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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 29/06/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice del tribunale di Treviso, dr. Lucio Munaro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies.3 cpc nel procedimento iscritto al n° 2741 del ruolo generale dell'anno 2024 e promosso da
Parte_1
[...]
- opponenti - con l'avv. Enrico Cavallin
contro
Controparte_1
- convenuta - con l'avv. Dante De Benedetti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ed hanno convenuto in Parte_1 Parte_1 giudizio la proponendo un'opposizione a precetto e allegando (tra Controparte_1
l'altro) che:
il 16.5.24 la notificò loro un precetto per la somma di € CP_1
159.823,80, allegando:
di essere cessionaria del credito fondato sul contratto di mutuo
- dr. Lucio Munaro - 2
concluso (il 15.7.05) dagli attori con la cui Parte_2 poi succedette la Controparte_2
che la cessione rientra in un'operazione di c.d. cartolarizzazione dei crediti ex l. n. 130/1999, con cessione di blocco di una serie di crediti;
la pretesa della è infondata, mancando la prova che lo specifico CP_1 credito su cui si fonda il precetto sia incluso nella cessione in blocco in parola.
Pertanto, gli opponenti hanno così concluso: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda e deduzione, così provvedere: nel merito in via principale, accertare l'assenza di qualsiasi diritto alla riscossione delle somme indicate nell'atto di precetto e annullare l'atto di precetto per nullità della procura conferita ad e dichiarare l'inefficacia/invalidità/nullità/annullamento dell'atto di CP_1 precetto per tutti i motivi in atto;
nel merito in via subordinata, accertare l'avvenuta prescrizione delle somme indicate nell'atto di precetto e dichiarare
l'inefficacia/invalidità/nullità/annullamento l'atto di precetto;
nel merito in via ulteriormente subordinata, accertare l'assenza di qualsiasi diritto a procedere alla riscossione delle somme indicate nell'atto di precetto, per impossibilità di provare l'inclusione del credito in questione nella cessione in blocco e dichiarare l'inefficacia/invalidità/nullità/annullamento l'atto di precetto;
ancora, nel merito e in via ulteriormente subordinata, accertare l'assenza di qualsiasi diritto a procedere alla riscossione delle somme indicate nell'atto di precetto per assoluta genericità e indeterminatezza delle suddette somme e dichiarare
l'inefficacia/invalidità/nullità/annullamento l'atto di precetto. In ogni caso: Con condanna di Parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, rimborso forfettario, spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. – se dovuta per legge – rifusi.
1.1. La convenuta ha eccepito (tra l'altro) che la propria titolarità del credito è adeguatamente dimostrata dall'avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, unitamente alla dichiarazione della Cedente e agli esiti delle ricerche on line partendo da determinati link.
Pertanto, la convenuta ha così concluso: voglia l'Ill.mo Tribunale di Treviso, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso in rito e merito, così giudicare: - rigettare le domande ex adverso formulate in quanto infondate;
- con vittoria di spese, compensi professionali, oltre alla rifusione degli oneri fiscali, previdenziali e delle spese generali come per legge.
2. L'opposizione è fondata, perché – ragione più liquida – la non CP_1 ha assolto l'onere probatorio in merito all'inclusione del credito cit.
- dr. Lucio Munaro - 3
nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385/1998.
2.1. Essa infatti non ha prodotto il contratto di cessione che ricomprenda lo specifico credito di cui si afferma titolare quale cessionaria della Controparte_2
E l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non contiene tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, cosicchè possa affermarsi con certezza la sua inclusione nella cessione. Inoltre i link menzionati al riguardo non rimandano a un documento che valga quale contratto di cessione avente ad oggetto lo specifico credito in questione.
Come chiarito infatti dalla suprema Corte, la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 d.lgs. n. 385/1993. Non basta la produzione dell'avviso ex art. 58 d.lgs. cit., perchè l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (per tutte, Cass. n. 3405/2024). CP_ 2.2. Quanto al documento del 26.7.24, con cui la (che non è parte del giudizio) dichiarò di aver effettuato nei confronti di un'operazione di CP_1 cessione di crediti pro soluto ex l. n. 130/1999, si tratta di prova insufficiente ai fini in esame. In quanto scrittura privata proveniente da un terzo estraneo alla lite, la stessa costituisce un mero indizio, che come tale non può avere di per sè una valenza probatoria giuridicamente rilevante. Infatti nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalle parti (ex multis, Cass. n. 6650/2020). La forza dimostrativa di tale documento è inadeguata (anche) perché lo stesso contiene soltanto un riferimento, affatto generico, ad un mutuo, ed è accompagnato a tal fine soltanto da un codice numerico. E' dunque impedita quell'individuazione puntuale e precisa del credito ceduto richiesta dalla
Cassazione cit.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 cpc).
Il compenso professionale viene liquidato con applicazione dei valori medi ex d.m. n. 55/2014.
- dr. Lucio Munaro - 4
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando dichiara che la convenuta non ha diritto di agire esecutivamente sulla base del mutuo indicato in motivazione;
condanna la convenuta a rimborsare agli opponenti le spese lite, complessivamente liquidate in € 786,00 ed € 14.103,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Treviso, 28.6.2025
Il giudice dr. Lucio Munaro
- dr. Lucio Munaro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice del tribunale di Treviso, dr. Lucio Munaro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies.3 cpc nel procedimento iscritto al n° 2741 del ruolo generale dell'anno 2024 e promosso da
Parte_1
[...]
- opponenti - con l'avv. Enrico Cavallin
contro
Controparte_1
- convenuta - con l'avv. Dante De Benedetti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ed hanno convenuto in Parte_1 Parte_1 giudizio la proponendo un'opposizione a precetto e allegando (tra Controparte_1
l'altro) che:
il 16.5.24 la notificò loro un precetto per la somma di € CP_1
159.823,80, allegando:
di essere cessionaria del credito fondato sul contratto di mutuo
- dr. Lucio Munaro - 2
concluso (il 15.7.05) dagli attori con la cui Parte_2 poi succedette la Controparte_2
che la cessione rientra in un'operazione di c.d. cartolarizzazione dei crediti ex l. n. 130/1999, con cessione di blocco di una serie di crediti;
la pretesa della è infondata, mancando la prova che lo specifico CP_1 credito su cui si fonda il precetto sia incluso nella cessione in blocco in parola.
Pertanto, gli opponenti hanno così concluso: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda e deduzione, così provvedere: nel merito in via principale, accertare l'assenza di qualsiasi diritto alla riscossione delle somme indicate nell'atto di precetto e annullare l'atto di precetto per nullità della procura conferita ad e dichiarare l'inefficacia/invalidità/nullità/annullamento dell'atto di CP_1 precetto per tutti i motivi in atto;
nel merito in via subordinata, accertare l'avvenuta prescrizione delle somme indicate nell'atto di precetto e dichiarare
l'inefficacia/invalidità/nullità/annullamento l'atto di precetto;
nel merito in via ulteriormente subordinata, accertare l'assenza di qualsiasi diritto a procedere alla riscossione delle somme indicate nell'atto di precetto, per impossibilità di provare l'inclusione del credito in questione nella cessione in blocco e dichiarare l'inefficacia/invalidità/nullità/annullamento l'atto di precetto;
ancora, nel merito e in via ulteriormente subordinata, accertare l'assenza di qualsiasi diritto a procedere alla riscossione delle somme indicate nell'atto di precetto per assoluta genericità e indeterminatezza delle suddette somme e dichiarare
l'inefficacia/invalidità/nullità/annullamento l'atto di precetto. In ogni caso: Con condanna di Parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, rimborso forfettario, spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. – se dovuta per legge – rifusi.
1.1. La convenuta ha eccepito (tra l'altro) che la propria titolarità del credito è adeguatamente dimostrata dall'avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, unitamente alla dichiarazione della Cedente e agli esiti delle ricerche on line partendo da determinati link.
Pertanto, la convenuta ha così concluso: voglia l'Ill.mo Tribunale di Treviso, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso in rito e merito, così giudicare: - rigettare le domande ex adverso formulate in quanto infondate;
- con vittoria di spese, compensi professionali, oltre alla rifusione degli oneri fiscali, previdenziali e delle spese generali come per legge.
2. L'opposizione è fondata, perché – ragione più liquida – la non CP_1 ha assolto l'onere probatorio in merito all'inclusione del credito cit.
- dr. Lucio Munaro - 3
nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385/1998.
2.1. Essa infatti non ha prodotto il contratto di cessione che ricomprenda lo specifico credito di cui si afferma titolare quale cessionaria della Controparte_2
E l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non contiene tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, cosicchè possa affermarsi con certezza la sua inclusione nella cessione. Inoltre i link menzionati al riguardo non rimandano a un documento che valga quale contratto di cessione avente ad oggetto lo specifico credito in questione.
Come chiarito infatti dalla suprema Corte, la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 d.lgs. n. 385/1993. Non basta la produzione dell'avviso ex art. 58 d.lgs. cit., perchè l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (per tutte, Cass. n. 3405/2024). CP_ 2.2. Quanto al documento del 26.7.24, con cui la (che non è parte del giudizio) dichiarò di aver effettuato nei confronti di un'operazione di CP_1 cessione di crediti pro soluto ex l. n. 130/1999, si tratta di prova insufficiente ai fini in esame. In quanto scrittura privata proveniente da un terzo estraneo alla lite, la stessa costituisce un mero indizio, che come tale non può avere di per sè una valenza probatoria giuridicamente rilevante. Infatti nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalle parti (ex multis, Cass. n. 6650/2020). La forza dimostrativa di tale documento è inadeguata (anche) perché lo stesso contiene soltanto un riferimento, affatto generico, ad un mutuo, ed è accompagnato a tal fine soltanto da un codice numerico. E' dunque impedita quell'individuazione puntuale e precisa del credito ceduto richiesta dalla
Cassazione cit.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 cpc).
Il compenso professionale viene liquidato con applicazione dei valori medi ex d.m. n. 55/2014.
- dr. Lucio Munaro - 4
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando dichiara che la convenuta non ha diritto di agire esecutivamente sulla base del mutuo indicato in motivazione;
condanna la convenuta a rimborsare agli opponenti le spese lite, complessivamente liquidate in € 786,00 ed € 14.103,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Treviso, 28.6.2025
Il giudice dr. Lucio Munaro
- dr. Lucio Munaro -