Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/03/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
n. 2140/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 4.11.2024 al numero 2140 /2024 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 3044/2024 emessa dal Tribunale di
FIRENZE il 25.9.2024, pubblicata il 2.10.2024 pendente fra
( e ( , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. CELLINI PARDO ( ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
AVV. ( ),, QUALE CURATORE SPECIALE DEL CP_1 C.F._4
MINORE costituita in proprio ed elettivamente domiciliata presso il Persona_1 proprio studio, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
PG
INTERVENUTO sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “All'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, affinché, espletati i provvedimenti di rito, Voglia accogliere le seguenti conclusioni: in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze n.3044/2024 pubblicata il 02.10.2024 e
1
RG 8460/2023 (con salvezza del capo in cui viene mantenuto al minore il cognome quale parte essenziale e irrinunciabile della personalità del minore) - Nel Pt_1 merito: Respingere la domanda avanzata dalla Curatrice del minore Persona_1 tenuto conto principalmente dell'interesse nel minore, non ravvisando nel caso di specie, sufficienti motivazioni prevalenti rispetto alla tutela della stabilità del consolidato status familiare di quest'ultimo; - In ogni caso: Mantenere il cognome al minore, rappresentando questo un segno distintivo identitario della Pt_1 persona ormai consolidato, con ogni conseguente pronuncia;
- In via istruttoria: al fine di compiere un concreto accertamento, a tutela dell'equilibrio psico fisico del minore coinvolto nell'azione giudiziale, dell'effettivo interesse del Persona_1 minore stesso alla modifica del suo status disporre una perizia psicologica e/o una relazione del Servizio Sociale ed DUcativo competente per territorio sulle condizioni di vita del minore, sui rapporti affettivi dal medesimo instaurati con la madre, con il padre, nonché con la sorella ed i rispettivi nuclei familiari, sulla capacità di discernimento del minore, sul percorso di vita del sulla sua Pt_3 residenza effettiva, sulla sua idoneità genitoriale, e/o procedere all'audizione del minore con il supporto di un professionista incaricato. Ammettere altresì le prove per testi richieste e non ammesse in primo grado da intendersi qui fedelmente riportate. - In ipotesi: Compensare tra le parti le spese e competenze di entrambi
i gradi di giudizio, a fronte di gravi ed eccezionali ragioni che la giustificano quali
l'oggettiva incertezza della questione di fatto trattata (al momento della costituzione in giudizio era incerta la paternità) ed il mutamento giurisprudenziale sulla questione dirimente favorevole alle tesi dei convenuti, in particolare con la sopravvenuta ordinanza della Cass. Civile, sez. I, pubblicata il 22.11.2023 n.
32417/2023, e Cass. Civile sez. I n. 28317 del 10.10.2023. - In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Parte appellata: “Nel merito Voglia la Corte adita, previa valutazione del miglior interesse per il minore respingere l'appello proposto avverso Persona_1 la sentenza del Tribunale di Firenze 3044/24 del 2/10/2024, in punto di status. Si dichiara remissivo a giustizia per quanto concerne l'appello proposto in punto di condanna alle spese di lite. In via istruttoria Ove ritenuto opportuno dalla Corte, chiede che sia sentito da uno specialista per valutare gli effetti sul suo Per_1 equilibrio psicologico della conferma della sentenza di primo grado Non si oppone
2 agli accertamenti sull'idoneità genitoriale del signor anche a mezzo dei Pt_3
Servizi Sociali. “
PG: “rigettarsi il gravame, con consequenziale conferma della sentenza del
Tribunale”.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 243 bis ss. c.c. l'Avv. quale curatore speciale del CP_1 minore nato a [...] il [...], conveniva in giudizio dinanzi Persona_1 al Tribunale di Firenze i genitori di quest'ultimo, e per Parte_1 Parte_2 sentire accertare e dichiarare, previa valutazione del miglior interesse per il minore, che non è il padre del minore medesimo. Parte_1
Esponeva la curatrice che nell'agosto 2022 depositava presso la Persona_2
Procura della Repubblica di Firenze istanza per chiedere la nomina di un curatore speciale nell'interesse di al fine di introdurre la causa di Persona_1 disconoscimento della paternità, asserendo di essere il padre naturale del minore per avere intrattenuto all'epoca del concepimento del medesimo una relazione con coniugata con il quale lo aveva riconosciuto (ndr, in Parte_2 Parte_1 realtà la paternità è stata attribuita in ragione della presunzione ex art. 231 c.c.), ignaro della relazione adulterina della moglie;
che il sosteneva di aver Pt_3 mantenuto nel tempo rapporti con tali da aver istaurato un “legame” con il Per_1 bambino e di volersi prendere le proprie responsabilità, qualora fosse risultata accertata la propria paternità naturale;
che il PM aveva dato parere positivo alla nomina del curatore speciale, il quale, in adempimento del mandato, introduceva appunto il giudizio per il disconoscimento della paternità.
Si costituivano e , contestando la domanda di Parte_1 Parte_2 disconoscimento di paternità, sia in fatto, allegando l'inesistenza di un rapporto di qualsiasi genere tra e il minore , che in diritto, sostenendo che il Pt_3 Per_1 miglior interesse per il minore era quello di mantenere i rapporti familiari ormai consolidati da anni.
Disposta CTU genetica, nonostante l'opposizione dei convenuti, risultava, al di là di ogni ragionevole dubbio, che non è il padre biologico di Parte_1 Per_1
[...]
3 Pertanto, con sentenza n. 3044/2024 del 25.9.2024 pubblicata in data 2.10.2024, il Tribunale di Firenze ha statuito come segue: “…dichiara che , nato Parte_1
a Vinci il 9.11.74, non è padre biologico di , nato a [...] il Persona_1
5.10.17; autorizza a mantenere il cognome condanna Persona_1 Pt_1 Pt_1
e a rimborsare al Curatore ricorrente e per esso all'Erario le
[...] Parte_2 spese di lite pari ad € 7.295,60 come sopra liquidate;
pone a carico definitivo dei resistenti le spese di c.t.u. come già liquidate in corso di causa. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Certaldo di procedere all'annotazione della sentenza
a margine dell'atto di nascita di , nato a [...] il [...] (atto n. Persona_1
31, parte I, serie A, ufficio I, anno 2017)”.
Ha premesso il tribunale che il aveva rappresentato di aver intrattenuto a Pt_3 partire dalla fine del 2011 con una relazione sentimentale mentre Parte_2 questa era sposata con e già madre di un'altra figlia, e che dopo la Parte_1 nascita di la madre gli aveva subito detto che il figlio era suo, salvo poi ogni Per_1 tanto fornire una versione diversa;
in ogni caso egli aveva regolarmente visto il bambino mantenendo negli anni rapporti con il minore.
Ha premesso altresì il primo giudice che e nella loro Parte_1 Parte_2 comparsa di costituzione, pur confermando la relazione extraconiugale della
Pt_2 con il avevano rappresentato che quest'ultimo aveva visto il figlio non più Pt_3 di cinque volte dalla nascita e solo per poco tempo, quando la madre glielo aveva affidato il tempo di fare qualche commissione;
che la peraltro non era sicura
Pt_2 di chi fosse il padre e il non aveva mai mostrato interesse a conoscere la Pt_3 verità; che solo nel settembre 2021 quest'ultimo aveva riferito alla di essere
Pt_2 intenzionato a lasciare la propria famiglia (moglie e tre figli) proponendole di rendere pubblica la loro relazione e di andare a convivere;
che, a quel punto, la gli aveva chiesto tempo per parlare lei stessa al marito;
che però,
Pt_2 successivamente, la relazione si era affievolita fino a interrompersi nel marzo
2022, quando la aveva avuto il coraggio di riferire tutto al marito;
che il Pt_2 da quel momento aveva preteso di vedere il piccolo due volte a settimana, Pt_3
e così lei glielo aveva portato qualche volta ai giardinetti;
che, infine, dopo un colloquio tra il e il avvenuto nel giugno 2022, il marito aveva deciso Pt_3 Pt_1 di mantenere unita la famiglia. Gli stessi resistenti avevano inoltre rappresentato che aveva nel frattempo compiuto sei anni e frequentava la prima Per_1 elementare, era un bambino sereno e inserito nella sua famiglia e non esisteva alcuna relazione affettiva tra lui e il inoltre, la situazione economica del Pt_3
4 era più agiata del operaio di terzo livello collega di lavoro della Pt_1 Pt_3
e gravato del mantenimento della ex moglie e dei tre figli. Secondo i coniugi Pt_2
quindi, l'accertamento della verità biologica doveva soccombere nel Pt_1 Pt_2 caso di specie all'interesse di un sano ed equilibrato sviluppo del minore, per cui essi chiedevano il rigetto della domanda, pur dichiarandosi disponibili ad informare il figlio della paternità biologica in un secondo momento, quando avesse raggiunto la maturità per decidere se procedere con le indagini genetiche.
Ciò premesso, il tribunale ha valutato di non ravvisare motivi per ritenere che l'accertamento della diversa filiazione biologica sia di pregiudizio per il minore. Ha evidenziato che non è in contestazione che il minore sia ben inserito nella sua famiglia e nel contesto sociale di appartenenza (essendo quindi irrilevante espletare c.t.u. e/o indagini a mezzo del servizio sociale) e che neppure fossero emersi elementi per ritenere necessario accertare la capacità genitoriale del padre di tre figli di cui si fa carico e al quale la aveva affidato Pt_3 Pt_2 Per_1 sin da piccino, sia pur per poco tempo, non rilevando la circostanza che egli si fosse separato a causa della relazione intrattenuta con la (pacificamene Pt_2 confermata dal dicembre 2011 al marzo 2022). Secondo il primo giudice (pag. 4 della sentenza impugnata): «D'altra parte risulta comprovato documentalmente che fosse in cuor suo certa che fosse figlio di e che anzi abbia Pt_2 Per_1 Pt_3 favorito fin da piccino un rapporto fra;
infatti, all'istanza in Procura Pt_3 Per_1
(doc. 2 allegato al ricorso) risultano allegate numerose fotografie che ritraggono il piccolo con il sia quando era ancora infante, in braccio al primo, sia Per_1 Pt_3 quando ben più grande posa divertito facendo smorfie accanto al o Pt_3 sorridente mentre il o fotografa (si trova nello stesso locale e con gli stessi Pt_3 vestiti di cui alle foto che lo ritraggono con il;
inoltre, tra gli screen shot Pt_3 dei messaggi scambiati tra e sempre allegati all'istanza depositata Pt_3 Pt_2 in Procura, si legge come scritto da parte della al “ lo puoi Pt_2 Pt_3 Per_1 vedere tutte le volte che vuoi quando passo da Marcialla”; “Cmq le nostre responsabilità su le prenderemo di sicuro anzi dobbiamo sicuramente Per_1 parlarne”; e ancora: “Cmq non ti ho visto tranquillo, sei contento che sia Per_1 tuo?” cui peraltro risponde: “certo che sono contento di ”; ancora si Pt_3 Per_1 legge scritto dalla “Scusa la prossima volta ti faccio recuperare con Pt_2 Per_1 te lo lascio mentre io vado a fare i miei giri così te lo coccoli” e dopo uno scambio di apprezzamenti scrive a “L'importante è che sia contento Pt_2 Pt_3 Per_1 di avere un babbo bellissimo”. E risulta prodotto anche un messaggio della Pt_2
5 datato 25.7.22 ore 7,38 da cui si comprende che avesse già comunicato Pt_3 alla la sua volontà di agire per poter addivenire ad un accertamento della Pt_2 paternità verso , e che lei non fosse contraria, in quanto la scrive: Per_1 Pt_2
“Buongiorno incanto (seguito da un emoticon affettuosa), scusa se ti disturbo così presto ma stanotte ho avuto un incubo e bisogna che ti dica questa cosa. Per quanto riguarda il discorso di per favore fallo solo se te la senti e se gli vuoi Per_1 veramente bene;
non perché come hai detto venerdì se no non saresti un uomo”; mentre l'istanza depositata in Procura è datata 11.8.22.»
Il primo giudice ha altresì escluso di poter ravvisare nella richiesta di disconoscimento della paternità biologica nei confronti di un rischio Parte_1 di compromissione dello sviluppo del minore , «atteso che in atti sia il Per_1 Pt_1 che la hanno manifestato la volontà di mantenere unita la famiglia nella Pt_2 quale potrà serenamente continuare a crescere. In tale contesto i coniugi Per_1 potranno farsi aiutare da un professionista per trovare le modalità più Pt_1 adeguate ad informare dell'esistenza di un altro genitore, analogamente a Per_1 quanto avviene per i minori adottati fin da tenera età; d'altra parte, la circostanza che la madre abbia avuto una frequentazione di lunga durata con con il Pt_3 quale ha mantenuto un legame solido anche dopo l'interruzione della relazione, come si intuisce dal tenore letterale dell'inizio del messaggio sopra citato del
25.7.22, e l'abbia già fatto conoscere al figlio, faciliterà tale compito, potendo accompagnare il minore in un percorso di graduale approfondimento del rapporto, senza che questo comporti il rischio per di perdere l'affetto e la cura di chi Per_1 lo ha cresciuto fin ora, trovando così solo un arricchimento personale che potrà aprirgli le porte anche ai tre fratelli, figli del E dunque l'accoglimento della Pt_3 domanda di disconoscimento tutela in realtà gli interessi del minore, evitando il protrarsi di un'incertezza potenzialmente lesiva della solidità degli affetti e dei rapporti familiari (cfr. Corte Cost. n. 127/20 del 26.5-25.6.20 con la quale è stata respinta la quesitone di legittimità costituzionale dell'art. 263 c.c. nella parte in cui non esclude la legittimazione ad impugnare il riconoscimento del figlio in capo a colui che abbia compiuto tale atto nella consapevolezza della sua non veridicità)»
(pagg. 4/5 della sentenza impugnata).
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 Avverso la sentenza n. 3044/2024 del Tribunale di Firenze hanno proposto appello e chiedendo l'accoglimento delle Parte_1 Parte_2
6 conclusioni, anche in via istruttoria, riportate in epigrafe. Hanno dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione e/o falsa applicazione dell'art.8 CEDU, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 24) e della Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (art. 6) in cui emergono come centrali l'interesse del minore e il conseguente giudizio di bilanciamento degli interessi del minore tra status filiationis e favor veritatis, nonché dell'art.30 Cost.
La parte appellante, dopo ampia disamina della più recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia sulla necessità tutelare il diritto all'identità personale del riconosciuto, correlato non solo alla verità biologica, ma anche ai legami affettivi e personali interni alla famiglia, al consolidamento della condizione identitaria acquisita per effetto del falso riconoscimento e all'idoneità dell'autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore, ha evidenziato come la valutazione dell'interesse del minore non possa prescindere dalla sua audizione, se abbia capacità di discernimento e con una forma adeguata alla sua volontà, a meno che ciò non si manifestamente contrario ai suoi interessi;
ha lamentato come il primo giudice abbia disposto CTU genetica come unico adempimento istruttorio e prima ancora di aver valutato l'effettivo favor minoris, anche tramite CTU e/o indagine sociale;
ha evidenziato come il abbia avanzato istanza alla Pt_3
Procura quando aveva quasi compiuto cinque anni, lasciando quindi che il Per_1 minore instaurasse un profondo legame con la famiglia, e il padre in particolare.
II) Falsa rappresentazione della realtà nella ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado.
Il tribunale, secondo la parte appellante, ha operato una ricostruzione dei fatti aberrante fondata sulle sole affermazioni del sulla scorta delle contestate Pt_3 allegazioni documentali e fotografiche del medesimo ricorrente. Anzitutto, il primo giudice non si è interrogato su come il già padre di tre figli, potrebbe Pt_3 conciliare tale impegno con l'esercizio della genitorialità con , essendo Per_1 puramente fantasiosa l'ipotesi che quest'ultimo potrà trarre arricchimento personale anche dal rapporto con gli altri figli del mentre invece avrebbe Pt_3 dovuto valutarsi il reale impatto sullo sviluppo psicofisico di della nuova Per_1 situazione sui suoi equilibri affettivi, peraltro contestualizzata in un ambiente di paese dove le notizie si diffondono con facilità, per cui il minore potrebbe diventare in ambito scolastico bersaglio di bullismo e oggetto di scherno;
si sarebbe inoltre
7 dovuto considerare l'effetto destabilizzante sugli equilibri familiari e di coppia, e nei rapporti con gli altri familiari e parenti, dovuta alla gestione del nuovo assetto, con difficoltà che portebbero verosimilmente a una disgregazione oltre alla compromissione del rapporto con la figura materna della figlia sedicenne, che si trova nella difficile fase adolescenziale già portatrice di conflittualità nei confronti dei genitori, e tutto questo con inevitabile perdita di serenità anche per il minore.
D'altro lato, il rapporto con il è del tutto inesistente, poiché nell'arco di Pt_3 cinque anni egli ha incontrato il minore solo quattro o cinque volte, per pochi minuti, come è possibile evincere anche dai messaggi allegati all'istanza del
(difatti, in riferimento agli anni precedenti al 2022 ci sono solo due foto Pt_3 che ritraggono il insieme a e dai messaggi della chat emergono Pt_3 Per_1 riferimenti solo a due o tre circostanze di incontro tra loro); neppure è vero che la sapesse fin dall'inizio chi fosse il padre di , poiché mai il aveva Pt_2 Per_1 Pt_3 chiesto di voler accertare la paternità biologica di , né mai aveva espresso Per_1
l'esigenza di prendersi le proprie responsabilità di padre;
nel settembre 2021 il aveva comunicato alla di aver deciso di lasciare la famiglia e le Pt_3 Pt_2 proponeva di rendere pubblica la loro relazione e di andare a vivere insieme, anche con , evitando però almeno per un primo periodo di mettere al corrente il Per_1 in merito al dubbio sulla paternità del bambino, e in alternativa l'aveva Pt_1 minacciata che avrebbe provveduto autonomamente ad informare il della Pt_1 loro relazione e agito per l'accertamento giudiziale sulla paternità di (tanto Per_1 che la nel gennaio 2022, versava al la somma di € 10.000,00 per Pt_2 Pt_3 assicurarsi il suo silenzio ); quindi, l'azione intentata da sembrerebbe più Pt_3 che altro una rivalsa nei confronti della a fronte del suo rifiuto a voler Pt_2 rendere pubblica la relazione clandestina, che anzi veniva dalla medesima interrotta nel marzo del 2022 (anche perché il le aveva taciuto di aver Pt_3 avuto altri due figli dalla moglie durante la suddetta relazione), quando ella trovava il coraggio di confidare tutto al marito;
a quel punto, il aveva preteso di Pt_3 vedere sistematicamente e la anche per concedere al marito il tempo Per_1 Pt_2 di riflettere sul futuro della loro famiglia ed evitare nel frattempo iniziative da parte del per tre mesi aveva concesso talvolta a quest'ultimo di vedere , Pt_3 Per_1 recandosi ai giardini pubblici dove trascorreva mezz'oretta con il bambino, il quale peraltro mostrava di non gradire questi incontri;
la maggior parte dei messaggi della chat Whatsapp e delle fotografie allegate all'istanza al P.M. si riferirebbero appunto a quei tre mesi;
poi, verso la metà del mese di giugno 2022 il Pt_4
8
[...] aveva contattato direttamente il chiedendogli un incontro, nel corso del Pt_1 quale il primo aveva cercato di indurre il secondo a chiedere la separazione, promettendogli che se avesse buttato fuori di casa la moglie lo avrebbe lasciato in pace con il figlio;
a luglio 2022 dopo sofferta riflessione, aveva Parte_1 deciso di voler tenere unita la famiglia e di non aver interesse all'accertamento delle origini biologiche di , ritenendo che la circostanza non potesse in alcun Per_1 modo intaccare il sentimento genitoriale che lo legava al figlio, per cui aveva chiesto alla moglie di cessare ogni frequentazione con il da quel momento, Pt_3 sia la che il figlio non hanno avevano avuto più alcun incontro con il Pt_2 Per_1
Pt_3
Gli appellanti hanno evidenziato che è legatissimo ai propri familiari e Per_1 al padre in particolare, che si occupa di lui con affetto e dedizione, legame che lo stesso ha consentito si consolidasse, avendo agito solo al quinto anno di
Pt_3 età del minore. Al contrario, con il il bambino non ha maturato alcun
Pt_3 legame, neppure amicale, né ha mai affermato di avere anche un altro babbo, come invece ha sostenuto il nel suo ricorso al PM. Quanto al materiale
Pt_3 fotografico e i messaggi via Whatsapp, apparentemente copioso, esso è in realtà inconsistente: i messaggi sono per lo più privi di riferimenti temporali, le schermate screenshot si riferiscono spesso alla stessa conversazione e quindi a un'unica circostanza. Le fotografie allegate sono quelle che la madre ha inviato nel tempo al oppure si riferiscono agli ultimi tre mesi di frequentazione, mentre non
Pt_3 vi è prova di contatti tra il e il minore negli anni precedenti al 2022 se non
Pt_3 due o tre sporadiche occasioni.
Il Tribunale aveva anche omesso di valutare la situazione dal punto di vista economico: il lavora, come la presso la Laika srl di San Casciano, è Pt_3 Pt_2 operaio di terzo livello, inoltre si fa carico del mantenimento della ex moglie e di tre figli nati nel matrimonio, mentre il socio al 33% con i fratelli nell'azienda Pt_1 di famiglia, che si occupa di vendita e riparazione di articoli per l'agricoltura e il giardinaggio, un'azienda solida da cui percepisce un compenso mensile pari a circa
€ 1.300,00, oltre a circa € 12.000,00 annui per distribuzione degli utili della società. Quindi potrebbe assicurare a un futuro più Parte_1 Per_1 sereno, avendo le possibilità economiche per permettergli qualsiasi scelta di studio, così come per ogni altra attività culturale, ludica, sportiva ecc.
III) Sulla condanna alle spese di lite
9 La parte appellante lamenta che le spese sarebbero state liquidate palesemente in misura eccessiva, mentre invece avrebbero dovuto essere compensate a fronte di gravi ed eccezionali ragioni che la giustificavano quali l'oggettiva incertezza della questione di fatto trattata (al momento della costituzione in giudizio era incerta la paternità) ed il mutamento giurisprudenziale sulla questione dirimente favorevole alle tesi dei convenuti. Invece il tribunale ha condannato i convenuti al pagamento di una somma pari ad € 7.295,60 nei confronti dell'Erario, somma assai maggiore rispetto dell'onorario liquidato in favore della Curatrice del minore, pur avendo i resistenti tenuto un comportamento processuale ineccepibile, sottoponendosi loro malgrado ai test genetici, di cui hanno sostenuto interamente le spese, ed esercitando le loro difese, nel solo ed esclusivo interesse del figlio.
2.2. Si è costituita l'Avv. dando atto che in effetti nessuna CP_1 indagine è stata effettuata dal tribunale tra quelle richieste dagli appellanti, per le quali il curatore si era sempre rimesso a giustizia, nel miglior interesse del minore.
Rileva la curatrice come non sia in discussione l'inserimento di nella Per_1 famiglia che sia un buon padre e che sia amato e Pt_1 Parte_1 Per_1 seguito. Sottolinea tuttavia che la situazione oggetto del presente procedimento sia molto delicata e complessa, in quanto, se da una parte è perfettamente Per_1 inserito nella famiglia legittima, con un padre, una madre e una sorella cui è sicuramente legatissimo, dall'altra ha un padre biologico, con cui ha avuto contatti per lungo tempo e che ha dimostrato un evidente interesse per il figlio.
In punto di istruttoria il curatore ha ricordato di aver richiesto l'audizione del minore, con l'ausilio di uno specialista, e ha dedotto di ritenere utile procedere, poiché anche in appello si contesta l'idoneità del padre naturale di , ad ogni Per_1 accertamento opportuno. Ha però evidenziato che il trascorrere del tempo
(l'istanza è del 2022) non possa che rendere più difficile la modifica dello status quo, anche perché dal deposito del ricorso al non è stato più permesso di Pt_3 vedere . Per_1
Il curatore ha riferito di aver incontrato il minore e di avere avuto modo di parlare con lui, pur avendo ritenuto di non affrontare l'argomento oggetto del giudizio. appare un bambino allegro, sereno, molto legato ai genitori e alla Per_1 sorella, come si evince da un suo disegno (allegato alla memoria di costituzione) che ritrae i componenti della famiglia ed in cui si nota che il minore ha scelto di colorare la maglietta del padre dello stesso colore della sua. Tuttavia, va
10 considerato che ha un padre che vuole partecipare della sua vita e non si Per_1 può prevedere che effetto potrebbe avere per il minore il venire a sapere in futuro, magari adolescente, che suo padre è il cui è stato impedito di riconoscerlo Pt_3
e di fare parte della sua vita, peraltro adesso, dopo che la CTU è stata resa, essendo ormai evidente che il on è il padre biologico di . Pt_1 Per_1
Non nega il curatore che la situazione sia complessa e che i coniugi Pt_1 siano chiamati alla sfida di mantenere unita la famiglia, fare capire a che Per_1
l'affetto e il rapporto con il rimane immutato, aprire anche la propria Pt_1 famiglia, attraverso , a una relazione con altri soggetti (quali il padre di Per_1 Per_1
e i fratelli del minore). Tuttavia, la soluzione di cancellare con un colpo di spugna il diritto di a conoscere i propri genitori, così come anche previsto nella Per_1
Convenzione sui diritti del fanciullo, costituirebbe un pregiudizio più grave rispetto a prendere atto, adesso che è ancora molto piccolo, della realtà e Per_1 dell'esistenza di un padre che ha dimostrato di volere avere un rapporto genitoriale con lui.
2.3 La Corte, all'udienza del 21.2.2025, ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione.
************
3. L'appello va accolto.
3.1 Il primo e il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente e risultano fondati nei termini che seguono.
Occorre premettere come ormai da diversi anni la giurisprudenza sovranazionale sia improntata alla tutela del legame di filiazione a prescindere dall'esistenza di un legame biologico. Basti ricordare, anche se pronunciate in relazione a fattispecie diverse da quelle che ne occupa, le sentenze della Corte DU
( c. Francia e AS c. Francia, pronuciate nel 2014) che, pur non Per_3 accordando tutela al diritto dei genitori ad accedere alla surrogazione di maternità, ha dedotto dall'art. 8 Cedu – sotto il profilo della vita privata – il diritto del figlio nato all'estero mediante tale tecnica procreativa a vedere riconosciuto il legame di filiazione con entrambi i genitori intenzionali nello Stato di cittadinanza di questi ultimi, pur se esso vieti detta procedura.
Il carattere assoluto del principio di prevalenza dell'interesse all'accertamento della verità biologica della procreazione è stato superato anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che, da tempo, ha riconosciuto come l'equazione tra "verità naturale" e "interesse del minore" non sia predicabile in
11 termini assoluti, essendo viceversa necessario bilanciare la verità del concepimento con l'interesse concreto del figlio alla conservazione dello status acquisito. Di particolare rilievo, in questo senso, la sentenza n. 26767 del
22/12/2016: “In tema di disconoscimento di paternità, il quadro normativo (artt.
30 Cost., 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali della UE, e 244 c.c.) e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza del “favor veritatis” sul “favor minoris”, ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica – anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini – e l'interesse alla certezza degli “status” ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia, specie quando trattasi di un minore infraquattordicenne. Tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale” (cfr., anche, sent.
15.2.2017 n. 4020, in tema di proposizione dell'azione di disconoscimento di paternità da parte del minore degli anni quattordici).
Anche l'evoluzione normativa sembra andare nella stessa direzione.
Del resto, l'art. 30 Cost. non ha attribuito un valore indefettibilmente preminente alla verità biologica rispetto a quella legale, tant'è che il quarto comma di tale disposizione demanda al legislatore il potere di fissare limiti e condizioni per far valere la genitorialità biologica nei confronti di quella legale.
Un significativo passaggio di questa evoluzione è l'art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004 che, in un caso peculiare di divergenza tra genitorialità genetica e genitorialità giuridica, fa appunto prevalere l'interesse alla conservazione dello status, così riconoscendo che la corrispondenza tra lo stato di figlio e la verità biologica, pur auspicabile, non è elemento indispensabile dello status filiationis.
Invero, il distacco tra identità genetica e identità legale è alla base della disciplina dell'adozione (legge 4 maggio 1983, n. 184), quale espressione di un principio di responsabilità di chi sceglie di essere genitore, facendo sorgere il legittimo affidamento sulla continuità della relazione.
12 Anche le novità apportate dal d.lgs. n. 154 del 2013 sono indicative di questa evoluzione. Se, da un lato, è stato garantito senza limiti di tempo l'interesse primario ed inviolabile del figlio a ottenere l'accertamento della mancata corrispondenza tra genitorialità legale e genitorialità biologica, dall'altro lato sono stati introdotti rigorosi termini per la proposizione dell'azione da parte degli altri legittimati, assicurando così tutela al diritto alla stabilità dello status acquisito. È stata così riconosciuta e garantita la tendenziale stabilità dello stato di filiazione, in connessione con il consolidamento in capo al figlio di una propria identità affettiva, relazionale e sociale, da cui deriva l'interesse a mantenere il legame genitoriale acquisito, anche eventualmente in contrasto con la verità biologica della procreazione.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha preso atto di questa evoluzione, non solo con il riconoscimento che «il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia» (sentenza n. 162 del
2014), ma anche con l'affermazione dell'immanenza dell'interesse del figlio, specie se minore, nell'ambito delle azioni volte alla rimozione dello status (sentenze n.
272 del 2017, n. 494 del 2002, n. 170 del 1999 e ordinanza n. 7 del 2012). Così, con riferimento all'art. 263 c.c., oggetto di censura nella parte in cui non prevede che l'impugnazione del riconoscimento del figlio minore per difetto di veridicità possa essere accolta solo quando sia rispondente all'interesse dello stesso, la Corte
Costituzionale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale, ha tuttavia sottolineato che “l'affermazione della necessità di considerare il concreto interesse del minore in tutte le decisioni che lo riguardano è fortemente radicata nell'ordinamento sia interno, sia internazionale (...). Non si vede conseguentemente perché, davanti all'azione di cui all'art. 263 cod. civ., fatta salva quella proposta dallo stesso figlio, il giudice non debba valutare: se l'interesse a far valere la verità di chi la solleva prevalga su quello del minore;
se tale azione sia davvero idonea a realizzarlo [...]; se l'interesse alla verità abbia anche natura pubblica [...] ed imponga di tutelare l'interesse del minore nei limiti consentiti da tale verità (…) Se dunque non è costituzionalmente ammissibile che l'esigenza di verità della filiazione si imponga in modo automatico sull'interesse del minore, va parimenti escluso che bilanciare quell'esigenza con tale interesse comporti
l'automatica cancellazione dell'una in nome dell'altro. Tale bilanciamento comporta, viceversa, un giudizio comparativo tra gli interessi sottesi all'accertamento della verità dello status e le conseguenze che da tale
13 accertamento possano derivare sulla posizione giuridica del minore. Si è già visto come la regola di giudizio che il giudice è tenuto ad applicare in questi casi debba tenere conto di variabili molto più complesse della rigida alternativa vero o falso.”
(sent. n. 272/2017). Come affermato dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 127/2020 (che ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 c.c. con riferimento alla denunciata disparità di trattamento con l'art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004), “la necessità di valutare l'interesse alla conservazione della condizione identitaria acquisita, nella comparazione con altri valori costituzionalmente rilevanti, è già contenuta nel giudizio di cui all'art. 263 cod. civ. ed è immanente a esso. Si tratta, infatti, di una valutazione comparativa che attiene ai presupposti per l'accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 263 cod. civ. (…) Il bilanciamento tra il concreto interesse del soggetto riconosciuto e il favore per la verità del rapporto di filiazione non può costituire il risultato di una valutazione astratta e predeterminata e non può implicare ex se il sacrificio dell'uno in nome dell'altro.
L'esigenza di operare una razionale comparazione degli interessi in gioco, alla luce della concreta situazione dei soggetti coinvolti, impone al giudice di tenere conto di tutte le variabili del caso concreto, sotteso alla domanda di rimozione dello status di cui all'art. 263 cod. civ. È appena il caso di aggiungere che di tale apprezzamento giudiziale non può non far parte la stessa considerazione del diritto all'identità personale, correlato non soltanto alla verità biologica, ma anche ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno della famiglia.”
In questo quadro, non sembra pertinente il richiamo del primo giudice alla sentenza della Corte di Cassazione n. 24718/2021, dalla quale sembrerebbe desumersi il principio per cui solo un grave pregiudizio per il minore sarebbe ostativo alla verità del rapporto di filiazione, in quanto tale pronuncia non riguarda un'azione tesa a far conseguire al minore uno status filiationis diverso da quello già acquisito, ma attiene al diverso caso del rifiuto del genitore che ha già effettuato il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio a consentirne il riconoscimento anche da parte dell'altro genitore.
In relazione a fattispecie analoghe a quelle in esame, invece, la giurisprudenza di legittimità si è senz'altro attestata nel senso di ridimensionare la preponderanza del favor veritatis, affermando la prevalenza dell'interesse del minore nel caso in cui la verità possa essere in concreto per lui pregiudizievole, avuto riguardo, in particolare, alle relazioni affettive instauratesi e ad ogni altro
14 elemento di rilevanza. Così, anche da ultimo, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di azione di disconoscimento della paternità promossa dal curatore speciale del minore su iniziativa del Pubblico Ministero, è necessario effettuare un bilanciamento degli interessi in gioco, alla luce del quadro normativo (artt. 30 Cost., 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali della
UE, e 244 c.c.) e giurisprudenziale attuale, nonché alla stregua di quanto affermato dal Giudice delle leggi (Corte. Cost. n. 127/2020), tenendo conto che l'interesse pubblico alla verità biologica non è più predominante sempre e in assoluto.
Occorre, pertanto, valutare nel caso concreto i presupposti della domanda di rimozione dello “status”, comparando il diritto all'identità personale del figlio e poi ulteriori variabili, quali: a) la durata del rapporto di filiazione;
b) l'idoneità del padre biologico allo svolgimento del ruolo di genitore;
c) i legami affettivi e personali instauratisi all'interno della famiglia, specie quando trattasi di un minore infradodicenne, e la possibilità di instaurare siffatti legami con il genitore biologico». (Sez. 1, Ordinanza n. 5219 del 2024).
Tutto ciò premesso, ritiene questa Corte che il primo giudice non abbia fatto buon governo dei principi sopra esposti, i quali in primo luogo avrebbero imposto un attento esame della documentazione allegata al ricorso proposto da
[...] per ottenere la nomina del curatore speciale del minore, al fine di Per_2 promuovere l'azione di disconoscimento della paternità.
Il tribunale sembra ritenere che dalle fotografie e dai messaggi prodotti dal possa dedursi l'esistenza di un legame sviluppatosi nel tempo tra il piccolo Pt_3
e il medesimo, nella consapevolezza da parte della madre della sua Per_1 Pt_3 paternità biologica. Invero, una tale conclusione non pare giustificata dai documenti in questione, per lo più privi, peraltro, di adeguati riferimenti temporali.
Anzitutto, dai messaggi che si sono scambiati nel tempo il e la non Pt_3 Pt_2 emerge affatto l'intima convinzione di quest'ultima che il fosse il padre di Pt_3 suo figlio. Si legge anzi, nel messaggio riprodotto a pag. 49 di data incerta: “Se è tuo hai tutti i diritti”, e ancora, in un successivo messaggio datato 5.10.2019: “Ma come faccio a dirti di no. Potrebbe essere tuo figlio, io il dna ancora non l'ho fatto
e la certezza non ce l'ho, questo lo sai benissimo anche te”. Né dai rilievi fotografici in atti può evincersi che vi sia stato un rapporto continuativo e significativo tra il minore e il dal momento che questi è raffigurato con il minore solo in due Pt_3 occasioni, che ben potrebbero trovare giustificazione in un qualsiasi rapporto amicale, salvo alcune fotografie più recenti, verosimilmente fatte in occasione degli
15 incontri che la ha consentito nei tre mesi successivi al marzo 2022 e di cui Pt_2 danno atto gli stessi appellanti. È viceversa significativo che in uno dei messaggi allegati (pag. 51, a commento di una foto che raffigura ), il crivesse: Per_1 Pt_3
“Dovrei esserci anche io in questi momenti ma ad oggi non me lo permetti ancora”.
Ritiene dunque la Corte che non vi siano elementi per ritenere che il minore abbia intessuto un rapporto significativo con il essendo altresì da Pt_3 escludersi che i pochi incontri che si sono svolti tra i due in un brevissimo arco temporale quando aveva solo cinque anni possano aver ingenerato nel Per_1 medesimo un qualche dubbio sulla figura paterna. Né sarebbe di una qualche utilità sentire al riguardo il minore, essendo egli ancora in età così tenera da renderlo incapace di discernimento rispetto a una questione così delicata.
Allo stesso modo, non sarebbe utile indagare sulle capacità genitoriali del che non sono in sé in dubbio, o sulle condizioni di vita del minore, essendo Pt_3 pacifico come egli stia conducendo un'esistenza serena, amato e curato dalla famiglia in cui è cresciuto, e quindi in un ambiente pienamente rispondente al suo best interest.
In tale contesto, si tratta di valutare se risponda all' interesse attuale del minore accertare giudizialmente, adesso, che colui che se ne è preso cura per tutta la sua esistenza non è il padre biologico.
Il tribunale ha invero valutato che tale accertamento non costituisca un rischio di compromissione dello sviluppo del minore. Anche sotto tale aspetto, tuttavia, le valutazioni del primo giudice non appaiono convincenti, in quanto fondate sulla prospettazione di un quadro assai poco realistico, in cui le due famiglie, quella del presunto padre biologico (con i tre figli legittimi del medesimo) e quella attuale del minore, andrebbero a integrarsi serenamente, sia pure con la facilitazione di professionisti esperti. Deve invece presumersi che il suddetto accertamento, in uno a quello successivo della paternità biologica del sempre che egli mantenga Pt_3 anche in futuro il proposito di perseguire tale risultato e sempre che esso risulti confermato dai necessari accertamenti genetici), creerebbe un sicuro sconvolgimento negli equilibri della famiglia tanto più considerando CP_2 la presenza in essa di una figlia in età adolescenziale.
Ciò non significa che non debba conoscere la verità circa le sue origini Per_1 biologiche, essendo ormai certo che egli non è figlio di Tuttavia, Parte_1 sembra a questa Corte maggiormente rispondente all'interesse del minore che tale verità gli venga resa nota con le necessarie cautele e la dovuta preparazione
16 psicologica, solo quando, sulla base delle indicazioni dei professionisti cui gli appellanti dovranno necessariamente rivolgersi per affrontare nel modo più opportuno l'ineludibile realtà relativa al piccolo , questi sarà nelle condizioni Per_1 di confrontarsi con essa contenendo al massimo il disagio psichico che inevitabilmente ne conseguirà. Poiché, poi, l'azione di disconoscimento della paternità è imprescrittibile riguardo al figlio, che può proporla una volta raggiunta la maggiore età (art. 244, quarto comma, c.c.), sarà una sua scelta quella di procedere giudizialmente nel modo ritenuto più opportuno, sapendo anche che il verosimile padre biologico ha manifestato, sia pure dopo diversi anni dalla sua nascita, un concreto interesse nei suoi confronti.
In conclusione, ritiene la Corte che nello specifico, avuto riguardo al preminente interesse del minore, debba prevalere il diritto del medesimo alla propria identità personale come si è andata sviluppando dalla nascita, con il consolidamento di profondi legami affettivi nell'ambito del contesto familiare di appartenenza, il cui equilibrio subirebbe inevitabilmente gravi ripercussioni se fosse, già oggi, accertata giudizialmente una diversa paternità del minore, la cui serenità potrà invece essere più efficacemente preservata mediante un percorso graduale di conoscenza delle proprie origini biologiche, che gli appellanti dovranno necessariamente avviare quanto prima al fine di permettere al figlio di giungere senza eccessivi turbamenti all'età in cui potrà operare scelte autonome e consapevoli.
3.3 Il terzo motivo, relativo alle spese di lite, resta assorbito dalla presente decisione.
4. Invero, poiché la sentenza impugnata va riformata nel senso sopra indicato, deve provvedersi in merito a una nuova regolamentazione delle spese di giudizio.
La giurisprudenza sul punto è costante: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (così, per tutte,
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018).
Nella fattispecie, stante la natura della causa ed avendo il curatore agito su impulso del PM, sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti
17 le spese di lite. Spese di CTU a carico definitivo degli appellanti, come già disposto dal primo giudice.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. in accoglimento del primo e secondo motivo di appello e in corrispondente integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 3044/2024 emessa dal Tribunale di
Firenze, respinge la domanda avanzata dall'Avv. quale curatrice del CP_1 minore Persona_1
2. compensa integralmente fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
3 pone definitivamente le spese della CTU svolta in primo grado a carico degli appellanti.
Firenze, camera di consiglio del 12.3.2025
LA CONS. EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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