Sentenza breve 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 02/04/2025, n. 6598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6598 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06598/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11313/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11313 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da IA NA, rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Principato e Massimo Togna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Togna in Roma, via Federico Cesi n. 21;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Cultura, Formez Pa e la Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della “Graduatoria finale di merito n. 193 Funzionari Storici dell'arte”, relativa al “Concorso pubblico per il reclutamento di un contingente di 518 (cinquecentodiciotto) unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1”, nei ruoli del Ministero della Cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano, di cui al bando pubblicato in G.U., IV serie speciale Concorsi ed Esami, n. 88 del 2022;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati depositati dal ricorrente in data 8 gennaio 2025:
per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari,
- della “Graduatoria finale di merito n. 193 Funzionari Storici dell'arte”, relativa al “Concorso pubblico per il reclutamento di un contingente di 518 (cinquecentodiciotto) unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1”, nei ruoli del Ministero della Cultura.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Cultura, di Formez Pa e della Commissione Interministeriale Ripam;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
- sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.
Premesso che:
- il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale di merito relativa al concorso in oggetto, lamentando la sua mancata ricomprensione tra i vincitori, in ragione dell’asserita, erronea, valutazione dei titoli in suo possesso relativi alle esperienze lavorative maturate;
- si sono costituisce in giudizio, con atto meramente formale, le amministrazioni resistenti, depositando una relazione illustrativa, corredata da documentazione;
- con motivi aggiunti, assistititi da richiesta di misure cautelari collegiali, il ricorrente ha specificato le censure già articolate nell’atto introduttivo, avendo preso cognizione del verbale contente la griglia dei punteggi attribuiti alle esperienze lavorative;
Rilevato che:
- alla camera di consiglio del 1° aprile 2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare, è stato dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, della possibile tardività del ricorso e dell’eventuale inammissibilità dello stesso per genericità dei motivi formulati a norma dell’art. 40, comma 2, c.p.a.; indi, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- tra le varie questioni di rito rilevate d’ufficio dal Collegio, assume priorità logico-giuridica quella relativa alla ricevibilità del ricorso;
- presso questa Sezione ( ex multis , 31 gennaio 2025, n. 2105) è ormai consolidato il principio secondo cui “ occorre conciliare il disposto del vigente art. 19, d.lgs. n. 33/13, in forza del quale ‘(…) le pubbliche amministrazioni pubblicano (…) le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori’, correntemente interpretato ed applicato, nella prassi, nel senso che la graduatoria degli idonei non vincitori viene formata e pubblicata soltanto in sede di (eventuale) scorrimento, con le regole generali del processo amministrativo in tema di decorrenza del termine di impugnazione dalla conoscenza dell’atto lesivo (nel caso dei pubblici concorsi, la graduatoria) e con il sovraordinato principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, enunciato anche in apertura dal codice del processo amministrativo, quale canone ermeneutico fondamentale e vincolante (art. 1, c.p.a.). Ad avviso del Collegio, un’equilibrata composizione degli interessi in gioco può essere rinvenuta nell’obbligo per l’amministrazione di rendere immediatamente accessibile (il che presuppone la sua formazione già al momento della chiusura delle operazioni concorsuali, riferendosi l’art. 19, d.lgs. n. 33/13 alla sola pubblicazione) al candidato, che intenda agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi, la graduatoria comprensiva dei nominativi degli idonei non vincitori (con indicazione di eventuali riserve, fermo restando l’obbligo di oscuramento di dati e informazioni sensibili a tutela dei controinteressati), nonché ogni ulteriore, eventuale, atto necessario e sufficiente a ricostruire la propria posizione, con le modalità previste dalla l. n. 241/90, a condizione che il soggetto si attivi tempestivamente (come avvenuto nel caso di specie) secondo canoni di ordinaria diligenza (vale a dire, in tempi ragionevoli, tali da consentire all’amministrazione di evadere la richiesta), mediante proposizione di formale istanza di ostensione degli atti. Se tali condizioni vengono soddisfatte, discende, altresì, dai sopra richiamati principi di pienezza ed effettività della tutela, quale corollario indefettibile, la dilazione del termine per l’impugnazione della graduatoria fino al momento della percezione effettiva della (asserita) lesione, coincidente con la conoscenza dei predetti atti ovvero, in caso di mancata, incompleta od omessa ostensione, fino alla scadenza del termine per impugnare la determinazione dell’amministrazione (o il silenzio diniego) sull’accesso documentale. Tale soluzione, derivante da una lettura costituzionalmente orientata del combinato disposto dell’art. 19, d.lgs. n. 33/13 e delle norme generali in tema di impugnazione dell’atto amministrativo lesivo - coerente il principio di effettività della tutela degli interessi legittimi (artt. 24 e 113 Cost.) - ha il pregio, da un lato, di consentire alla parte l’individuazione del controinteressato effettivo, necessaria per non incorrere nell’inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 41, comma 2, c.p.a., dall’altro, di evitare la proposizione di ricorsi ‘al buio’, meramente esplorativi (destinati, come tali, ad una defatigante attività istruttoria ovvero ad una radicale declaratoria di inammissibilità laddove le censure proposte risultino non rispettose del canone di specificità imposto dall’art. 40, comma 2, c.p.a.) ovvero che il candidato non vincitore ritenga ab origine non conveniente od opportuno proporre, con positive ricadute anche sul piano della ragionevole durata del processo e del rispetto del superiore principio di economia dei mezzi processuali, in connessione con quello della ‘scarsità della risorsa giustizia’ (art. 111 Cost.), costantemente richiamato dalla giurisprudenza nella risoluzione di questioni di rito (ex multis, di recente, Cons. St., sez. V, 13 giugno 2024, n. 5319) ;
- sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, il ricorso, notificato in data 30 ottobre 2024, è irricevibile, sulla base di quanto emerge dalle stesse allegazioni contenute nel ricorso;
- innanzitutto, l’istanza di accesso agli atti è stata proposta soltanto in data 21 giugno 2024, con colpevole ed inescusabile (anche ai fini di un eventuale rimessione in termini) ritardo, addirittura oltre la scadenza del termine per l’impugnazione della graduatoria, pubblicata in data 12 febbraio 2024;
- in ogni caso, le ragioni della lesività dell’atto erano già percepibili dal ricorrente al momento della sua pubblicazione, posto che il candidato, pur rappresentando di non aver ancora ottenuto, al momento della redazione del ricorso, alcun documento tra quelli richiesti, ha dedotto come “ l’esito ampiamente positivo delle prove scritte ed orali rende evidente che la mancata inclusione del ricorrente nella graduatoria degli idonei ai fini dello scorrimento è dipesa dall’insufficiente punteggio attribuito per ti titoli di studio e di servizio ”;
- ciò rivela, da un lato, la piena contezza delle ragioni della mancata inclusione tra i vincitori, dall’altro, la giuridica e fattuale capacità di contestare efficacemente la graduatoria sin dalla sua pubblicazione (“ Per la precisione, dall’ottobre 2018 al dicembre 2023 è stato contrattualizzato per 55 mesi in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, mentre dal 2011 al 2015 è stato contrattualizzato con la “Pierreci”, poi divenuta Coopculture, come Collaboratore a progetto. Una simile esperienza, se correttamente valorizzata sulla base dei criteri fissati nel bando, avrebbe dato diritto al punteggio massimo (10 punti) previsto per i titoli di servizio ”), con conseguente riespansione delle regole generali in tema di decorrenza del termine per la proposizione della domanda di annullamento (art. 41 c.p.a.);
- le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti, in solido tra loro, che liquida in €1.000,00 (mille/00) per compensi, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Valerio Bello, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Bello | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO