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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/07/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1535/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanna SANFRATELLO Presidente dott. Ludovico ROSSI Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1535/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVEDON Parte_1 C.F._1
LORENZO elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. CAVEDON LORENZO
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RANDO Controparte_1 C.F._2
FRANCESCA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. RANDO FRANCESCA
RESISTENTE con
AVV. BARGELLONI FRANCESCA in qualità di Curatore speciale delle minori e Per_1 [...]
Per_2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto a: separazione giudiziale.
Conclusioni di parte ricorrente: “previa acquisizione del PARERE dell'Ill.mo PUBBLICO
MINISTERO presso il Tribunale di Vicenza, sia dichiarata la separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 21 Signori C.F. , nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] e C.F. Controparte_1
, nato a [...], il [...] e residente in [...]
1. Accertarsi e dichiararsi l'addebito della separazione, per tutti i motivi di cui agli atti, e carico del resistente Signor Controparte_1
2. Assegnarsi la casa familiare con tutti gli arredi e suppellettili, sita in Cogollo del Cengio (VI), in Via
Trenti, n. 16, in comproprietà tra i coniugi, alla Signora Parte_1
3. Per tutti i motivi esposti in atti, sia disposto l'affidamento esclusivo alla madre delle figlie
e con collocamento e residenza delle medesime presso la Persona_3 Persona_2 madre, con eventuale previsione del diritto di visita del padre con modalità protette, che verranno eventualmente individuate ed indicate nell'esclusivo interesse delle minori dai Servizi Sociali territorialmente competenti, da svolgersi alla costante presenza di un operatore e immediatamente sospese se disturbanti per le figlie.
4. Disporsi che il Signor corrisponda alla Signora Controparte_1 Parte_1 quale contributo a titolo di mantenimento ordinario delle due figlie minori, un assegno mensile pari a
€ 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna figlia e, così, complessivamente l'importo mensile di €
1.000,00 (mille/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT FAMIGLIE, da versare entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo la definizione e i criteri adottati nel Protocollo in uso presso il Tribunale di VICENZA.
5. Per tutti i motivi esposti agli atti, sia disposto, ai sensi dell'art. 156 c.c., a carico del Signor ed a favore della Signora la corresponsione, entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 05 di ogni mese, della somma di € 200,00 (duecento/00) mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della ricorrente, da corrispondersi tramite bonifico bancario sulle coordinate bancarie che la ricorrente comunicherà.
6. Con vittoria di spese, diritti e competenze di causa”.
Conclusioni di parte resistente: “La sottoscritta Avv. Francesca Rando, quale procuratore del convenuto resistente precisa le conclusioni come segue, senza accettare il Controparte_1 contraddittorio su eventuali domande nuove di controparte e previo rigetto di ogni contraria istanza eccezione, deduzione e/o conclusione:
1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi con rigetto della richiesta di addebito perché infondata in fatto e in diritto;
pagina 2 di 21 2) Assegnarsi la ex abitazione coniugale, sita in Cogollo del Cengio, alla moglie che vi abiterà con le due figlie;
3) Confermarsi l'affidamento delle figlie minori e ai Servizi Sociali, disponendo il Per_1 Per_2 collocamento delle stesse presso l'abitazione della madre, prevedendo che il padre possa vederle con modalità protette, secondo il calendario che individueranno i Servizi Sociali;
4) Disporsi che il sig. contribuisca al mantenimento delle due figlie versando € 300,00 al CP_1 mese per ciascuna figlia, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie anticipate per le figlie, debitamente documentate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
5) Rigettarsi tutte le altre domande avversarie e escludersi il diritto della ricorrente ad un proprio assegno di mantenimento, essendo i coniugi economicamente indipendenti;
6) Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Conclusioni del Curatore speciale: “Voglia il Tribunale adito:
1) confermare l'affido delle minori e ai Servizi Sociali territorialmente Per_1 Persona_2 competenti;
2) confermare il collocamento delle minori presso l'abitazione della madre, già casa coniugale, dove madre e figlie hanno la residenza anagrafica;
3) confermare l'incarico ai SS di offrire ad entrambi i genitori un percorso di supporto alla genitorialità e ogni altro utile supporto anche psicologico, e di attivare tutti gli interventi ritenuti necessari ed opportuni a garantire la tutela psicofisica delle minori e al Centro Arca di proseguire gli incontri con queste ultime;
4) confermare incarico ai SS e al Centro Arca di indicare i tempi e le modalità ritenuti validi e necessari ai fini della salvaguardia del benessere e della crescita armoniosa delle minori, per la ripresa delle visite delle predette al padre”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento delle conclusioni formulate dal
Curatore speciale.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21/3/2022, adiva l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 ottenere la separazione personale dal marito , addebitandola a quest'ultimo, Controparte_1 con assegnazione della casa coniugale sita in via Trenti n. 16 in Cogollo del Cengio (VI) e affidamento esclusivo e collocamento presso di sé delle due figlie minori (nata il [...]) e Persona_3
(nata il [...]). Chiedeva venisse espletata consulenza tecnica d'ufficio in Persona_2 relazione alla capacità genitoriale del resistente, con ogni determinazione conseguente in relazione alla frequentazione dello stesso con le minori. Oltre alla corresponsione di un assegno di mantenimento pagina 3 di 21 ordinario mensile per la prole complessivamente pari ad euro 1.000,00 da versare entro il giorno 20 di ogni mese, con rivalutazione Istat e spese straordinarie al 50% secondo Protocollo in uso al Tribunale.
La ricorrente chiedeva altresì la corresponsione a proprio favore di un assegno di mantenimento di euro
200,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione Istat.
In fatto, la ricorrente esponeva: (i) di aver contratto matrimonio con in data Controparte_1
7/7/2007 in Carrè (VI) con atto trascritto al n. 3, parte I, anno 2007 nei registri del predetto Comune, in regime di comunione legale;
(ii) che dall'unione erano nate le figlie e Per_1 Persona_2 rispettivamente in data 15/11/2008 e 6/8/2013, di anni 8 e 13 alla data di deposito del ricorso;
(iii) che purtroppo il rapporto tra i coniugi, dopo un breve periodo di serenità, ha iniziato a deteriorarsi rapidamente per fatto e colpa esclusivamente imputabili al resistente, il quale era solito innescare continui litigi a fronte di ripetuti episodi di gelosia verso la moglie, su cui faceva continue pressioni affinché si occupasse di tutte le faccende domestiche;
(iv) che la situazione si aggrava ulteriormente a causa dei gravi episodi di violenza fisica e verbale che poneva in essere nei suoi Per_2 confronti, spesso alla presenza delle due figlie minori;
(v) che tali fatti erano stati debitamente denunciati all'autorità giudiziaria;
(vi) che, in particolare, in data 22/2/2022 intervenivano presso la casa coniugale i Carabinieri della stazione di Piovene Rocchette su segnalazione di terze persone, sicché predisponevano il suo allontanamento dall'abitazione, oltre al sequestro delle armi possedute da a scopo di caccia e pesca;
(vii) che pertanto la ricorrente si vedeva costretta a rifugiarsi Per_2 in un luogo sicuro al fine di tutelare la propria incolumità e quella delle bambine, luogo presso cui ancora ella permaneva alla data di deposito del ricorso;
(viii) che allo stato le figlie minori non incontravano il padre, non essendo stato previsto un calendario di visite e tenuto conto che a fronte delle sue gravi condotte veniva messo in discussione in questo giudizio il loro affidamento condiviso;
(ix) che la vita matrimoniale, nello specifico, era stata continuamente segnata dagli improvvisi scatti di rabbia di nei confronti della moglie e della figlia più grande , dopo che egli Per_2 Per_1 aveva perso il lavoro, incapace di contenere le proprie violente reazioni. La gestione della piccola
, sin da subito dopo la sua nascita, veniva lasciata in via esclusiva alla madre. Dopo la nascita Per_1 della seconda figlia nel 2013, la gelosia di diveniva sempre più pressante ed Per_2 Per_2 opprimente: la moglie veniva accusata di infondati tradimenti, al punto che in alcuni momenti di litigio egli affermava pure che in verità non fosse sua figlia. Il comportamento di era Per_2 Per_2 incontenibile: sommergeva la ricorrente di messaggi e telefonate anche sul posto di lavoro, di talché ella si era vista costretta a modificare il proprio stile di vita e limitare gli spostamenti al tragitto da lavoro a casa e viceversa;
(x) che a partire dal 2016 iniziava a manifestare i primi problemi di Per_1 disturbo legati all'ansia ed alla difficoltà nel dormire, cosicché iniziava ad essere seguita dal reparto di pagina 4 di 21 neuropsichiatria infantile dell'ospedale Santorso – Ulss 7; (xi) che era solito dedicarsi Per_2 alla attività di caccia e pesca, motivo per cui conservava in casa numerose armi (fucili, sciabole..) senza provvedere a celarle alle bambine nonostante ripetutamente invitato in tal senso;
(xii) che era solito raccontare alle bambine fin dalla tenera età, durante i pasti, come venivano Per_2 uccisi gli animali ed a volte loro venivano portate dal padre a vedere le interiora degli animali che lui uccideva;
(xiii) che il comportamento di si era sempre dimostrato sostanzialmente Per_2 inadeguato davanti alle bambine, urlando spesso frasi volgari alla loro presenza: il suo comportamento spesso sfociava in episodi di violenza debitamente denunciati in sede penale;
(xiv) che nel 2021,
continuava a soffrire di ripetuti attacchi d'ansia al punto da rendere necessario l'accesso al Per_1 pronto soccorso dell'ospedale di Santorso, sicché nonostante l'obiezione del padre, la bambina veniva fatta seguire dal centro di neuropsichiatria infantile, in particolare dalla dott.ssa (xv) che Per_4 nell'ultimo periodo prima del deposito del ricorso, quando le figlie restavano a casa da sole con il padre, chiamavano la madre per chiederle di rientrare perché impaurite dal comportamento di
, incapace di contenere la sua rabbia anche nei momenti in cui aveva bisogno di Per_2 Per_1 più aiuto, manifestando all'esterno le proprie crisi di panico;
(xvi) che in data 4/3/2022 anche Per_2 veniva portata in pronto soccorso all'ospedale Santorso a causa di disturbi d'ansia. A seguito di tale episodio anche la figlia minore della coppia veniva presa in carico dal reparto di neuropsichiatria infantile dell'Ulss 7, in tale occasione veniva suggerito anche alla ricorrente di ricevere supporto psicologico;
(xvii) che, sotto il profilo squisitamente patrimoniale, lavorava come Parte_1 commessa part time a tempo indeterminato per il punto vendita OVS di Schio (VI) presso il centro commerciale Campo Romano, con retribuzione netta mensile di euro 850,00 mentre Per_2 svolgeva da ultimo mansioni di operaio full time a tempo indeterminato per la ditta Siderforgerrosi
Group S.p.A. con sede in Arsiero (VI), percependo una retribuzione netta mensile di euro 1.900,00-
2.000,00; (xviii) che l'abitazione coniugale era di proprietà di entrambi i coniugi, che corrispondevano una rata di mutuo mensile di euro 389,97 addebitata direttamente sul conto corrente comune acceso presso Banca San Paolo, su cui venivano accreditati pure gli stipendi e con saldo di euro 6.000,00-
7.000,00 circa;
(xix) che a decorrere dal mese di febbraio 2022 la ricorrente aveva però aperto un proprio e distinto conto corrente in cui faceva confluire il proprio stipendio: dava atto dell'esistenza di tre libretti postali di cui due intestati alle figlie per euro 3.200,00 per ciascuna ed uno cointestato con il coniuge per euro 3.000,00. Altresì i coniugi avevano chiesto un finanziamento di euro 3.000,00 per l'acquisto di un divano, cui corrispondeva una rata mensile di euro 89,00 che veniva addebitata sul conto corrente comune.
In diritto, la ricorrente deduceva: (i) che a fronte della condotta violenta ed aggressiva di Per_2
pagina 5 di 21 tenuta in costanza di matrimonio, causa che aveva irreversibilmente cagionato il suo fallimento previo allontanamento della ricorrente dalla casa familiare, andava a lui addebitata la separazione;
(ii) che, per le stesse ragioni, andavano affidate entrambe le bambine alla madre in via esclusiva, nel supremo interesse delle stesse, essendo emerse incolmabili incapacità e carenze educative del padre;
(iii) che, sempre secondo il preminente interesse delle minori, andava assegnata a sé la casa coniugale, in quanto genitore affidatario della prole;
(iv) che il contributo al mantenimento per esse avrebbe dovuto fissarsi pari ad euro 500,00 per ciascuna figlia, in forza delle loro attuali esigenze e del tempo maggiormente trascorso dalle stesse con la madre;
(v) che, tenuto conto della sperequazione reddituale delle parti e delle energie e risorse personali investiste da durante il matrimonio nella cura e Parte_1 gestione della famiglia, avrebbe dovuto essere riconosciuto in suo favore un assegno di mantenimento pari ad euro 200,00 mensili.
Con memoria depositata in data 9/6/2022 si costituiva in giudizio il resistente chiedendo all'intestato
Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi senza addebito, con assegnazione della casa coniugale alla moglie, affidamento condiviso delle figlie con collocamento prevalente presso la madre ed un contributo al loro mantenimento ordinario a proprio carico di euro 200,00 ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nulla per assegno di mantenimento al coniuge essendo le parti entrambi economicamente autosufficienti.
In fatto ed in diritto, il resistente esponeva: (i) di non aver mai posto in essere le condotte in violazione dei doveri del matrimonio che la moglie invece gli attribuiva;
(ii) che la ricorrente era invero affetta da un disturbo di personalità, a fronte del quale ella aveva già ammesso di assumere avanti al Tribunale, ma in separato giudizio, alcuni psicofarmaci molto forti del tipo Xanax, che come effetto collaterale potevano comportare depressione e confusione con atteggiamenti persecutori;
(iii) di non aver mai usato violenza verso la moglie, le figlie e verso il cane GO, né tantomeno aveva mai minacciato di suicidarsi, come prospettato dalla controparte;
(iv) che il disturbo d'ansia di cui soffriva la figlia era legato a ben vedere ai comportamenti instabili della madre, e non al comportamento del Per_1 padre;
(v) che la figlia fintantoché viveva nella casa coniugale non aveva mai sofferto di Per_2 attacchi di panico, che invece si erano manifestati per la prima volta solo successivamente al
22/2/2022, data in cui effettivamente i Carabinieri gli avevano sequestrato improvvisamente le armi da caccia;
(vi) che nessuna denuncia era stata sporta dalla moglie o dai lei genitori nei suoi confronti: nell'episodio narrato del 22/2/2022 i Carabinieri intervenivano per mera segnalazione dei genitori di
; (vii) che il sequestro dei fucili avveniva a scopo di precauzione, ma senza che ve ne Parte_1 fosse effettivamente bisogno;
(viii) che la moglie aveva medio tempore depositato un ricorso avanti al
Tribunale chiedendo ordine di protezione a proprio favore ai sensi dell'art. 342 bis c.p.c. e così ottenere pagina 6 di 21 l'assegnazione della casa coniugale;
(ix) che alla udienza svoltasi così in data 30/5/2022 la dott.ssa
IA MA aveva riferito che le aveva raccontato di un unico episodio in cui il padre Per_1
“l'avrebbe strattonata e buttata giù dal letto perché non voleva andare a scuola” limitandosi a riferirle, per il resto, di un generico stato di nervosismo tra i due genitori;
(x) che dunque le bambine soffrivano di disturbi d'ansia per via dell'elevata conflittualità tra le parti, ma non a causa per del comportamento violento del padre;
(xi) che dal certificato medico di in relazione all'accesso al pronto soccorso Per_2 del 4/3/2022 emergeva che lei avrebbe minacciato di buttarsi dalla finestra se non la si fosse fatta rientrare a casa, casa in cui v'era il padre, a riprova del fatto che non ne aveva paura;
(xii) che la ricorrente aveva scelto di sporgere denuncia querela ed accedere al pronto soccorso con le figlie, oltreché rivolgersi ad un centro antiviolenza, solo dopo essersi spontaneamente allontanata da casa;
(xiii) che il procedimento attivato per la richiesta di ordine di protezione e assegnazione di casa coniugale era ancora in corso;
(ix) che il vicino di casa aveva smentito le liti e affermato Persona_5 che le due bambine urlavano anche dopo che il padre si era allontanato dalla casa da più di due mesi;
(x) che da quando la moglie si era allontanata da casa il non aveva avuto più contatti con Per_2 le figlie;
(xi) che comunque né le figlie né la moglie risultavano intimorite dal resistente;
(xii) che la moglie aveva sospeso la terapia psicologica per RG unilateralmente, salvo poi fissare un nuovo appuntamento per la sua prosecuzione;
(xiii) che dunque la domanda di addebito andava respinta;
(xiv) che percepiva uno stipendio mensile di euro 1.700,00-1.800,00 come da busta paga e ultime dichiarazioni dei redditi prodotte, da cui emergeva un reddito netto annuo pari ad euro 21.440,26, ovvero di euro 1.786,00 al mese;
(xv) che invece percepiva uno stipendio mensile di Parte_1 euro 1.086,04 senza dover affrontare spese abitative, al contrario del resistente;
(xvi) che l'assegno di mantenimento per la prole determinato in via provvisoria dal Giudice nel procedimento avente ad oggetto l'ordine di protezione, quantificato pari ad euro 1.000,00 al mese, era del tutto ingiustificato e sproporzionato;
(xvii) che era gravato del pagamento della metà del mutuo per la casa Per_2 familiare (di euro 200,00) e della rata del finanziamento per l'acquisto di mobili per la casa di euro
85,00 mensili;
(xviii) che le risorse residuali di cui disponeva al mese non gli consentivano di trovare una casa in locazione, sicché era stato costretto a tornare a vivere a casa dei propri genitori. Chiedeva dunque di diminuire il contributo al mantenimento per la prole ad euro 200,00 per ciascuna figlia al mese;
(xix) che solo all'esito di consulenza tecnica d'ufficio svolta al fine di valutare la capacità genitoriale delle parti il Tribunale avrebbe potuto pronunciarsi in via provvisoria su affido delle minori, che comunque veniva chiesto secondo la regola generale dell'affido condiviso ai genitori;
(xx) che nulla opponeva acché la casa coniugale venisse assegnata alla moglie, ma si opponeva all'assegno di mantenimento in suo favore, non sussistendone i presupposti. pagina 7 di 21 All'udienza del 21/6/2022 il Presidente del Tribunale sentiva i coniugi separatamente e tentava la conciliazione con esito negativo, ammetteva la consulenza tecnica d'ufficio psicologica nominando all'uopo la dott.ssa , ma rinviando per il conferimento d'incarico. Persona_6
All'udienza del 28/6/2022 il Presidente del Tribunale conferiva l'incarico all'ausiliario e rinviava per esame elaborato.
Successivamente al deposito della relazione peritale avvenuto in data 21/10/2022, alla udienza del
25/10/2022 il procuratore di parte ricorrente si richiamava al ricorso aderendo però alle conclusioni della c.t.u. in punto di affidamento delle minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti;
il procuratore di parte resistente chiedeva di ridurre il contributo al mantenimento per la prole fissato dal
Giudice nell'ambito del procedimento instaurato per ordine di protezione ad euro 250,00 a figlia, evidenziando che aveva altresì trovato una sistemazione abitativa che comportava, in Per_2 aggiunta, un esborso di euro 260,00 al mese.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza pronunciata in data 31/10/2022, il Presidente del
Tribunale, a conclusione della fase presidenziale, in via provvisoria autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava e ai Servizi Sociali competenti, in accoglimento Per_1 Persona_2 delle conclusioni della dott.ssa , con collocamento presso la madre e visite protette per il padre;
Per_6 assegnava la casa coniugale alla moglie e determinava in euro 600,00 complessivi il contributo per il mantenimento della prole. Nulla a titolo di assegno di mantenimento per la moglie essendo i coniugi entrambi economicamente autosufficienti. Assegnava i termini di legge di cui all'art. 709 c.p.c. (ratione temporis vigente) per integrazione degli scritti difensivi e fissava udienza di prosecuzione avanti al designato Giudice Relatore.
La causa proseguiva con il deposito di una prima relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali affidatari datata 29/12/2022 a seguito della quale il Giudice Relatore con ordinanza del 21/3/2023 confermava i precedenti provvedimenti provvisori del Tribunale, anche in punto di visite protette padre figlie che però veniva disposto avvenissero alla costante presenza di un operatore ed interrotte se disturbanti, con l'ausilio di un percorso di sostegno alla genitorialità per le parti ed un supporto psicologico alla madre se necessario.
Dopo il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., i Servizi Sociali in data 4/5/2023 depositavano una seconda relazione di aggiornamento sulla situazione psicofisica di e Per_1 Per_2
Con ordinanza resa fuori udienza in data 24/5/2023 il Giudice Relatore, considerato l'affido delle minori ai Servizi Sociali, nominava Curatrice speciale delle stesse l'avv. Laura Oboe, sostituita in data
29/5/2023 con l'avv. Francesca Bargelloni a seguito della rinuncia all'incarico della prima.
Con memoria depositata in data 28/6/2023 si costituiva in giudizio la Curatrice delle minori dando atto pagina 8 di 21 di aver incontrato le stesse presso il proprio studio e che esse si erano dimostrate aperte e ben disposte nei suoi confronti: evidenziava di aver chiarito loro il ruolo ricoperto all'interno dell'aperta procedura giurisdizionale e di aver sottolineato che il Tribunale era stato investito di scelte che le riguardavano da adottarsi nel loro esclusivo interesse. dichiarava così di non essere molto convinta della scuola Per_1 frequentata e di trovare grande giovamento dagli animali che sono con lei a casa, il cane GO, la tartaruga SP e il coniglio Kinder della sorella;
dichiarava di aver piacere di fare un'esperienza all'estero e di voler provare un corso di equitazione. Ha poi precisato, quanto agli attacchi d'ansia, di contare molto sull'aiuto della dott.ssa con cui riusciva ad aprirsi. La sorella minore Per_4 Per_2 disinvolta e solare, dichiarava invece di amare tutto ciò che riguarda l'acqua; pur diverse per età e carattere le due sorelle apparivano unite. Quanto alla separazione dei genitori, le bambine esprimevano la volontà di non incontrare il padre nemmeno in forma protetta. pareva essersi dimostrata più Per_1 possibilista di un recupero del rapporto con il genitore più avanti;
la Curatrice aggiungeva che il contenzioso era percepito come causa di forte stress dalle bambine, auspicando conseguentemente che i genitori trovassero un accordo a definizione della controversia anche per il tramite dei Servizi Sociali.
In data 31/7/2024 veniva depositata una terza relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali cui seguiva una quarta relazione in data 3/10/2023 contenente richiesta di autorizzazione al Tribunale affinché le minori venissero prese in carico dal Centro specialistico Arca dedicato al supporto psicologico di minori in caso di grave maltrattamento ed abuso. Il Tribunale autorizzava in pari data.
Successivamente, con ordinanza pronunciata in data 19/10/2023 a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 13/10/2023, il Giudice Relatore ammetteva parzialmente le prove testimoniali richieste, tenuto conto che già durante il procedimento per ordine di protezione davanti al Giudice erano stati sentiti sui fatti di causa informatori.
Alla udienza del 18/1/2024 venivano assunte le testimonianze della dott.ssa IA MA e della dott.ssa (medici del reparto neuropsichiatrico infantile Ulss 7 Distretto 2), di Testimone_1 [...]
(madre della ricorrente), di (del centro antiviolenza di Schio), di Tes_2 Persona_7
(sorella della ricorrente), di e di ed all'esito Persona_8 Persona_5 Persona_9 assegnava termine al Centro Arca per deposito di relazione di aggiornamento sulle minori.
La relazione di aggiornamento del Centro specializzato Arca veniva depositata in data 4/7/2024, nella quale si dava atto dei notevoli meccanismi di traumatismo in atto con riferimento ad entrambe le bambine seguite, e con riferimento ai maltrattamenti ed agli abusi da loro narrati e Per_1 Per_2 perpetrati dal padre, ciò che giustificava la manifestata volontà delle figlie di non coltivare allo stato alcun percorso di recupero o riavvicinamento con la figura genitoriale paterna.
A seguito dell'udienza dell'11/7/2024, su richiesta di parte resistente, il Giudice Relatore invitava il pagina 9 di 21 Centro Arca a chiarire se fosse quantomeno possibile per il padre tentare di recuperare il rapporto con la figlia minore che effettivamente non aveva mai narrato di episodi di violenza perpetrati ai Per_2 propri danni.
In data 20/9/2024 gli specialisti psicologi del Centro Arca rispondevano al quesito del Giudice determinandosi negativamente, ciò sia a fronte della manifestata indisponibilità del padre di acquisire consapevolezza circa i propri comportamenti, sia a fronte del notevole dispiego di energie emotive messe in campo dalla bambina nel suo percorso di rielaborazione dei traumatismi passati.
All'udienza del 26/9/2024 i procuratori delle parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, con assegnazione di ultimo termine per il deposito di relazione di aggiornamento sulla situazione psicofisica delle due minori. L'ultima relazione veniva così depositata in data 10/2/2025.
Alla udienza del 18/3/2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Allo spirare dei termini per il deposito degli scritti conclusivi, giunto il parere di competenza del
Pubblico Ministero, il Tribunale riunito in camera di consiglio pronunciava sentenza.
* * *
Va senz'altro pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ed essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale che costituisce la sostanza del vincolo matrimoniale.
E' fondata, in particolare, la domanda di addebito della separazione proposta da nei Parte_1 confronti di . Queste le ragioni. Per_2
Per consolidata giurisprudenza di legittimità e merito la separazione va addebitata al coniuge che viola i doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., reputandosi a tal riguardo bastevole anche un unico episodio di violenza fisica o morale di un coniuge nei confronti dell'altro, esonerando detto comportamento, in virtù della sua assoluta gravità, qualsivoglia valutazione comparativa con il comportamento serbato in costanza di matrimonio dal coniuge che ne è stato vittima, sempre nell'ottica di individuare e determinare cause e responsabilità della fine del matrimonio (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
30/05/2025, n. 14465: “Le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono il presupposto non solo per la pronuncia di separazione personale ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. Tale principio è applicabile anche quando le violenze si siano concretizzate in un unico episodio di percosse”). pagina 10 di 21 Ciò posto, va allora data rilevanza al solido quadro probatorio formatosi gradualmente in corso di causa, che consente di ritenere provata la consumazione di violenza fisica e verbale da parte di nei confronti di . Per_2 Parte_1
Anzitutto, vanno menzionate le dichiarazioni rese dagli informatori alle udienze del 30/5/2022 e del
7/7/2022 nell'ambito del procedimento iscritto al n. VG 1345/2022 del Tribunale di Vicenza, che hanno costituito la ratio decidendi del decreto di accoglimento e conferma dell'ordine di protezione del
7/7/2022 emesso a favore di e delle figlie e , con il quale è stato Parte_1 Per_1 Per_2 ordinato a di cessare ogni condotta violenta e di turbativa, di allontanarsi dalla casa Per_2 coniugale sita in Cogollo del Cengio (VI) alla via Trenti n. 16 e di non avvicinarsi alle predette persone offese ovvero ai luoghi abitualmente frequentati dalle stesse (cfr. docc. 11, 12, 13 e 14 ricorrente).
In particolare, vanno prese in esame le dichiarazioni rese da e Testimone_2 Persona_8 la dott.ssa IA MA, le quali, pur vicine e prossime per parentela alla ricorrente, con l'esclusione dell'ultima che invece ha seguito con percorso specialistico neuropsichiatrico la figlia sin dal Per_1
2021, vanno ritenute attendibili e credibili per aver narrato fatti di cui hanno avuto diretta conoscenza, in quanto membri stretti della famiglia, fornendo racconti nell'insieme coerenti e con dovizia di particolari, che consentono di confermare le gravi violenze maltrattanti perpetrate da nei Per_2 confronti della moglie e delle figlie e (la figlia solo in forma assistita) di cui Per_1 Per_2 Per_2 alla denuncia-querela proposta da in data 7/3/2022 alle autorità competenti (cfr. docc. Parte_1
10 e 12 ricorrente). Vanno invece reputate irrilevanti le dichiarazioni rese in detta sede da Per_5
e poiché si tratta di soggetti ben al di fuori della cerchia
[...] Persona_9 Testimone_3 famigliare che non avrebbero dunque mai potuto essere a conoscenza degli episodi di violenza narrati, proprio perché avvenuti fra le mura domestiche. La dichiarazione dagli stessi fornita per cui il padre sembrava aver un buon rapporto con moglie e figlie va dunque messa in disparte.
Quanto alle dichiarazioni rilevanti ai fini del giudizio degli informatori Testimone_4 [...]
e IA MA va precisato come segue. Per_8 ha confermato di aver visto colpire con fermezza alla bassa schiena Testimone_2 Per_2 la figlia nel 2008 solo perché quest'ultima stava giocherellando con l'asticella degli occhiali Per_1 della nonna, sferrandole così un colpo che per la sua forza fece trattenere alla bambina il fiato prima di deflagrare in pianto. Un secondo episodio narrato è occorso quando la bambina aveva nove o dieci anni allorché il padre ha dato un pizzicotto alla gamba della figlia talmente forte che le è rimasto il Per_1 segno. L'informatore ha poi riportato che (la nipotina) le ha detto nel 2019, prima del Covid, Per_1 che in un'occasione il padre aveva sferrato un pugno al braccio della madre e che in un'altra occasione le aveva storto il braccio. Ha aggiunto di aver visto sferrare un calcio al cane GO, cui Per_2
pagina 11 di 21 le bambine erano molto affezionate.
ha confermato invece il grave stato di ansia in cui versava la nipote Persona_8 Per_1 all'idea di stare da sola con il padre, piangendo e pregandola di far rientrare la madre in casa, raccontando di un episodio in particolare in cui durante una videochiamata con la nipote, quest'ultima è stata raggiunta da un colpo in testa dal padre e poi la comunicazione si è interrotta.
Quanto alle dichiarazioni della dott.ssa IA MA, ella ha evidenziato che è stata Per_1 effettivamente in preda ad un gravissimo disturbo d'ansia e che quest'ultima le aveva raccontato di generiche situazioni di conflitto cui aveva assistito, salvo specificare poi che il padre in un'occasione l'aveva strattonata e buttata giù dal letto perché non voleva andare a scuola. Precisa invece che è stata la secondogenita a raccontarle che il padre usava ripetutamente violenza fisica nei confronti Per_2 della sorella più grande (cfr. doc. 13 ricorrente).
Queste dichiarazioni, oltre che comprovare indubitabilmente le violenze perpetrate dal padre nei confronti della prole, rilevanti per le statuizioni che seguiranno nei loro riguardi, comprovano altresì le violenze fisiche e morali subite da per mano di , violenze che trovano Parte_1 Per_2 debito riscontro anche nella denuncia-querela già citata proposta dalla moglie alle autorità competenti, trattandosi di denuncia-querela contenente una descrizione delle violenze subite molto circostanziata e dettagliata che dunque va tenuta certamente in considerazione per la decisione, anche alla luce della particolare gravità dei fatti denunciati. Si tratta, in effetti, degli episodi in cui ella ha raccontato alle autorità di aver subito violenze e minacce dal marito davanti alle figlie, in un clima di alta conflittualità che trova pienamente riscontro nelle deposizioni degli informatori sentiti, dell'episodio in cui ha raccontato di aver ricevuto un pugno sul braccio, di cui ha dato contezza riportando Testimone_2 le parole della nipote , e dell'episodio in cui il marito le ha stretto l'avanbraccio talmente forte Per_1 da lasciarle un livido, degli episodi in cui ha raccontato di essere stata costretta ad avere rapporti sessuali, durante i quali lui la teneva stretta nonostante piangesse ed altri ancora. Su tali fatti indaga per quanto di competenza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza (cfr. doc. 12 ricorrente).
Ma vi è di più.
A conforto della prospettazione dei fatti di violenza descritti ai danni della moglie, va anche l'episodio
(pacifico) verificatosi in data 22/2/2022 allorché i Carabinieri della stazione di Piovene Rocchette provvedevano d'ufficio a sequestrare le armi da caccia di cui era in possesso, oltre ad Per_2 allontanare la moglie e le figlie da casa, dopo aver ricevuto la segnalazione dai genitori della ricorrente a fronte della situazione di paura e ansia dettata dal comportamento violento manifestato dal resistente.
Elemento altrettanto rilevante a fini che ci occupano è il quadro personologico che è emerso del pagina 12 di 21 resistente in fase di accertamento tecnico d'ufficio della dott.ssa , ben compatibile con Persona_6 le condotte che gli vengono attribuite, avendo accertato “una significativa disfunzione del pensiero, in particolare una pronunciata ideazione persecutoria, che può assumere la forma di un delirio paranoide”. L'ausiliario ha evidenziato che si tratta generalmente di soggetti che “molto probabilmente sono isolati, sospettosi, mancano di insight, hanno problemi interpersonali a causa della loro diffidenza e incolpano gli altri delle loro difficoltà”, con problemi di tolleranza di frustrazione e con una storia di “ideazione suicidaria e/o di effettivi tentativi di suicidio”, con rischio autolesivo. I suoi comportamenti vengono descritti come caratterizzati da “esternalizzazione e acting-out che, probabilmente, lo hanno portato ad avere difficoltà”, “fenomeni di iperattivazione, che possono manifestarsi attraverso uno scarso controllo degli impulsi, aggressività, instabilità del tono dell'umore, euforia, eccitabilità, ricerca di sensazioni forti, assunzione di rischio e altre forme di alterazione comportamentale. È molto probabile che viva relazioni interpersonali conflittuali, incluse difficoltà con persone che occupano una posizione di autorità, e che sia diffidente”. Viene aggiunto che si tratta di un soggetto caratterizzato da conflitti e sentimenti negativi verso i propri congiunti che incolpa delle proprie difficoltà, con caratteristiche di una personalità asociale che sostiene di non gradire le altre persone e la loro compagnia (cfr. relazione dott.ssa depositata in data Per_6
21/10/2022, p. 47 e ss.).
In buona sostanza, tutto quanto precede consente di ritenere provato in giudizio che ha Per_2 tenuto in costanza di matrimonio un comportamento gravemente violento verso la moglie e verso le figlie sia da un punto di vista fisico che morale (o violenza assistita per la secondogenita Per_2 caratterizzato per modalità, frequenza degli episodi ed i soggetti che ne sono stati destinatari, da assoluta pervicacia e riprovevolezza, al punto da ritenersi allora certamente fondata nel presente giudizio anzitutto la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente.
Ciò posto, va poi presa in esame la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e diritti di visita per il genitore non collocatario rispetto alle due figlie minori e Persona_3 [...]
, oggi di anni 16 e 11 compiuti (nate rispettivamente il 15/11/2008 e il 6/8/2013). Per_2
L'istruttoria espletata a riguardo è stata senz'altro lunga e complessa, tenuto conto di un primo accertamento tecnico d'ufficio compiuto dalla dott.ssa disposto in fase presidenziale, come già Per_6 accennato (cfr. relazione dott.ssa depositata in data 21/10/2022) ed a seguire l'osservazione Per_6 sulla salute psicofisica delle due bambine compiuta dai Servizi Sociali dell'Ulss 7 Pedemontana cui in corso di causa sono state affidate (cfr. ordinanza presidenziale del 31/10/2022) e - soprattutto – il percorso di sostegno intrapreso da e presso il Centro Arca di Ulss 8 Veneto, Per_1 Per_2 specializzato nel sostegno di minori d'età nei cui confronti si sono verificati gravi episodi di abusi e pagina 13 di 21 violenze (cfr. relazioni depositate in data 29/12/2022, 5/5/2023, 21/8/2023, 3710/2023, 4/7/2024,
20/9/2024 e 10/2/2025).
In merito, ritiene il Collegio di accogliere la domanda di affido esclusivo delle figlie alla madre, rafforzandolo persino in affido super esclusivo, per le ragioni che seguono.
Pur dovendosi dare atto che la dott.ssa nella sua relazione peritale depositata in data Per_6
21/10/2022 aveva inizialmente concluso per l'affido delle minori ai Servizi Sociali quale situazione maggiormente tutelante per le stesse, escludendo sostanzialmente la possibilità di un affido esclusivo alla madre a fronte della sua manifestata indisponibilità – anche inconscia - di rispettare il criterio dell'accesso all'altro genitore e così di riconoscere e tutelare il rapporto delle figlie con il padre (cfr. relazione dott.ssa , p. 50), deve rilevarsi che a fronte del percorso psicoterapeutico intrapreso da Per_6
e dell'esito dell'osservazione svolta dai Servizi Sociali affidatari così come dal Centro Parte_1
Arca sono mutate le circostanze di fatto che hanno portato l'ausiliario ad escludere l'affido alla madre quale soluzione maggiormente corrispondente agli interessi di e Per_1 Per_2
Ma procediamo con ordine.
Anzitutto, come da costante giurisprudenza di legittimità e merito, vanno esplicitate le ragioni che non consentono di provvedere nel caso concreto al regime di affidamento condiviso della prole, che ai sensi dell'art. 337 ter co. 2 c.c. costituisce il criterio di esercizio della responsabilità genitoriale preferenziale sancito dalla legge, e di chiarire le ragioni che impongono invece di scegliere nel caso concreto l'affidamento super esclusivo alla madre (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. I, 11/10/2024, n.26517:
“In materia di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale a cui si deve attenere il giudice è quello del «superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata». Pertanto, la scelta dell'affidamento ad un solo dei genitori, da effettuare in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, «deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli». Conseguenza di questa impostazione è che, nell'adozione «di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale
l'affidamento “super esclusivo” del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro)», non occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore”).
è stato accertato in corso di causa essere figura genitoriale ampiamente inadeguata al Per_2 fine di accudire, educare e coltivare un sereno ed equilibrato rapporto con le figlie, per un plurimo ordine di ragioni. pagina 14 di 21 Da un lato, la dott.ssa ne ha riscontrato i tratti del disturbo da delirio paranoide di personalità, Per_6 ovverossia ha accertato la presenza di un profilo psicopatologico caratteriale in grado di inficiare grandemente sulle proprie capacità genitoriali: il padre viene così descritto come assolutamente privo di risorse per essere consapevole e comprendere le proprie emozioni ed esprimere le proprie idee ed i propri stati d'animo, con grave deficit nel mantenere equilibrio, stabilità emotiva, e capacità di contenimento e controllo delle proprie reazioni, mettendo in luce che le “caratteristiche di personalità dei genitori influenzano le pratiche di accudimento, le credenze e le aspettative nei riguardi della genitorialità e alcune tra le dimensioni più significative del parenting come la richiestività e la responsività e in tal senso le caratteristiche di personalità del padre, in difficoltà nelle relazioni con la propria famiglia, creano un disequilibrio emotivo che può manifestarsi attraverso uno scarso controllo degli impulsi, aggressività, instabilità del tono dell'umore, euforia, eccitabilità, ricerca di sensazioni forti, assunzione di rischio e altre forme di alterazione comportamentale. Nel suo tentativo di affrontare e padroneggiare la situazione, il padre può sviluppare forme di contatto con le figlie che potrebbero risultare dirompenti e quindi non tutelanti” (cfr. relazione dott.ssa , p. 49 e ss). Per_6
Sicché in buona sostanza, per ciò solo viene descritta una situazione di potenziale pregiudizio cui resterebbero esposte le minori se lasciate alle cure del padre.
Dall'altro lato, la inadeguatezza della figura paterna è comprovata dalle gravi violenze perpetrate da lui nei confronti di esse, di cui s'è già dato prova (cfr. dichiarazioni di Testimone_2 [...]
e IA MA;
cfr. supra, verbali d'udienza del 3/5/2022 e 7/7/2022 - VG. n. 1345/2022 Per_8 del Tribunale di Vicenza), seguite dal grave decadimento psicofisico che ha colpito le bambine progressivamente, allorché è stato provato che hanno manifestato acuti attacchi di ansia e panico, difficoltà a dormire e mangiare poi sfociati nel rifiuto di frequentare la scuola per e in episodi Per_1 di enuresi notturna per (cfr. verbali di accesso al pronto soccorso del 29/9/2021 e del 4/3/2022: Per_2 docc. 5 e 6 ricorrente;
cfr. dichiarazioni testimoniali di e Testimone_2 Persona_8
IA MA rese in questo processo alla udienza del 18/1/2024 con riferimento all'episodio in cui, tra l'altro, avrebbe anche rotto il parabrezza dell'auto in preda ad una crisi). Per_1
Quanto alla figura materna va invece precisato quanto segue.
La dott.ssa reputa la madre sufficientemente in grado di attendere alle esigenze di cura ed Per_6 educazione delle bambine, riscontrando tuttavia in lei criticità che costituiscono evidente conseguenza e riflesso dei continui e ripetuti episodi di violenza di cui è stata destinataria per mano del marito
(supra).
Si intende dire, che il Tribunale reputa comprensibile la reazione di chiusura emotiva verso gli altri, la rigidità, l'insofferenza, l'intolleranza dimostrata verso le altre persone che l'ausiliario attribuisce a pagina 15 di 21 e reputa ancor più comprensibile, alla luce della difficile e lungamente protrattasi Parte_1 situazione di disagio e sofferenza familiare, che ella dimostri un atteggiamento ostacolante o di chiusura rispetto al criterio dell'accesso delle figlie all'altro genitore, unico profilo che viene effettivamente individuato come potenzialmente pregiudizievole per la prole (cfr. relazione dott.ssa depositata in data 21/10/2022, p. 49 e ss: “La madre si trova in un momento di crisi Per_6 emozionale, inoltre la tendenza a distaccarsi esageratamente dal mondo emotivo altrui la può portare ad atteggiamenti ostili, intolleranti e tali da poter incidere in modo patologico sulle figlie. La madre, seppur sufficientemente accudente negli aspetti pratici, si è dimostrata meno sollecita nel rispondere ai bisogni più profondi delle figlie rischiando di compromettere ulteriormente la relazione padre-figlie, non rispettando, anche inconsapevolmente, il criterio dell'accesso all'altro genitore”).
Di conseguenza, tenuto conto del progressivo miglioramento della salute psicofisica delle bambine come da ultimo riscontrata dall'équipe del Centro Arca, del fattivo e collaborante contributo dimostrato dalla madre per tutto il periodo in cui l'affidamento è stato dato ai Servizi Sociali, della comunque ferma opposizione manifestata dalle figlie nel riallacciare il rapporto con il padre (opposizione che allo stato anche l'équipe specializzata ha chiesto di non forzare per non pregiudicare ulteriormente la salute di e , nonché tenuto conto che anche la madre pare aver intrapreso un percorso di Per_1 Per_2 sostegno psicologico (cfr. comparsa conclusionale ricorrente, p. 36) dimostrando di prendere sempre più consapevolezza dei traumi subiti (cfr. relazione depositata in data 29/12/2022), ritiene il Collegio che non costituisca pregiudizio per la prole l'affidamento super esclusivo ex art. 337 quater c.c. della prole a , soluzione che anzi viene reputata nel caso di specie maggiormente Parte_1 corrispondente al best interest of the child, ponendosi in continuità con il percorso di crescita e recupero psicofisico che sia la madre sia le figlie hanno già intrapreso (cfr. relazione depositata in data
20/9/2024; relazione depositata in data 10/2/2025: “Ad oggi pur rientrati alcuni elementi critici, ad esempio la frequenza scolastica di e il problema dell'enuresi di le ragazze riferiscono Per_1 Per_2 di non sentirsi pronte ad affrontare un riavvicinamento con la figura paterna. Le stesse si collocano, infatti, in una posizione di rifiuto nei confronti del genitore manifestando segnali di profondo malessere nel contatto con la tematica”).
La scelta di rafforzare l'affidamento esclusivo in favore della madre segue anche l'atteggiamento poco riflessivo e collaborante dimostrato dal resistente al fine di provvedere fattivamente al recupero del benessere di e di cui i Servizi Sociali prima ed il Centro Arca poi hanno dato atto;
si Per_1 Per_2 intende dire, che nonostante sia stato debitamente sollecitato in tal senso, egli ha Per_2 dimostrato di non essersi mai sintonizzato con i bisogni emotivi delle figlie, di cui non ha mai effettivamente compreso appieno il profondo disagio, evitando così di prendere consapevolezza del pagina 16 di 21 proprio comportamento e dare segni di resipiscenza.
Si ritine dunque necessario, per il futuro, nell'ottica che eventualmente il padre riprenda la frequentazione con le figlie, che egli affronti un percorso specificatamente a ciò dedicato (cfr. relazione del 10/2/2025; relazione del 29/12/2022: “Al secondo incontro, si è formalmente invitato il sig. Cont
a fissare un appuntamento con il . Egli si è detto disponibile a fare qualsiasi cosa sia CP_1 utile per recuperare il rapporto con le figlie, pur ritenendo che l'accesso al CSM potrebbe essere un'ulteriore perdita di tempo. Ha espresso nuovamente tristezza per non poter vedere le figlie. E' certo che le minori siano state manipolate dalla mamma e dalla di lei famiglia, per questo si rifiuterebbero di vederlo. Relativamente alla grande discrepanza tra i contenuti portati da lui e quelli portati dalla ex moglie, il sig. ritiene di essere in parte vittima di un complotto. Ha ribadito che, in passato, CP_1 lui era molto partecipe nella vita delle figlie, che con loro studiava, giocava e passava tempo di qualità”).
In buona sostanza, va deciso l'affidamento super esclusivo in favore della madre quale soluzione allo stato maggiormente tutelante gli interessi morali e materiali di e anche perché Per_1 Per_2 rappresenta l'unica scelta in grado di assicurare la prosecuzione del delicato percorso di sostegno psicologico intrapreso dalle figlie con il Centro Arca, volto al loro progressivo miglioramento e recupero psicofisico (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 11/10/2024, n. 26517: “Nella scelta dell'affidamento dei figli minori, il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, quale l'affidamento c.d. super esclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro”).
Segue necessariamente il loro collocamento presso la madre, cui di conseguenza va evidentemente assegnata la casa familiare, come da lei richiesto.
Le visite in favore del padre quale genitore non collocatario, già provvisoriamente decise in forma protetta (cfr. ordinanza presidenziale del 31/10/2022) ed alla costante presenza di un educatore (cfr. ordinanza del 21/1/2023), vanno mantenute tali.
Va a tal riguardo precisato che dette visite di fatto non sono mai avvenute, atteso che – da ultimo – anche l'équipe specializzata del Centro Arca ha deciso che costituisce miglior interesse per le bambine interrompere il tentativo di riallaccio del rapporto con il padre intrapreso in giudizio, assecondando così la loro volontà verbalizzata in più occasioni di non incontrare più il padre, dovendosi allora confermare per il futuro visite protette secondo un calendario stabilito dai Servizi Sociali stessi, alla costante presenza di un educatore, ma subordinatamente al gradimento delle minori ed a richiesta del padre, con pagina 17 di 21 facoltà di interromperli se disturbanti.
Va disposto comunque un mandato di monitoraggio a carico dei Servizi Sociali ed in favore della prole affinché il percorso di sostegno psicologico venga proseguito in assenza di ostacoli o ragioni di pregiudizio per la stessa.
Un'ultima considerazione è d'obbligo.
Benché anche la Curatrice speciale dia atto, nel proprio scritto conclusivo, dei procedimenti penali in corso a carico di per i fatti di causa, rileva il Collegio che non v'è traccia documentale in Per_2 giudizio della pendenza degli stessi, con la conseguenza che gli atti verranno comunque trasmessi al
Pubblico Ministero in sede per quanto di competenza.
Resta la decisione sulle questioni patrimoniali, da definirsi come in appresso.
Il contributo al mantenimento per la prole va posto a carico di e determinato pari ad euro Per_2
300,00 per ciascuna figlia al mese, da versarsi entro il giorno 20, con rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
Va in effetti messo in evidenza che all'udienza presidenziale del 21/6/2022 ha dichiarato Per_2 di percepire uno stipendio mensile di euro 1.800,00, benché documentalmente non abbia prodotto le ultime dichiarazioni dei redditi, con l'eccezione del certificato unico per l'anno 2021 (redditi 2020) e per l'anno 2022 (redditi 2021), da cui emerge, nel primo caso, la percezione di un reddito da lavoro dipendente (operaio presso Siderforgerossi Group S.p.A.) lordo di euro 28.379,84, da cui va detratta l'imposta netta di euro 4.136,85, che diviso per dodici mensilità corrisponde ad uno stipendio di euro
2.020,00 circa al mese e, nel secondo caso, la percezione di un reddito da lavoro dipendente lordo di euro 28.646,69, da cui va detratta l'imposta netta di euro 3.668,34, che diviso per dodici mensilità corrisponde ad uno stipendio mensile di euro 2.081,52 (cfr. docc. 10 e 11 resistente). Il resistente ha prodotto la sola busta paga del mese di marzo 2022 da cui si evince uno stipendio di euro 1.875,00, che tenuto conto di tredicesima e quattordicesima, corrisponde circa agli importi indicati più sopra (cfr. doc. 6 resistente).
Va dato atto che sostiene metà del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare Per_2 che in totale ammonta mensilmente ad euro 389-400,00 (cfr. ricorso introduttivo p. 10 e comparsa di risposta p. 7), ovverossia circa euro 200,00 al mese per parte, oltre a spese abitative per euro 260,00 che tuttavia si riferiscono ad un contratto di locazione andato a scadenza al 30/9/2023 (cfr. doc. 12 resistente). Nulla va considerato per il finanziamento di euro 3.000,00 contratto per l'acquisto del divano di casa, posto che le stabilite rate di euro 85,00 al mese, alla data della presente sentenza, vanno ritenute aver già estinto il finanziamento (di euro 3.000,00), stante il decorso tempo.
Al contrario, ha dichiarato alla udienza presidenziale del 21/6/2022 di lavorare part Parte_1
pagina 18 di 21 time quale dipendente di OVS S.p.A. percependo uno stipendio di euro 850,00 mensili e di dover sostenere quali spese fisse quelle del mutuo in quota parte (di euro 200,00), oltre alle utenze domestiche.
La documentazione reddituale della ricorrente altresì è risalente, tuttavia dalla stessa emerge che nell'anno 2020 (certificazione unica per l'anno 2021) ha percepito un reddito lordo da lavoro di euro
11.765,92, da cui va detratta l'imposta netta di euro 1.333,35, che diviso per dodici mensilità corrisponde ad uno stipendio mensile di euro 869,00 al mese mentre nell'anno 2019 (certificazione unica per l'anno 2020) ha percepito un reddito da lavoro lordo di euro 14.172,48, da cui va detratta l'imposta netta di euro 1.658,19, che diviso per dodici mensilità corrisponde ad uno stipendio mensile di euro 1.042,00 circa. La somma corrisponde dunque allo stipendio accreditato sul conto corrente comune dei coniugi come documentato dal resistente (cfr. doc. 7 resistente), pari ad euro 1.086,00 circa.
Tutto ciò considerato, data la rilevante sperequazione reddituale tra le parti (la ricorrente percepisce euro 1.000,00 circa netti al mese mentre il resistente euro 2.000,00 circa netti al mese), il fatto che entrambe sono gravate dal mutuo di euro 200,00 al mese, che la ricorrente è gravata delle spese d'utenza della casa familiare mentre allo stato non è dato avere contezza della attualità della spesa abitativa del resistente, va reputato certamente congruo per le esigenze specifiche di mantenimento della prole la corresponsione di un assegno di mantenimento complessivamente pari ad euro 600,00 a carico del padre, con rivalutazione annuale Istat, da versare entro il giorno 20 di ogni mese. Oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo.
Va altresì riconosciuto in capo alla moglie, odierna ricorrente, un assegno di mantenimento ex art. 156
c.c. a suo favore pari ad euro 200,00 al mese, da versarsi alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat.
A tal riguardo, va messo in evidenza che i coniugi si trovano, come detto, in evidente sperequazione reddituale;
in particolare, la ricorrente, con il solo introito di euro 800,00 al mese (al netto del mutuo), certamente non può contare su propri redditi adeguati al fine di conservare il tenore di vita matrimoniale, tenore che va senz'altro ritenuto provato sulla base della differente tipologia e retribuzione delle parti. Si intende dire, che la predetta prospettazione reddituale delle parti rende evidente che mai con soli euro 800,00 al mese potrebbe pensare di accedere allo stesso Parte_1 precedente tenore di vita matrimoniale, allorché invece per far fronte alle proprie esigenze e quella della famiglia poteva contare anche sulla entrata patrimoniale, ben superiore, del coniuge.
Da ultimo, la regolamentazione delle spese di lite.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e vanno dunque poste integralmente a pagina 19 di 21 carico del resistente: la quantificazione segue in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM
55/2014, cause di valore indeterminato a complessità media, in ragione della obiettiva complessità dell'istruttoria, importi medi per ogni fase di giudizio non sussistendo in concreto ragioni per discostarsene.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono poste a carico di entrambi le parti in solido ed a metà ciascuno quanto ai rapporti interni, essendo stata effettuata nell'interesse della prole.
Le spese della Curatrice avv. Francesca Bargelloni, ammessa al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza del 12/6/2023 con richiesta inoltrata in data 7/6/2023, vanno poste a carico del padre, ma in favore dell'erario, in considerazione dell'esito della decisione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa e domanda respinta, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra e , uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in Carrè (VI) in data 7/7/2007, con atto trascritto al n. 3, parte I, Serie Ufficio 1, anno
2007 del Comune di Carrè, addebitandola a . Controparte_1
2. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carrè perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge, anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente.
3. ASSEGNA la casa coniugale sita in Cogollo del Cengio (VI) alla via Trenti n. 16 a
[...]
. Parte_1
4. AFFIDA in via super esclusiva a le figlie e Parte_1 Persona_3 [...]
, attribuendole facoltà di decisione in via esclusiva per le questioni di maggior interesse della Per_2 prole, che resta dunque collocata presso la stessa.
5. DISPONE che il Servizio Sociale territorialmente competente continui il percorso di sostegno psicologico e monitoraggio sul benessere psicofisico delle minori e Persona_3 [...]
, con onere di segnalare alle autorità competenti (Giudice Tutelare) qualsivoglia situazione di Per_2 pregiudizio e pericolo dovesse prospettarsi ai loro danni.
6. DISPONE visite protette padre – figlie, alla costante presenza di un educatore, secondo un calendario che sarà predisposto dai Servizi Sociali stessi, subordinatamente al previo gradimento delle minori, qualora dovesse manifestarsi in futuro, e su richiesta del padre, con facoltà di interromperle immediatamente se disturbanti. pagina 20 di 21 7. PONE a carico di un assegno di mantenimento ordinario per le figlie minori Controparte_1
e complessivamente pari ad euro 600,00 (euro 300,00 a figlia) da Persona_3 Persona_2 corrispondersi a entro il giorno 20 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale Parte_1
Istat ed al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale.
8. PONE a carico di un assegno di mantenimento in favore di Controparte_1 [...]
di euro 200,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale Parte_1
Istat.
9. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
che quantifica pari ad euro 10.860,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, Parte_1
Iva e Cassa come per legge.
10. PONE in via definitiva la spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico delle parti in solido tra loro ed in pari quota nei rapporti interni.
11. CONDANNA al pagamento delle spese di lite della Curatrice dei minori, Controparte_1 avv. Francesca Bargelloni, in favore dell'erario che quantifica pari ad euro 10.860,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali, Iva e Cassa come per legge.
12. MANDA la Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
13. MANDA la Cancelleria per la trasmissione degli atti al PM in sede con riferimento ad ipotesi di reato riguardanti i fatti di cui alla relazione dei Servizi Sociali affidatari del 29/9/2022 e del 31/7/2023-
21/8/2023 depositate in giudizio.
14. SI PUBBLICHI.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 15/7/2025.
IL GIUDICE EST.
Francesca Grassi
IL PRESIDENTE
Giovanna Sanfratello
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanna SANFRATELLO Presidente dott. Ludovico ROSSI Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1535/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVEDON Parte_1 C.F._1
LORENZO elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. CAVEDON LORENZO
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RANDO Controparte_1 C.F._2
FRANCESCA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. RANDO FRANCESCA
RESISTENTE con
AVV. BARGELLONI FRANCESCA in qualità di Curatore speciale delle minori e Per_1 [...]
Per_2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto a: separazione giudiziale.
Conclusioni di parte ricorrente: “previa acquisizione del PARERE dell'Ill.mo PUBBLICO
MINISTERO presso il Tribunale di Vicenza, sia dichiarata la separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 21 Signori C.F. , nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] e C.F. Controparte_1
, nato a [...], il [...] e residente in [...]
1. Accertarsi e dichiararsi l'addebito della separazione, per tutti i motivi di cui agli atti, e carico del resistente Signor Controparte_1
2. Assegnarsi la casa familiare con tutti gli arredi e suppellettili, sita in Cogollo del Cengio (VI), in Via
Trenti, n. 16, in comproprietà tra i coniugi, alla Signora Parte_1
3. Per tutti i motivi esposti in atti, sia disposto l'affidamento esclusivo alla madre delle figlie
e con collocamento e residenza delle medesime presso la Persona_3 Persona_2 madre, con eventuale previsione del diritto di visita del padre con modalità protette, che verranno eventualmente individuate ed indicate nell'esclusivo interesse delle minori dai Servizi Sociali territorialmente competenti, da svolgersi alla costante presenza di un operatore e immediatamente sospese se disturbanti per le figlie.
4. Disporsi che il Signor corrisponda alla Signora Controparte_1 Parte_1 quale contributo a titolo di mantenimento ordinario delle due figlie minori, un assegno mensile pari a
€ 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna figlia e, così, complessivamente l'importo mensile di €
1.000,00 (mille/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT FAMIGLIE, da versare entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo la definizione e i criteri adottati nel Protocollo in uso presso il Tribunale di VICENZA.
5. Per tutti i motivi esposti agli atti, sia disposto, ai sensi dell'art. 156 c.c., a carico del Signor ed a favore della Signora la corresponsione, entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 05 di ogni mese, della somma di € 200,00 (duecento/00) mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della ricorrente, da corrispondersi tramite bonifico bancario sulle coordinate bancarie che la ricorrente comunicherà.
6. Con vittoria di spese, diritti e competenze di causa”.
Conclusioni di parte resistente: “La sottoscritta Avv. Francesca Rando, quale procuratore del convenuto resistente precisa le conclusioni come segue, senza accettare il Controparte_1 contraddittorio su eventuali domande nuove di controparte e previo rigetto di ogni contraria istanza eccezione, deduzione e/o conclusione:
1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi con rigetto della richiesta di addebito perché infondata in fatto e in diritto;
pagina 2 di 21 2) Assegnarsi la ex abitazione coniugale, sita in Cogollo del Cengio, alla moglie che vi abiterà con le due figlie;
3) Confermarsi l'affidamento delle figlie minori e ai Servizi Sociali, disponendo il Per_1 Per_2 collocamento delle stesse presso l'abitazione della madre, prevedendo che il padre possa vederle con modalità protette, secondo il calendario che individueranno i Servizi Sociali;
4) Disporsi che il sig. contribuisca al mantenimento delle due figlie versando € 300,00 al CP_1 mese per ciascuna figlia, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie anticipate per le figlie, debitamente documentate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
5) Rigettarsi tutte le altre domande avversarie e escludersi il diritto della ricorrente ad un proprio assegno di mantenimento, essendo i coniugi economicamente indipendenti;
6) Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Conclusioni del Curatore speciale: “Voglia il Tribunale adito:
1) confermare l'affido delle minori e ai Servizi Sociali territorialmente Per_1 Persona_2 competenti;
2) confermare il collocamento delle minori presso l'abitazione della madre, già casa coniugale, dove madre e figlie hanno la residenza anagrafica;
3) confermare l'incarico ai SS di offrire ad entrambi i genitori un percorso di supporto alla genitorialità e ogni altro utile supporto anche psicologico, e di attivare tutti gli interventi ritenuti necessari ed opportuni a garantire la tutela psicofisica delle minori e al Centro Arca di proseguire gli incontri con queste ultime;
4) confermare incarico ai SS e al Centro Arca di indicare i tempi e le modalità ritenuti validi e necessari ai fini della salvaguardia del benessere e della crescita armoniosa delle minori, per la ripresa delle visite delle predette al padre”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento delle conclusioni formulate dal
Curatore speciale.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21/3/2022, adiva l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 ottenere la separazione personale dal marito , addebitandola a quest'ultimo, Controparte_1 con assegnazione della casa coniugale sita in via Trenti n. 16 in Cogollo del Cengio (VI) e affidamento esclusivo e collocamento presso di sé delle due figlie minori (nata il [...]) e Persona_3
(nata il [...]). Chiedeva venisse espletata consulenza tecnica d'ufficio in Persona_2 relazione alla capacità genitoriale del resistente, con ogni determinazione conseguente in relazione alla frequentazione dello stesso con le minori. Oltre alla corresponsione di un assegno di mantenimento pagina 3 di 21 ordinario mensile per la prole complessivamente pari ad euro 1.000,00 da versare entro il giorno 20 di ogni mese, con rivalutazione Istat e spese straordinarie al 50% secondo Protocollo in uso al Tribunale.
La ricorrente chiedeva altresì la corresponsione a proprio favore di un assegno di mantenimento di euro
200,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione Istat.
In fatto, la ricorrente esponeva: (i) di aver contratto matrimonio con in data Controparte_1
7/7/2007 in Carrè (VI) con atto trascritto al n. 3, parte I, anno 2007 nei registri del predetto Comune, in regime di comunione legale;
(ii) che dall'unione erano nate le figlie e Per_1 Persona_2 rispettivamente in data 15/11/2008 e 6/8/2013, di anni 8 e 13 alla data di deposito del ricorso;
(iii) che purtroppo il rapporto tra i coniugi, dopo un breve periodo di serenità, ha iniziato a deteriorarsi rapidamente per fatto e colpa esclusivamente imputabili al resistente, il quale era solito innescare continui litigi a fronte di ripetuti episodi di gelosia verso la moglie, su cui faceva continue pressioni affinché si occupasse di tutte le faccende domestiche;
(iv) che la situazione si aggrava ulteriormente a causa dei gravi episodi di violenza fisica e verbale che poneva in essere nei suoi Per_2 confronti, spesso alla presenza delle due figlie minori;
(v) che tali fatti erano stati debitamente denunciati all'autorità giudiziaria;
(vi) che, in particolare, in data 22/2/2022 intervenivano presso la casa coniugale i Carabinieri della stazione di Piovene Rocchette su segnalazione di terze persone, sicché predisponevano il suo allontanamento dall'abitazione, oltre al sequestro delle armi possedute da a scopo di caccia e pesca;
(vii) che pertanto la ricorrente si vedeva costretta a rifugiarsi Per_2 in un luogo sicuro al fine di tutelare la propria incolumità e quella delle bambine, luogo presso cui ancora ella permaneva alla data di deposito del ricorso;
(viii) che allo stato le figlie minori non incontravano il padre, non essendo stato previsto un calendario di visite e tenuto conto che a fronte delle sue gravi condotte veniva messo in discussione in questo giudizio il loro affidamento condiviso;
(ix) che la vita matrimoniale, nello specifico, era stata continuamente segnata dagli improvvisi scatti di rabbia di nei confronti della moglie e della figlia più grande , dopo che egli Per_2 Per_1 aveva perso il lavoro, incapace di contenere le proprie violente reazioni. La gestione della piccola
, sin da subito dopo la sua nascita, veniva lasciata in via esclusiva alla madre. Dopo la nascita Per_1 della seconda figlia nel 2013, la gelosia di diveniva sempre più pressante ed Per_2 Per_2 opprimente: la moglie veniva accusata di infondati tradimenti, al punto che in alcuni momenti di litigio egli affermava pure che in verità non fosse sua figlia. Il comportamento di era Per_2 Per_2 incontenibile: sommergeva la ricorrente di messaggi e telefonate anche sul posto di lavoro, di talché ella si era vista costretta a modificare il proprio stile di vita e limitare gli spostamenti al tragitto da lavoro a casa e viceversa;
(x) che a partire dal 2016 iniziava a manifestare i primi problemi di Per_1 disturbo legati all'ansia ed alla difficoltà nel dormire, cosicché iniziava ad essere seguita dal reparto di pagina 4 di 21 neuropsichiatria infantile dell'ospedale Santorso – Ulss 7; (xi) che era solito dedicarsi Per_2 alla attività di caccia e pesca, motivo per cui conservava in casa numerose armi (fucili, sciabole..) senza provvedere a celarle alle bambine nonostante ripetutamente invitato in tal senso;
(xii) che era solito raccontare alle bambine fin dalla tenera età, durante i pasti, come venivano Per_2 uccisi gli animali ed a volte loro venivano portate dal padre a vedere le interiora degli animali che lui uccideva;
(xiii) che il comportamento di si era sempre dimostrato sostanzialmente Per_2 inadeguato davanti alle bambine, urlando spesso frasi volgari alla loro presenza: il suo comportamento spesso sfociava in episodi di violenza debitamente denunciati in sede penale;
(xiv) che nel 2021,
continuava a soffrire di ripetuti attacchi d'ansia al punto da rendere necessario l'accesso al Per_1 pronto soccorso dell'ospedale di Santorso, sicché nonostante l'obiezione del padre, la bambina veniva fatta seguire dal centro di neuropsichiatria infantile, in particolare dalla dott.ssa (xv) che Per_4 nell'ultimo periodo prima del deposito del ricorso, quando le figlie restavano a casa da sole con il padre, chiamavano la madre per chiederle di rientrare perché impaurite dal comportamento di
, incapace di contenere la sua rabbia anche nei momenti in cui aveva bisogno di Per_2 Per_1 più aiuto, manifestando all'esterno le proprie crisi di panico;
(xvi) che in data 4/3/2022 anche Per_2 veniva portata in pronto soccorso all'ospedale Santorso a causa di disturbi d'ansia. A seguito di tale episodio anche la figlia minore della coppia veniva presa in carico dal reparto di neuropsichiatria infantile dell'Ulss 7, in tale occasione veniva suggerito anche alla ricorrente di ricevere supporto psicologico;
(xvii) che, sotto il profilo squisitamente patrimoniale, lavorava come Parte_1 commessa part time a tempo indeterminato per il punto vendita OVS di Schio (VI) presso il centro commerciale Campo Romano, con retribuzione netta mensile di euro 850,00 mentre Per_2 svolgeva da ultimo mansioni di operaio full time a tempo indeterminato per la ditta Siderforgerrosi
Group S.p.A. con sede in Arsiero (VI), percependo una retribuzione netta mensile di euro 1.900,00-
2.000,00; (xviii) che l'abitazione coniugale era di proprietà di entrambi i coniugi, che corrispondevano una rata di mutuo mensile di euro 389,97 addebitata direttamente sul conto corrente comune acceso presso Banca San Paolo, su cui venivano accreditati pure gli stipendi e con saldo di euro 6.000,00-
7.000,00 circa;
(xix) che a decorrere dal mese di febbraio 2022 la ricorrente aveva però aperto un proprio e distinto conto corrente in cui faceva confluire il proprio stipendio: dava atto dell'esistenza di tre libretti postali di cui due intestati alle figlie per euro 3.200,00 per ciascuna ed uno cointestato con il coniuge per euro 3.000,00. Altresì i coniugi avevano chiesto un finanziamento di euro 3.000,00 per l'acquisto di un divano, cui corrispondeva una rata mensile di euro 89,00 che veniva addebitata sul conto corrente comune.
In diritto, la ricorrente deduceva: (i) che a fronte della condotta violenta ed aggressiva di Per_2
pagina 5 di 21 tenuta in costanza di matrimonio, causa che aveva irreversibilmente cagionato il suo fallimento previo allontanamento della ricorrente dalla casa familiare, andava a lui addebitata la separazione;
(ii) che, per le stesse ragioni, andavano affidate entrambe le bambine alla madre in via esclusiva, nel supremo interesse delle stesse, essendo emerse incolmabili incapacità e carenze educative del padre;
(iii) che, sempre secondo il preminente interesse delle minori, andava assegnata a sé la casa coniugale, in quanto genitore affidatario della prole;
(iv) che il contributo al mantenimento per esse avrebbe dovuto fissarsi pari ad euro 500,00 per ciascuna figlia, in forza delle loro attuali esigenze e del tempo maggiormente trascorso dalle stesse con la madre;
(v) che, tenuto conto della sperequazione reddituale delle parti e delle energie e risorse personali investiste da durante il matrimonio nella cura e Parte_1 gestione della famiglia, avrebbe dovuto essere riconosciuto in suo favore un assegno di mantenimento pari ad euro 200,00 mensili.
Con memoria depositata in data 9/6/2022 si costituiva in giudizio il resistente chiedendo all'intestato
Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi senza addebito, con assegnazione della casa coniugale alla moglie, affidamento condiviso delle figlie con collocamento prevalente presso la madre ed un contributo al loro mantenimento ordinario a proprio carico di euro 200,00 ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nulla per assegno di mantenimento al coniuge essendo le parti entrambi economicamente autosufficienti.
In fatto ed in diritto, il resistente esponeva: (i) di non aver mai posto in essere le condotte in violazione dei doveri del matrimonio che la moglie invece gli attribuiva;
(ii) che la ricorrente era invero affetta da un disturbo di personalità, a fronte del quale ella aveva già ammesso di assumere avanti al Tribunale, ma in separato giudizio, alcuni psicofarmaci molto forti del tipo Xanax, che come effetto collaterale potevano comportare depressione e confusione con atteggiamenti persecutori;
(iii) di non aver mai usato violenza verso la moglie, le figlie e verso il cane GO, né tantomeno aveva mai minacciato di suicidarsi, come prospettato dalla controparte;
(iv) che il disturbo d'ansia di cui soffriva la figlia era legato a ben vedere ai comportamenti instabili della madre, e non al comportamento del Per_1 padre;
(v) che la figlia fintantoché viveva nella casa coniugale non aveva mai sofferto di Per_2 attacchi di panico, che invece si erano manifestati per la prima volta solo successivamente al
22/2/2022, data in cui effettivamente i Carabinieri gli avevano sequestrato improvvisamente le armi da caccia;
(vi) che nessuna denuncia era stata sporta dalla moglie o dai lei genitori nei suoi confronti: nell'episodio narrato del 22/2/2022 i Carabinieri intervenivano per mera segnalazione dei genitori di
; (vii) che il sequestro dei fucili avveniva a scopo di precauzione, ma senza che ve ne Parte_1 fosse effettivamente bisogno;
(viii) che la moglie aveva medio tempore depositato un ricorso avanti al
Tribunale chiedendo ordine di protezione a proprio favore ai sensi dell'art. 342 bis c.p.c. e così ottenere pagina 6 di 21 l'assegnazione della casa coniugale;
(ix) che alla udienza svoltasi così in data 30/5/2022 la dott.ssa
IA MA aveva riferito che le aveva raccontato di un unico episodio in cui il padre Per_1
“l'avrebbe strattonata e buttata giù dal letto perché non voleva andare a scuola” limitandosi a riferirle, per il resto, di un generico stato di nervosismo tra i due genitori;
(x) che dunque le bambine soffrivano di disturbi d'ansia per via dell'elevata conflittualità tra le parti, ma non a causa per del comportamento violento del padre;
(xi) che dal certificato medico di in relazione all'accesso al pronto soccorso Per_2 del 4/3/2022 emergeva che lei avrebbe minacciato di buttarsi dalla finestra se non la si fosse fatta rientrare a casa, casa in cui v'era il padre, a riprova del fatto che non ne aveva paura;
(xii) che la ricorrente aveva scelto di sporgere denuncia querela ed accedere al pronto soccorso con le figlie, oltreché rivolgersi ad un centro antiviolenza, solo dopo essersi spontaneamente allontanata da casa;
(xiii) che il procedimento attivato per la richiesta di ordine di protezione e assegnazione di casa coniugale era ancora in corso;
(ix) che il vicino di casa aveva smentito le liti e affermato Persona_5 che le due bambine urlavano anche dopo che il padre si era allontanato dalla casa da più di due mesi;
(x) che da quando la moglie si era allontanata da casa il non aveva avuto più contatti con Per_2 le figlie;
(xi) che comunque né le figlie né la moglie risultavano intimorite dal resistente;
(xii) che la moglie aveva sospeso la terapia psicologica per RG unilateralmente, salvo poi fissare un nuovo appuntamento per la sua prosecuzione;
(xiii) che dunque la domanda di addebito andava respinta;
(xiv) che percepiva uno stipendio mensile di euro 1.700,00-1.800,00 come da busta paga e ultime dichiarazioni dei redditi prodotte, da cui emergeva un reddito netto annuo pari ad euro 21.440,26, ovvero di euro 1.786,00 al mese;
(xv) che invece percepiva uno stipendio mensile di Parte_1 euro 1.086,04 senza dover affrontare spese abitative, al contrario del resistente;
(xvi) che l'assegno di mantenimento per la prole determinato in via provvisoria dal Giudice nel procedimento avente ad oggetto l'ordine di protezione, quantificato pari ad euro 1.000,00 al mese, era del tutto ingiustificato e sproporzionato;
(xvii) che era gravato del pagamento della metà del mutuo per la casa Per_2 familiare (di euro 200,00) e della rata del finanziamento per l'acquisto di mobili per la casa di euro
85,00 mensili;
(xviii) che le risorse residuali di cui disponeva al mese non gli consentivano di trovare una casa in locazione, sicché era stato costretto a tornare a vivere a casa dei propri genitori. Chiedeva dunque di diminuire il contributo al mantenimento per la prole ad euro 200,00 per ciascuna figlia al mese;
(xix) che solo all'esito di consulenza tecnica d'ufficio svolta al fine di valutare la capacità genitoriale delle parti il Tribunale avrebbe potuto pronunciarsi in via provvisoria su affido delle minori, che comunque veniva chiesto secondo la regola generale dell'affido condiviso ai genitori;
(xx) che nulla opponeva acché la casa coniugale venisse assegnata alla moglie, ma si opponeva all'assegno di mantenimento in suo favore, non sussistendone i presupposti. pagina 7 di 21 All'udienza del 21/6/2022 il Presidente del Tribunale sentiva i coniugi separatamente e tentava la conciliazione con esito negativo, ammetteva la consulenza tecnica d'ufficio psicologica nominando all'uopo la dott.ssa , ma rinviando per il conferimento d'incarico. Persona_6
All'udienza del 28/6/2022 il Presidente del Tribunale conferiva l'incarico all'ausiliario e rinviava per esame elaborato.
Successivamente al deposito della relazione peritale avvenuto in data 21/10/2022, alla udienza del
25/10/2022 il procuratore di parte ricorrente si richiamava al ricorso aderendo però alle conclusioni della c.t.u. in punto di affidamento delle minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti;
il procuratore di parte resistente chiedeva di ridurre il contributo al mantenimento per la prole fissato dal
Giudice nell'ambito del procedimento instaurato per ordine di protezione ad euro 250,00 a figlia, evidenziando che aveva altresì trovato una sistemazione abitativa che comportava, in Per_2 aggiunta, un esborso di euro 260,00 al mese.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza pronunciata in data 31/10/2022, il Presidente del
Tribunale, a conclusione della fase presidenziale, in via provvisoria autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava e ai Servizi Sociali competenti, in accoglimento Per_1 Persona_2 delle conclusioni della dott.ssa , con collocamento presso la madre e visite protette per il padre;
Per_6 assegnava la casa coniugale alla moglie e determinava in euro 600,00 complessivi il contributo per il mantenimento della prole. Nulla a titolo di assegno di mantenimento per la moglie essendo i coniugi entrambi economicamente autosufficienti. Assegnava i termini di legge di cui all'art. 709 c.p.c. (ratione temporis vigente) per integrazione degli scritti difensivi e fissava udienza di prosecuzione avanti al designato Giudice Relatore.
La causa proseguiva con il deposito di una prima relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali affidatari datata 29/12/2022 a seguito della quale il Giudice Relatore con ordinanza del 21/3/2023 confermava i precedenti provvedimenti provvisori del Tribunale, anche in punto di visite protette padre figlie che però veniva disposto avvenissero alla costante presenza di un operatore ed interrotte se disturbanti, con l'ausilio di un percorso di sostegno alla genitorialità per le parti ed un supporto psicologico alla madre se necessario.
Dopo il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., i Servizi Sociali in data 4/5/2023 depositavano una seconda relazione di aggiornamento sulla situazione psicofisica di e Per_1 Per_2
Con ordinanza resa fuori udienza in data 24/5/2023 il Giudice Relatore, considerato l'affido delle minori ai Servizi Sociali, nominava Curatrice speciale delle stesse l'avv. Laura Oboe, sostituita in data
29/5/2023 con l'avv. Francesca Bargelloni a seguito della rinuncia all'incarico della prima.
Con memoria depositata in data 28/6/2023 si costituiva in giudizio la Curatrice delle minori dando atto pagina 8 di 21 di aver incontrato le stesse presso il proprio studio e che esse si erano dimostrate aperte e ben disposte nei suoi confronti: evidenziava di aver chiarito loro il ruolo ricoperto all'interno dell'aperta procedura giurisdizionale e di aver sottolineato che il Tribunale era stato investito di scelte che le riguardavano da adottarsi nel loro esclusivo interesse. dichiarava così di non essere molto convinta della scuola Per_1 frequentata e di trovare grande giovamento dagli animali che sono con lei a casa, il cane GO, la tartaruga SP e il coniglio Kinder della sorella;
dichiarava di aver piacere di fare un'esperienza all'estero e di voler provare un corso di equitazione. Ha poi precisato, quanto agli attacchi d'ansia, di contare molto sull'aiuto della dott.ssa con cui riusciva ad aprirsi. La sorella minore Per_4 Per_2 disinvolta e solare, dichiarava invece di amare tutto ciò che riguarda l'acqua; pur diverse per età e carattere le due sorelle apparivano unite. Quanto alla separazione dei genitori, le bambine esprimevano la volontà di non incontrare il padre nemmeno in forma protetta. pareva essersi dimostrata più Per_1 possibilista di un recupero del rapporto con il genitore più avanti;
la Curatrice aggiungeva che il contenzioso era percepito come causa di forte stress dalle bambine, auspicando conseguentemente che i genitori trovassero un accordo a definizione della controversia anche per il tramite dei Servizi Sociali.
In data 31/7/2024 veniva depositata una terza relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali cui seguiva una quarta relazione in data 3/10/2023 contenente richiesta di autorizzazione al Tribunale affinché le minori venissero prese in carico dal Centro specialistico Arca dedicato al supporto psicologico di minori in caso di grave maltrattamento ed abuso. Il Tribunale autorizzava in pari data.
Successivamente, con ordinanza pronunciata in data 19/10/2023 a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 13/10/2023, il Giudice Relatore ammetteva parzialmente le prove testimoniali richieste, tenuto conto che già durante il procedimento per ordine di protezione davanti al Giudice erano stati sentiti sui fatti di causa informatori.
Alla udienza del 18/1/2024 venivano assunte le testimonianze della dott.ssa IA MA e della dott.ssa (medici del reparto neuropsichiatrico infantile Ulss 7 Distretto 2), di Testimone_1 [...]
(madre della ricorrente), di (del centro antiviolenza di Schio), di Tes_2 Persona_7
(sorella della ricorrente), di e di ed all'esito Persona_8 Persona_5 Persona_9 assegnava termine al Centro Arca per deposito di relazione di aggiornamento sulle minori.
La relazione di aggiornamento del Centro specializzato Arca veniva depositata in data 4/7/2024, nella quale si dava atto dei notevoli meccanismi di traumatismo in atto con riferimento ad entrambe le bambine seguite, e con riferimento ai maltrattamenti ed agli abusi da loro narrati e Per_1 Per_2 perpetrati dal padre, ciò che giustificava la manifestata volontà delle figlie di non coltivare allo stato alcun percorso di recupero o riavvicinamento con la figura genitoriale paterna.
A seguito dell'udienza dell'11/7/2024, su richiesta di parte resistente, il Giudice Relatore invitava il pagina 9 di 21 Centro Arca a chiarire se fosse quantomeno possibile per il padre tentare di recuperare il rapporto con la figlia minore che effettivamente non aveva mai narrato di episodi di violenza perpetrati ai Per_2 propri danni.
In data 20/9/2024 gli specialisti psicologi del Centro Arca rispondevano al quesito del Giudice determinandosi negativamente, ciò sia a fronte della manifestata indisponibilità del padre di acquisire consapevolezza circa i propri comportamenti, sia a fronte del notevole dispiego di energie emotive messe in campo dalla bambina nel suo percorso di rielaborazione dei traumatismi passati.
All'udienza del 26/9/2024 i procuratori delle parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, con assegnazione di ultimo termine per il deposito di relazione di aggiornamento sulla situazione psicofisica delle due minori. L'ultima relazione veniva così depositata in data 10/2/2025.
Alla udienza del 18/3/2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Allo spirare dei termini per il deposito degli scritti conclusivi, giunto il parere di competenza del
Pubblico Ministero, il Tribunale riunito in camera di consiglio pronunciava sentenza.
* * *
Va senz'altro pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ed essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale che costituisce la sostanza del vincolo matrimoniale.
E' fondata, in particolare, la domanda di addebito della separazione proposta da nei Parte_1 confronti di . Queste le ragioni. Per_2
Per consolidata giurisprudenza di legittimità e merito la separazione va addebitata al coniuge che viola i doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., reputandosi a tal riguardo bastevole anche un unico episodio di violenza fisica o morale di un coniuge nei confronti dell'altro, esonerando detto comportamento, in virtù della sua assoluta gravità, qualsivoglia valutazione comparativa con il comportamento serbato in costanza di matrimonio dal coniuge che ne è stato vittima, sempre nell'ottica di individuare e determinare cause e responsabilità della fine del matrimonio (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
30/05/2025, n. 14465: “Le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono il presupposto non solo per la pronuncia di separazione personale ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. Tale principio è applicabile anche quando le violenze si siano concretizzate in un unico episodio di percosse”). pagina 10 di 21 Ciò posto, va allora data rilevanza al solido quadro probatorio formatosi gradualmente in corso di causa, che consente di ritenere provata la consumazione di violenza fisica e verbale da parte di nei confronti di . Per_2 Parte_1
Anzitutto, vanno menzionate le dichiarazioni rese dagli informatori alle udienze del 30/5/2022 e del
7/7/2022 nell'ambito del procedimento iscritto al n. VG 1345/2022 del Tribunale di Vicenza, che hanno costituito la ratio decidendi del decreto di accoglimento e conferma dell'ordine di protezione del
7/7/2022 emesso a favore di e delle figlie e , con il quale è stato Parte_1 Per_1 Per_2 ordinato a di cessare ogni condotta violenta e di turbativa, di allontanarsi dalla casa Per_2 coniugale sita in Cogollo del Cengio (VI) alla via Trenti n. 16 e di non avvicinarsi alle predette persone offese ovvero ai luoghi abitualmente frequentati dalle stesse (cfr. docc. 11, 12, 13 e 14 ricorrente).
In particolare, vanno prese in esame le dichiarazioni rese da e Testimone_2 Persona_8 la dott.ssa IA MA, le quali, pur vicine e prossime per parentela alla ricorrente, con l'esclusione dell'ultima che invece ha seguito con percorso specialistico neuropsichiatrico la figlia sin dal Per_1
2021, vanno ritenute attendibili e credibili per aver narrato fatti di cui hanno avuto diretta conoscenza, in quanto membri stretti della famiglia, fornendo racconti nell'insieme coerenti e con dovizia di particolari, che consentono di confermare le gravi violenze maltrattanti perpetrate da nei Per_2 confronti della moglie e delle figlie e (la figlia solo in forma assistita) di cui Per_1 Per_2 Per_2 alla denuncia-querela proposta da in data 7/3/2022 alle autorità competenti (cfr. docc. Parte_1
10 e 12 ricorrente). Vanno invece reputate irrilevanti le dichiarazioni rese in detta sede da Per_5
e poiché si tratta di soggetti ben al di fuori della cerchia
[...] Persona_9 Testimone_3 famigliare che non avrebbero dunque mai potuto essere a conoscenza degli episodi di violenza narrati, proprio perché avvenuti fra le mura domestiche. La dichiarazione dagli stessi fornita per cui il padre sembrava aver un buon rapporto con moglie e figlie va dunque messa in disparte.
Quanto alle dichiarazioni rilevanti ai fini del giudizio degli informatori Testimone_4 [...]
e IA MA va precisato come segue. Per_8 ha confermato di aver visto colpire con fermezza alla bassa schiena Testimone_2 Per_2 la figlia nel 2008 solo perché quest'ultima stava giocherellando con l'asticella degli occhiali Per_1 della nonna, sferrandole così un colpo che per la sua forza fece trattenere alla bambina il fiato prima di deflagrare in pianto. Un secondo episodio narrato è occorso quando la bambina aveva nove o dieci anni allorché il padre ha dato un pizzicotto alla gamba della figlia talmente forte che le è rimasto il Per_1 segno. L'informatore ha poi riportato che (la nipotina) le ha detto nel 2019, prima del Covid, Per_1 che in un'occasione il padre aveva sferrato un pugno al braccio della madre e che in un'altra occasione le aveva storto il braccio. Ha aggiunto di aver visto sferrare un calcio al cane GO, cui Per_2
pagina 11 di 21 le bambine erano molto affezionate.
ha confermato invece il grave stato di ansia in cui versava la nipote Persona_8 Per_1 all'idea di stare da sola con il padre, piangendo e pregandola di far rientrare la madre in casa, raccontando di un episodio in particolare in cui durante una videochiamata con la nipote, quest'ultima è stata raggiunta da un colpo in testa dal padre e poi la comunicazione si è interrotta.
Quanto alle dichiarazioni della dott.ssa IA MA, ella ha evidenziato che è stata Per_1 effettivamente in preda ad un gravissimo disturbo d'ansia e che quest'ultima le aveva raccontato di generiche situazioni di conflitto cui aveva assistito, salvo specificare poi che il padre in un'occasione l'aveva strattonata e buttata giù dal letto perché non voleva andare a scuola. Precisa invece che è stata la secondogenita a raccontarle che il padre usava ripetutamente violenza fisica nei confronti Per_2 della sorella più grande (cfr. doc. 13 ricorrente).
Queste dichiarazioni, oltre che comprovare indubitabilmente le violenze perpetrate dal padre nei confronti della prole, rilevanti per le statuizioni che seguiranno nei loro riguardi, comprovano altresì le violenze fisiche e morali subite da per mano di , violenze che trovano Parte_1 Per_2 debito riscontro anche nella denuncia-querela già citata proposta dalla moglie alle autorità competenti, trattandosi di denuncia-querela contenente una descrizione delle violenze subite molto circostanziata e dettagliata che dunque va tenuta certamente in considerazione per la decisione, anche alla luce della particolare gravità dei fatti denunciati. Si tratta, in effetti, degli episodi in cui ella ha raccontato alle autorità di aver subito violenze e minacce dal marito davanti alle figlie, in un clima di alta conflittualità che trova pienamente riscontro nelle deposizioni degli informatori sentiti, dell'episodio in cui ha raccontato di aver ricevuto un pugno sul braccio, di cui ha dato contezza riportando Testimone_2 le parole della nipote , e dell'episodio in cui il marito le ha stretto l'avanbraccio talmente forte Per_1 da lasciarle un livido, degli episodi in cui ha raccontato di essere stata costretta ad avere rapporti sessuali, durante i quali lui la teneva stretta nonostante piangesse ed altri ancora. Su tali fatti indaga per quanto di competenza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza (cfr. doc. 12 ricorrente).
Ma vi è di più.
A conforto della prospettazione dei fatti di violenza descritti ai danni della moglie, va anche l'episodio
(pacifico) verificatosi in data 22/2/2022 allorché i Carabinieri della stazione di Piovene Rocchette provvedevano d'ufficio a sequestrare le armi da caccia di cui era in possesso, oltre ad Per_2 allontanare la moglie e le figlie da casa, dopo aver ricevuto la segnalazione dai genitori della ricorrente a fronte della situazione di paura e ansia dettata dal comportamento violento manifestato dal resistente.
Elemento altrettanto rilevante a fini che ci occupano è il quadro personologico che è emerso del pagina 12 di 21 resistente in fase di accertamento tecnico d'ufficio della dott.ssa , ben compatibile con Persona_6 le condotte che gli vengono attribuite, avendo accertato “una significativa disfunzione del pensiero, in particolare una pronunciata ideazione persecutoria, che può assumere la forma di un delirio paranoide”. L'ausiliario ha evidenziato che si tratta generalmente di soggetti che “molto probabilmente sono isolati, sospettosi, mancano di insight, hanno problemi interpersonali a causa della loro diffidenza e incolpano gli altri delle loro difficoltà”, con problemi di tolleranza di frustrazione e con una storia di “ideazione suicidaria e/o di effettivi tentativi di suicidio”, con rischio autolesivo. I suoi comportamenti vengono descritti come caratterizzati da “esternalizzazione e acting-out che, probabilmente, lo hanno portato ad avere difficoltà”, “fenomeni di iperattivazione, che possono manifestarsi attraverso uno scarso controllo degli impulsi, aggressività, instabilità del tono dell'umore, euforia, eccitabilità, ricerca di sensazioni forti, assunzione di rischio e altre forme di alterazione comportamentale. È molto probabile che viva relazioni interpersonali conflittuali, incluse difficoltà con persone che occupano una posizione di autorità, e che sia diffidente”. Viene aggiunto che si tratta di un soggetto caratterizzato da conflitti e sentimenti negativi verso i propri congiunti che incolpa delle proprie difficoltà, con caratteristiche di una personalità asociale che sostiene di non gradire le altre persone e la loro compagnia (cfr. relazione dott.ssa depositata in data Per_6
21/10/2022, p. 47 e ss.).
In buona sostanza, tutto quanto precede consente di ritenere provato in giudizio che ha Per_2 tenuto in costanza di matrimonio un comportamento gravemente violento verso la moglie e verso le figlie sia da un punto di vista fisico che morale (o violenza assistita per la secondogenita Per_2 caratterizzato per modalità, frequenza degli episodi ed i soggetti che ne sono stati destinatari, da assoluta pervicacia e riprovevolezza, al punto da ritenersi allora certamente fondata nel presente giudizio anzitutto la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente.
Ciò posto, va poi presa in esame la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e diritti di visita per il genitore non collocatario rispetto alle due figlie minori e Persona_3 [...]
, oggi di anni 16 e 11 compiuti (nate rispettivamente il 15/11/2008 e il 6/8/2013). Per_2
L'istruttoria espletata a riguardo è stata senz'altro lunga e complessa, tenuto conto di un primo accertamento tecnico d'ufficio compiuto dalla dott.ssa disposto in fase presidenziale, come già Per_6 accennato (cfr. relazione dott.ssa depositata in data 21/10/2022) ed a seguire l'osservazione Per_6 sulla salute psicofisica delle due bambine compiuta dai Servizi Sociali dell'Ulss 7 Pedemontana cui in corso di causa sono state affidate (cfr. ordinanza presidenziale del 31/10/2022) e - soprattutto – il percorso di sostegno intrapreso da e presso il Centro Arca di Ulss 8 Veneto, Per_1 Per_2 specializzato nel sostegno di minori d'età nei cui confronti si sono verificati gravi episodi di abusi e pagina 13 di 21 violenze (cfr. relazioni depositate in data 29/12/2022, 5/5/2023, 21/8/2023, 3710/2023, 4/7/2024,
20/9/2024 e 10/2/2025).
In merito, ritiene il Collegio di accogliere la domanda di affido esclusivo delle figlie alla madre, rafforzandolo persino in affido super esclusivo, per le ragioni che seguono.
Pur dovendosi dare atto che la dott.ssa nella sua relazione peritale depositata in data Per_6
21/10/2022 aveva inizialmente concluso per l'affido delle minori ai Servizi Sociali quale situazione maggiormente tutelante per le stesse, escludendo sostanzialmente la possibilità di un affido esclusivo alla madre a fronte della sua manifestata indisponibilità – anche inconscia - di rispettare il criterio dell'accesso all'altro genitore e così di riconoscere e tutelare il rapporto delle figlie con il padre (cfr. relazione dott.ssa , p. 50), deve rilevarsi che a fronte del percorso psicoterapeutico intrapreso da Per_6
e dell'esito dell'osservazione svolta dai Servizi Sociali affidatari così come dal Centro Parte_1
Arca sono mutate le circostanze di fatto che hanno portato l'ausiliario ad escludere l'affido alla madre quale soluzione maggiormente corrispondente agli interessi di e Per_1 Per_2
Ma procediamo con ordine.
Anzitutto, come da costante giurisprudenza di legittimità e merito, vanno esplicitate le ragioni che non consentono di provvedere nel caso concreto al regime di affidamento condiviso della prole, che ai sensi dell'art. 337 ter co. 2 c.c. costituisce il criterio di esercizio della responsabilità genitoriale preferenziale sancito dalla legge, e di chiarire le ragioni che impongono invece di scegliere nel caso concreto l'affidamento super esclusivo alla madre (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. I, 11/10/2024, n.26517:
“In materia di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale a cui si deve attenere il giudice è quello del «superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata». Pertanto, la scelta dell'affidamento ad un solo dei genitori, da effettuare in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, «deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli». Conseguenza di questa impostazione è che, nell'adozione «di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale
l'affidamento “super esclusivo” del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro)», non occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore”).
è stato accertato in corso di causa essere figura genitoriale ampiamente inadeguata al Per_2 fine di accudire, educare e coltivare un sereno ed equilibrato rapporto con le figlie, per un plurimo ordine di ragioni. pagina 14 di 21 Da un lato, la dott.ssa ne ha riscontrato i tratti del disturbo da delirio paranoide di personalità, Per_6 ovverossia ha accertato la presenza di un profilo psicopatologico caratteriale in grado di inficiare grandemente sulle proprie capacità genitoriali: il padre viene così descritto come assolutamente privo di risorse per essere consapevole e comprendere le proprie emozioni ed esprimere le proprie idee ed i propri stati d'animo, con grave deficit nel mantenere equilibrio, stabilità emotiva, e capacità di contenimento e controllo delle proprie reazioni, mettendo in luce che le “caratteristiche di personalità dei genitori influenzano le pratiche di accudimento, le credenze e le aspettative nei riguardi della genitorialità e alcune tra le dimensioni più significative del parenting come la richiestività e la responsività e in tal senso le caratteristiche di personalità del padre, in difficoltà nelle relazioni con la propria famiglia, creano un disequilibrio emotivo che può manifestarsi attraverso uno scarso controllo degli impulsi, aggressività, instabilità del tono dell'umore, euforia, eccitabilità, ricerca di sensazioni forti, assunzione di rischio e altre forme di alterazione comportamentale. Nel suo tentativo di affrontare e padroneggiare la situazione, il padre può sviluppare forme di contatto con le figlie che potrebbero risultare dirompenti e quindi non tutelanti” (cfr. relazione dott.ssa , p. 49 e ss). Per_6
Sicché in buona sostanza, per ciò solo viene descritta una situazione di potenziale pregiudizio cui resterebbero esposte le minori se lasciate alle cure del padre.
Dall'altro lato, la inadeguatezza della figura paterna è comprovata dalle gravi violenze perpetrate da lui nei confronti di esse, di cui s'è già dato prova (cfr. dichiarazioni di Testimone_2 [...]
e IA MA;
cfr. supra, verbali d'udienza del 3/5/2022 e 7/7/2022 - VG. n. 1345/2022 Per_8 del Tribunale di Vicenza), seguite dal grave decadimento psicofisico che ha colpito le bambine progressivamente, allorché è stato provato che hanno manifestato acuti attacchi di ansia e panico, difficoltà a dormire e mangiare poi sfociati nel rifiuto di frequentare la scuola per e in episodi Per_1 di enuresi notturna per (cfr. verbali di accesso al pronto soccorso del 29/9/2021 e del 4/3/2022: Per_2 docc. 5 e 6 ricorrente;
cfr. dichiarazioni testimoniali di e Testimone_2 Persona_8
IA MA rese in questo processo alla udienza del 18/1/2024 con riferimento all'episodio in cui, tra l'altro, avrebbe anche rotto il parabrezza dell'auto in preda ad una crisi). Per_1
Quanto alla figura materna va invece precisato quanto segue.
La dott.ssa reputa la madre sufficientemente in grado di attendere alle esigenze di cura ed Per_6 educazione delle bambine, riscontrando tuttavia in lei criticità che costituiscono evidente conseguenza e riflesso dei continui e ripetuti episodi di violenza di cui è stata destinataria per mano del marito
(supra).
Si intende dire, che il Tribunale reputa comprensibile la reazione di chiusura emotiva verso gli altri, la rigidità, l'insofferenza, l'intolleranza dimostrata verso le altre persone che l'ausiliario attribuisce a pagina 15 di 21 e reputa ancor più comprensibile, alla luce della difficile e lungamente protrattasi Parte_1 situazione di disagio e sofferenza familiare, che ella dimostri un atteggiamento ostacolante o di chiusura rispetto al criterio dell'accesso delle figlie all'altro genitore, unico profilo che viene effettivamente individuato come potenzialmente pregiudizievole per la prole (cfr. relazione dott.ssa depositata in data 21/10/2022, p. 49 e ss: “La madre si trova in un momento di crisi Per_6 emozionale, inoltre la tendenza a distaccarsi esageratamente dal mondo emotivo altrui la può portare ad atteggiamenti ostili, intolleranti e tali da poter incidere in modo patologico sulle figlie. La madre, seppur sufficientemente accudente negli aspetti pratici, si è dimostrata meno sollecita nel rispondere ai bisogni più profondi delle figlie rischiando di compromettere ulteriormente la relazione padre-figlie, non rispettando, anche inconsapevolmente, il criterio dell'accesso all'altro genitore”).
Di conseguenza, tenuto conto del progressivo miglioramento della salute psicofisica delle bambine come da ultimo riscontrata dall'équipe del Centro Arca, del fattivo e collaborante contributo dimostrato dalla madre per tutto il periodo in cui l'affidamento è stato dato ai Servizi Sociali, della comunque ferma opposizione manifestata dalle figlie nel riallacciare il rapporto con il padre (opposizione che allo stato anche l'équipe specializzata ha chiesto di non forzare per non pregiudicare ulteriormente la salute di e , nonché tenuto conto che anche la madre pare aver intrapreso un percorso di Per_1 Per_2 sostegno psicologico (cfr. comparsa conclusionale ricorrente, p. 36) dimostrando di prendere sempre più consapevolezza dei traumi subiti (cfr. relazione depositata in data 29/12/2022), ritiene il Collegio che non costituisca pregiudizio per la prole l'affidamento super esclusivo ex art. 337 quater c.c. della prole a , soluzione che anzi viene reputata nel caso di specie maggiormente Parte_1 corrispondente al best interest of the child, ponendosi in continuità con il percorso di crescita e recupero psicofisico che sia la madre sia le figlie hanno già intrapreso (cfr. relazione depositata in data
20/9/2024; relazione depositata in data 10/2/2025: “Ad oggi pur rientrati alcuni elementi critici, ad esempio la frequenza scolastica di e il problema dell'enuresi di le ragazze riferiscono Per_1 Per_2 di non sentirsi pronte ad affrontare un riavvicinamento con la figura paterna. Le stesse si collocano, infatti, in una posizione di rifiuto nei confronti del genitore manifestando segnali di profondo malessere nel contatto con la tematica”).
La scelta di rafforzare l'affidamento esclusivo in favore della madre segue anche l'atteggiamento poco riflessivo e collaborante dimostrato dal resistente al fine di provvedere fattivamente al recupero del benessere di e di cui i Servizi Sociali prima ed il Centro Arca poi hanno dato atto;
si Per_1 Per_2 intende dire, che nonostante sia stato debitamente sollecitato in tal senso, egli ha Per_2 dimostrato di non essersi mai sintonizzato con i bisogni emotivi delle figlie, di cui non ha mai effettivamente compreso appieno il profondo disagio, evitando così di prendere consapevolezza del pagina 16 di 21 proprio comportamento e dare segni di resipiscenza.
Si ritine dunque necessario, per il futuro, nell'ottica che eventualmente il padre riprenda la frequentazione con le figlie, che egli affronti un percorso specificatamente a ciò dedicato (cfr. relazione del 10/2/2025; relazione del 29/12/2022: “Al secondo incontro, si è formalmente invitato il sig. Cont
a fissare un appuntamento con il . Egli si è detto disponibile a fare qualsiasi cosa sia CP_1 utile per recuperare il rapporto con le figlie, pur ritenendo che l'accesso al CSM potrebbe essere un'ulteriore perdita di tempo. Ha espresso nuovamente tristezza per non poter vedere le figlie. E' certo che le minori siano state manipolate dalla mamma e dalla di lei famiglia, per questo si rifiuterebbero di vederlo. Relativamente alla grande discrepanza tra i contenuti portati da lui e quelli portati dalla ex moglie, il sig. ritiene di essere in parte vittima di un complotto. Ha ribadito che, in passato, CP_1 lui era molto partecipe nella vita delle figlie, che con loro studiava, giocava e passava tempo di qualità”).
In buona sostanza, va deciso l'affidamento super esclusivo in favore della madre quale soluzione allo stato maggiormente tutelante gli interessi morali e materiali di e anche perché Per_1 Per_2 rappresenta l'unica scelta in grado di assicurare la prosecuzione del delicato percorso di sostegno psicologico intrapreso dalle figlie con il Centro Arca, volto al loro progressivo miglioramento e recupero psicofisico (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 11/10/2024, n. 26517: “Nella scelta dell'affidamento dei figli minori, il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, quale l'affidamento c.d. super esclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro”).
Segue necessariamente il loro collocamento presso la madre, cui di conseguenza va evidentemente assegnata la casa familiare, come da lei richiesto.
Le visite in favore del padre quale genitore non collocatario, già provvisoriamente decise in forma protetta (cfr. ordinanza presidenziale del 31/10/2022) ed alla costante presenza di un educatore (cfr. ordinanza del 21/1/2023), vanno mantenute tali.
Va a tal riguardo precisato che dette visite di fatto non sono mai avvenute, atteso che – da ultimo – anche l'équipe specializzata del Centro Arca ha deciso che costituisce miglior interesse per le bambine interrompere il tentativo di riallaccio del rapporto con il padre intrapreso in giudizio, assecondando così la loro volontà verbalizzata in più occasioni di non incontrare più il padre, dovendosi allora confermare per il futuro visite protette secondo un calendario stabilito dai Servizi Sociali stessi, alla costante presenza di un educatore, ma subordinatamente al gradimento delle minori ed a richiesta del padre, con pagina 17 di 21 facoltà di interromperli se disturbanti.
Va disposto comunque un mandato di monitoraggio a carico dei Servizi Sociali ed in favore della prole affinché il percorso di sostegno psicologico venga proseguito in assenza di ostacoli o ragioni di pregiudizio per la stessa.
Un'ultima considerazione è d'obbligo.
Benché anche la Curatrice speciale dia atto, nel proprio scritto conclusivo, dei procedimenti penali in corso a carico di per i fatti di causa, rileva il Collegio che non v'è traccia documentale in Per_2 giudizio della pendenza degli stessi, con la conseguenza che gli atti verranno comunque trasmessi al
Pubblico Ministero in sede per quanto di competenza.
Resta la decisione sulle questioni patrimoniali, da definirsi come in appresso.
Il contributo al mantenimento per la prole va posto a carico di e determinato pari ad euro Per_2
300,00 per ciascuna figlia al mese, da versarsi entro il giorno 20, con rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
Va in effetti messo in evidenza che all'udienza presidenziale del 21/6/2022 ha dichiarato Per_2 di percepire uno stipendio mensile di euro 1.800,00, benché documentalmente non abbia prodotto le ultime dichiarazioni dei redditi, con l'eccezione del certificato unico per l'anno 2021 (redditi 2020) e per l'anno 2022 (redditi 2021), da cui emerge, nel primo caso, la percezione di un reddito da lavoro dipendente (operaio presso Siderforgerossi Group S.p.A.) lordo di euro 28.379,84, da cui va detratta l'imposta netta di euro 4.136,85, che diviso per dodici mensilità corrisponde ad uno stipendio di euro
2.020,00 circa al mese e, nel secondo caso, la percezione di un reddito da lavoro dipendente lordo di euro 28.646,69, da cui va detratta l'imposta netta di euro 3.668,34, che diviso per dodici mensilità corrisponde ad uno stipendio mensile di euro 2.081,52 (cfr. docc. 10 e 11 resistente). Il resistente ha prodotto la sola busta paga del mese di marzo 2022 da cui si evince uno stipendio di euro 1.875,00, che tenuto conto di tredicesima e quattordicesima, corrisponde circa agli importi indicati più sopra (cfr. doc. 6 resistente).
Va dato atto che sostiene metà del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare Per_2 che in totale ammonta mensilmente ad euro 389-400,00 (cfr. ricorso introduttivo p. 10 e comparsa di risposta p. 7), ovverossia circa euro 200,00 al mese per parte, oltre a spese abitative per euro 260,00 che tuttavia si riferiscono ad un contratto di locazione andato a scadenza al 30/9/2023 (cfr. doc. 12 resistente). Nulla va considerato per il finanziamento di euro 3.000,00 contratto per l'acquisto del divano di casa, posto che le stabilite rate di euro 85,00 al mese, alla data della presente sentenza, vanno ritenute aver già estinto il finanziamento (di euro 3.000,00), stante il decorso tempo.
Al contrario, ha dichiarato alla udienza presidenziale del 21/6/2022 di lavorare part Parte_1
pagina 18 di 21 time quale dipendente di OVS S.p.A. percependo uno stipendio di euro 850,00 mensili e di dover sostenere quali spese fisse quelle del mutuo in quota parte (di euro 200,00), oltre alle utenze domestiche.
La documentazione reddituale della ricorrente altresì è risalente, tuttavia dalla stessa emerge che nell'anno 2020 (certificazione unica per l'anno 2021) ha percepito un reddito lordo da lavoro di euro
11.765,92, da cui va detratta l'imposta netta di euro 1.333,35, che diviso per dodici mensilità corrisponde ad uno stipendio mensile di euro 869,00 al mese mentre nell'anno 2019 (certificazione unica per l'anno 2020) ha percepito un reddito da lavoro lordo di euro 14.172,48, da cui va detratta l'imposta netta di euro 1.658,19, che diviso per dodici mensilità corrisponde ad uno stipendio mensile di euro 1.042,00 circa. La somma corrisponde dunque allo stipendio accreditato sul conto corrente comune dei coniugi come documentato dal resistente (cfr. doc. 7 resistente), pari ad euro 1.086,00 circa.
Tutto ciò considerato, data la rilevante sperequazione reddituale tra le parti (la ricorrente percepisce euro 1.000,00 circa netti al mese mentre il resistente euro 2.000,00 circa netti al mese), il fatto che entrambe sono gravate dal mutuo di euro 200,00 al mese, che la ricorrente è gravata delle spese d'utenza della casa familiare mentre allo stato non è dato avere contezza della attualità della spesa abitativa del resistente, va reputato certamente congruo per le esigenze specifiche di mantenimento della prole la corresponsione di un assegno di mantenimento complessivamente pari ad euro 600,00 a carico del padre, con rivalutazione annuale Istat, da versare entro il giorno 20 di ogni mese. Oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo.
Va altresì riconosciuto in capo alla moglie, odierna ricorrente, un assegno di mantenimento ex art. 156
c.c. a suo favore pari ad euro 200,00 al mese, da versarsi alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat.
A tal riguardo, va messo in evidenza che i coniugi si trovano, come detto, in evidente sperequazione reddituale;
in particolare, la ricorrente, con il solo introito di euro 800,00 al mese (al netto del mutuo), certamente non può contare su propri redditi adeguati al fine di conservare il tenore di vita matrimoniale, tenore che va senz'altro ritenuto provato sulla base della differente tipologia e retribuzione delle parti. Si intende dire, che la predetta prospettazione reddituale delle parti rende evidente che mai con soli euro 800,00 al mese potrebbe pensare di accedere allo stesso Parte_1 precedente tenore di vita matrimoniale, allorché invece per far fronte alle proprie esigenze e quella della famiglia poteva contare anche sulla entrata patrimoniale, ben superiore, del coniuge.
Da ultimo, la regolamentazione delle spese di lite.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e vanno dunque poste integralmente a pagina 19 di 21 carico del resistente: la quantificazione segue in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM
55/2014, cause di valore indeterminato a complessità media, in ragione della obiettiva complessità dell'istruttoria, importi medi per ogni fase di giudizio non sussistendo in concreto ragioni per discostarsene.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono poste a carico di entrambi le parti in solido ed a metà ciascuno quanto ai rapporti interni, essendo stata effettuata nell'interesse della prole.
Le spese della Curatrice avv. Francesca Bargelloni, ammessa al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza del 12/6/2023 con richiesta inoltrata in data 7/6/2023, vanno poste a carico del padre, ma in favore dell'erario, in considerazione dell'esito della decisione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa e domanda respinta, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra e , uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in Carrè (VI) in data 7/7/2007, con atto trascritto al n. 3, parte I, Serie Ufficio 1, anno
2007 del Comune di Carrè, addebitandola a . Controparte_1
2. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carrè perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge, anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente.
3. ASSEGNA la casa coniugale sita in Cogollo del Cengio (VI) alla via Trenti n. 16 a
[...]
. Parte_1
4. AFFIDA in via super esclusiva a le figlie e Parte_1 Persona_3 [...]
, attribuendole facoltà di decisione in via esclusiva per le questioni di maggior interesse della Per_2 prole, che resta dunque collocata presso la stessa.
5. DISPONE che il Servizio Sociale territorialmente competente continui il percorso di sostegno psicologico e monitoraggio sul benessere psicofisico delle minori e Persona_3 [...]
, con onere di segnalare alle autorità competenti (Giudice Tutelare) qualsivoglia situazione di Per_2 pregiudizio e pericolo dovesse prospettarsi ai loro danni.
6. DISPONE visite protette padre – figlie, alla costante presenza di un educatore, secondo un calendario che sarà predisposto dai Servizi Sociali stessi, subordinatamente al previo gradimento delle minori, qualora dovesse manifestarsi in futuro, e su richiesta del padre, con facoltà di interromperle immediatamente se disturbanti. pagina 20 di 21 7. PONE a carico di un assegno di mantenimento ordinario per le figlie minori Controparte_1
e complessivamente pari ad euro 600,00 (euro 300,00 a figlia) da Persona_3 Persona_2 corrispondersi a entro il giorno 20 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale Parte_1
Istat ed al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale.
8. PONE a carico di un assegno di mantenimento in favore di Controparte_1 [...]
di euro 200,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale Parte_1
Istat.
9. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
che quantifica pari ad euro 10.860,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, Parte_1
Iva e Cassa come per legge.
10. PONE in via definitiva la spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico delle parti in solido tra loro ed in pari quota nei rapporti interni.
11. CONDANNA al pagamento delle spese di lite della Curatrice dei minori, Controparte_1 avv. Francesca Bargelloni, in favore dell'erario che quantifica pari ad euro 10.860,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali, Iva e Cassa come per legge.
12. MANDA la Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
13. MANDA la Cancelleria per la trasmissione degli atti al PM in sede con riferimento ad ipotesi di reato riguardanti i fatti di cui alla relazione dei Servizi Sociali affidatari del 29/9/2022 e del 31/7/2023-
21/8/2023 depositate in giudizio.
14. SI PUBBLICHI.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 15/7/2025.
IL GIUDICE EST.
Francesca Grassi
IL PRESIDENTE
Giovanna Sanfratello
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