa (…) con tutte le facoltà di cui all'art. 84 c.p.c. (…) nonché richiedere e partecipare al procedimento di Mediazione con ogni potere di transigere, conciliare, rinunciare ai sensi del
D.Lgs. n. 28/2010 (…)”.
Sulla scorta di tale procura, Credit Network & Finance S.p.A. ha nominato l'avvocato
Frascino Elena, tramite procura generale alle liti, con atto a rogito del notaio rep. n. Per_1
1616 e racc. n. 1161, delegandole tutti i poteri per la rappresentanza in giudizio, tra i quali, la possibilità di promuovere e resistere nei procedimenti di mediazione e di negoziazione, in tal modo sconfessando l'assunto dell'opponente.
La mancata indicazione delle modalità di conservazione dei dati personali e sensibili, ai sensi della normativa sulla privacy, non inficia la procura.
Le conseguenze delle omissioni riportate nella procura non riguardano l'attribuzione dello ius postulandi a favore del procuratore processuale, con il conseguente rigetto del motivo in esame.
4. Infondato è, altresì, il motivo di opposizione relativo alla mancanza di informativa, da parte dell'avvocato, sulla possibilità di procedere con la mediazione.
pagina 4 di 10 L'art. 4, comma III del d.lgs. 28/2010 dispone che: “All'atto del conferimento dell'incarico,
l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene
l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.”
Anche in questo caso, l'assenza dell'informativa non incide sui poteri attribuiti al difensore nel relativo procedimento, anche quando la mediazione risulti obbligatoria.
5. Risulta, altresì, infondato il motivo di opposizione concernente la carenza di legittimazione attiva, in violazione dell'art. 58 t.u.b..
Al riguardo occorre rilevare che, sebbene il solo deposito dell'avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale non risulti sufficiente per provare la legittimazione del cessionario a riscuotere il credito - e ciò vale anche per le operazioni di cartolarizzazione - trattandosi di un elemento indiziario, ai fini della prova richiesta occorre una valutazione complessiva degli elementi offerti in giudizio che consenta di identificare il titolare del diritto e di evitare conflitti tra legittimati.
La Suprema Corte, in particolare, ha affermato che: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22.6.2023).
Nel caso di specie, la prima cessione, tra IC Banca S.p.A. e è Controparte_4 avvenuta in data 2.5.2013 per i crediti che possiedono i requisiti in base ai “criteri comuni” –
pagina 5 di 10 ovverosia un prestito personale erogato in forza di contratto di finanziamento, il cui debitore
è una persona fisica, disciplinato dalla legge della Repubblica Italiana e per un importo finanziato compreso tra un limite minimo di € 200,00 sino a un limite massimo di € 75.000,00
– e in base ai criteri specifici, come indicati nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale parte seconda n. 79 del 5.7.2014, in quanto il debito è riferibile a un finanziamento il cui numero di rate residue è superiore o uguale a 6 e il cui numero di pratica è compreso tra il numero 20000006177912 e il numero 20120558408414, prevedendo un TAN pari o superiore a 7%.
Il credito nei confronti di rientra tra le ipotesi previste da detta cessione, Parte_1 possedendone i relativi requisiti: si tratta di un credito personale a favore di una persona fisica, regolato dalla legge della Repubblica Italiana e per un importo finanziato di €
30.220,00, il cui numero di rate residue è superiore a 6, il numero di pratica è
20029074546215 (compreso tra i valori indicanti nella cessione) ed è stabilito un TAN pari a
9,45%.
Parallelamente, ha dato, altresì, prova della seconda cessione, tra Controparte_1 [...]
e per la quale ha prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale parte CP_4 Controparte_5
Seconda, n. 14, del 2.2.2019.
L'opposta ha, infine, prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale, dal quale si evince la cessione, in suo favore, di diversi crediti di titolarità di tra cui, i crediti provenienti CP_5 dai contratti di credito stipulati ed erogati, tra gli altri, dalla che siano stati Controparte_4 acquisiti dalla cedente, e tale avviso fa espresso riferimento al contratto tra IC
Banca S.p.A., e sottoscritto in data 23.3.2015; risulta Controparte_4 Controparte_5 depositato anche il documento depositato agli atti del notaio in data Persona_2
16.1.2019, registrato al rep. n. 50642 e racc. n. 25293 in data 18.1.2019, in cui è individuato esattamente il credito vantato nei confronti di attraverso il codice fiscale di Parte_1 quest'ultimo. ha, pertanto, dato prova della catena di cessioni, in virtù delle quali è Controparte_1 divenuta titolare del credito nei confronti dell'opponente e ha, altresì, depositato il contratto pagina 6 di 10 di finanziamento e l'estratto conto relativo al suddetto credito. Va, pertanto, rigettato il relativo motivo di opposizione.
6. Non merita accoglimento il motivo di opposizione relativo alla mancata prova del credito nella fase monitoria per l'assenza dell'estratto conto ex art. 50 t.u.b., certificato da uno dei dirigenti della banca.
In realtà, già in fase monitoria, il creditore ha depositato sia il contratto di finanziamento sottoscritto dalla parte, sia l'estratto conto certificato da IC Banca S.p.A., ai sensi dell'art. 50 t.u.b.. Detto estratto conto, nel caso di specie rilasciato dall'originario titolare del credito, risulta certamente riferibile al contratto concluso dall'opponente, con conseguente rigetto del motivo in esame.
7. ha, poi, lamentato la nullità del contratto di finanziamento per la Parte_1 presenza di clausole vessatorie, invocando la disciplina a tutela dei consumatori, prevista dal d. lgs. 206/2005, esaminabili d'ufficio dal Giudice e.
Tale motivo di opposizione, peraltro genericamente formulato, non è fondato.
Sulla base delle recenti decisioni della Corte di Giustizia del 17 maggio 2022 (Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, 17.05.2022, sentenze emesse nella causa n C-
600/19, ; nelle cause riunite C-693/19, 1503, e C-831/19, Banco Persona_3 CP_6 di Desio e della Brianza;
nella causa C-725/19, Impuls Leasing Romania;
nella causa C-
869/19, Unicaja Banco) in merito alla questione relativa alle conseguenze caducatorie del decreto ingiuntivo emesso in assenza del rilievo officioso, da parte del giudice del monitorio, della presenza di clausole vessatorie nei contratti tra professionista e consumatore, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno esteso il controllo officioso circa la presenza di clausole vessatorie anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale il contraddittorio conseguente alla proposizione dell'opposizione assicura la formazione di un giudicato anche sulle questioni attinenti alla validità delle clausole del contratto posto a fondamento della domanda monitoria (cfr. Cass. Civ, Sez. Un. 9479/2023).
Nel caso di specie, appare evidente che il contratto di finanziamento del 13.10.2011 è stato concluso tra un professionista e un consumatore e, pertanto, rientra nell'ambito applicativo pagina 7 di 10 della disciplina di protezione del consumatore assicurata sia dal d. lgs. 206/2002 (c.d. codice del consumo) sia dagli artt. 121 e ss. del t.u.b. (relativo ai contratti di “credito al consumo”).
L'art. 33 del codice del consumo individua le clausole considerate vessatorie nei rapporti tra professionista e consumatore considerando, al comma 1, nulle tutte quelle clausole che comportano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali derivanti dal contratto e, al comma 2, elenca una serie di clausole, considerate vessatorie fino a prova contraria.
Dall'esame delle clausole contenute nel contratto di finanziamento, oggetto di approvazione specifica da parte di , tuttavia, non si evince la Parte_2 vessatorietà delle stesse, peraltro specificamente approvate per iscritto.
In ogni caso i tassi applicati non superano il tasso soglia previsto dal D.M. di riferimento e non risultano inserite in contratto clausole che determinano un significativo squilibrio a carico del consumatore.
8. L'opponente ha lamentato, infine, che le semplici copie fotostatiche depositate in giudizio non sarebbero corrispondenti alle reali dimensioni dei documenti e sarebbero illeggibili, disconoscendone la conformità agli originali, ai sensi degli artt. 2719 e 2712 c.c..
La doglianza risulta generica e, come tale, non consente al giudice di vagliare con esattezza in quali termini sia dedotta la non conformità all'originale delle copie fotostatiche depositate in atti.
In ogni caso, secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione: “In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art.
215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude
l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (Cass.
Civ., Sez. 5, Sentenza n. 1324 del 18.1.2022).
pagina 8 di 10 Nel caso di specie, stante la genericità del disconoscimento, in assenza di elementi probatori a sostegno di un'eventuale non conformità all'originale, l'eccezione non può trovare accoglimento.
non ha disconosciuto la firma apposta;
egli ha ammesso di aver Parte_2 sottoscritto il contratto e di aver ottenuto l'erogazione del finanziamento, avendo pure rimborsato 24 rate dello stesso;
i documenti risultano leggibili e dimostrano l'esistenza del credito nei suoi confronti, non sussistendo abrasioni o modifiche, da cui inferire la non conformità agli originali delle copie prodotte.
Dunque anche questo motivo di opposizione non merita accoglimento.
Le considerazioni esposte conducono, pertanto, al rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo, già esecutivo.
Va, infine, respinta la domanda di condanna dell'opponente, richiesta dall'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per difetto di prova del danno, non essendo stato neppure allegato il pregiudizio ulteriore, rispetto a quello riconosciuto con la eventuale vittoria delle spese di lite
(cfr. C. Cass., SS.UU. n. 7583/2004; Sez. III, n. 21798/2015), subito dalle stesse.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, dunque va Parte_1 condannato al pagamento in favore dell'opposta delle spese, liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L.
1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 52.000,00, parametri compresi tra i minimi e i medi, tenuto conto della effettiva complessità della controversia e dell'attività processuale espletata) nel seguente modo: € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione, € 1.500,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 4.700,00.
L'opponente deve, infine, essere condannato al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, d.lgs. 28/2010, non essendo comparso dinanzi al mediatore senza giustificato motivo, malgrado regolare convocazione, secondo quanto emerge dagli atti del procedimento.
pagina 9 di 10
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 5131/2022, vertente tra (opponente) e e, per essa, la procuratrice speciale Parte_1 Controparte_1
Credit Network & Finance S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore (opposta), disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 511/2022;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in € 4.700,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge;
- condanna l'opponente al versamento in favore dell'Erario di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Catania il 10/04/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5131 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C. F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CARMELO PAPA per procura in atti opponente
E
(C.F. ) e, per essa, la procuratrice speciale CP_1 P.IVA_1 [...]
(P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ELENA FRASCINO per procura in atti opposta
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 11.4.2022 ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 511/2022, emesso da questo Tribunale il
27.1.2022, notificato il 2.3.2022, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma pagina 1 di 10 di € 30.534,15, oltre interessi e spese della procedura, in favore della società Controparte_1 quale debito residuo del contratto di finanziamento n. 20029074546215, concluso in data
13.10.2011 con IC Banca S.p.A..
L'opponente ha dedotto, in via preliminare, il difetto di rappresentanza dell'opposta per l'assenza, nella procura alle liti, delle indicazioni sulla possibilità di esperire il tentativo di mediazione e sulla conservazione dei dati in tema di privacy, nonché la carenza di legittimazione attiva, in assenza di comunicazione al debitore degli atti di cessione, anche ai sensi dell'art. 58 t.u.b.. Ha poi lamentato: la mancanza di prova del credito nel procedimento monitorio, in particolare, per la inidoneità, ex art. 50 t.u.b., della documentazione depositata;
la nullità del contratto di finanziamento per la presenza di clausole vessatorie;
l'assenza di prova dell'entità del credito ingiunto, per l'inidoneità a tal fine delle copie fotostatiche depositate, formalmente disconosciute ai sensi degli artt. 2719 e 2712 c.c.; la mancanza dell'informativa, redatta dal procuratore ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010, in merito alla possibilità per la parte di avvalersi del procedimento di mediazione.
Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo.
Con comparsa di risposta, depositata il 6.9.2022, si è costituita in giudizio Controparte_3 tramite la sua procuratrice, chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 28.9.2022 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stato assegnato all'opposta il termine per avviare la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 bis del d. lgs. 28/2010, conclusasi negativamente per la mancata partecipazione dell'opponente.
All'udienza del 16.2.2023 la causa è stata rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 9.10.2023.
Sono seguiti taluni rinvii, determinati dalla mancanza del giudice titolare;
infine, all'udienza del 11.11.2024, la prima tenuta dallo scrivente giudice, subentrato nella gestione del ruolo, la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito delle pagina 2 di 10 comparse conclusionali e delle memorie di replica, implicitamente revocando la precedente ordinanza che aveva disposto la discussione orale.
2. L'opposizione va rigettata.
2.1 La pretesa creditoria azionata in via monitoria da si fonda sul contratto Controparte_3 di finanziamento personale concluso in data 13.10.2011 dall'opponente con IC
Banca S.p.A., in virtù del quale il avrebbe dovuto restituire l'importo finanziato, pari Pt_1
ad € 44.646,00 (di cui € 30.584,00 per capitale ed € 14.062,00 tra interessi, spese e assicurazione), mediante 84 rate mensili di € 531,50 ciascuna (doc. 3 – fascicolo monitorio);
l'opponente ha affermato di aver corrisposto alcune rate e l'opposta ha, in effetti, confermato i pagamenti dal 5.11.2011 (rata n. 1) sino al 5.10.2013 (rata n. 24); in data 4.4.2024, non essendo state corrisposte sei rate consecutive, è stata dichiarata la decadenza del beneficio del termine.
2.2. Il credito ingiunto è stato oggetto di diverse cessioni, così di seguito ricostruite:
- in data 2.5.2013, attraverso un'operazione di cartolarizzazione dei crediti, comunicata ai debitori secondo la normativa di cui all'art. 58 T.U.B. e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 54 del 9.5.2013 (doc.
4 - fascicolo monitorio), IC Banca S.p.A. ha ceduto a il credito vantato nei confronti di Controparte_4 Parte_1
- in data 23.3.2015, con contratto di cessione del credito pro soluto ai sensi dell'art. 1260 c.c., ha ceduto a il credito ingiunto e la cessione è stata Controparte_4 Controparte_5 notificata direttamente nei confronti di con lettera raccomandata A/R del Parte_1
10.4.2015, ricevuta in data 30.4.2015 (doc.
6 - fascicolo monitorio)
- in data 28.1.2019, a seguito di operazione di cartolarizzazione, con Controparte_5 contratto di cessione del credito, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, parte Seconda, n. 14 del
2.2.2019 (doc. 8 – fascicolo monitorio), ha ceduto in blocco, a sua volta, a Controparte_1 taluni crediti, tra cui quello in esame;
tale cessione risulta notificata personalmente al debitore con lettera raccomandata A/R perfezionatasi in data 16.4.2019 per compiuta giacenza (doc. 9
– fascicolo monitorio).
pagina 3 di 10 3. Con il primo motivo di opposizione ha lamentato la nullità della Parte_1 procura in quanto carente delle indicazioni sulla possibilità per la parte di esperire il tentativo di mediazione e sulla modalità di conservazione dei dati relativi alla privacy.
Le doglianze possono essere trattate congiuntamente.
Occorre evidenziare che l'opposta ha rilasciato procura speciale a favore di Credit
Network & Finance S.p.A., con atto a rogito del notaio repertorio n. 2790 e raccolta Per_1
n. 2080, con la quale ha conferito alla procuratrice l'incarico per l'attività di recupero crediti e, in particolare, risulta incluso il potere di “richiedere e partecipare al procedimento di mediazione con ogni potere di transigere conciliare rinunciare ai sensi del D.Lgs. n. 27/2010 come modificato dal D.L.
69/2013 convertito in Legge con provvedimento 98/2013 ovvero altri procedimenti di risoluzione alternativa della controversia (…) conferire le necessarie procure alle liti, con ogni più ampia facoltà in proposito, ai legali incaricati dei procedimenti relativa ai Crediti al fine di assicurare la rappresentanza e la tutela giudiziale della Società, in ogni stato e grado del giudizio, davanti ad ogni competente autorità giudiziaria, in tutte le cause attive e passive, nessuna esclusa (…) con tutte le facoltà di cui all'art. 84 c.p.c. (…) nonché richiedere e partecipare al procedimento di Mediazione con ogni potere di transigere, conciliare, rinunciare ai sensi del
D.Lgs. n. 28/2010 (…)”.
Sulla scorta di tale procura, Credit Network & Finance S.p.A. ha nominato l'avvocato
Frascino Elena, tramite procura generale alle liti, con atto a rogito del notaio rep. n. Per_1
1616 e racc. n. 1161, delegandole tutti i poteri per la rappresentanza in giudizio, tra i quali, la possibilità di promuovere e resistere nei procedimenti di mediazione e di negoziazione, in tal modo sconfessando l'assunto dell'opponente.
La mancata indicazione delle modalità di conservazione dei dati personali e sensibili, ai sensi della normativa sulla privacy, non inficia la procura.
Le conseguenze delle omissioni riportate nella procura non riguardano l'attribuzione dello ius postulandi a favore del procuratore processuale, con il conseguente rigetto del motivo in esame.
4. Infondato è, altresì, il motivo di opposizione relativo alla mancanza di informativa, da parte dell'avvocato, sulla possibilità di procedere con la mediazione.
pagina 4 di 10 L'art. 4, comma III del d.lgs. 28/2010 dispone che: “All'atto del conferimento dell'incarico,
l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene
l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.”
Anche in questo caso, l'assenza dell'informativa non incide sui poteri attribuiti al difensore nel relativo procedimento, anche quando la mediazione risulti obbligatoria.
5. Risulta, altresì, infondato il motivo di opposizione concernente la carenza di legittimazione attiva, in violazione dell'art. 58 t.u.b..
Al riguardo occorre rilevare che, sebbene il solo deposito dell'avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale non risulti sufficiente per provare la legittimazione del cessionario a riscuotere il credito - e ciò vale anche per le operazioni di cartolarizzazione - trattandosi di un elemento indiziario, ai fini della prova richiesta occorre una valutazione complessiva degli elementi offerti in giudizio che consenta di identificare il titolare del diritto e di evitare conflitti tra legittimati.
La Suprema Corte, in particolare, ha affermato che: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22.6.2023).
Nel caso di specie, la prima cessione, tra IC Banca S.p.A. e è Controparte_4 avvenuta in data 2.5.2013 per i crediti che possiedono i requisiti in base ai “criteri comuni” –
pagina 5 di 10 ovverosia un prestito personale erogato in forza di contratto di finanziamento, il cui debitore
è una persona fisica, disciplinato dalla legge della Repubblica Italiana e per un importo finanziato compreso tra un limite minimo di € 200,00 sino a un limite massimo di € 75.000,00
– e in base ai criteri specifici, come indicati nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale parte seconda n. 79 del 5.7.2014, in quanto il debito è riferibile a un finanziamento il cui numero di rate residue è superiore o uguale a 6 e il cui numero di pratica è compreso tra il numero 20000006177912 e il numero 20120558408414, prevedendo un TAN pari o superiore a 7%.
Il credito nei confronti di rientra tra le ipotesi previste da detta cessione, Parte_1 possedendone i relativi requisiti: si tratta di un credito personale a favore di una persona fisica, regolato dalla legge della Repubblica Italiana e per un importo finanziato di €
30.220,00, il cui numero di rate residue è superiore a 6, il numero di pratica è
20029074546215 (compreso tra i valori indicanti nella cessione) ed è stabilito un TAN pari a
9,45%.
Parallelamente, ha dato, altresì, prova della seconda cessione, tra Controparte_1 [...]
e per la quale ha prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale parte CP_4 Controparte_5
Seconda, n. 14, del 2.2.2019.
L'opposta ha, infine, prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale, dal quale si evince la cessione, in suo favore, di diversi crediti di titolarità di tra cui, i crediti provenienti CP_5 dai contratti di credito stipulati ed erogati, tra gli altri, dalla che siano stati Controparte_4 acquisiti dalla cedente, e tale avviso fa espresso riferimento al contratto tra IC
Banca S.p.A., e sottoscritto in data 23.3.2015; risulta Controparte_4 Controparte_5 depositato anche il documento depositato agli atti del notaio in data Persona_2
16.1.2019, registrato al rep. n. 50642 e racc. n. 25293 in data 18.1.2019, in cui è individuato esattamente il credito vantato nei confronti di attraverso il codice fiscale di Parte_1 quest'ultimo. ha, pertanto, dato prova della catena di cessioni, in virtù delle quali è Controparte_1 divenuta titolare del credito nei confronti dell'opponente e ha, altresì, depositato il contratto pagina 6 di 10 di finanziamento e l'estratto conto relativo al suddetto credito. Va, pertanto, rigettato il relativo motivo di opposizione.
6. Non merita accoglimento il motivo di opposizione relativo alla mancata prova del credito nella fase monitoria per l'assenza dell'estratto conto ex art. 50 t.u.b., certificato da uno dei dirigenti della banca.
In realtà, già in fase monitoria, il creditore ha depositato sia il contratto di finanziamento sottoscritto dalla parte, sia l'estratto conto certificato da IC Banca S.p.A., ai sensi dell'art. 50 t.u.b.. Detto estratto conto, nel caso di specie rilasciato dall'originario titolare del credito, risulta certamente riferibile al contratto concluso dall'opponente, con conseguente rigetto del motivo in esame.
7. ha, poi, lamentato la nullità del contratto di finanziamento per la Parte_1 presenza di clausole vessatorie, invocando la disciplina a tutela dei consumatori, prevista dal d. lgs. 206/2005, esaminabili d'ufficio dal Giudice e.
Tale motivo di opposizione, peraltro genericamente formulato, non è fondato.
Sulla base delle recenti decisioni della Corte di Giustizia del 17 maggio 2022 (Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, 17.05.2022, sentenze emesse nella causa n C-
600/19, ; nelle cause riunite C-693/19, 1503, e C-831/19, Banco Persona_3 CP_6 di Desio e della Brianza;
nella causa C-725/19, Impuls Leasing Romania;
nella causa C-
869/19, Unicaja Banco) in merito alla questione relativa alle conseguenze caducatorie del decreto ingiuntivo emesso in assenza del rilievo officioso, da parte del giudice del monitorio, della presenza di clausole vessatorie nei contratti tra professionista e consumatore, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno esteso il controllo officioso circa la presenza di clausole vessatorie anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale il contraddittorio conseguente alla proposizione dell'opposizione assicura la formazione di un giudicato anche sulle questioni attinenti alla validità delle clausole del contratto posto a fondamento della domanda monitoria (cfr. Cass. Civ, Sez. Un. 9479/2023).
Nel caso di specie, appare evidente che il contratto di finanziamento del 13.10.2011 è stato concluso tra un professionista e un consumatore e, pertanto, rientra nell'ambito applicativo pagina 7 di 10 della disciplina di protezione del consumatore assicurata sia dal d. lgs. 206/2002 (c.d. codice del consumo) sia dagli artt. 121 e ss. del t.u.b. (relativo ai contratti di “credito al consumo”).
L'art. 33 del codice del consumo individua le clausole considerate vessatorie nei rapporti tra professionista e consumatore considerando, al comma 1, nulle tutte quelle clausole che comportano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali derivanti dal contratto e, al comma 2, elenca una serie di clausole, considerate vessatorie fino a prova contraria.
Dall'esame delle clausole contenute nel contratto di finanziamento, oggetto di approvazione specifica da parte di , tuttavia, non si evince la Parte_2 vessatorietà delle stesse, peraltro specificamente approvate per iscritto.
In ogni caso i tassi applicati non superano il tasso soglia previsto dal D.M. di riferimento e non risultano inserite in contratto clausole che determinano un significativo squilibrio a carico del consumatore.
8. L'opponente ha lamentato, infine, che le semplici copie fotostatiche depositate in giudizio non sarebbero corrispondenti alle reali dimensioni dei documenti e sarebbero illeggibili, disconoscendone la conformità agli originali, ai sensi degli artt. 2719 e 2712 c.c..
La doglianza risulta generica e, come tale, non consente al giudice di vagliare con esattezza in quali termini sia dedotta la non conformità all'originale delle copie fotostatiche depositate in atti.
In ogni caso, secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione: “In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art.
215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude
l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (Cass.
Civ., Sez. 5, Sentenza n. 1324 del 18.1.2022).
pagina 8 di 10 Nel caso di specie, stante la genericità del disconoscimento, in assenza di elementi probatori a sostegno di un'eventuale non conformità all'originale, l'eccezione non può trovare accoglimento.
non ha disconosciuto la firma apposta;
egli ha ammesso di aver Parte_2 sottoscritto il contratto e di aver ottenuto l'erogazione del finanziamento, avendo pure rimborsato 24 rate dello stesso;
i documenti risultano leggibili e dimostrano l'esistenza del credito nei suoi confronti, non sussistendo abrasioni o modifiche, da cui inferire la non conformità agli originali delle copie prodotte.
Dunque anche questo motivo di opposizione non merita accoglimento.
Le considerazioni esposte conducono, pertanto, al rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo, già esecutivo.
Va, infine, respinta la domanda di condanna dell'opponente, richiesta dall'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per difetto di prova del danno, non essendo stato neppure allegato il pregiudizio ulteriore, rispetto a quello riconosciuto con la eventuale vittoria delle spese di lite
(cfr. C. Cass., SS.UU. n. 7583/2004; Sez. III, n. 21798/2015), subito dalle stesse.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, dunque va Parte_1 condannato al pagamento in favore dell'opposta delle spese, liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L.
1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 52.000,00, parametri compresi tra i minimi e i medi, tenuto conto della effettiva complessità della controversia e dell'attività processuale espletata) nel seguente modo: € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione, € 1.500,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 4.700,00.
L'opponente deve, infine, essere condannato al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, d.lgs. 28/2010, non essendo comparso dinanzi al mediatore senza giustificato motivo, malgrado regolare convocazione, secondo quanto emerge dagli atti del procedimento.
pagina 9 di 10
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 5131/2022, vertente tra (opponente) e e, per essa, la procuratrice speciale Parte_1 Controparte_1
Credit Network & Finance S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore (opposta), disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 511/2022;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in € 4.700,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge;
- condanna l'opponente al versamento in favore dell'Erario di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Catania il 10/04/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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