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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/05/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 856/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr.ssa Barbara BORTOT Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr.ssa Silvia BURELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 856/2022 promossa con appello depositato in data 24 novembre 2022
da
rappresentato e difeso per procura allegata all'atto di appello dagli Parte_1
avv.ti Maria Enrica De Salvo e Laura Ferrara, con domicilio digitale PEC:
Email_1
Email_2
-appellante-
contro
.F. e P.IV , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IV_1
p.t, rappresentata e difesa come da procura speciale alle liti allegata all'atto di appello dall'Avv.
Nicoletta Monopoli, con domicilio digitale PEC: Email_3
- appellata- C.F. (incorporante la Controparte_2 P.IV_2 Controparte_3
come da atto unico di fusioni e scissione 21.06.2023, rep. 59.037, Notaio di
[...] Persona_1
Milano), in persona del procuratore ad negotia Dott. , come da atto a firma dott. Controparte_4
notaio in Treviso del 02/02/2016, rep. n.188112 racc. n. 31130, Persona_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giampaolo Miotto, giusto procura alle liti allegata all'atto di appello, con domicilio digitale PEC: Email_4
- appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 585/22 del Tribunale di Venezia-sezione Lavoro, depositata il 21.10.2022 e notificata in data 26.10.22.
In punto: Risarcimento danni da infortunio.
Causa trattata all'udienza del 22 maggio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma totale della sentenza impugnata: 1) Accertare l'esclusiva responsabilità della ditta Controparte_1
nell'infortunio occorso al signor in data 05.02.2018 e per l'effetto condannare Parte_1
Co la ditta in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Campolongo Maggiore (VE), Vicolo 1° Maggio a pagare al ricorrente per i titoli indicati in premessa la complessiva somma di € 48.063,94 o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa e che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e previa rivalutazione monetaria dalla data dell'infortunio all'effettivo saldo.
2) Con rifusione di spese e compensi di avvocato di entrambi i gradi di giudizio nonché delle spese di CTP, pari ad euro 1002,00 e di CTU pari ad euro 816,00 .”
Conclusioni per parte appella “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia - Controparte_1
sezione lavoro -, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito In via principale: Rigettare, per i motivi di cui in narrativa, l'appello ex adverso formulato e per l'effetto, confermate integralmente la sentenza n. 585/2022 emessa dal Tribunale di Venezia – sezione lavoro – in persona del Giudice
Dott.ssa Anna Menegazzo, pronunciata nel procedimento RG. 1884/2020, pubblicata in data
21.10.2022 e notificata in data 26.10.2022 con ogni conseguenza di legge. In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia accolga, anche solo parzialmente le domande ex adverso formulate, ridurre il quantum del risarcimento danni in favore dell'appellante nei limiti di quanto risulterà di giustizia e/o verrà determinato in causa, detratte le somme percepite dall'INAIL e, per l'effetto, respinta ogni contraria eccezione ed istanza siccome infondate e non provate, condannare (C.F. e P.IV Controparte_5
, Numero R.E.A. con sede legale in Verona (VE), Lungadige Cangrande n. P.IV_3 Nume_1
16, in persona del legale rappresentante pro tempore, a garantire, manlevare e tenere indenne la società in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, da ogni e qualunque pretesa formulata dall'appellante Parte_1
e/o da ogni e qualunque onere risarcitorio e/o da ogni somma che la stessa fosse tenuta a
[...]
corrispondere, a qualsiasi titolo, ragione e causa in relazione all'infortunio sul lavoro occorso al sig.
in Piove di Sacco (PD), Via Gelsi n. 32, in data 05.02.2018, in forza del Parte_1
contratto di assicurazione polizza n. 002220.32.000049 RC Rischi Edili. In ogni caso Con condanna alle spese e competenze di lite del giudizio, rimborso forfettario, CPA e IV come per legge.”
Conclusioni per parte appellata : “Nel merito: ogni contraria o diversa istanza Controparte_2
disattesa, voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Venezia: - rigettare l'appello proposto dal signor
, in quanto infondato;
- in via subordinata, per la denegata ipotesi che la Corte Parte_1
d'appello intestata accolga invece l'impugnazione proposta dall'appellante, rigettare la domanda di garanzia proposta dall'assicurata ove riproposta in appello, in quanto Controparte_1
infondata; - in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento tanto delle domande proposte dall'appellante signor contro la resistente Parte_1 [...]
, quanto di quella di garanzia eventualmente riproposta in appello formulata da CP_6
quest'ultima, ridotte le pretese dell'appellante a quanto solo di diritto e di ragione, e detratte tutte le somme percepite e percipiende dall'INAIL per l'infortunio oggetto del presente giudizio, dichiararsi
(già obbligata a indennizzare la Controparte_2 Controparte_3
propria assicurata nei limiti di quanto contrattualmente stabilito, anche a titolo di scoperto e con esclusione di quanto non dovuto ai sensi dell'art. 1915 c.c.; - con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.11.2022, propone appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Venezia n. 585/2022, con cui il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso del lavoratore volto ad ottenere il risarcimento del danno conseguente all'infortunio sul lavoro del 5.2.2018.
Il lavoratore, dipendente della ditta sin dal 9.9.2016 con mansioni di autista e Controparte_1
operatore di macchine, espone che il giorno dell'infortunio la ditta datrice di lavoro gli aveva ordinato di occuparsi delle operazioni di carico, trasporto e scarico di un piccolo escavatore dal cantiere sito in Trevignano (TV) al piazzale esterno del magazzino della ditta Clea proprietaria del Parte_2
mezzo. A tal fine il datore di lavoro muniva il ricorrente di una motrice con agganciato un rimorchio con pianale, dotato di due pedane basculanti. Le predette pedane vengono normalmente utilizzate per caricare i mezzi sulla superficie del pianale. Il giorno dell'infortunio, il ricorrente si avvedeva di non poter utilizzare entrambe le pedane ed era costretto a caricare il mezzo conducendolo su una sola rampa. L'escavatore, nella manovra di discesa dal pianale del rimorchio al suolo, si rovesciava lateralmente e il sig. veniva schiacciato dalla parte superiore dell'abitacolo riportando Parte_1
gravi lesioni all'arto sinistro.
Il Giudice di prime ha rigettato il ricorso del lavoratore in virtù delle seguenti argomentazioni:
- il ricorrente era addetto alla conduzione di mezzi di trasporto ed all'utilizzo di macchine operatrici fin dall'assunzione del 09.09.2016 e, prima dell'infortunio, aveva anche frequentato un corso sulla sicurezza proprio nell'ambito riferito alle sue mansioni;
- il ricorrente, come da lui stesso dichiarato allo , ben sapeva che il piccolo escavatore avrebbe CP_7
dovuto essere caricato e scaricato tramite sollevamento, con una gru oppure con un carrello elettrico,
posto che la non idoneità del rimorchio ad uso pianale che aveva agganciato alla motrice era risultata evidente già in fase di carico dell'escavatore, quando lo aveva fatto montare sul pianale tramite le rampe sostanzialmente facendolo andare su una sola ruota;
- il datore di lavoro non aveva affatto ordinato al di procedere al trasporto dell'escavatore Parte_1
proprio con quel rimorchio ad uso pianale, tanto che il capocantiere - sentito come CP_8
teste - gli aveva consigliato di staccare il rimorchio dalla motrice, in vista del viaggio al cantiere in cui avrebbe dovuto essere caricato l'escavatore;
- il ricorrente, pur non avendo le abilitazioni per l'uso della gru e del carrello elevatore, avrebbe potuto semplicemente lasciare l'escavatore sul pianale - tanto più, una volta accertata la pericolosità dello scarico tramite rampe -, in quanto l'ordine che gli era stato dato era di portare l'escavatore al deposito della Clea, e non anche di scaricarlo sul piazzale.
Il Giudice di prime cure ha concluso, in coerenza con gli esiti del giudizio penale, non addebitabile alla datrice di lavoro alcun profilo di colpa.
Il sig. propone appello, contestando la valutazione da parte del Tribunale delle risultanze Parte_1
istruttorie (I motivo di appello), da cui risulterebbe che il giorno dell'infortunio il datore di lavoro abbia ordinato al lavoratore di prelevare la motrice con cui trasportare l'escavatore e non gli abbia vietato di agganciare il rimorchio alla motrice. Il mezzo fornito per svolgere l'incombenza lavorativa non sarebbe dunque stato idoneo e sol per questo la società dovrebbe ritenersi responsabile dell'infortunio.
RD rileva ulteriormente che, in ogni caso, non avrebbe potuto utilizzare mezzi diversi, non possedendo l'abilitazione per l'utilizzo di gru e carrello elevatore. Al momento dell'infortunio non vi era nessuno a cui affidare l'operazione e d'altro canto, anche se fosse stato presente il custode del magazzino Clea, , nulla sarebbe cambiato, visto che nemmeno era munito di Parte_3 Parte_3
patentino per l'utilizzo di gru e carrelli elevatori.
Risulterebbe infine errata l'ulteriore valutazione del Giudice secondo cui l'ordine di CM al sig.
riguardava solo il trasporto dell'escavatore, ma non lo scarico dello stesso. In primis il CP_9
teste riferisce proprio che l'escavatore dovesse essere scaricato a Piove di Sacco e in secondo Tes_1
luogo l'incombenza di “portare” il mezzo ha comunque richiesto al lavoratore di caricarlo utilizzando le rampe basculanti, correndo quindi in ogni caso il rischio che ha poi causato l'infortunio. Con il II motivo di appello, parte appellante rileva l'illogicità della motivazione della sentenza,
laddove da un lato ha riconosciuto che l'unica procedura atta a consentire le operazioni di carico e scarico dell'escavatore sul pianale in condizioni di sicurezza era quella che prevedeva l'utilizzo di mezzi di sollevamento quali gru e carrelli elevatori, dall'altro rileva che il ricorrente non aveva le abilitazioni per l'uso della gru e del carrello elevatore. Il sig. non avrebbe pertanto Parte_1
neppure dovuto essere incaricato di svolgere quella mansione né si sarebbe dovuto trovare nella condizione di scegliere se scaricare o meno l'escavatore.
L'appellante ripropone la quantificazione del danno come indicata in ricorso ex art. 414, chiedendo l'accoglimento delle domande in totale riforma della sentenza.
costituendosi in giudizio, rileva preliminarmente la necessità di tener conto di CP_10
quanto appurato nel giudizio penale, conclusosi con sentenza penale di assoluzione del 23.12.2021,
e sottolinea:
- che l'ordine di trasportare l'escavatore nel deposito in Piove di Sacco fosse perfettamente in linea con le mansioni e le competenze del sig. ; Parte_1
- che il sig. ha imprudentemente deciso di eseguire un'operazione a lui ben noto essere Parte_1
errata e pericolosa, piuttosto che rimandare all'indomani mattina lo scarico, cosa che, avrebbe evitato l'infortunio;
- che il sig. , e tanto a confutazione del II motivo di appello, ha riconosciuto Parte_1
espressamente: - di aver ricevuto l'idonea formazione per lo svolgimento della mansione cui era stato adibito la sera in cui si è verificato l'incidente; - che presso il magazzino ove è avvenuto l'incidente erano disponibili i mezzi per eseguire in piena sicurezza lo scarico del mini-escavatore; - che non aveva mai utilizzato prima del giorno dell'infortunio tale anomala modalità di scarico.
contesta in ogni caso la quantificazione del danno operata dall'appellante e, nella CP_10
denegata ipotesi in cui si rinvenisse la responsabilità della società per l'infortunio occorso, insiste nella domanda di manleva nei confronti della Compagnia assicuratrice. , in cui è stata fusa la , contesta a sua volta i Controparte_2 Controparte_3
motivi di appello, rilevando l'esclusiva responsabilità del lavoratore, e ripropone tutte le difese riportate in primo grado, eccependo in particolare la decadenza del diritto al pagamento
Co dell'indennizzo, nonché la violazione da parte di dell'obbligo di collaborazione di cui all'art. 18
c.g.a. In via subordinata l'Assicurazione chiede la riduzione dell'indennizzo ex art. 1915, secondo comma, cc, ed oppone lo scoperto contrattualmente previsto sul risarcimento del danno biologico.
La causa, dopo una serie di rinvii per ragioni organizzative, è stata discussa in pubblica udienza e decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, trattandosi di verificare alla luce dell'istruttoria espletata se l'infortunio, la cui dinamica non è contestata, sia originato da una condotta imprevedibile del lavoratore ovvero se sia imputabile alla parte datoriale, che avrebbe imposto al un'operazione pericolosa, non avrebbe fornito un mezzo idoneo per svolgere Parte_1
l'incombenza in sicurezza, avrebbe dato un incarico che imponeva l'utilizzo di gru e di carello elevatore, pur essendo il pacificamente sprovvisto della relativa abilitazione. Parte_1
Orbene, l'infortunio di cui si discute è avvenuto in quanto il rimorchio, agganciato alla motrice
Volvo, aveva delle rampe non adatte al carico e scarico dell'escavatore, essendo troppo distanziate tra loro, per cui ha utilizzato per lo scarico una sola rampa. Nè il datore di lavoro, né il Parte_1
sig. , all'epoca dei fatti caposquadra, ha ordinato a di utilizzare il rimorchio. Tanto CP_8 Parte_1
risulta dalle stesse dichiarazioni del lavoratore allo (v. verbale di sommarie informazioni CP_7
redatto dallo di Padova in data 7.2.2018, doc. 4, pag. 7 fascicolo di primo grado di parte CP_7
appellante), ove il signor dichiara che nessuno gli aveva “detto come l'escavatore Parte_1
coinvolto nell'infortunio doveva essere caricato nel pianale del rimorchio utilizzato”, né “con quale
modalità” procedere a detta operazione. Il sig. , dipendente di all'epoca del sinistro, sentito come teste, ha CP_8 Controparte_1
confermato di “aver detto al ricorrente di caricare l'escavatore sul camion”, ma di non avergli dato
“istruzioni per caricare e scaricare l'escavatore”, perché “erano le sue mansioni” (v. verbale di udienza fascicolo di primo grado). Ed anzi, come correttamente evidenziato dal Tribunale di Venezia,
il caposquadra consigliò di “togliere il rimorchio solo perché così sarebbe stato un viaggio CP_8
più comodo”.
non ha dunque ricevuto alcun ordine riguardo le modalità di carico-scarico Parte_1
dell'escavatore e men che meno il datore di lavoro gli ha ordinato di utilizzare il rimorchio. L'unico ordine che il lavoratore ha ricevuto era quello di trasportare l'escavatore a Piove di Sacco e tanto era perfettamente in linea con le sue mansioni e competenze. L'appellante, operaio esperto, era assunto con la mansione di conduzione di mezzi di trasporto e utilizzo di macchine operatrici ed ha ricevuto l'adeguata formazione, come lui stesso ha avuto modo di dichiarare allo (v. verbale CP_7 CP_7
6.2.2018). A fronte dell'ordine di trasportare l'escavatore al deposito della Clea, ha scelto autonomamente i mezzi da impiegare per il trasporto del mini escavatore e le anomale modalità di carico/scarico, effettuando una manovra certamente non appropriata e pericolosa.
L'appellante deduce ulteriormente che, dall'istruttoria esperita, sarebbe emerso che “il sig.
non avrebbe comunque potuto utilizzare mezzi diversi dalla motrice con il rimorchio per Parte_1
svolgere la mansione assegnatagli”, perché egli “non possedeva l'abilitazione per l'utilizzo di gru e carrello elevatore”. E parimenti il signor deduce che non avrebbe nemmeno potuto Parte_1
avvalersi dell'aiuto del custode presente nel cantiere di Piove di Sacco, perché costui Persona_3
“non era in possesso del patentino per l'utilizzo di gru e carrelli elevatori”. Le circostanze indicate non sono affatto rilevanti. Anche ammesso che effettivamente né né potessero Parte_1 Parte_3
utilizzare la gru o il carrello elevatore, sarebbe stato sufficiente che il lavoratore si astenesse dall'effettuare lo scarico dell'escavatore, che non gli era stato richiesto. Del resto è proprio a dichiarare allo (v. verbale 7.2.2018) di aver deciso di eseguire la manovra la Parte_1 CP_7
sera stessa, anziché rimandarla al mattino seguente, pur sapendo che l'escavatore avrebbe dovuto essere caricato e scaricato mediante sollevamento e pur avendo già “testato” la non idoneità del rimorchio ad uso pianale in fase di carico dell'elevatore.
Resta solo da aggiungere che la condotta di , oltre ad essere del tutto arbitraria, è risultata Parte_1
altresì imprevedibile, posto che – come ancora dallo stesso lavoratore dichiarato allo (v. CP_7
verbale cit.) – prima del giorno dell'infortunio non aveva mai utilizzato una simile modalità di scarico del mini - escavatore. L'ipotesi di specie rientra dunque a pieno titolo nell'ambito dell'atto abnorme,
inopinabile ed esorbitante rispetto alle direttive ricevute, che esonera il datore di lavoro da qualsivoglia responsabilità.
Deve infine evidenziarsi che in tal senso di è pronunciato anche il giudice penale, nel giudizio conclusosi con sentenza irrevocabile di assoluzione n. 2695/2021.
L'appello deve essere rigettato, restando assorbite tutte le ulteriori questioni sollevate dalla società
datrice di lavoro relative alla quantificazione del danno e dalla società assicuratrice in merito all'azionabilità della polizza.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 55/14, considerata la natura, il valore della causa e l'attività difensiva svolta.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte, ogni diversa istanza disattesa, rigetta l'appello.
Condanna parte appellante a rifondere le spese del grado in favore della società Controparte_1
e , che liquida in € 6.946,00 per ciascuna parte, oltre IV, CPA e rimborso spese Controparte_2
generali.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Venezia, 22.5.2025
La Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr.ssa Barbara BORTOT Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr.ssa Silvia BURELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 856/2022 promossa con appello depositato in data 24 novembre 2022
da
rappresentato e difeso per procura allegata all'atto di appello dagli Parte_1
avv.ti Maria Enrica De Salvo e Laura Ferrara, con domicilio digitale PEC:
Email_1
Email_2
-appellante-
contro
.F. e P.IV , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IV_1
p.t, rappresentata e difesa come da procura speciale alle liti allegata all'atto di appello dall'Avv.
Nicoletta Monopoli, con domicilio digitale PEC: Email_3
- appellata- C.F. (incorporante la Controparte_2 P.IV_2 Controparte_3
come da atto unico di fusioni e scissione 21.06.2023, rep. 59.037, Notaio di
[...] Persona_1
Milano), in persona del procuratore ad negotia Dott. , come da atto a firma dott. Controparte_4
notaio in Treviso del 02/02/2016, rep. n.188112 racc. n. 31130, Persona_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giampaolo Miotto, giusto procura alle liti allegata all'atto di appello, con domicilio digitale PEC: Email_4
- appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 585/22 del Tribunale di Venezia-sezione Lavoro, depositata il 21.10.2022 e notificata in data 26.10.22.
In punto: Risarcimento danni da infortunio.
Causa trattata all'udienza del 22 maggio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma totale della sentenza impugnata: 1) Accertare l'esclusiva responsabilità della ditta Controparte_1
nell'infortunio occorso al signor in data 05.02.2018 e per l'effetto condannare Parte_1
Co la ditta in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Campolongo Maggiore (VE), Vicolo 1° Maggio a pagare al ricorrente per i titoli indicati in premessa la complessiva somma di € 48.063,94 o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa e che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e previa rivalutazione monetaria dalla data dell'infortunio all'effettivo saldo.
2) Con rifusione di spese e compensi di avvocato di entrambi i gradi di giudizio nonché delle spese di CTP, pari ad euro 1002,00 e di CTU pari ad euro 816,00 .”
Conclusioni per parte appella “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia - Controparte_1
sezione lavoro -, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito In via principale: Rigettare, per i motivi di cui in narrativa, l'appello ex adverso formulato e per l'effetto, confermate integralmente la sentenza n. 585/2022 emessa dal Tribunale di Venezia – sezione lavoro – in persona del Giudice
Dott.ssa Anna Menegazzo, pronunciata nel procedimento RG. 1884/2020, pubblicata in data
21.10.2022 e notificata in data 26.10.2022 con ogni conseguenza di legge. In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia accolga, anche solo parzialmente le domande ex adverso formulate, ridurre il quantum del risarcimento danni in favore dell'appellante nei limiti di quanto risulterà di giustizia e/o verrà determinato in causa, detratte le somme percepite dall'INAIL e, per l'effetto, respinta ogni contraria eccezione ed istanza siccome infondate e non provate, condannare (C.F. e P.IV Controparte_5
, Numero R.E.A. con sede legale in Verona (VE), Lungadige Cangrande n. P.IV_3 Nume_1
16, in persona del legale rappresentante pro tempore, a garantire, manlevare e tenere indenne la società in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, da ogni e qualunque pretesa formulata dall'appellante Parte_1
e/o da ogni e qualunque onere risarcitorio e/o da ogni somma che la stessa fosse tenuta a
[...]
corrispondere, a qualsiasi titolo, ragione e causa in relazione all'infortunio sul lavoro occorso al sig.
in Piove di Sacco (PD), Via Gelsi n. 32, in data 05.02.2018, in forza del Parte_1
contratto di assicurazione polizza n. 002220.32.000049 RC Rischi Edili. In ogni caso Con condanna alle spese e competenze di lite del giudizio, rimborso forfettario, CPA e IV come per legge.”
Conclusioni per parte appellata : “Nel merito: ogni contraria o diversa istanza Controparte_2
disattesa, voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Venezia: - rigettare l'appello proposto dal signor
, in quanto infondato;
- in via subordinata, per la denegata ipotesi che la Corte Parte_1
d'appello intestata accolga invece l'impugnazione proposta dall'appellante, rigettare la domanda di garanzia proposta dall'assicurata ove riproposta in appello, in quanto Controparte_1
infondata; - in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento tanto delle domande proposte dall'appellante signor contro la resistente Parte_1 [...]
, quanto di quella di garanzia eventualmente riproposta in appello formulata da CP_6
quest'ultima, ridotte le pretese dell'appellante a quanto solo di diritto e di ragione, e detratte tutte le somme percepite e percipiende dall'INAIL per l'infortunio oggetto del presente giudizio, dichiararsi
(già obbligata a indennizzare la Controparte_2 Controparte_3
propria assicurata nei limiti di quanto contrattualmente stabilito, anche a titolo di scoperto e con esclusione di quanto non dovuto ai sensi dell'art. 1915 c.c.; - con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.11.2022, propone appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Venezia n. 585/2022, con cui il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso del lavoratore volto ad ottenere il risarcimento del danno conseguente all'infortunio sul lavoro del 5.2.2018.
Il lavoratore, dipendente della ditta sin dal 9.9.2016 con mansioni di autista e Controparte_1
operatore di macchine, espone che il giorno dell'infortunio la ditta datrice di lavoro gli aveva ordinato di occuparsi delle operazioni di carico, trasporto e scarico di un piccolo escavatore dal cantiere sito in Trevignano (TV) al piazzale esterno del magazzino della ditta Clea proprietaria del Parte_2
mezzo. A tal fine il datore di lavoro muniva il ricorrente di una motrice con agganciato un rimorchio con pianale, dotato di due pedane basculanti. Le predette pedane vengono normalmente utilizzate per caricare i mezzi sulla superficie del pianale. Il giorno dell'infortunio, il ricorrente si avvedeva di non poter utilizzare entrambe le pedane ed era costretto a caricare il mezzo conducendolo su una sola rampa. L'escavatore, nella manovra di discesa dal pianale del rimorchio al suolo, si rovesciava lateralmente e il sig. veniva schiacciato dalla parte superiore dell'abitacolo riportando Parte_1
gravi lesioni all'arto sinistro.
Il Giudice di prime ha rigettato il ricorso del lavoratore in virtù delle seguenti argomentazioni:
- il ricorrente era addetto alla conduzione di mezzi di trasporto ed all'utilizzo di macchine operatrici fin dall'assunzione del 09.09.2016 e, prima dell'infortunio, aveva anche frequentato un corso sulla sicurezza proprio nell'ambito riferito alle sue mansioni;
- il ricorrente, come da lui stesso dichiarato allo , ben sapeva che il piccolo escavatore avrebbe CP_7
dovuto essere caricato e scaricato tramite sollevamento, con una gru oppure con un carrello elettrico,
posto che la non idoneità del rimorchio ad uso pianale che aveva agganciato alla motrice era risultata evidente già in fase di carico dell'escavatore, quando lo aveva fatto montare sul pianale tramite le rampe sostanzialmente facendolo andare su una sola ruota;
- il datore di lavoro non aveva affatto ordinato al di procedere al trasporto dell'escavatore Parte_1
proprio con quel rimorchio ad uso pianale, tanto che il capocantiere - sentito come CP_8
teste - gli aveva consigliato di staccare il rimorchio dalla motrice, in vista del viaggio al cantiere in cui avrebbe dovuto essere caricato l'escavatore;
- il ricorrente, pur non avendo le abilitazioni per l'uso della gru e del carrello elevatore, avrebbe potuto semplicemente lasciare l'escavatore sul pianale - tanto più, una volta accertata la pericolosità dello scarico tramite rampe -, in quanto l'ordine che gli era stato dato era di portare l'escavatore al deposito della Clea, e non anche di scaricarlo sul piazzale.
Il Giudice di prime cure ha concluso, in coerenza con gli esiti del giudizio penale, non addebitabile alla datrice di lavoro alcun profilo di colpa.
Il sig. propone appello, contestando la valutazione da parte del Tribunale delle risultanze Parte_1
istruttorie (I motivo di appello), da cui risulterebbe che il giorno dell'infortunio il datore di lavoro abbia ordinato al lavoratore di prelevare la motrice con cui trasportare l'escavatore e non gli abbia vietato di agganciare il rimorchio alla motrice. Il mezzo fornito per svolgere l'incombenza lavorativa non sarebbe dunque stato idoneo e sol per questo la società dovrebbe ritenersi responsabile dell'infortunio.
RD rileva ulteriormente che, in ogni caso, non avrebbe potuto utilizzare mezzi diversi, non possedendo l'abilitazione per l'utilizzo di gru e carrello elevatore. Al momento dell'infortunio non vi era nessuno a cui affidare l'operazione e d'altro canto, anche se fosse stato presente il custode del magazzino Clea, , nulla sarebbe cambiato, visto che nemmeno era munito di Parte_3 Parte_3
patentino per l'utilizzo di gru e carrelli elevatori.
Risulterebbe infine errata l'ulteriore valutazione del Giudice secondo cui l'ordine di CM al sig.
riguardava solo il trasporto dell'escavatore, ma non lo scarico dello stesso. In primis il CP_9
teste riferisce proprio che l'escavatore dovesse essere scaricato a Piove di Sacco e in secondo Tes_1
luogo l'incombenza di “portare” il mezzo ha comunque richiesto al lavoratore di caricarlo utilizzando le rampe basculanti, correndo quindi in ogni caso il rischio che ha poi causato l'infortunio. Con il II motivo di appello, parte appellante rileva l'illogicità della motivazione della sentenza,
laddove da un lato ha riconosciuto che l'unica procedura atta a consentire le operazioni di carico e scarico dell'escavatore sul pianale in condizioni di sicurezza era quella che prevedeva l'utilizzo di mezzi di sollevamento quali gru e carrelli elevatori, dall'altro rileva che il ricorrente non aveva le abilitazioni per l'uso della gru e del carrello elevatore. Il sig. non avrebbe pertanto Parte_1
neppure dovuto essere incaricato di svolgere quella mansione né si sarebbe dovuto trovare nella condizione di scegliere se scaricare o meno l'escavatore.
L'appellante ripropone la quantificazione del danno come indicata in ricorso ex art. 414, chiedendo l'accoglimento delle domande in totale riforma della sentenza.
costituendosi in giudizio, rileva preliminarmente la necessità di tener conto di CP_10
quanto appurato nel giudizio penale, conclusosi con sentenza penale di assoluzione del 23.12.2021,
e sottolinea:
- che l'ordine di trasportare l'escavatore nel deposito in Piove di Sacco fosse perfettamente in linea con le mansioni e le competenze del sig. ; Parte_1
- che il sig. ha imprudentemente deciso di eseguire un'operazione a lui ben noto essere Parte_1
errata e pericolosa, piuttosto che rimandare all'indomani mattina lo scarico, cosa che, avrebbe evitato l'infortunio;
- che il sig. , e tanto a confutazione del II motivo di appello, ha riconosciuto Parte_1
espressamente: - di aver ricevuto l'idonea formazione per lo svolgimento della mansione cui era stato adibito la sera in cui si è verificato l'incidente; - che presso il magazzino ove è avvenuto l'incidente erano disponibili i mezzi per eseguire in piena sicurezza lo scarico del mini-escavatore; - che non aveva mai utilizzato prima del giorno dell'infortunio tale anomala modalità di scarico.
contesta in ogni caso la quantificazione del danno operata dall'appellante e, nella CP_10
denegata ipotesi in cui si rinvenisse la responsabilità della società per l'infortunio occorso, insiste nella domanda di manleva nei confronti della Compagnia assicuratrice. , in cui è stata fusa la , contesta a sua volta i Controparte_2 Controparte_3
motivi di appello, rilevando l'esclusiva responsabilità del lavoratore, e ripropone tutte le difese riportate in primo grado, eccependo in particolare la decadenza del diritto al pagamento
Co dell'indennizzo, nonché la violazione da parte di dell'obbligo di collaborazione di cui all'art. 18
c.g.a. In via subordinata l'Assicurazione chiede la riduzione dell'indennizzo ex art. 1915, secondo comma, cc, ed oppone lo scoperto contrattualmente previsto sul risarcimento del danno biologico.
La causa, dopo una serie di rinvii per ragioni organizzative, è stata discussa in pubblica udienza e decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, trattandosi di verificare alla luce dell'istruttoria espletata se l'infortunio, la cui dinamica non è contestata, sia originato da una condotta imprevedibile del lavoratore ovvero se sia imputabile alla parte datoriale, che avrebbe imposto al un'operazione pericolosa, non avrebbe fornito un mezzo idoneo per svolgere Parte_1
l'incombenza in sicurezza, avrebbe dato un incarico che imponeva l'utilizzo di gru e di carello elevatore, pur essendo il pacificamente sprovvisto della relativa abilitazione. Parte_1
Orbene, l'infortunio di cui si discute è avvenuto in quanto il rimorchio, agganciato alla motrice
Volvo, aveva delle rampe non adatte al carico e scarico dell'escavatore, essendo troppo distanziate tra loro, per cui ha utilizzato per lo scarico una sola rampa. Nè il datore di lavoro, né il Parte_1
sig. , all'epoca dei fatti caposquadra, ha ordinato a di utilizzare il rimorchio. Tanto CP_8 Parte_1
risulta dalle stesse dichiarazioni del lavoratore allo (v. verbale di sommarie informazioni CP_7
redatto dallo di Padova in data 7.2.2018, doc. 4, pag. 7 fascicolo di primo grado di parte CP_7
appellante), ove il signor dichiara che nessuno gli aveva “detto come l'escavatore Parte_1
coinvolto nell'infortunio doveva essere caricato nel pianale del rimorchio utilizzato”, né “con quale
modalità” procedere a detta operazione. Il sig. , dipendente di all'epoca del sinistro, sentito come teste, ha CP_8 Controparte_1
confermato di “aver detto al ricorrente di caricare l'escavatore sul camion”, ma di non avergli dato
“istruzioni per caricare e scaricare l'escavatore”, perché “erano le sue mansioni” (v. verbale di udienza fascicolo di primo grado). Ed anzi, come correttamente evidenziato dal Tribunale di Venezia,
il caposquadra consigliò di “togliere il rimorchio solo perché così sarebbe stato un viaggio CP_8
più comodo”.
non ha dunque ricevuto alcun ordine riguardo le modalità di carico-scarico Parte_1
dell'escavatore e men che meno il datore di lavoro gli ha ordinato di utilizzare il rimorchio. L'unico ordine che il lavoratore ha ricevuto era quello di trasportare l'escavatore a Piove di Sacco e tanto era perfettamente in linea con le sue mansioni e competenze. L'appellante, operaio esperto, era assunto con la mansione di conduzione di mezzi di trasporto e utilizzo di macchine operatrici ed ha ricevuto l'adeguata formazione, come lui stesso ha avuto modo di dichiarare allo (v. verbale CP_7 CP_7
6.2.2018). A fronte dell'ordine di trasportare l'escavatore al deposito della Clea, ha scelto autonomamente i mezzi da impiegare per il trasporto del mini escavatore e le anomale modalità di carico/scarico, effettuando una manovra certamente non appropriata e pericolosa.
L'appellante deduce ulteriormente che, dall'istruttoria esperita, sarebbe emerso che “il sig.
non avrebbe comunque potuto utilizzare mezzi diversi dalla motrice con il rimorchio per Parte_1
svolgere la mansione assegnatagli”, perché egli “non possedeva l'abilitazione per l'utilizzo di gru e carrello elevatore”. E parimenti il signor deduce che non avrebbe nemmeno potuto Parte_1
avvalersi dell'aiuto del custode presente nel cantiere di Piove di Sacco, perché costui Persona_3
“non era in possesso del patentino per l'utilizzo di gru e carrelli elevatori”. Le circostanze indicate non sono affatto rilevanti. Anche ammesso che effettivamente né né potessero Parte_1 Parte_3
utilizzare la gru o il carrello elevatore, sarebbe stato sufficiente che il lavoratore si astenesse dall'effettuare lo scarico dell'escavatore, che non gli era stato richiesto. Del resto è proprio a dichiarare allo (v. verbale 7.2.2018) di aver deciso di eseguire la manovra la Parte_1 CP_7
sera stessa, anziché rimandarla al mattino seguente, pur sapendo che l'escavatore avrebbe dovuto essere caricato e scaricato mediante sollevamento e pur avendo già “testato” la non idoneità del rimorchio ad uso pianale in fase di carico dell'elevatore.
Resta solo da aggiungere che la condotta di , oltre ad essere del tutto arbitraria, è risultata Parte_1
altresì imprevedibile, posto che – come ancora dallo stesso lavoratore dichiarato allo (v. CP_7
verbale cit.) – prima del giorno dell'infortunio non aveva mai utilizzato una simile modalità di scarico del mini - escavatore. L'ipotesi di specie rientra dunque a pieno titolo nell'ambito dell'atto abnorme,
inopinabile ed esorbitante rispetto alle direttive ricevute, che esonera il datore di lavoro da qualsivoglia responsabilità.
Deve infine evidenziarsi che in tal senso di è pronunciato anche il giudice penale, nel giudizio conclusosi con sentenza irrevocabile di assoluzione n. 2695/2021.
L'appello deve essere rigettato, restando assorbite tutte le ulteriori questioni sollevate dalla società
datrice di lavoro relative alla quantificazione del danno e dalla società assicuratrice in merito all'azionabilità della polizza.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 55/14, considerata la natura, il valore della causa e l'attività difensiva svolta.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte, ogni diversa istanza disattesa, rigetta l'appello.
Condanna parte appellante a rifondere le spese del grado in favore della società Controparte_1
e , che liquida in € 6.946,00 per ciascuna parte, oltre IV, CPA e rimborso spese Controparte_2
generali.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Venezia, 22.5.2025
La Presidente