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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 02/12/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1330/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1330/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Lioia Francesco Paolo, Parte_1 C.F._1
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Limatola Alessandro, Controparte_1 P.IVA_1
appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione resa all'udienza del
06.11.2025.
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“In via definitiva e gradata: in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata statuizione di primo grado:
- condannare la parte appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari del precedente grado di giudizio, con ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione del provvedimento impugnato,
pagina 1 di 12 con distrazione delle somme in favore dei procuratori antistatari;
- il tutto con refusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio con distrazione delle somme in favore dei procuratori antistatari”.
Per l'appellato Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, reiectis contrariis, così provvedere:
- In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado;
- In ogni caso rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso sentenza 5779/2024, emessa dal Tribunale di Torino in data 19/11/2024, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
- Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i giudizi da attribuirsi all'Avv. Alessandro
Limatola per fattane anticipazione”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2900/23 con il Controparte_1 quale il Tribunale di Torino l'aveva condannata a consegnare ad “copia della Parte_1
registrazione ovvero del file audio del colloquio telefonico oggetto del ricorso, ovvero del contratto sottoscritto dall'utente”, vale a dire la documentazione riguardante la proposta contrattuale di attivazione servizi sull'utenza personale cod. cliente n. 7.2605575.
Contestualmente all'opposizione, provvedeva a fornire copia della Controparte_1
documentazione richiesta, deducendo peraltro che la stessa era stata già in precedenza consegnata al cliente e che, in occasione di una pregressa contestazione stragiudiziale insorta tra le parti definita in via conciliativa, il cliente aveva rinunciato ad ogni ulteriore contestazione.
concludeva per il rigetto dell'opposizione. Parte_1
II) Sulla sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 5779/2024 pubblicata il 19.11.2024 il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere, revocava il decreto ingiuntivo e condannava al rimborso delle spese di Parte_1
lite in favore di Controparte_1
pagina 2 di 12 Il Tribunale dava atto che solamente a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo
[...]
aveva consegnato copia della documentazione richiesta. CP_1
All'esito dell'avvenuta consegna, era oramai pacifica la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese dava atto di dovere decidere in base al principio di soccombenza virtuale.
Sul punto, il Tribunale effettuava le seguenti precisazioni.
Per ottenere la documentazione contrattuale oggetto di causa, era necessario un interesse concreto da tutelare ed in proposito aveva dapprima dedotto in sede monitoria di avere Parte_1
interesse ad ottenere la documentazione allo scopo di tutelare i propri diritti nei confronti del gestore, mentre nel giudizio di merito aveva dedotto di volere ottenere tali documenti per denunciare fatti costituenti reato. aveva invece documentato che le parti nel 2022 avevano concluso un Controparte_1 accordo di fronte alla , con espressa rinuncia a ricorrere in futuro all'autorità giudiziaria Pt_2
in relazione a controversie derivanti dal medesimo contratto.
Tutto ciò premesso, il Tribunale riteneva contraria a buona fede la richiesta di documentazione contrattuale in ordine alla quale era stato già raggiunto un accordo transattivo “tombale”, laddove la richiesta giudiziale era basata sulle medesime contestazioni già definite stragiudizialmente in via transattiva.
Riteneva dunque legittimo il rifiuto di all'ostensione della documentazione Controparte_1
richiesta, essendo insussistente, in capo ad un interesse concreto ed attuale alla Parte_1 tutela (avendo lo stesso motivato l'istanza con riferimento a diritti dei quali aveva già disposto in via definitiva nell'ambito del procedimento dinanzi al Corecom).
III) Motivi di appello proposti da Parte_1
Con un unico ed articolato motivo di gravame ha censurato la sentenza di primo Parte_1
grado sotto molteplici profili.
(1) Si duole dell'omessa ed insufficiente motivazione e sostiene che Tribunale ha violato sia il
“minimo costituzionale”, richiesto dall'art. 111 Cost., co. 6 sia l'art. 132 c.p.c., co. 2, n. 4 e ritiene che la motivazione sia in concreto “apparente, contradittoria ed incomprensibile”.
(2) Ribadisce che solo dopo la notificazione del decreto ingiuntivo ed in sede di opposizione il gestore telefonico ha prodotto la documentazione contrattuale richiesta, composta da circa 70
pagina 3 di 12 pagine, contenente in più parti firme apocrife e copia dei suoi documenti di identità.
Presa visione della documentazione prodotta, ha scoperto di essere stato vittima di “furto di identità” perpetrato da ignoti che a sua insaputa hanno ottenuto il rilascio di svariate Sim.
(3) Richiama l'art. 633 c.p.c. che contempla la possibilità di emettere un decreto ingiuntivo in favore di chi ha “diritto alla consegna”.
Specifica che il diritto alla consegna è sancito: dall'art. 15 GDPR;
dall'allegato A, Delibera
Agcom 179/03/CSP, artt. 3 comma 6, 4 comma 1, 4 comma 3 lett. c); dal reg. UE 679/2016
(GDPR).
Richiama altresì gli artt. 1175, 1375 e 1374 c.c., al fine di sottolineare i generali obblighi di correttezza e buona fede su cui si fonda l'obbligo di consegna.
Evidenzia infine che il gestore telefonico è gravato dagli stessi obblighi previsti in caso di accesso ai documenti in possesso della pubblica amministrazione.
(4) Contesta che tra le parti sia intervenuta una transazione avente ad oggetto anche il diritto alla consegna della documentazione.
Rileva in particolare che la presente controversia afferisce esclusivamente alla consegna di documentazione contrattuale e non riguardi affatto “ragioni di credito” o “pretese risarcitorie” vantate nei confronti del gestore telefonico ed oggetto della transazione intervenuta fra le parti di fronte al . Pt_2
(5) Ritiene infine errata la tesi di fondo su cui è basata la sentenza ovverosia che la richiesta di accesso dell'utente debba essere “dettagliata” quanto all'allegazione dell'interesse ad essa sotteso e che sia sindacabile in base all'interesse prospettato.
In senso contrario rileva che: la richiesta di accesso ai propri dati personali non deve essere motivata (art. 15 GDPR, reg. UE 2016/79); il diritto di accesso è garantito anche solo per controllare la completezza e la correttezza dei dati;
il gestore è obbligato a motivare il proprio rifiuto. Conclude sostenendo che il diritto di accesso è incondizionato, autonomo e non sindacabile dagli operatori telefonici.
pagina 4 di 12 IV) Difese di Controparte_1
ha innanzitutto affermato che dalla lettura del gravame non sarebbe dato Controparte_1
comprendere quale sia la parte del ragionamento del Tribunale oggetto di censura.
Ritiene altresì che l'appellante, nell'evidente difficoltà di individuare specifici motivi di gravame, abbia introdotto fatti nuovi, in violazione dei limiti del giudizio d'appello.
Evidenzia l'atteggiamento contraddittorio di sostenendo che lo stesso ha Parte_1
modificato più volte, nel corso del giudizio, le proprie difese:
- in sede monitoria aveva sostenuto che il contratto era stato stipulato telefonicamente (chiedendo che gli venisse consegnata la relativa registrazione telefonica), per poi prendere atto ed ammettere, nel giudizio di opposizione, che lo stesso era stato redatto per iscritto e che non esisteva alcuna registrazione telefonica;
- nel primo grado aveva sostenuto, tardivamente, che i documenti contrattuali servivano per sporgere denunce penali (poi mai effettuate);
- in appello ha infine sostenuto che le firme di cui al doc. 4 di in primo grado sono CP_1
apocrife, non chiedendo però, contestualmente, una perizia calligrafica sul punto.
Ribadisce che nel ricorso per decreto ingiuntivo aveva motivato la richiesta Parte_1 deducendo l'esistenza di contestazioni inerenti al contratto: dunque la richiesta era giustificata in relazione alla tutela di diritti di cui lo stesso aveva disposto, in via definitiva, in sede di accordo di fronte al Corecom.
Sulla base di tali elementi ritiene che l'atteggiamento processuale di Controparte_1
sia riconducibile al disposto di cui all'art. 96 c.p.c.. Parte_1
Per ciò che attiene alla pretesa azionata in sede monitoria, ha ribadito che la Controparte_1
stessa è infondata in punto di diritto ed impossibile da eseguire.
Impossibile da eseguire, poiché non esiste alcuna registrazione vocale (“vocal order”) con riferimento al cliente Parte_1
Infondata, sia perché la richiesta per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto era stata già ottemperata da a dicembre 2022 sia perché in relazione a detto contratto le parti CP_1
avevano già hanno raggiunto un accordo conciliativo.
Non ritiene quindi che siano dovute ad le spese legali di primo grado, atteso che la Parte_1
pagina 5 di 12 sua attività processuale è stata del tutto superflua.
V) Decisione della Corte.
1) Deve escludersi che il gravame sia inammissibile per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c..
Pur in difetto di espressa indicazione delle parti della sentenza censurate, è chiaro che l'appellante si è doluto della condanna alle spese di lite, avendo anche illustrato le ragioni sottese alle censure mosse.
2) È infondata la doglianza afferente alla pretesa nullità della sentenza per motivazione
“meramente apparente”.
Al contrario il giudicante ha illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto che era Parte_1
carente di interesse ad accedere alla documentazione contrattuale richiesta anche per avere disposto del diritto di accesso in occasione della pregressa conciliazione intervenuta tra le parti.
3) È opportuno premettere che non è stato impugnato in via incidentale da Controparte_1
il passaggio della sentenza con cui il Tribunale ha dato atto che la consegna dei contratti apparentemente riferibili a è avvenuta solo in corso di causa. Parte_1
La motivazione, d'altro canto, è condivisibile atteso che il doc. 4 prodotto a tale scopo da non contiene alcuna attestazione idonea a dimostrare l'effettivo invio e la Controparte_1
ricezione della documentazione contrattuale.
4) Corrisponde al vero che in sede monitoria aveva allegato di avere sottoscritto il Parte_1 contratto in forma telefonica, dolendosi al contempo dell'applicazione da parte di Controparte_1
di condizioni contrattuali difformi da quelle pattuite.
[...]
Peraltro, non avendo a disposizione i titoli contrattuali, aveva comunque concluso Parte_1 chiedendo “la consegna di copia della registrazione ovvero del file audio del colloquio telefonico oggetto della presente istanza, ovvero del contratto sottoscritto dall'utente […]”.
All'esito della produzione dei contratti cartacei, costituendosi nel giudizio di merito Pt_1
ha spiegato che, proprio a causa della mancata comunicazione da parte di
[...] Controparte_1
pagina 6 di 12 dei dati richiesti, non aveva mai visto prima i contratti avendo quindi appreso solo in corso CP_1
di causa che si trattava di contratti stipulati in forma scritta anziché telefonica.
Non ricorre quindi alcuna contraddittorietà e/o inammissibile modificazione della domanda, essendo comunque chiaro che abbia chiesto la consegna della documentazione Parte_1 contrattuale detenuta da a sé riferibile: l'indicazione del nominativo del Controparte_1 ricorrente nonché del codice cliente assegnato consente di ritenere individuato l'oggetto della domanda, indipendentemente dalla forma di stipulazione dei contratti ( scritta o telefonica).
5) Deve escludersi che la conciliazione intercorsa tra le parti sia ostativa all'accesso ai dati personali ed alla consegna di copia dei titoli contrattuali sub iudice, essendo differente, rispetto all'oggetto del presente giudizio, quanto conteso e definito in sede di conciliazione.
Si precisa in proposito che aveva fatto ricorso al Corecom Piemonte sostenendo di Parte_1
avere attivato due utenze telefoniche con nel marzo/aprile 2020, di essersi Controparte_1
visto arrivare fatture ritenute eccessive e di avere appreso che oltre alle sue due Sim risultavano attive a suo nome altre 6 Sim di cui nulla sapeva, non essendo riuscito a chiudere il contratto e/o a disattivare le SIM non richieste. Aveva anche allegato di avere richiesto tramite il suo avvocato copia dei vari contratti sottoscritti non avendo ricevuto riscontro alcuno.
Aveva quindi richiesto “la cessazione totale del contratto avente codice Controparte_1
cliente 7.2605575, in esenzione di spese, si chiede lo storno di un eventuale posizione debitoria sino a fine ciclo fatturazione, un indennizzo di € 300,00 per mancato riscontro alla PEC, un indennizzo di € 500,00 per mancata lavorazione alla richiesta di cessazione e relativo disconoscimento delle Sim, un indennizzo di € 1.000,00 per attivazione servizi non richiesti”
(doc. 5 opponente).
La controversia è stata conciliata alle seguenti condizioni (doc. 6 opponente):
- , in riferimento al codice cliente 7.2605575, si è impegnata a cessare il Controparte_1 predetto codice cliente, a stornare l'insoluto, a corrispondere la somma di euro 1.000,00 con contestuale ritiro dell'eventuale pratica di recupero del credito.
- ha dichiarato di accettare tale proposta “rinunciando al prosieguo del presente Parte_1
procedimento nonché a eventuali azioni di risarcimento del danno, dichiarando di non aver più nulla a che pretendere per qualsiasi titolo o causa in relazione all'oggetto della presente
pagina 7 di 12 controversia”.
Il tenore della conciliazione è chiaro e dalla stessa risulta che oggetto di definizione sono state le questioni economiche connesse alle utenze attivate, non “ogni altra questione” e soprattutto non il diritto di accesso ai propri dati personali ed alla documentazione contrattuale, diritto che non è stato neanche oggetto di domanda davanti alla Corecom Piemonte.
In proposito si rileva che secondo la giurisprudenza “In tema di transazione […] qualora, rispetto ad un medesimo rapporto, siano sorte o possano sorgere tra le parti più liti, in relazione a numerose questioni tra loro controverse, l'avere dichiarato, nello stipulare una transazione, di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto, non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie potenziali o attuali, dal momento che, a norma dell'art. 1364 cod. civ., le espressioni usate nel contratto, per quanto generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire: ne consegue che, se il negozio transattivo concerne soltanto alcune delle stesse, esso non si estende, malgrado l'ampiezza dell'espressione adoperata, a quelle rimaste estranee all'accordo, il cui oggetto va determinato attraverso una valutazione di tutti gli elementi di fatto, con apprezzamento che sfugge al controllo di legittimità qualora sorretto da congrua motivazione” (Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 18038 del
2025, parte motiva”.
Deve pertanto escludersi che il diritto di accesso ai propri dati personali ed alla consegna della documentazione contrattuale detenuta da sia stato “definito” e “rinunciato” Controparte_1
in sede di conciliazione.
6) La questione del disconoscimento delle sottoscrizioni è stata travisata da CP_1
L'appellante, nel dare atto che alcune delle firme risultanti dai documenti consegnati erano apocrife, ha solamente inteso ribadire che i contratti non erano stati da lui sottoscritti.
È proprio l'“esorbitanza” delle fatture ricevute ad avere insospettivo che dapprima Parte_1
(in sede monitoria) si è per l'appunto doluto dell'incongruità degli addebiti e successivamente
(dopo la consegna della documentazione) ha dato atto che alcune firme erano apocrife e che la documentazione richiesta serviva anche per sporgere querela contro ignoti che avevano attivato pagina 8 di 12 utenze telefoniche a suo nome ed sua insaputa.
Il disconoscimento, contrariamente a quanto paventato da non è quindi Controparte_1
“finalizzato” a contestare il merito del rapporto contrattuale con il gestore telefonico.
7) È comunque vero che nel giudizio di merito ha in parte mutato delle ragioni Parte_1
poste a fondamento della richiesta di accesso ai propri dati personali.
Come già illustrato, in sede monitoria aveva rappresentato genericamente di avere Parte_1
riscontrato incongruità nella fatturazione ricevuta.
Nel giudizio di merito, presa visione della documentazione prodotta, ha allegato di essere stato vittima di plurimi episodi di furti di identità da parte di ignoti, evidentemente, in possesso di copia dei suoi documenti e/o dati personali.
La questione di fondo, pertanto, si riduce alla necessità o meno di “giustificare” la domanda di accesso ai propri dati personali, ovverosia se l'utente debba o meno dimostrare di avere uno specifico interesse al fine di ottenere la consegna della documentazione ritenuta rilevante.
In proposito si rileva che dall'informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata da
(doc. 4 opponente) non risulta che l'interessato abbia il dovere di Controparte_1
giustificare la domanda di accesso.
All'art. 4 dell'informativa in esame (doc. 4 opponente, pag. 2) si avvisa che l'utente “ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati, nonché di farli aggiornare, integrare, rettificare o di chiederne la cancellazione, il blocco ed opporsi al loro trattamento se effettuato in violazione di legge […]”.
La stessa giurisprudenza, pur non essendosi specificamente pronunciata su tale questione, ha dato atto che “L'art. 12 del Reg. UE n. 679/2016 onera il soggetto destinatario della richiesta di accesso agli atti di fornire al richiedente informazioni in ordine all'esistenza dei dati personali, e ciò solo per effetto dell'istanza di accesso presentata dall'interessato” (Corte di Cassazione, Sez.
1, Ordinanza n. 9313 del 04/04/2023 parte motiva). Il quinto comma del sopra menzionato art. 12 precisa, e per quanto qui di interesse, che “«Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta». Orbene, dal tenore pagina 9 di 12 letterale dalla norma da ultimo citata emerge dunque chiaramente che il destinatario della richiesta di accesso ai dati deve sempre riscontrare l'istanza dell'interessato, anche in termini negativi, non potendosi trincerare dietro ad un non liquet” (sempre Corte di Cassazione, Sez. 1,
Ordinanza n. 9313 del 04/04/2023 parte motiva).
Ancora, “Il diritto d'accesso ex art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, ai dati contenuti in documenti riguardanti un rapporto di lavoro dipendente, non deve intendersi, in senso restrittivo come mero diritto alla conoscenza di eventuali dati nuovi ed ulteriori rispetto a quelli già entrati nel patrimonio di conoscenza e nella disposizione dello stesso soggetto interessato al trattamento dei propri dati, atteso che la ratio della norma è quello di garantire la tutela della dignità e riservatezza dell'interessato nonché la verifica ratione temporis dell'inserimento, della permanenza, o, della rimozione, di dati che lo riguardano, indipendentemente dalla circostanza che tali eventi fossero già stati portati alla sua conoscenza per altra via. (Nell'affermare il principio, in riferimento al procedimento disciplinare adottato nei confronti di un funzionario di banca, la S.C. ha precisato che il diritto di accesso ai propri dati personali può essere finalizzato alla acquisizione di elementi probatori al di fuori del processo a fini difensivi, posto che il tenore letterale dell'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003 non contiene alcuna limitazione in ordine alle concrete finalità per le quali il diritto di accesso possa essere esercitato)” (Corte di Cassazione,
Sez. 1, Ordinanza n. 32533 del 14/12/2018).
In definitiva l'utente ha diritto incondizionato di accesso ai propri dati (nel caso sub iudice alla documentazione contrattuale che lo riguarda) salvo che il titolare del trattamento non deduca e dimostri il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta, prova che nel caso sub iudice non è stata fornita.
non ha quindi esercitato il proprio diritto in maniera pretestuosa o contraria a Parte_1
buona fede, essendo piuttosto stata ad essere inadempiente alle Controparte_1
obbligazioni sulla medesima gravanti.
8) Ne consegue, ai fini della soccombenza virtuale, che le spese di lite del primo grado di giudizio avrebbero dovuto essere addebitate a non invece a Controparte_1 Parte_1
pagina 10 di 12 Parimenti, pur a fronte della cessazione della materia del contendere, le spese del monitorio avrebbero comunque dovuto essere addebitate all'opponente attesa l'esibizione della documentazione solo all'esito della notificazione del ricorso monitorio (Corte di Cassazione, Sez.
6 - 1, Ordinanza n. 18125 del 21/07/2017).
Quanto al primo grado di giudizio le spese vengono quindi liquidate come da dispositivo, tenuto conto:
- dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva fase trattazione-istruttoria, fase decisionale);
- del valore della controversia da stimarsi indeterminato di media complessità avuto riguardo alla pluralità delle questioni trattate ed alla complessità delle questioni connesse al diritto di accesso ed alla consegna della documentazione contrattuale (quindi scaglione compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00);
- conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014 (fatta eccezione della fase trattazione- istruttoria che viene liquidata nei minimi atteso che l'istruttoria si è concretizzata nella sola produzione di documenti), come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22;
- con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
9) Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in favore di Controparte_1 Parte_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto:
- dell'attività espletata in corso di causa, ovverosia fase studio, fase introduttiva, fase trattazione
(tentativo di conciliazione);
- del valore della controversia (indeterminato di media complessità per i motivi già illustrati);
- conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22;
- in favore del difensore dichiaratosi antistatario
Sono documentate spese per € 174,00 (di cui € 147,00 per CU ed € 27,00 per diritti di cancelleria).
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in parziale modifica della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Torino n. 5779/24 pubblicata il
19.11.2024 così provvede:
1) Condanna a rimborsare a le spese di lite della fase Controparte_1 Parte_1 monitoria e del primo grado di giudizio, che si liquidano per la fase monitoria in € 286,00 per esposti ed € 1.370,00 per compensi e per il giudizio di merito in € 6.713,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed
IVA se previste per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
2) Conferma per il resto l'appellata sentenza;
3) Condanna a rimborsare a le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1 gravame, che si liquidano in € 174,00 per esposti, € 6.521,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed
IVA se previste per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 26/11/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1330/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Lioia Francesco Paolo, Parte_1 C.F._1
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Limatola Alessandro, Controparte_1 P.IVA_1
appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione resa all'udienza del
06.11.2025.
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“In via definitiva e gradata: in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata statuizione di primo grado:
- condannare la parte appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari del precedente grado di giudizio, con ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione del provvedimento impugnato,
pagina 1 di 12 con distrazione delle somme in favore dei procuratori antistatari;
- il tutto con refusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio con distrazione delle somme in favore dei procuratori antistatari”.
Per l'appellato Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, reiectis contrariis, così provvedere:
- In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado;
- In ogni caso rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso sentenza 5779/2024, emessa dal Tribunale di Torino in data 19/11/2024, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
- Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i giudizi da attribuirsi all'Avv. Alessandro
Limatola per fattane anticipazione”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2900/23 con il Controparte_1 quale il Tribunale di Torino l'aveva condannata a consegnare ad “copia della Parte_1
registrazione ovvero del file audio del colloquio telefonico oggetto del ricorso, ovvero del contratto sottoscritto dall'utente”, vale a dire la documentazione riguardante la proposta contrattuale di attivazione servizi sull'utenza personale cod. cliente n. 7.2605575.
Contestualmente all'opposizione, provvedeva a fornire copia della Controparte_1
documentazione richiesta, deducendo peraltro che la stessa era stata già in precedenza consegnata al cliente e che, in occasione di una pregressa contestazione stragiudiziale insorta tra le parti definita in via conciliativa, il cliente aveva rinunciato ad ogni ulteriore contestazione.
concludeva per il rigetto dell'opposizione. Parte_1
II) Sulla sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 5779/2024 pubblicata il 19.11.2024 il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere, revocava il decreto ingiuntivo e condannava al rimborso delle spese di Parte_1
lite in favore di Controparte_1
pagina 2 di 12 Il Tribunale dava atto che solamente a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo
[...]
aveva consegnato copia della documentazione richiesta. CP_1
All'esito dell'avvenuta consegna, era oramai pacifica la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese dava atto di dovere decidere in base al principio di soccombenza virtuale.
Sul punto, il Tribunale effettuava le seguenti precisazioni.
Per ottenere la documentazione contrattuale oggetto di causa, era necessario un interesse concreto da tutelare ed in proposito aveva dapprima dedotto in sede monitoria di avere Parte_1
interesse ad ottenere la documentazione allo scopo di tutelare i propri diritti nei confronti del gestore, mentre nel giudizio di merito aveva dedotto di volere ottenere tali documenti per denunciare fatti costituenti reato. aveva invece documentato che le parti nel 2022 avevano concluso un Controparte_1 accordo di fronte alla , con espressa rinuncia a ricorrere in futuro all'autorità giudiziaria Pt_2
in relazione a controversie derivanti dal medesimo contratto.
Tutto ciò premesso, il Tribunale riteneva contraria a buona fede la richiesta di documentazione contrattuale in ordine alla quale era stato già raggiunto un accordo transattivo “tombale”, laddove la richiesta giudiziale era basata sulle medesime contestazioni già definite stragiudizialmente in via transattiva.
Riteneva dunque legittimo il rifiuto di all'ostensione della documentazione Controparte_1
richiesta, essendo insussistente, in capo ad un interesse concreto ed attuale alla Parte_1 tutela (avendo lo stesso motivato l'istanza con riferimento a diritti dei quali aveva già disposto in via definitiva nell'ambito del procedimento dinanzi al Corecom).
III) Motivi di appello proposti da Parte_1
Con un unico ed articolato motivo di gravame ha censurato la sentenza di primo Parte_1
grado sotto molteplici profili.
(1) Si duole dell'omessa ed insufficiente motivazione e sostiene che Tribunale ha violato sia il
“minimo costituzionale”, richiesto dall'art. 111 Cost., co. 6 sia l'art. 132 c.p.c., co. 2, n. 4 e ritiene che la motivazione sia in concreto “apparente, contradittoria ed incomprensibile”.
(2) Ribadisce che solo dopo la notificazione del decreto ingiuntivo ed in sede di opposizione il gestore telefonico ha prodotto la documentazione contrattuale richiesta, composta da circa 70
pagina 3 di 12 pagine, contenente in più parti firme apocrife e copia dei suoi documenti di identità.
Presa visione della documentazione prodotta, ha scoperto di essere stato vittima di “furto di identità” perpetrato da ignoti che a sua insaputa hanno ottenuto il rilascio di svariate Sim.
(3) Richiama l'art. 633 c.p.c. che contempla la possibilità di emettere un decreto ingiuntivo in favore di chi ha “diritto alla consegna”.
Specifica che il diritto alla consegna è sancito: dall'art. 15 GDPR;
dall'allegato A, Delibera
Agcom 179/03/CSP, artt. 3 comma 6, 4 comma 1, 4 comma 3 lett. c); dal reg. UE 679/2016
(GDPR).
Richiama altresì gli artt. 1175, 1375 e 1374 c.c., al fine di sottolineare i generali obblighi di correttezza e buona fede su cui si fonda l'obbligo di consegna.
Evidenzia infine che il gestore telefonico è gravato dagli stessi obblighi previsti in caso di accesso ai documenti in possesso della pubblica amministrazione.
(4) Contesta che tra le parti sia intervenuta una transazione avente ad oggetto anche il diritto alla consegna della documentazione.
Rileva in particolare che la presente controversia afferisce esclusivamente alla consegna di documentazione contrattuale e non riguardi affatto “ragioni di credito” o “pretese risarcitorie” vantate nei confronti del gestore telefonico ed oggetto della transazione intervenuta fra le parti di fronte al . Pt_2
(5) Ritiene infine errata la tesi di fondo su cui è basata la sentenza ovverosia che la richiesta di accesso dell'utente debba essere “dettagliata” quanto all'allegazione dell'interesse ad essa sotteso e che sia sindacabile in base all'interesse prospettato.
In senso contrario rileva che: la richiesta di accesso ai propri dati personali non deve essere motivata (art. 15 GDPR, reg. UE 2016/79); il diritto di accesso è garantito anche solo per controllare la completezza e la correttezza dei dati;
il gestore è obbligato a motivare il proprio rifiuto. Conclude sostenendo che il diritto di accesso è incondizionato, autonomo e non sindacabile dagli operatori telefonici.
pagina 4 di 12 IV) Difese di Controparte_1
ha innanzitutto affermato che dalla lettura del gravame non sarebbe dato Controparte_1
comprendere quale sia la parte del ragionamento del Tribunale oggetto di censura.
Ritiene altresì che l'appellante, nell'evidente difficoltà di individuare specifici motivi di gravame, abbia introdotto fatti nuovi, in violazione dei limiti del giudizio d'appello.
Evidenzia l'atteggiamento contraddittorio di sostenendo che lo stesso ha Parte_1
modificato più volte, nel corso del giudizio, le proprie difese:
- in sede monitoria aveva sostenuto che il contratto era stato stipulato telefonicamente (chiedendo che gli venisse consegnata la relativa registrazione telefonica), per poi prendere atto ed ammettere, nel giudizio di opposizione, che lo stesso era stato redatto per iscritto e che non esisteva alcuna registrazione telefonica;
- nel primo grado aveva sostenuto, tardivamente, che i documenti contrattuali servivano per sporgere denunce penali (poi mai effettuate);
- in appello ha infine sostenuto che le firme di cui al doc. 4 di in primo grado sono CP_1
apocrife, non chiedendo però, contestualmente, una perizia calligrafica sul punto.
Ribadisce che nel ricorso per decreto ingiuntivo aveva motivato la richiesta Parte_1 deducendo l'esistenza di contestazioni inerenti al contratto: dunque la richiesta era giustificata in relazione alla tutela di diritti di cui lo stesso aveva disposto, in via definitiva, in sede di accordo di fronte al Corecom.
Sulla base di tali elementi ritiene che l'atteggiamento processuale di Controparte_1
sia riconducibile al disposto di cui all'art. 96 c.p.c.. Parte_1
Per ciò che attiene alla pretesa azionata in sede monitoria, ha ribadito che la Controparte_1
stessa è infondata in punto di diritto ed impossibile da eseguire.
Impossibile da eseguire, poiché non esiste alcuna registrazione vocale (“vocal order”) con riferimento al cliente Parte_1
Infondata, sia perché la richiesta per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto era stata già ottemperata da a dicembre 2022 sia perché in relazione a detto contratto le parti CP_1
avevano già hanno raggiunto un accordo conciliativo.
Non ritiene quindi che siano dovute ad le spese legali di primo grado, atteso che la Parte_1
pagina 5 di 12 sua attività processuale è stata del tutto superflua.
V) Decisione della Corte.
1) Deve escludersi che il gravame sia inammissibile per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c..
Pur in difetto di espressa indicazione delle parti della sentenza censurate, è chiaro che l'appellante si è doluto della condanna alle spese di lite, avendo anche illustrato le ragioni sottese alle censure mosse.
2) È infondata la doglianza afferente alla pretesa nullità della sentenza per motivazione
“meramente apparente”.
Al contrario il giudicante ha illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto che era Parte_1
carente di interesse ad accedere alla documentazione contrattuale richiesta anche per avere disposto del diritto di accesso in occasione della pregressa conciliazione intervenuta tra le parti.
3) È opportuno premettere che non è stato impugnato in via incidentale da Controparte_1
il passaggio della sentenza con cui il Tribunale ha dato atto che la consegna dei contratti apparentemente riferibili a è avvenuta solo in corso di causa. Parte_1
La motivazione, d'altro canto, è condivisibile atteso che il doc. 4 prodotto a tale scopo da non contiene alcuna attestazione idonea a dimostrare l'effettivo invio e la Controparte_1
ricezione della documentazione contrattuale.
4) Corrisponde al vero che in sede monitoria aveva allegato di avere sottoscritto il Parte_1 contratto in forma telefonica, dolendosi al contempo dell'applicazione da parte di Controparte_1
di condizioni contrattuali difformi da quelle pattuite.
[...]
Peraltro, non avendo a disposizione i titoli contrattuali, aveva comunque concluso Parte_1 chiedendo “la consegna di copia della registrazione ovvero del file audio del colloquio telefonico oggetto della presente istanza, ovvero del contratto sottoscritto dall'utente […]”.
All'esito della produzione dei contratti cartacei, costituendosi nel giudizio di merito Pt_1
ha spiegato che, proprio a causa della mancata comunicazione da parte di
[...] Controparte_1
pagina 6 di 12 dei dati richiesti, non aveva mai visto prima i contratti avendo quindi appreso solo in corso CP_1
di causa che si trattava di contratti stipulati in forma scritta anziché telefonica.
Non ricorre quindi alcuna contraddittorietà e/o inammissibile modificazione della domanda, essendo comunque chiaro che abbia chiesto la consegna della documentazione Parte_1 contrattuale detenuta da a sé riferibile: l'indicazione del nominativo del Controparte_1 ricorrente nonché del codice cliente assegnato consente di ritenere individuato l'oggetto della domanda, indipendentemente dalla forma di stipulazione dei contratti ( scritta o telefonica).
5) Deve escludersi che la conciliazione intercorsa tra le parti sia ostativa all'accesso ai dati personali ed alla consegna di copia dei titoli contrattuali sub iudice, essendo differente, rispetto all'oggetto del presente giudizio, quanto conteso e definito in sede di conciliazione.
Si precisa in proposito che aveva fatto ricorso al Corecom Piemonte sostenendo di Parte_1
avere attivato due utenze telefoniche con nel marzo/aprile 2020, di essersi Controparte_1
visto arrivare fatture ritenute eccessive e di avere appreso che oltre alle sue due Sim risultavano attive a suo nome altre 6 Sim di cui nulla sapeva, non essendo riuscito a chiudere il contratto e/o a disattivare le SIM non richieste. Aveva anche allegato di avere richiesto tramite il suo avvocato copia dei vari contratti sottoscritti non avendo ricevuto riscontro alcuno.
Aveva quindi richiesto “la cessazione totale del contratto avente codice Controparte_1
cliente 7.2605575, in esenzione di spese, si chiede lo storno di un eventuale posizione debitoria sino a fine ciclo fatturazione, un indennizzo di € 300,00 per mancato riscontro alla PEC, un indennizzo di € 500,00 per mancata lavorazione alla richiesta di cessazione e relativo disconoscimento delle Sim, un indennizzo di € 1.000,00 per attivazione servizi non richiesti”
(doc. 5 opponente).
La controversia è stata conciliata alle seguenti condizioni (doc. 6 opponente):
- , in riferimento al codice cliente 7.2605575, si è impegnata a cessare il Controparte_1 predetto codice cliente, a stornare l'insoluto, a corrispondere la somma di euro 1.000,00 con contestuale ritiro dell'eventuale pratica di recupero del credito.
- ha dichiarato di accettare tale proposta “rinunciando al prosieguo del presente Parte_1
procedimento nonché a eventuali azioni di risarcimento del danno, dichiarando di non aver più nulla a che pretendere per qualsiasi titolo o causa in relazione all'oggetto della presente
pagina 7 di 12 controversia”.
Il tenore della conciliazione è chiaro e dalla stessa risulta che oggetto di definizione sono state le questioni economiche connesse alle utenze attivate, non “ogni altra questione” e soprattutto non il diritto di accesso ai propri dati personali ed alla documentazione contrattuale, diritto che non è stato neanche oggetto di domanda davanti alla Corecom Piemonte.
In proposito si rileva che secondo la giurisprudenza “In tema di transazione […] qualora, rispetto ad un medesimo rapporto, siano sorte o possano sorgere tra le parti più liti, in relazione a numerose questioni tra loro controverse, l'avere dichiarato, nello stipulare una transazione, di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto, non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie potenziali o attuali, dal momento che, a norma dell'art. 1364 cod. civ., le espressioni usate nel contratto, per quanto generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire: ne consegue che, se il negozio transattivo concerne soltanto alcune delle stesse, esso non si estende, malgrado l'ampiezza dell'espressione adoperata, a quelle rimaste estranee all'accordo, il cui oggetto va determinato attraverso una valutazione di tutti gli elementi di fatto, con apprezzamento che sfugge al controllo di legittimità qualora sorretto da congrua motivazione” (Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 18038 del
2025, parte motiva”.
Deve pertanto escludersi che il diritto di accesso ai propri dati personali ed alla consegna della documentazione contrattuale detenuta da sia stato “definito” e “rinunciato” Controparte_1
in sede di conciliazione.
6) La questione del disconoscimento delle sottoscrizioni è stata travisata da CP_1
L'appellante, nel dare atto che alcune delle firme risultanti dai documenti consegnati erano apocrife, ha solamente inteso ribadire che i contratti non erano stati da lui sottoscritti.
È proprio l'“esorbitanza” delle fatture ricevute ad avere insospettivo che dapprima Parte_1
(in sede monitoria) si è per l'appunto doluto dell'incongruità degli addebiti e successivamente
(dopo la consegna della documentazione) ha dato atto che alcune firme erano apocrife e che la documentazione richiesta serviva anche per sporgere querela contro ignoti che avevano attivato pagina 8 di 12 utenze telefoniche a suo nome ed sua insaputa.
Il disconoscimento, contrariamente a quanto paventato da non è quindi Controparte_1
“finalizzato” a contestare il merito del rapporto contrattuale con il gestore telefonico.
7) È comunque vero che nel giudizio di merito ha in parte mutato delle ragioni Parte_1
poste a fondamento della richiesta di accesso ai propri dati personali.
Come già illustrato, in sede monitoria aveva rappresentato genericamente di avere Parte_1
riscontrato incongruità nella fatturazione ricevuta.
Nel giudizio di merito, presa visione della documentazione prodotta, ha allegato di essere stato vittima di plurimi episodi di furti di identità da parte di ignoti, evidentemente, in possesso di copia dei suoi documenti e/o dati personali.
La questione di fondo, pertanto, si riduce alla necessità o meno di “giustificare” la domanda di accesso ai propri dati personali, ovverosia se l'utente debba o meno dimostrare di avere uno specifico interesse al fine di ottenere la consegna della documentazione ritenuta rilevante.
In proposito si rileva che dall'informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata da
(doc. 4 opponente) non risulta che l'interessato abbia il dovere di Controparte_1
giustificare la domanda di accesso.
All'art. 4 dell'informativa in esame (doc. 4 opponente, pag. 2) si avvisa che l'utente “ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati, nonché di farli aggiornare, integrare, rettificare o di chiederne la cancellazione, il blocco ed opporsi al loro trattamento se effettuato in violazione di legge […]”.
La stessa giurisprudenza, pur non essendosi specificamente pronunciata su tale questione, ha dato atto che “L'art. 12 del Reg. UE n. 679/2016 onera il soggetto destinatario della richiesta di accesso agli atti di fornire al richiedente informazioni in ordine all'esistenza dei dati personali, e ciò solo per effetto dell'istanza di accesso presentata dall'interessato” (Corte di Cassazione, Sez.
1, Ordinanza n. 9313 del 04/04/2023 parte motiva). Il quinto comma del sopra menzionato art. 12 precisa, e per quanto qui di interesse, che “«Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta». Orbene, dal tenore pagina 9 di 12 letterale dalla norma da ultimo citata emerge dunque chiaramente che il destinatario della richiesta di accesso ai dati deve sempre riscontrare l'istanza dell'interessato, anche in termini negativi, non potendosi trincerare dietro ad un non liquet” (sempre Corte di Cassazione, Sez. 1,
Ordinanza n. 9313 del 04/04/2023 parte motiva).
Ancora, “Il diritto d'accesso ex art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, ai dati contenuti in documenti riguardanti un rapporto di lavoro dipendente, non deve intendersi, in senso restrittivo come mero diritto alla conoscenza di eventuali dati nuovi ed ulteriori rispetto a quelli già entrati nel patrimonio di conoscenza e nella disposizione dello stesso soggetto interessato al trattamento dei propri dati, atteso che la ratio della norma è quello di garantire la tutela della dignità e riservatezza dell'interessato nonché la verifica ratione temporis dell'inserimento, della permanenza, o, della rimozione, di dati che lo riguardano, indipendentemente dalla circostanza che tali eventi fossero già stati portati alla sua conoscenza per altra via. (Nell'affermare il principio, in riferimento al procedimento disciplinare adottato nei confronti di un funzionario di banca, la S.C. ha precisato che il diritto di accesso ai propri dati personali può essere finalizzato alla acquisizione di elementi probatori al di fuori del processo a fini difensivi, posto che il tenore letterale dell'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003 non contiene alcuna limitazione in ordine alle concrete finalità per le quali il diritto di accesso possa essere esercitato)” (Corte di Cassazione,
Sez. 1, Ordinanza n. 32533 del 14/12/2018).
In definitiva l'utente ha diritto incondizionato di accesso ai propri dati (nel caso sub iudice alla documentazione contrattuale che lo riguarda) salvo che il titolare del trattamento non deduca e dimostri il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta, prova che nel caso sub iudice non è stata fornita.
non ha quindi esercitato il proprio diritto in maniera pretestuosa o contraria a Parte_1
buona fede, essendo piuttosto stata ad essere inadempiente alle Controparte_1
obbligazioni sulla medesima gravanti.
8) Ne consegue, ai fini della soccombenza virtuale, che le spese di lite del primo grado di giudizio avrebbero dovuto essere addebitate a non invece a Controparte_1 Parte_1
pagina 10 di 12 Parimenti, pur a fronte della cessazione della materia del contendere, le spese del monitorio avrebbero comunque dovuto essere addebitate all'opponente attesa l'esibizione della documentazione solo all'esito della notificazione del ricorso monitorio (Corte di Cassazione, Sez.
6 - 1, Ordinanza n. 18125 del 21/07/2017).
Quanto al primo grado di giudizio le spese vengono quindi liquidate come da dispositivo, tenuto conto:
- dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva fase trattazione-istruttoria, fase decisionale);
- del valore della controversia da stimarsi indeterminato di media complessità avuto riguardo alla pluralità delle questioni trattate ed alla complessità delle questioni connesse al diritto di accesso ed alla consegna della documentazione contrattuale (quindi scaglione compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00);
- conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014 (fatta eccezione della fase trattazione- istruttoria che viene liquidata nei minimi atteso che l'istruttoria si è concretizzata nella sola produzione di documenti), come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22;
- con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
9) Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in favore di Controparte_1 Parte_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto:
- dell'attività espletata in corso di causa, ovverosia fase studio, fase introduttiva, fase trattazione
(tentativo di conciliazione);
- del valore della controversia (indeterminato di media complessità per i motivi già illustrati);
- conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22;
- in favore del difensore dichiaratosi antistatario
Sono documentate spese per € 174,00 (di cui € 147,00 per CU ed € 27,00 per diritti di cancelleria).
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in parziale modifica della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Torino n. 5779/24 pubblicata il
19.11.2024 così provvede:
1) Condanna a rimborsare a le spese di lite della fase Controparte_1 Parte_1 monitoria e del primo grado di giudizio, che si liquidano per la fase monitoria in € 286,00 per esposti ed € 1.370,00 per compensi e per il giudizio di merito in € 6.713,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed
IVA se previste per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
2) Conferma per il resto l'appellata sentenza;
3) Condanna a rimborsare a le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1 gravame, che si liquidano in € 174,00 per esposti, € 6.521,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed
IVA se previste per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 26/11/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
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