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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 17/12/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione civile
Il tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1997 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente tra
, elettivamente domiciliato in Milano, viale Abruzzi n. 83, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Nicola Castiglioni, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione attore e in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, viale Controparte_1
Europa 190, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Febbo giusta procura per atto del notaio di Roma, rep. n. 55418, racc. n. 16104, registrato a Roma in data 4.5.2022 al n. Persona_1
5514 resistente oggetto: buoni fruttiferi postali.
1. I fatti di causa.
Il sig. a chiamato in giudizio deducendo che: Parte_1 Controparte_1
• in data 23.3.2001 aveva sottoscritto, presso l'ufficio postale di OR (FR), due buoni fruttiferi postali della serie AA1 del valore capitale di L. 10.000.000,00 ciascuno;
• all'atto della sottoscrizione dei titoli aveva chiesto all'impiegato postale rassicurazioni sul fatto che il titolo fosse ventennale, ovvero che maturasse interessi sino al 2021, e aveva ricevuto risposta affermativa;
• nell'anno 2021 si era recata presso l'Ufficio Postale ove aveva acquistato i buoni per riscuoterli, e gli era stata eccepita l'intervenuta prescrizione dei titoli;
1 • dai buoni non si poteva evincere in alcun modo la scadenza degli stessi, e al momento della sottoscrizione non aveva ricevuto alcun foglio informativo;
• aveva presentato, con esito negativo, formale reclamo alle e Controparte_1 successivamente ricorso all'ABF, che l'aveva respinto.
Ciò premesso in fatto, l'attore ha domandato, in via principale, accertata la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di la condanna della stessa al rimborso della Controparte_1 somma investita, pari ad € 10.329,14, oltre interessi riportati sul titolo, interessi legali e rivalutazione monetaria;
in subordine, la condanna della convenuta al risarcimento del danno, da quantificarsi in € 10.329,14, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la convenuta e ha esposto che i buoni fruttiferi di cui è causa appartengono alla serie “AA1”, istituita con d.m. 19.12.2000, e che erano stati emessi il 23.3.2001 e si erano prescritti nel decennio successivo alla scadenza del 6° anno e, dunque, alla data del
24.3.2017; inoltre, ha respinto ogni addebito di violazione degli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale, perché negli uffici postali sono forniti appositi prontuari con le caratteristiche dei buoni, nei locali degli uffici postali sono sempre affissi i rendimenti dei buoni in corso, e apposito avviso è rinvenibile sul sito web dedicato al risparmio postale;
inoltre, ha eccepito che i buoni recavano la dicitura “a termine”, per cui era onere del titolare verificarne la scadenza;
pertanto, ha chiesto il rigetto delle avverse domande, previo accertamento e dichiarazione dell'intervenuta prescrizione decennale, con vittoria di spese.
All'udienza del 7.10.2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sull'eccezione di prescrizione.
È incontestato che il sig. abbia sottoscritto i buoni fruttiferi postali n. Parte_1
01.989.791 14 e n. 01.989.792 14, del valore di L. 10.000.000 ciascuno, in data 23.3.2001 presso l'ufficio postale di OR.
Occorre rilevare che la normativa di riferimento del buono della serie AA1 è costituita dal d.m. di collocazione sul mercato, nella specie D.M. Economia e Finanze 19.12.2000, il quale all'art. 18 dispone che: “I buoni fruttiferi postali della serie "AA1" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione”. Lo stesso decreto, all'art. 3, prescrive che per i “buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”, mentre all'art. 6 dispone che “ espone nei propri locali Controparte_1
2 aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”.
Orbene, appare incontestabile che fra gli obblighi ricadenti in capo a vi sia la Controparte_1 consegna del foglio informativo contenente tutte le indicazioni necessarie al sottoscrittore per avere piena consapevolezza e conoscenza, tra le altre, della durata e della scadenza del titolo. ha contestato la circostanza della mancata consegna in modo del tutto Controparte_1 generico, limitandosi a dedurre che le informative erano affisse negli uffici postali e disponibili sul sito dedicato al risparmio postale.
Ciò detto, dall'omissione della resistente non può, in ogni caso, farsi discendere una rilevanza ai fini della decorrenza o sospensione del termine di prescrizione applicabile al diritto di rimborso del titolo in oggetto.
Infatti, l'ignoranza della scadenza dei titoli non può essere intesa quale impedimento all'esercizio del diritto di rimborso, poiché l'unica impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (così Cass. n. 3584/2012; cfr. anche Cass. n. 14193/2021; Cass. n. 22072/2018).
Pertanto, l'omessa consegna del foglio informativo non è idonea a sospendere o interrompere la prescrizione, e la domanda di esatto adempimento deve essere respinta.
3. Sulla domanda di risarcimento del danno.
L'attore, in subordine, ha spiegato domanda di risarcimento del danno per inottemperanza della convenuta al dovere di informazione sulla stessa gravante.
Come detto, non vi è alcuna prova che abbia consegnato il foglio Controparte_1 informativo al momento della sottoscrizione del buono fruttifero. Va, inoltre, rilevato che sulle copie dei buoni fruttiferi prodotte dall'attore non è presente alcun richiamo normativo ai predetti decreti, né tanto meno è indicata la scadenza dei titoli.
L'assenza di qualunque riferimento ha, con ogni evidenza, impedito al sottoscrittore di avere conoscenza e conoscibilità delle caratteristiche del buono secondo la diligenza del buon padre di famiglia.
3 La semplice dicitura “a termine” riportata sul buono non appare sufficiente, né idonea a sopperire all'assenza dell'indicazione sul documento della scadenza del titolo e del termine di prescrizione del diritto al rimborso del capitale e alla liquidazione degli interessi.
Ciò posto, stante l'esistenza di uno specifico obbligo posto a carico dell'emittente i titoli, secondo quanto previsto espressamente dall'art. 3 comma 1 e dall'art. 6 del d.m. tesoro
19.12.2000, a nulla valgono i richiami operati dalla resistente alla giurisprudenza secondo cui sarebbe stato onere del risparmiatore reperire le informazioni sui titoli.
Alla luce di quanto esposto, merita accoglimento la domanda risarcitoria avanzata dall'attore.
La soccombenza regola le spese di lite, che si liquidano con riferimento ai valori medi di cui al d.m. n. 147/2022, ridotti in considerazione del valore dell'affare rispetto allo scaglione di riferimento e non considerata la fase istruttoria, che non si è svolta.
P.Q.M.
Il tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, definitivamente pronunciando così provvede:
• accoglie la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore, e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore del medesimo dell'importo di € Controparte_1
10.329,14, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
• condanna a rifondere al sig. le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 264,00 per esborsi, ed € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Frosinone il 17.12.2025
Il giudice
(dott.ssa Maria Ciccolo)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione civile
Il tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1997 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente tra
, elettivamente domiciliato in Milano, viale Abruzzi n. 83, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Nicola Castiglioni, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione attore e in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, viale Controparte_1
Europa 190, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Febbo giusta procura per atto del notaio di Roma, rep. n. 55418, racc. n. 16104, registrato a Roma in data 4.5.2022 al n. Persona_1
5514 resistente oggetto: buoni fruttiferi postali.
1. I fatti di causa.
Il sig. a chiamato in giudizio deducendo che: Parte_1 Controparte_1
• in data 23.3.2001 aveva sottoscritto, presso l'ufficio postale di OR (FR), due buoni fruttiferi postali della serie AA1 del valore capitale di L. 10.000.000,00 ciascuno;
• all'atto della sottoscrizione dei titoli aveva chiesto all'impiegato postale rassicurazioni sul fatto che il titolo fosse ventennale, ovvero che maturasse interessi sino al 2021, e aveva ricevuto risposta affermativa;
• nell'anno 2021 si era recata presso l'Ufficio Postale ove aveva acquistato i buoni per riscuoterli, e gli era stata eccepita l'intervenuta prescrizione dei titoli;
1 • dai buoni non si poteva evincere in alcun modo la scadenza degli stessi, e al momento della sottoscrizione non aveva ricevuto alcun foglio informativo;
• aveva presentato, con esito negativo, formale reclamo alle e Controparte_1 successivamente ricorso all'ABF, che l'aveva respinto.
Ciò premesso in fatto, l'attore ha domandato, in via principale, accertata la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di la condanna della stessa al rimborso della Controparte_1 somma investita, pari ad € 10.329,14, oltre interessi riportati sul titolo, interessi legali e rivalutazione monetaria;
in subordine, la condanna della convenuta al risarcimento del danno, da quantificarsi in € 10.329,14, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la convenuta e ha esposto che i buoni fruttiferi di cui è causa appartengono alla serie “AA1”, istituita con d.m. 19.12.2000, e che erano stati emessi il 23.3.2001 e si erano prescritti nel decennio successivo alla scadenza del 6° anno e, dunque, alla data del
24.3.2017; inoltre, ha respinto ogni addebito di violazione degli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale, perché negli uffici postali sono forniti appositi prontuari con le caratteristiche dei buoni, nei locali degli uffici postali sono sempre affissi i rendimenti dei buoni in corso, e apposito avviso è rinvenibile sul sito web dedicato al risparmio postale;
inoltre, ha eccepito che i buoni recavano la dicitura “a termine”, per cui era onere del titolare verificarne la scadenza;
pertanto, ha chiesto il rigetto delle avverse domande, previo accertamento e dichiarazione dell'intervenuta prescrizione decennale, con vittoria di spese.
All'udienza del 7.10.2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sull'eccezione di prescrizione.
È incontestato che il sig. abbia sottoscritto i buoni fruttiferi postali n. Parte_1
01.989.791 14 e n. 01.989.792 14, del valore di L. 10.000.000 ciascuno, in data 23.3.2001 presso l'ufficio postale di OR.
Occorre rilevare che la normativa di riferimento del buono della serie AA1 è costituita dal d.m. di collocazione sul mercato, nella specie D.M. Economia e Finanze 19.12.2000, il quale all'art. 18 dispone che: “I buoni fruttiferi postali della serie "AA1" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione”. Lo stesso decreto, all'art. 3, prescrive che per i “buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”, mentre all'art. 6 dispone che “ espone nei propri locali Controparte_1
2 aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”.
Orbene, appare incontestabile che fra gli obblighi ricadenti in capo a vi sia la Controparte_1 consegna del foglio informativo contenente tutte le indicazioni necessarie al sottoscrittore per avere piena consapevolezza e conoscenza, tra le altre, della durata e della scadenza del titolo. ha contestato la circostanza della mancata consegna in modo del tutto Controparte_1 generico, limitandosi a dedurre che le informative erano affisse negli uffici postali e disponibili sul sito dedicato al risparmio postale.
Ciò detto, dall'omissione della resistente non può, in ogni caso, farsi discendere una rilevanza ai fini della decorrenza o sospensione del termine di prescrizione applicabile al diritto di rimborso del titolo in oggetto.
Infatti, l'ignoranza della scadenza dei titoli non può essere intesa quale impedimento all'esercizio del diritto di rimborso, poiché l'unica impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (così Cass. n. 3584/2012; cfr. anche Cass. n. 14193/2021; Cass. n. 22072/2018).
Pertanto, l'omessa consegna del foglio informativo non è idonea a sospendere o interrompere la prescrizione, e la domanda di esatto adempimento deve essere respinta.
3. Sulla domanda di risarcimento del danno.
L'attore, in subordine, ha spiegato domanda di risarcimento del danno per inottemperanza della convenuta al dovere di informazione sulla stessa gravante.
Come detto, non vi è alcuna prova che abbia consegnato il foglio Controparte_1 informativo al momento della sottoscrizione del buono fruttifero. Va, inoltre, rilevato che sulle copie dei buoni fruttiferi prodotte dall'attore non è presente alcun richiamo normativo ai predetti decreti, né tanto meno è indicata la scadenza dei titoli.
L'assenza di qualunque riferimento ha, con ogni evidenza, impedito al sottoscrittore di avere conoscenza e conoscibilità delle caratteristiche del buono secondo la diligenza del buon padre di famiglia.
3 La semplice dicitura “a termine” riportata sul buono non appare sufficiente, né idonea a sopperire all'assenza dell'indicazione sul documento della scadenza del titolo e del termine di prescrizione del diritto al rimborso del capitale e alla liquidazione degli interessi.
Ciò posto, stante l'esistenza di uno specifico obbligo posto a carico dell'emittente i titoli, secondo quanto previsto espressamente dall'art. 3 comma 1 e dall'art. 6 del d.m. tesoro
19.12.2000, a nulla valgono i richiami operati dalla resistente alla giurisprudenza secondo cui sarebbe stato onere del risparmiatore reperire le informazioni sui titoli.
Alla luce di quanto esposto, merita accoglimento la domanda risarcitoria avanzata dall'attore.
La soccombenza regola le spese di lite, che si liquidano con riferimento ai valori medi di cui al d.m. n. 147/2022, ridotti in considerazione del valore dell'affare rispetto allo scaglione di riferimento e non considerata la fase istruttoria, che non si è svolta.
P.Q.M.
Il tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, definitivamente pronunciando così provvede:
• accoglie la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore, e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore del medesimo dell'importo di € Controparte_1
10.329,14, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
• condanna a rifondere al sig. le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 264,00 per esborsi, ed € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Frosinone il 17.12.2025
Il giudice
(dott.ssa Maria Ciccolo)
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