Ordinanza collegiale 1 settembre 2025
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00752/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02186/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2186 del 2019, proposto da
Vodafone Italia S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Belvini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cardito - Responsabile del Servizio, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento protocollo n. 2601 del 27.02.2019, con il quale “si comunica che il Comune di Cardito non ha più interesse al mantenimento del Vs impianto su suolo di proprietà comunale; pertanto non essendo più disponibile al rinnovo della concessione di che trattasi, Vi intima la rimozione delle strutture dal sito occupato e al ripristino dello stato dei luoghi in un congruo lasso temporale, che si avrà cura di comunicare”;
- di ogni altro atto connesso, preordinato e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 la dott.ssa RI NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la società ricorrente, a seguito dell’acquisizione dei titoli abilitativi, realizzava una S.R.B. sull’immobile comunale individuato in un’area di pertinenza della Villa Comunale “Vasca Taglia”, concessa in locazione per la durata di 9 anni - tacitamente rinnovata, salvo disdetta -, con i contratti indicati in ricorso, rispettivamente del 12.03.2007 e del 1.07.2008, da ultimo modificati con atto di novazione del 29.09.2010;
Preso atto che, in data 01.03.2017, la medesima ricorrente formulava istanza al Comune di Cardito per “il rinnovo della concessione (in locazione) della porzione di immobile su descritta per la durata di anni nove, dietro corresponsione della tassa o del canone previsto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del D.Lgs. 1°Agosto 2003, n.259; con la previsione di una apposita riduzione della tariffa stabilita per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche realizzati con manufatti di altra tipologia, ai sensi della lett. e), comma 2, art. 63 del D.Lgs. n. 446 de11997”, comunicando, all’uopo,“che, nelle more, la Società richiedente provvederà al pagamento dell'importo minimo di 516,46 euro, come disposto dalla legge”;
Visto l’art. 93 del d.lgs. 1 agosto 2003, n.259, ante riforma del 2001, rubricato “Divieto di imporre altri oneri”, commi 1 e 2 (“1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”: “2. “… Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (cd. TOSAP) di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (cd. COSAP) di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”);
Visto l’art. 63, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 446 del 1997, abrogato dal 1 gennaio 2020 ma vigente al momento della richiesta, rubricato “Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a norma del quale: “2. Il regolamento (COSAP) è informato ai seguenti criteri: …e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali”;
Valutato che la richiesta di applicazione di tali disposizioni normative è destinata ad ottenere, per il futuro, una riduzione del corrispettivo pattuito per la concessione in locazione della porzione di immobile pubblico de qua , dovendosi, in sostanza, rideterminare il corrispettivo dell’occupazione nei termini fissati dal richiamato art. 93 d.lgs. n. 259/2003, con la riduzione di cui alla lett. e), comma 2, dell’art. 63 del D.Lgs. n. 446 de1 1997;
Considerato che il provvedimento impugnato con il presente ricorso, adottato dall’Ente Locale in data 27.02.2019 - con il quale è stata intimata alla società ricorrente la rimozione della S.R.B. e delle relative infrastrutture -, risulta motivato in ragione della circostanza che “sono emerse posizioni di natura economica inconciliabili alla permanenza delle strutture della ricorrente nel Parco Vasca Taglia, sicché si comunica che il Comune di Cardito non ha più interesse al mantenimento del Vs impianto su suolo di proprietà comunale”, concludendosi nel senso che “pertanto, non essendo più disponibile al rinnovo della concessione di che trattasi, Vi intima la rimozione delle strutture dal sito occupato e al ripristino dello stato dei luoghi in un congruo lasso temporale, che si avrà cura di comunicare. Fatte salve pendenze economiche in favore dell'Ente tutt'ora esistenti”;
Valutato che, secondo giurisprudenza consolidata, “Il contratto con il quale un ente pubblico od un concessionario di pubblico servizio cedono ad un privato, dietro corrispettivo, il godimento di un immobile facente parte del loro patrimonio disponibile, integra gli estremi della locazione e non della concessione amministrativa; pertanto la domanda proposta dal conduttore contro l'ente od il concessionario medesimo, diretta ad ottenere l'accertamento della validità del contratto rientra nella giurisdizione del giudice ordinario” (Cassazione civile sez. un., 05/04/1993, n.4054);
Stimato, infatti, che: “Non è caratterizzato dalla destinazione "a pubblico servizio" un immobile … ceduto in locazione con contratto privatistico …; di conseguenza, poiché viene meno il vincolo caratterizzante i beni del patrimonio indisponibile (per il quale essi non possono essere sottratti alla loro destinazione, art. 828 c.c.) nonché la possibilità, per il soggetto pubblico, di fare esplicazione del potere di autotutela amministrativa, sussiste la competenza dell'a.g.o. per le questioni nascenti da detto rapporto” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, 22/07/1993, n.645);
Valutato, parimenti, che “Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla controversia relativa all'ammontare dell'indennità dovuta, dopo la scadenza del contratto, da una pubblica amministrazione (ovvero da un privato) per l'occupazione di un immobile già condotto in locazione, perché la relativa determinazione dipende esclusivamente dalle clausole dell'originario rapporto e dalle norme ad esso applicabili” (Cassazione civile, sez. un., 28/12/2024, n. 34751);
Assegnati alle parti, con ordinanza n. 5999 dell’1.09.2025, “30 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su quest'unica questione, eccepita ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 73, comma 3, c.p.a.”;
Vista la memoria prodotta in data 30.09.2025, con la quale parte ricorrente richiama la sussistenza di “differenti orientamenti resi da parte delle autorità giudiziaria amministrativa ed ordinaria circa l’appartenenza alla giurisdizione del G.A. o del G.O. in tema di applicazione della disciplina di cui al richiamato art. 93 d.lgs. n. 259/2003 (attuale art. 54)”;
Valutato, in via dirimente, che “Soltanto l'attribuzione a privati dell'utilizzazione di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato o dei comuni, quale che sia la terminologia adottata nella convenzione ed ancorché presenti elementi privatistici, è (sempre) riconducibile, ove non risulti diversamente, alla figura della concessione-contratto, atteso che il godimento dei beni pubblici, stante la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, può essere legittimamente attribuito ad un soggetto diverso dall'ente titolare del bene - entro certi limiti e per alcune utilità - solo mediante concessione amministrativa. Perciò le controversie attinenti al detto godimento sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 l. 6 dicembre 1971 n. 1034 (ora art. 133, comma 1, lett. b), c. proc. amm.), quando non abbiano ad oggetto indennità, canoni ed altri corrispettivi. Qualora, invece, si tratti di beni del patrimonio disponibile dello Stato, dei comuni o di un ente come quello in esame, il cui godimento sia stato concesso a terzi dietro un corrispettivo (nella specie: canone locativo), indipendentemente del "nomen iuris" che le parti abbiano dato al rapporto …, si versa comunque nell'oggettivo schema civilistico della locazione e le controversie da esso insorgenti spettano alla giurisdizione ordinaria” (Cons. di St., sez. VI, 19/07/2013, n.3924);
Ritenuto che, pertanto, il ricorso è inammissibile, rilevandosi l’eccepito difetto di giurisdizione del giudice adito, venendo in rilevo beni dell’ente pubblico assoggettati ad un regime di piena disponibilità negoziale di diritto privato, ancorché destinati all'esercizio del pubblico servizio, con la conseguenza che, in caso di concessione del godimento di essi ad un privato, dietro pagamento di un canone, si instaura un rapporto di locazione soggetto all'ordinario regime privatistico, ivi compresa la devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario delle controversie ad esso relative;
Precisato che, declinata la giurisdizione di questo giudice amministrativo, è consentito alla parte, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., proseguire il giudizio avanti al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con salvezza degli effetti già prodottisi all'atto della proposizione dell'azione avanti a questo giudice, secondo quanto stabilito dalla norma citata;
Stimato equo, in ragione della mera pronuncia in rito, compensare tra le parti le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, indicandosi come competente il giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ex art. 11 c.p.a. nei termini di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA LA MA, Presidente
RI NI, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI NI | IA LA MA |
IL SEGRETARIO