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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 20/06/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1507 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Giacomo Middea ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in FU
(Cs) alla via Tenente R. Jannuzzi n. 3, come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 18.12.2020;
attore
E
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina CP_1
Mannarino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Paola (Cs) alla via
Sant'Agata n. 132, come da atto di costituzione di nuovo difensore depositato il 7.02.2025; convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: separazione giudiziale di coniugi.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.12.2020, ha rilevato di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in GU NT (Cs) il 3.06.2017 (trascritto nei CP_1 registri di stato civile del medesimo Comune al n. 1, parte I, anno 2017), in costanza del quale è Per nata, il 19.03.2020, una figlia di nome A fondamento della domanda ha rilevato che il rapporto tra i coniugi ha iniziato a deteriorarsi progressivamente a causa di frequenti liti spesso
1 dovute a futili motivi e, in ogni caso, dipese da atteggiamenti irrispettosi tenuti da CP_1 nei suoi confronti;
in data 6.09.2020, si è verificato nei pressi della casa coniugale (sita in
FU alla località Parrantoni) un acceso diverbio che ha visto coinvolti, oltre ai coniugi, anche i genitori e il fratello della moglie, i quali hanno arbitrariamente invaso la proprietà di suo padre, (fatti oggetto di denuncia presso la competente Procura della Repubblica); Persona_2
a seguito di tale episodio, ha abbandonato la casa coniugale, portando con sé la CP_1 Per figlia minore da quel momento, il rapporto tra i coniugi si è definitivamente logorato, divenendo impossibile la prosecuzione della convivenza;
da diversi mesi, ogni forma di relazione tra gli stessi è cessata e la moglie non gli ha più consentito di vedere la figlia, né gli ha fornito alcuna informazione sullo stato di salute o sull'andamento della crescita della stessa;
tale grave condotta ha segnato in modo irreversibile la frattura del vincolo coniugale, privandolo della possibilità di esercitare i propri diritti genitoriali;
l'abitazione coniugale (sita alla via
Parrantoni n. 21), ove vive, è intestata a suo padre;
egli esercita la professione di parrucchiere, mentre la moglie svolge l'attività di insegnante precaria nelle scuole secondarie;
i coniugi hanno provveduto alla chiusura di ogni conto bancario cointestato, pur essendo ancora pendente una disputa relativa all'autovettura Volkswagen Tiguan formalmente intestata alla moglie, ma, di fatto, in suo possesso e da lui utilizzata (avendo, in ogni caso, versato un anticipo di euro
5.000,00 al momento dell'acquisto della stessa e sempre pagato le rate del relativo finanziamento). Quindi, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “dichiarare Parte_1 la separazione giudiziale dei coniugi, con ordine di relativa annotazione all'Ufficiale di Stato civile del Comune interessato, con addebito della stessa a carico della sig.ra - CP_1 disporre che la casa coniugale, sita in FU (CS), Via Parrantoni, di proprietà del sig.
, padre del ricorrente, venga assegnata al sig. ; - porre a Persona_2 Parte_1 Per carico del sig. , per il mantenimento della figlia della coppia , un assegno mensile Pt_1 dell'importo di euro 250,00, o della maggiore o minor somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, nonché il
50% delle spese straordinarie, comprese quelle mediche e odontoiatriche non coperte dal SSN,
e quelle scolastiche, ricreative e sportive, necessarie per la figlia;
- disporre che nessun assegno di mantenimento, in considerazione dell'addebito della separazione e/o comunque dell'età della stessa e della propria posizione lavorativa, dovrà essere versato dal sig.
alla moglie;
- disporre l'affido condiviso ai genitori della figlia della coppia, Pt_1 [...]
, con collocazione della minore presso la madre e con diritto-dovere del padre di Per_3 poterle fare visita e di trascorrere del tempo con lei, per minimo tre giorni alla settimana, per
n. 4 ore al giorno, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 15 alle ore 19, nonché per una giornata durante il fine settimana, in maniera alternata con la moglie, dalle ore 17 del sabato, sino alle ore 17 della domenica;
- disporre che il padre avrà diritto a tenere con sé, in Per maniera alternata con la moglie, la figlia durante le festività natalizie e pasquali. In
2 particolare, il padre avrà diritto a tenere con sé la figlia dalle ore 16 del 24 dicembre, sino alle ore 16 del 25 dicembre, o dalle ore 16 del giorno 31 dicembre sino alle ore 16 del giorno 1 gennaio, ed il giorno di Pasqua, dalle ore 9 alle ore 21, o il lunedì dell'Angelo, nello stesso arco temporale, in maniera alternata con la moglie. Se nel corso dell'anno di riferimento, il Per padre avrà tenuto con sé la figlia il giorno di Natale, la minore starà con la madre il giorno di Capodanno, e viceversa. Se nel corso dell'anno precedente, il padre avrà tenuto con sé la figlia il giorno di Natale, l'anno successivo, il sig. potrà tenere con sé la figlia il Pt_1 giorno di Capodanno. Quanto detto, varrà anche per le festività pasquali;
- disporre che il padre potrà tenere con sé la figlia anche in giornate ulteriori, previo accordo sul punto con la moglie;
- disporre che il padre avrà diritto a tenere con sé la figlia, per giorni 15 consecutivi, nel periodo di ferie, che godrà nel periodo estivo o in quello immediatamente successivo, previo preavviso alla madre, di minimo un mese, riguardo al periodo che verrà scelto a tal fine;
- disporre che la proprietà dell'autovettura mod. Wolkswagen Tiguan, tg. FW709FS, formalmente intestata alla sig.ra ma concretamente pagata dal sig. che CP_1 Pt_1 ha già versato un anticipo pari ad € 5.000,00 ed ha, poi, acceso apposito finanziamento per la rimanenza, a proprio nome, in qualità di utilizzatore del veicolo, che sta mensilmente pagando, venga trasferita al sig. , mediante atto di passaggio della proprietà della Parte_1 stessa, che verrà posto in essere ad esclusive cure e spese del ricorrente;
- disporre che ogni Per decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute della figlia , venga presa in accordo tra i due genitori, che dovranno impegnarsi a mantenere buoni rapporti tra loro, al fine di consentire una sana e regolare crescita psico-fisica della loro figlia minore;
- disporre che il coniuge che volesse portare con sé all'estero la figlia, dovrà necessariamente avere, per poterlo fare, il consenso scritto dell'atro genitore;
- con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi nei confronti del
Procuratore costituito, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..”. si è costituita in giudizio con memoria difensiva depositata il 30.03.2021. La CP_1 stessa, pur aderendo alla domanda di separazione dei coniugi, ha contestato quanto ex adverso dedotto. In particolare, ha rilevato che la disgregazione del vincolo coniugale è dipesa unicamente dal comportamento gravemente inadempiente e lesivo degli obblighi familiari tenuto dal coniuge, nonché dalle condotte poste in essere dai familiari dello stesso, con i quali la coppia ha convissuto fin dai primi tempi del matrimonio;
la residenza coniugale è stata fissata, sin da subito, in un appartamento sovrastante l'abitazione dei genitori del marito, i quali hanno assunto, fin dall'inizio, un atteggiamento fortemente invasivo e interferente nella vita privata della coppia;
infatti, i suoceri pretendevano l'accesso illimitato all'abitazione coniugale, al punto da esigere che la porta rimanesse sempre aperta e le chiavi fossero lasciate inserite nella serratura per potervi accedere liberamente, così compromettendo gravemente la privacy e l'autonomia familiare;
tali ingerenze hanno dato luogo a un clima familiare oppressivo e lesivo
3 della sua dignità personale, tanto da aver subito continue umiliazioni e aggressioni verbali da parte dei suoceri, senza alcun intervento protettivo del marito, il quale ha mostrato una posizione di totale sottomissione alla volontà del padre;
anche l'annuncio della gravidanza non ha portato sollievo nel rapporto tra i coniugi, anzi e la sua famiglia hanno Parte_1 Per accolto con freddezza e malcelata delusione tale notizia;
dopo la nascita della minore avvenuta il 19.03.2020, il marito ha continuato a manifestare un atteggiamento anaffettivo, disinteressato e, in più occasioni, verbalmente denigratorio nei confronti della figlia, accusandola di essere fonte di problemi e dichiarando in più circostanze che avrebbe preferito avere un figlio maschio per assicurare la prosecuzione del cognome di famiglia;
tali condotte sono culminate in un episodio particolarmente grave avvenuto il 6.09.2020, allorquando, a seguito dell'ennesima lite coniugale, sono intervenuti, dapprima, i genitori del coniuge (che hanno ulteriormente alimentato la tensione con insulti nei suoi confronti) e, successivamente, suo padre, da lei contattato per ricevere supporto;
nel frattempo, il suocero, , si è Persona_2 recato al piano inferiore dello stabile per prelevare un'arma da fuoco e, tornando al piano superiore, le ha intimato di abbandonare l'abitazione, nonché la ha aggredito fisicamente
(mentre teneva in braccio la figlia), colpendola con uno schiaffo al volto, che ha causato l'urto della stessa contro una finestra, con conseguenti lesioni personali sia per lei, che per la figlia minore;
a seguito dell'intervento dei Carabinieri, l'arma è stata sequestrata e lei è stata invitata a lasciare l'abitazione con la bambina, in quanto ritenuta non sicura per la sua incolumità; tale episodio è stato denunciato presso le competenti autorità, costituendo oggetto di querela;
nei mesi successivi ha, altresì, presentato ulteriori querele, segnalando comportamenti gravemente lesivi tenuti dal suocero, avendo lo stesso pubblicato, senza autorizzazione, fotografie della figlia minore sui social network, in violazione della normativa sul trattamento dei dati personali e con potenziale pregiudizio per la tutela dell'immagine della stessa;
inoltre, ulteriori denunce hanno riguardato il coniuge, essendosi lo stesso indebitamente appropriato di somme a lei spettanti a titolo di indennità di disoccupazione, trasferendole dal conto cointestato ai coniugi a uno personale a lui intestato;
altresì, è stata vittima di un accesso abusivo a sistemi informatici e, in data 22.10.2020, ha ricevuto, tramite corriere, i propri effetti personali e quelli della figlia in condizioni igieniche degradanti, riposti in sacchi per l'immondizia e in parte danneggiati;
fin dai primi mesi dalla nascita della figlia, ha dimostrato un assoluto disinteresse Parte_1 non solo affettivo, ma anche economico verso la minore, omettendo di contribuire in qualsiasi forma al suo mantenimento e rifiutandosi persino di aggiornare il modello ISEE per accedere a benefici pubblici (come il bonus bebè e la carta acquisti), nonché ha tenuto nei suoi confronti atteggiamenti denigratori ed offensivi, oltre ad intrattenere una relazione extraconiugale;
di contro, lei si è sempre occupata della figlia minore, affrontando, altresì, da sola, con l'aiuto dei propri genitori, tutte le spese per il mantenimento e la cura della stessa, pur esercitando in modo precario l'attività di assistente tecnico informatico presso le scuole secondarie. Quindi, Pt_2
4
[...] ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “nel merito, in via principale, CP_1 dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al ricorrente essendo l'unico responsabile per la rottura del vincolo matrimoniale e, per l'effetto, disporre a carico del ricorrente la corresponsione di un assegno di mantenimento pari ad € 900,00 mensili, di cui €
450,00 per il mantenimento della minore , ed € 450,00 quale mantenimento a Persona_3 favore della - sempre nel merito, in via principale, accettare la rinuncia CP_1 all'assegnazione della casa familiare alla e, per l'effetto disporre a carico del CP_1
l'obbligo di corrispondere alla la somma di € 250,00 a titolo di Parte_1 CP_1 contribuzione per il pagamento di un canone di locazione di immobile ove stabilire la residenza familiare della e della minore - disporre l'affidamento CP_1 Persona_3 esclusivo della figlia alla madre sig.ra rimettendo all'On.le Persona_3 CP_1
Giudicante di disporre i diritti di visita da parte del , solo in presenza della madre per Pt_1
i motivi argomentati;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento di affidamento esclusivo, disporre il collocamento della figlia minore presso l'abitazione della resistente;
- in via riconvenzionale ritenere e dichiarare che la causa della separazione sia addebitabile al ricorrente e per l'effetto condannare quest'ultimo, al pagamento del diritto di mantenimento alla resistente sig.ra - condannare, conseguentemente, l'attore CP_1 alla refusione delle spese di lite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.”.
Incardinata la fase presidenziale, con ordinanza del 17.04.2021, sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 708 c.p.c.. In particolare, autorizzati i coniugi a vivere separatamente e ritenute non sussistenti le condizioni per prevedere un assegno di mantenimento in favore di è stato previsto: “che in via provvisoria la minore CP_1
sia affidata congiuntamente ai due genitori, con domicilio preferenziale presso la Per_4 madre e facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé (salvo diversi accordi intercorrenti tra i coniugi rivolti ad ampliare la facoltà di visita della madre) tutti i lunedì dalle ore 15,00 alle
19,00 nonché con i medesimi orari la domenica (a settimane alterne) e nei giorni festivi (in maniera alternata con la madre); - che il padre possa delegare a persone di famiglia le operazioni di prelievo e di accompagnamento della minore al domicilio materno;
- che in via provvisoria versi a entro il giorno cinque di ogni mese, un Parte_1 CP_1 assegno pari a € 300,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, per il mantenimento della figlia minore;
- che in via provvisoria i coniugi concorrano in egual misura (50%) alle spese extra assegno per i figli (da individuarsi secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente
“Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto” pubblicato anche sul sito istituzionale del tribunale)”. Inoltre, con la suddetta ordinanza è stato ritenuto opportuno disporre l'intervento dei Servizi Sociali territorialmente competenti per monitorare il nucleo familiare, stante la forte conflittualità tra i coniugi.
5 Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi, con visto del 21.04.2021, nulla ha opposto.
Instaurata la fase di merito, le parti hanno provveduto al deposito di scritti integrativi ex art. 709
c.p.c., con cui hanno sostanzialmente reiterato quanto dedotto nei precedenti scritti difensivi, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Con istanza depositata in data 18.01.2023, ha chiesto la parziale modifica Parte_1 dei provvedimenti adottati con l'ordinanza presidenziale del 17.04.2021 relativamente agli orari e alle modalità di visita della figlia minore. Instaurato il sub-procedimento iscritto al R.G. 1507-
1/2020, a definizione dello stesso, con ordinanza del 20.03.2023, è stato ratificato l'accordo raggiunto tra le parti all'udienza tenuta nella medesima data (stante la conformità delle relative condizioni all'interesse della figlia minore), con declaratoria, altresì, della cessazione della materia del contendere in ordine alle altre questioni in contestazione.
Espletata l'istruttoria (nel corso della quale è stata escussa un'unica teste indicata dalla convenuta), la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
10.03.2025, poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Le parti, provvedendo a tale incombente, hanno chiesto l'accoglimento delle domande indicate nelle rispettive note;
quindi, con ordinanza del 10.03.2025, il Giudice istruttore ha trattenuto la causa in decisione, con trasmissione degli atti al Collegio e concessione dei termini di ci all'art. 190
c.p.c..
Esaminati gli atti di causa, innanzitutto, va accolta la domanda di separazione personale dei coniugi. Risulta, infatti, che la convivenza tra i coniugi (già venuta meno prima dell'introduzione del giudizio) è definitivamente cessata, né appare in alcun modo ripristinabile, con il conseguente irrimediabile venir meno della comunione materiale e spirituale. Invero, quanto dedotto dalle parti rende evidente che le stesse non si considerano più avvinte dal vincolo matrimoniale, ormai disgregatosi, né sono disposte ad una ricostituzione dell'unione coniugale. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
Vista, poi, la richiesta di addebito della separazione a carico del coniuge avanzata dalla convenuta, è opportuno rilevare che, in tema di separazione personale, la pronuncia di addebito richiede, innanzitutto, l'accertamento della violazione degli obblighi coniugali;
in secondo luogo, occorre l'imputabilità della violazione non solo oggettiva (per essere fondata su fatti posti in essere dal coniuge, o con il suo concorso, ovvero su sue condotte omissive), ma anche soggettiva (nel senso della sua riferibilità alla sfera cognitiva e volitiva dello stesso coniuge); infine, è necessario che sussista il nesso di causalità fra la condotta implicante la violazione dei doveri coniugali e l'intollerabilità della convivenza (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. nn.
1744/2003, 9472/1999, 2648/1989). Secondo pacifica giurisprudenza, infatti, nella separazione personale, “La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che
6 l'art. 143 c.c. pone a carico dei medesimi coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
deve, pertanto, essere pronunciata la separazione senza addebito allorché non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza” (cfr. Cass. civ. sez. I del 5.02.2008 n. 2740; nonché Cass. civ. sez. I dell'8.06.2009
n. 13185 e Cass. civ. sez. I del 28.08.2014 n. 18074, secondo cui “La pronuncia di addebito ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. presuppone che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e sussista un nesso di causalità tra questo comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità nella prosecuzione della convivenza”; ed ancora, in modo conforme, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 15.7.2010 n. 16614
e Cass. sez. I del 28.4.2006 n. 9877). Dunque, ai fini della pronuncia di addebito, non è sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall'art. 143 c.c., essendo necessario che sia raggiunta la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno dei coniugi (o di entrambi), ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato l'intollerabilità della convivenza (cfr. in tal senso, ex plurimis Cass. civ. sez. IV del 14.07.2016 n. 14414, Cass. civ. sez. VI del 18.08.2016 n. 17317, Cass. civ. sez.
I del 24.08.2006 n. 4203, Cass. civ. sez. I del 16.11.2015 n. 23071, Cass. civ. sez. I dell'8.05.2003 n. 6970). Spetta, quindi, al Giudice del merito verificare non solo l'avvenuta violazione dei doveri discendenti dal vincolo matrimoniale, ma anche che la stessa sia stata la causa, e non l'effetto, dell'irrimediabile frattura del vincolo coniugale;
nonché grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare non solo la violazione, da parte di quest'ultimo, dei doveri di cui all'art. 143 c.c., ma anche l'efficacia causale di tale violazione, nel senso che la stessa ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Con particolare riferimento, poi, all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, occorre rilevare che essa, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, può giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra l'infedeltà e la crisi coniugale, tale che risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. n.
16859/2015). In particolare, “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi
7 dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà" (cfr. Cass. civ. sez. VI del 19.02.2018 n. 3923, nonché nello stesso senso, tra le altre,
Cass. civ. sez. I del 5.08.2020 n. 16691 e Cass. civ. sez. I del 14.02.2012 n. 2059).
Tanto premesso, esaminato il compendio probatorio in atti, non può ritenersi che la convenuta abbia offerto congrua prova della fondatezza della domanda di addebito della separazione proposta nei confronti del coniuge. Invero, con riguardo all'asserita relazione extraconiugale intrattenuta dall'attore in costanza di matrimonio, le asserzioni di (fermamente CP_1 contestate dall'attore) non hanno trovato riscontri probatori univoci, specifici e convincenti in ordine sia all'effettiva esistenza di detto adulterio, sia all'efficacia causale dello stesso ai fini del verificarsi dell'irrimediabile crisi coniugale (nei termini sopra esplicitati). Non può, infatti, ritenersi sufficiente la deposizione resa dall'unica teste escussa in corso di causa (indicata dalla convenuta) ovvero essendosi la stessa limitata a riferire: “Si è vero. Ho visto Controparte_2 sulla spiaggia in atteggiamenti intimi con questa ragazza che è la sua Parte_1 attuale compagna. Preciso che era l'estate del 2020” (cfr. il verbale dell'udienza del
13.05.2024). Si tratta, infatti, di dichiarazioni evidentemente generiche e non sufficientemente circostanziate, oltre che non corroborate da ulteriori elementi probatori, come tali non idonee a soddisfare il rigoroso onere probatorio richiesto in tema di addebito della separazione. Invero,
l'adulterio, in quanto fatto integrante una violazione dei doveri coniugali, non può certamente fondarsi su meri sospetti o deduzioni soggettive, occorrendo, come già rilevato, una dimostrazione piena e convincente non solo del fatto storico in sé, ma anche del nesso eziologico tra la relativa condotta e l'irreversibile crisi del rapporto coniugale (ulteriore elemento completamente assente nella fattispecie in esame). Difetta, infatti, nel caso di specie, anche la prova che il presunto tradimento imputato all'attore abbia costituito causa efficiente dell'irreversibile disgregazione dell'unione matrimoniale, evincendosi, piuttosto, dagli atti di causa che la crisi del rapporto coniugale (non imputabile in via esclusiva o prevalente ad uno dei coniugi) fosse già in atto. Parimenti, (dovendosi, ovviamente, considerare solo i comportamenti tenuti dai coniugi) non vi è prova di atteggiamenti denigratori ed offensivi asseritamente posti in essere dall'attore in danno della moglie idonei a giustificare (in virtù dei principi di diritto richiamati) la domanda di addebito della separazione in esame. Deve, dunque, concludersi per l'assenza dei presupposti di cui all'art. 151, comma 2, c.c., con il conseguente rigetto della domanda di addebito proposta dalla convenuta nei confronti di . Parte_1
Parimenti, va disattesa la richiesta di mantenimento avanzata da per sé stessa. CP_1
Come noto, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale;
in particolare, restano sospesi gli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali, come il dovere di assistenza materiale. Quindi, il coniuge cui non
8 sia stata addebitata la separazione può ottenere la condanna dell'altro coniuge al versamento in suo favore di un assegno di mantenimento laddove risulti che non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (da individuare con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche in termini di redditività, capacità di spesa e fondate aspettative per il futuro), nonché versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro coniuge, tenuto conto delle circostanze concrete, compresa, per esempio, la durata della convivenza (cfr. al riguardo, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 15.01.2018 n. 770, secondo cui “Il diritto all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, ha come suoi presupposti la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Il precedente tenore di vita coniugale deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali, non avendo - invece - rilievo il più modesto livello di vita eventualmente subito o tollerato”). Dunque, il diritto all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, ha come presupposti la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità da parte dello stesso di adeguati redditi propri (e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive), nonché la sussistenza di una disparità economica tra le parti, pur non essendo necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, attesa la sufficienza di una loro ricostruzione generale attendibile (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. I del 16.05.2017 n.
12196 e, in modo conforme, Cass. civ. sez. I del 12.01.2017 n. 605, secondo cui “In tema di separazione personale tra i coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante la convivenza matrimoniale e poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare detto tenore di vita;
in caso di esito negativo di tale verifica, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione, da effettuarsi attraverso la ricostruzione delle complessive situazioni economico-patrimoniali e reddituali degli stessi coniugi, senza che sia necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti da ciascun coniuge”).
Ciò posto, dal compendio probatorio in atti non si evincono elementi idonei a giustificare la previsione dell'obbligo dell'attore di contribuire al mantenimento della moglie, stante, tra l'altro, la mancata prova della sussistenza di un'effettiva considerevole disparità economica tra le parti (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. VI del 20.05.2021 n. 13724). Si evince, infatti, dagli atti di causa che la convenuta svolge l'attività di assistente tecnico scolastico presso istituti pubblici in virtù di contratti che, seppur a termine (ovvero rinnovati su base annuale), le
9 hanno assicurato una continuità lavorativa e reddituale. Invero, la stessa ha dichiarato di aver percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito lordo annuo pari ad euro 13.496,00, mentre l'attore, esercente l'attività di parrucchiere in un salone di cui è titolare, negli anni di imposta
2016, 2017 e 2018, ha dichiarato redditi pari alle rispettive somme di euro 8.039,00, 9.014,00 e
13.085,00. Dunque, anche valorizzando la capacità lavorativa della convenuta (avente 35 anni di età) e tenuto conto delle circostanze del caso concreto (compresa la breve durata della convivenza matrimoniale, pari a 3 anni circa), non può ritenersi suscettibile di accoglimento la domanda di mantenimento avanzata per sé stessa da (come, peraltro, già disposto, CP_1
a fronte di un quadro istruttorio rimasto sul punto immutato, con l'ordinanza presidenziale del
17.04.2021, non reclamata).
Parimenti, detta ordinanza è meritevole di conferma in ordine alla quantificazione del contributo Per paterno al mantenimento della figlia minore
Conformemente ai principi costituzionali (art. 30 Cost.), l'obbligo di mantenere i figli sorge a carico dei genitori per il solo fatto di averli generati. L'art. 315 bis c.c. stabilisce, infatti, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni", mentre l'art. 316 bis c.c. disciplina il concorso dei genitori nei relativi oneri. In ordine, poi, alla quantificazione del contributo, l'art. 337 bis c.c. (sostanzialmente identico al previgente art. 155
c.c.) dispone che "salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito".
Ebbene, tenuto conto della situazione reddituale-patrimoniale delle parti, dell'età della minore Per e delle sue presumibili esigenze di vita, si ritiene congruo fissare (in continuità con l'ordinanza presidenziale del 17.04.2021) il contributo di al mantenimento Parte_1 della figlia minore nella somma mensile di euro 300,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, da versare alla madre entro il giorno cinque di ogni mese (in contanti o mediante bonifico, vaglia postale o assegno). Inoltre, entrambi i genitori dovranno concorrere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia minore, da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del
Tribunale.
Analogamente, deve essere rigettata la domanda con cui la convenuta ha chiesto l'affido esclusivo della figlia minore in suo favore, confermando anche sul punto l'ordinanza presidenziale del 17.4.2021 (si ribadisce, in ogni caso, non reclamata).
Come noto, l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori costituisce il regime ordinario da prediligere (ove possibile) alla luce del principio della bigenitorialità (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 3.01.2017 n. 27; Cass. civ. sez. I del 19.05.2011 n.
10 11068; Cass. civ. sez. I del 29.03.2012 n. 5108; Cass. civ. sez. I del 17.12.2009 n. 26587).
L'affido congiunto di un minore a entrambi i genitori è, infatti, conforme a quanto previsto dall'art. 337 ter, comma 1 e 2, c.c., secondo cui “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli…”. Esso è disposto per attuare, al contempo, il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire e educare i figli
(come sancito dall'art. 30 Cost.) ed il diritto della prole a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, nonché a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale (in conformità a quanto disposto dall'art. 315 bis, comma 1, c.c.).
Dunque, in applicazione dei principi di cui agli artt. 337 bis e ter c.c., l'affido condiviso è inequivocabilmente funzionalizzato alla realizzazione dell'interesse morale e materiale della prole, sicché, nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari devono mirare (ove possibile) alla conservazione (o al ripristino) del rapporto dei minori con entrambi i genitori, il che comporta l'attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità quando non emergano dagli atti di causa evidenti differenti capacità genitoriali (cfr. al riguardo, ex multis, Cass. civ. n.
19323/2020, secondo cui “Il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, tuttavia nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena”). Ebbene, nel caso di specie, anche alla luce di quanto relazionato dai Servizi Sociali incaricati di monitorare il nucleo familiare, non sono emersi profili di inidoneità dell'una o dell'altra parte (e, in particolare, dell'attore) a ricoprire il ruolo di genitore ed assumere, responsabilmente e consapevolmente, le decisioni riguardanti la cura, l'educazione, l'istruzione e la crescita della figlia minore. Invero, dalle relazioni trasmesse dai Servizi Sociali di FU (recanti le date del 24.09.2021, 18.03.2022, 2.12.2022,
28.02.2023 e 22.06.2023) si desume che entrambe le figure genitoriali possono ritenersi adeguate con riguardo alle competenze educative e affettive, non essendo emersi elementi ostativi alla capacità di ciascuna di accudire, sostenere e prendersi cura della figlia minore in
11 modo congruo e rispettoso delle esigenze evolutive della stessa. Tanto, anche in considerazione di quanto emerso dalle visite domiciliari effettuate presso le rispettive abitazioni delle parti in causa, essendo stata riscontrata la presenza di ambienti adeguati, curati e rispondenti ai bisogni della minore, oltre che contesti familiari idonei a garantire il benessere psico-fisico della stessa.
È stato, inoltre, evidenziato che la relazione tra la minore e ciascun genitore risulta connotata da una buona qualità affettiva e, in particolare, a fronte dell'asserito disinteresse del padre nei confronti della bambina (dedotto dalla convenuta), durante le visite effettuate presso l'abitazione paterna, la minore è apparsa serena, affettuosa e ben inserita nel contesto familiare, Per dimostrando una relazione positiva sia con il padre, che con i nonni paterni;
analogamente,
è risultata presso il domicilio materno ben accudita, tranquilla e integrata in modo adeguato nella routine quotidiana. Tanto, comunque, non senza evidenziare che, in presenza di un perdurante elevato livello di conflittualità tra i genitori e di una comunicazione non sempre fluida ed efficace, gli operatori dei Servizi Sociali hanno sottolineato l'importanza, talvolta disattesa, di favorire una cooperazione reciproca tra i medesimi genitori, segnalando che le difficoltà relazionali tra gli stessi talora compromettono la piena attuazione del calendario delle visite e la continuità del rapporto padre-figlia. Non può, infatti, farsi a meno di rilevare che l'interesse superiore della minore impone ad entrambi i genitori l'obbligo giuridico e morale di adoperarsi per preservare e sostenere la relazione affettiva della figlia con l'altro genitore, senza frapporre ostacoli o pretestuose rigidità organizzative non orientate al benessere della minore.
Invero, pur non evincendosi dagli atti di causa condizioni ostative all'affido condiviso della Per figlia ad entrambi i genitori, è opportuno evidenziare che tale regime, quale cornice funzionale alla tutela armonica della crescita della minore, postula la salvaguardia del diritto della stessa a mantenere un rapporto stabile, sereno, equilibrato e continuativo con entrambi i genitori (dovendosi questi ultimi attivare ed impegnare per garantire una sua corretta Per attuazione). Dunque, nel preminente interesse della minore va disposto l'affido condiviso della stessa ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre.
Per quanto concerne, invece, il diritto di visita del padre, non evincendosi dagli atti di causa ragioni ostative a consentire un pieno esercizio di tale diritto (anche in considerazione Per dell'attuale età di , potrà vedere e tenere con sé la figlia minore (salvo Parte_1 diversi accordi raggiunti con la madre volti ad ampliare la facoltà in questione), durante la settimana, il lunedì e il mercoledì dall'uscita di scuola (o dalle 10.00 nel periodo extrascolastico) alle 19.00 (20.00 nel periodo estivo); a settimane alterne, dalle 15.00 del sabato alle 19.00 della domenica successiva (20.00 nel periodo estivo); ad anni alterni, dalle 10.00 del
23 dicembre alle 20.00 del 25 dicembre ovvero dalle 10.00 del 30 dicembre alle 20.00 dell'1 gennaio;
sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua, Pasquetta e nelle altre festività calendarizzate dalle 10.00 alle 20.00; nel periodo estivo, per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare con la madre entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
12 Va, poi, disattesa la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta dall'attore.
Per pacifica giurisprudenza, infatti, “Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater
c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del
d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela
l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (cfr. Cass. civ. sez. VI del 7.02.2018 n. 3015; nonché in senso conforme, ex plurimis, Cass. civ. sez. VI del 4.10.2018 n. 24254, secondo cui
“In materia di separazione o divorzio, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, onde, finanche nell'ipotesi in cui
l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti”). Dunque, la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e/o maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti che costituisce il centro dei propri affetti, al fine di garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate.
Ebbene, stante la funzione sottesa all'assegnazione della casa coniugale (peraltro, nel caso di Per specie, di proprietà del padre dell'attore) ed il collocamento prevalente della minore presso la madre, non è suscettibile di accoglimento la relativa domanda proposta da Parte_1
né può ritenersi meritevole di plauso la richiesta di volta ad ottenere dal
[...] CP_1 coniuge, in aggiunta al mantenimento per la figlia minore, il versamento di una somma mensile come contributo per la locazione di un immobile, avendo rinunciato all'assegnazione della casa coniugale. Infatti, posto che non è stata offerta alcuna prova in ordine all'effettivo esborso da parte della convenuta di un canone per la locazione di un immobile abitato con la figlia minore
(e al relativo importo), occorre, altresì, considerare che la casa coniugale di cui si discute risulta di proprietà di un soggetto terzo rispetto alle parti in causa, sicché essa (o meglio la sua assegnazione) non può, comunque, incidere sugli oneri economici da porre a carico delle stesse
(a fronte, in ogni caso, della congruità del contributo paterno al mantenimento della figlia minore nella somma sopraindicata in considerazione delle ragioni già esplicitate).
In ordine, invece, alla domanda dell'attore riguardante l'autovettura Volkswagen Tiguan, va dichiarata la sua inammissibilità.
13 Secondo pacifica giurisprudenza, infatti, è esclusa la possibilità̀ di un simultaneus processus tra l'azione di separazione (o di divorzio) e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni, il risarcimento di danni e/o la divisione di immobili, essendo queste ultime autonome e distinte dalla prima, nonché soggette al rito ordinario di cognizione (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I dell'8.09.2014 n. 18870, Cass. civ. sez. VI del 24.12.2014 n. 27386,
Cass. civ. sez. I del 29.01.2010 n. 2155, Cass. civ. sez. I del 21.5.2009 n. 11828 e Cass. civ. sez.
I del 22.10.2004 n. 20638).
Il parziale accoglimento delle domande proposte dalle parti e la natura delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite;
così come, a fronte, tra l'altro, dell'insussistenza di una piena soccombenza dell'attore, non è suscettibile di accoglimento la domanda di condanna dello stesso ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta (comunque, priva di qualsivoglia riscontro assertivo e probatorio).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al
R.G. n. 1507/2020 vertente tra e ogni contraria istanza, Parte_1 CP_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione giudiziale tra e coniugatisi in Parte_1 CP_1
GU NT (Cs) in data 3.06.2017, il cui atto è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 1, parte I, anno 2017;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di GU NT (Cs) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la figlia minorenne sia affidata in modo condiviso ad entrambi i Persona_3 genitori, con domicilio preferenziale presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e riportate;
- dispone che corrisponda, entro il giorno cinque di ogni mese (in contanti o Parte_1 mediante vaglia postale, assegno o bonifico), a per il mantenimento della figlia CP_1 minore, la somma mensile di euro 300,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
- dispone che entrambi i genitori contribuiscano, nella misura del 50% ciascuno, alle spese extra assegno da sostenere nell'interesse della figlia minore, da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale di Paola;
- rigetta la richiesta di addebito della separazione avanzata da a carico di CP_1
e la domanda di mantenimento da lei proposta per sé stessa;
Parte_1
- rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta da;
Parte_1
- dichiara inammissibile ogni altra domanda;
14 - rigetta la domanda di condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; Parte_1
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di GU NT (Cs) per quanto di competenza,
Così deciso in Paola in data 10.06.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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