Ordinanza cautelare 16 dicembre 2022
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 28/07/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00560/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00601/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 601 del 2022, proposto da
TR ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni De Stefano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza ingiunzione n. prot. 187512 del 19/04/2022, notificata a mezzo raccomandata a/r 19/10/2022, con cui è stato intimato al signor ON TR il pagamento della somma di € 15.700,00 quale sanzione pecuniaria di cui all’art. 167 d.lgs. n. 42/2004 a titolo di danno paesaggistico per la pratica di condono edilizio conclusa con autorizzazione paesaggistica in sanatoria rilasciata dalla Provincia di Reggio Calabria il 14/4/2005.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza cautelare n. 258 del 16 dicembre 2022;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso con domanda cautelare, notificato il 9 novembre 2022 e depositato il 3 dicembre 2022, il sig. ON TR ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. prot. 187512 del 19/04/2022, notificatagli a mezzo raccomandata in data 19/10/2022, con la quale la Regione Calabria gli intimava il pagamento della somma di € 15.700,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria, ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004, a titolo di indennità risarcitoria per danno ambientale.
Più in particolare, l’irrogazione della sanzione risulta ricondotta all’infrazione paesaggistica consistente nella “ realizzazione di due corpi di fabbrica in c.a., di cui uno a due piani f.t. destinato ad attività commerciale (bar servizi) edificato con C.E. n. 197/90 che prevedeva la realizzazione di un bar e una veranda, successivamente tamponata, e uno ad un piano fuori terra destinato a deposito, ubicati in loc. LE (Stabilimento Balneare Stella Marina) nel Comune di Reggio Calabria - identificativi catastali Foglio n. 18 (ex 40) Particella numero 555 sub /// per una volumetria complessiva abusivamente realizzata pari a metri cubi 1.086,00 ”.
2. A fondamento del ricorso si duole, con una prima doglianza, dell’illegittimità della sanzione applicatagli dalla Regione Calabria in relazione ai rilevati abusi edilizi, oggetto di pratica di sanatoria, per prescrizione della pretesa, stante il decorso del previsto termine quinquennale dal giorno di commissione della violazione. Deduce in proposito che sarebbe lo stesso provvedimento a dare atto del rilascio in data 14.04.2005 dell’autorizzazione paesaggistica in relazione alla pratica di sanatoria avviata per gli abusi in questione, conseguendone, dunque, la certa maturazione del termine prescrizionale della sanzione ex art. 176 d.lgs. n. 42/2004, dovendo il relativo dies a quo fissarsi proprio nel momento di deliberazione, da parte della preposta autorità, della compatibilità paesaggistica dell’opera abusiva. Ed infatti nel rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria l’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo esprime una valutazione in merito alla non rilevante compromissione del paesaggio, cominciando perciò da detto momento a decorrere il termine prescrizionale del diritto all’irrogazione della sanzione.
2.1. Con un secondo motivo il ricorrente denuncia la “ nullità dell’ordinanza ingiunzione per difetto di motivazione e violazione di legge per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 l. n. 241/1990 ”, dolendosi, sotto un primo versante, della determinazione in via del tutto generica dell’ammontare della sanzione, non risultando specificata né la base per la quantificazione della somma ingiunta né i relativi criteri di calcolo; e, in via correlata, della compromissione delle garanzie partecipative, stante a mancata comunicazione da parte della Regione dell’avvio del procedimento.
3. La Regione Calabria si è costituita in resistenza con memoria depositata in data 12 dicembre 2022, controdeducendo alle doglianze avversarie ed insistendo per il rigetto del ricorso e della spiegata domanda cautelare, tenuto conto quanto al primo motivo dell’erronea individuazione, da parte del ricorrente, del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale della sanzione, da agganciarsi infatti non già al momento del rilascio del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo bensì a quello dell’adozione della concessione edilizia in sanatoria, nel caso di specie intervenuta soltanto nel 2018. E in relazione ai rimanenti, da un lato, dell’insussistenza di un obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento, conseguendo la relativa attivazione ex lege alla presentazione della domanda di sanatoria e dovendosi, peraltro, tener conto del relativo carattere vincolato, operando, perciò, in ogni caso, la sanatoria prevista dall’art. 21- octies , co. 2, primo periodo, L. n. 241/90. Dall’altro lato, della chiara ed esaustiva enunciazione nel corpo del provvedimento impugnato di tutti gli elementi indispensabili per l’esatta comprensione delle ragioni in fatto e di diritto della pretesa, anche in relazione ai criteri per la relativa quantificazione, stante il richiamo per relationem alla deliberazione della G.R. di recepimento dei parametri e dei criteri per il calcolo della sanzione.
4. All’esito dell’udienza camerale del 14 dicembre 2022 il Collegio ha rigettato la domanda cautelare per l’insussistenza del periculum in mora , anche in considerazione della concessione in favore del ricorrente del beneficio della rateizzazione del debito (ord. n. 258 del 16 dicembre 2022).
5. Fissata ex officio la trattazione del merito, la causa, in assenza di ulteriori difese, è stata posta in decisione all’udienza pubblica dell’11 giugno 2025.
6. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
6.1. Destituita di pregio è, anzitutto, la prima doglianza, avendo la Sezione già avuto modo di precisare, con riferimento ad una vicenda perfettamente sovrapponibile alla presente, che il dies a quo della decorrenza della prescrizione quinquennale dell’indennità prevista dall’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/04 cit. (già art. 15 l. n. 1497/39, divenuto poi art. 164 d.lgs. n. 490/99) per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici deve ritenersi coincidente con l’atto che fa cessare nel tempo la illiceità del comportamento edilizio e cioè con la concessione edilizia in sanatoria, essendo “ irrilevante l’emanazione del parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo alla condonabilità dell’abuso ” (cfr., ex multis , TAR Reggio Calabria, 23.7.2018, n. 442; Cons. St., sez. IV, 4.2.2004, n. 395).
Costituisce, infatti, opinione largamente condivisa nella giurisprudenza amministrativa che la vicenda condonistica nella quale si inserisce la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica dell'opera interessata dall'abuso conduce a escludere sino al rilascio del permesso di costruire in sanatoria l'avvio della decorrenza del termine di prescrizione della pretesa ex art. 167 cit., posto che “ fino al momento in cui il comune non concede la sanatoria, il privato non è in grado di conoscere se effettivamente potrà mantenere l'immobile, ovvero (pur a seguito della favorevole delibazione dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo) non dovrà invece demolirlo perché il comune riterrà di non concedere la sanatoria ” .
Nessuna prescrizione può, quindi, ritenersi maturata nella vicenda di specie, essendo stato il permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Reggio Calabria in data 12 luglio 2018 e l’ordinanza-ingiunzione emessa il 19 aprile 2022 e notificata il 19 ottobre 2022, dunque entro il prescritto termine quinquennale.
6.2. Infondata è anche la doglianza di natura procedimentale, posto che, come rilevato dalla difesa regionale, l’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/04 prevede espressamente che sia il medesimo trasgressore a rendere edotta l’Amministrazione della violazione commessa, attraverso la presentazione di apposita domanda di sanatoria, come appunto ha fatto in data 28 febbraio 1995 l’odierno ricorrente, il quale era quindi ben consapevole che il relativo procedimento, così come da esso stesso avviato, avrebbe comportato anche l’applicazione dell’indennità risarcitoria in questione. Ciò è tanto più vero ove si consideri che, successivamente, con apposita nota del 26 giugno 2018 il tecnico di parte, ing. Domenico Sapia, in relazione alla pratica di condono edilizio n. 5925/95, trasmetteva al Settore Pianificazione Urbanistica del Comune di Reggio Calabria proprio la “ documentazione per l’applicazione dell’indennità risarcitoria Danno Ambientale ” e di cui alla nota medesima.
Vale, ad ogni modo osservare, che l’indennità prevista dall’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/04 cit. è una sanzione amministrativa che si concreta in un atto dovuto, sicché, in applicazione dell'art. 21- octies l. n. 241/90 cit., l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento non potrebbe in ogni caso condurre al relativo annullamento (cfr., ex multis , Cons. St., sez. IV, 7.07.2014, n. 3414; Id., sez. V, 26.09.2013, n. 4783; Id., sez. V, 15.07.2013, n. 3834).
6.3. Parimenti priva di pregio è anche la terza censura, incentrata sul vizio di motivazione quanto all’esplicitazione delle modalità di quantificazione dell’ammontare della sanzione.
Ed invero, l’ordinanza ingiunzione oggetto di causa – che indica espressamente sia la violazione per la quale è stata inflitta la sanzione, sia la pratica di condono edilizio con la documentazione alla stessa allegata, sia l’autorizzazione paesistica in sanatoria, sia la relativa normativa di riferimento (art. 167 d.lgs. n. 42/04, già art. 164 d.lgs. n. 490/99 e prima ancora art. 15 l. n. 1497/39, D.M. 26.9.1997) – risulta, in relazione a tale specifico profilo, motivata per relationem ad altri atti del procedimento amministrativo, richiamandosi, in particolare, la deliberazione della Giunta regionale n. 198 del 20.03.2006 con la quale sono stati recepiti i parametri ed i criteri fissati dalla pertinente normativa per il calcolo della sanzione (così come, peraltro, riportati nel “Modulo conteggio oneri Danno Ambientale” allegato alla deliberazione stessa). Nell’atto vi è inoltre puntuale menzione dell’esito dell’istruttoria espletata dall’apposito Gruppo di lavoro, che proprio sulla base di tale modulo ha stabilito l’importo della sanzione nei termini indicati.
Vale, ancora, osservare che nella vicenda in esame risultano applicati i parametri ed i criteri fissati dallo stesso art. 167 d.lgs. n. 42/04 (maggior importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione), così come recepiti nella suddetta deliberazione di G.R. n. 198/06, avente ad oggetto “ Presa d’atto nuova tabella elaborata dalla Commissione sulla protezione dei Beni Ambientali e Naturali, costituita con D.D.G. n. 44 del 9/1/2006. Revoca Deliberazioni n. 2246 del 4/5/1998 e n. 2247 del 4/5/1998 ” e pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 15 aprile 2006, nonché sul sito istituzionale dell’Ente.
Sulla base dei parametri e criteri anzidetti l’importo del danno arrecato è stato calcolato con l’operazione di moltiplicazione di un coefficiente fisso (1,03) per la volumetria e/o la superficie realizzata abusivamente (espressamente attestata dal competente ufficio dell’Amministrazione comunale previa verifica della documentazione tecnica presentata dall’interessato) e per la somma degli indici relativi al contesto urbanistico/edilizio ed all’ambito tutelato, esplicitamente dichiarati dall’Amministrazione comunale e sottoscritti anche dal tecnico di parte ing. Domenico Sapia. Tale valore costituisce l’equivalente economico dell’impatto sul bene paesaggistico dell’immobile abusivo. Il profitto conseguito, inteso come vantaggio economico che il trasgressore ha tratto dall’illecito commesso, viene invece identificato nell’incremento del valore venale (decurtato del costo sostenuto per la sua realizzazione) che l’immobile acquista per effetto della trasgressione (sul punto, v. TAR Reggio Calabria, 28 aprile 2025, n. 300).
Nel caso di specie tale vantaggio è stato quantificato sulla base della rendita catastale dell’immobile oggetto di accertamento prima e dopo la realizzazione dell’intervento abusivo dichiarata dall’Amministrazione comunale e sottoscritta anche dal tecnico di parte ing. Domenico Sapia e rinvenibile nelle visure catastali allegate alla documentazione trasmessa. Sul dato in questo modo ottenuto è stato calcolato il profitto conseguito pari al 3% del valore d’estimo dell’unità immobiliare ai sensi del D.M. 26.7.1997.
Nelle fattispecie, in definitiva, il maggior importo è risultato essere il profitto conseguito, per un ammontare complessivo di € 15.707,95; importo pari, appunto, a quello della sanzione irrogata con l’ordinanza-ingiunzione impugnata.
7. Per questi motivi il ricorso va, dunque, conclusivamente rigettato.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Regione Calabria, delle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 (mille), oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario
Alberto Romeo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Romeo | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO