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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/06/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 39/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, viale della Pace, n. 30, presso lo Parte_1 studio degli avv.ti Domenico Paglianiti (PEC: e Nicola Email_1
Cannatelli ( che congiuntamente e disgiuntamente lo Email_2 rappresentano e difendono giusta procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P: Murmura, snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito (PEC: E
) ed Ettore Triolo (PEC: Email_3
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_5
e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Pensione di reversibilità Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 09/01/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità del i provvedimenti di rigetto, emessi dall'Ente previdenziale, diretti ad escludere la sua inabilità alla data del decesso del padre,
[...]
, avvenuta il 22.07.2021. Il ricorrente deduceva di soffrire di infermità fisiche e mentali Per_1 tali da essere impossibilitato a dedicarsi a qualunque attività lavorativa, di avere un'età superiore a 18 anni e di essere stato a completo carico del padre che, prima del decesso, si occupava del suo sostentamento in maniera continuativa. Il ricorrente chiedeva, sulla base dell'asserita sussistenza
1 a suo favore, di tutti i requisiti previsti dalla legge, l'accertamento del suo diritto a percepire la quota di reversibilità sulla pensione già in godimento dal padre deceduto. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “voglia riconoscere con sen tenza che il signor è persona inabile ai sensi dell'art. 39 del DPR 26 aprile 1957 n. Parte_1
818, in quanto soffre di infermità fisiche e mentali tale da essere impossibilitato a dedicarsi ad un proficuo lavoro, con conseguente diritto a perce pire la quota di reversibilità sulla pensione del di lui padre , co dice fiscale: nato a [...] il 9 agosto Persona_1 C.F._1
1938, titolare delle pensioni categorie SO n. 28044612, VO 14025320 INVCIV n. 07011274, Vibo CP_1
Valentia, deceduto il 22 luglio 2021, ovvero, voglia l'Ill.mo Giudice adito nominare un consulente tecnico d'ufficio per la verifica delle con dizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante, che è rivolta al riconoscimento di persona inabile ai sensi dell'art. 39 del DPR 26 aprile 1957 n. 818, in quanto soffre di infermità fisiche e mentali tale da essere impossibilitato a dedicarsi ad un proficuo lavoro, con conseguente condanna dell a corrispondere in favore del ricorrente la quota di CP_1 reversibilità sulla pensione del di lui padre , codice fiscale: Persona_2 C.F._1 nato a [...] il [...], titolare delle pensioni categorie SO n. 28044612, VO 14025320 INVCIV n. 07011274, , , deceduto il 22 luglio 2021. Controparte_2 Controparte_2
Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente fase del giudizio da distrarsi in favore di procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c. che dichiarano di avere anticipa to le prime e non riscosse le seconde.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento della consulenza medica d'ufficio, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Ai sensi della circolare n. 185/2015, recante disposizioni in materia di trattamento pensionistico ai superstiti (Legge 21 luglio 1965, n. 903), la pensione di reversibilità è un trattamento riconosciuto ai componenti del nucleo familiare di un pensionato deceduto. Essa spetta:
- al coniuge (anche separato o divorziato, a condizione che sia titolare dell'assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza dichiarativa dello scioglimento/cessazione degli effetti del matrimonio);
- ai figli che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo;
- i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico del pensionato alla data di morte dello stesso.
3. L'art. 22 della medesima legge, prevede che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi…”
3.1. I fatti costitutivi del diritto alla pensione di reversibilità rilevati nella fattispecie sono quindi: il rapporto di filiazione con il pensionato o l'assicurato; il decesso di quest'ultimo; il
2 riconoscimento della condizione di inabile al lavoro (da considerarsi come assoluta e permanente impossibilità di svolgere attività lavorativa) e la “vivenza a carico” del figlio al momento della morte del genitore.
4. Dall'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio è emerso che il ricorrente è affetto da
“moderata cardiopatia ipertensiva;
sindrome ansiosa-depressiva; artrosi diffuse con discopatie in assenza di significative limitazioni funzionali;
pregressa ulcera gastrica. […] che il periziando non si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, ai sensi dell'art. 39 del DPR 26 aprile 1957, n. 818; che il valore percentuale di invalidità da attribuire al ricorrente corrisponda in atto, al 40% (quaranta percento), con decorrenza 3.05.2025 e fino ad eventuale visita di revisione da effettuarsi entro i tre anni da oggi”.
5. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione.
6. Il ricorrente, pertanto, non risulta essere in possesso del requisito dell'inabilità totale richiesto dalla legge al tempo della morte del padre.
7. Da ciò discende il rigetto del ricorso.
8. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c.
- come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03
- avendo la ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
8. Le spese della CTU, pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone, definitivamente, a carico di le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Vibo Valentia, 11/06/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, viale della Pace, n. 30, presso lo Parte_1 studio degli avv.ti Domenico Paglianiti (PEC: e Nicola Email_1
Cannatelli ( che congiuntamente e disgiuntamente lo Email_2 rappresentano e difendono giusta procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P: Murmura, snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito (PEC: E
) ed Ettore Triolo (PEC: Email_3
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_5
e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Pensione di reversibilità Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 09/01/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità del i provvedimenti di rigetto, emessi dall'Ente previdenziale, diretti ad escludere la sua inabilità alla data del decesso del padre,
[...]
, avvenuta il 22.07.2021. Il ricorrente deduceva di soffrire di infermità fisiche e mentali Per_1 tali da essere impossibilitato a dedicarsi a qualunque attività lavorativa, di avere un'età superiore a 18 anni e di essere stato a completo carico del padre che, prima del decesso, si occupava del suo sostentamento in maniera continuativa. Il ricorrente chiedeva, sulla base dell'asserita sussistenza
1 a suo favore, di tutti i requisiti previsti dalla legge, l'accertamento del suo diritto a percepire la quota di reversibilità sulla pensione già in godimento dal padre deceduto. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “voglia riconoscere con sen tenza che il signor è persona inabile ai sensi dell'art. 39 del DPR 26 aprile 1957 n. Parte_1
818, in quanto soffre di infermità fisiche e mentali tale da essere impossibilitato a dedicarsi ad un proficuo lavoro, con conseguente diritto a perce pire la quota di reversibilità sulla pensione del di lui padre , co dice fiscale: nato a [...] il 9 agosto Persona_1 C.F._1
1938, titolare delle pensioni categorie SO n. 28044612, VO 14025320 INVCIV n. 07011274, Vibo CP_1
Valentia, deceduto il 22 luglio 2021, ovvero, voglia l'Ill.mo Giudice adito nominare un consulente tecnico d'ufficio per la verifica delle con dizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante, che è rivolta al riconoscimento di persona inabile ai sensi dell'art. 39 del DPR 26 aprile 1957 n. 818, in quanto soffre di infermità fisiche e mentali tale da essere impossibilitato a dedicarsi ad un proficuo lavoro, con conseguente condanna dell a corrispondere in favore del ricorrente la quota di CP_1 reversibilità sulla pensione del di lui padre , codice fiscale: Persona_2 C.F._1 nato a [...] il [...], titolare delle pensioni categorie SO n. 28044612, VO 14025320 INVCIV n. 07011274, , , deceduto il 22 luglio 2021. Controparte_2 Controparte_2
Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente fase del giudizio da distrarsi in favore di procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c. che dichiarano di avere anticipa to le prime e non riscosse le seconde.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento della consulenza medica d'ufficio, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Ai sensi della circolare n. 185/2015, recante disposizioni in materia di trattamento pensionistico ai superstiti (Legge 21 luglio 1965, n. 903), la pensione di reversibilità è un trattamento riconosciuto ai componenti del nucleo familiare di un pensionato deceduto. Essa spetta:
- al coniuge (anche separato o divorziato, a condizione che sia titolare dell'assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza dichiarativa dello scioglimento/cessazione degli effetti del matrimonio);
- ai figli che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo;
- i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico del pensionato alla data di morte dello stesso.
3. L'art. 22 della medesima legge, prevede che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi…”
3.1. I fatti costitutivi del diritto alla pensione di reversibilità rilevati nella fattispecie sono quindi: il rapporto di filiazione con il pensionato o l'assicurato; il decesso di quest'ultimo; il
2 riconoscimento della condizione di inabile al lavoro (da considerarsi come assoluta e permanente impossibilità di svolgere attività lavorativa) e la “vivenza a carico” del figlio al momento della morte del genitore.
4. Dall'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio è emerso che il ricorrente è affetto da
“moderata cardiopatia ipertensiva;
sindrome ansiosa-depressiva; artrosi diffuse con discopatie in assenza di significative limitazioni funzionali;
pregressa ulcera gastrica. […] che il periziando non si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, ai sensi dell'art. 39 del DPR 26 aprile 1957, n. 818; che il valore percentuale di invalidità da attribuire al ricorrente corrisponda in atto, al 40% (quaranta percento), con decorrenza 3.05.2025 e fino ad eventuale visita di revisione da effettuarsi entro i tre anni da oggi”.
5. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione.
6. Il ricorrente, pertanto, non risulta essere in possesso del requisito dell'inabilità totale richiesto dalla legge al tempo della morte del padre.
7. Da ciò discende il rigetto del ricorso.
8. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c.
- come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03
- avendo la ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
8. Le spese della CTU, pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone, definitivamente, a carico di le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Vibo Valentia, 11/06/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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