Art. 2.
L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e' abilitato a destinare lire 22.500 milioni del citato contributo per corrispondere alle imprese editoriali di giornali quotidiani una integrazione al prezzo della carta. L'integrazione spettante a ciascuna impresa editoriale e' determinata in proporzione al numero di copie vendute nell'anno 1976 dei giornali quotidiani da essa editi.
Il numero delle copie vendute nel 1976 e' ricavato dai dati contenuti nei bilanci depositati presso il registro nazionale della stampa quotidiana, periodica e delle agenzie di stampa ai sensi dell' articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 172 .
L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e' abilitato a destinare lire 22.500 milioni del citato contributo per corrispondere alle imprese editoriali di giornali quotidiani una integrazione al prezzo della carta. L'integrazione spettante a ciascuna impresa editoriale e' determinata in proporzione al numero di copie vendute nell'anno 1976 dei giornali quotidiani da essa editi.
Il numero delle copie vendute nel 1976 e' ricavato dai dati contenuti nei bilanci depositati presso il registro nazionale della stampa quotidiana, periodica e delle agenzie di stampa ai sensi dell' articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 172 .